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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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__________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato |
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Sascha Benzoni, cancelliere |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1 |
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in carcerazione preventiva dall’08.05.2018 al 10.03.2019 (307 giorni) |
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in esecuzione anticipata della pena dall’01.03.2019 |
imputato, a norma dell’atto d’accusa 90/2019 del 26 aprile 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo da inizio anno 2017 all’08 maggio 2018,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ (GR), __________ (GR), __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
acquistato, detenuto, alienato, procurato in altro modo a terzi o messo in commercio, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 4.5 chilogrammi,
sia al dettaglio che all’ingrosso, sotto forma di sacchettini da lui confezionati da 0.7/1 grammo l’uno al prezzo di CHF 100.- l’uno, come pure da 5, 10 e più grammi l’uno, al prezzo variante da CHF 70/80.- a CHF 100.- il grammo,
a vari spacciatori e/o consumatori locali e tra questi a __________, †__________, __________, __________, __________ detto “__________”, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, tale “__________” e altri non identificati residenti nei Cantoni Ticino e Grigioni,
stupefacente da lui previamente acquistato in luoghi e da spacciatori non identificati, al prezzo variante da CHF 45.- a CHF 65/70.- il grammo,
conseguendo un illecito profitto complessivo, valutato in circa CHF 200'000.-,
e segnatamente per avere, nelle seguenti occasioni e circostanze,
1.1. nel periodo da inizio anno 2017 al 24 novembre 2017,
a __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasioni, a __________, un imprecisato quantitativo di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di CHF 70/80.- il grammo, ma almeno 103.07 grammi (con grado di purezza dell’82.9%),
ritenuto che il 24 novembre 2017, al momento del suo arresto, __________ è stato trovato in possesso di questo quantitativo di cocaina;
1.2. in un periodo imprecisato e fino al 4 marzo 2018,
a __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasioni, a †__________, __________ e __________, circa 30 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sotto forma di sacchettini da lui confezionati, del peso di 0,7/1 grammo l’uno, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- il grammo;
1.3. nel periodo da inizio anno 2017 al 3 maggio 2018,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasioni, a __________ detto “__________”, un imprecisato quantitativo di cocaina, con grado di purezza indeterminato, a un prezzo imprecisato, ma almeno 176.61 grammi (con grado di purezza dell’89%),
ritenuto che il 3 maggio 2018, al momento dell’arresto, __________ è stato trovato in possesso di questo quantitativo di cocaina;
1.4. nel periodo da ottobre/novembre 2017 a fine aprile 2018,
ad __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, circa 510 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi di 5 e 10 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di 5 grammi l’uno, al prezzo di CHF 80.- il grammo;
1.5. nel periodo fine anno 2017 – aprile 2018,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, circa 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi di 5, 30 o 50 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di 5 grammi l’uno, al prezzo di CHF 70/80.- il grammo;
1.6. nel periodo da novembre 2017 alla fine di aprile 2018,
a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, almeno 20 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 5 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati, al prezzo di CHF 70/80.- il grammo;
1.7. nel periodo da novembre/dicembre 2017 a fine aprile 2018,
a __________ (GR),
alienato, in più occasione, a __________, circa 80 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 4 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati, al prezzo di CHF 100.- il grammo;
1.8. nel periodo da fine dicembre 2017 a fine aprile 2018,
a __________ e __________ (GR),
alienato, in più occasione, a __________, circa 10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di circa 1 grammo l’uno, al prezzo di CHF 100.- il grammo;
1.9. nel periodo da marzo a inizio maggio 2018, a __________,
alienato, in più occasione, a __________, circa 35 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di 5 e 10 grammi l’uno, al prezzo di CHF 70.- il grammo;
1.10. nel periodo da marzo/aprile 2017 a inizio maggio 2018,
a __________ e __________,
alienato, in più occasione, a __________, circa 15 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 3 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di circa 1 grammo l’uno, al prezzo di CHF 100.- il grammo;
1.11. nel periodo da febbraio a inizio maggio 2018,
a __________ e in altre imprecisate località del Bellinzonese,
alienato, in più occasione, a __________, circa 40 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 5 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di circa 1 grammi l’uno, al prezzo di CHF 80/100.- il grammo;
1.12. nel periodo dall’autunno 2017 a inizio maggio 2018,
a __________ e in altre imprecisate località del Bellinzonese,
alienato, in più occasione, a __________, circa 25/30 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 5 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di circa 0.6/0.7 grammi l’uno, ad un prezzo imprecisato;
1.13. nel periodo da febbraio/marzo a inizio maggio 2018,
a __________ e in altre imprecisate località,
procurato gratuitamente, in due occasioni, a __________, alcuni pezzettini di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sotto forma di sassolini, affinché la provasse e/o offrisse a terzi;
1.14. nel periodo da dicembre 2017 ad aprile/maggio 2018,
a __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, circa 5 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di circa 0.7 grammi l’uno, al prezzo di CHF 100.- l’uno;
1.15. nel periodo da dicembre 2017 ad inizio maggio 2018,
a __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, circa 60 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 5 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati, al prezzo di CHF 100.- il grammo;
1.16. nel periodo da marzo ad aprile 2018,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, circa 10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 2 sacchettini di 0.7 grammi l’uno per volta, da lui confezionati, al prezzo di CHF 100.- l’uno;
1.17. nel periodo da ottobre 2017 ad aprile/inizio maggio 2018,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato, in più occasione, a __________, circa 25/30 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi da 1 a 5 grammi per volta, sotto forma di sacchettini da lui confezionati di circa 0.7/1 grammo l’uno, al prezzo di CHF 90/100.- il grammo;
1.18. il 6 maggio 2018, a __________,
alienato, a tale “__________”, almeno 1 sacchettino di cocaina da 0.7/1 grammo, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di CHF 100.-, proponendogli pure l’acquisto di quantitativi maggiori, a prezzi varianti da CHF 64.- a CHF 75/80.- il grammo o il sacchettino;
1.19. l’8 maggio 2018, a __________,
detenuto, 3.46 grammi di cocaina (con grado di purezza variante dall’87.8 all’89%), sostanza confezionata in quattro sacchettini e destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale;
per un quantitativo complessivo di cocaina di almeno 1'548.84 grammi,
ritenuto che il restante quantitativo di cocaina, di circa 3 chilogrammi, è stato alienato, procurato in altro modo o messo in commercio, in circostanze imprecisate, sia ai summenzionati spacciatori e/o consumatori locali e, segnatamente a __________ e __________ detto “__________”, che ad altre persone non identificate;
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
2.1. nel periodo febbraio-marzo 2018,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
agendo in correità con __________,
alienato, a __________ detto “__________”, circa 10 chilogrammi di marjuana, confezionata in due pacchi, a un prezzo imprecisato ma di almeno CHF 3'000.- il chilogrammo, stupefacente da loro acquistato a __________ da uno spacciatore non identificato, al prezzo di CHF 2’500.- il chilogrammo,
ritenuto che il 3 maggio 2018, al momento dell’arresto, __________ è stato trovato in possesso di 8’908 grammi di marijuana (tenore di THC variante da 5.2 a 8.8%);
2.2. nel periodo marzo-aprile 2018,
ad __________ e in altre imprecisate località,
alienato, a credito, a __________, circa 500 grammi di marjuana, al prezzo di CHF 3.- o 4.- il grammo;
stupefacente da lui acquistato in luoghi e da spacciatori non identificati;
2.3. nel periodo da aprile al 5 maggio 2018,
a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località svizzere e italiane,
fatto preparativi per l’acquisto, da tali “__________” ed “__________”, al prezzo di circa CHF o Euro 3'000.- al chilogrammo, di ingenti quantitativi di marjuana, tra i 15 e i 100 chilogrammi a settimana, sostanza stupefacente destinata all’alienazione a terzi al prezzo di circa CHF o Euro 4'000.- al chilogrammo;
2.4. il 26 aprile 2018,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto, procurato in altro modo (offerto) e fatto preparativi per l’alienazione, dapprima ad un’ignota persona e poi a __________, di circa 250 grammi di hashish, confezionato in un unico panetto, al prezzo di CHF 2.50 il grammo, rispettivamente di CHF 2'000.- il chilogrammo, informandoli di averne a disposizione 200 chilogrammi;
3. riciclaggio di denaro
per avere,
a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo dal 23 gennaio 2017 al 20 aprile 2018,
in nove occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi CHF 125'845.80, che sapeva o poteva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa,
somma di denaro cambiata, in nove occasioni, in complessivi Euro 109'032.53, presso l’ufficio cambio __________ di __________ e/o presso le sue filiali,
e, segnatamente, nelle seguenti occasioni e circostanze:
- il 23 gennaio 2017, cambiato CHF 19'000.- in Euro 17'608.90;
- il 29 agosto 2017, cambiato CHF 9'380.80 in Euro 8'200.-;
- il 13 settembre 2017, cambiato CHF 7'000.- in Euro 6'076.03;
- il 18 settembre 2017, cambiato CHF 5'765.00 in Euro 5'000.-;
- il 9 novembre 2017, cambiato CHF 10'000.- in Euro 8'602.15;
- il 12 dicembre 2017, cambiato CHF 15'000.- in Euro 12'817.84;
- il 24 febbraio 2018, cambiato CHF 19'900.- in Euro 17'195.08;
- il 9 marzo 2018, cambiato CHF 19'900.- in Euro 16'990.56;
- il 20 aprile 2018, cambiato CHF 19'900.- in Euro 16'541.97;
denaro da lui utilizzato per l’acquisito di cocaina dai suoi fornitori;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo da novembre/dicembre 2016 all’8 maggio 2018,
a __________, __________, __________ (GR) e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza acquistata dapprima a __________, da spacciatori occasionali non identificati e, in seguito, nelle circostanze descritte in precedenza;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. c, d e g e cpv. 2 lett. a LStup, 305bis cifra 1 CP e 19a LStup,
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia, avv. DF 1 e dall’avv. __________.
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Espletato il pubblico dibattimento: |
mercoledì 27 novembre 2019, dalle ore 09:35 alle ore 18:21, giovedì 28 novembre 2019, dalle ore 15:07 alle ore 15:50. |
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- a pag. 1, dopo criminali, si stralcia di __________;
- a pag. 1, alle generalità, richiamato l’AI 21, si aggiunge, prima di __________, __________, prima di __________, __________ e prima di __________, Via __________;
- a pag. 1, al difensore, si aggiunge, prima di avv., di fiducia;
- a pag. 2, al punto 1.4, richiamato il verbale d’interrogatorio 29.5.2018 di __________ a pag. 5, si sostituisce a fine aprile 2018 con 14.5.2018;
- da pag. 2 a 4, ai punti da 1.4 a 1.12 e da 1.14 a 1.17, si sostituisce occasione con occasioni;
- a pag. 4, al punto 1.19, richiamati gli AI 21, 73 e 74, si aggiunge, dopo grammi, netti;
- a pag. 4, al punto 2, all’imputazione, si aggiunge, prima di infrazione, ripetuta;
- a pag. 5, al punto 3, all’imputazione, si aggiunge, prima di riciclaggio, ripetuto;
- a pag. 6, al punto 4, richiamati gli art. 109 CP e 19a n. 1 LStup, si modifica novembre / dicembre 2016 con 28.11.2026 e si stralcia intenzionalmente;
- a pag. 6, ai reati, richiamai gli art. 19 e 19a LStup, si aggiunge, dopo lett. a), e cpv. 3 lett. a) nonché, dopo 19a, n 1;
- a pag. 6, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamati gli AI 21, 73 e 74 nonché il rapporto di polizia giudiziaria 21.3.2019 allegati 26 e 28, si corregge patrimoniale con patrimoniali, alla prima posizione si aggiunge, dopo grammi, netti, alla quinta posizione si stralcia targata __________ rispettivamente si aggiunge alla dodicesima posizione, dopo Samsung, di colore bianco, alla quindicesima posizione, dopo _____, di colore nero e alla sedicesima posizione, dopo SIM, Sunrise;
- a pag. 7, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 21 e il rapporto di polizia giudiziaria 21.3.2019 allegato 28, si aggiunge, alla prima posizione, dopo USB, una verde e una nera nonché all’ottava posizione, dopo bilancia, nera.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. Il Presidente, richiamato il doc. TPC 31, ricorda alle parti che il valore del conto sequestrato presso __________ ammontava, il 2.10.2019, a fr. 50'101.90.
Verbale d’interrogatorio dell’imputato
I. Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in via alternativa, il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 LStup) per avere, senza essere autorizzato, a __________, l’8.5.2018, detenuto per il proprio consumo 3.46 grammi netti di cocaina.
Viene chiesto alle parti se in merito vogliono prendere posizione e le stesse dichiarano che lo faranno al più tardi al momento della discussione.
II. Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in via alternativa, il reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. e LStup), per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre imprecisate località, finanziato con fr. 25’000.- __________ per l’acquisto di 10 chilogrammi di marijuana.
