|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 29 agosto 2019/lc |
Sentenza In nome |
|||
|
La Corte delle assise correzionali |
|||||
|
|
|||||
|
composta da: |
giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente |
|
|
Stefano Stillitano, cancelliere |
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 10/2019 del 14 gennaio 2019, emanato dall’allora
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 28 marzo 2017 a __________/__________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes targato TI __________, alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS-14”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 62 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:37 alle ore 10:16.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
L’avv. DF 1 produce uno scritto inerente la procedura di modifica, tutt’ora in essere, della legge Via Sicura e chiede alla Corte di valutare se non vi siano gli estremi per sospendere il presente procedimento penale (doc. dib. 1).
La Procuratrice dichiara di non opporsi ad una eventuale sospensione, ma si rimette al prudente giudizio della Corte.
La Presidente, seduta stante, preso atto della richiesta della difesa, e come già evidenziato in altri casi analoghi, al fine di non creare disparità di trattamento tra i vari imputati, respinge la richiesta e dispone la prosecuzione del dibattimento.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’accusa, riconosciuti i fatti a giudizio, chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato ad una pena di 12 mesi di detenzione sospesa condizionalmente;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti relativi alla fattispecie sono particolarmente semplici. Il signor IM 1 viaggiava a 142 km/h su un tratto di strada dove formalmente vige il limite di 80 km/h. In diritto la difesa rileva che Via Sicura sta creando una serie di problemi pratici a seguito di un eccesso di rigidità formale che si è dimostrata lontana dalla realtà oggettiva e soggettiva di ogni caso. Innanzitutto fa osservare che il prevenuto ha accelerato senza rendersi conto della sua velocità. Sapeva di essere oltre, ma non pensava così tanto. Ancora oggi è incredulo.
Di sicuro non voleva delinquere e tantomeno essere un pirata. Tant’è che è un buon automobilista, sia in capacità che in chilometri percorsi. La difesa rileva ancora che l’applicazione di Via Sicura sta suscitando problemi e proteste provenienti da diverse parti. Nella fattispecie, pur ammettendo il sensibile superamento, che va punito, osserva che l’apparecchio radar era stato piazzato su un tratto non pericoloso e senza abitazioni. Infine, rileva che in primavera sarà approvata la mitigazione di questa legge assurda e che permetterà di irrogare pene su misura adeguate al singolo caso. Oggi Via Sicura è troppo “automatista” e non lascia spazio al Giudice per valutare caso per caso. In tutti i processi di “pirateria” celebrati, l’analisi del caso ha potuto essere effettuata solo per aggravare. Da notare infatti, ad esempio, che a 100 km/h una automobile moderna (o una moto che è più leggera) si ferma a 100 km/h nel medesimo spazio (ca. 32 metri) di un veicolo pesante a 66 km/h. Però il primo è un pirata e un delinquente (con processo, condanna a 1 anno di detenzione, multa in base al reddito, possibile sequestro del veicolo, revoca della licenza per 2 anni e visite dal medico del traffico per capire se è idoneo o meno alla guida), mentre che il secondo viene punito con una semplice multa e nessuna revoca della licenza. Eppure, il pericolo (per lo spazio d’arresto) è il medesimo e l’impatto con un autocarro certamente più devastante che con un’auto. In un solo caso in Ticino si è potuto non applicare questa normativa, quando era stato riconosciuto il caso speciale di involontarietà (__________). Anche nel caso qui in esame il conducente non voleva essere un pirata. E la norma dice chiaramente “colui che intenzionalmente” … Pertanto mancando questa intenzione e non essendoci altri indizi in senso contrario, non cade sotta la mannaia dell’aggravante di pirateria. Il caso è molto simile a quello noto della __________. E la sorpresa sulla velocità l’aveva già espressa in tempi non sospetti, prima dell’arrivo del sottoscritto. LA difesa conclude chiedendo che a IM 1 non venga applicata la disposizione che lo rende automaticamente “pirata” della strada con un minimo di 1 anno di detenzione, ma che gli venga irrogata una sanzione contenuta in aliquote, sospesa con il beneficio della condizionale per un periodo di 2 anni.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum vitae
In inchiesta, l’imputato ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale:
" …OMISSIS…”
(VI PP, 07.06.2017, pag. 3, AI 4).
In sede di istruttoria dibattimentale, sempre con riferimento al proprio vissuto, IM 1 ha fornito ulteriori precisazioni:
" D: Che attività ha svolto nel ramo __________?
R: …OMISSIS...
D: Lavora tuttora per __________ con uno stipendio annuo di CHF 150'000.-?
