Incarto n.
72.2019.44

Lugano,

23 aprile 2019/lc

Sentenza


In nome
della Repubblica e CantoneTicino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR 1  

ACPR 2  

ACPR 3  

ACPR 4  

ACPR 5  

ACPR 6

ACPR 7  

ACPR 8  

ACPR 9

ACPR 9  

ACPR 10  

ACPR 11  

ACPR 12  

ACPR 13  

ACPR 14  

ACPR 15  

ACPR 16  

ACPR 17  

ACPR 18  

ACPR 19  

ACPR 20  

ACPR 21  

ACPR 22

ACPR 23

ACPR 24

ACPR 25

ACPR 26

 

 

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 23 ottobre 2018 al 18 febbraio 2019 (119 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 19 febbraio 2019,

 

IM 2,

rappresentato dall’avv. DF 1

 

in carcerazione preventiva dal 23 ottobre 2018 al 18 febbraio 2019 (119 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 19 febbraio 2019,

 

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa 32/2019 del 19 febbraio 2019, emanato dal

Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                  A.   IM 1 e IM 2, in correità

 

                                   1.   furto aggravato, in parte tentato

 

siccome commesso come associati a una banda intesa a commettere furti rispettivamente per mestiere,

 

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.2018,

 

agendo in correità fra loro e in parte con terze persone non meglio identificate,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 272'267.60,

 

in particolare per avere,

 

                                           1.1    a __________, in Via __________, il 08.05.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 7 una borsa marca Louis Vuitton, un portafoglio marca Louis Vuitton, una collana in oro, tre bracciali, di cui uno marca Michael Kors e uno marca Pandora, nonché tre charm marca Pandora per un valore complessivo denunciato di CHF 2’322.00;

 

                                           1.2   a __________, in Via __________, il 08.05.2018, sottratto a danno di ACPR 6 un braccialetto da uomo, un orologio da uomo marca Certina, un set di orecchini in oro e un cassetto del mobile del bagno per un valore parziale denunciato di CHF 3'090.00;

 

                                           1.3   a __________, in Via __________, il 08.05.2018, dopo essersi presentato IM 1, mentre IM 2 forniva assistenza dall’esterno comunicando con quest’ultimo via ricetrasmittente, alla porta di ACPR 8, fingendosi un dipendente del Comune, dicendole che vi era una fuga di gas nei tubi dell’acqua, entrando quindi nell’abitazione dove staccava tutte le prese elettriche e quella del telefono, dicendole di recuperare e porre a riparo tutti i preziosi e il denaro contante che aveva in casa, invitandola altresì a spostare quadri e mobilio dalle pareti, aprendo quindi tutti i rubinetti dell’acqua presenti in casa, e utilizzando uno spray orticante provocando un odore acre all’interno dell’abitazione cosicché la signora spaventata usciva di corsa in giardino, tentato così di sottrarre preziosi e denaro a danno di ACPR 8, non riuscendo nell’intento in quanto quest’ultima non ha dato seguito alle richieste;

 

                                           1.4   a __________, in Via __________, il 26.05.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 9 un anello da uomo in oro giallo con lapislazzuli, un paio di gemelli in oro, una collana in oro giallo veneziana, una collana in oro giallo Agroumette, un orologio da uomo in oro marca Rado, un orologio da uomo marca Le Temps Zafira, un orologio marca Gucci, un orologio marca Swiss Made, un orologio marca Hass & Cie, due orologi marca Yves Camani, un ciondolo in rame, tre profumi Guerlain Insolence, un profumo Chanel 5, un braccialetto da donna, un anello da uomo con pietra nera, un orologio Swiss Military Hanowa, due orologi da donna marca Würth, un orologio da donna in argento e due ulteriori orologi da donna per un valore complessivo denunciato di CHF 10’375.00;

 

                                           1.5    a __________, in Via __________, il 01.06.2018, dopo aver forzato due portefinestre, sottratto a danno di ACPR 11 un portafoglio marca Louis Vuitton, un Apple Mac Book, 1 e-bike marca Haibike nera, denaro contante pari a CHF 780.00 e € 720.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 5’613.00;

 

                                           1.6    a __________, in Via __________, il 03.06.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 1 due fedi nuziali in oro, un orologio Tissot Silver, un orologio Citizen Chronograph, un lingotto in oro del peso di 20 grammi, una collana Swarovski, un anello argento Breil, due collane in oro, una catenina in oro, un bracciale in oro, cinque paia di orecchini in oro, tre braccialetti in oro e cinque anelli in oro per un valore complessivo denunciato di CHF 5'775.00;

 

                                           1.7    a __________, in Via __________, il 15.07.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 3 una catenina in oro con ciondolo, un orologio in oro, un braccialetto in oro con marengo, due collane in oro, un anello in oro e denaro contante pari a € 60.00 per un valore complessivo denunciato di circa CHF 6'300.00-6'400.00;

 

                                           1.8   a __________, in Via __________, il 15.07.2018, tentato di sottrarre a danno di ACPR 2 cose mobili altrui, introducendosi nel giardino dell’abitazione di quest’ultima, desistendo poiché sorpresi dalla figlia della stessa;

 

                                           1.9   a __________, in Via __________, il 02.08.2018, dopo aver forzato una porta secondaria, sottratto a danno di ACPR 12 tre anelli in oro, due catenine in oro con pendenti, tre anelli in argento, un paio di orecchini in oro, perle e brillanti, un anello in argento e ambra, tre pietre di acquamarina, due paia di orecchini in argento, due catenine con pendenti, cinque catenine in argento, cinque paia di orecchini e 1-2 tallero/i per un valore complessivo denunciato di circa CHF 6'560.00;

 

                                        1.10    a __________, in Via __________, il 02.08.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 13 cinque paia di orecchini in argento, un paio di orecchini con conchiglia perlata bianca, un paio di orecchini con pietra blu, un paio di orecchini argentati con pietre turchesi, due anelli in argento, un paio di orecchini in oro e quarzo, quattro anelli, un orologio marca Swatch bianco, una collana con ciondolo in oro, una collana e orecchini in oro e perle, due orologi marca Tissot, un braccialetto in oro e brillanti, una collana con pietre turchesi e un orologio marca Cartier per un valore complessivo denunciato di circa CHF 10'960.00;

 

                                        1.11   a __________, in Via __________, il 02.08.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 26 due borse marca Louis Vuitton, un portamonete marca Louis Vuitton, un orologio marca Rado, un orologio marca Maurice La Croix, un paio di orecchini in oro bianco, due paia di orecchini in oro giallo, un anello nei tre ori intrecciati, un anello in oro giallo con inserti scambiabili, diversi collier in oro e diversi anelli in oro, un collier e anello, collanine varie e orecchini, marenghi e un imprecisato numero di lingottini in oro e argento per un valore parziale denunciato di almeno CHF 9'300.00;

 

                              1.12   a __________, in __________, il 02.08.2018, dopo essersi presentato IM 1, mentre IM 2 faceva il palo in sella al motoveicolo poco distante, alla porta di ACPR 10, fingendosi un tecnico dell’acqua, dicendole di dover rilevare dei dati dal contatore dell’acqua, chiedendo quindi di entrare in casa, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno di quest’ultima, non riuscendo nell’intento in quanto ACPR 10 non gli ha permesso di accedere alla sua abitazione;

 

                                        1.13   ad __________, in Via __________, il 30.08.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 14 un orologio marca Seiko, 30 monete Helvetia in oro, un anello in oro con tre rubini, un anello in oro e denaro contante pari a CHF 5'000.00, per un valore complessivo denunciato di CHF 13'330.00;

 

                                        1.14   a __________, in Via __________, il 14.09.2018, dopo aver forzato una finestra, tentato di sottrarre a danno di ACPR 15 beni mobili, non riuscendo nel loro intento non trovando alcun oggetto di valore da rubare;

 

                                        1.15   a __________, in Via __________, il 14.09.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 16 un altoparlante marca UE Megaboom, 1 borsellino marca Louis Vuitton, una borsetta marca Louis Vuitton, un Apple iWatch, una collanina in oro con croce in oro e diamanti, due braccialetti in argento, tre paia di orecchini in argento per un valore complessivo denunciato di CHF 2'520.60;

 

                                        1.16   a __________, in Via __________, il 27.09.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 17 un orologio marca Dress, un tablet marca Samsung, una consolle marca Nintendo 3DS, un Mac Book Pro B Touch e denaro contante pari a CHF 2'000.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 4’889.00;

 

                                        1.17   a __________, in Strada __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 18 due orologi marca Tissot, cinque anelli in oro, una catenina in oro con foto, tre paia di orecchini in oro, un braccialetto in oro, una catenina in oro con marengo e un collier in oro per un valore complessivo denunciato di CHF 7'875.00;

 

                                        1.18   a __________, in Strada __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 19 un orologio marca Piaget, un orologio marca Certina, due orologi marca Tissot, un orologio marca Aerowatch, un collana di perle marca Akonya, una collana in perle Majorca, una fotocamera marca Sony Cybershot, un anello in oro, un paio di orecchini, denaro contante pari a CHF 100.00 e una fodera di cuscino per un valore complessivo denunciato di CHF 11'314.00;

 

                                        1.19   ad __________, in Via __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver tentato di forzare più finestre dell’abitazione, tentato di sottrarre a danno di ACPR 20 beni mobili altrui, desistendo dal loro intento in quanto sorpresi dalla collaboratrice domestica presente all’interno dell’abitazione;

 

                                        1.20   a __________, in Via __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra del bagno, tentato di sottrarre a danno di ACPR 21 beni mobili altrui, non riuscendo nel loro intento non trovando alcun oggetto di valore da rubare;

 

                                        1.21   a __________, in Via __________, il 23.10.2018, agendo in correità con terze persone non meglio identificate, dopo aver forzato il cancello del garage e una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 5 quattro paia di gemelli, due chiavi di riserva dei veicoli marca Audi SQ5 e A3, un iPhone 7, un iPhone S Plus, una cassaforte marca KALE, quindici monete d’oro, un orologio marca Panerai, un orologio marca Jaeger Lecoultre, due collane con diamante, un paio di orecchini con diamante, una collana con diamante blu, quattro anelli con diamante, un anello con zaffiro e diamante, una collana con zaffiro e diamante, un paio di orecchini in oro e diamante, una collana a forma di stella, una collana d’oro, un anello con perla, un paio di orecchini di perla, rubino e smeraldo, una collana con zaffiro, un anello con diamante blu, un braccialetto d’oro, un braccialetto d’oro e diamante, una collana in oro e perle, una collana in oro e rubino, un braccialetto marca Frey Wille, una collana marca Frey Wille, un braccialetto marca Tiffany, un braccialetto in oro, un braccialetto da bimba, una collana d’oro e diamante, un anello con rubino e diamante, una collana in oro a forma di cuore, un braccialetto d’oro, rubino e diamante, un braccialetto d’oro e diamante, una collana d’oro, una collana d’oro rosa, un braccialetto multicolore, un braccialetto nero, un anello con diamante, una collana d’oro con diamante, un braccialetto bronzo/diamante, una collana in metallo/perla e diamante Chanel, una collana d’oro e perla, una collana gemma viola e diamante, una collana d’oro e diamante, un braccialetto d’oro bianco e diamante, un orologio marca Rolex, un orologio marca Jages Le Coultre, un orologio marca Breguet, due penne in oro marca Visconti e denaro contante per l’importo di € 5'500.00 e CHF 2'000.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 172’044.00;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 139 cifre 1, 2 e 3 cpv. 1 CP in combinazione con l’art. 22 CP limitatamente ai punti 1.3, 1.8, 1.12, 1.14, 1.19 e 1.20;