Viene chiesto alle parti se in merito vogliono prendere posizione e le stesse dichiarano che lo faranno al più tardi al momento della discussione.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che l’inchiesta ha avuto inizio con la tragica morte di __________. Da quel momento la polizia si è attivata, in particolare con le intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali si è potuto comprendere il ruolo di IM 1. L’accusa spiega che l’imputato, nelle intercettazioni, ha ammesso numerosi quantitativi e che, a suo dire, contrariamente a quanto da lui affermato in aula, non lo ha fatto per fare lo sbruffone. Informa che l’imputato non ha mai dato i codici di sblocco dei suoi telefoni cellulari e che per otto mesi di inchiesta, seppur essendo un suo diritto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. IM 1 aveva ricevuto un importante patrimonio in eredità e non aveva bisogno di soldi. Il Procuratore, in merito ai traffici con __________ e __________, cita le intercettazioni ambientali che, a suo dire, dimostrano il coinvolgimento dell’imputato. Spiega che nell’atto d’accusa sono stati descritti i traffici conosciuti, singolarmente, fino al punto 1.19 e che il restante quantitativo di cocaina alienato è stato calcolato in base al guadagno per grammo venduto e alla differenza fra le sue entrate e le sue uscite. A mente dell’accusa, anche volendo considerare solo il quantitativo ammesso, il reato è grave. Afferma che anche il punto 2 dell’atto d’accusa è stato allestito in base alle testimonianze e alle intercettazioni ambientali. A proposito informa che __________ non era di certo una persona che aveva i necessari contatti per intraprendere un traffico come quello descritto e che IM 1 era la persona che gli serviva per mettere insieme l’operazione. L’accusa è dell’idea che i soldi cambiati presso __________ provenivano dai traffici dell’imputato e che sarebbero inoltre serviti all’acquisto di ulteriore stupefacente in Italia. In merito al consumo da parte dell’imputato non crede alla sua dichiarazione dell’ultima ora, secondo la quale egli consumava ingenti quantitativi di cocaina, poiché in corso di inchiesta ha sempre dichiarato di consumarne quantitativi minimi e il test tossicologico lo ha confermato. L’attività illecita si giustifica solo con l’egoismo e grave è il fatto che l’ha iniziata a pochi mesi dalla sua scarcerazione, quando inoltre aveva appena ereditato una grossa somma di denaro in eredità. Il Procuratore chiede la conferma integrale in fatto e in diritto dell’atto d’accusa. Ricorda che IM 1 ha una pena sospesa, rimanente dalla precedente condanna, di 1 anno e 9 mesi. A mente dell’accusa il periodo che ha trascorso in carcere non gli ha insegnato nulla e i fatti sono estremamente gravi, così come la sua responsabilità, precisando che non ritiene vi sia una scemata imputabilità. Chiede pertanto la revoca integrale della sospensione condizionale della pena precedente e chiede la condanna dell’imputato a una pena unica detentiva da espiare di 6 anni e 6 mesi. Chiede che venga confiscato tutto quanto in sequestro e che gli importi di denaro, se non confiscati, vengano trattenuti in parte quale risarcimento equivalente;
§ l’avv. __________ difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che nel contesto dell’inchiesta __________ è stato accertato il coinvolgimento dell’imputato in traffici di stupefacente. A suo dire IM 1 era solo un semplice dealer e non un grosso trafficante. L’imputato ha ammesso la maggioranza dei fatti così come riportati nell’atto d’accusa, contestando però il calcolo sul quantitativo stimato che, secondo la difesa, deve essere stabilito in circa 1’200 grammi in totale. In merito a __________ sostiene che, in base alle disponibilità finanziarie, il quantitativo può essere accertato solo in grammi 25. Spiega che __________ ha sempre negato ogni qualsivoglia coinvolgimento con IM 1 e che non vi sono ulteriori evidenze che permettono di giungere a una differente conclusione. Anche i profili chimici della cocaina sequestrata avvalorano quanto sostenuto. Il punto 1.1 dell’atto d’accusa rimane quindi per il difensore senza riscontri oggettivi. Riguardo a __________ non vi è alcun elemento che accerta che sia stato l’imputato ad avergli fornito la cocaina e anche il suo atto d’accusa non riporta il nome di IM 1 quale fornitore della cocaina. Per __________ richiama quanto si è sostenuto in corso del dibattimento odierno e, in virtù del principio in dubio pro reo, chiede di dedurre i 10 grammi del punto 1.16 dal punto 1.2. Il difensore chiede che a IM 1 vengano imputati un massimo di 1'019.60/1'219.60 grammi di cocaina alienata. Non condivide la ricostruzione finanziaria effettuata dal PP e non riconosce il principio secondo cui tutti i soldi che sono in possesso dell’imputato provengano da attività illecite. Contesta le singole voci della ricostruzione. Il difensore spiega l’operazione di acquisto della società __________, sostenendo la stessa tesi fornita dall’imputato in sede di istruttoria. In merito alla questione __________, la difesa riconosce che la documentazione acquisita oggi non corrisponde esattamente a quanto riferito dall’imputato, precisando però che tali discordanze non relativizzano la sua versione, restando quest’ultima perfettamente credibile, sempre in base al principio in dubio pro reo. La differenza accertata fra le entrate e le uscite è, secondo il difensore, di soli fr. 78'000.-. IM 1 ha ammesso numerosi quantitativi, i restanti rimangono invece frutto di una mera congettura e privi di qualsiasi riscontro. Per quanto attiene all’accusa di infrazione alla LStup di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa deve essere respinta qualsivoglia responsabilità penale dell’imputato già solo perché la marijuana sequestrata a __________ presentava solo le impronte di __________ e non quelle di IM 1. In merito al punto 2.2, il difensore afferma che l’imputato ha sempre sostenuto fosse canapa CBD e che non vi è nessun elemento che sostiene il contrario, il che esclude anche in questo caso una sua responsabilità penale, poiché l’accusa di atti preparatori di cui al punto 2.3 non copre questa sostanza. Sul punto 2.4 sostiene che non vi sono indicazioni in merito a cosa fosse realmente la sostanza. Contesta altresì l’accusa di riciclaggio di denaro, sostenendo che il denaro era stato dato a IM 1 da un’altra persona e che non era provento di un’attività illecita;
§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, per continuare l’intervento difensivo, motivando le seguenti conclusioni: spiega che il suo intervento sarà riferito alla commisurazione della pena, che deve essere comminata tenendo in particolare conto di quanto detto in precedenza dall’avv. __________. Dal profilo oggettivo si deve considerare la quantità di sostanza trafficata, mentre dal profilo soggettivo i moventi e i fini perseguiti. Afferma che deve essere riconosciuta una scemata responsabilità dell’imputato, poiché è emerso che IM 1 ha fatto uso di sostanze stupefacenti in grandi quantità, così come descritto al punto 4 dell’atto d’accusa. A suo dire un elemento importante che la Corte deve considerare nel caso in esame è l’effetto che la pena avrà sulla vita dell’imputato. Egli ha delinquito nel periodo di sospensione condizionale del residuo della pena precedente. Il difensore afferma che bisogna tenere in considerazione a suo favore anche le sue ammissioni, così come il suo comportamento all’odierno dibattimento e durante il periodo di carcerazione sofferto. Non va tenuto conto unicamente della quantità di sostanza trafficata, così come affermato nella DTF 118 IV 32 consid. 2c. IM 1 non è una persona pericolosa. È rimasto orfano di padre e ha vissuto sempre solo con la madre, con la quale ora non ha più contatti. È una persona intelligente che presenta delle grosse debolezze interiori. La sentenza CARP del 2012 riporta molte considerazioni che, secondo il difensore, devono essere prese in considerazione anche nel procedimento odierno, in particolare la perizia psichiatrica, in cui veniva affermato che l’imputato tendeva a fornire un’immagine di sé inventata. Il difensore spiega che il consumo iniziale di cocaina di IM 1 lo ha portato ad entrare in contatto con persone addette ai traffici di sostanze stupefacenti. Si domanda il motivo per il quale una persona, che ha appena scontato una lunga pena detentiva, non appena uscito dal carcere torni subito a delinquere, rispondendo che le strutture carcerarie odierne non favoriscono la risocializzazione delle persone. La pena detentiva non sempre quindi appare essere il rimedio migliore. Per il difensore la richiesta di pena del PP è eccessiva, iniqua e sproporzionata, tale da disattendere la finalità rieducativa. Ricorda che il PP ha ritenuto adeguata per i nuovi fatti una pena di 4 anni e 9 mesi, ai quali ha aggiunto il residuo della precedente condanna. In merito alla revoca della sospensione condizionale sostiene che la tipologia dei reati qui in esame non è la stessa di quelli della pena precedente nonché che non è necessario porre delle condizioni elevate alla prognosi negativa, così come affermato alla sentenza TF 6B_235/2010 consid 2.2. Determinante per l’esame della prospettiva sulla futura condotta dell’imputato è la sua situazione attuale e non quella al momento dei fatti. A mente della difesa, la mancata revoca della sospensione condizionale rafforzerà la spada di Damocle sulle spalle di IM 1, che dovrà comunque scontare una pena detentiva importante per i fatti imputati oggi. Sostiene che agli atti manca un referto peritale capace di dimostrare un reale pericolo di recidiva e ribadisce la scemata responsabilità dell’imputato. Chiede la condanna dell’imputato a una pena detentiva da espiare la più contenuta possibile e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale del residuo della pena precedente ma che il periodo di prova venga prolungato secondo il libero apprezzamento della Corte. In merito ai sequestri ribadisce quanto affermato nel verbale di interrogatorio, precisando che i soldi sul conto non sono provento di reato e che di conseguenza non possono essere confiscati. In merito al risarcimento equivalente cita le sentenze del TF 1B_157/2007 e 6B_138/2006 e chiede che vengano dissequestrati di conseguenza tutti gli importi.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. All’apertura del pubblico dibattimento, richiamati gli atti istruttori (di seguito solo AI) 21, 73 e 74 dell’incarto (di seguito solo Inc.) del Ministero pubblico (di seguito solo MP) 2018.2152, il rapporto di Polizia giudiziaria (di seguito solo RPG) del 21.3.2019 allegati (di seguito solo all.) 26 e 28, il testo di legge degli articoli (di seguito solo art.) 19 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 e 3 lettera (di seguito solo lett.) a) nonché 19a cifra (di seguito solo n.) della Legge federale sugli stupefacenti (di seguito solo LStup) e il verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito solo PS) del 29.5.218 di __________ (di seguito solo __________) si è proceduto alle seguenti correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1) che sono state accettate da tutte le parti processuali:
" Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- a pag. 1, dopo criminali, si stralcia di __________;
- a pag. 1, alle generalità, richiamato l’AI 21, si aggiunge, prima di __________, __________, prima di __________, __________ e prima di _________, Via __________;
- a pag. 1, al difensore, si aggiunge, prima di avv., di fiducia;
- a pag. 2, al punto 1.4, richiamato il verbale d’interrogatorio 29.5.2018 di __________ a pag. 5, si sostituisce a fine aprile 2018 con 14.5.2018;
- da pag. 2 a 4, ai punti da 1.4 a 1.12 e da 1.14 a 1.17, si sostituisce occasione con occasioni;
- a pag. 4, al punto 1.19, richiamati gli AI 21, 73 e 74, si aggiunge, dopo grammi, netti;
- a pag. 4, al punto 2, all’imputazione, si aggiunge, prima di infrazione, ripetuta;
- a pag. 5, al punto 3, all’imputazione, si aggiunge, prima di riciclaggio, ripetuto;
- a pag. 6, al punto 4, richiamati gli art. 109 CP e 19a n. 1 LStup, si modifica novembre / dicembre 2016 con 28.11.2026 e si stralcia intenzionalmente;
- a pag. 6, ai reati, richiamai gli art. 19 e 19a LStup, si aggiunge, dopo lett. a), e cpv. 3 lett. a) nonché, dopo 19a, n 1;
- a pag. 6, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamati gli AI 21, 73 e 74 nonché il rapporto di polizia giudiziaria 21.3.2019 allegati 26 e 28, si corregge patrimoniale con patrimoniali, alla prima posizione si aggiunge, dopo grammi, netti, alla quinta posizione si stralcia targata GR __________ rispettivamente si aggiunge alla dodicesima posizione, dopo Samsung, di colore bianco, alla quindicesima posizione, dopo __________, di colore nero e alla sedicesima posizione, dopo SIM, Sunrise;
- a pag. 7, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 21 e il rapporto di polizia giudiziaria 21.3.2019 allegato 28, si aggiunge, alla prima posizione, dopo USB, una verde e una nera nonché all’ottava posizione, dopo bilancia, nera”
(verbale dibattimentale, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 2)
Inoltre la Corte ha informato le parti del fatto che il valore del conto risparmio CHF no. __________ sequestrato all’imputato presso __________, __________ (di seguito solo __________) ammontasse il 2.10.2019 a franchi (di seguito solo fr.) 50'010.90 (VD a pag. 3 e doc. TPC 31) invece di fr. 50'005.90 il 14.5.2018 così come indicato a pag. 6 dell’AA (doc. TPC 1).
II) Apprezzamento giuridico divergente
2. Giusta l’art. 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero (di seguito solo CPP) se intende discostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’AA, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.
2.1. Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale dell’imputato (VD all. 1) la Corte ha utilizzato questa possibilità in due occasioni, ritenuto come le parti processuali si siano riservate di prendere posizione in merito al momento della discussione (art. 346 cpv. 1 lett. a e d CPP):
" Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in via alternativa, il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 LStup) per avere, senza essere autorizzato, a __________, l’8.5.2018, detenuto per il proprio consumo 3.46 grammi netti di cocaina”
(VD all. 1 a pag. 4).
" Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in via alternativa, il reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. e LStup), per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre imprecisate località, finanziato con fr. 25’000.- __________ per l’acquisto di 10 chilogrammi di marijuana”
(VD all. 1 a pag. 5).
III) Vita e precedenti penali dell’imputato
3. Per il vissuto, la sua situazione economica, i progetti di vita e i precedenti penali di IM 1 (di seguito solo __________), cittadino __________, nato il __________ a __________ e domiciliato, prima dell’arresto provvisorio dell’8.5.2018 (AI 21 e art. 217 seguenti, di seguito solo segg., CPP), a __________, in Via __________ (VD a pag. 2) si rinvia:
3.1. per la sua vita anteriore ai seguenti passaggi:
3.1.1. nel considerando (di seguito solo consid. 6a) della sua sentenza di condanna del 20.4.2012 della Corte di appello e di revisione penale, __________ (di seguito solo CARP e doc. TPC 15) per il reato di omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP):
“…OMISSIS…”
(doc. TPC 15)
3.1.2. nel suo VI davanti al Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) del 9.5.2018 da pag. 1 a 3, che l’imputato ha confermato in aula (VD all. 1 a pag. 1 I risposta, di seguito solo R), precisando di non avere attualmente alcuna relazione affettiva, nemmeno epistolare (VD all. 1 a pag. 1 III R):
“…OMISSIS…
ADR che attualmente non ho debiti perché ho provveduto a pagare tutti quelli che avevo.
ADR che oltre al mio stipendio ho delle entrate irregolari derivanti dall’attività di trading.
ADR che per l’attività di trading mi avvalgo della collaborazione di un esperto, e non utilizzo il mio conto __________ o quello di __________. Non ho altri conti. I miei risparmi li ho depositati su questi conti, inoltre avevo i risparmi che mi sono stati sequestrati ieri dalla Polizia.
In merito ai miei precedenti penali preciso che in relazione alla condanna del 1 aprile 2009 del Tribunale di __________ sono stato condannato a un anno e quattro mesi per essere stato trovato in possesso di marijuana che stavo portando in Italia. Se ben ricordo si parlava di circa 90 grammi di marijuana. Per quel procedimento non sono mai stato in detenzione.
Sono poi stato condannato il 20 aprile 2012 dalla Corte di Appello di Locarno a 8 anni di detenzione in relazione ai fatti avvenuti il 22 agosto 2009 al __________. Non ci sono altri procedimenti a mio carico.
In merito ai mei consumi di sostanze stupefacenti, preciso che nel corso dell'anno 2017, ma non so dire esattamente in che mese, tramite un'amica ho iniziato a consumare cocaina. I miei consumi sono stati sempre molto rari. Valuto di aver consumato cocaina al massimo una volta al mese. Non ricordo quando è stata l'ultima volta che ho consumato cocaina, sostanza che come detto ieri alla Polizia ho acquistato da spacciatori africani a __________. Non so dare maggiori indicazioni degli spacciatori perché sono tutti uguali.
ADR che non consumo nessun altro tipo di sostanze stupefacenti.
ADR che per il momento non ho nulla da aggiungere in merito alla mia situazione personale”
(VI PP IM 1 9.5.2018 da pag. 1 a 3)
3.2. per la sua situazione economica prima dell’arresto provvisorio dell’8.5.2018 (AI 21 e art. 217 segg. CPP) ai seguenti passaggi del suo VI PS del 4.7.2018 da pag. 2 a pag. 6, che l’imputato ha confermato in aula (VD all. 1 a pag. 1 I R):
" “Dai documenti che sono stati dati dal mio legale, l'ammontare dell'eredità era di 400'000 franchi, mentre il versamento da parte dello studio legale __________ ammonta a CHF 360'000. Come già dichiarato nel corso del mio ultimo verbale CHF 20'000.- sono stati utilizzati per saldare il debito leasing, CHF 18'000.- li ho restituiti alla mia famiglia che me li aveva anticipati durante la mia detenzione e CHF 2'000.- li ho utilizzati quale anticipo degli affitti del mio appartamento di __________.
Durante la mia detenzione, nel periodo settembre 2015 - giugno 2016, ho fatto un apprendistato presso __________ di __________. Il mio stipendio mensile era di CHF 540.-.