R: Sono andato in pensione a 65 anni e ho iniziato a lavorare come __________ presso __________ di __________. Percepisco uno stipendio di base di fr. 1'500.-. …OMISSIS...
D: …OMISSIS… ?
R: …OMISSIS...
D: Vuole aggiungere delle dichiarazioni sulla sua persona?
R: No”.
(VI dibattimentale, 29.08.2019, pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento).
2. Precedenti penali e amministrativi
2.1. Dall’estratto del casellario giudiziale in atti (doc. TPC 5), non si evincono precedenti penali a carico dell’imputato.
2.2. Dal profilo amministrativo, invece, agli atti è stata acquisita, su richiesta della Corte giudicante, una decisione della Sezione della circolazione di data 06.03.2018, con la quale, a seguito dei fatti oggetto dell’odierno procedimento, nei confronti dell’imputato è stata disposta la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, con divieto di riesame sino al maggio 2019. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico (doc. TPC 8).
Al pubblico dibattimento, l’imputato ha dichiarato di trovarsi ancora sprovvisto della licenza di condurre, poiché è stato considerato inidoneo alla guida da parte dello psicologo del traffico, decisione che, come precisato dal medesimo IM 1, è stata impugnata per mezzo del proprio legale:
" D: Per i fatti qui a giudizio, con decisione 06.03.2018 della Sezione della circolazione, la licenza di condurre le è stata revocata a tempo indeterminato. Nel frattempo, ha superato l’esame psico-tecnico dallo psicologo del traffico. Ora ha riottenuto la patente?
R: No, sono stato considerato inidoneo alla guida e non ho riottenuto la patente. La decisione è stata comunque impugnata dal mio legale”.
(VI dibattimentale, 29.08.2019, pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento).
3. Avvio delle indagini e dichiarazioni dell’imputato
3.1. In data 28.03.2017, sul tratto del __________, durante un normale controllo della velocità effettuato senza posto di blocco a mezzo dell’apparecchio radar Traffic Observer LMS-14, alle ore 13:05 veniva rilevata la velocità di guida dell’imputato, il quale, a bordo del veicolo marca Mercedes, targato TI__________, raggiungeva la velocità di 142 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, nonostante il limite vigente di 80 km/h.
Trattandosi di un caso di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, gli operanti della Polizia Cantonale di __________ – __________, prendevano immediatamente contatto con il detentore del veicolo, identificato in IM 1, il quale comunicava di essere stato lui alla guida dell’auto al momento dell’infrazione. L’imputato veniva pertanto convocato per essere sottoposto ad interrogatorio.
3.2. In data 19.04.2017, IM 1, tradotto a verbale accompagnato dal proprio difensore, ha ribadito che vi era lui alla guida dell’auto nel momento in cui è stata rilevata l’infrazione, e che da __________, ove si era recato per un appuntamento di lavoro, stava facendo ritorno verso __________, luogo in cui svolge la propria attività lavorativa ed ove aveva un altro appuntamento di lavoro fissato per le ore 13:30.
Sui fatti, l’imputato ha riconosciuto che era ben consapevole del limite di 80 km/h fissato su quel tratto di strada, ma di non essersi reso conto della velocità raggiunta:
" No, da parte mia non mi sono reso conto che circolavo ad una simile velocità. Non ci credo ancora oggi. Probabilmente ero sovrappensiero e arrabbiato per l’esito della riunione precedente”.
(VI PG, 19.04.2017, p. 4, AI 1).
L’imputato ha poi affermato di non accettare le risultanze del rilevamento tecnico della velocità, non riuscendo a credere di avere raggiunto la velocità accertata:
" No, in quanto sono convinto che non circolavo a simile velocità”.
(VI PG, 19.04.2017, p. 4, AI 1).
A domanda del proprio difensore, IM 1 ha infine precisato di non aver avuto l’intenzione di raggiungere una simile velocità.
3.3. Dinanzi al Procuratore, l’imputato ha ammesso di aver consapevolmente superato il limite di velocità vigente su quel tratto di strada, in quanto “di fretta”, anche se, come già indicato nel precedente verbale, non si era avveduto di aver raggiunto la velocità poi effettivamente rilevata:
" In sostanza ammetto di essermi reso autore, mentre ero alla guida del veicolo Mercedes targato TI__________ dell’eccesso di velocità registrato dal radar Traffic Observer LMS-14 in 146 km/h (dedotto il margine di tolleranza) sui prescritti 80 km/h esistenti in loco.