 

 

                                   2.   ripetuto danneggiamento

 

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.2018,

agendo in correità tra loro e in parte con terze persone non meglio identificate,

in 17 occasioni, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili delle cose altrui con un danno complessivo quantificato in almeno CHF 68'095.51,

 

in particolare per avere, al fine di commettere i furti di cui:

 

                                2.1   ai punti 1.1 e 1.2 del presente atto d’accusa, a __________, il 08.05.2018, a danno di ACPR 7 e ACPR 6, intenzionalmente danneggiato due finestre, un’anta dell’armadio a muro e il set di lenzuola e piumone della camera matrimoniale provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'906.28;

 

                                2.2   al punto 1.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 26.05.2018, a danno di ACPR 9, intenzionalmente danneggiato una finestra, due zanzariere e due dipinti, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 3'851.70;

 

                                2.3   al punto 1.5 del presente atto d’accusa, a __________, il 01.06.2018, a danno di ACPR 11, intenzionalmente danneggiato due portefinestre, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 2’000.00;

 

                                2.4   al punto 1.6 del presente atto d’accusa, a __________, il 03.06.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 1, intenzionalmente danneggiato una finestra, il filo della centralina del portellone del garage e relativo telecomando, tre tende interne, una valigetta 24h, pietanze, l’asse del gabinetto e le pareti interne dell’atrio e del salone, imbrattandole, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'059.20;

 

                                2.5   al punto 1.7 del presente atto d’accusa, a __________, il 15.07.2018, a danno di ACPR 3, intenzionalmente danneggiato due finestre, una portafinestra e una porta, provocando un pregiudizio denunciato di circa CHF 1’900.00;

 

                                2.6   al punto 1.9 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, a danno di ACPR 12, intenzionalmente danneggiato due porte e una portafinestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 11’423.98;

 

                                2.7   al punto 1.10 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, a danno di ACPR 13, intenzionalmente danneggiato una porta, una finestra e una sedia, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 2'280.00;

 

                                2.8   al punto 1.11 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, a danno di ACPR 26, intenzionalmente danneggiato una porta, una portafinestra e una tapparella, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 9'840.65;

 

                                2.9   al punto 1.13 del presente atto d’accusa, ad __________, il 30.08.2018, a danno di ACPR 14, intenzionalmente danneggiato una porta finestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'432.40;

 

                              2.10   al punto 1.14 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, a danno di ACPR 15, intenzionalmente danneggiato una finestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 25.00;

 

                              2.11   al punto 1.15 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, a danno di ACPR 16, intenzionalmente danneggiato due finestre, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'708.10;

 

                              2.12   al punto 1.16 del presente atto d’accusa, a __________, il 27.09.2018, a danno di ACPR 17, intenzionalmente danneggiato una finestra e una tapparella, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'778.50;

 

                              2.13   al punto 1.17 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 18, intenzionalmente danneggiato una finestra, un monitor del sistema di videosorveglianza e un divano, provocando un pregiudizio parziale denunciato di CHF 500.00;

 

                              2.14   al punto 1.18 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 19, intenzionalmente danneggiato una portafinestra, una finestra e il monitor del sistema di videosorveglianza, provocando un pregiudizio parziale denunciato di CHF 420.00;

 

                              2.15   cui al punto 1.19 del presente atto d’accusa, ad __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 20, intenzionalmente danneggiato una finestra e una portafinestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'987.05;

 

                              2.16   al punto 1.20 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 21, intenzionalmente danneggiato una finestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'869.65;

 

                              2.17   al punto 1.21 del presente atto d’accusa, a __________, il 23.10.2018, agendo in correità con terze persone non meglio identificate, a danno di ACPR 5, intenzionalmente danneggiato una portafinestra, la porta d’ingresso, il cancello esterno e un seggiolino per bambino. provocando un pregiudizio denunciato di CHF 8'113.00;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;

 

 

                                   3.   ripetuta violazione di domicilio

 

per essere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.2018,

agendo in correità tra loro e in parte con terze persone non meglio identificate,

in 19 occasioni entrati indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di commettere i furti, rispettivamente i tentati furti di cui:

 

                                3.1   ai punti 1.1 e 1.2 del presente atto d’accusa, a __________, il 08.05.2018, nelle abitazioni di ACPR 7 e ACPR 6;

 

                                3.2   al punto 1.3 del presente atto d’accusa, a __________, il 08.05.2018, nell’abitazione di ACPR 8;

 

                                3.3   al punto 1.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 26.05.2018, nell’abitazione di ACPR 9;

 

                                3.4   al punto 1.5 del presente atto d’accusa, a __________, il 01.06.2018, nell’abitazione di ACPR 11;

 

                                3.5   al punto 1.6 del presente atto d’accusa, a __________, il 03.06.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 1;

 

                                3.6   al punto 1.7 del presente atto d’accusa, a __________, il 15.07.2018, nell’abitazione di ACPR 3;

 

                                3.7   al punto 1.8 del presente atto d’accusa, a __________, il 15.07.2018, nel giardino dell’abitazione di ACPR 2;

 

                                3.8   al punto 1.9 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, nell’abitazione di ACPR 12;

 

                                3.9   al punto 1.10 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, nell’abitazione di ACPR 13;

 

                              3.10   al punto 1.11 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, nell’abitazione di ACPR 26;

 

                              3.11   al punto 1.13 del presente atto d’accusa, ad __________, il 30.08.2018, nell’abitazione di ACPR 14;

 

                              3.12   al punto 1.14 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, nell’abitazione di ACPR 15;

 

                              3.13   al punto 1.15 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, nell’abitazione di ACPR 16;

 

                              3.14   al punto 1.16 del presente atto d’accusa, a __________, il 27.09.2018, nell’abitazione di ACPR 17;

 

                              3.15   al punto 1.17 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 18;

 

                              3.16   al punto 1.18 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 19;

 

                              3.17   al punto 1.19 del presente atto d’accusa, ad __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nella proprietà di ACPR 20, segnatamente negli spazi esterni della stessa;

 

                              3.18   al punto 1.20 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 21;

 

                              3.19   al punto 1.21 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terze persone non meglio identificate, nell’abitazione di ACPR 5;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 186 CP;

 

 

                                  B.   IM 2 singolarmente

 

                                   4.   ripetuta infrazione alle norme della circolazione

 

                                4.1   per avere,

in territorio di __________ e __________,

il 23.10.2018,

alla guida del motoveicolo marca BMW __________,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato, in abitato, alla velocità di 70 km/h, dove vigeva il limite di velocità di 30 km/h, rispettivamente alla velocità di 104 km/h, dove vigeva il limite di velocità di 50 km/h così come accertato dal perito ing. __________ nella perizia del 05.12.2018;

 

                                4.2   per avere,

in territorio di __________ e __________,

il 23.10.2018,

alla guida del motoveicolo marca BMW __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo,

 

e meglio per avere,

 

nel corso della fuga dalla polizia, violato gravemente le norme della circolazione invadendo la corsia di contromano durante manovre di sorpasso a elevata velocità a __________, in Via __________ e in Via __________, oltrepassando un semaforo rosso all’incrocio di Piazza __________, procedendo indi a forte velocità circolando sulla corsia riservata ai bus, invadendo di nuovo, nel sorpassare dei veicoli, la corsia di contromano a __________, in Via __________, circolando poi in contromano in Via __________ e lì oltrepassando un semaforo rosso nonché circolando sul marciapiede mantenendo, in abitato, una velocità media di circa 73 km/h;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. a, b LCStr in combinazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr in relazione al punto 4.1 e dall’art. 90 cpv. 2 LCStr in combinazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 35 cpv. 1 e 2 LCStr in relazione al punto 4.2;

 

 

                                   5.   ripetuto abuso della licenza e delle targhe

 

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino,

nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.018,

in almeno 11 occasioni, usato targhe di controllo alterate o contraffatte applicate sui motoveicoli a lui in uso;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 97 cpv. 1 lett. f LCStr;

 

 

                                   6.   ripetuta inosservanza dei doveri in caso d’incidente

 

per avere,

a __________ e __________,

il 23.10.2018,

alla guida del motoveicolo marca BMW __________, omesso di osservare i doveri impostigli dalla legge in caso di incidente così come previsto dall’art. 51 LCStr,

 

e meglio per avere,

 

                                6.1   dopo aver colliso con il veicolo Alfa Romeo, targato TI __________, condotto da ACPR 22, omesso di fermarsi subito, di provvedere alla sicurezza della circolazione, e di indicare il proprio nome e indirizzo al danneggiato;

 

                                           6.2   dopo aver colliso con il motoveicolo Yamaha __________, targato TI __________, condotto dall’agente di polizia __________, omesso di fermarsi subito, di provvedere alla sicurezza della circolazione, e di indicare il proprio nome e indirizzo al danneggiato;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 92 cpv. 1 LCStr.

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:27.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

                                    I.   Il Presidente propone alle parti di modificare il punto 1 dell’atto d’accusa nel senso che l’imputazione è di furto aggravato, non “in parte tentato”, siccome l’aggravante del mestiere assorbe il tentativo.

 

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

                                   II.   La PP osserva di avere trovato un accordo sulla pena con le difese, e meglio, per IM 2, una pena detentiva di 30 (trenta) mesi, di cui 6 (sei) da espiare, e i restanti sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, nonché espulsione dalla Svizzera per 7 (sette) anni, mentre per IM 1 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, di cui 6 (sei) da espiare e i restanti sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni ed espulsione dalla Svizzera per 7 (sette) anni.

 

Le difese confermano l’accordo.

 

Le parti rinunciano pertanto alla discussione.

 

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Premessa

 

                                   1.   La presente motivazione, in ragione dell’entità della pena pronunciata nei confronti di IM 1, concerne unicamente IM 2. Del primo verrà fatta menzione unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire la posizione del secondo.

 

 

                                   II)   Correzione dell’atto d’accusa

 

                                   2.   Con l’accordo delle parti, dal punto 1 dell’atto d’accusa è stata stralciata l’indicazione relativa al tentativo, posto che, trattandosi di furto aggravato dal mestiere, il tentativo risulta essere assorbito.

 

 

                                  III)   Curriculum vitae e precedenti penali di IM 2

 

                                   3.   IM 2 è nato il __________ a __________. Cittadino __________, risiede a __________.

 

In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti informazioni relative alla sua situazione personale:

 

" …OMISSIS…”.

(VI PG/PP 23.10.2018, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; cfr. VI PP 21.01.2019, AI 108, p. 2).

 

In occasione dell’interrogatorio finale del 18 maggio 2018 l’imputato ha tuttavia affermato di avere tre figli di __________, __________ e __________ anni, aggiungendo che “…OMISSIS…” (VI PP 18.05.2018, p. 2, AI 119).

 

Con specifico riferimento alla sua situazione finanziaria, l’imputato ha dichiarato:

" non sono in grado di indicare a quanto ammontano le mie entrate mensili __________ che attualmente, contrariamente a quanto dichiarato pocanzi, ancora gestisco. I soldi mi bastano a mala pena per sopravvivere”.

(VI PG/PP 23.10.2018, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

 

                                   4.   IM 2 è sconosciuto alla giustizia elvetica (estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 5). Per contro, egli ha dichiarato di essere stato condannato “nel 2012 o nel 2013 per un tentato furto in un’abitazione”.

Da casellario giudiziale italiano risulta una condanna del 30 settembre 2005 per rottura dei sigilli, sanzionata dapprima con 2 mesi e 20 giorni di detenzione, poi sostituiti con multa di EUR 3'040.00, ridotta, in ragione dell’indulto, in multa di EUR 60.00, nonché una condanna del 7 maggio 2013 per furto in abitazione tentato, sanzionato con 6 mesi di detenzione, posto al beneficio della sospensione condizionale (AI 24).

