Incarto n.
72.2019.45

Lugano,

15 marzo 2019/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6 

 

 

contro

IM 1,

 

Alias:

__________, __________

__________, __________;

 

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva, in Germania, dal 09.10.2018 al 20.12.2018 (73 giorni)

 

in esecuzione anticipata della pena dal 21.12.2018

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 31/2019 del 18 febbraio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   rapina aggravata

siccome eseguita come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

 

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale

sottratto in due distinte occasioni denaro contante e merce varia per complessivi CHF 25'034.20 e Euro 68'164.13

 

e segnatamente

 

                                1.1   in data 21.07.2017 a __________, in via __________, presso la stazione di servizio __________,

agendo in correità con non meglio identificato __________ e __________,

 

entrando in contatto con tale __________, nel corso del mese di luglio 2017, il quale gli prospettava di commettere una rapina presso il precitato distributore, riferendogli che avrebbe potuto trovare circa 1’5 mio di CHF e/o Euro

presentandogli quindi __________ non meglio identificato __________ e fornendogli quindi le necessarie indicazioni sull’obbiettivo e modo di agire, tra cui anche quella di verificare se sotto i cuscini del divano vi fosse del denaro,

 

indi, in data 21.07.2017 entrando unitamente a __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera,

spingendo quindi IM 1 la venditrice ACPR 5 all’interno dell’ufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava l’arma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che l’avrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 man mano i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire e sollevando ancora i cuscini del divano prima di abbandonare il negozio;

 

sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 e EURO 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 e EURO 3'240 oltre un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000;

 

                                1.2   in data 01.09. 2017 a __________, in via __________, presso la Stazione di Servizio __________

 

agendo ancora in correità con non meglio identificato __________, e non meglio identificati __________ e nipote di __________,

 

dopo circa due settimane di cui ai fatti del punto 1.1 riproponendogli __________ di compiere un’ulteriore rapina presso il medesimo distributore/ufficio cambio, mostrandogli tra le altre cose parimenti i fotogrammi della prima rapina, ribadendo la possibilità che vi era una refurtiva ingente,

procedendo quindi parimenti anche ai dei sopralluoghi nei giorni precedenti, unitamente a tale nipote di __________, il quale aveva proceduto ad effettuare un doppio delle chiavi della vettura Honda Civic targata (I) __________ intestata a __________,

 

indi in data 01.09.2017 entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e nipote di __________,

estraendo __________ una pistola una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera,

direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole “ti ammazzo ti ammazzo”, facendosi quindi aprire l’ufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo all’interno, fuggendo quindi tutti in macchina,

 

sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 e EURO 51'090.50 a danno della ACPR 1 CHF 500 e EURO 500;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 140 cifra 3 cpv. 1 CP,

 

 

                                   2.   furto d’uso

per avere, il 01.09.2017 a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targata (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 94 cpv. 1 LCStr

 

 

                                   3.   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, il 21.07.2017 e il 1.09.2017,

a __________,

agendo in correità con tale __________ e tale __________, detenuto un’arma, in specie una pistola ad aria compressa a CO2 che per il suo aspetto poteva essere scambiata per arma da fuoco vera,

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 33 e richiamato l’art. 4 LARM;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:37 alle ore 10:33.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il PP comunica di avere trovato un accordo con l’avv. DUF 1 per una pena che potrebbe essere di 25 (venticinque) o 26 (ventisei) mesi di detenzione, a dipendenza se sussiste, o meno, il reato di infrazione alla LArm, con 8 (otto) mesi da espiare e l’espulsione per 8 (otto) anni.

L’avv. DUF 1 si dichiara d’accordo.

Per l’aggravante della banda accusa e difesa si rimettono al giudizio della Corte.

Le parti rinunciano quindi alla discussione.

 

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                    I.   Vita e precedenti penali dell’imputato

 

                                   1.   IM 1 è nato in Albania il __________. Relativamente alla sua situazione personale ha dichiarato che:

 

" …OMISSIS…”

(VI PG 7.11.2018, AI 36, p. 4; VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 2).