Il motivo del mio comportamento stradale è legato al fatto che stavo provenendo da __________ dove avevo avuto una riunione di lavoro e mi recavo a __________ dove avevo un altro appuntamento di lavoro. Ammetto che in quel frangente ero di fretta (anche se non ero in ritardo ma volevo solo rimanere nella tempistica dei miei ulteriori appuntamenti) e anche arrabbiato per via della riunione che avevo avuto a __________. Ritengo quindi che in quel frangente io non abbia prestato sufficientemente attenzione ai limiti di velocità perché ero assorto nei pensieri legati ai motivi che ho detto sopra. Quel tratto di strada in cui è stato rilevato l’eccesso di velocità, lo percorro regolarmente (almeno un paio di volte al mese) e quindi la conosco abbastanza bene come tutti i ticinesi che hanno avuto modo di percorrerla prima o poi nella vita. Il Mercedes che conducevo ce l’ho da circa un anno e mezzo e lo conosco altrettanto bene quanto a funzionamento e capacità potenziali”
(VI PP, 07.06.2017, p. 2, AI 4).
3.4. Al termine del verbale d’interrogatorio del 07.06.2017, il Procuratore ha consegnato copia di tutti gli atti formanti l’incarto penale al difensore, il quale, a valere quale istanza probatoria, ha chiesto l’acquisizione agli atti del rapporto di verifica interno da parte dell’Ufficio federale di Metrologia che in data 26.07.2016 ha certificato il perfetto funzionamento del radar che ha rilevato la velocità raggiunta dall’imputato.
In data 08.06.2017 l’accusa ha quindi dato seguito alla richiesta probatoria avanzata dalla difesa (AI 5), e in data 20.06.2017, l’Istituto federale di Metrologia METAS, richiamati i parametri di legge per situazioni di questo tipo, ha affermato che “la base per il nostro parere” è proprio il certificato di verificazione, aggiungendo poi che “La conferma per strumenti di misurazione della velocità stradale del tipo Traffic Observer LMS-14 è data sotto forma di certificato di verificazione” (AI 6).
Ricevuta tale comunicazione, la difesa ha ribadito la necessità di poter esaminare il “protocollo” dello strumento di verifica, ritenuto, inoltre, che la risposta data dall’Istituto federale di Metrologia “non serve a nulla” (AI 8).
Con scritto del 28.06.2017, il precedente Procuratore pubblico ha respinto la richiesta della difesa, rilevando che “sul piano legale è previsto di accedere solo e unicamente alla certificazione periodica di controllo della conformità del radar e mai il METAS ha rilasciato alle Autorità penali o alle parti i loro protocolli di verifica”, rifiutandosi dunque di avanzare una nuova richiesta in tal senso all’Istituto federale di Metrologia e dichiarando al contempo la chiusura dell’istruzione (AI 9).
3.5. Nel corso del pubblico dibattimento, l’imputato ha ribadito tutte le proprie precedenti dichiarazioni, ovvero che, al momento dell’infrazione, egli era di ritorno da un appuntamento di lavoro a __________ e che si stava recando a __________, ove lo attendeva un altro appuntamento; che ha deliberatamente superato il limite di velocità di 80 km/h posto su quel tratto di strada, che pure ben conosceva, poiché “di fretta” e “arrabbiato per l’esito della riunione precedente”, anche se non si era accorto di aver raggiunto una simile velocità, ritenendo, semmai, di viaggiare a circa 120 km/h:
" D: Conferma che ha superato il limite di velocità in quanto era sovrappensiero e arrabbiato per delle questioni professionali come ha dichiarato in inchiesta (VI 14.04.2017 pag. 4)?
R: Confermo.
D: Era altresì di fretta perché aveva un altro impegno professionale a __________?
R: Esatto.
[…] D: D’altro canto lei stesso ha dichiarato che aveva un appuntamento di lavoro alle 13.30 a __________; quando è stato pizzicato dal radar erano le 13:05, i tempi dunque erano piuttosto stringati per arrivare in orario a __________?
R: Si confermo.
D: Conosceva bene la strada cantonale del __________ ed i relativi limiti di velocità?
R: Si la conoscevo.
[…] D: Conferma quindi che sapeva, come ha ammesso in inchiesta, che sul tratto di strada dove è stato pizzicato dal radar vigeva il limite di 80 km/h?
R: Si lo sapevo.
D: A quanto pensava di circolare?
R: Pensavo di andare a 120 km/h”.
(VI dibattimentale, 29.08.2019, pag. 3, allegato 1 al verbale del dibattimento).
IM 1 ha, infine, ribadito di non accettare le risultanze del rilevamento tecnico effettuato dalla Polizia:
" D: Oggi accetta le risultanze del rilevamento tecnico?
R: No”.
(VI dibattimentale, 29.08.2019, pag. 4, allegato 1 al verbale del dibattimento).
4. Diritto e sussunzione
a. L’art. 90 cpv. 3 LCStr prevede che: “è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”.
Tale norma viene quindi a descrivere una forma qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la circolation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ; Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013, pag. 1202).
Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr sono, come nel caso dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, l’infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio d’incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013, p. 189).
Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le norme della circolazione possono risultare “fondamentali”. Analogamente, l’infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare “grave” (DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.).
Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).
In ambito di inosservanza di un limite di velocità, l’art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il capoverso 3 “è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:
a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;
b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;
c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;
d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h”.
L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti i casi" ("in jedem Fall", "toujours") indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3 dell'art. 90 LCStr allorquando i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della medesima disposizione sono raggiunti e superati.
Secondo la dottrina maggioritaria, attraverso tale formulazione, il legislatore ha previsto una presunzione legale irrefutabile ai sensi della quale l’art. 90 cpv. 3 LCStr è sempre applicabile quando le sopracitate soglie sono raggiunte e superate (Cédric Mizel, op. cit.). Peraltro, seppur tentando di proporre una differente interpretazione alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2013, anche Délèze e Dutoit riconoscono che “riprendendo, di fatto, lo schematismo imposto dal Tribunale Federale nel quadro dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, vi è da ritenere che il legislatore ha voluto creare una presunzione legale irrefutabile, basata sul solo elemento oggettivo della velocità. Risulta dunque sufficiente che l’automobilista superi i limite posti dall’art. 90 cpv. 4 LCStr per renderlo perseguibile sulla base dell’art. 90 cpv. 3 LCStr”. (Julien Délèze / Hervé Dutoit, op. cit., PJA 2013, p. 1202).
Analogamente, Weissenberger indica che l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 LCStr interviene non appena le soglie limite di cui al capoverso 4 sono raggiunte e superate e ciò indipendentemente dalle particolarità del caso. Queste andranno poi considerate nell’ambito della commisurazione della pena: “Sobald die in der Raser-Strafnorm festgelegte Geschwindigkeitsüberschreitungen erreicht oder überschritten sind, ist die Qualifikation zwingend erfüllt. Das gilt somit unabhängig davon, ob besonders günstige Strassenverkehrsverhältnisse oder entlastende individuelle Umstände beim Lenker vorliegen. Die Umstände des Einzelfalls sind aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen” (Philippe Weissenberger, Reformpaket „Via Sicura“: Wichtigste Neuerungen und Adwendungsprobleme, Jahrbuch zum Strassen-verkehrsrecht 2012).
Così come ha avuto modo di decidere il Tribunale Cantonale di San Gallo “Die Qualifikation ist unabhängig davon, ob besonders günstige Strassen- oder Verkehrsverhältnisse vorlagen, erfüllt. Das Lenken eines Motorfahrzeugs mit solchen Geschwindig-keiten birgt ex lege das Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern (Maurer in: Kommentar StGB, Donatsch/ Flachsmann/ Hug/ Maurer/Riesen-Kupper/Weder, 2013, Art. 90 SVG N 29 und N 33)” (AK 2013.89, 29.05.2013).
Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “Protection contre les chauffards”, i cui princìpi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto esplicito su questo punto: “les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges” (FF 2012 5066)".
Del resto, nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con giurisprudenza costante, il Tribunale Federale ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dell’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge all’interno dell’abitato i 20 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 km/h e i 35 km/h (CCRP 17.2009.4; CARP 17.2011.81 e relativi riferimenti).
b. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.
c. Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità. Giusta l’art. 108 OSStr, per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità sulle autostrade può arrivare fino a 60 km/h (art. 108 cpv. 5 lett. a OSStr).
4.1. In merito ai fatti oggetto di giudizio, questa Corte, innanzitutto, ha ritenuto che i rilievi tecnici esperiti per determinare la velocità di andatura dell’auto guidata dall’imputato, hanno inequivocabilmente accertato che IM 1 ha condotto il proprio veicolo ad una velocità di 142 km/h, superando dunque di 62 km/h il limite consentito, che in quel tratto di strada, come peraltro ben noto al medesimo imputato, è di 80 km/.
A tal fine si rileva che, contrariamente a quanto postulato dalla difesa, il certificato di verificazione prodotto in atti è tale da comprovare senza dubbi il perfetto funzionamento del radar che ha rilevato la velocità raggiunta dall’imputato (CARP. Inc.no 17.2015.64, decisione del 17.12.2015).
Di conseguenza, la presunzione oggettiva della creazione di un rischio qualificato, è ampiamente adempiuta.
Si ricorda che, per il TF, un eccesso di velocità qualificato, come quello in esame, comporta in maniera quasi inevitabile la creazione di un rischio astratto qualificato di causare un incidente con dei feriti gravi o con esito letale (6B_148/2016). Unicamente, in circostanze eccezionali, quando il limite di velocità superato non ha per oggetto la sicurezza stradale, l’eccesso di velocità ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 LCS può non avere causato un rischio d’incidente con tali conseguenze. L’art. 90 cpv. 4 LCS crea quindi una presunzione comunque reversibile della realizzazione della condizione oggettiva del pericolo qualificato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCS.
In concreto, non esiste alcun elemento di fatto particolare che permetta di scostarsi da questa presunzione. Il limite di 80 km/h, evidentemente posto a garanzia della sicurezza degli altri utenti, vista la particolare conformazione della strada cantonale del __________, ove da un lato della careggiata vi sono più corsie ed una pista ciclabile, era ben noto anche all’imputato, come del resto egli ha ammesso sia in inchiesta che al dibattimento.
Nemmeno le buone condizioni di circolazione, l’ottima visibilità nonché l’eccellente reputazione di un conducente trasgressore, piuttosto che la prestanza della vettura, costituiscono degli elementi di fatto che permettono di escludere l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 LCSstr (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514).
4.1.1. Dal punto di vista oggettivo, pertanto, il reato è perfettamente adempiuto.
4.2. La successiva questione attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
A tal proposito, occorre partire dall’idea che commettendo un eccesso di velocità d’importanza tale, si ha l’intento di violare una regola fondamentale della circolazione stradale, nonché quello di creare una situazione di pericolo accresciuta che può comportare un incidente con feriti gravi o morti. Vi sono tuttavia dei casi eccezionali, di rigore, dove il giudice può escludere la realizzazione delle condizioni soggettive.
Ebbene, nel caso in esame, dal punto di vista soggettivo, la difesa non ha dimostrato alcuna di queste circostanze eccezionali.
Anzi, come giustificazione al suo comportamento, il prevenuto ha fatto valere di non essersi reso conto dell’effettiva velocità raggiunta, ammettendo tuttavia, da un lato, che era ben conscio di quale fosse il limite di velocità preposto lungo quel tratto di strada e, dall’altro, che quel limite lo stava consapevolmente violando, ritenuto come egli ha dichiarato che pensava di viaggiare a circa 120 km/h, ovvero 40 km/h oltre il limite consentito.
Anche il fatto che l’imputato, a suo dire, non si sia reso conto della velocità effettivamente raggiunta, nonostante ben sapesse di avere già, e di parecchio, superato il limite di velocità, è un atteggiamento negligente a lui soltanto imputabile, ritenuto che, per questa Corte, gli correva l’obbligo di monitorare il contachilometri al fine di poter controllare la velocità a cui andava ed adeguarla alle circostanze del caso concreto.
Sul punto si è già pronunciato il Tribunale Federale, per il quale vi è l’obbligo per ogni conducente di costantemente padroneggiare il veicolo e, quindi, di essere costantemente cosciente della velocità a cui procede, in modo da poterla adattare alle diverse circostanze (DTF 118 Ib 524).
4.2.2. Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, pertanto, il reato è perfettamente integrato.
5. Commisurazione della pena
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.1. Venendo alla commisurazione della pena, l’imputato, percorrendo a 142 km/h un tratto di strada il cui limite di velocità è di 80 km/h, si è reso responsabile della fattispecie aggravata e qualificata dell’infrazione alle norme della circolazione stradale, configurandosi in concreto un caso di pirateria stradale.
L’accusato non aveva nessun valido motivo per eccedere in tal modo il limite vigente. Un appuntamento di lavoro non è certamente una giustificazione sufficiente.
La Corte, in suo favore, ha tenuto conto del fatto che, da allora, non sono più giunte segnalazioni di violazioni commesse nell’ambito della circolazione stradale.
5.2. Nella commisurazione della pena, la Corte è vincolata, de lege lata, al minimo di pena edittale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, e non può certo statuire, come preteso dalla difesa, de lege ferenda.
Tutto ciò ben ponderato, IM 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
6. Le spese di giustizia
La tassa di giustizia di fr. 1’500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
27, 32, 90 LCstr; 4a ONC; 22 OSStr.;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 28 marzo 2017 a __________/__________, circolato alla guida del veicolo Mercedes targato TI __________, alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS-14”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 62 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.60
fr. 1'771.60
============