 

                                   5.   Invitato a esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputato in sede dibattimentale ha dichiarato di voler ritornare a svolgere la sua precedente attività (VI DIB 23.04.2019, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   6.   A seguito della segnalazione di furto avvenuto in danno di ACPR 5 e constatando che il modus operandi risultava simile ad altri episodi avvenuti a partire dal mese di giugno 2018, il 23 ottobre 2018 la Polizia ha posto in essere un dispositivo atto a fermare motociclette con a bordo due persone dotate di caschi gialli.

 

In tale contesto, una pattuglia di Polizia ha intercettato a __________ un veicolo rispondente alla citata descrizione, il quale si è tuttavia dato alla fuga incorrendo in numerose infrazioni alla LF sulla circolazione stradale.

 

Dopo essersi immessi su di una strada sterrata, il passeggero, in seguito identificato in IM 1 è sceso dal motoveicolo tentando di fuggire correndo; da parte sua, il conducente, risultato essere IM 2, ha per contro proseguito la corsa fino al punto in cui una moto della Polizia era stata posizionata in modo tale da bloccare la strada. Dopo aver urtato il predetto veicolo, il conducente si è dato alla fuga a piedi nel bosco.

 

Entrambi gli imputati sono poi stati fermati dagli agenti sopraggiunti sul posto.

 

                                   7.   Al termine del loro primo interrogatorio, durante il quale entrambi hanno fornito versioni inverosimili e tra loro discordanti prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, gli imputati sono stati arrestati.

 

Si dirà unicamente che IM 2 ha ammesso di avere, durante la fuga, raggiunto velocità elevate, di aver bruciato semafori e di aver circolato in contromano (cfr. VI PG/PP 23.10.2018, p. 10, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

 

                                   8.   In accoglimento delle istanze del PP (AI 11 e 12), con decisioni del 25 ottobre 2018 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 e IM 2 fino al 23 gennaio 2019 (compreso), in ragione dei pericoli di fuga e collusione/inquinamento delle prove (AI 14 e 15). La carcerazione di sicurezza è poi stata prorogata per entrambi gli imputati fino al 20 febbraio 2019 (AI 117 e 118).

 

Contestualmente all’emanazione dell’atto d’accusa, la PP ha formulato istanza di carcerazione di sicurezza, richiesta che il GPC ha accolto fino al 19 maggio 2019.

 

                                   9.   Con atto d’accusa 32/2019 del 19 febbraio 2019 il PP ha deferito gli imputati dinanzi alla Corte delle Assise Criminali per i reati di furto aggravato (ripetuto), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e, il solo IM 2, per i reati di ripetuta infrazione alle norme della circolazione, ripetuto abuso della licenza e delle targhe e ripetuta inosservanza dei doveri in caso d’incidente.

 

 

                                  V)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                10.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

 

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

 

                                11.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

 

                                12.   In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

 

 

                                 VI)   Fatti di cui all’atto d’accusa

 

                                    i)   imputazione di furto aggravato, punto 1 dell’atto d’accusa

 

                                13.   L’atto d’accusa, imputa agli imputati il reato di furto aggravato, per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.2018, agendo in correità fra loro e in parte con terze persone non meglio identificate, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 272'267.60, in particolare per avere,

 

                                           1.1   a __________, in Via __________, il 08.05.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 7 una borsa marca Louis Vuitton, un portafoglio marca Louis Vuitton, una collana in oro, tre bracciali, di cui uno marca Michael Kors e uno marca Pandora, nonché tre charm marca Pandora per un valore complessivo denunciato di CHF 2’322.00;

 

                                           1.2   a __________, in Via __________, il 08.05.2018, sottratto a danno di ACPR 6 un braccialetto da uomo, un orologio da uomo marca Certina, un set di orecchini in oro e un cassetto del mobile del bagno per un valore parziale denunciato di CHF 3'090.00;

 

                                           1.3   a __________, in Via __________, il 08.05.2018, dopo essersi presentato IM 1, mentre IM 2 forniva assistenza dall’esterno comunicando con quest’ultimo via ricetrasmittente, alla porta di ACPR 8, fingendosi un dipendente del Comune, dicendole che vi era una fuga di gas nei tubi dell’acqua, entrando quindi nell’abitazione dove staccava tutte le prese elettriche e quella del telefono, dicendole di recuperare e porre a riparo tutti i preziosi e il denaro contante che aveva in casa, invitandola altresì a spostare quadri e mobilio dalle pareti, aprendo quindi tutti i rubinetti dell’acqua presenti in casa, e utilizzando uno spray orticante provocando un odore acre all’interno dell’abitazione cosicché la signora spaventata usciva di corsa in giardino, tentato così di sottrarre preziosi e denaro a danno di ACPR 8, non riuscendo nell’intento in quanto quest’ultima non ha dato seguito alle richieste;

 

                                           1.4   a __________, in Via __________, il 26.05.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 9 un anello da uomo in oro giallo con lapislazzuli, un paio di gemelli in oro, una collana in oro giallo veneziana, una collana in oro giallo Agroumette, un orologio da uomo in oro marca Rado, un orologio da uomo marca Le Temps Zafira, un orologio marca Gucci, un orologio marca Swiss Made, un orologio marca Hass & Cie, due orologi marca Yves Camani, un ciondolo in rame, tre profumi Guerlain Insolence, un profumo Chanel 5, un braccialetto da donna, un anello da uomo con pietra nera, un orologio Swiss Military Hanowa, due orologi da donna marca Würth, un orologio da donna in argento e due ulteriori orologi da donna per un valore complessivo denunciato di CHF 10’375.00;

 

                                           1.5   a __________, in Via __________, il 01.06.2018, dopo aver forzato due portefinestre, sottratto a danno di ACPR 11 un portafoglio marca Louis Vuitton, un Apple Mac Book, 1 e-bike marca Haibike nera, denaro contante pari a CHF 780.00 e € 720.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 5’613.00;

 

                                           1.6    a __________, in Via __________, il 03.06.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 1 due fedi nuziali in oro, un orologio Tissot Silver, un orologio Citizen Chronograph, un lingotto in oro del peso di 20 grammi, una collana Swarovski, un anello argento Breil, due collane in oro, una catenina in oro, un bracciale in oro, cinque paia di orecchini in oro, tre braccialetti in oro e cinque anelli in oro per un valore complessivo denunciato di CHF 5'775.00;

 

                                           1.7   a __________, in Via __________, il 15.07.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 3 una catenina in oro con ciondolo, un orologio in oro, un braccialetto in oro con marengo, due collane in oro, un anello in oro e denaro contante pari a € 60.00 per un valore complessivo denunciato di circa CHF 6'300.00-6'400.00;

 

                                           1.8   a __________, in Via __________, il 15.07.2018, tentato di sottrarre a danno di ACPR 2 cose mobili altrui, introducendosi nel giardino dell’abitazione di quest’ultima, desistendo poiché sorpresi dalla figlia della stessa;

 

                                1.9    a __________, in Via __________, il 02.08.2018, dopo aver forzato una porta secondaria, sottratto a danno di ACPR 12 tre anelli in oro, due catenine in oro con pendenti, tre anelli in argento, un paio di orecchini in oro, perle e brillanti, un anello in argento e ambra, tre pietre di acquamarina, due paia di orecchini in argento, due catenine con pendenti, cinque catenine in argento, cinque paia di orecchini e 1-2 tallero/i per un valore complessivo denunciato di circa CHF 6'560.00;

 

                                        1.10   a __________, in Via __________, il 02.08.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 13 cinque paia di orecchini in argento, un paio di orecchini con conchiglia perlata bianca, un paio di orecchini con pietra blu, un paio di orecchini argentati con pietre turchesi, due anelli in argento, un paio di orecchini in oro e quarzo, quattro anelli, un orologio marca Swatch bianco, una collana con ciondolo in oro, una collana e orecchini in oro e perle, due orologi marca Tissot, un braccialetto in oro e brillanti, una collana con pietre turchesi e un orologio marca Cartier per un valore complessivo denunciato di circa CHF 10'960.00;

 

                                        1.11    a __________, in Via __________, il 02.08.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 26 due borse marca Louis Vuitton, un portamonete marca Louis Vuitton, un orologio marca Rado, un orologio marca Maurice La Croix, un paio di orecchini in oro bianco, due paia di orecchini in oro giallo, un anello nei tre ori intrecciati, un anello in oro giallo con inserti scambiabili, diversi collier in oro e diversi anelli in oro, un collier e anello, collanine varie e orecchini, marenghi e un imprecisato numero di lingottini in oro e argento per un valore parziale denunciato di almeno CHF 9'300.00;

 

                                        1.12    a __________, in __________, il 02.08.2018, dopo essersi presentato IM 1, mentre IM 2 faceva il palo in sella al motoveicolo poco distante, alla porta di ACPR 10, fingendosi un tecnico dell’acqua, dicendole di dover rilevare dei dati dal contatore dell’acqua, chiedendo quindi di entrare in casa, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno di quest’ultima, non riuscendo nell’intento in quanto ACPR 10 non gli ha permesso di accedere alla sua abitazione;

 

                                        1.13    ad __________, in Via __________, il 30.08.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 14 un orologio marca Seiko, 30 monete Helvetia in oro, un anello in oro con tre rubini, un anello in oro e denaro contante pari a CHF 5'000.00, per un valore complessivo denunciato di CHF 13'330.00;

 

                                        1.14   a __________, in Via __________, il 14.09.2018, dopo aver forzato una finestra, tentato di sottrarre a danno di ACPR 15 beni mobili, non riuscendo nel loro intento non trovando alcun oggetto di valore da rubare;

 

                                        1.15   a __________, in Via __________, il 14.09.2018, dopo aver forzato una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 16 un altoparlante marca UE Megaboom, 1 borsellino marca Louis Vuitton, una borsetta marca Louis Vuitton, un Apple iWatch, una collanina in oro con croce in oro e diamanti, due braccialetti in argento, tre paia di orecchini in argento per un valore complessivo denunciato di CHF 2'520.60;

 

                                        1.16   a __________, in Via __________, il 27.09.2018, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 17 un orologio marca Dress, un tablet marca Samsung, una consolle marca Nintendo 3DS, un Mac Book Pro B Touch e denaro contante pari a CHF 2'000.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 4’889.00;

 

                                        1.17    a __________, in Strada __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 18 due orologi marca Tissot, cinque anelli in oro, una catenina in oro con foto, tre paia di orecchini in oro, un braccialetto in oro, una catenina in oro con marengo e un collier in oro per un valore complessivo denunciato di CHF 7'875.00;

 

                                        1.18    a __________, in Strada __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra, sottratto a danno di ACPR 19 un orologio marca Piaget, un orologio marca Certina, due orologi marca Tissot, un orologio marca Aerowatch, un collana di perle marca Akonya, una collana in perle Majorca, una fotocamera marca Sony Cybershot, un anello in oro, un paio di orecchini, denaro contante pari a CHF 100.00 e una fodera di cuscino per un valore complessivo denunciato di CHF 11'314.00;

 

                                        1.19    ad __________, in Via __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver tentato di forzare più finestre dell’abitazione, tentato di sottrarre a danno di ACPR 20 beni mobili altrui, desistendo dal loro intento in quanto sorpresi dalla collaboratrice domestica presente all’interno dell’abitazione;

 