Dopo giugno 2016 ho lavorato sino a luglio 2016 nella medesima _________ ed in seguito sono uscito di prigione.
Anche a luglio sono stato pagato CHF 540.-. Forse anche nel mese di agosto, ma non ne ho la certezza.
A luglio 2016 sono stato scarcerato. Dal mese di settembre o ottobre 2016 ho cominciato a lavorare per __________ di __________. Sono rimasto lì sino a dicembre 2016. Presso __________ percepivo CHF 3’000.- o 3’200.- al mese.
Da gennaio 2017 e sino ad aprile 2017 ho lavorato per la __________ in qualità di _________ e percepivo uno stipendio mensile di CHF 4'500.-.
A domanda degli interroganti rispondo che la __________ era un negozio di abbigliamento e calzature che si trovava in Viale __________ a __________.
A domanda degli interroganti rispondo che la __________ era una società reale con un bilancio.
Dopo la __________, quindi da maggio 2017, mi sono inscritto alla disoccupazione. Dalla disoccupazione percepivo circa CHF 3'000.- al mese. Sono rimasto in disoccupazione sino al mese di marzo 2018. Mentre ero in disoccupazione facevo anache guadagno intermedio ma lo stipendio rimaneva praticamente invariato. Questa attività la svolgevo presso la __________.
Ad aprile 2018 mi è stato fatto contratto fisso presso la __________ e lo stipendio mensile, da contratto era di CHF 3'800.-.
A domanda degli interroganti rispondo che la __________ mi pagava in contanti.
Gli altri datori di lavoro facevano bonifici.
D: Oltre a queste entrate ha lavorato in nero?
R: No.
A domanda degli interroganti rispondo che quanto sopra corrisponde al totale dei miei incassi.
Per parlare delle mie uscite di denaro.
A luglio 2016, una volta scarcerato, ho preso in affitto un appartamento a __________ (GR). Le proprietarie dell’appartamento sono __________ e __________. A loro ho versato direttamente due mensilità per un totale di CHF 2'000.-. L’affitto dell’appartamento era di CHF 1'050.- senza spese. L’appartamento è un due locali e mezzo.
A domanda degli interroganti rispondo che per arredarlo ho speso circa CHF 25'000.-. L’appartamento era totalmente vuoto ed ho dovuto anche mettere lavatrice ed asciugatrice.
I miei costi per la casa, affitto a parte, erano legati all’abbonamento Sunrise per il quale pagavo CHF 170.- -180.- al mese.
A domanda degli interroganti rispondo che pagavo tutto in contanti.
Ho sempre fatto grossi prelevamenti di contanti che tenevo a casa per pagare le varie spese fisse e quelle per la vita in generale.
Presso il mio domicilio, nel mobiletto all'ingresso sulla sinistra, ci sono la maggior parte delle mie fatture pagate.
Mentre ero allo Stampino, credo a dicembre 2015, ho acquistato una __________ per CHF 5'000.-.
Ad ottobre 2016 ho acquisto un __________ per CHF 75'000.-. L’ho acquistata tramite la __________ di __________. La __________ l'ho venduta privatamente per CHF 2'000.
Sul __________ ho fatto l'assicurazione casco totale.
Ho tenuto il __________ sino ad ottobre 2017. L'ho venduto tramite il __________ per CHF 62'000.-.
Nel frattempo, a luglio 2017, ho acquistato una __________ d'occasione. L'ho acquistata da un uomo di origine __________ a __________ per 9 o 10'000.- franchi in contanti.
La __________ è stata sequestrata dalla Polizia il giorno del mio arresto.
Oltre a questi veicoli c'è anche una __________ che ho acquistato d'occasione.
A domanda degli interroganti a sapere dove e da chi io abbia acquistato la __________ rispondo chiedendo di poter conferire con il mio avvocato.
Il verbale viene sospeso aile ore 0958.
Il verbale riprende alle ore 1001.
La macchina è intestata a me ma non è mia e non l'ho pagata io.
D: Chi ha la __________?
R: Non intendo rispondere in quanto non ha senso dare una risposta e non voglio che andate a rompere a questa persona.
D: Chi paga assicurazione e targhe?
R: La persona che ha il veicolo.
A domanda degli interroganti rispondo che non ho altri veicoli.
D: Oltre all'affitto di casa ha altri costi fissi?
R: Assicurazione, targhe e cassa malati. Oltre a ciò avevo le tasse di giustizia per CHF 100.- al mese e CHF 200-300.- per risarcimento vittima.
Da quando sono uscito dalla prigione ho cominciato a versare questi importi. Da subito le tasse di giustizia e poco dopo anche per il risarcimento per la vittima. Se non erro l'ammontare delle tasse di giustizia più difesa obbligatoria si aggira attorno ai CHF 40'000.-. Per la vittima ho pagato tutto, per un importo totale di CHF 20’000.-. Avevo già iniziato a pagare CHF 100.- al mese durante la carcerazione, Per la vitima ho sempre pagato man mano ma, credo ad aprile 2018, ho versato CHF 4’000.- a saldo.
A domanda degli interroganti rispondo che andavo al casinò due o tre volte al mese, massimo quattro. Non so dire quanto io abbia speso o vinto giocando al casinò. Per quanto riguarda le prostitute potrei dire che ci andavo circa tre volte a settimana, pagando ogni volta circa CHF 150.-.
A domanda degli interroganti rispondo che avevo una carta di credito prepagata emessa dall’__________. Mi viene chiesto chi aveva in mano questa carta e chi la utilizzava e rispondo che ero io.
Gli interroganti mi fanno notare che, dalle spese della carta di credito, emergono dei viaggi in Croazia e Serbia mi viene chiesto il motivo di questi viaggi.
I viaggi erano di piacere. Pagavo tutto in contanti.
A domanda degli interroganti rispondo che non ho capannoni o garage a me intestati.
A domanda degli interroganti a sapere se ho fatto acquisti folli o se ho acquistato qualcosa di particolarmente costoso rispondo di no.
Gli interroganti mi chiedono per cosa io ho speso CHF 23'000.- ed io rispondo che ho acquistato le quote di una società la __________.
A domanda degli interroganti a sapere chi è l'altra persona che ha acquistato le quote della società non rispondo.
Mi viene chiesto quanto abbia speso questa persona per l'acquisto di queste quote rispondo che non lo so.
Non siamo qui a parlare di cose che non centrano col procedimento.
Gli interroganti mi fanno notare che anche la __________ era stata da me costituita e l'ho rivenduta, non ricordo esattamente quando, a __________ per CHF 48'000.-.
Mi viene fatto notare che, dopo aver costituito la __________ ho effettuato un prelevamento di CHF 19'000.-., svuotando di fatto la società.
D: Visto ciò, come ha fatto la società ad acquistare la merce da poi rivendere? Mi viene fatto notare che, secondo l'AVS, la __________ non ha mai lavorato e versato contributi. Lei era socio o gerente della società con diritto di firma?
R: Dopo aver visionato con gli inquirenti, confermo che non avevo diritto di firma e non ero nemmeno gerente. La mia quota era pari al 50%, ossia CHF 10'000.-.
D: Quando lei e __________ avete costituito la società, __________ le ha dato CHF 10'000.-? Dagli estratti della banca risulta che lei ha pagato CHF 20'000.-, quindi sembrerebbe che ha pagato anche la quota di __________.
R: Non sono in grado di rispondere, lo so solo di aver messo nella società CHF 20'000.-. È per questo motivo che l'ho poi rivenduta a CHF 48'000.-.
D: Ha o aveva un diritto di firma presso delle società per dei conti bancari?
R: No.
D: Che fine hanno fatto i Bitcoin?
R: Sono su di un conto all'interno di un portafoglio di investimento.
D: Chi gestisce e chi è proprietario di questo portafoglio?
R: Non riesco a capire il senso di queste domande. Chiedo di conferire con il mio avvocato.
ll verbale viene sospeso alle ore 1030.
II verbale riprende alle ore 1035.
Alle domande precedenti rispondo che con __________ ho fatto unicamente la transazione di compravendita per un importo di CHF 10'000.-. Non sono in grado di riferire chi gestisca questo portafoglio o dove fisicamente si possa trovare questo investimento.
D: A quanto ammonta il suo tenore di vita al di fuori delle spese di cui abbiamo già parlato?
R: Non sono in grado di quantificarlo. È vero che mangio spesso al ristorante ma a volte cucino anche. Oltre al casinò ed alle ragazze, quindi vita notturna, vita in generale, vestiti, ecc., potrei dire di spendere CHF 2 o 3'000.- al mese.
D: Cosa mi sa dire della __________ di __________?
R: Boh. Non so cosa centra con me e con la mia vita privata.
Gli interroganti mi fanno notare che __________ è l'amministratore unico di questa società e sembrerebbe che io stessi per diventarne amministratore unico. Ciò secondo __________ della fiduciaria __________.
D: Quale era lo scopo sociale della __________ della quale lei sarebbe dovuto diventare amministratore unico con diritto di firma? In sostanza __________, che le avrebbe dato uno stipendio di CHF 3'000.- al mese, le avrebbe dato in mano una società per CHF 100'000.-. Mi viene fatto notare che il contratto fisso mi è stato fatto il giorno seguente aver ricevuto una proposta di stage dalla disoccupazione alla quale io avrei dovuto dare seguito.
R: Questo esula totalmente dalla mia inchiesta. La __________ era una società che avrebbe dovuto occuparsi di mining.
D: Lei ha messo soldi per la __________?
R: No.
D: Ha prestato soldi a __________?
R: No.
D: Quando lei era in prigione ha accumulato 21 attestati di carenza beni per un totale di CHF 16'528.20. Ha saldato il debito o ha ancora delle pendenze con l'Ufficio Esecuzione e Fallimenti?
R: Ho saldato tutto. Sono sicuro che a marzo o aprile 2018 non avevo nessun procedimento. Ribadisco che tutte le ricevute dovrebbero essere in casa mia. A seguito della perquisizione non sono in grado di dire in quale esatto punto della casa si possano trovare.
D: Quanto ha pagato l'avvocato __________ per il vecchio procedimento?
R: Non capisco a cosa possa servire questa domanda. Non vedo una logica. Gli avvocati del vecchio procedimento sono legati al periodo precedente alla mia scarcerazione e le vostre domande di oggi sono state tutte seguenti a quel periodo. L'avvocato __________ è stato pagato dalla mia famiglia quando ancora mi trovavo in carcere. In minima parte ho dovuto risarcire la mia famiglia per queste spese.
D: Indicativamente quanto ha dovuto pagare l'avvocato __________?
R: È costato CHF 50'000.-. Il pagamento è stato fatto da loro quando ancora ero in carcere. lo ho risarcito la mia famiglia in contanti per un totale di CHF 30'000.-. Quando parlo di famiglia intendo mia nonna paterna ed i miei zii”
(VI PS IM 1 4.7.2018 da pag. 2 a 6),
ma soprattutto alla ricostruzione finanziaria per le entrate/uscite allestita dalla Polizia (AI 137 all. 1 per fr. 321'340.75), così come poi da lui corretta e accettata in sede d’istruttoria con una differenza al netto di circa fr. 90'000.- (VI PP IM1 5.2.2019 doc. B):
" Tornando alla ricostruzione finanziaria che ho allestito con il mio difensore, la differenza tra entrate ed uscite è quindi di soli CHF 93'415.- e non di oltre CHF 320'000.-, come calcolato dalla Polizia. Tenuto conto delle correzioni che sono state fatte poco fa in relazione all’assicurazione veicoli, la differenza si aggira quindi a circa CHF 90'000.-”
(VI PP IM 1 5.2.2019 a pag. 3).
3.3. l’imputato non è incensurato, risultando dal suo estratto casellario giudiziale svizzero (doc. TPC 3) le seguenti pregresse condanne:
3.3.1. il 1.4.2009, sentenza del Tribunale di __________ per il reato di infrazione all’ordinanza della legge straniera con una pena detentiva di 1 anno e 4 mesi nonché una multa di Euro (di seguito solo €) 4'000.-;
3.3.2. il 20.4.2012, sentenza della CARP per il reato di omicidio intenzionale (art. 111 CP) con una pena detentiva di 8 anni (art. 40 CP) e un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP (doc. TPC 15), la cui liberazione condizionale è stata fissata dal competente Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo GPC) con decisione del 13.7.2016 per il 22.7.2016, con un periodo di prova fino al 10.5.2018 e una pena rimanente di 1 anno, 9 mesi e 19 giorni in caso di ripristino della sua esecuzione ex art. 89 CP, se e qualora ne fossero date le condizioni di legge (AI 149 e doc. TPC 3), ricordato come le imputazioni di cui ai punti (di seguito solo pti.) da 1 a 3 dell’AA (doc. TPC 1), sempre e se riconosciute, sarebbero avvenute nel periodo 23.1.2017/8.5.2018;
3.4. con un reddito fiscale netto per l’anno 2018 di fr. 37'000.- (doc. TPC 22), 6 esecuzioni, periodo 4.1.2019/27.8.2019, per fr. 4'359.05 e 15 attestati di carenza di beni per fr. 56'830.65 (doc. TPC 23) nonché un debito di fr. 54'316.70 nei confronti dello Stato per pregresse spese di gratuito patrocinio e costi di giustizia non saldati (AI 77), nei suoi progetti futuri vorrebbe:
" riconquistare la fiducia di mia madre. Lei quando è venuta a sapere cosa è successo ha avuto un dispiacere enorme e ora i rapporti sono completamente assenti. Lei non vuole farmi visita. Il resto della famiglia però mi sostiene e quando uscirò avrò quindi qualcuno che mi sta vicino. A livello lavorativo informo che ho già una promessa di assunzione presso la __________ di __________, dove mi occuperò della __________ e di __________.
ADR che da marzo 2019 non assumo più alcun medicamento per il manco di cocaina”
(VD all. 1 a pag. 2 I e II R).
IV) Circostanze dell’arresto
4. Dopo l’attivazione di una censura telefonica sull’utenza __________ in suo uso e la posa di microfoni ambientali all’interno della sua autovettura __________, targata GR __________, IM 1 è stato arrestato provvisoriamente (AI 217 segg. CPP) l’8.5.2018 al suo domicilio di __________ alle ore (di seguito solo h) 5:00 (AI 21 da pag. 3 a pag. 5). Con istanza del 9.5.2018 il PP ha chiesto la sua carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP) per i presupposti reati di infrazione aggravata (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) e contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup e AI 24), istanza positivamente evasa dal GPC con decisione del 10.5.2018 sino all’8.8.2018 compreso (AI 25). Con istanza datata 3.8.2018 il PP ha richiesto la proroga della carcerazione (art. 227 CPP) dell’imputato sino all’8.11.2018 compreso (AI 103), che il GPC ha integralmente accolto con decisione del 9.8.2018 (AI 105). Con richiesta del 5.11.2018 l’autorità inquirente ha postulato una seconda proroga della carcerazione (art. 227 CPP) di IM 1 sino all’8.2.2019 compreso (AI 123), pure positivamente evasa per la data desiderata con decisione del 9.11.2018 (AI 128). Con una terza istanza del 5.2.2019 (AI 143) il PP ha chiesto la proroga della carcerazione (art. 227 CPP) dell’imputato sino al 15.3.2019 compreso, che il GPC ha nuovamente accolto con decisione dell’11.2.2019 (AI 146). L’8.3.2019 il difensore di IM 1 avv. DF 1 (__________), __________ ha informato il PP della decisione del suo assistito di essere posto in anticipata esecuzione della pena (art. 236 CPP e AI 150), ciò che è avvenuto con effetto dall’11.3.2019 (AI 151) ed è in questo stato che l’imputato compare in aula.