 

Relativamente agli alias legati al suo nominativo, l’imputato ha dichiarato che __________ è suo fratello e che quindi è errato collegarlo alla di lui persona. In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito che il citato nominativo è quello del fratello e che gli è stato erroneamente attribuito; per contro, __________ sarebbe a tutti gli effetti un suo alias riconducibile al fatto che si era legittimato con tale nome mediante un passaporto rumeno falso (cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

 

                                   2.   Circa la sua situazione economica, l’imputato ha dichiarato di guadagnare al mese tra 80.00 e 150.00 Euro, mediante lavori in nero quale elettricista o idraulico (cfr. VI PG/PP 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 7).

 

In occasione del dibattimento l’imputato ha confermato le suddette dichiarazioni, indicando tuttavia il proprio reddito al momento dei fatti ammontare a EUR 150/200.00 e di avere debiti per circa EUR 15'000.00 (VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 1-2).

 

                                   3.   IM 1 è incensurato in Svizzera.

 

Dal casellario giudiziale italiano non risultano iscritte precedenti condanne (cfr. AI 44), così come egli risulta incensurato pure in Francia (cfr. AI 47), in Germania (cfr. AI 50), Austria (cfr. AI 53) e Romania (cfr. AI 54).

 

Ciò nondimeno, l’imputato ha riferito di essere stato condannato a 7 anni di carcere dal Tribunale di __________, dichiarando di ritenere essere pendente un appello. Ciò nondimeno, egli ha riferito che:

 

" (…) ho scontato sostanzialmente 6 anni ed ero uscito di prigione circa uno o due mesi prima delle rapine commesse”.

(cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 2)

 

Dalla lettura della sentenza del Tribunale di __________ (doc. TPC 2) emerge la condanna dell’imputato con l’alias di __________ avvenuta il 22 giugno 2012 a 4 anni e 6 mesi di reclusione per avere usato violenza nei confronti dei Carabinieri, impossessandosi nel contempo del telefono cellulare, orologio e blocco notes di uno degli ufficiali. Contro tale sentenza è stato interposto appello, sicché la stessa non risulta essere definitiva.

 

Su questo punto l’imputato ha dichiarato in sede dibattimentale che:

 

" Un giorno al mattino ero al bar, non parlavo bene l’italiano. Ho litigato con due Carabinieri e poi loro hanno trovato nella mia tasca il documento di mio fratello, __________. Sono stato condannato per violenza contro pubblici ufficiali alla reclusione di 4 anni e mezzo”.

(VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

 

IM 1 ha quindi sostenuto di essere stato detenuto a seguito di tale condanna dal 2012 al 2017, ritrovando la libertà circa 6 mesi prima della rapina del 21 luglio 2017 (cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

 

                                   4.   Quanto alle sue prospettive di vita, IM 1 ha affermato che:

 

" Voglio aprire un negozio __________, un __________. Questo voglio farlo in Albania”.

(cfr. VI DIB, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

 

 

                                   II.   Arresto dell’imputato e promozione dell’accusa

 

                                   5.   Nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito delle rapine commesse il 21 luglio 2017 e 1 settembre 2017 a __________ è stato identificato quale possibile autore IM 1. Il Ministero pubblico ha conseguentemente emanato un ordine d’arresto internazionale che ha portato al fermo dell’imputato in Germania il 9 ottobre 2018 ed alla sua successiva estradizione avvenuta il 6 novembre 2018.

 

                                   6.   In parziale accoglimento dell’istanza 8 novembre 2018, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 4 gennaio 2019 ritenendo sussistere pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (cfr. AI 42).

 

Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, a fare tempo dal 22 novembre 2018 IM 1 è stato posto in esecuzione anticipata della pena.

 

                                   7.   Con l’atto d’accusa in rassegna, il Ministero pubblico ha posto l’imputato in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle Assise Criminali per i reati di rapina aggravata, furto d’uso e infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni.