                                        1.20    a __________, in Via __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, dopo aver forzato una finestra del bagno, tentato di sottrarre a danno di ACPR 21 beni mobili altrui, non riuscendo nel loro intento non trovando alcun oggetto di valore da rubare;

 

                                        1.21   a __________, in Via __________, il 23.10.2018, agendo in correità con terze persone non meglio identificate, dopo aver forzato il cancello del garage e una portafinestra, sottratto a danno di ACPR 5 quattro paia di gemelli, due chiavi di riserva dei veicoli marca Audi SQ5 e A3, un iPhone 7, un iPhone S Plus, una cassaforte marca KALE, quindici monete d’oro, un orologio marca Panerai, un orologio marca Jaeger Lecoultre, due collane con diamante, un paio di orecchini con diamante, una collana con diamante blu, quattro anelli con diamante, un anello con zaffiro e diamante, una collana con zaffiro e diamante, un paio di orecchini in oro e diamante, una collana a forma di stella, una collana d’oro, un anello con perla, un paio di orecchini di perla, rubino e smeraldo, una collana con zaffiro, un anello con diamante blu, un braccialetto d’oro, un braccialetto d’oro e diamante, una collana in oro e perle, una collana in oro e rubino, un braccialetto marca Frey Wille, una collana marca Frey Wille, un braccialetto marca Tiffany, un braccialetto in oro, un braccialetto da bimba, una collana d’oro e diamante, un anello con rubino e diamante, una collana in oro a forma di cuore, un braccialetto d’oro, rubino e diamante, un braccialetto d’oro e diamante, una collana d’oro, una collana d’oro rosa, un braccialetto multicolore, un braccialetto nero, un anello con diamante, una collana d’oro con diamante, un braccialetto bronzo/diamante, una collana in metallo/perla e diamante Chanel, una collana d’oro e perla, una collana gemma viola e diamante, una collana d’oro e diamante, un braccialetto d’oro bianco e diamante, un orologio marca Rolex, un orologio marca Jages Le Coultre, un orologio marca Breguet, due penne in oro marca Visconti e denaro contante per l’importo di € 5'500.00 e CHF 2'000.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 172’044.00;

 

                                14.   La pubblica accusa ha fondato le imputazioni a carico di IM 1 e IM 2 sui seguenti riscontri oggettivi emersi nel corso dell’inchiesta e/o dichiarazioni acquisite agli atti.

 

Punti 1.1 e 1.2

 

Gli inquirenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione di ACPR 6 tracce di DNA riconducibili a IM 1. In particolare, tracce biologiche sono state prelevate dal retro di una busta e dal gancio della cinghia di una borsetta (cfr. rapporto Polizia Scientifica 13.11.2018, allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti no. 1).

 

Punto 1.3

 

In merito all’episodio verificatosi in danno di ACPR 8 il medesimo giorno dei furti di cui ai punti 1.1 e 1.2, la stessa ha riferito che:

 

" verso le ore 12:05 (…) si è presentato un ragazzo che diceva di dover entrare in casa perché c’era stata una fuga di gas nei tubi dell’acqua. (…) Questo ragazzo mi diceva che era un dipendente del comune e che mi doveva avvisare che nei tubi c’era del gas e che doveva entrare a controllare. (…) Il ragazzo mi diceva che se fosse avvenuto qualche danno l’assicurazione non avrebbe pagato perché ero stata avvisata e che di questa fuga di gas era stata avvisata anche la Polizia e che di li a poco sarebbe arrivata. A questo punto allora aprivo il cancello e lo accompagnavo in casa. (…) Effettivamente il ragazzo staccava la presa del telefono. In seguito entrava in cucina ed apriva i rubinetti dell’acqua fredda e calda. (…) Questo individuo mi diceva che avrei dovuto staccare gli oggetti dal muro e che anche i preziosi si sarebbero rovinati. Io subito non capivo cosa intendesse con la parola preziosi. Lui mi rispondeva che erano i soldi e la cassaforte. Io però in casa non ho oggetti di valore e a lui glielo riferivo dicendo che ero già stata derubata in passato. (…) A questo punto il ragazzo mi è passato davanti e si è recato in cucina. Io lo seguivo insieme al mio cane. Lui era vicino al lavandino e quando sono entrata in cucina ho sentito subito un odore acre molto forte e sono quindi corsa fuori di casa arrivando in giardino. Il ragazzo mi ha quindi seguito all’esterno della casa. A questo punto dicevo al ragazzo che io non sarei più entrata in casa. In quel momento sentivo una voce metallica provenire dall’apparecchio che il ragazzo aveva al collo. Questa voce chiedeva al ragazzo “siete a posto?”, lui rispondeva “no, perché la signora non vuole collaborare”. Io a questo punto dicevo che avrei chiamato la Polizia e sono corsa in casa per andare a riattaccare la presa del telefono”

(VI PG 18.12.2018, AI 77)

 

Si impone di rilevare che ACPR 8 ha riconosciuto tramite documentazione fotografica IM 1 (cfr. VI PG 18.12.2018, AI 77).

 

Punto 1.4

 

L’inchiesta ha permesso di rinvenire un’impronta di scarpa sul telaio della zanzariera (cfr. “è possibile che la traccia della scarpa destra incriminata abbia come origine la scarpa destra appartenente a IM 1, ma l’esiguità della traccia e la mancanza di ulteriori elementi, non ci permette di formulare una conclusione più determinata”, rapporto Polizia Scientifica 2018-0535 del 13.11.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti no. 4).

 

Punto 1.5

 

Agli atti risultano esservi le immagini della videosorveglianza di un vicino di casa dell’AP che ritraggono due persone a bordo di un motoveicolo corrispondente – per marca e modello – a quello su cui gli imputati circolavano il giorno del fermo. Il conducente indossava un casco grigio, ovvero del colore originale di quello di IM 2 (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti no. 5).

 

Il motoveicolo utilizzato dagli autori risulta essere di marca e modello analogo a quello su cui gli imputati circolavano il giorno dell’arresto, con la particolarità di avere un’unica borsa porta-oggetti sul lato destro (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti no. 5).

 

Punto 1.6

 

Un’impronta di suola di scarpa compatibile con quelle indossate da IM 2 il giorno del fermo è stata prelevata sul pavimento del bagno al piano terra, mentre un’ulteriore traccia è stata rinvenuta all’interno del bagno al PT sul davanzale della finestra scassinata come pure sul coperchio della tazza WC sotto la finestra scassinata (cfr. “le analogie riscontrate (…) sostengono l’ipotesi secondo la quale le scarpe sequestrate all’imputato sono all’origine della traccia di suola di scarpa (…) prelevata sui luoghi del caso in questione piuttosto che un altro paio di scarpe. È quindi possibile che la scarpa destra sequestrata all’imputato sia all’origine della tracia di suola di scarpa prelevata sui luoghi del caso in questione. Tuttavia, l’assenza delle caratteristiche individuali dovute”, rapporto Polizia Scientifica 2018-0563 del 26.12.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102, classificatore furti no. 6).

 

Su questo punto giova menzionare che il testimone __________ ha dichiarato che:

 

" ho notato due persone a piedi quasi in corsa … le due persone provenienti dal binario interrotto sono passate davanti a casa mia. E in seguito si sono separati. Uno dei due malviventi si è introdotto nella casa interessata dai fatti mentre il secondo è andato in strada e si è fermato nei pressi della rotonda all’intersezione Via __________/Via __________. Preciso che l’autore si è introdotto nell’abitazione dalla finestra del bagno situa al pianoterra…. All’improvviso l’autore è uscito dalla medesima via d’introduzione e a corsa ha raggiunto i due complici che si trovavano all’intersezione citata. Tengo a precisare che in quel frangente è emerso il terzo personaggio alla guida di una motocicletta di colore scuro con targhe italiane. A quel punto i tre personaggi a bordo della motocicletta si sono dati alla fuga”.

 

Il testimone ha descritto le citate persone come segue:

 

" il primo (quello che si è introdotto in casa) di età apparente 25 anni, corporatura media, carnagione bianca, capelli castani corti senza barba… il secondo di età apparente 25 anni, corporatura media, carnagione bianca, capelli castani media lunghezza, corporatura snella…”.

(VI PG 3.06.2018, allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102, classificatore furti nr. 6).

 

Il testimone __________ ha, dal canto suo, riferito che uno sconosciuto quel giorno ha suonato più volte al suo campanello. Guardando dalla finestra del bagno avrebbe scorto un uomo che si stava dirigendo verso l’interruttore del cancello elettrico e nel mentre si apprestava ad indossare dei quanti di stoffa. Il testimone avrebbe quindi scorto, a poca distanza, un secondo uomo che indossava un casco da motociclista nero (cfr. VI PG 3.06.2018, allegato al rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti no. 6).

 

__________ ha così descritto detti individui:

 

" (…) un uomo corporatura snella (sportiva), circa 25-30 anni, carnagione chiara, capelli corti (2-3 cm circa) color castano chiaro con la barba molto corta e non completa. (…) questa seconda persona era di corporatura più robusta della prima, oserei dire che era in sovrappeso, non di certo di corporatura sportiva”.

(VI PG 3.06.2018, allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102, classificatore furti nr. 6)

 

Si dirà che l’impianto di videosorveglianza ubicato nelle vicinanze del luogo del furto ha ripreso due motociclette tra cui non figura, tuttavia, quella su cui gli imputati circolavano al momento del fermo (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti no. 6).

 

Punto 1.7

 

Sul luogo del furto la Polizia ha rinvenuto due impronte di scarpa riconducibili a IM 2 all’interno dell’abitazione (cfr. “le analogie riscontrate (…) sostengono l’ipotesi secondo la quale le scarpe sequestrate all’imputato sono all’origine della traccia di suola di scarpa (…) prelevata sui luoghi del caso in questione piuttosto che un altro paio di scarpe. È quindi possibile che la scarpa destra sequestrata all’imputato sia all’origine della tracia di suola di scarpa prelevata sui luoghi del caso in questione. Tuttavia, l’assenza delle caratteristiche individuali dovute all’usura e ad altre cause accidentali non ci permette di pronunciarci in modo più conclusivo”, rapporto Polizia Scientifica 2018-0724 ci del 26.12.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102, classificatore furti nr. 7).

 

Punto 1.8

 

L’AP ha dichiarato che:

 

" (…) mi trovavo a casa mia (…) in compagnia di mia madre. (…) Verso le ore 13:10 ho sentito fermarsi un motoveicolo all’altezza della mia abitazione. (…) notavamo entrambe che vi fosse qualcuno nel giardino della casa di mia madre in Via __________ a __________. Ho provato varie volte a chiedere chi vi fosse nel giardino della casa di mia madre. (…) Non sentendo nessuna risposta mi precipitavo a controllare chi fosse, uscendo da casa mia e dirigendomi verso la casa di mia madre passando dalla strada. A questo punto notavo un persona che usciva dal cancello dell’abitazione di mia madre provenendo dal giardino. Evidentemente lo stesso era stato messo in fuga poiché non si aspettava di trovare qualcuno nei paraggi. I connotati di questa persona sono altezza 180 cm, età 35-40 anni, capelli scuri corti, camicia maniche lunghe di colore blu e jeans blu”.

(VI PG 15.07.2018, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 102, classificatore furti no. 8).