V) Dichiarazioni di IM 1 in istruttoria e al dibattimento
5. L’imputato, in sede d’istruttoria e dibattimentale, ha:
5.1. riconosciuto parzialmente l’imputazione di infrazione aggravata (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup) di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 dell’AA (doc. TPC 1) relativamente all’alienazione di cocaina indicata al:
5.1.1. pto. 1.6 per 20 grammi (di seguito solo gr.) a __________ (di seguito solo __________, VI PP IM 1 6.12.2018 a pag. 6 da riga 29 a riga 39 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.2. pto. 1.8 per 10 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 2 da riga 47 a riga 49 e PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS __________ 13.8.2018 da pag. 2 a 4 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.3. pto. 1.9 per 35 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 3 da riga 10 a riga 12 e 31.10.2018 a pag. 2 da riga 24 a riga 28, PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS __________ 20.8.2018 a pag. 6 da riga 26 a riga 33 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.4. pto. 1.10 per 15 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 3 da riga 24 a riga 26 e PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS __________ 28.8.2018 a pag. 4 da riga 17 a riga 22 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.5. pto. 1.11 per 40 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 3 da riga 38 a riga 40 e PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS __________ 29.8.2018 da pag. 4 riga 20 a pag. 5 riga 2 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.6. pto. 1.12 per 25 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 4 da riga 1 a riga 3 e PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS ______ 11.9.2018 da pag. 3 riga 22 a pag. 4 riga 2 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.7. pto. 1.13 per 1.40 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 4 da riga 11 a riga 25, PS __________ 18.9.2018 a pag. 5 da riga 25 a riga 33 e a pag. 7 da riga 26 a riga 31 nonché VD all. 1 a pag. 4 I R);
5.1.8. pto. 1.14 per 5 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 4 da riga 34 a riga 36 e PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS __________ 18.9.2018 a pag. 4 da riga 12 a riga 31 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.9. pto. 1.15 per 60 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 5 da riga 5 a riga 7 e PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 nonché riga 12, PS __________ 27.9.2018 a pag. 3 da riga 14 a riga 28 e a pag. 5 da riga 1 a riga 2 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.1.10. pto. 1.17 per 25 gr. a __________ (di seguito solo __________, VI PP IM 1 5.2.2019 a pag. 4 da riga 38 a riga 42, PS __________ 23.1.2019 da pag. 5 riga 49 a pag. 7 riga 50 e PP __________ 24.1.2019 a pag. 2 da riga 20 a riga 29 nonché VD all. 1 a pag. 4 II R);
5.1.11. pto. 1.18 per 0.70 gr. a tale __________ (RPG 21.3.2019 a pag. 26, intercettazione ambientale del 6.5.2018 h 15:07 a pag. 1 e 2 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.2. contestato, in alcuni casi parzialmente, l’imputazione di infrazione aggravata (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup) di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) relativamente all’alienazione, all’aver procurato e alla detenzione di cocaina indicata al:
5.2.1. pto. 1.1 per 103.07 gr. sostenendo di non aver mai avuto nulla a che fare con __________ (di seguito solo __________) per questioni di cocaina (VI PP IM 1 6.12.2018 a pag. 7 da riga 10 a riga 27 e 24.1.2019 da pag. 5 riga 18 a pag. 6 riga 5 nonché VD all. 1 a pag. 2 V R) e che se le intercettazioni ambientali testimonierebbero altro è solo perché in quelle occasioni:
" volevo solo darmi delle arie e fare lo spaccone. Portavo la maschera da duro”
(VD all. 1 a pag. 2 VI R);
5.2.2. pti. 1.2 e 1.16 per 10 gr. relativamente a __________ (di seguito solo __________) che sarebbe stato computato due volte (VI PS IM 1 30.5.2018 da pag. 3 riga 2 a pag. 4 riga 43 e 17.10.2018 a pag. 5 da riga 23 a riga 29, PP IM 1 6.12.2018 a pag. 9 da riga 3 a riga 5 e PS __________ 13.8.2018 da pag. 3 riga 14 a pag. 5 riga 19 nonché VD all. 1 a pag. 2 III e IV R);
5.2.3. pto. 1.3 per 176.61 gr. sostenendo di non aver mai avuto nulla a che fare con __________ (di seguito solo __________) per questioni di cocaina (VI PP IM 1 6.12.2018 a pag. 3 da riga 23 a pag. 4 riga 17 e 24.1.2019 da riga 1 a riga 44 nonché VD all. 1 a pag. 3 I e II R);
5.2.4. pto. 1.4 per 510 gr. rettificando in aula il quantitativo precedente ammesso di 300 gr. (VI PS IM 1 30.5.2018 a pag. 6 da riga 39 a riga 45 e 31.10.2018 a pag. 3 da riga 43 a riga 44, PP IM 1 6.12.2018 a pag. 4 da riga 21 a riga 41, confronto IM 1 / __________ 20.6.2018 da pag. 2 riga 9 a pag. 4 riga 39, PS __________ 14.5.2018 da pag. 5 riga 17 a pag. 8 riga 12 e 29.5.2018 da pag. 2 riga 20 a pag. 5 riga 21 nonché a pag. 12 da riga 15 a riga 18 rispettivamente PP __________ 15.5.2018 da pag. 2 riga 31 a pag. 4 riga 18 e 15.6.2018 a pag. 4 da riga 27 a riga 28) aumentandolo a 400 gr. (VD all. 1 a pag. 3 IV R);
5.2.5. pto. 1.5 per 400 gr. rettificando in aula il quantitativo precedentemente ammesso di 200 gr. (VI PS IM 1 30.5.2018 da pag. 5 riga 44 a pag. 6 riga 10 e 31.10.2018 a pag. 3 da riga 17 a riga 23, PP confronto IM 1/__________, di seguito solo __________, 19.7.2018 da pag. 2 riga 19 a pag. 4 riga 39 e IM 1 6.12.2018 da pag. 5 riga 41 a pag. 6 riga 21, PS __________ 14.5.2018 da pag. 5 a pag. 8, 7.6.2018 da pag. 3 riga 28 a pag. 6 riga 48, __________ 19.6.2018 a pag. 4 da riga 6 a riga 48, PP __________ 15.5.2018 da pag. 3 da riga 42 a pag. 4 riga 19 e __________ 21.6.2018 a pag. 3 da riga 25 a pag. 4 riga 9) aumentandolo a 300 gr. (VD all. 1 a pag. 3 VI R);
5.2.6. pto. 1.7 per 80 gr. (VI PS __________, di seguito solo __________, 10.8.2018 da pag. 2 a 3 e a pag. 6) sostenendo che al massimo sono stati 25 gr. (VI PS IM 1 17.10.2018 a pag. 2 da riga 33 a riga 35, PP __________ 6.12.2018 a pag. 9 da riga 7 a riga 10 nonché VD all. 1 a pag. 3 VII e VIII R);
5.2.7. pto. 1.19 per 3.46 gr. netti (VI PS IM 1 8.5.2018 a pag. 4 da riga 23 a riga 25) sostenendo che predetta sostanza non era destinata all’alienazione a terzi, ma al suo consumo (VI PS IM 1 8.5.2018 a pag. 5 da riga 11 a riga 21 nonché VD all. 1 a pag. 4 III e IV R);
5.2.8. al pto. 1 in fine per circa 3 chilogrammi (di seguito solo kg.) sostenendo di aver spacciato in totale solo 1200/1300 gr. di cocaina (VD all. 1 a pag. 5 I R con precisazione), ricordato come inizialmente, in istruttoria, ne aveva ammessi solo 700 gr. (VI PP IM 1 6.12.2018 a pag. 2 da riga 39 a riga 42 e a pag. 3 da riga 16 a riga 18) rispettivamente che la differenza netta tra le sue entrate/uscite così come ricostruita nell’AI 137 non sarebbe più di fr. 93'415.-/fr. 90'000.- (VI PP IM 1 5.2.2019 a pag. 3 da riga 39 a riga 42), ma di soli fr. 78'000.- dovendosi dedurre alcuni mesi di stipendio ricevuti dalla __________ che non sarebbero stati computati (VD all. 1 a pag. 4 VII R) e che questo importo, non potendo evidentemente essere l’utile derivante dalla differenza di cambio di cui al pto. 3 dell’AA (doc. TPC 1), come ha cercato inizialmente di far credere (VD all. 1 a pag. 4 VIII R), altro non è che il frutto dello spaccio da lui riconosciuto (VD all. 1 a pag. 5 I R con precisazione);
5.3. contestato integralmente l’imputazione di ripetuta infrazione alla LStup (art. 19 cpv.1 LStup) di cui al pto. 2 dell’AA (doc. TPC 1) sostenendo:
5.3.1. per il pto. 2.1 che si sarebbe trattato solo di canapa CBD, quindi lecita (VI PP IM 1 24.1.2019 a pag. 4 da riga 40 a riga 41 e VD all. 1 a pag. 5 IV R), per la quale __________ non avrebbe avuto alcun ruolo (VI PP IM 1 24.1.2019 a pag. 4 da riga 18 a riga 41) visto che, in concreto (VD all. 1 a pag. 5 VI R), avrebbe:
" finanziato __________ per l’acquisto di un quantitativo di 10 chilogrammi di marijuana per un costo di fr. 25'000.- che lui poi mi ha restituito”
(VD all. 1 a pag. 5 VII R);
5.3.2. per il pto. 2.2 di non aver mai alienato 500 gr. di marijuana a __________ (VI PP IM 1 6.12.2018 a pag. 5 da riga 1 a riga 3 e VD all. 1 a pag. 6 I R);
5.3.3. per il pto. 2.3, inizialmente negato (VI PS IM 1 12.2.2019 da pag. 2 riga 31 a pag. 5 riga 25), che si sarebbe trattato solo di canapa CDB, quindi lecita (VI PP IM 1 20.2.2019 a pag. 2 riga 20 e VD all. 1 a pag. 6 II R), per un quantitativo minimo di 50/100 kg al mese (VI PP IM 1 20.2.2019 a pag. 2 riga 30 nonché VD all. 1 a pag. 6 III e V R), al prezzo non superiore di fr. 3'000.- al kg (VI PP IM 1 20.2.2019 a pag. 2 da riga 32 a riga 33 e a pag. 4 da riga 1 a riga 4) e che l’unico incontro avvenuto con uno dei due venditori in un autogrill autostradale vicino a I-__________ (VI PS IM 1 12.2.2019 a pag. 2 da riga 31 a riga 36 e a pag. 3 da riga 36 a riga 42 nonché PP IM 1 20.2.2019 a pag. 3 da riga 20 a riga 24) sarebbe stato di mero carattere esplorativo (VI PP IM 1 20.2.2019 a pag. 2 da riga 35 a riga 38), concludendosi, poi, con un nulla di fatto vista la poca attendibilità della controparte (VI PS IM 1 12.2.2019 da pag. 4 riga 24 a pag. 5 riga 14 e PP IM 1 20.2.2019 a pag. 2 da riga 40 a riga 45 nonché VD all. 1 a pag. 6 II R);
5.3.4. per il pto. 2.4, inizialmente negato (VI PP IM 1 6.12.2018 a pag. 5 da riga 15 a riga 21 e 5.12.2019 a pag. 6 da riga 13 a riga 31), che è vero che avrebbe tentato di alienare a __________ e a una terza persona rimasta sconosciuta un panetto di 100 gr. di hashish (VI PP IM 1 20.2.22019 a pag. 4 riga da 20 a riga 22 e riga 29) datogli da chi lo riforniva di cocaina (VI PP IM 1 20.2.2019 a pag. 4 da riga 14 a riga 16), affare però mai conclusosi, tanto che lo restituì al mittente (VI PP IM 1 20.2.2029 a pag. 4 riga 18), trattandosi di sostanza sintetica (VD all. 1 a pag. 6 IV R);
5.4. contestato integralmente l’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. 3 dell’AA (doc. TPC 1) sostenendo in istruttoria che i soldi cambiati da fr. 125'845.80 in € 109'032.53, in 9 occasioni, presso la __________, __________ nel periodo 23.1.2017/20.4.2018 (AI 98) non fossero stati suoi ma di una terza persona di cui inizialmente non ha voluto fare il nome (VI PS IM 1 23.10.2018 a pag. 5 da riga 4 a riga 11 nonché PP IM 1 6.12.2018 da pag. 9 riga 35 a pag. 10 riga 2) per, poi, invece indicarlo nella persona di __________ (di seguito solo __________), __________ (VD all. 1 a pag. 6 VI R nonché a pag. 7 III e IV R), persona che avrebbe conosciuta al Casinò di __________ e alla quale, per amicizia e senza guadagnarci nulla (VD all. 1 a pag. 7 I R), si sarebbe offerto di cambiare le vincite in Euro (VD all. 1 a pag. 7 VI R) presso una buona agenzia di cambio indicatagli da un suo conoscente (VD all. 1 a pag. 7 II R);
5.5. riconosciuto integralmente l’imputazione di contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19 n. 1 LStup) di cui al pto. 4 dell’AA (doc. TPC 1 e VD all. 1 a pag. 8 I R) sostenendo al dibattimento, a parziale correzione di quanto dichiarato in istruttoria (VI PS IM 1 8.5.2018 a pag. 4 da riga 10 a riga 15, PP IM 1 6.12.2018 a pag. 2 da riga 6 a riga 15 e confronto IM 1/__________ 19.7.2018 a pag. 3 da riga 7 a riga 12), che nel periodo 28.11.2016/8.5.2018 avrebbe consumato:
" circa 1-2 grammi durante ogni weekend. In alcuni periodi consumavo addirittura 1-2 grammi al giorno. Fino ad ottobre-novembre 2017 mi limitavo al consumo nei weekend, dopo era 1-2 grammi al giorno.
ADR che ho aumentato il consumo poiché ad un certo punto ogni scusa era buona per tirare. Ero stanco e la tiravo, dovevo andare a lavorare e la tiravo. Ho provato a fumarla ma non mi piaceva.
C: Il Presidente mi contesta le mie dichiarazioni del verbale PS 8.5.2018 a pag. 4 rispettivamente PP 6.12.2018 a pag. 2 e mi chiede di prendere posizione.
R: In queste dichiarazioni mi riferivo al consumo nei weekend. Avevo comunque dei momenti in cui volevo uscirne. Il periodo massimo in cui ho smesso è stato di 5/6 giorni ed è capitato 3 volte. Ero comunque consapevole che stavo buttando via la mia vita.
ADR che non sono mai andato da alcun medico per parlare di questo problema. Avrei voluto recarmi all’antenna ma mi vergognavo troppo.
ADR che la cocaina ho iniziato a tagliarla quando ho iniziato a venderla per un rapporto di 60 (sostanza) / 40 (taglio). Quella che consumavo io non era tagliata. Ho iniziato a farlo per far quadrare i conti”
(VD all. 1 a pag. 8 R da II a VI)
rispettivamente che:
" Erano 4-5 giorni che non consumavo perché volevo smettere. Compensavo il manco con iperattività e molto sport ed è per questo motivo che al test tossicologico sono risultato negativo”
(VD all. 1 a pag. 4 IV R).
