Incarto n.
72.2019.226

72.2019.278

Lugano,

27 novembre 2019/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

Cristina Laghi, cancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati

 

ACPR 1    

ACPR 2    

patrocinati dall’avv.  RAAP 1 

ACPR 8      

patrocinato dall’avv.  RAAP 2

 

ACPR 3,   

ACPR 4    

ACPR 5    

ACPR 6    

ACPR 7    

ACPR 9    

ACPR 10    

ACPR 11     

 

 

contro

 IM 1

rappresentato dall’avv.  DUF 1 

 

 

in carcerazione preventiva dal 26.05.2019 al 28.08.2019 (95 giorni)

 

in carcerazione di sicurezza dal 29.08.2019

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 191/2019 del 28 agosto 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   incendio intenzionale, ripetuto, in parte aggravato

per avere,

in data 26.05.2019 a __________,

cagionato intenzionalmente due incendi dai quali sono derivati danni alle cose altrui e pericolo per l’incolumità pubblica,

e meglio per avere,

 

                               1.1.   provenendo da Via __________, una volta raggiunto il garage seminterrato, di libero accesso, sito in via __________,

nei momenti precedenti alle ore 21:37 (orario d’allarme alla CECAL),

dato fuoco al telo in plastica posto a copertura del motorino di marca Pedamotor di proprietà di ACPR 4,

beni questi entrambi andati distrutti per un danno complessivo denunciato di CHF 1’200.00,

rogo domato dagli inquilini del palazzo prima dell’arrivo dei soccorritori;

 

                               1.2.   una volta raggiunto il piano cantina dell’immobile sito in via __________, composto, tra l’altro, da 15 appartamenti che sapeva essere adibiti ad abitazione,

nei momenti precedenti alle ore 22:42 (orario d’allarme alla CECAL), dato fuoco a materiale infiammabile ivi presente,

abbandonando poi l’immobile una volta accertatosi che il fuoco aveva attecchito,

mettendo così scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone e causando importanti danni alla cosa altrui,

circostanza verificatasi concretamente in quanto l’incendio, propagatosi all’interno del relativo vano, ha causato lo sprigionare di fiamme e la propagazione di fumo,

necessitando l’immediata evacuazione dello stabile,

esponendo le persone presenti all’interno dell’immobile ad una situazione di concreto ed immediato pericolo per la loro integrità fisica, quantomeno nella forma di un’esposizione/intossicazione da fumo o da monossido di carbonio così come da documentazione medica agli atti,

pericolo contenuto solo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, con un ingente dispiegamento di mezzi e di personale che ha permesso così di domare le fiamme,

incendio che ha parzialmente danneggiato il materiale depositato all’interno dei vari box in cantina, oltre alla struttura dello stabile stesso così come quella degli appartamenti che lo compongono,

cagionando un danno complessivo denunciato non meglio quantificato;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 221 cpv. 2 e cpv. 1 CP;

 

 

ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 247/2019 del 19 novembre 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   lesioni gravi, in parte tentate

per avere,

in data 26.05.2019,

contestualmente all’incendio da lui appiccato e poi divampato nel piano cantina dell’immobile sito in Via __________ a __________,

con il proprio agire intenzionalmente, ben consapevole che lo stesso fosse adibito a condominio abitativo

 

                               1.1.   cagionato un grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona

e meglio a

 

                            1.1.1.   ACPR 8, ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, nel periodo 26.05.2019 – 26.06.2019, tra l’altro, “un importante aumento del tremore senile ora con carattere parkinsonico alle mani a prevalenza destra e a livello buccale (…) invalidante, tanto da avere molta difficoltà ad alimentarsi ma anche ad effettuare l’igiene quotidiana” tenuto conto che “è ben noto che un tremore di questo tipo così come un parkinsonismo possono scatenarsi o aggravarsi con un evento inabituale con un impatto importante a livello psichico come questo paziente” oltre al fatto che “come il tremore anche se presente in maniera minore prima dell’evento, non sia di origine psicogena ma sia stato aggravato dall’impatto psichico”, così come da certificato medico di data 22.10.2019 redatto dal dr. med. __________;

 

                            1.1.2.   ACPR 9, tra l’altro, “un netto peggioramento dello stato d’ansia dopo l’evento” oltre a “vari disturbi in relazione alla sua ansia con attacchi di panico, spossatezza, insonnia e tristezza”, così come da certificato medico di data 16.10.2019 del dr. med. __________;

 

                               1.2.   tentato di cagionare un grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona

e meglio a

 

                            1.2.1.   ACPR 1, dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una possibile intossicazione da fumo;

 

                            1.2.2.   __________ (__________), dalla cui lettera d’uscita di data 29.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che allo stesso è stata diagnostica una intossicazione da monossido di carbonio;

 

                            1.2.3.   ACPR 5, dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una esposizione a fumo d’incendio;

 

                            1.2.4.   ACPR 6, dalla cui lettera d’uscita di data 04.06.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che allo stesso è stata diagnostica una intossicazione da fumo;

 

                            1.2.5.   __________ (__________), dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che allo stesso è stata diagnostica una inalazione da fumo;

 

                            1.2.6.   __________ (__________), dalla cui lettera d’uscita di data 17.06.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una intossicazione da monossido di carbonio di grado lieve;

 

                            1.2.7.   ACPR 7, dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una intossicazione da fumo;

 

                            1.2.8.   __________, dalla cui lettera d’uscita di data 11.06.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una asma bronchiale con lieve esacerbazione su esposizione a fumo d’incendio;

 

                            1.2.9.   __________ (__________), dalla cui lettera d’uscita di data 17.06.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una intossicazione da monossido di carbonio di grado lieve;

 

                          1.2.10.   __________ [recte __________], dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che allo stesso è stata diagnostica una esposizione a fumo d’incendio;

 

                          1.2.11.   __________ (__________), dalla cui lettera d’uscita di data 28.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una intossicazione da monossido di carbonio;

 

                          1.2.12.   __________, dalla cui lettera d’uscita di data 12.06.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che allo stesso è stata diagnostica una intossicazione acuta da monossido di carbonio;

 

                          1.2.13.   __________, dalla cui lettera d’uscita di data 12.06.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una esposizione a CO;

 

                          1.2.14.   __________ (__________), dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che alla stessa è stata diagnostica una intossicazione inalatoria di grado I;

 

                          1.2.15.   __________, dalla cui lettera d’uscita di data 27.05.2019 del dr. med. __________ emerge, tra l’altro, che allo stesso è stata diagnostica una intossicazione da fumo;

 

                          1.2.16.   __________, non meglio precisate conseguenze ma che hanno comportato il di lei trasporto presso l’Ospedale __________ di __________ a bordo del veicolo 205;

 

                          1.2.17.   __________, ACPR 10 e __________ per i quali non si è reso necessario il relativo trasporto in ospedale;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 122 CP richiamato in parte l’art. 22 CP;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 2, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 8.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 16:25.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti di modificare l’atto d’accusa e l’atto d’accusa aggiuntivo nel senso che l’ultimo giorno di carcerazione preventiva è il 28.08.2019, e non 2018, come erroneamente indicato.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che a distanza di 9 anni IM 1 ha dimostrato di non avere capito nulla dai propri errori. Egli ha parzialmente violato le norme sostitutive della misura stazionaria. È passato da un progetto strutturato, con una rete che lo seguiva, a un progetto irrealistico e utopico nelle Filippine. Nonostante fosse a beneficio dell’assistenza, IM 1 è tornato ripetutamente nelle Filippine. Una volta ritornato dal secondo viaggio, egli ha dichiarato di voler fare il possibile per tornarvi in futuro, circostanza che anche oggi ci ripropone, possibilmente con una rendita AI, motivo per cui si è anche recato presso il dr. __________. Il suo unico scopo è fare ciò che vuole. In perizia, come nel verbale del 12 luglio 2019, è emerso che IM 1 ha ricominciato a consumare bevande alcoliche già da fine 2016 e questo nonostante le precise condizioni poste al momento della sua liberazione condizionale. IM 1 ha uno strettissimo legame con le Filippine, in Svizzera non vede un futuro. È un vero e proprio manipolatore, come dichiarato da __________, e appicca incendi seguendo i suoi impulsi. Anche la perita rileva che è un manipolatore; il PP dà parziale lettura delle sue annotazioni in merito. IM 1, lo abbiamo visto anche oggi, non è uno sprovveduto, è una persona pacata, educata, ma è un vero e proprio venditore di fumo e un abile prestigiatore a mischiare le carte in gioco. Egli ha solo uno scopo, fare ciò che lo aggrada, incurante delle conseguenze. Prima di entrare nello stabile di Via __________, si vede che IM 1 si copre la mano con il pullover, siccome non vuole lasciare tracce. IM 1 è un criminale incendiario che deve essere curato.

Passando ai fatti dell’inchiesta, il PP osserva che il 26 maggio 2019 è il primo giorno di uscita di casa dopo circa 10 giorni. IM 1 durante la giornata consuma bevande alcoliche. Passa la giornata fuori casa con bastone e zainetto. Il teste __________ verso le ore 21:00 dichiara di vedere un uomo, che descrive, che cammina con un bastone barcollando effettuando una svolta repentina verso lo stabile di Via __________. A volte questo IM 1 non lo ricorda, altre volte lo esclude, ma poi ritorna sui suoi passi, e non si capisce la sua posizione in merito. Il teste __________ dice che la stessa persona dopo 5/10 minuti esce dal punto in cui l’aveva visto svoltare. Una volta ritornato, a dire del teste, torna in Via __________, raggiungendo l’entrata del palazzo in Via __________. Il teste riconosce per fisionomia e abbigliamento l’imputato nella fotografia che gli viene sottoposta e a confronto ribadisce le proprie dichiarazioni. La presenza di IM 1 in quella zona e in quell’orario è accertata anche dalla presenza delle telecamere in loco. La Polizia Scientifica ha rilevato che sul luogo dell’incendio non vi erano acceleranti e che la combustione è stata lenta. Nessun’altra persona è stata vista aggirarsi nei paraggi in questione a quell’orario. IM 1 stesso ha affermato di non aver voluto rispondere alle domande, ha condito tutto con dei “non ricordo”, lui stesso l’ha definita una strategia. IM 1 è consapevole di quello a cui andrebbe incontro qualora ammettesse i fatti. Le sue risposte risultano oculate, mirate, e unicamente a sostegno della propria tesi.

Abbandonando Via __________, abbiamo la ricostruzione delle telecamere che ci mostra il tragitto percorso da IM 1. Al momento dell’arresto, IM 1 dice che non aveva nessun motivo per entrare nello stabile di Via __________, nel verbale successivo non risponde, mentre nel terzo verbale afferma strumentalmente che voleva effettuare dei furti in lavanderia. Non è credibile. IM 1 era claudicante e bastone munito e qualora fosse stato scoperto non avrebbe avuto nessuna possibilità di scappare. Quanto alle richieste di soldi della figlia, IM 1 dichiara che sono insistenti, ma dall’analisi del telefono si vede che in 9 mesi vi sono unicamente 3 richieste. Non si capisce poi perché i CHF 80.00 ricevuti il 26 maggio 2016 avrebbe dovuto utilizzarli per tutt’altro e non per darli alla figlia, se vi fossero state queste richieste insistenti. IM 1 non è per nulla credibile.

Alle ore 21:29 IM 1 entra al bar __________, ordina una birra, si dirige al bar esterno e a questo punto il bastone non c’è più. Quasi un’ora dopo esce dal bar e dimentica il bastone e anche lo zaino. Queste dimenticanze non sono di poco conto, ma dimostrano lo stato d’animo di IM 1 e dimostrano le sue intenzioni. Oggi ci viene a dire che è uscito per vedere il trambusto legato verosimilmente al primo incendio, mentre in corso d’inchiesta ha dichiarato che voleva sgranchirsi le gambe. Era euforico, carico di adrenalina per l’incendio commesso e già pregustava quello che stava per fare, un incendio ancora più grande, una vera e propria escalation. Era un po’, per IM 1, come tornare alla prima volta.

Questa volta è entrato in un vano cantina e anche in questo caso la combustione è avvenuta lentamente. Anche in questo caso, le tempistiche sono compatibili con i suoi spostamenti e le sue gesta.

Il PP osserva che in Via __________ vi è stato un enorme spiegamento di forze dell’ordine e sicurezza. Se non siamo qui oggi a parlare di fatti molto più gravi, lo dobbiamo ai pompieri, che hanno rischiato la vita. L’immobile in questione era evidentemente adibito ad abitazione e la salute degli abitanti è stata messa in pericolo in maniera seria. La maggior parte degli abitanti è poi stata oggetto delle attenzioni dell’ospedale.