 

Il testimone __________ ha dichiarato che:

 

" (…) una motocicletta che saliva in contromano rispetto al senso unico della strada. Mi trovavo all’inizio della via __________. Io facevo segno al conducente per fargli capire che stava sbagliando senso di marcia. Questa persona alzava la mano come per ringraziarmi. Posso dire che questa non indossava il casco ma lo aveva legato sul braccio. Era una persona robusta, capelli corti scuri poteva avere 30 anni. Ho poi notato lungo la strada sul lato destro un altro uomo che stava scendendo con il casco in mano. Pensavo che questa persona stesse cercando qualcuno. Buttavo un occhio allo specchietto retrovisore e notavo che la targa della moto era italiana. Anche questa persona mi faceva cenno con la mano e io proseguivo. A questo punto notavo __________ che correva verso di me… lei mi chiedeva se avessi visto passare due persone, io rispondevo di sì e mi informava che una di queste era stata da lei sorpresa all’interno del giardino di casa di sua madre”.

(VI PG 08.01.2019, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 102, classificatore furti no. 8).

 

Gli inquirenti hanno inoltre evidenziato il fatto che l’abitazione di __________ è ubicata a poca distanza da quella di cui al punto precedente.

 

Punto 1.9

 

Le indagini esperite hanno permesso di rinvenire un campione biologico riconducibile a IM 1. In particolare, è stato possibile estrarre il profilo genetico dell’imputato da una traccia di sangue trovata sul vetro della porta finestra del soggiorno (cfr. rapporto Polizia Scientifica 2018-0800 pm del 13.11.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti nr. 9).

 

Giova inoltre osservare che una testimone ha affermato di aver visto:

 

" un motoveicolo con in sella due persone, il conducente di corporatura media, mentre il passeggero posteriore era magro. Gli stessi indossavano entrambi jeans chiari, camicia bianca e portava un casco giallo/verde fluo. Inizialmente percorrevano la via a bassa velocità, quasi a passo d’uomo e in un secondo tempo ripercorrevano la stessa via e si fermavano a lato della strada. Il conducente rimaneva in sella alla moto senza togliersi il casco, mentre il passeggero scendeva, toglieva il casco e si indirizzava sul piccolo sentiero __________ che passa davanti al nostro cancello. In quel momento insospettita ho iniziato a scattare delle foto ai personaggi. Mentre saliva il sentiero potevo vederlo in faccia e notavo che aveva i capelli e la capigliatura era leggermente a cresta (ciuffo)… Successivamente ritornava su via __________ e notavo che si era messo in testa un cappellino di colore nero. Di conseguenza raggiungeva la moto, si rimetteva il casco, saliva in sella e lasciavano il luogo”.

(VI PG 3.08.2018 allegato 25 all’AI 3 p. 1-2)

 

Le fotografie scattate dalla testimone e dalla videosorveglianza dell’autostrada A2 ritraggono due persone indossanti caschi giallo/verde fluo a bordo di una motocicletta simile a quella utilizzata dagli imputati il giorno del fermo con la caratteristica borsa ubicata sul lato destro del veicolo (cfr. rapporto d’inchiesta, p. 16).

 

Punto 1.10

 

Il furto è avvenuto il medesimo giorno di quello di cui al punto 1.9 e sul luogo dello stesso è stato trovato DNA riconducibile a IM 1 (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 102, p. 16-17; classificatore furti no. 10). Per il rimanente valgono le analoghe considerazioni di cui al punto precedente.

 

Come nel caso di cui al punto 1.9, lo scasso è avvenuto mediante attrezzo piatto della dimensione di 10 mm (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 102, classificatore furti no. 10).

 

Punto 1.11

 

Il furto perpetrato a __________ è avvenuto lo stesso giorno e a poca distanza di quelli di cui ai punti precedenti, utilizzando un analogo attrezzo da scasso da 10 mm.

 

Il testimone __________ ha dichiarato che:

 

" (…) ad un tratto notavo un motoveicolo con due persone a bordo che transitavano in via __________ a __________ direzione __________ a una velocità lenta. Pochi istanti dopo notavo nuovamente questa moto percorrere il percorso in via __________ ma in senso inverso e sempre a velocità lenta. Mi ricordavo di questa moto perché vi erano persone che indossavano due caschi di colore verde fluorescente. Pochi istanti dopo notavo la moto ripercorrere via __________ in direzione di __________ ma questa volta vi era solo il conducente e un casco era agganciato alla moto. Questo fatto mi ha fatto accendere una lampadina. Un paio di minuti dopo questo conducente ritornava in sella alla moto. Mi sono allora avvicinato alla casa e notavo che questa moto entrava nella stradina che porta in Via __________. Potevo notare che questa moto si fermava davanti all’accesso e un’altra persona che scendeva dalle scale esterne che portano al primo piano dell’edificio. Questa persona saliva quale passeggero della moto e i due partivano percorrendo la stradina privato per poi immettersi su via __________ in direzione di __________…era una moto con targa italiana… i due indossavano un casco appariscente di colore giallo/verde (…)”.

(VI PG 4.08.2018, allegato ad AI 102)

 

Il testimone ha peraltro riconosciuto gli individui da lui visti sulla base delle immagini della videosorveglianza dell’autostrada A2 (cfr. VI PG 4.08.2018, allegato ad AI 102).

 

Punto 1.12

 

L’AP ACPR 10 ha avuto modo di dichiarare che:

 

" Mi viene chiesto di raccontare quanto avvenuto il giorno 2 agosto 2018 quando presso la mia abitazione si è presentato un ragazzo/uomo che diceva di dover entrare in casa perché doveva fare delle misurazioni al contatore dell'acqua. Quel giorno ricordo che mi trovavo al mio domicilio quando un uomo che descriverò in seguito, mi diceva che voleva entrare in casa in quanto doveva effettuare delle misurazioni del contatore dell'acqua. lo in quel momento mi trovavo da sola in giardino sulla mia sedia a leggere il giornale. Erano circa le ore 10.00. Ad un certo punto notavo transitare davanti alla mia casa d'abitazione una motocicletta con a bordo due persone. Mi sembra che il colore della moto fosse giallo, non ricordo se le due persone indossassero o meno i caschi. Mi ha colpito il fatto che la motocicletta andava piano e le due persone a bordo si guardavano in giro. lo continuavo a leggere il mio giornale quando poco dopo notavo la stessa motocicletta passare nuovamente davanti alla mia abitazione. Questa volta però c'era solo il conducente a bordo. Subito dopo lo stava seguendo a piedi un uomo che si è poi fermato davanti al cancello di casa mia. Non ho più visto dove si è allontanato la persona sulla moto. L'uomo che si era avvicinato al mio cancello mi ha salutato in maniera cordiale. Mi diceva che aveva l'ordine di entrare nelle case del quartiere per prendere numeri di contatore. lo gli rispondevo che non lo avrei fatto entrare perché non faccio mai entrare nessuno sconosciuto in casa in quanto ho paura. L'uomo mi chiedeva se il contatore si trovasse in giardino e io gli rispondevo che non lo sapevo e che lo sapeva solo mio figlio. Posso dire di aver risposto in questo modo, anche se in realtà sapevo dove si trovava il contatore, perché avevo capito che c'era qualcosa che non andava in questa persona. L'uomo mi chiedeva se ero da sola, io gli rispondevo di si ma che tra poco sarebbe arrivato mio figlio….Agli agenti ho spiegato quanto era successo fornendo la descrizione della persona sospetta e meglio; uomo circa 25-30 anni, altezza 165-175 cm, corporatura snella, carnagione chiara, capelli neri corti tirati avanti, parlava italiano senza particolari accenti. Lo stesso era vestito con jeans strappati, una camicia bianca a maniche lunghe e aveva un marsupio di colore nero. Non ho fatto caso al colore delle scarpe”.

(VI PG 8.01.2019, allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti nr. 9).

 

Giova rilevare che tra gli effetti personali di IM 2 vi è un marsupio nero.

 

Punto 1.13

 

Sul luogo del furto, segnatamente sul pavimento dalla camera da letto degli ospiti, è stata rinvenuta un’impronta di scarpa riconducibile a IM 1, (cfr. “è possibile che la traccia della scarpa destra incriminata abbia come origine la scarpa destra appartenente a IM 1, ma l’esiguità della traccia e la mancanza di ulteriori elementi, non ci permette di formulare una conclusione più determinata”, rapporto Polizia Scientifica 2018-0903 ms del 09.11.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti nr. 12).

 

Punto 1.14

 

L’impronta di suola di scarpa compatibile con quelle indossate da IM 1 il giorno dell’arresto è stata prelevata sul pavimento della camera da letto, in prossimità della porta forzata (cfr. “le analogie riscontrate (…) sostengono l’ipotesi secondo la quale le scarpe sequestrate all’imputato sono all’origine della traccia di suola di scarpa (…) prelevata sui luoghi del caso in questione piuttosto che un altro paio di scarpe. È quindi possibile che la scarpa destra sequestrata all’imputato sia all’origine della tracia di suola di scarpa prelevata sui luoghi del caso in questione. Tuttavia, l’assenza delle caratteristiche individuali dovute all’usura e ad altre cause accidentali non ci permette di pronunciarci in modo più conclusivo”, rapporto Polizia Scientifica 2018-0975 ci del 26.12.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102, classificatore furti nr. 13).

 

Punto 1.15

 

La Polizia scientifica ha assicurato un’impronta di suola di scarpa compatibile con quelle indossate da IM 2 il giorno dell’arresto. La traccia è stata prelevata sul pavimento della camera da letto matrimoniale (cfr. “le analogie riscontrate (…) sostengono l’ipotesi secondo la quale le scarpe sequestrate all’imputato sono all’origine della traccia di suola di scarpa (…) prelevata sui luoghi del caso in questione piuttosto che un altro paio di scarpe. È quindi possibile che la scarpa destra sequestrata all’imputato sia all’origine della tracia di suola di scarpa prelevata sui luoghi del caso in questione. Tuttavia, l’assenza delle caratteristiche individuali dovute all’usura e ad altre cause accidentali non ci permette di pronunciarci in modo più conclusivo”, rapporto Polizia Scientifica 2018-0976 ci del 26.12.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti nr. 14).

 

Punto 1.16

 

La Polizia ha rinvenuto impronte di suola di scarpa compatibile con quelle indossate da IM 2 il giorno dell’arresto sul pavimento del bagno (cfr. “le analogie riscontrate (…) sostengono l’ipotesi secondo la quale le scarpe sequestrate all’imputato sono all’origine della traccia di suola di scarpa (…) prelevata sui luoghi del caso in questione piuttosto che un altro paio di scarpe. È quindi possibile che la scarpa destra sequestrata all’imputato sia all’origine della tracia di suola di scarpa prelevata sui luoghi del caso in questione. Tuttavia, l’assenza delle caratteristiche individuali dovute all’usura e ad altre cause accidentali non ci permette di pronunciarci in modo più conclusivo”, rapporto Polizia Scientifica 2018-1048 pm-cv del 26.12.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti nr. 15).

 

Punti 1.17 – 1.18

 

A sostegno di tali punti vi sarebbero le immagini della videosorveglianza che hanno immortalato i due motoveicoli quella mattina transitare a 3 minuti di distanza uno dall’altro a __________ alle ore 09:56 il primo e alle 09:59 il secondo, alle 10:16 circolavano sull’A2 in territorio di __________ in direzione Nord e alle ore 10:24, circolavano a __________ all’altezza dei centri commerciali, a soli 2 km di distanza dal luogo in cui è stato perpetrato il furto in questione. Il conducente dello scooter indossava, peraltro, casco nero e occhiali da sole neri, mentre gli individui a bordo della moto portavano casci gialli fluo. (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 p. 55-57).