VI) Altre risultanze istruttorie e dibattimentali
6. In relazione alle varie imputazioni dell’AA (doc. TPC 1) la Corte, a fondamento della presente sentenza, richiama le seguenti risultanze istruttorie e dibattimentali:
6.1. che, malgrado la relativa contestazione, il PP non ha ritenuto necessario procedere a un confronto tra l’imputato e __________ (pto. 1.7 dell’AA, doc. TPC 1 e consid. 5.2.6 della presente sentenza);
6.2. che in relazione al pto. 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) gli atti all’incarto evidenziano:
6.2.1. che anche __________ nega di aver avuto qualcosa a che fare con IM 1 per la cocaina (VI PS __________ 28.5.2018 da pag. 3 riga 14 a pag. 6 riga 24);
6.2.2. che, effettivamente, al momento del suo arresto provvisorio del 24.11.2017 (art. 217 segg. CPP), __________ è stato trovato in possesso di 103.07 gr. di cocaina con un grado di purezza dell’82.9% (doc. TPC 28), fatti per i quali è stato condannato con sentenza del 24.5.2018 da una Corte delle assise criminali (doc. TPC 26 a pag. 2 pto. 1.2);
6.2.3. che l’assenza del nome di IM 1 quale fornitore di cocaina di __________ nella sua sentenza di condanna del 24.5.2018 (doc. TPC 26) non può assolutamente vincolare questa Corte né essere sufficiente per pacificamente concludere che l’imputato non lo sia stato;
6.2.4. che in un’intercettazione ambientale del 19.4.2018 alle 16h12 tra l’imputato e __________, il primo gli ha comunicato che __________ lavorava con lui a __________ sino a settembre 2017, ma che era stato arrestato e che gli doveva dei soldi (RPG 21.3.2019 a pag. 14 e VI PS IM 1 30.5.2018 a pag. 7 da riga 6 a riga 34);
6.2.5. che da una seconda intercettazione ambientale del 6.5.2018 alle 18h44 tra l’imputato e __________ (di seguito solo __________), l’imputato ha confermato al secondo di aver chiesto alla fidanzata di __________ di saldare il debito di fr. 9'200.- che questi gli doveva;
6.2.6. che __________ (di seguito solo __________), ai tempi fidanzata di __________, nei suo VI PS 8.10.2018 a cui si rinvia, ha dichiarato quanto poi riportato, in merito, a pag. 15 del RPG 21.3.2019:
" Oltre a ciò vi è l’affermazione di __________, compagna di __________, che asseriva di sapere dei traffici di cocaina messi da lui in atto e che sapeva che era IM 1 a fornirgli la cocaina. Affermava anche che i 103.07 grammi netti di cocaina sequestrati a __________ il giorno del suo arresto erano a lui stati consegnati da IM 1 e che questo quantitativo era ciò che restava dopo la vendita di altrettanti 100 grammi circa. __________ aveva anche affermato che IM 1 si era offerto di prestare a __________ i soldi per cambiare l’avvocato da quello d’ufficio a quello di fiducia, cosa in effetti avvenuta”
(RPG 21.3.2019 a pag. 15);
6.2.7. che, ricordato come IM 1 in una sua intercettazione ambientale del 6.5.2018 alle 18h44 abbia affermato di pagare la cocaina fr. 45.- al gr. e che __________ ha sostenuto nel suo VI PS 8.10.2018 a pag. 5 che __________ acquistava la cocaina a credito pagandola successivamente (consid. 6.2.6 della presente sentenza), si ha che fr. 9’200.- (consid. 6.2.4 e 6.2.5 della presente sentenza) corrispondono a circa 200 gr. di cocaina, ciò che consolida assolutamente la tesi accusatoria secondo cui i 103.07 gr. sequestrati a __________ il 24.11.2017 (consid. 6.2.2 della presente sentenza) provenissero, indipendentemente dalle negazioni di quest’ultimo (consid. 6.2.1 della presente sentenza), da IM 1;
6.3. che in relazione al pto. 1.3 dell’AA (doc. TPC 1) gli atti all’incarto evidenziano:
6.3.1. che anche __________ nega di aver avuto qualcosa a che fare con IM 1 per la cocaina (VI PS __________ 12.6.2018 da pag. 4 riga 4 a pag. 5 riga 7, 3.8.2018 da pag. 4 riga 21 a pag. 8 riga 19 e 17.9.2018 da pag. 8 riga 27 a pag. 12 riga 26);
6.3.2. che, effettivamente, al momento del suo arresto provvisorio del 3.5.2018 (art. 217 segg. CPP) __________ è stato trovato in possesso di 176.61 gr. di cocaina con un grado di purezza dell’89% (AI 72), fatti per i quali è stato condannato con sentenza del 18.4.2019 da una Corte delle assise correzionali (doc. TPC 26 a pag. 1 pto. 1.1 e a pag. 2 pto. 1.2);
6.3.3. che l’assenza del nome di IM 1 quale fornitore di cocaina di __________ nella sua sentenza di condanna del 18.4.2019 (doc. TPC 26) non può assolutamente vincolare questa Corte né essere sufficiente per pacificamente concludere che questo imputato non lo sia stato;
6.3.4. che in un’intercettazione ambientale del 5.5.2018 alle 23h32 tra l’imputato e __________, il primo informa il secondo che a seguito dell’arresto di __________ ha perso un sacco di soldi;
6.3.5. che in una seconda intercettazione ambientale del 6.5.2018 alle 18h14 tra l’imputato e __________, IM 1 lo informa che a seguito dell’arresto di __________ ha perso fr. 32'000.- (RPG 21.3.2019 a pag. 15 e 16);
6.3.6. che __________, nel suo VI PS 13.6.2018, a cui si rinvia, così come nel relativo suo verbale di confronto con __________ (VI PP confronto __________/__________ 14.9.2018 da pag. 3 riga 10 a pag. 5 riga 9), ha dichiarato quanto poi riportato, in merito, a pag. 16 del RPG 21.3.2019:
" Vi è inoltre una dichiarazione resa a verbale, e confermata anche nel confronto, da __________ che asseriva di aver visto __________ consegnare a IM 1 del denaro e che egli gli aveva confidato che il __________ riusciva a vendere per lui tra i 100 ed i 200 grammi di cocaina alla settimana. Ciò corrobora ulteriormente quanto detto nella conversazione di cui sopra e cioè che, a causa dell’arresto di __________, IM 1 aveva perso CHF 32'000.-”
(RPG 21.3.2019 a pag. 16)
e più specificatamente:
" La seconda volta è stato al Bar __________ di __________, in quella circostanza ho visto __________ consegnare a IM 1 una grossa somma di denaro, nel momento in cui IM 1 è salito in macchina ha tirato fuori da una busta una mazzetta di banconote da CHF 200.- e da CHF 100.-. Posso stimare in 2 centimetri di spessore.
Sempre in macchina avevo chiesto IM 1 con l’affermazione Cazzo vende ________ e IM 1 mi pare che abbia detto che gli vendeva un etto di cocaina a settimana. Non ricordo altri particolari”
(VI PS __________ 13.6.18 a pag. 7);
6.4. che in relazione al pto. 1.4 dell’AA (doc. TPC 1) __________, anche in sede di confronto (VI PP confronto IM 1/__________ 20.6.2018 a pag. 4 da riga 8 a riga 13), ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 circa 510 gr. di cocaina (VI PS __________ 29.5.2018 da pag. 2 riga 20 a pag. 5 riga 21 nonché a pag. 12 da riga 15 a riga 18 rispettivamente PP __________ 15.6.2018 a pag. 4 da riga 27 a riga 28);
6.5. che in relazione al pto. 1.5 dell’AA (doc. TPC 1), sia nel suo VI PP 21.6.2018 sia in sede di confronto con IM 1 del 19.7.2018, __________ ha dichiarato:
" ADR che sulla base dei calcoli che ho fatto nel corso dei precedenti interrogatori valuto di aver comperato da IM 1 circa 400 grammi. Il quantitativo potrebbe essere un po’ più alto o un po’ più basso, non saprei dirlo con precisione”
(VI PP __________ 21.6.2018 a pag. 4)
" Ho indicato un quantitativo di circa 400 grammi, che potrebbe essere anche meno”
(VI PP confronto IM 1/__________ 19.7.2019 a pag. 3);
6.6. che in relazione al pto. 1 in fine dell’AA (doc. TPC 1) per circa 3 kg il PP ha giustificato un tale quantitativo nel doc. TPC 19 e meglio fr. 200'000.- pari all’importo complessivo, arrotondato in difetto, sequestrato a IM 1 al suo domicilio e su quattro conti bancari e postali al momento del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP e RPG 21.3.2019 a pag. 10) da dividere per il guadagno netto per gr. di cocaina alienato e/o procurato a terzi, pari a fr. 44.- / fr. 45.- al gr., quindi circa 4500 gr., da cui vi sarebbero da dedurre i 1'548.84 gr. indicati al pto. 1 in fine dell’AA (doc. TPC 1);
6.7. che quanto sostenuto da IM 1 e riportato nel consid. 5.2.8 della presente sentenza, e meglio che avrebbe lavorato per alcuni mesi per la __________, da cui l’inesattezza del conteggio entrate/uscite allestito nell’AI 137, si scontra insindacabilmente con le risultanze del seguente accertamento di Polizia:
" Inoltre, contrariamente al formulario attestato datore di lavoro (rinvenuto all’interno del dossier IM 1 / __________ Cassa disoccupazione) dal quale si evince che IM 1 è stato alle dipendenze della __________, sia __________ che sua moglie __________ hanno dichiarato a verbale che de facto non è mai stato alle dipendenze della società. Questo spiega il motivo per il quale, nell’estratto conto dei contributi AVS non vi è traccia di tale attività”
(AI 137 a pag. 6);
6.8. che l’imputato, in base al suo stesso dire (VD all. 1 a pag. 5 II R) e alle risultanze agli atti (intercettazione ambientale del 6.5.2018 alle 18h44 dove conferma che il suo prezzo di acquisto era di fr. 45.- al gr. e RPG 21.3.2019 a pag. 26), non contesta un utile netto di fr. 40.- per gr. di cocaina venduto;
6.9. che la Corte ha ritenuto per equo e giustificato un utile netto per gr. venduto di cocaina di fr. 45.-, pari a quanto indicato dal PP nel doc. TPC 19, anche perché più favorevole all’imputato rispetto a fr. 35.- al gr., quale differenza tra l’indicato prezzo d’acquisto di fr. 45.- al gr. (consid, 6.8 della presente sentenza) e quello di vendita medio di fr. 80.- così come indicato al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1);
6.10. che in relazione ai pti. 2.1 e 2.3 dell’AA (doc. TPC 1) l’imputato ha confermato di non esser mai stato in possesso di un’autorizzazione per coltivare e commerciare canapa CBD (VD all. 1 a pag. 5 V R);
6.11. che in relazione al pto. 2.1 dell’AA (doc. TPC 1), richiamato quanto indicato a pag. 20 e 21 del RPG 21.3.2019, l’imputato ha contestato quanto dichiarato in merito da __________ nel loro verbale di confronto del 28.1.2019 a pag. 6 dinanzi al PP, ricordato inoltre come __________, nel suo VI PS 12.6.2018 a pag. 2 da riga 29 a riga 30, ha sostenuto di non aver mai avuto a che fare con l’imputato per storie di stupefacenti;
6.12. che in relazione al pto. 2.2 dell’AA (doc. TPC 1) __________ ha rilasciato varie versioni (500 gr. di marijuana [VI PS __________ 29.5.2018 a pag. 4 da riga 31 a riga 35 nonché PP _______ 15.6.2018 a pag. 4 da riga 34 a riga 37 e confronto IM 1/__________ 20.6.2018 a pag. 4 da riga 15 a riga 17], 250 gr. [VI PS __________ 14.5.2018 a pag. 5 da riga 24 a riga 27 e a pag. 10 da riga 6 a riga 7 nonché PP __________ 15.5.2018 a pag. 3 da riga 24 a riga 25 e a pag. 5 da riga 5 a riga 7], 200 gr. [VI PS __________ 29.5.2018 a pag. 3 da riga 10 a riga 11] e 700 gr. [VI PS __________ 29.5.2018 a pag. 5 da riga 18 a riga 21]);
6.13. che in relazione al pto. 2.3 dell’AA (doc. TPC 1), richiamato quanto indicato a pag. 22 e 23 del RPG 21.3.2019, è innegabile come IM 1 abbia avuto vari contatti con __________ per cercare di concretizzare questo importante traffico di marijuana (intercettazioni ambientali del 2.5.2018 alle 12h13 e del 4.5.2018, VI PS IM 1 12.2.2019 all. C e A nonché intercettazioni telefoniche del 2.5.2018 alle 7h31, del 4.5.2018 alle 22h07 e del 5.5.2018 alle 14h11 nonché VI PS IM 1 12.2.2019 all. B, D e E) dell’ordine di 15 kg alla settimana (intercettazione telefonica del 4.5.2018 alle 22h07 e VI PS IM 1 12.2.2019 all. D);
6.14. che in relazione al pto. 2.4 dell’AA (doc. TPC 1) __________ non contesta (intercettazione ambientale del 26.4.2018 alle 22h17 e VI PS __________ 13.6.2018 all. A), l’offerta d’acquisto fattagli da IM 1 di un panetto di hashish del peso, però, di 250 gr. (VI PS __________ 13.6.2018 a pag. 3 riga 19 all. A a pag. 1), affare mai conclusosi non essendo nemmeno riuscito a scaldarlo (VI PS __________ 13.6.2018 a pag. 3 da riga 26 a riga 29 e PP __________ 15.6.218 a pag. 4 da riga 37 a riga 44);
6.15. che il nominato __________, che soggiornò in due alberghi di __________ il 13.1.2017 e il 9.10.2017 (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 2 e VD all. 1 a pag. 9), non è sicuramente la persona indicata dall’imputato in quanto, in base alla sua data di nascita, di professione regista (VD all. 1 a pag. 9) e non personal trainer come, invece, dichiarato da IM 1 (VD all. 1 a pag. 6 VI R);
6.16. che questo __________, che come visto non è quello a cui si è riferito l’imputato in forza al consid. di cui sopra, avrebbe frequentato in alcune occasioni il Casinò di __________ nel periodo 3.1.2017/30.4.2018 procedendo lui stesso, in 3 circostanze, al cambio valuta da fr. in € (doc. Dib. 3 e VD a pag. 4);
6.17. che IM 1, il giorno dell’arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP), non presentava sulle mani e sotto le unghie delle tracce di cocaina, eroina e THC (RPG 21.3.2019 all. 21);
6.18. che all’esame tossicologico dell’urina, avvenuto sempre l’8.5.2018 alle8h12, l’imputato è risultato negativo agli stupefacenti (RPG 21.3.2019 all. 19).