 

 

                                  III.   Fatti di cui all’atto d’accusa

 

                                    i.   imputazione di rapina aggravata, punto 1 dell’atto d’accusa

 

                                   8.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di rapina aggravata per avere in data 21 luglio 2017 a __________, in via __________, presso la stazione di servizio __________, agendo in correità con non meglio identificato __________ e __________, entrando in contatto con tale __________, nel corso del mese di luglio 2017, il quale gli prospettava di commettere una rapina presso il precitato distributore, riferendogli che avrebbe potuto trovare circa 1’5 mio di CHF e/o Euro presentandogli quindi __________ non meglio identificato __________ e fornendogli quindi le necessarie indicazioni sull’obbiettivo e modo di agire, tra cui anche quella di verificare se sotto i cuscini del divano vi fosse del denaro, indi, in data 21.07.2017 entrando unitamente a __________ presso il precitato distributore, __________ mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera, spingendo quindi l’imputato la venditrice ACPR 5 all’interno dell’ufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre __________ puntava l’arma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che l’avrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 man mano i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a __________ prima di fuggire e sollevando ancora i cuscini del divano prima di abbandonare il negozio; sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 e EURO 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 e EURO 3'240 oltre un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000;

 

nonché per avere in data 01.09. 2017 a __________, in via __________, presso la Stazione di Servizio __________ agendo ancora in correità con non meglio identificato __________, e non meglio identificati __________ e nipote di __________, dopo circa due settimane di cui ai fatti del punto 1.1 riproponendogli __________ di compiere un’ulteriore rapina presso il medesimo distributore/ufficio cambio, mostrandogli tra le altre cose parimenti i fotogrammi della prima rapina, ribadendo la possibilità che vi era una refurtiva ingente, procedendo quindi parimenti anche ai dei sopralluoghi nei giorni precedenti, unitamente a tale nipote di __________, il quale aveva proceduto ad effettuare un doppio delle chiavi della vettura Honda Civic targata (I) __________ intestata a __________, indi in data 01.09.2017 entrando presso il distributore unitamente ai correi __________ e nipote di __________, estraendo __________ una pistola una pistola ad aria compressa ma in tutto e per tutto simile a una vera, direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre __________ quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole “ti ammazzo ti ammazzo”, facendosi quindi aprire l’ufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il nipote di __________ fungeva da palo all’interno, fuggendo quindi tutti in macchina, sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 e EURO 51'090.50 a danno della ACPR 1 CHF 500 e EURO 500;

 

                                   9.   Si impone di rilevare che l’imputato, fin dal primo verbale ha ammesso di aver commesso le rapine in discorso per guadagnare dei soldi, e meglio:

 

" ho deciso di guadagnarmi dei soldi facendo una rapina. L’idea non è stata mia ma mi è stato proposto da un conoscente. Fatta questa rapina sono tornato in Albania. Ricordo che il bottino di questa rapina era di circa 7'000.- Euro tra CHF e Euro. Dopodiché sempre quel conoscente, stimo una settimana dopo, mi ha convinto ha farne un’altra. Sono stato convinto di ritornare in quello stesso posto siccome mi hanno fornito delle indicazioni che c’erano diversi soldi. Io avevo avuto l’informazione che in quel luogo c’erano circa 1'500'000 Euro. Abbiamo quindi fatto la seconda rapina che ha portato un bottino di circa complessivi 30'000.- Euro sempre tra CHF e Euro. Dopo questa seconda rapina sono tornato in Albania lasciando tutti i contatti con questo conoscente”.

(VI PG 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 4).

 

Si dirà, tuttavia, che nel corso del medesimo verbale IM 1 ha riferito di non essere ritornato in Albania dopo la prima rapina, bensì di essere rimasto in Italia (cfr. VI PG/PP 7.11.2018, allegato ad AI 36, p. 4).

 

Interrogato a sapere chi fossero i suoi correi, l’imputato ha, in questo suo primo verbale, dichiarato di non volerne fornire le generalità (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 5-6).

 

Quanto all’arma utilizzata durante le rapine, l’imputato ha affermato che in entrambi gli episodi si trattava della medesima pistola giocattolo (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 6).

 

                                10.   Nuovamente interrogato in Polizia il 22 novembre 2018, IM 1 ha confermato le precedenti dichiarazioni aggiungendo di essere pronto a fare i nomi delle altre persone con lui coinvolte nelle rapine. In particolare, a mano delle fotografie estrapolate dai video della videosorveglianza, l’imputato ha indicato quali suoi correi tali __________, __________, __________, oltre ad una persona albanese con generalità a lui non note.