 

Punto 1.19

 

Relativamente a tale episodio, la testimone __________ ha dichiarato che:

 

" alle ore 11:50 arrivavo all’appartamento del sig. ACPR 20. Entrata nell’appartamento scendevo al PT dove notavo nel corridoio, subito dopo le scale, a sinistra, la finestra rotta. In quel momento cercavo di capire come fosse potuto succedere e cosa poteva aver rotto la finestra, solo dopo aver notato dei segni di forzatura all’interno del vetro capivo che qualcuno aveva cercato di forzarlo. Successivamente andavo nelle stanze dei bambini per accertarmi che era tutto in ordine… nella stanza della bambina vedevo dei segni nel telaio interno della portafinestra dovuti ad uno scasso. Ho fatto delle foto dai danni della finestra… sono uscita dalla casa per scattare anche delle foto degli scassi dall’esterno e mentre scendevo le scale giunta all’altezza della piscina in costruzione notavo un uomo che si trovava dietro ad un albero. Pensando che era un vicino pensavo di chiedergli se aveva visto qualcosa, in quel momento lui mi vedeva e iniziava a camminare in direzione della strada e portava il cellulare all’orecchio, come se voleva chiamare qualcuno, subito si buttava giù dal muretto. Pochi istanti dopo, un altro uomo, in sella ad una moto, arrivava da sinistra rispetto al mio sguardo rivolto sulla strada e caricava dietro l’altro uomo. Da parte mia provavo a scattare delle foto con il mio cellulare che consegno all’interrogante. le immagini ritraggono due uomini in sella a una moto blu, con bauletto a destra, ma non sono sicura se c’era un secondo bauletto. Il conducente aveva un casco giallo fluorescente mentre l’altra persona seduta dietro aveva un cappellino di colore scuro, indossava un gilet blu chiaro e in quel momento non indossava il casco… subito dopo i due uomini si sono dati alla fuga in direzione __________ o __________”.

(VI PG 17.10.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102, classificatore furti nr. 18)

 

La testimone ha altresì scattato alcune fotografie in cui sono visibili due uomini a bordo di una motocicletta con una sola borsa sul lato destro (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 p. 28). È inoltre possibile constatare che il conducente indossa un casco giallo/verde fluo, mentre il passeggero porta sul capo un cappellino scuro ed in mano tiene un casco giallo/verde fluo. Al proposito si dirà che tra gli effetti personali sequestrati a IM 1 il giorno dell’arresto vi è un cappellino da baseball scuro (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 p. 54).

 

Punto 1.20

 

Il sistema di videosorveglianza del Comune di __________ ha ripreso alle ore 13:23 un motoveicolo sul quale viaggiavano due individui con caschi giallo/verde fluo con applicata una targa germanica fittizia, seguito a breve distanza da uno scooter con targa ticinese rilasciata per un altro motoveicolo. Detti mezzi sono poi stati nuovamente immortalati circolare a breve distanza uno dall’altro a __________ alle ore 13:28, e a __________ alle ore 13:39.

 

Al proposito si dirà che i due motoveicoli quella mattina erano transitati a 3 minuti di distanza uno dall’altro a __________ alle ore 09:56 il primo e alle 09:59 il secondo, alle 10:16 circolavano sull’A2 in territorio di __________ in direzione Nord e alle ore 10:24, circolavano a __________ all’altezza dei centri commerciali (cfr. rapporto d’inchiesta AI 102 p. 55-57).

 

Punto 1.21

 

Sul luogo del reato sono state rinvenute tracce d’impronte di suola di scarpa riconducibili a quelle indossate IM 2 e da IM 1 il giorno dell’arresto, tracce prelevate sulla porta d’entrata in metallo al PT, sul pavimento della cucina al PT in prossimità della via d’entrata e in prossimità della scala, nonché al primo piano sul pavimento del corridoio (cfr. rapporto Polizia Scientifica 2018-1145 ax del 09.11.2018 allegato al Rapporto d’inchiesta AI 102 classificatore furti nr. 20).

 

Si dirà, inoltre, che __________ ha riferito che il 23 ottobre 2018 a __________ ha notato una moto sospetta marca Honda modello __________ di colore blu targata (I)__________, precisando che vi era anche un’altra moto di grossa cilindrata con targa germanica che “mi è apparsa strana la scrittura della targa e con questo intendo dire che la scrittura era differente rispetto a quelle che normalmente si vedono sulle strade. La stessa cosa vale anche per il mezzo italiano. Mi sembravano fatte nella stessa maniera, ossia due lettere poi i numeri a seguire”.

(AI 3, allegato 22)

 

                                15.   Dal profilo oggettivo, l’inchiesta ha permesso di stabilire che il motoveicolo su cui viaggiavano gli imputati il giorno dell’arresto mostrava strati di vernice sovrapposti, a dimostrazione che la colorazione originale è stata più volte modificata, verosimilmente per far apparire lo stesso differente (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 102).

 

Le analisi esperite sui caschi indossati dagli imputati ha permesso di rinvenire in ognuno tracce di DNA riconducibili unicamente a colui che li possedeva al momento del fermo, escludendo quindi che tale oggetto venisse utilizzato anche da terze persone (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 102).

 

In relazione al casco indossato da IM 2, giova poi rilevare che lo stesso aveva applicato un adesivo atto a modificarne il colore (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 102).

 

 

                                VII)   Dichiarazioni degli imputati

 

                                16.   In corso d’inchiesta IM 2 ha contestato i fatti imputatigli o si è avvalso della facoltà di non rispondere in tutti i verbali cui è stato sottoposto e ciò malgrado puntuali contestazioni delle circostanze oggettive (cfr. VI PG 16.11.2018, AI 38; VI PG 28.11.2018, AI 49; VI PG 5.12.2018, AI 64; VI PP 21.01.2019, AI 108

 

In particolare, l’imputato – come IM 1 – ha riferito di essere entrato in Svizzera la prima volta il 23 ottobre 2018, salvo dichiarare nel medesimo verbale che “sono entrato in Svizzera altre volte, forse 2-3, le altre volte con la targa regolare. Preciso che entravo sempre dal valico verde, è comodo, si passa dai campi e poi non volevo lasciare traccia visto che mi vergogno dei miei vizi per i quali entravo in Svizzera, ossia frequentare altri uomini” (cfr. VI PP 21.01.2019, AI 108, p. 8 e 18).

 

Si noterà inoltre che IM 2, invitato a spiegare perché tra i suoi effetti personali al momento del fermo sono stati rinvenuti un attrezzo utilizzato per rilevare la presenza di tubi dell’acqua e cavi nel muro e uno spray al pepe, ha risposto che “non lo so. Preciso che questi oggetti non erano sulla mia persona. (…) non sono solito girare con lo spray al pepe sulla mia persona” (cfr. VI PG 28.11.2018, AI 49, p. 9).

 

In particolare, confrontato nel verbale finale, alle risultanze dell’inchiesta ed ai riscontri oggettivi emersi, l’imputato ha contestato ogni suo coinvolgimento nei furti (cfr. VI PP 21.01.2018, AI 108).

 

                                17.   In occasione del pubblico dibattimento, malgrado quanto sostenuto in corso d’inchiesta, l’imputato ha ammesso integralmente i fatti, precisando che la refurtiva veniva poi personalmente rivenduta. Contrariamente a quanto fatto nella fase istruttoria, in sede dibattimentale l’imputato ha pure riconosciuto gli importi esposti dagli AP (cfr. VI DIB 23.04.2019, p. 3, allegato 2 al verbale del dibattimento).

 

                                18.   IM 1 ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento, salvo poi ammettere unicamente che “ammetto subito di aver fatto alcuni furti in Ticino, uno in una casa bifamigliare, sono entrato in tutti e due gli appartamenti dell’abitazione, e l’altro in una casa, non ricordo le località e neppure i giorni, ma se mi vengono mostrate le immagini delle abitazioni sono in grado di riconoscerle” (VI PP 21.01.2019, AI 109, p. 2). Previa visione della documentazione fotografica, IM 1 ha quindi riconosciuto l’abitazione bifamigliare di ACPR 7 e ACPR 6 (punti 1.1. e 1.2. dell’atto d’accusa), nonché quella di ACPR 12 (punto 1.9 dell’atto d’accusa).

 

In sede dibattimentale, come il coimputato, anche IM 1 ha ammesso di essere autore dei reati imputati al punto 1) dell’atto d’accusa (cfr. VI DIB 23.04.2019, allegato 2 al verbale del dibattimento, p. 3).

 

                                   ii)   imputazioni di danneggiamento (ripetuto) e violazione di domicilio (ripetuta), punti 2 e 3 dell’atto d’accusa.

 

                                19.   L’atto d’accusa imputa a IM 2, in correità con IM 1 il reato di danneggiamento, per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.2018, agendo in correità tra loro e in parte con terze persone non meglio identificate, in 17 occasioni, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili delle cose altrui con un danno complessivo quantificato in almeno CHF 68'095.51,

 

in particolare per avere, al fine di commettere i furti di cui:

 

                                2.1   ai punti 1.1 e 1.2 del presente atto d’accusa, a __________, il 08.05.2018, a danno di ACPR 7 e ACPR 6, intenzionalmente danneggiato due finestre, un’anta dell’armadio a muro e il set di lenzuola e piumone della camera matrimoniale provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'906.28;

 

                                2.2   al punto 1.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 26.05.2018, a danno di ACPR 9, intenzionalmente danneggiato una finestra, due zanzariere e due dipinti, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 3'851.70;

 

                                           2.3   al punto 1.5 del presente atto d’accusa, a __________, il 01.06.2018, a danno di ACPR 11, intenzionalmente danneggiato due portefinestre, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 2’000.00;

 

                                           2.4   al punto 1.6 del presente atto d’accusa, a __________, il 03.06.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 1, intenzionalmente danneggiato una finestra, il filo della centralina del portellone del garage e relativo telecomando, tre tende interne, una valigetta 24h, pietanze, l’asse del gabinetto e le pareti interne dell’atrio e del salone, imbrattandole, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'059.20;

 

                                           2.5   al punto 1.7 del presente atto d’accusa, a __________, il 15.07.2018, a danno di ACPR 3, intenzionalmente danneggiato due finestre, una portafinestra e una porta, provocando un pregiudizio denunciato di circa CHF 1’900.00;

 

                                           2.6   al punto 1.9 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, a danno di ACPR 12, intenzionalmente danneggiato due porte e una portafinestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 11’423.98;

 

                                           2.7   al punto 1.10 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, a danno di ACPR 13, intenzionalmente danneggiato una porta, una finestra e una sedia, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 2'280.00;

 

                                           2.8   al punto 1.11 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, a danno di ACPR 26, intenzionalmente danneggiato una porta, una portafinestra e una tapparella, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 9'840.65;

 

                                           2.9   al punto 1.13 del presente atto d’accusa, ad __________, il 30.08.2018, a danno di ACPR 14, intenzionalmente danneggiato una porta finestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'432.40;

 

                                        2.10   al punto 1.14 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, a danno di ACPR 15, intenzionalmente danneggiato una finestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 25.00;

 

                                        2.11   al punto 1.15 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, a danno di ACPR 16, intenzionalmente danneggiato due finestre, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'708.10;

 

                                        2.12   al punto 1.16 del presente atto d’accusa, a __________, il 27.09.2018, a danno di ACPR 17, intenzionalmente danneggiato una finestra e una tapparella, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'778.50;

 

                                        2.13   al punto 1.17 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 18, intenzionalmente danneggiato una finestra, un monitor del sistema di videosorveglianza e un divano, provocando un pregiudizio parziale denunciato di CHF 500.00;

 

                                        2.14   al punto 1.18 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 19, intenzionalmente danneggiato una portafinestra, una finestra e il monitor del sistema di videosorveglianza, provocando un pregiudizio parziale denunciato di CHF 420.00;

 

                                        2.15   cui al punto 1.19 del presente atto d’accusa, ad __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 20, intenzionalmente danneggiato una finestra e una portafinestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'987.05;

 

                                        2.16   al punto 1.20 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, a danno di ACPR 21, intenzionalmente danneggiato una finestra, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'869.65;

 

                                        2.17   al punto 1.21 del presente atto d’accusa, a __________, il 23.10.2018, agendo in correità con terze persone non meglio identificate, a danno di ACPR 5, intenzionalmente danneggiato una portafinestra, la porta d’ingresso, il cancello esterno e un seggiolino per bambino. provocando un pregiudizio denunciato di CHF 8'113.00.