VII) Diritto
7. In merito ai vari capi d’imputazione dell’AA (doc. TPC 1) si ricorda come:
7.1. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente, ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio e fermo restando come giusta il cpv. 3 di detta norma commette per negligenza un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto, ritenuto che l’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali;
7.2. giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi dell’art. 48a CP;
7.2.1. secondo la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in tutto o in parte (decisioni del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 131 IV 100 consid. 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV 246 consid. 3a nonché sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia l’esecuzione dell’infrazione manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_997/2009 del 22.12.2009 consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con l’epressione di “non compie” il legislatore si è rivolto all’autore che non rinuncia di sua sponte all’atto, ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF 6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a), mentre che con l’espressione “compie senza risultato” tutti gli atti necessari alla consumazione del reato il legislatore ha inteso i casi in cui l’autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e, in quest’ottica, secondo la vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già iniziato l'esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'autore, rappresenta l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'autore e delle circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (DTF 131 IV 100). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF 131 IV 100);
7.3. giusta l’art. 305bis n. 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (art. 71 CP) sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o da un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
7.3.1. il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto. Il comportamento è, dunque, punibile anche nei casi in cui l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 136 IV 188 consid. 6.1, 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e nonché STF 6B_90012009 del 21.10.2010 consid. 4.2 e 6B_33412007 dell'11.10.2007 consid. 7.1). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2). Il reato non presuppone, dunque, operazioni finanziarie complicate, anche gli atti più semplici possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). È per esempio stato ritenuto un atto di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3 e 119 IV59 consid. 2e) e il loro cambio con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). Il reato è inoltre realizzato in tutti i casi in cui dei valori patrimoniali provenienti da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) vengano collocati o investiti con modalità operative che differiscono da un semplice versamento di denaro contante su un conto personale (DTF 119 IV 242 consid. 1d e 124 IV 274 consid. 4). Il TF ha già avuto modo di ammettere che l’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a, 124 IV 274 consid. 3 e 120 IV 323 consid. 3). Da un punto di vista probatorio, la prova esatta dalla giurisprudenza quanto all'esistenza di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) a monte e della relazione fra questo e i valori patrimoniali oggetto dell’atto di riciclaggio non dev’essere stringente. Il legame fra l’atto di riciclaggio e il reato a monte può quindi essere tenue. Non è necessario che si conoscano l'autore del crimine (art. 10 cpv. 2 CP) a monte né le circostanze precise dello stesso. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengano da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Al riguardo il TF in una sua recente decisione non ha ritenuto arbitrario l'accertamento dell'origine illecita di una somma di denaro sulla base, fra altri indizi convergenti, della significativa contaminazione delle banconote analizzate (STF 6B220/2018 del 12.4.2018 consid. 6). Per quanto riguarda l'atto di riciclaggio, il TF ha già avuto modo di osservare che già solo l'occultamento dei valori patrimoniali è sufficiente a realizzare i presupposti oggettivi del reato e che il loro trasporto oltre frontiera costituisce un ulteriore elemento che porta alla realizzazione dell'atto (DTF 127 IV 20 consid. 3). Anche fornire all'autorità informazioni contrarie alla verità, imprecise, incomplete o altrimenti idonee a indurre in errore circa la proprietà o l'origine di una somma di denaro può costituire atto di riciclaggio se compiuto a scopo vanificatorio (STF 6B 334/2007 dell'11.10.2007 consid. 7.1). Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) e deve avere saputo o dovuto presumere, quando ha agito, che i valori provenivano da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP e DTF 122 IV 211 consid. 2e). È sufficiente che egli abbia avuto conoscenza delle circostanze che facevano nascere i sospetti che i valori patrimoniali provenivano da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) e che abbia accettato tale eventualità (DTF 119 IV 242 consid. 2b);
7.4. giusta l’art. 19 cpv. 1 LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato, aliena, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c LStup), detiene o acquista stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. d LStup), finanzia il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. e LStup) rispettivamente fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lett. a-f di questa norma (art. 19 cpv. 1 lett. g LStup), ricordato che giusta il cpv. 2 lett. a di predetto dispositivo l’autore è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a 1 anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
7.4.1. il caso aggravato qui in esame richiede una messa in pericolo della salute di numerose persone che deve già essere ammessa, in caso di cocaina, per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 gr. (DTF 138 IV 100 consid. 3.2 e 3.3, 122 IV 360 consid. 2a e 109 IV 143 consid. 3b, STF 2C_901/2014 del 27.1.2015 consid. 4.2, 6B_579/2013 del 20.2.2014 consid. 3.4, 6B_294/2010 del 15.7.2010 consid. 3.3.2, 6B_911/2009 del 15.3.2010 consid. 2.3.1 e 6S.336/2006 del 12.10.2006 consid. 7.3). Dal punto di vista soggettivo iI dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente. È inoltre necessario che l'autore sappia o accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31). Affinché ciò si realizzi è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere che conosca la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata a un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31);
7.5. giusta l’art. 19a n. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente (art. 12 cpv. 1 e 2 CP) stupefacenti oppure chi commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa (art. 106 CP).
8. IM 1 non è totalmente reo confesso, avendo egli contestato parte delle imputazioni dell’AA (doc. TPC 1 nonché consid. 5.2, 5.3 e 5.4 della presente sentenza). Per suddetti fatti il presente procedimento è da ritenersi parzialmente indiziario. È allora opportuno ricordare che cosa s’intenda con questo termine, oltre a richiamare sia il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) sia quello della libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP):
8.1. nel processo indiziario l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale federale con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole o espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci;
8.2. il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (STF 1P.20/2002 del 19.4.2002);
8.3. giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante rispetto a quella di una persona informata sui fatti o a quella dello stesso imputato o di una parte lesa. Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28).
9. Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali IM 1 è stato:
9.1. ritenuto colpevole, anche se per un quantitativo inferiore a quello indicato nel testo accusatorio, del reato di infrazione parzialmente aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup) di cui ai pti. 1 e 2 dell’AA (doc. TPC 1) per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, IT-__________ e altre località, nel periodo inizio 2017/8.5.2018:
9.1.1. siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, previo acquisto, alienato e procurato in altro modo a terzi 2000 gr. di cocaina (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.1). Questa conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
9.1.1.1. in primo luogo, in relazione ai pti. da 1.1 a 1.19 dell’AA (doc. TPC 1), la Corte ha rigettato le contestazioni dell’imputato per i pti. 1.1 e 1.3 e questo a fronte dell’innegabile consistenza probatoria di quanto indicato nei consid. da 6.2 a 6.2.7 della presente sentenza per il pto. 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) rispettivamente nei consid da 6.3 a 6.3.6 per il pto. 1.3 dell’AA (doc. TPC 1), a cui IM 1 ha saputo controbattere solo con semplici negazioni, senza altresì dimenticare l’evidente chiarezza testuale delle ricordate intercettazioni ambientali (consid, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4 e 6.3.5 della presente sentenza) con la decisamente non credibile giustificazione che egli stesse giocando a fare il gradasso, quando non vi era nessun motivo per farlo e, anzi, proprio perché conversazioni tra amici che non sapeva controllate, per loro stessa natura, assolutamente sincere e disinteressate. In applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 8.2 della presente sentenza) è invece stata accolta la contestazione dell’imputato relativamente ai pti. 1.2 e 1.16 dell’AA (doc. TPC 1 e consid. 5.2.2) riducendo quindi di 10 gr. il quantitativo riconducibile a __________ così come i 3.46 gr. netti di cocaina di cui al pto. 1.19 dell’AA (doc. TPC 1), proprio perché l’esiguità di questo quantitativo è tale da convalidare la tesi difensiva di una loro destinazione al suo consumo (art. 19a n. 1 LStup) e non all’alienazione a terzi (art. 19 cpv. 1 lett. c LStup e consid. 5.2.7 della presente sentenza). Inoltre, vista la non sempre data linearità delle dichiarazioni di __________ e la possibilità espressamente ricordata da __________ di un eccesso quantistico nelle sue dichiarazioni (consid. 6.5 della presente sentenza), per i pti. 1.4 e 1.5 dell’AA (doc. TPC 1) sono stati ritenuti i quantitativi di 400 gr. e 300 gr. indicati dall’imputato (consid. 5.2.4 e 5.2.5 della presente sentenza) rispettivamente di 25 gr. per il pto. 1.7 dell’AA (doc. TPC 1 e consid. 5.2.6 della presente sentenza), visto il mancato confronto con __________ (consid. 6.1 della presente sentenza). Ciò posto, sempre in relazione ai pti da 1.1 a 1.19 dell’AA (doc. TPC 1) ne deriva, allora, un iniziale quantitativo di 1271.78 gr. di cocaina alienata o procurata in altro modo a terzi che trovasi così costituito: 103.07 gr. per il pto. 1.1 + 30 gr. per il pto. 1.2 + 176.61 gr. per il pto. 1.3 + 400 gr. per il pto. 1.4 + 300 gr. per il pto. 1.5 + 20 gr. per il pto. 1.6 + 25 gr. per il pto. 1.7 + 10 gr. per il pto. 1.8 + 35 gr. per il pto. 1.9 + 15 gr. per il pto. 1.10 + 40 gr. per il pto. 1.11 + 25 gr. per il pto. 1.12 + 1.40 gr. per il pto. 1.13 + 5 gr. per il pto. 1.14 + 60 gr. per il pto. 1.15 + 0 gr. per il pto. 1.16 + 25 gr. per il pto. 1.17 + 0.70 gr. per il pto. 1.18;
9.1.1.2. che la Corte, contrariamente all’opinione del PP (doc. TPC 19), ha ritenuto corretto fissare a fr. 90'000.- l’importo tra entrate/uscite di cui IM 1 non ha saputo giustificare la provenienza. Tale conclusione si consolida già solo perché fatta propria dallo stesso imputato (VI PP IM 1 5.2.2019 a pag. 3 da riga 39 a riga 42 e consid. 5.2.8 della presente sentenza) in contrasto con la teorica somma di fr. 200'000.- ritenuta dalla pubblica accusa (doc. TPC 19), fermo restando il non possibile riconoscimento di un’ulteriore riduzione di fr. 12'000.-, come postulata in aula da IM 1 (consid. 5.2.8 della presente sentenza), proprio perché negata in istruttoria dagli aventi diritto della __________ (consid. 6.7 della presente sentenza). Ciò posto e partendo da un utile netto di fr. 45.- al gr. di cocaina alienata rispettivamente procurata in altro modo a terzi (doc. TPC 19 e consid. 6.9 della presente sentenza) si arriva a un quantitativo complessivo di 2 kg di cocaina (fr. 90'000.- : fr. 45.-/gr.), di cui i 1271.78 gr. indicati al consid. precedente non sono da aggiungere ma ne sono parte integrante come rettamente ammesso anche dall’imputato (consid. 5.2.8 della presente sentenza);
9.1.1.3. che il quantitativo di 2 kg di cocaina alienata o procurata in altro modo a terzi (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.1) non appare, alla Corte, assolutamente fuori luogo o sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti e alle risultanze istruttorie e dibattimentali se si tiene conto che il 60-65% di questo totale, che è percentuale assolutamente significativa nel contesto di un’inchiesta per stupefacenti, è stato ammesso dallo stesso imputato (1200 gr./1300 gr. : 2000 gr. x 100, consid. 5.2.8 della presente sentenza) e senza poi dimenticare come il suo seppur lecito diritto di non voler comunicare agli inquirenti i codici PIN dei sequestrati suoi telefoni cellulari ha impedito di poter scandagliare ancor più a fondo il traffico di cocaina da lui messo in atto nel periodo di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) con la possibile ricerca di altri suoi acquirenti;
9.1.2. finanziato __________ per un traffico illecito di 10 kg di marijuana (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.2), così come ammesso dallo stesso imputato (consid. 5.3.1 della presente sentenza), e ritenuto che la Corte non ha assolutamente creduto al fatto che potesse trattarsi di marijuana CBD già solo perché l’imputato non è mai stato in possesso di alcuna autorizzazione in merito, come invece avrebbe dovuto essere (VD all. 1 a pag. 5 V R e consid. 6.10 della presente sentenza);
9.1.3. alienato a __________ un imprecisato quantitativo di marijuana (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.3) ritenendo come assolutamente credibili le dichiarazioni rilasciate in merito da quest’ultimo in relazione al fatto che tra i due vi sia stata detta compravendita (consid. 6.12 della presente sentenza), di marijuana e non di CBD, già solo per il prezzo di fr. 3.-/fr. 4.- al gr. e per il motivo esposto alla fine del consid. precedente (VD all. 1 a pag. 5 V R e consid. 6.10 della presente sentenza), con la precisazione che le varie versioni date in merito da __________, non sulla transazione di per sé ma sui quantitativi (consid. 6.12 della presente sentenza), comportano di dover riconoscere questa imputazione solo nella forma dell’imprecisato quantitativo;
9.1.4. fatto preparativi per l’acquisto di 50 kg di marijuana al mese (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1 nonché a pag. 2 pto. 1.1.4) non potendo essere contestato che quanto fatto dall’imputato nei giorni precedenti il 5.5.2018 e quella stessa mattina in un autogrill autostradale configura sicuramente un atto preparatorio (art. 19 cpv. 1 lett. g LStup) per detto acquisto con l’ulteriore precisazione che:
9.1.4.1. per il quantitativo, in applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 8.2 della presente sentenza), si è scelto quello più favorevole all’imputato (consid. 5.3.3 della presente sentenza) rispetto a quanto indicato nella relativa imputazione di cui al pto. 2.3 dell’AA (doc. TPC 1, tra i 15 e 100 kg. a settimana);
9.1.4.2. che, evidentemente, non poteva di certo trattarsi di marijuana CBD e questo non solo per i motivi evidenziati nel consid 9.1.2 della presente sentenza e per il prezzo riconosciuto (VI PP IM 1 20.2.2019 a pag. 2 da riga 32 a riga 33 e a pag. 4 da riga 1 a riga 4 nonché consid. 5.3.3 della presente sentenza), ma anche per il semplice fatto che se fosse stata una transazione lecita sarebbe avvenuta in un ufficio e/o in uno spazio commerciale e non di certo in un anonimo autogrill autostradale;
9.2. prosciolto dal reato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup) di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) limitatamente:
9.2.1. a 2548.84 gr. di cocaina, pari a 4548.84 gr. (1548,84 gr. alla fine del pto. 1 + 3000 gr alla fine del pto. 1) ./. 2000 gr. (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1) e questo per i motivi indicati nel consid. 9.1 della presente sentenza (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.2.2. all’aver messo in commercio in quanto variante legislativa dell’art. 19 LStup non riscontrata negli atti processuali di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1), oltre a essere di per sé inutile in quanto già compresa nella riconosciuta alienazione e procura in altro modo a terzi (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.2.3. a 10 gr. di cocaina relativamente ai pti. 1.2 e 1.16 dell’AA (doc. TPC 1) e questo per i motivi indicati nel consid. 5.2.2 della presente sentenza (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.2.4. a 110 gr. di cocaina relativamente al pto. 1.4 dell’AA (doc. TPC 1) pari a 510 gr ./. 400 gr. e questo per i motivi indicati nei consid. 5.2.4 e 6.4 della presente sentenza (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.2.5. a 100 gr. di cocaina relativamente al pto. 1.5 dell’AA (doc. TPC 1) pari a 400 gr. ./. 300 gr. e questo per i motivi indicati nei consid. 5.2.5 e 6.5 della presente sentenza (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.2.6. a 55 gr. di cocaina relativamente al pto. 1.7 dell’AA (doc. TPC 1) pari a 80 gr. ./. 25 gr. e questo per i motivi indicati nei consid. 5.2.6 e 6.1 della presente sentenza (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.2.7. a 3.46 gr. di cocaina relativamente al pto. 1.19 dell’AA (doc. TPC 1) e questo per i motivi indicati nel consid. 5.2.7 della presente sentenza (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1);
9.3. prosciolto dal reato di ripetuta infrazione alla LStup (art. 19 cpv. 1 LStup) di cui al pto. 2 dell’AA (doc. TPC 1) limitatamente:
9.3.1. al pto. 2.1 dell’AA (doc. TPC 1) limitatamente all’aver alienato essendo stata ritenuta la prospettata alternativa dell’aver finanziato (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.2 e a pag. 2 pti. 2 e 2.2 nonché consid. 9.1.2 della presente sentenza);
9.3.2. al pto. 2.4 dell’AA (doc. TPC 1) in quanto, in applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 8.2 della presente sentenza), richiamate le dichiarazioni dell’imputato (consid. 5.3.4 della presente sentenza) e di __________ (consid. 6.14 della presente sentenza) non si può escludere che si sia trattato solo di sostanza sintetica (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2);
9.4. ritenuto colpevole del reato di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. 3 dell’AA (doc. TPC 1) per avere, a __________, nel periodo 23.1.2017/20.4.2018, in 9 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 125'845.80 da lui ripetutamente cambiati in € 109'032.53, che sapeva o poteva presumere provenire da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP), segnatamente dall’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) da lui commessa (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.2) e considerato che la Corte, per i motivi indicati nei consid. 6.15 e 6.16 della presente sentenza, non ha minimamente creduto alla storiella propinata in aula dall’imputato (consid. 5.4 della presente sentenza), che cambiare valuta è un atto oggettivo di riciclaggio, che l’importo cambiato è compatibile con il periodo e la cifra d’affari messa in atto dall’imputato in forza al suo ingente commercio di cocaina (pto. 1 dell’AA, doc. TPC 1) nei mesi tra gennaio 2017 e aprile 2018 (pto. 3 dell’AA e doc. TPC 1) e che non è per nulla arbitrario né impensabile che il fornitore di cocaina di IM 1, indipendentemente se operativo in Ticino o in Italia (VD all. 1 a pag. 5 III R e a pag. 7 VII R), desiderasse essere pagato in Euro;
9.5. ritenuto colpevole del reato di contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 CP) di cui al pto. 4 dell’AA (doc. TPC 1) per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo 28.11.2016/8.5.2018:
9.5.1. consumato un imprecisato quantitativo di cocaina (consid. 5.5 della presente sentenza nonché VD all. 2 a pag. 1 pto.1 e a pag. 2 pto. 1.3), ricordato come la Corte non ha ritenuto IM 1 quale grande consumatore, visto anche l’esito negativo dell’esame tossicologico della sua urina dell’8.5.2018 (consid. 6.18 della presente sentenza), dando quindi più credibilità alla sua prima dichiarazione nel suo VI PS 8.5.2018 rispetto a quella dinanzi al PP del 6.12.2018 (consid. 5.5 della presente sentenza), da cui il non riconoscimento di qualsiasi sua scemata imputabilità ex art. 19 CP, anche perché, a giusta ragione, mai peritata (art. 20 CP);
9.5.2. detenuto 3.46 gr. netti di cocaina destinati al suo consumo (consid. 5.2.7 della presente sentenza nonché VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.3).