 

Sarebbero stati in particolare __________ ed __________ ad aver utilizzato la pistola giocattolo nel corso della prima rapina, rispettivamente in occasione dei fatti del 1 settembre 2017 (cfr. VI PG 22.11.2018 allegato ad AI 61, p. 4).

 

Si impone qui di osservare che, ad ogni buon conto, IM 1 non ha fornito alcun elemento utile alle autorità per identificare, concretamente, l’identità di tali personaggi.

 

                                11.   In occasione del verbale del 21 dicembre 2018 l’imputato, riconfermando le proprie precedenti dichiarazioni, ha contestato gli importi denunciati dagli AP, affermando che:

 

" (…) per me non sono giusti gli importi che vengono detti. Ribadisco il fatto che le vignette autostradali che abbiamo preso erroneamente le ha buttate __________ durante la fuga. (…) Devo dire che nella mia prima rapina la refurtiva era stata presa da __________ ed era stata suddivisa da lui quando eravamo in Italia dopo che s’era liberato della macchina. Preciso che i soldi li avevamo già contati prima, nel senso che una volta contati io li ho presi e __________ è andato a lasciare la macchina. (…) nella seconda rapina sono sicuro che la somma rubata ammontava ad un totale di 30'000.- tra CHF e EUR. Lo so con certezza poiché sono stato io a prendere i soldi dalla cassaforte. In seguito io ho guidato l’automobile e la refurtiva l’ha tenuta il ragazzo giovane di cui non ricordo il nome e che era seduto sul sedile proprio dietro di me. (…) La refurtiva è stata divista tra di noi una volta giunti in Italia. Io ho preso 10'000.- EUR e non so se gli altri due si sono divisi i restanti 20'000.- EUR in parti uguali”.

(cfr. VI PG 22.11.2018 allegato ad AI 61, p. 5-6)

 

                                12.   In occasione del suo verbale davanti alla PP l’imputato ha nuovamente ammesso le proprie responsabilità nell’ambito delle due rapine, precisando che in occasione dell’episodio del 21 luglio 2017:

 

" (…) con me c’era questa persona che io ho chiamato __________. Ribadisco che la pistola l’aveva lui, sapevo che l’avrebbe mostrata alle commesse. Ribadisco che era una pistola giocattolo, ma sapevo che avrebbe spaventato i presenti (…)”

(cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 4).

 

                                13.   Confrontato alle dichiarazioni delle commesse, l’imputato ha contestato di averle minacciate, indicando che ciò sarebbe avvenuto ad opera del correo (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 7).

 

In punto alla rapina del 1 settembre 2017 l’imputato ha, per contro, confermato la dinamica dei fatti fornita dalle due commesse (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 9).

 

IM 1 ha, in fine, nuovamente contestato l’ammontare della refurtiva del primo episodio, affermando, in merito al secondo che “io non ho preso tutti questi soldi, non so se li hanno presi __________ o il nipote” (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 7-9).

 

                                14.   In sede dibattimentale l’imputato ha integralmente ammesso i fatti descritti nell’atto d’accusa, affermando, in punto alla refurtiva, di non poter escludere che qualcuno dei suoi correi si sia impossessato di denaro, da cui l’impossibilità di pronunciarsi sulla correttezza dell’importo esposto dall’accusatrice privata (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2-3).

 

                                15.   In ragione delle menzionate e reiterate ammissioni, confortate dagli altri elementi agli atti, la Corte ha accertato che l’imputato è autore delle rapine perpetrate a __________ il 21 luglio 2017 ed il 1 settembre 2017.

 

Si impone unicamente di rilevare che la Corte non ha motivo di dubitare degli importi denunciati dagli AP quale ammontare della refurtiva, confermando pertanto gli importi menzionati nell’atto d’accusa.

 

 

                                   ii.   Imputazione di furto d’uso, punto 2 dell’atto d’accusa.

 

                                16.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di furto d’uso per avere, il 1. settembre 2017 a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targata (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.

 

                                17.   A tal proposito l’imputato ha dichiarato che la vettura Honda sarebbe stata registrata a nome di un cittadino italiano residente a __________, il quale l’avrebbe data ad uno dei coautori della rapina. Egli stesso l’avrebbe guidata durante la fuga (cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 6).