 

                                20.   L’atto d’accusa imputa poi ai prevenuti il reato di ripetuta violazione di domicilio, per per essere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.2018,

agendo in correità tra loro e in parte con terze persone non meglio identificate, in 19 occasioni entrati indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di commettere i furti, rispettivamente i tentati furti di cui:

 

                                           3.1   ai punti 1.1 e 1.2 del presente atto d’accusa, a __________, il 08.05.2018, nelle abitazioni di ACPR 7 e ACPR 6;

 

                                3.2   al punto 1.3 del presente atto d’accusa, a __________, il 08.05.2018, nell’abitazione di ACPR 8;

 

                                3.3   al punto 1.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 26.05.2018, nell’abitazione di ACPR 9;

 

                                3.4   al punto 1.5 del presente atto d’accusa, a __________, il 01.06.2018, nell’abitazione di ACPR 11;

 

                                3.5   al punto 1.6 del presente atto d’accusa, a __________, il 03.06.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 1;

 

                                3.6   al punto 1.7 del presente atto d’accusa, a __________, il 15.07.2018, nell’abitazione di ACPR 3;

 

                                3.7   al punto 1.8 del presente atto d’accusa, a __________, il 15.07.2018, nel giardino dell’abitazione di ACPR 2;

 

                                3.8   al punto 1.9 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, nell’abitazione di ACPR 12;

 

                                3.9   al punto 1.10 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, nell’abitazione di ACPR 13;

 

                              3.10   al punto 1.11 del presente atto d’accusa, a __________, il 02.08.2018, nell’abitazione di ACPR 26;

 

                              3.11   al punto 1.13 del presente atto d’accusa, ad __________, il 30.08.2018, nell’abitazione di ACPR 14;

 

                              3.12   al punto 1.14 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, nell’abitazione di ACPR 15;

 

                              3.13   al punto 1.15 del presente atto d’accusa, a __________, il 14.09.2018, nell’abitazione di ACPR 16;

 

                              3.14   al punto 1.16 del presente atto d’accusa, a __________, il 27.09.2018, nell’abitazione di ACPR 17;

 

                              3.15   al punto 1.17 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 18;

 

                              3.16   al punto 1.18 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 19;

 

                              3.17   al punto 1.19 del presente atto d’accusa, ad __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nella proprietà di ACPR 20, segnatamente negli spazi esterni della stessa;

 

                              3.18   al punto 1.20 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terza persona non meglio identificata, nell’abitazione di ACPR 21;

 

                              3.19   al punto 1.21 del presente atto d’accusa, a __________, il 17.10.2018, agendo in correità con terze persone non meglio identificate, nell’abitazione di ACPR 5.

 

                                21.   Anche con riferimento a tali imputazioni, dopo aver contestato i fatti in sede d’inchiesta, entrambi gli imputati hanno ammesso le loro responsabilità durante l’interrogatorio dibattimentale. In tale contesto, IM 2 ha pure riconosciuto la correttezza degli importi esposti dagli AP in ragione dei danni subiti (cfr. VI DIB 23.04.2019, allegato 2 al verbale del dibattimento, p. 4).

 

                                  iii)   Imputazioni di ripetuta infrazione alle norme della circolazione, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuta inosservanza dei doveri in caso d’incidente, di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’atto d’accusa.

 

                                22.   La promozione dell’accusa ascrive a IM 2 il reato di ripetuta infrazione alle norme della circolazione per avere

 

                                4.1   in territorio di __________ e __________,

il 23.10.2018, alla guida del motoveicolo marca BMW __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato, in abitato, alla velocità di 70 km/h, dove vigeva il limite di velocità di 30 km/h, rispettivamente alla velocità di 104 km/h, dove vigeva il limite di velocità di 50 km/h così come accertato dal perito ing. __________ nella perizia del 05.12.2018;

 

                                4.2   in territorio di __________ e __________, il 23.10.2018, alla guida del motoveicolo marca BMW __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo,

 

e meglio per avere,

 

nel corso della fuga dalla polizia, violato gravemente le norme della circolazione invadendo la corsia di contromano durante manovre di sorpasso a elevata velocità a __________, in Via __________ e in Via __________, oltrepassando un semaforo rosso all’incrocio di Piazza __________, procedendo indi a forte velocità circolando sulla corsia riservata ai bus, invadendo di nuovo, nel sorpassare dei veicoli, la corsia di contromano a __________, in Via __________, circolando poi in contromano in Via __________ e lì oltrepassando un semaforo rosso nonché circolando sul marciapiede mantenendo, in abitato, una velocità media di circa 73 km/h

 

                                23.   La pubblica accusa ha ritenuto dato il reato di ripetuto abuso della licenza e delle targhe per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, nel periodo compreso tra il 08.05.2018 e il 23.10.018, in almeno 11 occasioni, usato targhe di controllo alterate o contraffatte applicate sui motoveicoli a lui in uso.

 

                                24.   In fine, l’atto d’accusa ascrive a IM 2 il reato di ripetuta inosservanza dei doveri in caso d’incidente, per avere, a __________ e __________, il 23.10.2018, alla guida del motoveicolo marca BMW __________, omesso di osservare i doveri impostigli dalla legge in caso di incidente così come previsto dall’art. 51 LCStr, e meglio per avere,

 

                                5.1   dopo aver colliso con il veicolo Alfa Romeo, targato TI __________, condotto da ACPR 22, omesso di fermarsi subito, di provvedere alla sicurezza della circolazione, e di indicare il proprio nome e indirizzo al danneggiato;

 

                                           5.2   dopo aver colliso con il motoveicolo Yamaha MT09, targato TI __________, condotto dall’agente di polizia __________, omesso di fermarsi subito, di provvedere alla sicurezza della circolazione, e di indicare il proprio nome e indirizzo al danneggiato.

 

                                25.   Tali imputazioni sono state sostanzialmente riconosciute dall’imputato già in sede d’inchiesta (cfr. VI PP 21.01.2018, AI 108) e nuovamente ammesse pure in sede dibattimentale (cfr. VI DIB 23.04.2019, p. 5, allegato 2 al verbale del dibattimento).

 

 

                               VIII)   In diritto

 

                                26.   Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

 

Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP).

 

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

 

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).

 

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).

 

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

 

                                27.   Ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Secondo il capoverso 3 del presente disposto, il perseguimento ha luogo d’ufficio e il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole.

 

                                28.   Ai sensi dell’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui a una casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).

 

Vi è, dunque, violazione di domicilio quando l'autore penetra nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva.

Per quanto concerne le case e gli appartamenti privati, la dottrina ammette in linea di principio un divieto generale di introdurvisi senza autorizzazione dell’avente diritto (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, ad art. 186, n. 2733, pag. 815; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 37, pag. 773).

Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso, bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 36, pag. 772).

 

Per configurarsi una violazione di domicilio non è necessario che l’avente diritto sia presente al momento dei fatti (DTF 103 IV 163 consid. 2). Per la durata del contratto di locazione assurge ad avente diritto degli spazi locati il conduttore (Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 26, pag. 771).

 

Rientrano nella definizione di spazio chiuso protetto dall’art. 186 CP anche tutte quelle superfici recintate attigue a una casa. Determinante in tal senso non è la loro impenetrabilità ma piuttosto la riconoscibilità per i terzi del confine (Delnon/Rüdy, in BSK, Strafrecht II, 3. edizione, Basilea 2013, ad art. 186 CP, n. 16, pag. 1290).

 

Per quanto attiene alle case, è senza importanza se le stesse vengano utilizzate a scopo abitativo o lavorativo. Nella definizione di “casa”, accanto alle case d’abitazione, secondo la giurisprudenza rientrano quindi anche fabbriche, locali commerciali, uffici e garage (DTF 108 IV 33). 

 

Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 108 IV 33 consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece, perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag. 40; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 46, pag. 775). Egli deve essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delnon/Rudy in BSK, op. cit., ad art. 186 CP. n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).

 

                                29.   Secondo l’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

 

L’art. 90 cpv. 3 LCStr stabilisce che è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.

 

L’art. 90 cpv. 4 LCStr dispone che il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

 

                                     -   di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;

                                     -   di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;

                                     -   di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;

                                     -   di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.

 

In due sentenze in tema di sequestro confiscatorio (art. 90a LCStr) il Tribunale federale aveva sancito che ogni fattispecie che realizza gli estremi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr dev’essere sanzionata in applicazione del capoverso 3 della norma (DTF 1401V 133 consid. 2.3.1; 139 IV 250 consid. 3.2). In particolare, nella sentenza pubblicata in DTF 140 IV 133, l'Alta Corte aveva considerato che le violazioni dell'art. 90 cpv. 3 combinato con il cpv. 4 LCStr, sono sempre costitutive di una violazione particolarmente importante e intenzionale di regole fondamentali della circolazione, con cui il conducente ha accettato di correre il forte rischio di causare un incidente della circolazione. Cionondimeno, sia la DTF 140 IV 133 (del 16 maggio 2014) sia la DTF 139 IV 250 (del 28 ottobre 2013) non escludono definitivamente un esame, da parte del giudice, dell'aspetto soggettivo dell'infrazione (DTF 140 IV 133 consid. 4.2.1, riassunto in DTF 142 IV 137 consid 5.1).

 

Giudicando su un ricorso dell'USTRA in materia di revoca della licenza di condurre, in una sentenza del 20 novembre 2014 la Prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha stabilito che l'art. 90 cpv. 4 LCStr istituisce una presunzione irrefragabile che i superamenti dei limiti di velocità contemplati dalla norma assurgono a grave violazione qualificata delle norme della circolazione giusta il capoverso 3 dell'art. 90 LCStr (“Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se…”). In forza di tale presunzione, alle autorità giudicanti non è dunque consentito di esaminare, come aveva fatto in quel caso l'autorità cantonale (erroneamente, secondo il Tribunale federale), se l'autore ha agito intenzionalmente né se ha accettato il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti (STF 10_397/2014 del 20 novembre 2014 consid. 2.4.1).

 

Nella DTF 142 IV 137 del 1. giugno 2016, il Tribunale federale ha esaminato a fondo, in via interpretativa, la portata dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, giungendo alla conclusione che s'imponeva una modifica giurisprudenziale. Secondo i giudici federali, ammettere che l'art. 90 cpv. 4 LCStr fondi una presunzione irrefragabile di realizzazione del cpv. 3, in particolare per quanto attiene agli aspetti soggettivi, preclude al giudice ogni esame degli elementi della colpevolezza, comportando un’inversione automatica dell’onere della prova, inammissibile giacché all’imputato è impedita la prova di aver agito senza intenzione. Conseguentemente, l’interpretazione della norma conduce a ritenere che se l’art. 90 cpv. 4 LCStr fonda una presunzione della realizzazione delle condizioni soggettive del cpv. 3, tale presunzione non può dirsi irrefragabile (DTF 142 IV 137 consid. 9.3). Ciò significa, sempre secondo il Tribunale federale, che l’autore di un eccesso di velocità rientrante nei parametri dell’art. 90 cpv. 4 LCStr commette oggettivamente una violazione grave qualificata delle norme della circolazione secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr e realizza, di principio, le condizioni soggettive dell’infrazione. Si deve ritenere, allora, che l’autore abbia agito con l’intenzione di violare regole fondamentali della circolazione e abbia accettato il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Tuttavia, premettendo che l’interpretazione sistematica dell’art. 90 cpv. 4 LCStr impone l’esame da parte del giudice della realizzazione dell’aspetto soggettivo dell’infrazione e attenendosi ai pareri unanimi della dottrina, l’Alta Corte ha concluso che il giudice debba conservare un margine di manovra (“une marge de manoeuvre”), ancorché ristretto (“certes restreinte”), che gli consente di escludere, in casi particolari (“dans des constellations particulières”), la realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione (DTF 142 IV 137 consid 11.2). Nella fattispecie, il Tribunale federale aveva nondimeno respinto il ricorso dell’automobilista, in assenza di circostanze particolari che permettessero di escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo dell’infrazione (DTF 142 IV 137 consid. 12).