VIII) Colpa, prognosi, pena
10. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda che:
10.1. giusta l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) di oltre 3 anni e, giusta il cpv. 3 di detta norma, sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
10.2. giusta l’art. 40 CP la durata minima della pena detentiva (art. 40 CP) è di 3 giorni rimanendo salva una pena detentiva (art. 40 CP) più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate, ricordato come conformemente al cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva (art. 40 CP) è di 20 anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
10.3. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto come gusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
10.3.1. in concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul primato della colpa DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, valutandone, dapprima, le circostanze oggettive. La colpa va, infatti, prima di tutto determinata considerando, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni di risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.298 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Passando a esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden) vanno considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid 2.1 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid, 19.5.a). Infine vanno considerate, a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 132 e 129 IV consid. 6.1, STF 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012);
10.4. giusta l’art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata, ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;
10.5. giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
10.6. giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
10.7. giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e art. 224 segg. CPP) scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che 1 giorno di carcere corrisponde ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
10.8. giusta l’art. 89 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione, ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma se, nonostante il crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o il delitto (art. 10 cpv. 3 CP) commesso durante il periodo di prova non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione potendo tuttavia ammonirlo e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente, fermo restando che giusta il cpv. 6 di questo dispositivo, se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva (art. 40 CP) senza condizionale (art. 42 CP) e tale pena è in concorso (art. 49 CP) con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'art. 49 CP, cui sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale;
10.8.1. il TF ha recentemente precisato la propria giurisprudenza e ha affermato che in caso di revoca della sospensione condizionale il giudice deve ormai formare una pena unica con la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena. La pronuncia di una pena unica presuppone che la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena siano dello stesso genere. Per commisurare la pena unica occorre partire dalla nuova pena, quale pena base (Einsatzstrafe), e aumentarla in applicazione analogica del principio dell'inasprimento della pena (art. 49 CP) a causa della pena di cui è revocata la sospensione condizionale (DTF 145 IV 146 consid. 2.1 segg. e CARP 17.2019.230+236+293 del 24.11.2019 consid. 7.2);
10.9. giusta l’art. 103 CP sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa (art. 106 CP);
10.10. giusta l’art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti il massimo della multa è di fr. 10'000.-, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva da un minimo di 1 giorno a un massimo di 3 mesi;
10.11. giusta l’art. 19 cpv. 3 lett. a) LStup il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento in caso di infrazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. g) LStup.
11. La Corte, a fondamento della commisurazione della pena di IM 1, ha fatto proprie le seguenti considerazioni:
11.1. richiamata la giurisprudenza in DTF 144 IV 313, STF 6B_483/2016 del 30.4.2018 consid. 2 e 6B_675/2018 del 26.10.2018 consid. 6 nonché la sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.71 del 27.3.2018 consid. 1.4, la Corte, tenuto conto dell’art. 49 cpv. 1 CP e del principio dell’inasprimento della pena, ha considerato che i reati di cui ai pti. da 1 a 3 dell’AA (doc. TPC 1) di cui IM 1 è stato ritenuto colpevole sono tra loro così strettamente collegati sia da un punto di vista materiale sia temporale da dover esser tutti sanzionati con un unico genere di pena, in specie quella detentiva (art. 40 CP), mentre che come reato più grave è stato ritenuto quello di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup e pto. 1 dell’AA., doc. TPC 1), la cui pena di base, conformemente al principio del cumulo giuridico, è stata poi adeguatamente aumentata in base ai reati di cui ai pti. 2 e 3 dell’AA (doc. TPC 1);
11.2. che visto come IM 1 sia stato condannato anche al risarcimento equivalente in favore dello Stato dell’importo di fr. 30'000.- (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2) la Corte, già solo per motivi di proporzionalità, ha rinunciato a infliggergli il pagamento di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup, norma, del resto, di mero carattere potestativo;
11.3. per il calcolo della pena base relativa esclusivamente al reato di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) la Corte ha ritenuto:
11.3.1. che dal profilo oggettivo la colpa (art. 47 CP) dell’imputato è stata estremamente grave e questo non solo per la quantità di cocaina alienata e altrimenti procurata a terzi (pto. 1 dell’AA, doc. TPC 1 e consid. da 9.1.1 a 9.1.1.3 della presente sentenza) e per la durata, più di 16 mesi, del così commesso crimine (art. 10 cpv. 2 CP), che sarebbe continuato se IM 1 non fosse stato arrestato (consid. 4 della presente sentenza), ma soprattutto perché l’imputato ha realizzato questo reato in pieno periodo di liberazione condizionale, scadente il 10.5.2018 (AI 149, doc. TPC 3 e consid. 3.3.2 della presente sentenza);
11.3.2. anche dal punto di vista soggettivo tale gravità della sua colpa (art. 47 CP) viene confermata avendo egli agito solo per meri ed evidenti scopi di lucro, visto anche il suo non così importante consumo di cocaina (consid. 9.5.1 della presente sentenza) e il fatto di aver ricevuto, in quel periodo, la cospicua eredità di fr. 400'000.- (AI 61), importo che, se solo l’avesse voluto, avrebbe potuto essere utilizzato per soddisfare il suo comunque illecito consumo di stupefacenti (art. 19a n. 1 LStup) senza incappare in una violazione dell’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup. Tanto grande era, in specie, la sua libertà di decidersi a favore della legalità limitandosi solo alla commissione della contravvenzione (art. 103 CP) di cui all’art. 19a n. 1 LStup, tanto grande è allora, per la Corte, la sua colpa (art. 47 CP) soggettiva;
11.3.3. le argomentazioni di cui agli ultimi due consid. giustificherebbero per la Corte una pena teorica di base, sempre limitata al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1), di 4 anni/4 anni e 6 mesi, da poi diminuirsi nella misura del 20% per tenere equamente conto del suo consumo di cocaina (comunque solo come attenuante generica [art. 48a CP] e non specifica, consid. 9.5.1 della presente sentenza), della sua immaturità e vita anteriore così come già constatata dalla CARP nella sua sentenza del 20.4.2012 (doc. TPC 3 e 15 nonché consid. 3.3.2 della presente sentenza), del lungo carcere preventivo di 18 mesi e 29 giorni già sofferto al momento del pubblico dibattimento (AI 21 e 151, pag. 1 dell’AA e doc. TPC 1), della durata della pena per cui oggi è stato condannato e della parziale collaborazione da lui prestata nell’accertamento dei fatti (consid. da 5.1 a 5.1.11 della presente sentenza), mentre nessun altro fattore di riduzione può essergli riconosciuto a fronte dell’inesistente suo reale emendamento per quanto da lui commesso, già solo per il suo reiterato, anche se lecito, avvalersi del diritto di non rispondere alle domande poste dagli inquirenti e/o di non comunicare i codici PIN dei vari telefoni in sequestro (consid. 13.6 della presente sentenza);
11.3.4. ciò posto, con la deduzione di cui al consid. precedente, si arriva, sempre e solo per il pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1), ad una pena teorica compresa tra 3 anni e 3 mesi e 3 anni e 8 mesi alla quale, in applicazione dell’art. 49 CP, la Corte ha aggiunto la pena per i restanti reati di cui ai pti. 2 e 3 dell’AA (doc. TPC 1) che, dopo applicazione del fattore di riduzione del 20% (consid. 11.3.3 della presente sentenza), comporta una pena aggiuntiva tra 3 e 6 mesi e quindi una pena complessiva arrotondata, prima dell’eventuale ripristino del residuo di pena correlata alla decisione del GPC del 13.7.2016 (AI 149, doc. TPC 3 e consid. 3.3.2 della presente sentenza), di 3 anni e 10 mesi [pena teoricamente più bassa (3 anni e 3 mesi + 3 mesi) + pena teoricamente più alta (3 anni e 8 mesi + 6 mesi) : 2 = 46 mesi];
11.4. tenuto conto che a seguito della sua illecita attività l’imputato ha conseguito un utile netto di almeno fr. 90'000.- (consid. 3.3 e 9.1.1.2 della presente sentenza), la Corte ha ritenuto equo e giustificato condannarlo al pagamento di un risarcimento equivalente di fr. 30'000.- (art. 71 cpv. 1 CP) considerando questo importo, che ne è solo il 30%, come proporzionale all’illecito da lui conseguito, fermo restando come questa misura non risulti inesigibile visto l’esistente sequestro bancario di oltre fr. 50'000.- (AA a pag. 6, doc. TPC 1 e 31 nonché VD a pag. 3) né impedisca seriamente il reinserimento sociale di IM 1 considerato come anche dopo questa sanzione e il pagamento della multa (art. 106 CP e consid. 11.6 della presente sentenza) e della tassa e spese di giustizia (art. 422 segg. CPP e art. 22 cpv. 1 lett. c RL 178.200 nonché consid. 17.1 segg. della presente sentenza), l’imputato avrà ancora a sua disposizione non solo una parte di questo sequestrato importo (AA a pag. 6, doc. TPC 1 e 31 nonché VD a pag. 3), ma soprattutto, almeno alla data dell’8.5.2018, di ancora circa fr. 80'000.- (fr. 130'846.- ./. fr. 50'000.- [AI 137 a pag. 4]), che ancora oggi, anche tenendo conto di quelli che possono essere stati i suoi successivi costi di difesa, gli sono di certo rimasti, anche se parzialmente, a disposizione;
11.5. per il riconosciuto reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1 LStup nonché consid. 9.5 e 9.5.1 della presente sentenza) IM 1, tutto ben ponderato, è stato condannato, richiamata la relativa comminatoria di pena e la presente fattispecie, al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto. 3 e a pag. 3 pto. 3.3);
11.6. la difesa ha contestato il ripristino dell’esecuzione della pena di cui alla decisione del 13.7.2016 del GPC (AI 149 e doc. TPC 3) sostenendo che non ne erano dati i relativi presupposti di legge. A torto. Non c’è infatti chi non veda come le condizioni dell’art. 89 cpv. 1 CP sono sicuramente realizzate avendo l’imputato commesso i crimini (art. 10 cpv. 2 CP) e i delitti (art. 10 cpv. 3 CP) di cui ai pti. da 1 a 3 dell’AA (doc. TPC 1), così come riconosciuti nella presente sentenza (VD all. 2 a pag. 1 pti. da 1 a 1.1.2 nonché a pag. 2 pti. 1.1.4 e 1.2), durante il periodo di prova della liberazione condizionale e ciò pochi mesi dopo la sua scarcerazione avvenuta nel mese di luglio 2016 (AI 149 e doc. TPC 3), fermo restando che non è certo la proposta di un ipotetico lavoro subordinata del resto all’esito del presente procedimento (doc. Dib. 1), da cui l’assenza di una concreta progettualità per il suo futuro, ad annullare la chiara e innegabile evidenza di una sua prognosi ampiamente negativa, seppur non in presenza di una recidiva specifica ma comunque pur sempre grave, e quindi la sicura certezza per la Corte, visto quello che è stato il passato dell’imputato, della sua futura commissione, a valere quale concreta recidiva generica, di nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP) e questo anche a fronte dell’evidente fallimento del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP che gli era stato ordinato con la sentenza 20.4.2012 della CARP (consid. 3.3.2 della presente sentenza). E questa conclusione vale a maggior ragione nel presente caso visto come l’importante eredità di fr. 400'000.- (AI 61), di cui certo non beneficerà nuovamente, non gli ha impedito di rigettarsi, con estrema convinzione e senza remora alcuna, nella delinquenza;
11.6.1. per il relativo suo calcolo, richiamata la sentenza in DTF 145 IV 146, l’art. 49 CP e la pena teoricamente erogatagli di 3 anni e 10 mesi per i reati di cui ai pti. da 1 a 3 dell’AA (doc. TPC 1) così come riconosciuti nella presente sentenza (consid. 11.3.4, VD all. 2 a pag. 1 pti. da 1 a 1.1.2 nonché a pag. 2 pti. 1.1.4 e 1.2), la Corte ha equamente fissato questo ripristino, quale pena unica con quella dei reati dell’AA (doc. TPC 1) riconosciutogli, in 1 anno e 6 mesi (art. 89 cpv. 6 CP), con quindi uno sconto effettivo di 3 mesi e 19 giorni, ritenuto tale durata, che è meno della metà della pena di 3 anni e 10 mesi di cui al consid. 11.3.4 della presente sentenza, per assolutamente rispettosa del principio della proporzionalità rispettivamente della gravità oggettiva e soggettiva dei nuovi reati da lui commessi e del fatto di aver ricominciato a delinquere solo dopo 5 mesi la sua scarcerazione del 22.7.2016 (AI 149 e doc. TPC 3);
11.7. ragion per cui, tutto ben ponderato, essendo stato ordinato ex art. 89 cpv. 1 CP il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva (art. 40 CP) di 1 anno, 9 mesi e 19 giorni di cui alla decisione del 13.7.2016 del GPG (AI 149), IM 1, richiamato l’art. 89 cpv. 6 CP, valendo la presente quale pena unica ex art. 49 CP (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3), è condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 5 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo (art. 51 CP nonché art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e in esecuzione anticipata della pena (art. 236 CPP) sofferti (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1), oltre al risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP) di fr. 30'000.- (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2) nonché, richiamata la comminatoria di pena di cui all’art. 19a n. 1 LStup, al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto. 3 e a pag. 3 pto. 3.3).