 

Confrontato alle risultanze secondo cui la predetta vettura risulta essere oggetto di furto, l’imputato ha dichiarato che:

 

" (…) io sicuramente non l’ho rubata. Non sapevo neppure che fosse stata denunciata rubata. Io con il proprietario ho bevuto il caffè in tre occasioni in un bar nelle vicinanze dell’entrata autostradale di __________. Non so perché ha denunciato il furto dell’automobile. Io dopo la rapina ho guidato fino a __________ e poi sono sceso”.

(cfr. VI PG 7.11.2018 allegato ad AI 36, p. 7).

 

                                18.   In sede dibattimentale, come già rilevato, l’imputato ha ammesso integralmente i fatti (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

 

                                19.   In tale contesto, la Corte ha ritenuto accertato il fatto che IM 1 ha condotto sul nostro territorio la vettura Honda Civic denunciata rubata.

 

 

                                  iii.   Imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, punto 3 dell’atto d’accusa

 

                                20.   L’atto d’accusa imputa poi ad IM 1 il reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere per avere, il 21 luglio 2017 e il 1. settembre 2017, a __________, agendo in correità con tale __________ e tale __________, detenuto un’arma, in specie una pistola ad aria compressa a CO2 che per il suo aspetto poteva essere scambiata per arma da fuoco vera,

 

                                21.   Come sopra evidenziato, l’imputato ha ammesso che nel corso delle due rapine è stata mostrata alle commesse a fini intimidatori una pistola giocattolo, gesto precedentemente pianificato (cfr. VI PP 1.02.2019, AI 66, p. 4).

 

                                22.   In sede dibattimentale, pur ammettendo i fatti, l’imputato ha indicato (così come già fatto in sede d’inchiesta) di non aver mai impugnato personalmente l’arma giocattolo (cfr. VI DIB 15.03.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

 

La Corte ha quindi accertato che gli autori della rapina hanno utilizzato un’arma giocattolo così da incutere timore nel personale degli esercizi pubblici.

 

 

                                 IV.   In diritto

 

                                23.   Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a due anni se ha esseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine.

 

Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più soggetti si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più (di due; DTF 122 IV 265 consid. 2b; 100 IV 219 consid. 2; Sabrina Kronenberg, Der Bandenbegriff im schweizerischen Strafrecht, forumpoenale 1/2011, pag. 53) reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 139, n. 16, pag. 253). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3.3; 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 86 consid. 2b).

 

Una banda può essere costituita già dall’unione di due persone, a condizione che vi siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correità o che l’intensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile (“bis zu einem gewissen Grade fest verbunden und stabilen Team”), anche se la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo relativamente breve (DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b; cfr., pure, Sabrina Kronenberg, op. cit., pag. 52 e segg.).

Tenuto conto dell’elevata comminatoria di pena, la nozione di banda deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3; 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 3; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 139, n. 122, pag. 449).

 

Dal profilo soggettivo, l'appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell'autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3;6B_531/2013 del 17.2.2014 consid. 3.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b; 124 IV 286 consid. 2; 122 IV 265 consid. 2b; 105 IV 181 consid. 4b). La semplice circostanza che due correi commettano insieme più reati e che si attendano ogni volta determinati vantaggi dalla loro cooperazione non costituisce forzatamente un indizio di una tale volontà (STF 6B_510/2013 del 3.3.2014 consid. 3.3 e 3.4.2; DTF 124 IV 86 consid. 2b e 2 c/cc).

Neppure si può concludere a posteriori per una tale volontà fondandosi sul fatto che due o più autori hanno perpetrato in modo simile una serie di reati ravvicinati nello spazio e nel tempo (STF 6P.104/2004 del 24.3.2005 consid. 4).

 

                                24.   L’art. 94 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso oppure conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.

 

                                25.   Ai sensi dell’art. 33 LARM è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

Conformemente all’art. 4 cpv. 1 lett. 9 LARM sono considerate armi imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

 

                                26.   Nel concreto caso, appare pacifico che i fatti in oggetto configurano il reato di rapina. Ciò nondimeno, la Corte non ha ritenuto adempiuta l’aggravante dell’aver agito in banda. Sebbene l’imputato si sia reso autore di due distinti episodi sull’arco di meno di due mesi, emerge dagli atti che egli ha agito con persone diverse (fatto salvo colui il quale è stato indicato come il “mandante”) e, soprattutto, che dopo i fatti del 1. settembre 2017 egli si è trasferito in Germania dove, in fine, è stato arrestato.