 

Nella sentenza 6B_700/2016 del 14 settembre 2016, il Tribunale federale si è occupato del ricorso di un conducente che, circolando sull’autostrada A2 in territorio del Comune di Bardonnex, in prossimità della dogana francese, era transitato su un tratto ove era segnalato un limite di 40 Km/h, alla velocità di 96 Km/h (già dedotto il margine di 3 Km/h) rilevata da un apparecchio radar mobile appostato in zona. Con un superamento del limite di 56 Km/h, gli era stata imputata una grave violazione qualificata delle norme della circolazione, ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. b LCStr. Il tribunale di primo grado aveva derubricato l’infrazione e lo aveva dichiarato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr e punito con una pena pecuniaria e una multa. Nel suo appello l’autore dell’infrazione aveva chiesto una riduzione di entrambe le pene, mentre che il Ministero pubblico, pure appellante, aveva ribadito le sue precedenti richieste. Respingendo l’appello dell’imputato e in accoglimento di quello dell’accusa, la giurisdizione d’appello aveva dichiarato l’imputato autore colpevole di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione, con conseguenza di condanna alla pena detentiva di 1 anno sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

Evidenziata la caducità del principio della presunzione irrefragabile sancita in DTF 142 IV 137 (sopra, consid. 4c), l’Alta Corte ha rimproverato ai giudici cantonali di non aver verificato, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il ricorrente aveva effettivamente agito intenzionalmente e accettando il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha ritenuto, infatti, che trovarsi confrontati, mentre si circola su un'autostrada in ottime condizioni di viabilità, con un limite di velocità di 40 Km/h, peraltro di dubbia validità formale, è circostanza che esula fortemente dall’andamento ordinario delle cose. Pertanto, a fronte delle censure del conducente, che affermava di aver superato questo limite per semplice disattenzione e non intenzionalmente, e soprattutto che contestava di aver accettato il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, la particolarità del caso era tale da giustificare un esame approfondito dell’elemento soggettivo. Per finire, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza per l’accertamento di ciò che il conducente sapeva e voleva, trattandosi di questioni di fatto.

 

                                30.   Ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 lett. f LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque usa targhe di controllo alterate o contraffatte.

 

Secondo l’art. 92 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge.

 

                                31.   L’art. 51 cpv. 1 LCStr prevede che, in caso d'infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Secondo il capoverso 3 del presente disposto, se vi sono danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

 

                                32.   La Corte, stanti le ammissioni di cui si è detto e ritenuto che dalle stesse emerge in modo inequivocabile che IM 2 e IM 1 hanno formato un sodalizio dedito alla commissione di furti (quanto meno negli episodi oggetto del presente procedimento), ha ritenuto pacificamente dato il reato di furto aggravato dalla banda. Si ricorderà poi che entrambi gli imputati hanno, in sede dibattimentale, ammesso di aver commesso i furti per trarre il denaro a loro necessario per vivere, sicché si trattava per loro non soltanto di un’attività accessoria, bensì, in pratica, della fonte principale di reddito. Da ciò ne consegue la conferma anche dell’aggravante del mestiere.

 

                                33.   Pacificamente dati - e neppure contestati -sono i reati di danneggiamento e violazione di domicilio, da cui la loro integrale conferma.

 

                                34.   Analogamente, le imputazioni relative alle infrazioni alla Legge Federale sulla Circolazione stradale risultano essere corrette, da cui la loro conferma.

 

 

                                 IX)   Commisurazione della pena

 

                                35.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                36.   Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

 

                                37.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

 

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

 

                                38.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

 

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

 

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

 

                                39.   La colpa di IM 2 è stata considerata grave sia oggettivamente che soggettivamente in relazione all’imputazione di furto.

 

Lo è oggettivamente in ragione dell’entità del maltolto, dell’ammontare dei danni causati e del numero di colpi commessi.

 

I furti negli appartamenti sono reati che minano la sicurezza della popolazione perché vanno a colpire le persone nel luogo in cui dovrebbero sentirsi più al sicuro. Al danno materiale si aggiunge spesso la perdita di oggetti con un valore affettivo che non può essere ripagato.

 

Soggettivamente la colpa è grave perché l’imputato ha agito mosso unicamente dalla ricerca di un facile guadagno. Il movente meramente economico connota il suo egoismo.

 

Preoccupa la sua propensione a delinquere e ciò in ragione del numero elevato di colpi messi a segno o tentati in circa 5 mesi.

 

IM 2 ha agito con allarmante disinvoltura e determinazione, tanto da assumersi il rischio di oltrepassare il confine nazionale portando con sé della refurtiva e dando così alla vicenda pure una connotazione internazionale.

 

Pesa poi sull’imputato il concorso di reati e ciò con particolare riguardo alle infrazioni alla LCStr. Al proposito si dirà che già l’entità dei superamenti di velocità avrebbe imposto una pena detentiva ampiamente superiore a 12 mesi.

 

Analogamente, preoccupa il fatto che l’imputato ha un precedente specifico per tentato furto in appartamento.

 

                                40.   A suo favore la Corte ha considerato che, quanto meno in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità.

 

Per il rimanente la Corte non ha intravvisto ulteriori particolari motivi di riduzione della pena.

 

                                41.   In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 30 (trenta) mesi, di cui 6 (sei) da espiare, e il rimanente posto al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

                                42.   Relativamente all’espulsione, l’art. 66a CP prevede che il Giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato, tra l’altro, per il reato di furto in combinazione con violazione di domicilio (cpv. 1 lett. d), a prescindere dall’entità della pena inflitta.

 

Quanto alla durata dell’espulsione, secondo giurisprudenza questa non è legata al numero di reati commessi, ma in applicazione del principio di proporzionalità, alla durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

 

Considerato che gli imputati non hanno alcun legame con il nostro territorio, sono giunti in Svizzera unicamente per delinquere e la pena si colloca nella fascia media del quadro edittale, ben si giustifica di ordinarne l’espulsione per 7 (anni) anni.

 

 

                                  X)   Sequestri

 

                                43.   I sequestri sono stati pronunciati così come postulato dal PP, salvo la motocicletta che è stata dissequestrata a favore dell’avente diritto, posto che la stessa risulta intestata alla compagna dell’imputato.


 

Visti gli art.                     12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 139, 144, 186 CP;

26, 27, 32, 35, 90 LCStr;

4a ONC;

22 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:

 

                               1.1.   furto aggravato

siccome commesso come associati a una banda intesa a commettere furti e per mestiere,

per avere,

nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 23 ottobre 2018, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, agendo in correità tra loro e in parte con terzi, in 20 occasioni, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di CHF 272'267.60;

 

                               1.2.   ripetuto danneggiamento

per avere,

nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 23 ottobre 2018, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, agendo in correità tra loro e in parte con terzi, in 17 occasioni, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili cose altrui, per un valore di danno complessivo denunciato di CHF 68'095.51;

 

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

per essersi,

nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 23 ottobre 2018, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, agendo in correità tra loro e in parte con terzi, in 19 occasioni, al fine di commettere i furti di cui al punto 1.1, ripetutamente introdotti indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto nella proprietà altrui;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 2 è altresì autore colpevole di:

 

                               2.1.   ripetuta infrazione alle norme della circolazione

per avere,

 

                            2.1.1.   il 23 ottobre 2018, a __________ e __________, alla guida del motoveicolo marca BMW __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per avere circolato, in abitato, alla velocità di 70 km/h, dove vigeva il limite di velocità di 30 km/h, superando quindi di 40 km/h la velocità massima consentita, rispettivamente alla velocità di 104 km/h, dove vigeva il limite di velocità di 50 km/h, superando quindi di 54 km/h la velocità massima consentita;

 

                            2.1.2.   il 23 ottobre 2018, a __________ e __________, alla guida del motoveicolo marca BMW __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, nel corso della fuga dalla Polizia, invaso la corsia di contromano durante manovre di sorpasso a velocità elevata, oltrepassato un semaforo rosso, proceduto indi a forte velocità circolando sulla corsia riservata ai bus, invaso di nuovo, nel sorpassare dei veicoli, la corsia di contromano, circolato poi in contromano e oltrepassato nuovamente un semaforo rosso, nonché circolato sul marciapiede, mantenendo, in abitato, una velocità media di circa 73 km/h;

 

                               2.2.   ripetuto abuso della licenza e delle targhe

per avere,

nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 23 ottobre 2018, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, in 11 occasioni, usato targhe di controllo alterate o contraffatte applicate sui motoveicoli a lui in uso;

 

                               2.3.   ripetuta inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per avere,

il 23 ottobre 2018, a __________ e __________, alla guida del motoveicolo marca BMW __________, omesso di osservare i doveri impostigli dalla legge in caso di incidente così come previsto dall’art. 51 LCStr, e meglio per avere,

 

                            2.3.1.   dopo avere colliso con il veicolo Alfa Romeo targato TI __________ condotto da ACPR 22, omesso di fermarsi subito, di provvedere alla sicurezza della circolazione e di indicare il proprio nome e indirizzo al danneggiato;

 

                            2.3.2.   dopo avere colliso con il motoveicolo Yamaha __________ targato TI __________ condotto dall’agente di polizia __________, omesso di fermarsi subito, di provvedere alla sicurezza della circolazione e di indicare il proprio nome e indirizzo al danneggiato;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

                               3.1.   IM 1

 

è condannato

 

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

 

 

                               3.2.   IM 2

 

è condannato

 

                            3.2.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            3.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   4.   È ordinata l’espulsione di IM 1 e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni.

 

 

                                   5.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

 

 

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, eccezion fatta per il portamonete, la camicia, i pantaloni, la cintura, la t-shirt, il giubbotto e la giacca sequestrati a IM 1, nonché per la giacca, il marsupio, il cappellino, la berretta, lo scaldacollo, il portamonete, i guanti da moto, l’electronic Stud Sensor, il paio di jeans, la maglia, la felpa e le ghette termiche sequestrati a IM 2, per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.

 

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.      10'075.00

spese                          fr.           831.00

IVA (7,7%)                  fr.           839.75

totale                           fr.      11'745.75

 

                               8.2.   Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’745.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      17'614.90

                                         Perizia                                                    fr.        2'098.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           430.40

                                                                 fr.      21'143.30

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                 fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        8'807.45

Perizia                                                    fr.        1'049.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           215.20

                                                                 fr.      10'571.65

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        8'807.45

Perizia                                                    fr.        1'049.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           215.20

                                                                 fr.      10'571.65

                                                                 ============

 

 

 


 

 

Intimazione a:          -

 

 

 

Accusatori

privati:                       -  

                                     

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera