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Incarto
n. 72.2019.48 72.2019.46 72.2019.121 |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Mauro Ermani, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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__________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato |
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Sascha Benzoni, cancelliere |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 14 dicembre 2017 al 12 giugno 2018 (181 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 13 giugno 2018;
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 14 febbraio 2018 al 10 maggio 2018 (86 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dall’11 maggio 2018;
IM 3,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 14 dicembre 2017 al 13 giugno 2018 (182 giorni);
IM 1, imputato a norma dell’atto d’accusa 35/2019 del 21 febbraio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone
per avere, a __________, __________ e altre località del Canton Ticino, a __________, tra la Guyana francese e la Francia (__________/__________), tra l’Olanda (__________) e Basilea, tra l’Italia (__________, __________ e __________), nonché tra il Ticino e la Francia (__________), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte singolarmente e in parte con la partecipazione di __________, __________, __________, __________, IM 2, __________, IM 3 e __________, importato, trasportato, detenuto, alienato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all’acquisto, all’importazione e all’ alienazione di complessivi 6064.87/6'184.87 grammi lordi di cocaina,
e meglio,
1.1 per avere, a __________ e altre imprecisate località ticinesi, oltre a __________ (I), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte con la partecipazione di __________, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi acquirenti, ca. complessivi 2'215.80 grammi lordi di cocaina,
in particolare, per avere alienato a
__________ 300.00 grammi di cocaina,
tale non meglio identificato “__________”, 125.00 grammi di cocaina,
__________, 100.00 grammi di cocaina,
IM 2, 180.00 grammi di cocaina,
__________, 60.00 grammi di cocaina,
tale non meglio identificato “__________”, 15.00 grammi di cocaina,
__________, 15.00 grammi di cocaina,
__________, 15.00 grammi di cocaina,
ignoto barista dell’EP __________, 5.00 grammi di cocaina,
tale non meglio identificato “__________”, 20.00 grammi di cocaina,
tale non meglio identificato cittadino __________, 10.00 grammi di cocaina,
tale non meglio identificato “__________”, 110.00 grammi di cocaina,
tale non meglio identificato __________, 90.00 grammi di cocaina,
__________, 970.00 grammi di cocaina,
IM 3, 120.00 grammi di cocaina,
__________, 20.8 grammi di cocaina,
ignoto cittadino __________ residente a __________, 60.00 grammi di cocaina,
sostanza previamente ricevuta in parte da __________, in parte da __________ e in parte recuperata a __________ (Canton Argovia) da tale non meglio identificato fornitore __________,
1.2 per avere, a __________, __________ e __________, nel mese di settembre 2017, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato per interposta persona da __________ in Ticino, e alienato rispettivamente procurato in altro modo a un terzo non meglio identificato acquirente __________ di __________, 300.00 grammi lordi di cocaina, di cui - previo ritorno nelle sue mani a causa della scarsa qualità - riconsegnati ai suoi fornitori di Zurigo 250.00 grammi, conservando per sé 50.00 grammi poi comunque alienati sulla piazza __________ al prezzo di complessivi CHF 1'000.00,
1.3 per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ e IM 2, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all’interno del suo appartamento, pure in uso ai correi, e destinate alla vendita a terze persone;
1.4 per avere, a __________, nel corso del 2017, senza essere autorizzato, detenuto ai fini della vendita in sub ordine detenuto ai fini della restituzione, 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza ricevuta da non meglio identificato fornitore cugino di __________, siccome di scarsa qualità e quindi invendibile,
1.5 per avere, a __________, il 3 novembre 2017, senza essere autorizzato, detenuto, per conto di __________, 300.00 grammi lordi di cocaina, affinché fosse restituita al fornitore __________,
1.6 per avere, tra la Guyana Francese, la Francia (__________ / aeroporto di __________) e la Svizzera (__________ e __________), nel periodo 13-14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 3 e di __________, partendo da __________ unitamente a IM 3, a bordo dell’automobile VW Golf targata TI __________ di sua proprietà, alternandosi i due alla guida, alla volta della Francia, incontrando __________ all’aeroporto ______ di __________ e rientrando poi unitamente a questi in Ticino, importato in Svizzera complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 73.8% e il 75.4%), sostanza trasportata da __________ sotto forma di 31 ovuli e destinata alla vendita in Svizzera;