In entrambi i casi non sono state trovate tracce di accelerante e la combustione è stata lenta. L’utilizzo di un semplice accendino e di materiale infiammabile presente in loco, è lo stesso modus operandi già messo in atto nel 2009 da IM 1. Egli è un tabagista cronico e quindi non si spiega perché ha potuto abbandonare l’accendino e il tabacco nello zaino per oltre un’ora. Senza l’uso di acceleranti, IM 1 sa di non lasciare tracce e ha tutto il tempo per godersi lo spettacolo.

Il PP osserva inoltre che nello scrocco della porta di Via __________ la Polizia ha trovato un pezzo di carta contenente del tabacco. Né sulla carta, né sul tabacco è stato rinvenuto un profilo di DNA, ma l’assenza di DNA non significa che IM 1 non li ha maneggiati, ma semplicemente che non vi era abbastanza materiale organico per rilevarne uno. La distanza tra le linee trovate sui tubetti nello scrocco della porta è comunque paragonabile a quella dei tubetti sequestrati all’imputato. È verosimile che per garantirsi una via di fuga IM 1 abbia inserito nello scrocco della porta un pezzo di sigaretta. IM 1 era sui luoghi, aveva un accendino, non aveva bastone e zaino, non vi era accelerante e la combustione è stata lenta, modus operandi che aveva già usato in precedenza. IM 1 è recidivo specifico. L’accusa è consapevole che nel casso concreto non è stata rinvenuta quella che potrebbe essere definita la “pistola fumante”, ma tutti gli elementi convergono verso la sua colpevolezza.

Non bisogna dimenticare, a mente dell’accusa, che la perizia psichiatrica ha rilevato un rischio di recidiva medio-alto, osservando che un trattamento ambulatoriale non è adeguato. Sicuramente IM 1 non è più dipendente da benzodiazepine e dipendente cronico da alcol, ha sicuramente fatto dei passi avanti, ma ciononostante ci è ricascato. IM 1 non ha prospettive in Svizzera, c’è la prospettiva di ritornare nelle Filippine con la sua nuova compagna __________. IM 1 non sa gestire la situazione, non ha saputo trattenere i propri impulsi e a mente lucida ha appiccato due incendi. Quanto commesso è odioso, bieco, puramente egoistico e semplicemente criminale. Non ha solo giocato con il fuoco, ma con la vita delle persone. Conosce la zona, la tipologia di immobile, era consapevole che all’interno dell’immobile vi erano delle persone e che il suo gesto avveniva di notte, con la difficoltà di accorgersi di quello che stava succedendo per gli inquilini, che magari stavano già dormendo. Ha scientemente dato fuoco al materiale infiammabile rinvenuto, ben sapendo che con il suo gesto, contrariamente a quanto avvenuto in Via __________, dove si trattava di un garage aperto, ha scientemente messo in pericolo la vita degli inquilini. A lui delle conseguenze non interessava.

Quanto all’atto d’accusa aggiuntivo, l’accusa rimanda allo stesso per la tipologia delle lesioni.

Rileva che il comportamento tenuto da IM 1 è ingiustificabile ed è da mettere in relazione col disturbo di personalità di cui è affetto; il tutto era rivolto solo al proprio appagamento personale. È stato descritto anche come persona anaffettiva. Al momento dei fatti non vi era alcuna scemata imputabilità. Se avesse voluto, sarebbe stato in grado di controllarsi. Ha voluto dare voce ai propri fantasmi, ma questa volta in maniera totalmente lucida e intenzionale. La sua colpa è oggettivamente e soggettivamente grave e non ha nessuna attenuante. Questo è il classico esempio che “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”. IM 1 può e dovrà esser curato e questa volta la cura dovrà essere fatta in maniera molto stretta. Al momento, per lui, nella nostra società non vi è posto, lui è un pericolo pubblico mosso da fini egoistici.

Il PP conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi da espiare e il ripristino della misura stazionaria. Non si oppone alla sospensione della pena detentiva se viene pronunciata una misura stazionaria, mentre se dovesse essere pronunciata una misura ambulatoriale, chiede che venga effettuata in carcere. Se IM 1 non dovesse essere condannato, chiede il ripristino della misura stazionaria. Postula in fine l’accoglimento delle richieste degli AP;

 

                                    §   l’avv. RAAP 2, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 8, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’AP ACPR 8 è un inquilino dello stabile di Via __________. È nato nel __________ e all’epoca dei fatti aveva __________ anni, e prima dell’incendio godeva di una salute generalmente buona. L’AP ha subìto un’importante intossicazione da fumo e a seguito di questa ben due arresti cardiaci, che hanno necessitato di una rianimazione, la quale gli ha sì salvato la vita, ma gli ha anche causato diverse fratture costali, come si evince dall’AI 13. Oltre a ciò sono emerse altre conseguenze fisiche e psichiche. Se oggi il signor ACPR 8 è in vita è un miracolo. Il signor ACPR 8 è stato ricoverato in cure intense per un mese e poi trasferito presso la casa di cura __________ per proseguire la sua convalescenza. Quanto accaduto ha provocato conseguenze permanenti in capo al signor ACPR 8, come si rileva dall’AI 13, di cui il rappresentante dà parziale lettura. Non ha potuto riprendere le sue attività come precedentemente. Stiamo parlando di un anziano di __________ anni, che senza l’atto di questo processo, avrebbe potuto godersi gli ultimi anni di vita in salute e serenità con la moglie. Forse ad eccezione dei disturbi psichici, è evidente che le conseguenze sono permanenti. Quantifica la pretesa di parte civile in CHF 2'574.00 per i costi che deve sostenere per le cure a lui prestate presso il __________ non coperti da assicurazione, e CHF 10'000.00, oltre interessi del 5% dalla data dei fatti, per torto morale;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in merito all’inchiesta penale osserva che da subito è stata individuata la presenza di IM 1 nei paraggi dei luoghi degli incendi. Evidente, abita nella zona. Da subito ci si è accontentati di individuare l’autore degli incendi nel qui presente. Da subito, anche, in violazione del principio di assunzione delle prove a carico e contro l’imputato. Si è andati troppo in fretta.

IM 1 è accusato di aver appiccato intenzionalmente due incendi la sera del 26 maggio 2019, il primo in Via __________ e il secondo in Via __________. IM 1 contesta di essere l’autore di questi incendi. Agli atti non vi è la prova certa che sia stato lui ad appiccare questi due incendi. Agli atti vi sono quelli che la pubblica accusa ritiene essere sufficienti indizi per attribuirne la paternità al qui imputato. Ma va detto che per consolidata dottrina e giurisprudenza in assenza di prove tranquillanti e sicure si può fondare un giudizio di condanna solo se vi sono più, indizi e quindi fatti certi che consentono deduzioni precise, così da far concludere che l’esistenza dei fatti non può essere ragionevolmente posta in dubbio. Al proposito la difesa rileva che nella medesima zona sono stati appiccati altri due incendi: il 25 febbraio 2019 in Via __________ e il 28 marzo 2019 in Via __________, fatti che non sono stati imputati a IM 1. In circolazione potrebbero quindi esservi una o più persone che, con modalità simili, possono aver appiccato gli incendi scoppiati nei mesi di febbraio e marzo di quest’anno. Sugli incendi oggetto dell’atto d’accusa, troviamo una serie di accertamenti. Innanzitutto quelli ad opera della Polizia Scientifica.

Partendo da Via __________, il rapporto della Polizia Scientifica ci dice che non vi sono tracce di acceleranti, la combustione è stata lenta, la causa dell’incendio è dovuta all’intervento di terzi e non sono state rilevate tracce di DNA o altro riconducibili a IM 1. Il rapporto non ci dice quanto lenta sia stata la combustione, né si esprime sulle modalità don cui è stato appiccato l’incendio. Pur ritenuto che IM 1 alle 21:24 si trovava all’ingresso di via __________, non si può escludere che l’incendio sia stato appiccato dopo le 21:24 oppure prima, orario indicato approssimativamente da __________. Come dichiarato da __________ a confronto con l’imputato, svoltando a destra la persona da lui vista poteva raggiungere il garage sotterraneo, ma anche i parcheggi esterni e l’entrata dell’immobile. La foto prodotta permette di avere la visione del portone, mentre quella agli atti della Polizia Scientifica non è chiara. Prima di scendere ai garage, vi è l’entrata del palazzo e si può anche andare verso il garage esterno. __________ afferma che alle ore 20:45 si è affacciato alla finestra, alle 21:00 vede una persona. Precisa poi meglio quello che vede, affermando che poteva indirizzarsi verso l’entrata del palazzo, verso i posteggi esterni che sono a livello della strada, e che i parcheggi sono aperti. Deduce che non sia entrato nel palazzo in quanto non avrebbe sentito l’ascensore e non avrebbe visto accendersi le luci. Guardando dalla finestra da dove era posizionato __________, tuttavia, è difficile vedere la luce di là. __________ precisa che l’accesso alla lavanderia è sempre chiuso a chiave. La difesa ha effettuato un sopralluogo, e svoltando a destra si arriva all’atrio, si può salire a piedi le scale, si può scendere le scale, senza dovere né aprire né chiudere porte. Si può scendere in lavanderia senza accendere nemmeno la luce. Non è stato nemmeno appurato se quando si schiaccia il pulsante della luce, si accende tutta quella del piano. __________ dice che dopo 2 minuti vede una persona che torna fuori. Quandanche la persona descritta da __________ fosse l’imputato, la foto della scientifica è incompleta, e abbiamo un tempo tra Via __________ e Via __________ di 15, 18 o 23 minuti. Secondo la difesa, in applicazione del principio in dubio pro reo, va tenuto conto della differenza di 23 minuti, prendendo i 10 minuti di __________ correlati con l’intervento della cicala. In questi 23 minuti potrebbe essere stato chiunque ad appiccare il fuoco. In applicazione del principio in dubio pro reo non è possibile escludere che IM 1 ha provato a scendere nelle cantine, ha trovato forse la lavanderia, chiusa, è risalito e si è presentato immediatamente in Via __________, dove vi è la videocamera che lo ritrae. Non è assolutamente certo che il signor IM 1 era euforico, anzi, le videosorveglianze ci fanno capire che era tranquillo e si è premunito, per non lasciare traccia dei furti, di coprire il braccio con la manica della giacca. Non sappiamo chi ha dato l’allarme. Sappiamo anche che al momento dell’arrivo dei soccorsi l’incendio era già stato domato, non sappiamo però chi l’ha domato. Nessuno è stato interrogato in merito, non sappiamo quando e chi è stato ad accorgersi dell’incendio in corso in Via __________, come si presentava l’incendio e come e da chi è stato domato, quanto tempo è trascorso prima di allertare i soccorsi, quanto tempo è stato impiegato per domare il rogo.

Venendo al secondo incendio, quello di Via __________, il rapporto della Polizia Scientifica ci dice che non ci si è potuti esprimere con certezza sulle cause dell’incendio, ma viene esclusa una causa tecnica e si dice che si potrebbe ipotizzare che vi sia stato intervento umano. A mente della difesa, queste conclusioni sono quantomeno contradditorie. Sull’indicata presenza di materiale facilmente combustibile, va detto che nessuno degli inquilini è stato interrogato a sapere cosa vi fosse depositato nelle cantine. Il rapporto non si esprime a sapere dopo quanto tempo avrebbero potuto rendersi conto gli inquilini o eventuali passanti dell’incendio in corso. Alle 21:10 IM 1 si trovava al __________, dove è rimasto fino alle 22:21. Dalle immagini video non sembra una persona euforica. L’allarme arriva alla centrale operativa alle 22:42, ma nel rapporto dell’intervento si dice che si trovavano già in zona per un altro incendio, quello di Via __________, e sono stati allarmati direttamente dagli inquilini che gridavano “aiuto” dalle finestre. Ma non abbiamo le indicazioni sull’orario. Anche per questo incendio, poi, non vi sono tracce di DNA o altro riconducibile all’imputato. Il rinvenimento del pezzo di carta con tabacco nello scrocco della porta non ha fornito alcun dato utile.

Dagli ulteriori accertamenti agli atti, si ha che l’imputato era certamente in prossimità di entrambe le vie, ciò che egli non ha mai negato. Al momento del suo fermo, aveva in tasca un accendino. IM 1 è un accanito fumatore e quindi tale circostanza non ha nulla di straordinario. La Scientifica non ha trovato nessuna traccia di residuo combusto sull’accendino e non sappiamo nemmeno se funzioni.

Ricordando il principio in dubio pro reo, occorre chiedersi se la sola presenza di IM 1 in prossimità degli incendi è sufficiente per pronunciare il verdetto di colpevolezza. Per la difesa non basta. IM 1 ha spiegato che la sua presenza, in particolare dove è stato ripreso dalla videosorveglianza in Via __________, era dovuta all’intenzione di effettuare furti nelle lavanderie. A confronto con l’imputato, __________ ha spiegato che svoltando a destra si poteva raggiungere anche la lavanderia. La difesa osserva che nessun altro riscontro oggettivo è stato rilevato. Nel rapporto della Scientifica non è stato indicato, contrariamente a quanto affermato dal PP, che si è trovato qualcosa, ma non era sufficiente da attribuire a IM 1, ma che non è stato trovato nulla. Gli altri incendi di febbraio/marzo 2019 non sono stati addebitati all’imputato. Non si può avere la certezza che sia stato IM 1 ad appiccare i due incendi. A mente della difesa, lo stesso deve quindi essere prosciolto integralmente dai fatti che gli vengono imputati. Il difensore chiede in fine l’accoglimento dell’istanza di indennizzo.

 


 

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzione dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa aggiuntivo

 

                                   1.   Per la correzione dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa aggiuntivo si rinvia al verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo delle parti, l’ultimo giorno di carcere preventivo sofferto è stato modificato in 28.08.2019 e non 2018, come erroneamente indicato.

 

 

                                   II)   Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato

 

                                   2.   IM 1 è nato a __________ il __________ ed in corso d’inchiesta si è così espresso in relazione al suo curriculum vitae e alla sua situazione personale:

                                          “…OMISSIS…”.

(VI PP 28.05.2019, ai 6, p. 2-3)

 

                                   3.   Quo alla sua situazione economica, l’imputato ha affermato che:

" (…) è da diversi mesi che saldo con l’assistenza ratealmente dei miei pregressi debiti. Loro mi trattengono in media circa CHF 130.00 al mese, questo legato al mio soggiorno nelle Filippine nel dicembre 2018/gennaio 2019. Come già detto, io li avevo avvisati che mi sarei assentato. Loro hanno sospeso le prestazioni assistenziali e tra queste vi è anche la quota parte di cassa malati. Quest’ultima ha poi sollecitato la copertura dei relativi premi, l’assistenza li ha poi onorati, generando così questo mio debito nei loro confronti”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 3)

 

E ancora.

" (…) a maggio 2018 avevo chiesto un contributo/anticipo per permettermi di acquistare vestiti, suppellettili e mobili all’assistenza. In quel periodo loro mi hanno anticipato CHF 1000.00 chiedendomi la presentazione dei relativi giustificativi; documenti questi che non erano più in mio possesso ma nonostante ciò ad oggi non mi hanno ancora richiesto il rimborso di questi soldi.

Spontaneamente voglio dichiarare di avere altresì un altro debito con l’ufficio di patronato di circa CHF 350.00/400.00 relativa alla cauzione del mio attuale appartamento (circa CHF 200.00) oltre a piccoli anticipi per la parte restante”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 3-4)

 

                                   4.   Interrogato a sapere perché avesse comunicato all’Ufficio del Patronato che si sarebbe recato a __________, mentre in realtà si trovava nelle Filippine, IM 1 ha risposto che:

" Rispondo di aver mentito a __________ perché non volevo avere grosse discussioni con lui, ritengo che io fossi libero di fare quello che volevo, ma come detto non volevo discutere con __________ e pertanto ho comunicato la mia assenza unicamente a __________ di __________”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 5)

 

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto riportato nella perizia psichiatrica (cfr. AI 82).

 

                                   5.   Prendendo atto del certificato medico del dr. __________, AI 37 – l’imputato ha quindi riconosciuto di non aver rispettato le norme di condotta poste dal GPC in occasione della sua scarcerazione avvenuta il 23 novembre 2015, pur argomentando che:

" (…) non ho sicuramente mai espresso a __________ esplicitamente “di consumare” in maniera moderata alcol” ma ricordo di avergli detto di non essere più astinente. Per quanto riguarda il periodo ritengo che lui abbia capito male o abbia scritto in maniera errata il mese di settembre a cui si deve fare riferimento è quello del 2016 e non del 2018”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 8)

 

                                   6.   L’imputato ha quindi sostenuto di aver ripreso a consumare alcolici tra i mesi di novembre/dicembre 2016 (cfr. VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 8).

 

                                   7.   In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha confermato di avere rispettato solo in parte le norme di condotta pronunciate dal GPC al momento della liberazione condizionale dalla misura, affermando che:

 

" Fino alla mia partenza per l’Asia nel settembre 2016 ho seguito la terapia presso __________, mentre per quanto riguarda il consumo di alcol avevo ripreso dopo il mio ritorno, quindi a maggio/giugno 2018, ma non in modo sostanzioso.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

 

Invitato a spiegare il motivo per cui le ha violate, segnatamente sorbendo alcolici e recandosi nelle Filippine, IM 1 ha così dichiarato:

 

" Non ho una risposta. Bevevo una qualche birra, ma non mi sono mai posto il problema, non mi sono mai fatto la domanda. Sono andato nelle Filippine per cambiare vita completamente. La persona che mi seguiva presso il Patronato sapeva di questa mia decisione, che è stata comunicata anche all’allora GPC __________. Avevo l’intenzione di stare più a lungo nelle Filippine, ma poi sono tornato e a quel momento è stata fatta la segnalazione al GPC del mio ritorno. Ho quindi ripreso i controlli.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

 

                                   8.   L’imputato non è sconosciuto alla giustizia. Dalla lettura del casellario giudiziale emerge una condanna a 18 mesi di pena detentiva a lui comminata il 1. dicembre 2010 per incendio intenzionale ripetuto, appropriazione indebita e falsità i documenti (AI 2). La pena è tuttavia stata sospesa a favore di misure stazionarie ex art. 59 CP. Va qui osservato che l’imputato è stato liberato condizionalmente il 23 novembre 2015, con periodo di prova di 4 anni, unitamente alle norme di condotta rappresentate dall’obbligo di sottoporsi alla terapia ambulatoriale già in corso presso __________, di astenersi dal consumo di sostanze psicoattive e di sottoporsi a controlli regolari e a sorpresa per verificare l’eventuale consumo di sostanze psicoattive (cfr. AI 17, allegato 27).

 

                                   9.   Con scritto 11 giugno 2019, l’Ufficio del Patronato ha comunicato che l’imputato ha formalmente sempre rispettato le condizioni poste in occasione della sua liberazione, mantenendo l’astinenza dal consumo di alcool, stupefacenti e medicamenti e recandosi dalla psicologa, e ciò eccettuato un periodo nel quale egli – tra l’estate del 2016 ed il 2018 – ha lasciato la Svizzera intenzionato a stabilirsi nelle Filippine. Ciò avrebbe pur tuttavia “interrotto e precarizzato” i progetti da porre in essere sul nostro territorio (cfr. AI 33).

 

                                10.   Si impone di rilevare che il dr. __________ ha indicato, riferendosi al rubricato, che:

" il paziente dopo un periodo di astensione dal consumo di etile (cave: pregresso abuso tra il 1989 ed il 2009 con conseguente trattamento di disintossicazione coronato da successo nel 2004), ha ripreso il consumo dal settembre 2018, in modo moderato. Ciononostante non ho riscontrato stigmate riconducibili al consumo”.

(AI 37).

 

                                11.   Interrogato in merito alle sue prospettive di vita, IM 1 ha asserito:

 

" Non lo so. Il mio desiderio a lungo termine è comunque ancora quello di lasciare la Svizzera, se e quando possibile.” (VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

 

 

                                  III)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                12.   La sera del 26 maggio 2019, alle 21:37, è stato segnalato un principio d’incendio in Via __________ a __________; in particolare, nel garage sotterraneo di un palazzo condominiale, un ignoto autore aveva appiccato fuoco ad un ciclomotore. Il rogo è stato domato da alcuni inquilini, i quali sono intervenuti con un estintore, evitando così il propagarsi delle fiamme.

 

Al proposito, il testimone __________ ha avuto modo di riferire alla Polizia di aver notato, attorno alle ore 21:00, un individuo con età apparente di circa ____ anni, che barcollava come se fosse ubriaco e che si sosteneva con un bastone, provenire da Via __________ ed accedere al garage dello stabile. Questa persona sarebbe poi stata notata uscire dal palazzo circa 10 minuti più tardi, allontanandosi in direzione di Via __________, fermandosi altresì per pochi minuti in corrispondenza del palazzo ubicato in Via __________.

 

                                13.   Alle ore 22:42 del medesimo giorno, un secondo allarme per incendio è giunto alle forze dell’ordine. In particolare, nelle cantine dello stabile sito in Via __________ a __________, era stato generato un incendio, in seguito domato grazie all’intervento dei pompieri. Oltre ad un malore patito da un residente dell’immobile, alcuni inquilini sono rimasti lievemente intossicati e conseguentemente ricoverati presso diversi nosocomi del Cantone.

 

A seguito di tale evento si è rivolto alla Polizia __________, il quale ha affermato di aver notato un uomo che ha destato in lui sospetto, descrivendolo con età compresa tra _____ e _____ anni e che portava nella mano destra una stampella o un bastone. Tale individuo avrebbe tentato di aprire il portone del palazzo ubicato in Via __________, senza però riuscirvi ed allontanandosi in seguito “barcollando”. Il testimone avrebbe quindi fatto un collegamento tra tale episodio e l’incendio in seguito sviluppatosi in Via __________.

 

                                14.   Ritenendo che la descrizione aderisse ai connotati di IM 1, questi è stato fermato presso il proprio domicilio alle ore 23:55. Si dirà già sin d’ora che egli ha negato ogni addebito, posizione, peraltro, costantemente mantenuta nel corso dell’intera inchiesta a suo carico.

 

                                15.   Al termine del verbale esperito dal PP il 28 maggio 2019, l’imputato è stato posto in arresto. In accoglimento dell’istanza formulata dal Magistrato inquirente (AI 10), il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 4 agosto 2019 compreso, ravvedendo, oltre a gravi indizi di reato, il pericolo di recidiva e di collusione (cfr. AI 16).

 

Con istanza 30 luglio 2019 (AI 93), il Magistrato inquirente ha postulato la proroga della carcerazione preventiva fino al 6 settembre 2019. Con decisione 12 agosto 2019, il GPC ha accolto la richiesta fino al 30 agosto 2019 (AI 105).

 

Contestualmente all’emanazione dell’atto d’accusa, il PP ha formulato istanza di carcerazione di sicurezza (doc. TPC 2), richiesta accolta dal GPC fino al 28 novembre 2019 (cfr. doc. TPC 5).

 

                                16.   Mediante la promozione dell’accusa in oggetto, IM 1 è stato deferito dinanzi alla Corte delle Assise Criminali per l’ipotesi di reato di incendio intenzionale, ripetuto, in parte aggravato.

 

                                17.   Con atto d’accusa aggiuntivo del 19 novembre 2019 l’accusa è stata estesa al reato di lesioni gravi, in parte tentate, relativamente ai fatti avvenuti in Via __________ a __________.

 

 

                                 IV)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                18.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

 

                                19.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

 

 

                                  V)   Fatti di cui all’atto d’accusa e all’atto d’accusa aggiuntivo

 

                                  1)   Dichiarazioni di terzi

 

                                20.   Come già sopra evocato, __________ ha dichiarato il 25 maggio 2019 in Polizia che:

" attorno alle 20:45 mi affacciavo alla finestra del mio appartamento, sio al 5° piano del palazzo colpito, per fumare una sigaretta. (…) se non sbaglio verso le 21:00, notavo un uomo provenire da Via __________ e diretto verso via __________. Lo stesso vedevo che barcollava palesemente e teneva nella mano destra un bastone di colore nero, probabilmente da passeggio. Sembrava fosse ubriaco. Lo stesso ad un certo punto si è fermato ed entrava nel garage sito sotto il mio palazzo. Dopo circa 10 minuti l’uomo si allontanava in direzione di via __________. Connotati dell’uomo: uomo – __________ anni – capelli corti/medi __________ (*preciso che i capelli erano poco curati), statura __________ ca. __________ cm/ __________ cm – giacca da vento grigio – pantaloni jeans blu scuri – corporatura media – carnagione bianca – senza baffi e barba. Mentre l’uomo si allontanava si è fermato anche presso le bucalettere del palazzo di via __________. Dopo 3 minuti lo stesso si allontanava”.

(VI PG 26.05.2019, allegato 8 ad AI 1)

 

                                21.   Interrogato nuovamente il giorno seguente, il testimone ha riconfermato le proprie allegazioni, aggiungendo che:

" ripeto che ero molto sorpreso dall’andamento di questo uomo che camminava a zig-zag lungo tutta la strada, in modo molto strano, e pertanto mi ero detto che quest’uomo o era invalido oppure era ubriaco. Come già detto questa persona teneva in mano destra un bastone utilizzato da persone anziane o invalide, non era un bastone moderno come quelli utilizzati per andare in montagna. Questo signore nello spostarsi adoperava quale appoggio questo bastone. Questa persona camminava su Via __________ proveniente da Via __________ (…) come ha oltrepassato il palazzo in cui abito, ho potuto notare come lo stesso ha compiuto una svolta repentina verso la sua destra in direzione dei parcheggi della nostra palazzina. Nel momento in cui ha svoltato a destra, l’ho perso di vista, e non ho potuto vedere se lo stesso sia entrato o meno nel garage. (…) Dopo avere visto quest’uomo, io sono andato avanti a fumare e dopo 5-10 minuti ho rivisto la stessa persona fuoriuscire da dove lo avevo perso di vista. L’uomo uscendo si è diretto verso destra su Via __________, in direzione di Via __________ (…) quando è fuoriuscito da Via __________ e si è diretto verso via __________, l’uomo non era più così barcollante, sembrava più deciso di prima e camminava vicino la siepe a bordo strada. (…) ho potuto notare soltanto un bastone. Non ho notato che avesse con sé borsette o zaini. (…) La persona vestiva con una giacca vento con maniche lunghe”.

(VI PG 27.05.2019, allegato 9 ad AI 1, p. 2-4)

 

Il testimone ha poi riferito di non essere in grado di riconoscere la persona vista la sera precedente, pur asserendo che l’individuo che gli era stato mostrato in fotografia la sera precedente – e riconosciuto con il numero 3 sulla tavola allegata al verbale – poteva avere una certa somiglianza. In particolare, ribadendo di non essere certo in questa sua identificazione, __________ ha riscontrato una certa somiglianza relativamente alla lunghezza dei capelli ed alla pettinatura, non particolarmente curata (cfr. VI PG 27.05.2019, allegato 9 ad AI 1, p. 4).

 

                                22.   __________, interrogato il 27 maggio 2019 dalla Polizia, ha riferito di aver visto, la sera precedente, mentre si trovava presso la sua ragazza in Via __________, un uomo davanti al portone principale che tentava di aprirlo. Non riuscendovi, questi si sarebbe girato ed allontanato barcollando. Questa la descrizione di detto individuo fatta dal testimone:

" uomo, __________-__________ anni, potrei stimare __________-__________ cm di altezza, corporatura snella, carnagione chiara, capelli scuri-grigi, di media lunghezza (__________), vestiva con jeans blu e mi pare una giacca che però non ricordo il colore. Aveva con se una stampella o un bastone e quando si è allontanato barcollava molto come se fosse ubriaco”.

(VI PG 27.05.2019, allegato 10 ad AI 1, p. 2-3)

 

Il testimone ha, in fine, riferito che la persona da lui notata teneva il citato bastone con la mano destra, precisando che “lo teneva in mano ma quando camminava non lo appoggiava al suolo” e di non aver notato zaini (cfr. VI PG 27.05.2019, allegato 9 ad AI 1, p. 3).

 

Va detto che il testimone non ha dichiarato di aver visto l’uomo da lui indicato fare alcunché in Via __________, limitandosi a riferire che, dopo aver appreso dell’incendio ivi sviluppatosi, ha ipotizzato un collegamento tra i due eventi.

 

                                23.   La Polizia ha assunto a verbale __________, cameriere del ristorante __________, il quale ha riferito che il collega __________:

" aveva trovato appeso al bancone del bar un bastone e verso le 23°° aveva trovato nella veranda uno zainetto tipo militare. (…) Guardando le videocamere notavamo un umo con il bastone e lo zainetto entrare al Ristorante e che si fermava al bancone. Ha preso una birra, è uscito in veranda lasciando il bastone appeso al banco del bar. Più tardi questo cliente se ne è andato lasciando lo zainetto sotto il tavolo in veranda. (…) Dalla video mi sembra di aver visto che ha bevuto una birra e un birrino”.

(VI PG 28.05.2019, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 102, p. 2)

 

Interpellato poi a sapere se la sera del 26 maggio 2019 fosse successo qualcosa di particolare, l’uomo ha ricordato i lampeggianti e di aver notato tre macchine dei pompieri, così come pure che più tardi avrebbe visto nuovamente le luci blu, apprendendo dai clienti che vi era un secondo incendio. Egli ha quindi aggiunto che:

" quando ho guardato la videosorveglianza con i poliziotti ho notato che IM 1, durante il primo incendio, era rimasto tranquillamente seduto in veranda. Dalla veranda si vedevano le luci blu. Nell’orario del secondo incendio IM 1 non era più presente in veranda”.

(VI PG 28.05.2019, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 102, p. 2)

 

                                24.   __________, proprietaria del bar __________ di __________ ha ricordato che il 26 maggio 2019, IM 1 è giunto presso l’esercizio pubblico verso le ore 18:30, consumando 2 birre da 3 dl e precisando che:

" sono certa di avergli portato 2 birre e non una coca cola zero”.

(VI PG 28.05.2019, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 102, p. 3)

 

Quella sera l’imputato sarebbe peraltro apparso tranquillo “e non aveva un comportamento di una persona ubriaca in quel momento” (cfr. VI PG 28.05.2019, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 102, p. 3)

 

                                25.   La Polizia ha poi verbalizzato __________, autista presso il servizio operativo sociale di __________, il quale ha ricordato di aver incontrato l’imputato il giorno dei fatti, lasciandolo alla stazione FFS attorno alle ore 13:30. Durante il pasto, IM 1 avrebbe sorbito una birra da mezzo litro, senza, peraltro, saper aggiungere nulla di rilevante ai fini dell’inchiesta.

(VI PG 28.05.2019, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 102, p. 3-5)

 

 

                                  2)   Dichiarazioni dell’imputato

 

                                26.   Interrogato dalla Polizia a seguito del suo fermo, IM 1 è stato dapprima invitato a descrivere come avesse trascorso la giornata del 26 maggio 2019. Per quanto qui d’interesse, si dirà che egli ha riferito di essere giunto verso le ore 19/20:00 presso il ristorante __________ a __________ e che:

" All'interno/esterno del ristorante ho bevuto, ma non mi ricordo esattamente cosa. (…) ero sempre da solo. Mi sarò intrattenuto un'oretta o qualcosa in più. Dopo l'ultima cosa che mi ricordo è di aver notato l'auto della Polizia parcheggiata nel piazzale dove abito. Una volta salito per raggiungere il mio appartamento, mentre stavo per aprire la porta sono stato fermato dalla Polizia”.

(cfr. VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 3-4)

 

Interrogato a sapere cosa avesse fatto tra le ore 21:00 ed il suo fermo, avvenuto alle ore 23:50, IM 1 ha risposto evasivamente che:

" Non mi ricordo a che ora ho lasciato il __________, ho quanto sono stato lì. Questo potrete verificarlo voi”.

(cfr. VI PG 27.05.2019, allegato 9 ad AI 1, p. 3)

 

Invitato a riferire se facesse uso di un bastone quale coadiuvante per la deambulazione, l’imputato ha risposto quanto segue:

" normalmente no. Solo in questi giorni per i problemi che ho alla schiena”

(VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 4)

 

Al proposito l’imputato ha aggiunto che si tratterebbe di un bastone da passeggio “in metallo di colore metallo, penso, marrone(cfr. VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 4)

 

                                27.   Gli interroganti hanno in seguito contestato all’imputato che, al momento del fermo, avrebbe dichiarato agli agenti di non far uso di alcun bastone, salvo poi ammetterlo in ragione del fatto che nel di lui cellulare era stato rinvenuto un “selfie” in cui è ritratto con tale oggetto. Questa la presa di posizione di IM 1:

" Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che usavo un bastone. Mi hanno visto in 100. E' un modo di dire. (…) nella giornata del 26.05.2019 ho usato questo bastone”.

(VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 4)

 

Rispondendo alla domanda volta a chiarire dove si trovasse il bastone in quel momento, l’imputato ha risposto:

" (…) non so dove sia il bastone. Fino al __________ avevo questo bastone. Era il mio primo giorno di uscita dopo undici giorni. E visto che avevo male ho avuto il bastone tutta la mattina. Secondo me ho lasciato il bastone da qualche parte assieme allo zaino. Anche lo zaino penso che c'era fino al __________. (…) era uno zaino di colore tipo militare, con all'interno il tabacco, filtri e basta. Era uno zaino piccolino con le due spalline e tasche laterali. Avevo solo quello zaino, la __________ che ho con me in questo momento l'ho presa da casa quando c'era la Polizia”.

(VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 4)

 

                                28.   Si dirà che gli inquirenti hanno rinvenuto il bastone e lo zainetto presso il ristorante __________ (cfr. rapporto di Polizia, AI 1).

 

                                29.   Quo al fatto che diverse persone avrebbero fornito connotati simili ai suoi riferendosi all’autore di due incendi, l’imputato ha risposto che:

" Non sono l'autore di nessun incendio”.

(VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 5)

 

                                30.   Interpellato in merito alla sua precedente condanna, IM 1 ha confermato di aver incendiato, nel 2009, diverse cantine nello spazio di una settimana, rispondendo, alla domanda a sapere perché lo avesse fatto, che:

" non vi sto qui a spiegare cosa è successo dieci anni fa”.

(VI PG 27.05.2019, allegato 1 ad AI 1, p. 4)

 

                                31.   L’imputato è stato assunto a verbale dinanzi al PP il 28 maggio 2019, circostanza in cui ha avuto modo di precisare cosa intendesse dire con la frase “era il mio primo giorno di uscita dopo undici giorni”, affermando che:

" 16.05.2019 mi sono bloccato con la schiena e sono stato a casa sino a domenica 26.05.2019. Mi capita di soffrire di lombalgia e, quando il problema emerga, di fatto devo rimanere a riposo. Ho dovuto assumere Tramal ed il mio medico __________ è dovuto venire a visitarmi a domicilio. Oltre al Tramal ho dovuto assumere Sirdalu, Novalgine, Prednisone (cortisoico) e mi sembra sia tutto. Durante questa mia degenza a casa non sono mai uscito. Mia madre mi ha portato la spesa al domicilio. Preciso che io sono entrato da poco in questo appartamento. Primo stavo in Via __________. All’interno del mio nuovo appartamento l’inquilino aveva lasciato degli oggetti tra cui un bastone che è quello che ho utilizzato il 26.05.2019. (…) la mia cantina dovrebbe essere __________ o __________.  Nel mio nuovo appartamento sono entrato alla fine del mese di aprile 2019.”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 3)

 

                                32.   Ritornando sulla giornata del 26 maggio 2019, segnatamente a come avesse trascorso la serata, l’imputato ha dichiarato che:

" (…) Una volta lasciato l’EP __________, da solo e a piedi e munito di bastone, ho raggiunto l’EP __________. Stimo di averlo raggiunto verso le ore 19/20:00, intrattenendomi, presso il ristorante, al suo interno un’oretta o poco più. Non ho mangiato. Ho solo bevuto ma non mi ricordo che cosa. (…) [lo] zainetto (contenente filtri, tabacco, macchinetta per fare le sigarette, colla per i denti ed un foglio) e bastone, al momento della mia presenza all’EP __________, se non ero, c’era ancora. (…) in tasca avevo anche un accendino scuro, grandezza normale. Non mi ricordo quale fosse il tipo di accendino. L’accendino l’avevo con me in quanto sono fumatore. (…) Il 26 maggio è stato il primo giorno che sono uscito di casa. È quindi possibile che io, nella stessa serata, mi sia recato più volte al __________. Il __________, così come il __________, è un po’ il mio punto di ritrovo. Dalla mia presenza all’EP __________, all’arrivo della Polizia al momento del mio fermo, dichiaro di non avere ricordi, come detto può anche darsi che io mi sia recato almeno in un’altra occasione al __________, rispettivamente ritengo di avere passeggiato nel quartiere e questo per muovermi un po’ dopo giorni fermo a casa”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 4)

 

                                33.   Interrogato a sapere come si conciliassero alcuni dettagli che l’imputato era stato in grado di riferire con il buco temporale successivo all’uscita dal ristorante __________, IM 1 ha risposto che:

" Io mi ricordo di essere passato dalle __________ e di essere passato anche sotto. Sono passato anche in Via __________ e Via __________. Mi sono mosso. Gli orari precisi non li so. È possibile che io sia tornato anche al __________. Non è la prima volta che torno al __________. Voglio anche dire che le pastiglie che stavo prendendo, in particolare il mix sirdalud/prednisone hanno sicuramente influito sulla memoria (…) questi medicamenti li ho assunti anche alla sera, verso le 19:00 indicativamente e non l’ultima volta a mezzogiorno come appena contestatomi”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 4)

 

                                34.   Relativamente al consumo di alcolici, l’imputato ha riferito di aver sorbito al massimo 2 birrini da 2 dl cadauno nel corso dell’intera serata (cfr. VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 4).

 

                                35.   Interrogato a sapere per quale motivo tenesse l’accendino in tasca e non nello zainetto, dove si trovavano le cartine, il tabacco ed i filtri, IM 1 ha dichiarato che:

" Io ho l’abitudine di lasciare l’accendino in tasca. Preciso che non sono dei filtri. È come se vi sia una sigaretta vuota, compresa di filtro, che viene da me riempita con un tabacco di mia scelta attraverso l’apposito macchinario. Il tabacco, così come il pacchetto di filtri, li compero di regola all’edicola della __________ nei pressi della mia abitazione. Il tabacco che compro è quello che costa meno. Io sono un accanito fumatore (40 sigarette al giorno) e se dovessi acquistare quelle “standard” mi costerebbero una fortuna”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 4)

 

Passando ai fatti a lui imputati, IM 1 ha sostenuto di non c’entrare nulla con i due incendi avvenuti la sera del 26 maggio 2019, dichiarando, allorquando confrontato alle dichiarazioni di __________, che:

" Io non mi ricordo assolutamente di aver percorso una rampa che portava ad un garage sotterraneo. Quella sera io indossavo dei jeans blu, una giacca grigia e, fino ad un certo punto, avevo con me un bastone e riconosco di aver camminato nel quartiere. Sono effettivamente alto __________. Io in ogni caso non sono entrato in nessun garage e non avevo alcun motivo per farlo”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 4)

 

                                36.   Interpellato dal Magistrato inquirente, l’imputato ha affermato che:

" (…) non ho amici da visitare in Via __________, __________ e __________. Nel senso che non rendo visita a persone che abitano in quelle vie e non ho motivo per recarmi in immobili sito in quelle vie”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 5)

 

                                37.   Analogamente, invitato a prendere posizione in relazione a quanto sostenuto da __________, ovvero che verso le 20:30 un uno di __________-__________ anni, __________-__________ cm, snello, capelli scuri-grigi di media lunghezza, indossante jeans blu e una giacca che procedeva barcollando con un bastone, avrebbe tentato di entrare nell’immobile di Via __________, IM 1 ha affermato che:

" Io non avevo alcun motivo per provare ad entrare all’interno dell’immobile”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 6)

 

L’imputato ha comunque aggiunto che:

" (…) è possibile che la mia giornata si sia sviluppata un po’ diversamente rispetto a quanto da me dichiarato in relazione ai tempi ma se doveste chiedere allo staff dell’EP __________ ritengo che possano comunicarvi il mio orario di partenza dallo stesso. Può anche darsi comunque che gli orari di arrivo 21:20 e partenza 22:14 siano effettivamente quelli in cui sono giunto e partito dall’EP __________”.

(VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 6)

 

                                38.   Confrontato alle immagini della videosorveglianza di Via __________/Via __________/Via __________ (allegate ad AI 6) l’imputato si è limitato a dichiarare di prenderne atto (cfr. VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 4).

 

                                39.   L’imputato ha esordito il proprio interrogatorio del 12 luglio 2019 producendo un proprio scritto nel quale, in estrema sintesi, contesta i fatti che gli sono stati imputati. Egli ha poi precisato che:

" (…) io ero nel quartiere in cui sono avvenuti i fatti del 26.05.2019 in quanto si trovano non solo nei pressi del mio precedente domicilio (via __________) e quello attuale (via __________) ma anche e soprattutto vista la presenza dell’EP __________ dove sovente mi reco.

In merito al fatto di essere stato visto entrare nell’autorimessa sita in via __________, contesto assolutamente questa circostanza. Il teste __________ non dichiara espressamente ciò, così come asserito a torto dal PP PP 1 nella proposta di carcerazione al GPC.

Inoltre il testimone riconosce unicamente e sommariamente la mia persona e non mi identifica nella sciablona di fotografie. Ricordo inoltre ancora che all’angolo tra via __________ e quella che dovrebbe essere via __________ c’era un uomo che confabulava ad alta voce e che era piuttosto agitato. Se davvero fossi entrato nell’autorimessa, sarei stato visto da questa o altre persone.

Per quanto riguarda i miei tentativi di accedere a più stabili nella zona, dichiaro che il mio scopo era quello di effettuare furti di denaro nelle lavanderie di questi immobili. Ho una situazione finanziaria estremamente precaria, soprattutto negli ultimi tempi e dovevo fare fronte ad impegni in tempi brevi. (…) Per quanto riguarda gli impegni finanziari a cui dovevo far fronte in tempi brevi mi riferisco allo scambio di messaggi intercorsi via What’s App intercorsi con mia figlia __________ (numero salvato con questo nome nel mio telefono) intercorsi in quel periodo, laddove lei mi richiedeva dei soldi da poter utilizzare in vacanza e meglio alle __________ ove era intenzionata a recarsi insieme alla mia ex moglie a inizio giugno. Questi messaggi sono ancora presenti nel mio telefono. (…) non mi aspettavo di trovare CHF 1000.00 all’interno delle lavanderie, non avevo un importo preciso in mente. So che quanto ritrovato l’avrei destinato a mia figlia. Io non avevo soldi e pertanto questo era l’unico modo di accontentare la richiesta”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 2-3)

 

                                40.   Invitato a prendere posizione in relazione alle dichiarazioni del teste __________ nei suoi due verbali, IM 1 ha puntualizzato che:

" (…) rilevo come nel suo secondo verbale il teste abbia dichiarato di non aver visto questa persona entrare nel garage”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 2-3)

 

                                41.   Il PP ha altresì confrontato l’imputato alle dichiarazioni di __________, proprietaria del bar __________, la quale ha sostenuto che questi avrebbe sorbito 2 birre da 3dl (e non da 2dl come da lui sostenuto) e che sarebbe arrivato presso l’esercizio pubblico dopo le ore 18:00. Questa la presa di posizione di IM 1:

" probabilmente mi sono semplicemente sbagliato nell’indicare l’orario di arrivo. In merito alle consumazioni non mi ricordo. Di regola quando bevo birra opto per il birrino 0,2l non 0,3l”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 7-8)

 

                                42.   Quanto alle dichiarazioni di __________, il quale ha riferito che durante il pasto l’imputato avrebbe bevuto una birra da mezzo litro, questi ha affermato che:

" Quanto dice __________ è parzialmente corretto. Ho bevuto si della birra, proveniente da una lattina di birra da 0,5l ma che è stata consumata anche da lui e/o da sua moglie”.

(VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 8)

 

                                43.   Il 23 luglio 2019 il PP ha esperito un verbale di confronto tra l’imputato e __________, circostanza in cui quest’ultimo ha ribadito quanto dichiarato davanti alla Polizia e precisato, riferendosi al momento in cui l’uomo da lui notato dal balcone ha svoltato scomparendo dal suo campo visivo, che:

" preciso che dopo aver fatto questa svolta repentina io non ho più visto la persona in questione in quanto vi è un muro/c’è l’altra facciata dell’immobile. (…) una volta che questa persona ha fatto la curva, lui di fatto poteva indirizzarsi verso l’entrata del palazzo, verso i parcheggi esterni, livello strada oppure prendere la rampa che porta al livello sotterraneo dove vi sono i garage, che sono aperti. Deduco che egli non sia entrato all’interno del palazzo in quanto non ho sentito né l’ascensore funzionare, ma soprattutto non ho visto accendersi la luce che illumina tutti e cinque i piani. Preciso che ogni piano ha un corridoio esterno alla facciata che conduce ai singoli appartamenti; tale luce non è munita di sensore ma funziona unicamente a comando. (…) dal mio punto di vista la svolta a destra non è stata dettata dal barcollare/sbilanciamento, ma è stata intenzionale. (…) io quindi non ho visto dove si sia poi recata questa persona una volta effettuata questa svolta, ma il suo comportamento mi è sembrato comunque strano”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 3)

 

Il testimone ha poi aggiunto che:

" Preciso comunque che, una volta appreso cosa era successo nel quartiere ed in particolare dell’incendio avvenuto in via __________, ho pensato “Meno male che l’accesso alle cantine/lavanderia del nostro immobile è sempre chiuso a chiave”. Preciso che dal garage sotterraneo al -1 è possibile accedere sia al piano cantine/lavanderia che al resto dell’immobile”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 3)

 

                                44.   __________ ha poi riconfermato di aver visto l’individuo da lui notato uscire circa 5-10 minuti dopo, ritornare su Via __________ e camminare normalmente lungo la siepe fino a raggiungere l’entrata del palazzo ubicato al numero _____ di detta strada. Dopo due minuti in cui il testimone non ha più avuto la visuale, l’uomo sarebbe ritornato su Via __________ per poi svoltare su Via __________ (cfr. VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 3).

 

Il testimone è poi stato chiamato dal PP a riferire circa il fatto di non essere stato in grado di riconoscere la persona vista camminare in strada con il bastone e che la somiglianza rilevata tra questa e le fotografie sottopostegli il 27 maggio 2019 era legata alla lunghezza dei capelli e dalla pettinatura non curata. Queste le dichiarazioni di __________:

" Prima di rispondere preciso che il 26 maggio, in occasione del verbale effettuato in strada, un agente di polizia mi ha mostrato alcune fotografie di un possibile sospettato. (…) mi sono state mostrate più fotografie ma della stessa persona. Il giorno seguente mi sono state mostrate 9 fotografie di altrettante diverse persone”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 3)

 

                                45.   Interrogato a sapere se la persona indicata con una “X” sull’allegato A al verbale 27 maggio 2019 fosse la stessa a lui mostrata la sera precedente, il testimone ha risposto che:

" (…) mi sembra di no. La persona da me indicata nell’allegato A è quella che per pettinatura, lunghezza e colore dei capelli mi sembrava essere la più simile a quella della persona da me vista barcollare/zigzagare la sera prima. (…) quella da me indicata il 27 maggio non è la persona che io ho visto camminare barcollando, ma è quella più simile per capigliatura a quella da me vista. Aggiungo inoltre che sottoponendomi la polizia delle fotografie di una persona, io ho ritenuto che quella fosse la persona che stavano cercando, persona che come ho già detto, oggi mi sembra diversa rispetto a quella indicata il 27 maggio”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 4)

 

Invitato a riferire se l’abbigliamo indossato dall’imputato al momento del fermo (allegato 2 al verbale) corrispondesse a quello indossato dalla persona da lui notata in strada, __________ ha affermato che:

" i vestiti possono corrispondere per colore e tipologia a quelli indossati dalla persona che ho visto zigzagare”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 4)

 

Per contro, con riferimento alla capigliatura, il medesimo testimone ha riferito che:

" (…) la capigliatura è più simile a quella della persona della fotografia che mi è stata appena sottoposta”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 4)

 

__________, inviato, in fine, a riferire se IM 1 fosse o somigliasse alla persona vista dal balcone, ha affermato che:

" con capelli più lunghi si avvicina di più alla persona da me vista camminare a zig zag”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 5)

 

                                46.   L’imputato ha quindi potuto prendere posizione circa le dichiarazioni del testimone e affermando che:

" non ricordo nello specifico se io abbia o meno svoltato nei pressi dell’immobile sito in via __________, ma ribadisco, come già più volte affermato in corso d’inchiesta di non aver mai raggiunto autorimesse esterne, né tantomeno di aver appiccato incendi. Non ricordo se mi sono indirizzato o meno verso l’immobile di via __________ ma sono sicuro di non essermi mai recato in un garage esterno quella sera”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 5)

 

Sollecitato dal PP a sapere come potesse ricordare con precisione di non aver raggiunto l’autorimessa, affermando tuttavia di non ricordare di aver svoltato o meno verso via __________, IM 1 ha affermato che:

" (…) il mio “non ricordo” è in realtà un “io non ho svoltato su via __________”.

(VI PP confronto IM 1/__________, 23.07.2019, AI 83, p. 5)

 

                                47.   In occasione dell’interrogatorio dinanzi al PP del 29 luglio 2019, all’imputato è stato contestato il fatto che dalla lettura delle di lui dichiarazioni riportate nella sentenza relativa ai fatti del 2009 emergerebbe un modus operandi simile. In particolare, l’imputato avrebbe utilizzato un accendino per infiammare carta e/o cartone. Questa la presa di posizione di IM 1:

" Rispondo che è corretto. Io ho utilizzato semplicemente un accendino, dando fuoco a carta o cartone senza l’ausilio di alcun accelerante”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 2)

 

                                48.   Contestando poi all’imputato che dall’analisi dei messaggi WhatsApp risulterebbe che solo tre volte in 9 mesi avrebbe fatto riferimento al denaro, il PP ha poi osservato che la figlia, dunque, non gli chiedeva “spesso” denaro, come da lui affermato in AI 62 p. 3. Di seguito la risposta di IM 1:

" Quando ho dichiarato che mia figlia mi chiedeva “spesso dei soldi”, mi riferivo a questi tre scambi di messaggi, nonché alle sue richieste avanzatemi in occasione dei nostri due o tre incontri che colloco nel periodo giugno-ottobre 2018”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 2-3)

 

Circa il motivo per cui, nel verbale del 12 luglio 2019, non avesse menzionato le richieste avanzate anche durante i loro incontri, l’imputato ha dichiarato che:

" Mi ricordavo dei messaggi che sapevo avreste potuto trovare sul mio cellulare, ma di questi incontri mi è venuto in mente solo oggi. Aggiungo inoltre che mia figlia, con la quale ho mantenuto contatti regolari anche dalle Filippine, mi ha pure chiesto aiuti in denaro mentre mi trovavo all’estero”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 3)

 

Confrontato al fatto che dai messaggi acquisiti risulterebbe che il 13 maggio 2019 l’imputato non soffriva di alcun problema di salute e che avrebbe, quindi, potuto procurare alla figlia del denaro il giorno stesso, nonché il fatto che apparirebbe inverosimile che egli tentasse di perpetrare furti nelle abitazioni allorquando necessitava di un bastone per deambulare, precludendosi così le eventuali possibilità di fuga, IM 1 ha risposto che:

" Il 13 maggio si collocava a circa un mese dalla partenza di mia figlia, ritenevo di avere tempo a disposizione per comprendere anche la mia situazione finanziaria e quanto poter destinare a mia figlia. Poi è sopraggiunta la lombalgia che mi ha tenuto in casa sino al 26.05.2019. Quando finalmente sono riuscito ad uscire di casa, la partenza di mia figlia era molto vicina. Non ero più sicuro di poterle trasmettere dei soldi per le sue vacanze e pertanto ho deciso di provare a commettere i furti all’interno delle lavanderie come dichiarato. Sto dicendo la verità, non c’è nulla di strumentale o strategico nelle mie dichiarazioni”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 4-5)

 

                                49.   L’imputato ha poi preso atto degli esiti delle analisi esperite sui suoi campioni biologici, risultate positive a etanolo, tizanidina (miorilassante), bisoprololo (beta-bloccante), quetiapina (neurolettico), metaboliti del metamizolo (analgesico), paracetamolo, nicotina  e caffeina (cfr. VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 7; cfr. AI 74), confermando di assumere quetiapina (prescritta dal dr. __________), nonché una terapia a base di Ezetrol, Metfomine, Bilol, Exforge, Omeprazol e Quietapin, aggiungendo che:

" Dal mio ritorno dalle Filippine io assumo regolarmente questa terapia. Preciso comunque che Ezetrol e Metformine sono due farmaci legati al diabete e sinceramente io ricordo di aver interrotto con il consenso del dr. __________ l’assunzione di questi due medicamenti. L’Omeprazol è un gastroprotettore che assumo al bisogno. Il resto della terapia è invece da me assunta regolarmente”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 7)

 

                                50.   Confrontato al fatto che la liberazione era condizionata all’astensione dal consumo di benzodiazepine e che, a mano della documentazione prodotta dal dr. __________, risultava una prescrizione per Lexotanil (benzodiazepina), l’imputato ha affermato che:

" preciso di non avere mai assunto né durante il mio periodo nelle Filippine né durante il periodo successivo al mio rientro, nonostante il Lexotanil mi fosse stato prescritto con ricetta medica, questa benzodiazepina. Io ritenevo di star bene e consideravo il Lexotanil che avevo con me, nelle Filippine e in Ticino, quale “salvavita” che avrei assunto in caso di bisogno. (…) non ho mai assunto benzodiazepine né nelle Filippine né dopo il mio rientro, circostanza quest’ultima verificabile dagli esiti dei regolari controlli cui ero sottoposto”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 7-8)

 

                                51.   Invitato a spiegare cosa facesse per evitare di abusare di alcool, circostanza che sarebbe alla base dei suoi bisogni di trasgressione, l’imputato ha indicato che:

" una volta sicuramente io necessitavo di bere sempre e tanto. Ad oggi fortunatamente questo bisogno d’abuso non c’è più, mi è sicuramente capitato di consumare alcol per piacere/durante un pasto, ma ho imparato a fermarmi prima di superare il limite eccedendo pertanto nell’abuso”.

(VI PP 29.07.2019, AI 91, p. 7-8)

 

                                52.   All’infelice domanda formulata dal PP a sapere “se per raggiungere le cantine dell’immobile sito in via __________ io abbia avuto accesso tramite il portone principale o il garage”, l’imputato ha risposto che:

" come più volte dichiarato in corso d’inchiesta io sono estraneo ai fatti che mi vengono contestati”.

(VI PP 20.08.2019, AI 117, p. 6).

 

                                53.   Invitato a prendere posizione in merito alle costituzioni di AP ed alle relative pretese, IM 1 ha affermato di contestare qualsivoglia risarcimento, ritenendosi estraneo ai fatti (cfr. VI PP 20.08.2019, AI 117, p. 6-7).

 

                                54.   L’imputato si è poi limitato a prendere atto che 16 delle 20 persone evacuate a seguito dell’incendio di Via __________ sono state trasportate in Ospedale, da cui l’indicazione del PP secondo cui l’ipotesi di reato configurabile sarebbe l’art. 221 cpv. 2 CP (cfr. VI PP 20.08.2019, AI 117, p. 7).

 

                                55.   Il 27 agosto 2019 si è tenuto davanti al PP il verbale finale dell’imputato, circostanza in cui questi si è limitato a prendere atto delle conclusioni che si imponevano a mente del Magistrato (cfr. VI PP 27.08.2019, AI 134).

 

                                56.   In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha nuovamente contestato i fatti di cui all’atto d’accusa e all’atto d’accusa aggiuntivo (VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

 

Invitato a spiegare per quale ragione nel suo primo verbale avesse affermato di non ricordare dove si trovasse il bastone, ritrovato, poi, con lo zaino, presso il Ristorante __________, l’imputato ha dichiarato:

 

" Io sapevo dove era il bastone, sapevo che l’avevo lasciato al __________. Quando mi ero allontanato dall’EP, prevedevo di tornare a riprenderlo. (…)

Nel primo interrogatorio ero abbastanza scosso, ero nervoso e scioccato e forse ho dato delle risposto sbagliate.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

 

Ha quindi affermato per la prima volta che:

 

" (…) mi sono allontanato lasciando lì bastone e zaino perché c’era trambusto ed ero andato a guardare.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

 

                                57.   Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, IM 1 ha spiegato di essere stato in possesso di un accendino, essendo fumatore, affermando che tale oggetto non si trovava nello zaino con cartine e tabacco, bensì in tasca, perché in tasca aveva anche due pacchetti di sigarette che aveva acquistato in stazione (VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

 

                                58.   Alla domanda a sapere se avesse tentato di entrare in alcuni immobili di Via __________ a __________, ha risposto:

 

" Sinceramente non ricordo quale via fosse, ma sì.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

 

                                59.   Invitato a spiegare perché avesse agito in tale modo, ha affermato:

 

" Perché avevo bisogno di soldi, era la fine del mese, dovevo far fronte a certi impegni e ho pensato male di verificare se potevo sottrarre, magari dalle lavanderie, piccoli importi o quello che avrei trovato.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

 

                                60.   Alla domanda a sapere se avesse tentato di entrare anche nello stabile sito in Via __________, dove poi vi è stato l’incendio, l’imputato ha risposto:

 

" Non ricordo di essere entrato in questo stabile, non sono sicuro di avere provato a entrare in Via __________, ma potrebbe essere.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

 

                                61.   Richiamando le dichiarazioni del teste __________, a IM 1 è quindi stato chiesto se avesse svoltato verso l’entrata dell’immobile e, in caso affermativo, di spiegare cosa avesse fatto nel lasso di tempo in cui sarebbe scomparso dal suo campo visivo. Questa la sua risposta:

 

" Sì, credo di sì.

(…) non so dire cosa posso avere fatto dopo essere scomparso dalla vista del testimone.” (VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

 

                                62.   Invitato a spiegare per quale motivo, relativamente al fatto di aver svoltato o meno nei pressi dell’immobile di Via __________, in corso d’inchiesta avesse dapprima affermato di non ricordare e poi di non averlo fatto, mentre in aula ha affermato di averlo fatto, IM 1 ha dichiarato:

 

" In realtà anche oggi, quando dico che ho svoltato, intendo dire che non ricordo se l’ho fatto o meno.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

 

                                63.   Alla domanda a sapere come facesse, vista l’asserita amnesia, ad essere sicuro di non avere appiccato il fuoco, ha risposto:

 

" Credo che lo saprei, se l’avessi fatto.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

 

                                64.   Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, l’imputato ha affermato che, nel tragitto verso casa, sarebbe presumibilmente transitato su Via __________, trattandosi della “strada più diretta per tornare a casa” (VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

 

                                65.   Alla domanda a sapere se avesse appiccato il fuoco all’immobile di Via __________, IM 1 ha risposto negativamente (VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

 

                                66.   Invitato a spiegare per quale motivo, avendo affermato che unicamente nel primo verbale di Polizia era scioccato, anche nei due verbali successivi avesse asserito di non avere ricordi, l’imputato ha dichiarato:

 

" Allora estendiamo anche ai primi interrogatori dinanzi al PP. Preciso anzi che ero scioccato solo in occasione del primo verbale e davanti al PP ho mantenuto la stessa versione perché a quel momento non volevo rispondere.”

(VI DIB 27.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5 e 6).

 

 

                                  3)   Riscontri oggettivi

 

                                67.   La Polizia ha acquisito agli atti le immagini della videosorveglianza relativa ai movimenti dell’imputato a __________ (cfr. AI 12).

 

                                68.   Le analisi svolte al fine di isolare materiale genetico non hanno permesso di identificare alcun profilo DNA (cfr. AI 38).

 

                                69.   Le verifiche esperite presso l’Università di Losanna e finalizzate a rilevare la presenza di eventuali prodotti infiammabili sulle mani dell’imputato hanno dato esito negativo (cfr. AI 39), ciò che ha confermato le prime analisi esperite dalla Polizia scientifica (cfr. AI 90, p. 4).

 

                                70.   Con istanza 3 luglio 2019 il PP ha postulato l’approvazione di una misura di sorveglianza del traffico delle comunicazioni, in specie i tabulati retroattivi, ottenendone l’autorizzazione limitatamente ai giorni 25 febbraio, 28 marzo e 26 maggio 2019 (cfr. AI 42 e 44). L’esame dei dati ottenuto non ha permesso di risalire ad alcun dato utile ai fini dell’inchiesta (cfr. rapporto di esecuzione 9.07.2019, AI 52).

 

                                71.   Le analisi esperite sui campioni dell’imputato hanno evidenziato la presenza di etanolo, tizanidina, bisoprololo, quetiapina, norquetiapina, mataboliti del metamizolo, paracetamolo, nicotina e caffeina (cfr. AI 74).

 

                                72.   La Polizia scientifica ha esaminato il pezzetto di carta contenente tabacco trovato nello scrocco della porta che collega il garage al piano interrato dell’immobile di Via __________. Detto che tra gli effetti personali di IM 1 sono stati trovati tubetti per sigarette, la Polizia scientifica, pur osservando una certa compatibilità, ha ritenuto di non poter giungere alla conclusione che si tratti della medesima carta (cfr. AI 90).

 

 

                                 VI)   In diritto

 

                                73.   Per l’art. 221 cpv. 1 CP è colpevole di incendio intenzionale ed è punito con la reclusione chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.

 

Il Foglio federale del 1918 definiva l’incendio come “fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l’ha cagionato; egli non può più dominare l’elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (..). Il delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo quando si verificò il pericolo di propagazione” (FF 1918 I 51/52).

 

Secondo la giurisprudenza, per incendio ai sensi dell’art. 221 CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile lo spegnimento per colui che l’ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca importanza che può essere dominato facilmente e senza pericolo dall’autore stesso (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; DTF 107 IV 182; DTF 105 IV 129; DTF 85 IV 224).

 

Sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione è una circostanza di fatto (DTF 105 IV 130). Vanno quindi prese in considerazione la situazione concreta, le conoscenze generali dell’autore ed i mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 7).

 

Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre ché la sua ampiezza non permetta più all’agente di dominarla. Costituisce incendio ai sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che causa un danno di fr. 8'000.00 e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127). È incendio ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno straccio imbevuto di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo di esplosione a causa della presenza del serbatoio della benzina (DTF 85 IV 224, 228).

Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e appicca il fuoco non causa un incendio ai sensi dell’art. 221 CP poiché il fuoco non è né forte né intenso e non presenta una tendenza ad estendersi anche se deve essere estinto grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della polizia (Oger LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione non produce un grosso fuoco e l’autore riesce a spegnere da solo il fuoco con del fogliame bagnato (OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48).

 

                                74.   L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato non è sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, quale secondo elemento costitutivo supplementare in forma alternativa (DTF 105 IV 127), che l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).

Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danni subiti dalla cosa incendiata.

La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso specifico dell’essere umano (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Tale condizione è adempiuta quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quando, per esempio, l’autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che l’incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una grossa estensione. Va per contro applicata l’aggravante di cui all’art. 221 cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l’integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26).

Infatti, secondo il Tribunale federale la nozione di pericolo di cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF 123 IV 128; 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 12 e riferimenti dottrinali).

 

Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13).

 

                                75.   Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno nella forma del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 15). Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata ma non consumata (art. 21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).

 

                                76.   Va detto che quando una persona viene ferita (o uccisa) a seguito di un incendio, l’art. 221 cpv. 1 CP concorre con l’infrazione di lesioni (cfr. Corboz, op. cit, ad art. 221 CP).

 

                                77.   L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

 

Determinante per definire una lesione grave è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).

 

Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., pag. 39).

 

Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).

 

Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

 

                                78.   Conformemente all’art. 123 cifra 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria fermo restando come nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CP) e che il colpevole è perseguito d’ufficio se, per esempio, ha fatto uso di un veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso (art. 123 cfr. 2 cpv. 2).

 

Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189). È allora punibile chi cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un terzo (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 3 segg., Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 123 no. 1 e 2, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 46 segg., Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 3 no. 5 segg., Corboz, op. cit., art. 122 no. 7 segg. e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 123 no. 1.1 segg.). La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi tra cui si ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni, le graffature o gli ematomi mediante colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il TF per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 119 IV 25, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata del TF 6B.517/2008 del 27.8.2008). In DTF 107 IV 40 l’Alta Corte federale ne ha difatti affermata la presenza solo quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso. In caso di contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un ampio potere d’apprezzamento del giudice (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 4 e 8) tanto che è possibile scostarsi dalla sua interpretazione e relativa conclusione solo quando risulti assolutamente necessario in quanto ragionamento, di fatto, arbitrario (DTF 134 IV 189, 119 IV 25 e 107 IV 40).

Soggettivamente deve essere dato almeno il dolo eventuale (considerando 41 della presente decisione), trattandosi di un reato intenzionale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 36 segg., Trechsel/Fingerhuth, op. cit., art. 123 no. 11, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 123 no. 5, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 47, Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 3 no. 11 e Corboz, op. cit., art. 123 no. 17).

Per la nozione di arma ai sensi dell’art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP, come lo è di certo un coltello come quello qui in esame (considerando 21 della presente decisione), si rinvia invece a Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 17 segg., Trechsel/Fingerhuth, op. cit., art. 123 no. 7, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 123 no. 6, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 49, Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 3 no. 26, Corboz, op. cit., art. 123 no. 23 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 123 no. 2.2.

 

                                79.   Ai sensi dell’art. 22 CP (tentativo) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Secondo la giurisprudenza, sussiste tentativo qualora l’autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 e rinvii).

 

Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_146/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).

 

 

                                VII)   Considerazioni della Corte

 

                                80.   La Corte, conformemente ai principi sviluppati in ambito di processi indiziari, ha esaminato le risultanze dell’inchiesta, segnatamente le prove oggettive agli atti, le dichiarazioni dei testimoni e allegazioni dell’imputato.

 

In questa sede non si possono, preliminarmente, non evidenziare alcune criticità dell’inchiesta. Tra queste figurano quella che rappresenta un’inammissibile fishing expedition in punto al denaro inviato da IM 1 all’estero, posto che mal si comprende per quale motivo egli, inchiestato per incendio intenzionale, si sia visto oggetto di provvedimenti coercitivi, segnatamente perquisizioni, in relazione ad invii di denaro che nulla avevano a che vedere con i fatti oggetto del procedimento.

 

Neppure ci si può esimere dal censurare le modalità con cui la documentazione fotografica è stata sottoposta al testimone da parte della Polizia. Non è infatti ammissibile che al testimone __________ sia stata mostrata, la sera dei fatti, soltanto la fotografia dell’imputato e non, come s’impone, una cosiddetta “sciablona”. Si dirà che tale vizio nelle modalità in cui l’imputato è stato riconosciuto, condiziona pure il susseguente verbale di confronto.

 

Il PP non può, in fine, essere seguito quando nel corso della sua requisitoria ha tentato di argomentare che il mancato ritrovamento di DNA dell’imputato non lo escluderebbe quale responsabile dei reati a lui ascritti. Pare addirittura superfluo osservare che, secondo tale logica, chiunque può rientrare nel novero dei sospettati.

 

                                81.   Per quanto attiene al punto 1.1 dell’atto d’accusa principale, la Corte ha rilevato che sussistono alcune incoerenze in punto alle dichiarazioni del testimone e ciò con specifico riferimento alla pettinatura e lunghezza dei capelli, nonché sul lasso di tempo in cui la persona notata in strada è rimasta fuori dal suo campo visivo.

 

Ciò nondimeno, le caratteristiche dell’imputato ben si conciliano con quanto inizialmente dichiarato da __________ in relazione all’uomo notato in strada, segnatamente in merito all’età apparente, alla statura stimata, al fatto che il menzionato individuo deambulava con un bastone.

 

                                82.   Le immagini della videosorveglianza attestano che l’imputato si è trattenuto, alle 21:24, davanti al civico ____ di Via __________, così come pure che egli ha tentato di accedere alla palazzina di Via __________ alle 21:26 e di seguito al civico ____ della medesima strada, per poi raggiungere alle 21:29 il ristorante __________, dove ha poi scordato il bastone e lo zainetto.

 

                                83.   Relativamente al motivo per cui IM 1 avrebbe tentato di guadagnare l’interno di alcune palazzine del quartiere, si dirà che egli ha maldestramente tentato di sostenere di aver avuto l’intenzione di commettere furti nelle lavanderie.

 

Si ricorderà, tuttavia, che l’imputato ha inizialmente evocato una sua amnesia in merito a quanto fatto quella sera, di non aver avuto motivo per entrare nei palazzi di Via __________ (“non ho amici da visitare in Via __________, __________ e __________. Nel senso che non rendo visita a persone che abitano in quelle vie e non ho motivo per recarmi in immobili sito in quelle vieVI PP 28.05.2019, AI 6, p. 5), giungendo solo in seguito a sostenere l’ipotesi dei furti.

 

Neppure egli può essere seguito quando afferma che nel primo verbale era confuso e/o scioccato e che nel seguente verbale davanti al PP si trattava di una strategia.

 

A mente della Corte, se vi è una strategia difensiva, questa è rappresentata dall’addebitarsi – dopo aver preso atto delle immagini della videosorveglianza che attestavano i suoi tentativi di guadagnare l’interno dei palazzi – un reato di esigua gravità quale il furto di monete in lavanderia, in luogo di quello ipotizzato dalla pubblica accusa. Del resto, la sua situazione economica, evincibile dagli atti, non appare particolarmente compromessa, soprattutto se si considera che egli riusciva pure ad inviare denaro all’estero.

 

Non si può poi non evidenziare che IM 1, malgrado l’asserita amnesia, è giunto ancora in sede dibattimentale ad ammettere e poi ritrattare di aver tentato di entrare – anche solo per commettere un furto – nell’immobile di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa e ciò a significare che egli intende unicamente allontanarsi dal luogo dei fatti.

 

La Corte ha ritenuto che IM 1 è la persona che __________ ha osservato dal proprio balcone camminare lungo la strada per poi svoltare verso il palazzo sito al numero civico __________ di Via __________ attorno alle ore 21:00 del 26 maggio 2019.

 

                                84.   Dal punto in cui è scomparso alla visuale del testimone, l’imputato avrebbe potuto anche raggiungere il garage, la lavanderia o il vano scale. Lo stesso __________ ha tuttavia indicato che la lavanderia è usualmente chiusa, mentre se il menzionato individuo fosse entrato nel palazzo avrebbe visto le luci nella tromba delle scale o sentito l’ascensore. Ne discende che l’imputato può aver raggiunto unicamente il garage.

 

Quanto agli atti ivi compiuti dall’imputato, la Corte ha ritenuto i seguenti elementi:

 

                                     -   gli orari evidenziati dagli inquirenti e le tempistiche che ne derivano sono del tutto compatibili con la presenza sul luogo dei fatti dell’imputato;

                                     -   la reticenza, di cui si è detto, secondo cui IM 1 ha negato non solo di essersi avvicinato al citato palazzo, ma pure – inizialmente – di essersi trovato in Via __________;

                                     -   il modus operandi dell’imputato, rappresentato dall’appiccare fuoco senza acceleranti, ciò che è oggettivamente avvenuto in concreto;

                                     -   il fatto che IM 1 era oggettivamente in possesso di un accendino;

                                     -   le caratteristiche precipue dell’imputato, il quale ha ammesso davanti alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che il fuoco è fonte di trasgressione, ciò che lo ha portato ad essere condannato per il reato di incendio intenzionale in passato. Analogamente si ricorderà che già nel precedente procedimento egli era stato ritenuto un piromane;

                                     -   il fatto che il rischio che egli commetta reati legati all’improprio uso del fuoco risulta esponenzialmente accresciuto allorquando l’imputato assume sostanze psicoattive, ciò che in concreto era il caso, avendo egli bevuto a più riprese birra durante la serata e, più in generale, avendo egli ripreso a consumare alcolici già nel corso del 2016 (tra i mesi di novembre/dicembre 2016 in VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 8; maggio/giugno 2018 in VI DIB, p. 2).

 

                                85.   Giova al proposito ricordare il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi del 14 ottobre 2015, dove l’imputato ha dichiarato:

" (…) dare fuoco per me era una trasgressione che faceva parte del mio io. Prima non avevo gli strumenti per non dar seguito a queste pulsioni. Attualmente sono cambiati gli strumenti, so cosa devo fare per non abusare di alcool poiché una situazione del genere potrebbe far riaffiorare questi miei bisogni di trasgressione. Principalmente lavoro sulla causa che mi ha portato a trasgredire: io adesso so cosa non devo fare. A prescindere dalla continuazione della misura formale, io comunque continuerò la presa a carico presso __________. (…) non so dire se il fuoco mi affascina, certo è che mi dava adrenalina. In questi 6 anni è cambiato in me il fatto che non ho più queste pulsioni verso il fuoco. Sarà perché non bevo più o forse per altre ragioni, non lo so, vero è che gli incendi li ho appiccati in stato di ebbrietà”.

(AI 17, allegato 19)

 

Ciò aveva del resto fatto sì che la liberazione condizionale avvenisse proprio accompagnata – tra le altre cose – dall’obbligo di astenersi dal consumo di sostanze psicoattive (cfr. decisione GPC, 23.11.2015, AI 17, allegato 27).

 

                                86.   Quanto precede ha condotto la Corte alla granitica convinzione che l’imputato ha appiccato l’incendio descritto al punto 1.1 dell’atto d’accusa.

 

                                87.   Per quanto concerne ai fatti occorsi Via __________, di dirà che dagli atti non emergono particolari elementi, se non la presenza dell’imputato in zona ed un modus operandi compatibile, segnatamente appiccando il fuoco nello scantinato utilizzando carta/cartone e senza fare capo ad acceleranti. Al proposito va comunque detto che questo, da solo, non risulta sufficiente a suffragare la tesi accusatoria, in quanto sprovvisto di peculiarità che lo renderebbero tipicizzante l’agire di IM 1.

 

Analogamente, la sua semplice presenza nei dintorni, per quanto evocativa, neppure può essere ritenuta un indizio. Si ricorderà, peraltro, che il testimone non ha saputo dare alcuna indicazione precisa circa quanto avvenuto in Via __________, salvo il collegamento da egli fatto tra l’incendio e l’individuo visto davanti al palazzo di Via __________.

 

                                88.   In fine, quanto alla cartina rinvenuta sul luogo del reato, la stessa non mostrava tracce biologiche riconducibili all’imputato e – stante il rapporto della Polizia scientifica – neppure aveva caratteristiche tali da permettere di concludere con sufficiente certezza che si trattasse del medesimo tipo di quelle in possesso dell’imputato.

 

Anche il fatto, in quanto tale, di possedere cartine da sigaretta, seppure non diffusissimo, non può rappresentare un elemento tale da permettere di concludere con la necessaria certezza che si sia trattato di IM 1.

 

                                89.   In tale contesto, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’imputato è stato prosciolto dal punto 1.2 dell’atto d’accusa, così come pure dal punto 1 dell’atto d’accusa aggiuntivo del 19 novembre 2019.

 

                                90.   In diritto, richiamati i principi giurisprudenziali sopra esposti, con riferimento ai soli fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa principale, trova pacificamente applicazione l’art. 221 cpv. 1 CP, ritenuto che non vi è stato pericolo per la vita o l’integrità delle persone.

 

 

                               VIII)   Perizia psichiatrica

 

                                91.   In data 12 giugno 2019 (cfr. AI 26 e 31) il PP ha conferito mandato alla dr.ssa __________ di allestire una perizia psichiatrica in capo all’imputato. Le conclusioni del referto presentato il 22 luglio 2019 indicano che:

 

" 1. Esistenza di una turba psichica:

L'esame del periziando ha messo in evidenza al momento dei fatti imputati, nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, una turba psichica. Utilizzando la classificazione diagnostica internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali ICD 10 il periziando era affetto da un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline (10 F 60.31); da una sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche con riferito saltuario consumo (F 10.2). La sindrome di dipendenza da benzodiazepine era in remissione (attualmente astinente) (F13.20). Presenta una sindrome di dipendenza da tabacco uso continuo (F17.25). (…)

 

2. Incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP)

2.1 I reati presi in considerazione (se confermati), erano da mettere in relazione con la turba psichica sopra rilevata.

Sì.

2.2 No. Il periziando non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

2.3 No. Al momento dei fatti la capacità del periziando di valutare il carattere illecito delle sue azioni non era scemata.

2.4 No. Al momento dei fatti la capacità di agire non era scemata.

(…)

 

3. Rischio di recidiva

3.1. Si dal punto di vista psichiatrico forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati (vedi capitolo discussione paragrafo 3).

3.2. La tipologia dei presunti delitti comparata con i dati clinici a disposizione, associata al profilo psicologico indica che degli atti della stessa natura possono nuovamente verificarsi (…). I comportamenti incendiari si inseriscono in tali condotte e sono volti a "dare adrenalina". Egli stesso ammette di essere stato affascinato sin da piccolo dal fuoco. In futuro potrebbe commettere altri reati oltre a quello oggetto d'inchiesta. Il discontrollo degli impulsi (per incapacità/impossibilità di autocontenimento e di successiva riflessione critica) nel periziando si esprime ad ampio raggio: episodi incendiari; acquisti in Internet; gioco d'azzardo; assunzioni di cibo; assunzione non contenuta di alcool e benzodiazepine. Ha difficoltà ad aderire a regole e norme che ostacolano i suoi desideri e la trasgressione delle regole è agita senza senso di colpa o rimorso, con distacco. Furto, malversazioni, guida in stato di ebbrietà sono comportamenti psicopatici inscritti nel suo disturbo personologico.

3.3. Richiamato l'art. 64 CP:

3.3.1 e 3.3.2. Dal profilo psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati da parte del periziando è collegato alle particolari caratteristiche della sua personalità (disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline). La grave turba psichica di cui è affetto è si di lunga durata (dall'inizio dell'età adulta) ma non è incurabile.

 

4. Misure terapeutiche (art. 59 61 e art- 63 CP)
Richiamati gli art. 59, 60 e 63 CP:

4.1 II periziando è tuttora affetto dalla turba psichica descritta al capitolo discussione paragrafo 1.

4.2. Il trattamento stazionario è adeguato per la turba psichica di cui è affetto (…).

4.3. Con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il periziando possa commettere nuovi reati in connessione con la sua turba psichica. Solo il trattamento stazionario è idoneo a contenere il rischio di commissione di nuovi reati. Il trattamento ambulatoriale non è ugualmente adeguato.

4.4. Tale trattamento può essere effettuato presso il Massnahmenzentrum St. Johannsen di Le Landeron __________. In Ticino non vi sono strutture idonee.

4.5. Il periziando si dice eventualmente disposto a sottoporsi solo ad un trattamento ambulatoriale. Un tale trattamento ordinato contro la sua volontà avrebbe comunque possibilità di successo essendo il disturbo personologico di cui è affetto curabile.

4.6. La contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del trattamento purché durante il tempo di espiazione della pena sia adeguatamente curato dal profilo psichiatrico visto il grave disturbo di personalità”.

(cfr. AI 82, p. 54-56)

 

Nella discussione, la perita psichiatrica ha precisato che il rischio di recidiva del periziando è medio-alto (AI 82, p. 52).

 

                                92.   Invitato a prendere posizione sulle conclusioni della perizia psichiatrica in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha dichiarato:

 

" Non contesto la sostanza, contesto in alcuni punti la forma, e soprattutto quello che ho evidenziato nell’istanza presentata dal mio difensore. Vorrei aggiungere che la perita fino alla penultima volta che mi ha visto ha detto che avrebbe proposto delle cure ambulatoriali, mentre l’ultima volta che ci siamo visti mi ha espresso la decisione di voler propendere per una misura stazionaria, avendo parlato col signor __________, motivo per cui ho poi parlato con lui e lui mi ha detto che non aveva detto queste cose alla perita.”

(VI DIB 17.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

 

 

                                 IX)   Commisurazione della pena

 

                                93.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                94.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                95.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

 

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

 

                                96.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

 

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

 

                                97.   Giusta l’art. 62a CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può ordinare il ripristino dell’esecuzione (lett. a), sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura (lett. b) o sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l’esecuzione di una pena detentiva (lett. c).

 

Il capoverso 2 del presente disposto prevede che se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell’articolo 49.

 

Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinare il ripristino su proposta dell’autorità d’esecuzione (cpv. 3).

 

Ai sensi del cpv. 4 dell’art. 62a CP la durata massima dell’esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all’articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.

 

Se prescinde dal ripristino dell’esecuzione o da una nuova misura, il giudice può ammonire il liberato condizionalmente (lett. a), ordinare un trattamento ambulatoriale o un’assistenza riabilitativa (lett. b), impartire norme di condotta (lett. c) e prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l’articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61 (cpv. 5).

 

Giusta il cpv. 6 del presente disposto, se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5.

 

                                98.   Nella fattispecie, giova rilevare, in primo luogo che IM 1 ha violato le norme di condotta a lui imposte contestualmente alla liberazione condizionale. Non soltanto. Egli ha reiterato il reato per cui era stato oggetto di una misura stazionaria ex art. 59 CP, dimostrando così il perdurare del rischio che detta misura doveva ovviare.

 

In tale contesto, considerato pure il preavviso del GPC (doc. TPC 30), la Corte ha disposto il ripristino dell’esecuzione della precedente misura.

 

                                99.   Conformemente al capoverso 2 dell’art. 62a CP, se in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il Giudice deve pronunciare una pena unica.

 

Ciò è il caso, ritenuto che la condanna per i fatti di __________ – di cui si dirà in seguito – adempie i requisiti di una pena senza condizionale.

 

                              100.   Nell’ottica di una pena unica, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1, dal profilo oggettivo, di gravità medio-bassa e ciò in ragione, da un lato, del bene giuridico esposto a pericolo e, dall’altro, del fatto che il rogo è stato prontamente domato causando danni sostanzialmente contenuti.

 

                              101.   La colpa è stata, per contro, ritenuta molto grave dal punto di vista soggettivo.

 

L’imputato, al fine di soddisfare una sua pulsione, incurante del pericolo che ciò poteva comportare per gli occupanti dell’immobile ha provocato un incendio che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Egli ha così dato dimostrazione di profondo egoismo.

 

IM 1 era, peraltro, perfettamente consapevole di poter provocare non solo danni ingenti, ma pure gravi danni alla salute degli inquilini del palazzo, che egli sapeva essere abitato.

 

Pesa soprattutto sull’imputato il già citato precedente specifico. Nel corso della misura, protrattasi sull’arco di più anni, l’imputato aveva peraltro maturato la consapevolezza di essere attratto dal fuoco, o quanto meno dall’adrenalina che questo gli provoca, e che l’utilizzo di sostanze psicoattive gli rendeva difficile controllare tale impulso (cfr. verbale Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, AI 17). Ciò aveva indotto l’autorità di esecuzione a subordinare la liberazione condizionale a puntuali norme di condotta, tra cui figurava l’astensione dall’assunzione di alcolici. Disattendendo tale condizione, egli si è quindi posto, deliberatamente, nella condizione di ritornare a commettere reati collegati ad un improprio uso del fuoco.

 

Con il proprio agire l’imputato ha inoltre dimostrato di non aver tratto particolare insegnamento dalla precedente condanna.

 

In tale contesto, per i fatti occorsi a __________ nel 2019, la Corte ha ritenuto una pena ipotetica compresa tra i 15 e i 20 mesi di detenzione.

 

                              102.   A favore dell’imputato non emergono particolari motivi di attenuazione della pena. In particolare, egli non ha per nulla collaborato durante l’inchiesta, giungendo a mentire sulla sua presenza o meno sul luogo dei fatti e, una volta attestata la sua presenza attraverso gli impianti di videosorveglianza, tentando di sostenere improbabili tentativi di furto.

 

In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, tenuto conto della condanna a 18 mesi comminatigli nel 2010, una pena unica di 34 (trentaquattro) mesi.

 

                              103.   Tenuto conto del pericolo che IM 1 rappresenta per la collettività e richiamate le indicazioni del perito psichiatrico, la pena viene sospesa al beneficio del trattamento stazionario già a suo tempo posto in essere ex art. 59 CP.

 

 

                                  X)   Pretese di diritto civile degli accusatori privati

 

                              104.   Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).

 

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2).

 

Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).

 

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.

 

                              105.   In concreto, in ragione del proscioglimento dell’imputato dai reati di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa 191/2019 del 28 agosto 2019 e punto 1 dell’atto d’accusa aggiuntivo 247/2019 del 19 novembre 2019, gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile.

 

 

                                 XI)   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                              106.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

                              107.   Le note professionali dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 12’717.20, comprensivi di onorario, spese e IVA.

 

                              108.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12’717.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                XII)   Sequestri

 

                              109.   In accoglimento della richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la mappetta porta documenti contenente documenti vari (Rep. n°. 71078) e il caricatore per telefono con cavo USB (Rep. n°. 71762), che sono stati dissequestrati a favore dell’avente diritto.

 

 

                               XIII)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                              110.   La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 


 

 

visti gli art.:                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 62a, 69, 70, 221 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

incendio intenzionale

per avere,

il 26 maggio 2019, a __________, cagionato intenzionalmente un incendio dal quale sono derivati danni alle cose altrui e pericolo per l’incolumità pubblica, e meglio per avere, all’interno del garage seminterrato del palazzo sito in Via __________, dato fuoco al telo in plastica posto a copertura del motorino di proprietà di ACPR 4, beni entrambi andati distrutti per un danno complessivo denunciato di CHF 1'200.00, rogo domato dagli inquilini del palazzo prima dell’arrivo dei soccorritori;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di incendio intenzionale aggravato di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa 191/2019 del 28 agosto 2019 e lesioni gravi, in parte tentate, di cui al punto 1 dell’atto d’accusa aggiuntivo 247/2019 del 19 novembre 2019.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica, tenuto conto della condanna a 18 (diciotto) mesi di detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali il 1. dicembre 2010.

 

 

                                   4.   È ordinato il ripristino dell’esecuzione della misura stazionaria ex art. 62a cpv. 1 lett. a CP.

 

 

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo alla misura stazionaria di cui al punto 4 del presente dispositivo.

 

 

                                   6.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

 

 

                                   7.   L’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP del 26 novembre 2019 di IM 1 è respinta.

 

 

                                   8.   È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la mappetta porta documenti contenente documenti vari (Rep. n°. 71078) e il caricatore per telefono con cavo USB (Rep. n°. 71762), che vengono dissequestrati a favore dell’avente diritto. 

 

 

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario               fr.   11'394.00

spese                   fr.         414.00

IVA (7,7%)           fr.         909.20

totale                    fr.   12'717.20

 

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’717.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

 

Intimazione a:          -  

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'989.50

Perizie                                                fr.      11'451.70

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           366.70

                                                             fr.      15'807.90

                                                             ============