 

Il fatto che IM 1 per oltre un anno non ha commesso ulteriori reati, né singolarmente, né unitamente ai personaggi che hanno agito con lui a __________, non solo rende credibile il fatto che egli abbia voluto distanziarsi dal contesto criminogeno connesso agli episodi del 2017, ma, soprattutto, impone di concludere che i correi non si erano associati con l’intenzione di compiere ulteriori (seppur non definite) rapine in futuro.

 

In tale contesto, la Corte ha confermato l’imputazione di rapina nella sua forma semplice.

 

                                27.   Per quanto attiene all’imputazione di furto d’uso, la Corte ha ritenuto che dagli atti emergono elementi tali da permettere di concludere che IM 1, malgrado le dichiarazioni da lui rilasciate in sede d’inchiesta, non poteva non ritenere che la vettura fosse rubata.

 

In particolare, ricordando che egli ha affermato di sapere che la chiave non era originale, appare evidente che il veicolo utilizzato per recarsi a compiere una rapina non poteva, con ogni evidenza, appartenere a chi l’aveva messo a disposizione.

 

Si impone poi di ricordare che IM 1 ha affermato che:

" (…) io avevo assistito a una volta in cui il ragazzo più giovane, presente alla rapina, di cui so solo che era il nipote di __________, aveva chiesto a __________ la macchina in prestito, poi questo ragazzo aveva fatto il doppio delle chiavi. Io quindi non so __________ sapesse o meno della rapina”

(cfr. VI PP 1.02.2019, p. 4).

 

In tale contesto, osservando che – in fine – l’imputato in sede dibattimentale ha ammesso i fatti, la Corte ha confermato il reato di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

 

                                28.   In fine, per quanto attiene al reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, appare incontestato che IM 1 non ha impugnato, in nessuna delle due rapine, la pistola giocattolo.

 

In tale contesto, egli non può essere ritenuto autore del reato, da cui il proscioglimento da tale capo d’imputazione.

 

 

                                  V.   Commisurazione della pena

 

                                29.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

                                30.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

L’art. 43 CP prevede che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.

Le condizioni soggettive che permettono di sospendere l’esecuzione della pena secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF 1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, n. 50 ad § 5; Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; CCRP, inc. 17.2007.34 del 3 luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il comportamento futuro dell’autore non si rivela sfavorevole, la legge impone che l’esecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).

 

                                31.   La colpa dell’imputato è stata considerata oggettivamente e soggettivamente grave.

 

La rapina è un reato già grave di per sé perché chi, per soldi facili, è pronto ad aggredire e a porre la vittima nell'impossibilità di difendersi per potersi appropriare di denaro o valori altrui, dimostra un’evidente mancanza di scrupoli.

 

L'oggettiva gravità del reato risulta poi in modo chiaro dalla comminatoria di una pena minima di 6 mesi anche per il caso meno grave e fino a 10 anni di pena detentiva, voluta dal legislatore.

 

La colpa dell'imputato è inoltre grave perché IM 1 ha agito pochi mesi dopo essere uscito dal carcere, dove ha espiato una condanna di sicura rilevanza. Egli non pare, peraltro, aver tratto alcun insegnamento da tale precedente.

 

La colpa dell’imputato è anche grave per la facilità e la propensione che ha dimostrato nel delinquere.

 

A favore dell'imputato, la Corte ha tenuto in debita considerazione le pronte ammissioni rilasciate relativamente alle proprie responsabilità. Analogamente, la Corte ha ritenuto che a fare tempo dal 1 settembre 2017 IM 1 pare non avere commesso ulteriori reati. 

 

Tutto ciò considerato e tenuto conto inoltre del concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell'imputato la pena detentiva di 25 (venticinque) mesi.

 

Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto – al fine di tenere debitamente conto della colpa – di sospendere parzialmente la pena, fissando in 8 (otto) mesi la parte da espiare. I rimanenti 17 (diciassette) mesi sono pertanto posti la beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

 

                                 VI.   Espulsione dal territorio Svizzero

 

                                32.   Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. b) e o) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per lesioni personali gravi (art. 122) e infrazione all’articolo 19 capoverso 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta.

 

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

 

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1).

 

                                33.   Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:

                                     -   la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

                                     -   la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);

                                     -   il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

                                     -   i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

                                     -   la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

                                     -   l’interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;

                                     -   lo stato di salute del prevenuto;

                                     -   i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di

espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

 

                                34.   Nel presente caso, la Corte ha ritenuto che l’imputato non ha alcun legame con il nostro territorio, essendo egli giunto in Svizzera unicamente al fine di compiere due rapine.

 

In tale contesto, avendo riguardo ai principi sopra evocati, alla gravità dei reati e alla pena a lui comminata, la Corte ha stabilito la durata dell’espulsione in 8 (otto) anni.

 

 

                                VII.   Pretese di diritto civile dell’accusatrice privata

 

                                35.   La pretesa dell’accusatrice privata ACPR 6 è stata accolta in ragione di 97'485.00 a titolo di risarcimento danni.

 

 

                               VIII.   Sequestri

 

                                36.   Come postulato dalle parti, la Corte ha disposto il dissequestro a favore dell’imputato di quanto sotto sequestro.

 

 

                                 IX.   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                                37.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

                                38.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per complessivi CHF 5’858.10, comprensivi di onorario e spese.


 

visti gli art.:                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 140 CP;

94 LCStr;

4, 33 LArm;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

alias

 

__________, __________

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   rapina ripetuta

per avere,

agendo in correità con terzi, ripetutamente commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,  

 

                            1.1.1.   il 21 luglio 2017, a __________, presso la stazione di servizio __________, entrando unitamente a tale “__________” presso il precitato distributore, “__________” mostrando alle venditrici una pistola ad aria compressa simile a una vera, spingendo quindi IM 1 la venditrice ACPR 5 all’interno dell’ufficio cambio, indi sedendosi ACPR 5 vicino a ACPR 2, nel mentre “__________” puntava l’arma e intimava a ACPR 4 di aprire cassetti e cassaforte, minacciando entrambi parimenti che l’avrebbero uccisa, mettendo quindi IM 1 i soldi in uno zaino, consegnando lo zaino a “__________” prima di fuggire, sottratto a danno della __________ CHF 2'681.50 ed EUR 13'333.63 e a danno della ACPR 1 CHF 283.60 ed EUR 3'240.00, oltre a un blocco di 50 vignette autostradali del valore complessivo di CHF 2'000.00;

 

                            1.1.2.   il 1. settembre 2017, a __________, presso la Stazione di Servizio __________, entrando presso il distributore unitamente ai correi “__________” e “__________”, estraendo “__________” una pistola ad aria compressa simile a una vera, direzionandola contro la venditrice ACPR 2 dicendole che era una rapina, afferrando sempre “__________” quindi la venditrice ACPR 3 e puntandole la pistola al collo dicendole “ti ammazzo ti ammazzo”, facendosi quindi aprire l’ufficio cambio e colà facendosi aprire sia la cassaforte piccola che quella grande, raccogliendo IM 1 pertanto il denaro nel mentre il “nipote di __________” fungeva da palo all’interno, sottratto a danno della __________ CHF 19'569.10 ed EUR 51'090.50 e a danno della ACPR 1 CHF 500.00 ed EUR 500.00;

 

                               1.2.   furto d’uso

per avere, il 1. settembre 2017, a __________, condotto il veicolo a motore Honda Civic targato (I) __________ intestato a __________, sapendo sin dall’inizio che tale veicolo era stato sottratto;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, così come pure, per quanto attiene al punto 1, dall’aggravante della banda, essendo la rapina stata ritenuta nella sua forma semplice.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 25 (venticinque) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                               3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   4.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

 

 

                                   5.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato __________ fr. 97'485.00 a titolo di risarcimento danni.

 

 

                                   6.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario     fr. 5'624.10

spese         fr.    234.00

totale          fr. 5'858.10

 

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’858.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      12'888.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           203.75

                                                             fr.      14'091.75

                                                             ============