IX) Confische, sequestri conservativi e dissequestri
12. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
12.1. giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico, ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;
12.1.1. il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può riferirsi all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che, in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi, questo pericolo non poteva essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121, 117 IV 345 e 116 IV 117). È in particolare il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere una o più infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato ripetutamente usato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117);
12.2. giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale ritenuto come giusta il cpv. 2 di predetta norma la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa;
12.2.1. sono considerati valori patrimoniali tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico, pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose e i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali. Essi devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato. Deve dunque sussistere, tra il reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità. Anche i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP. Beni sostitutivi impropri possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea riconducibile all'originario provento di reato mentre beni sostitutivi propri possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale (DTF 126 1 97 consid. 3 c, bb e cc). Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97 consid. 3 c e cc). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP;
12.3. giusta l’art. 71 CP cpv. 1 CP se i valori sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente ritenuto che nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP e che, giusta l’art. 71 cpv. 2 CP, il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato;
12.3.1. l’autorità può sequestrare i valori patrimoniali dell'interessato, imputato oppure entro certi limiti di un terzo, se prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell'importo presumibile del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d'assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere II sequestro a copertura di un risarcimento equivalente pronunciato (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.e 119 IV 17, STF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2, 1B 300/2013 del 14.4.2014 consid. 5.3.1, 1B 163/2013 del 4.11.2013 consid. 4.1.4 e 1B 711/2012 del 14.3.2013 consid. 4.1.2). Il risarcimento equivalente, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP (STF 113_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2), è dato qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili. In altri termini in ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l'ordine di risarcimento equivalente anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato. Questa misura presuppone che i valori siano pervenuti all'interessato dal sequestro. L'esigenza di detto presupposto, esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale, è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca si sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (“il crimine non paga", STF 1B 213/2013 del 27.9.2013 consid. 4.1), circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti. L'ottenimento di un valore patrimoniale, che può concretizzarsi pure nella diminuzione dei passivi, è quindi indispensabile;
12.4. giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP), utilizzati per garantire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106 CP) e le indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP) rispettivamente confiscati (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP);
12.5. giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto;
12.6. giusta l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) e le indennità (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP) e le multe (art. 106 CP e 268 cpv. 1 lett. b CPP).
13. Tenuto conto delle risultanze istruttorie (VI PP IM 1 5.2.2019 a pag. 4 da riga 22 a riga 25, AI 21, 56, 58, 60, 62, 67, 73, 74, 113, 116 e 117, RPG 21.3.2019 all. 4, 27 e 28 nonché doc. TPC 24 e 25) e dibattimentali (VD all. 2 a pag. 9 da II a IV R) nonché delle dichiarazioni di IM 1 in aula, dove ha precisato che:
" come stima, massimo euro 10'000 siano provento dello spaccio. I restanti euro 6'710 sono franchi che avevo cambiato in euro per andare in vacanza ad __________. Non avevo ancora prenotato nulla né come albergo né come aereo.
ADR che volevo partire attorno al 20 maggio perché c’era l’apertura per la stagione estiva”
(VD all. 1 a pag. 8 VII R e a pag. 9 I R)
la Corte ha ordinato:
13.1. la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP) e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) di 3.46 gr. netti di cocaina (AI 73 e 74 nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. da 4 a 4.1);
13.2. la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP) di fr. 51’110.-, di € 10'000.- e di € 6'710.- (VD all. 2 a pag. 3 pti. 4 e da 4.2 a 4.4), poiché tutti risultanti contaminati dalla cocaina (RPG 21.3.2019 all. 29 a pag. 6) e, per i € 10'000.-, provenienti dello spaccio (VI PP IM 1 5.2.2019 a pag. 4 da riga 22 a riga 25 nonché VD all. 1 a pag. 8 VII R e a pag. 9 I R);
13.3. la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP) di 1 bilancia Beuer nera, di varie plastiche per confezionare palline di cocaina, di carta igienica e imballaggi vari, di 1 cellulare Sony ______ nero con custodia trasparente, di 1 carta SIM Sunrise __________ per il numero __________, di 1 autovettura __________, telaio no. __________, di 1 telecomando Ditec, di 1 borsetto nero Armani, di 1 chiave e di 1 caricatore Samsung (VD all. 2 a pag. 3 pti. 4 e da 4.5 a 4.14), in quanto tutti instrumenta sceleris (per il cellulare e la carta SIM doc. TPC 24 e 25), di cui neppure il difensore ha chiesto la restituzione, segnatamente neppure per l’autovettura __________ (VD all. 2 a pag. 9 III R);
13.4. la confisca (art. 70 cpv. 1 e 71 cpv. 1 CP nonché art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di fr. 30'000.- quale risarcimento equivalente (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3.1 e 3.2 nonché consid. 11.4 della presente sentenza) da prelevarsi dal conto risparmio __________ intestato all’imputato presso __________ (VD all. 2 a pag. 3 pto. 5);
13.5. il sequestro conservativo (art. 263 cpv. 1 lett. b nonché 268 cpv. 1 lett. a e b CPP) di un importo da prelevarsi dal conto risparmio __________ intestato all’imputato presso __________ fino a concorrenza della multa (art. 106 CP) di cui al pto. 3.3 del dispositivo (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3 e a pag. 3 pto. 3.3), della tassa di giustizia (art. 22 cpv. 1 lett. c RL 178.200) e delle spese procedurali (art. 422 segg. CPP nonché VD all. 2 a pag. 3 pto. 6 e a pag. 4 pto. 9);
13.6. il sequestro conservativo come mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di 1 ricevuta di cambio __________, di 1 ricevuta __________, di 1 mappetta blu con documentazione varia, di 1 classificatore rosso con documentazione varia, di documentazione __________ e di salario, di 2 scatoloni contenenti documentazione cartacea/finanziaria, di 1 cellulare Sony Ericsson, di 1 cellulare Sony __________ con custodia blu, di 1 cellulare Samsung bianco IMEI __________ e di 1 carta SIM Swisscom __________ per il numero __________ (VD all. 2 a pag. 3 pti. da 7 a 7.9 e a pag. 4 pto. 7.10), ricordato che, così come correttamente ritenuto dal PP nel doc. TPC 25, per i tre cellulari e la carta SIM, non è stato:
" possibile analizzarli, vista l’opposizione dell’imputato che non ha mai fornito i relativi codici d’accesso, non posso che presumere che siano pure stati utilizzati per commettere i reati imputatigli”
(doc. TPC 25)
13.7. il dissequestro e la restituzione a IM 1 (art. 267 cpv. 1 CPP), così come richiesto dal suo difensore (VD all. 2 a pag. 9 III R) e perché oggetti di nessuna rilevanza per i reati per i quali è stato condannato, di 2 chiavette USB verde e nera, di 1 PC portatile Mac Book Pro __________, di 1 caricatore per Mac Book Pro nonché del saldo del conto risparmio __________ intestato all’imputato presso __________ dopo prelievo degli importi di cui ai pti 5 e 6 del dispositivo per complessivi fr.30'300.- (VD all. 2 a pag. 4 pti. da 8 a 8.4 nonché consid. 13.4 e 13.5 della presente sentenza).
X) Indennizzo e riparazione del torto morale
14. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
14.1. giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);
14.2. giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
14.3. giusta l’art. 431 cpv. 1 CPP se nei confronti dell’imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate, ricordato come conformemente al cpv. 2 di detta norma in caso di carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza (art. 220 segg. e 229 segg. CPP), l’imputato ha diritto a un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, fermo restando come in forza al cpv. 3 di detta norma questo diritto decade se l’imputato è condannato a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), a un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP antecedente il 1.1.2018) o a una multa (art. 106 CP) che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva (art. 40 CP) la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza sofferta (art. 220 segg., 229 segg. e 431 cpv. 3 lett. a CPP) o se è condannato con la condizionale (art. 42 CP) a una pena detentiva (art. 40 CP) la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza sofferta (art. 220 segg., 229 segg. e 431 cpv. 3 lett. b CPP).
15. L’avv. DF 1 ha dichiarato, in sede dibattimentale, che non era sua intenzione presentare un’istanza ex art. 429/431 CPP a nome e per conto dell’imputato (VD a pag. 3).
16. Nonostante gli intervenuti proscioglimenti (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1 e 2.2) a IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429/431 CPP già solo perché giustamente non richiesto dal suo difensore, ma soprattutto perché in manifesto urto con l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP, vista l’intervenuta condanna dell’imputato per i reati indicati nel VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. da 1 a 1.3.
XI) Tassa di giustizia e spese procedurali
17. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda che:
17.1. giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;
17.2. giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto, ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma sono ritenuti disborsi in particolare le spese per la difesa d’ufficio (art. 135 CPP) e il gratuito patrocinio (art. 138 e 422 cpv. 2 lett. a CPP) rispettivamente la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);
17.3. giusta l’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve le disposizioni derogatorie dello stesso CPP;
17.4. giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali, eccettuate le spese per la sua difesa d’ufficio con la riserva dell’art. 135 cpv. 4 CPP, e ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento;
17.5. giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. c) RL 178.200 nei procedimenti penali la tassa di giustizia è fissata nei processi davanti alla Corte criminale da fr. 1'000.- a fr. 100'000.-.
18. Tenuto conto della natura del processo, che ha comportato la convocazione di una Corte a 9 membri, e della durata della procedura dibattimentale (2 giorni di processo oltre al tempo di preparazione da parte della Corte) si giustifica di fissare la tassa di giustizia (art. 22 cpv. 1 lett. c RL 178.200) in fr. 18’000.-, mentre che le spese procedurali (spese per la procedura preliminare e altri disborsi del tribunale) ammontano a fr. 13'419.10 (art. 422 segg. CPP). Tassa e spese sono a carico di IM1 ad eccezione di fr. 3’000.- che vanno a carico dello Stato (VD all. 2 a pag. 4 pto. 9) in virtù degli intervenuti proscioglimenti (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1 e 2.2).
visti gli art.: 12, 40, 47, 48a, 49, 51, 69, 70, 71, 89, 106 e 305bis n. 1 CP;
19 cpv. 1 lett. c), d), e) e g), cpv. 2 lett. a) e 3 lett. a) nonché 19a n. 1 LStup;
80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, IT-__________ e altre località, nel periodo inizio 2017 / 8.5.2018:
1.1.1. siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, previo acquisto, alienato e procurato in altro modo a terzi 2’000 grammi di cocaina;
1.1.2. finanziato __________ per un traffico illecito di 10 chilogrammi di marijuana;
1.1.3. alienato a __________ un imprecisato quantitativo di marijuana;
1.1.4. fatto preparativi per l’acquisto di 50 chilogrammi di marijuana al mese;
1.2. ripetuto riciclaggio di denaro
per avere, a __________, nel periodo 23.1.2017 / 20.4.2018, in nove occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 125'845.80 da lui ripetutamente cambiati in € 109'032.53, che sapeva o poteva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo 28.11.2016 / 8.5.2018, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina nonché detenuto 3.46 grammi netti di cocaina destinati al suo consumo;
e meglio come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente a 2'548.84 grammi di cocaina nonché all’aver messo in commercio e, più in particolare, 110 grammi per il punto 1.4, 100 grammi per il punto 1.5, 55 grammi per il punto 1.7, 10 grammi per il punto 1.16 e 3.46 grammi per il punto 1.19 dell’atto d’accusa;
2.2. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2.1, limitatamente all’aver alienato, e 2.4 dell’atto d’accusa.
3. Essendo ordinato ex art. 89 cpv. 1 CP il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 1 (un) anno, 9 (nove) mesi e 19 (diciannove) giorni di cui alla decisione del 13.7.2016 del Giudice dei provvedimenti coercitivi, __________, IM 1, richiamato l’art. 89 cpv. 6 CP, valendo la presente quale pena unica ex art. 49 CP, è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo e in esecuzione anticipata della pena sofferto;
3.2. al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 30'000.-;
3.3. alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
4. È ordinata la confisca di:
4.1. 3.46 grammi netti di cocaina, da distruggere;
4.2. fr. 51’110.-;
4.3. Euro 10'000.-;
4.4. Euro 6’710.-;
4.5. 1 bilancia Beuer nera;
4.6. varie plastiche per confezionare palline di cocaina;
4.7. carta igienica e imballaggi vari;
4.8. 1 cellulare Sony __________ nero con custodia trasparente;
4.9. 1 carta SIM Sunrise __________ per il numero __________;
4.10. 1 autovettura __________, telaio no. __________;
4.11. 1 telecomando Ditec;
4.12. 1 borsetto nero Armani;
4.13. 1 chiave;
4.14. 1 caricatore Samsung.
5. È ordinata la confisca dell’importo di fr. 30’000.- di cui al punto 3.2 del presente dispositivo da prelevarsi dal conto risparmio __________ intestato all’imputato presso __________, __________.
6. A pagamento della multa di cui al punto 3.3 del presente dispositivo nonché della tassa e delle spese procedurali di cui al punto 9 del presente dispositivo, è ordinato il sequestro conservativo del relativo ammontare da prelevarsi dal conto risparmio __________ intestato all’imputato presso __________, __________.
7. È ordinato il sequestro conservativo quale mezzi di prova di:
7.1. 1 ricevuta di cambio __________;
7.2. 1 ricevuta __________;
7.3. 1 mappetta blu con documentazione varia;
7.4. 1 classificatore rosso con documentazione varia;
7.5. documentazione __________ e di salario;
7.6. 2 scatoloni contenenti documentazione cartacea/finanziaria;
7.7. 1 cellulare Sony Ericsson;
7.8. 1 cellulare Sony __________ con custodia blu;
7.9. 1 cellulare Samsung bianco IMEI __________;
7.10. 1 carta SIM Swisscom __________ per il numero __________.
8. È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:
8.1. 2 chiavette USB verde e nera;
8.2. 1 PC portatile Mac Book Pro __________;
8.3. 1 caricatore per Mac Book Pro;
8.4. saldo del conto risparmio __________ intestato all’imputato presso __________, __________ dopo prelievo degli importi di cui ai punti 5 e 6 del presente dispositivo.
9. La tassa di giustizia di fr. 18’000.- (diciottomila) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato ad eccezione di fr. 3’000.- (tremila) a carico dello Stato.
10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 18'000.--
Inchiesta preliminare fr. 13'222.70
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 196.40
fr. 31'719.10
./. a carico dello Stato fr. 3'000.--
fr. 28'719.10
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