1.7 per avere, a __________ (Olanda), __________ (Basilea), __________ e __________, tra il 14 e il 16 settembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ quale conducente della vettura Nissan Patrol targata __________ sulla quale era trasportata la sostanza stupefacente e __________, passeggero della vettura VW Golf targata TI __________ da egli condotta e facente da apripista, importato in Svizzera e trasportato da __________ (Basilea) a __________ e dipoi fino a __________, 1'000.00 grammi lordi di cocaina, sostanza asseritamene presa in consegna da __________ e destinata alla vendita in Svizzera,
1.8 per avere, nel corso del mese di novembre 2017, a __________, __________ e __________, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 3, acquistato e importato 80.00 grammi lordi di cocaina, sostanza poi suddivisa in ragione di 50.00 grammi a suo favore e 30.00 grammi a favore di IM 3, quest’ultimo avendo in seguito provveduto all’alienazione a terzi della sua parte di sostanza,
1.9 per avere, da __________ a __________, in data 3 novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________, trasportato 100.00 grammi lordi di cocaina, sostanza venduta da __________ ad un suo ignoto acquirente;
1.10 per avere, tra la Francia (__________) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 3, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a __________ (FR), al fine di acquistare da non meglio identificati commercianti di stupefacenti, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all’alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, rinunciandovi tuttavia unicamente a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori;
1.11 per avere, tra l’Italia (__________) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 3, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 3, in automobile, a __________ (I), al fine di acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere trasportata in Svizzera al fine della vendita sul mercato locale, tuttavia mai acquistata a causa di un imprecisato motivo;
1.12 per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 2, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso la propria abitazione di __________, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%), destinati alla vendita sul nostro territorio,
reato previsto: dall’art. 19 cpv.2 richiamato il cpv.1 lett. b, lett.c, lett. d e lett. g LStup
2. riciclaggio di denaro
per avere, tra la Svizzera e l’Italia e a __________, nel periodo settembre – dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine,
e meglio,
2.1 per avere, tra la Svizzera e l’Italia, nel periodo settembre – dicembre 2017, con la partecipazione di __________ e altre persone non meglio identificate, cambiato in EURO presso vari uffici cambio della regione al fine di recapitarli a __________ in Italia, almeno complessivi CHF 20'000.00, denaro interamente provento dalla vendita di cocaina;
2.2 per avere, a __________, tra il 15 e il 16 novembre 2017, custodito per conto di __________, almeno complessivi EURO 16'000.00, denaro ricevuto da quest’ultimo al fine di evitarne il ritrovamento, rispettivamente una possibile confisca presso la sua abitazione di __________, siccome provento del traffico di cocaina;
reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CP
3. danneggiamento
per avere, a __________, in data 1 dicembre 2017, distrutto, deteriorato, o reso inservibile una cosa mobile altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri,
e meglio,
per avere, colpendola con calci, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento in uso a __________ cagionando un danno non meglio quantificato;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP
4. minaccia
per avere, a __________, in data 1 dicembre 2017, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una persona,
e meglio,
per avere, inviandole sul suo telefono cellulare i seguenti messaggi vocali “ti ammazzo come un cane” e “quello che farò con te è ammazzarti come un cane”, incusso timore a __________;
reato previsto: dall’art. 180 cpv.1 CP
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
IM 3, imputato a norma dell’atto d’accusa 36/2019 del 21 febbraio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone
per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nonché tra Zurigo e il Ticino, tra la Guyana Francese, la Francia e la Svizzera (Ticino), tra l’Italia e il Ticino, nel periodo 2004 – 14 dicembre 2017, con la partecipazione di __________, __________, __________, __________, tali non meglio identificati “__________” e “__________”, e con IM 1, senza essere autorizzato, trasportato, importato, alienato, procurato in altro modo, nonché fatto atti preparativi ai fini dell’importazione e dell’alienazione di sostanza stupefacente (cocaina), per un quantitativo pari a complessivi ca. 2'300.87/2'400.87 grammi lordi di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
1.1 per avere, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo 2004 – novembre 2017, senza essere autorizzato, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi, complessivi 289.00 grammi lordi di cocaina,
segnatamente,
1.1.1 a __________, nel corso del 2004, presso la discoteca __________, fungendo da tramite fra tale non meglio identificato “__________” e vari consumatori, procurato in altro modo a terzi un quantitativo pari ad almeno 24.00 grammi di cocaina, sostanza confezionata in 30 sacchettini da 0.8 grammi cadauno, al prezzo unitario di CHF 120.00/150.00, ottenendo un compenso personale complessivo pari a CHF 1'500.00,
1.1.2 a __________ e a __________, nel periodo aprile – maggio 2017, con la partecipazione di __________, alienato ca. 120.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in ragione di 80.00 grammi a __________ e altri ignoti consumatori al prezzo di CHF 70.00 per ogni singola confezione da 0.7 grammi e in ragione di 40.00 grammi a non meglio identificato “__________” al prezzo complessivo di CHF 1'900.00, sostanza asseritamente acquistata da IM 1 a CHF 45.00 al grammo,
1.1.3 a __________ e ad __________, nel periodo febbraio – marzo 2017, con la partecipazione di __________, alienato a terzi acquirenti non meglio identificati, 65.00 grammi di cocaina al prezzo di CHF 70.00 la confezione da 0.7 grammi, sostanza asseritamente acquistata da __________,
1.1.4 a __________, __________, __________ ed altre non meglio precisate località, nel periodo settembre – novembre 2017, alienato a IM 1 ed ulteriori quattro non meglio identificati acquirenti, ca. complessivi 80.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in sacchettini da 0.7 grammi al prezzo di CHF 70.00 cadauno, previamente acquistata da un non meglio indentificato fornitore “__________” oltre confine e importata in Svizzera in due circostanze (30.00 grammi con la partecipazione di IM 1 e 50.00 grammi singolarmente),
1.2 per avere, proveniente dall’Italia (__________) e con destinazione __________, attraverso un imprecisato valico di confine del Mendrisiotto, nel mese di novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1, importato in Svizzera, in aggiunta al quantitativo di 30.00 grammi di cui al p.to 1.1.4 del presente atto di accusa relativo alla sostanza alienata, ulteriori 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata a IM 1,
1.3 per avere, tra Zurigo e il Ticino, nel mese di febbraio 2017, con la partecipazione di __________ e di __________, senza essere autorizzato, partendo da __________, unitamente al fratello __________, alla guida dell’autovettura Citroen C1 (appositamente noleggiata ai fini del viaggio) alla volta di Zurigo, incontrando lì __________ il quale recava seco lo stupefacente previamente importato da __________ sotto forma di ovuli, trasportato, ai fini della vendita in Svizzera, complessivi 260.00 grammi lordi di cocaina;
1.4 per avere, tra la Guyana Francese, la Francia (__________ / aeroporto di __________) e la Svizzera (__________ e __________), nel periodo 13-14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1 e di __________, partendo da __________ unitamente a IM 1 a bordo dell’automobile VW Golf targata TI __________ alla volta della Francia, incontrando __________ all’aeroporto ______ di __________, rientrando unitamente a questi in Ticino, importato in Svizzera, complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 73.8 e il 75.4%), sostanza trasportata da __________ sotto forma di ovuli e destinata alla vendita in Svizzera;
1.5 per avere, tra la Francia (__________) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 1 per importare IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi in Svizzera sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a __________ (FR) per acquistare da non meglio identificati commercianti di sostanza stupefacente, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all’alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, ma infine non acquistata a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori;
1.6 per avere, tra l’Italia (__________) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 1, in automobile, a __________ (I) per acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere importata in Svizzera ai fini della vendita sul mercato locale ma infine non acquistata a causa di motivi non meglio precisati;
reati previsti: dall’art. 19 cpv.2 richiamato il cpv.1 lett. b, c, d, g LStup
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino nel periodo marzo – settembre 2017, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a terzi della sostanza stupefacente,
e meglio,
prendendo in consegna da un cittadino __________ non meglio identificato e consegnandoli a __________ (detto __________) per l’ulteriore vendita a terzi sul territorio cantonale, procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana,
reato previsto: dall’art. 19 cpv.1 lett. c. LStup
3. riciclaggio di denaro
per avere, in varie località del cantone, segnatamente del ______ e del ______, nel periodo 10 gennaio 2017 – 20 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
e meglio,
nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 6 dicembre 2017, in 42 occasioni, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente __________ e __________, denaro contante per un ammontare complessivo di CHF 13'510.00,
in particolare,
tramite agenzia __________,
- in data 20.02.2017 inviato CHF 250.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 20.03.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 23.03.2017 inviato CHF 50.00 a __________ Reppublica Dominicana,
tramite agenzia __________ Svizzera,
- in data 10.01.2017 inviato CHF 150.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 10.01.2017 inviato CHF 650.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 16.01.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 23.01.2017 inviato CHF 150.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 23.01.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 28.01.2017 inviato CHF 108.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 02.02.2017 inviato CHF 700.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 07.02.2017 inviato CHF 250.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 11.02.2017 inviato CHF 80.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 07.03.2017 inviato CHF 190.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 08.03.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 26.04.2017 inviato CHF 110.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 28.04.2017 inviato CHF 108.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 06.05.2017 inviato CHF 108.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 09.05.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 09.05.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 20.05.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 06.06.2017 inviato CHF 312.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 06.06.2017 inviato CHF 665.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 13.06.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 24.06.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 24.06.2017 inviato CHF 665.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 28.06.2017 inviato CHF 760.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 10.07.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 15.07.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Reppublica Dominicana,
- in data 15.07.2017 inviato CHF 140.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 24.07.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 09.08.2017 inviato CHF 200.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 10.08.2017 inviato CHF 412.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 14.08.2017 inviato CHF 710.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 23.08.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 23.08.2017 inviato CHF 80.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 23.08.2017 inviato CHF 100.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 31.08.2017 inviato CHF 30.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 11.09.2017 inviato CHF 1'825.00 a __________ in Repubblica Dominicana,
- in data 20.10.2017 inviato CHF 1'080.00 a __________ in Repubblica Dominicana.
tramite agenzia __________,
- in data 20.11.2017 inviato CHF 105.00 a __________ in Italia,
- in data 6.12.2017 inviato CHF 932.00 a __________ in Guyana Francese,
- in data 6.12.2017 inviato CHF 890.00 a __________ in Guyana Francese.
reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CP
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il 14 dicembre 2017, a __________ e a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana e di cocaina ma almeno complessivi 2 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina,
reato previsto: dall’art. 19a. LStup
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
IM 2, imputato a norma dell’atto d’accusa 37/2019 del 21 febbraio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,
per avere, a __________, __________, __________, __________, __________ e altre non meglio precisate località del Canton Ticino, dall’ottobre 2016 al 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, detenuto, acquistato e importato, fatto preparativi volti all’alienazione e alienato complessivi ca. 2'289.40 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto,
e in particolare
1.1 per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ e IM 1, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all’interno dell’appartamento di IM 1, pure in uso all’imputato, e destinate alla vendita a terze persone;
1.2 per avere, a __________ (NL), __________ (I) e __________, senza essere autorizzato, in data 14 febbraio 2018, con la partecipazione di __________ e __________, acquistando previamente lo stupefacente a __________ da tale non meglio identificato __________ e successivamente confezionandolo per il viaggio verso la Svizzera, partendo da __________ il giorno 13 febbraio 2018 a bordo dell’autovettura marca Opel con targhe olandesi in precedenza noleggiata e condotta da __________, raggiungendo __________ il 14 febbraio 2018, abbandonando lì il veicolo Opel in un parcheggio e recuperando la vettura Mercedes Benz targata TI__________ di proprietà di __________, indi proseguendo il viaggio a bordo della stessa verso il confine svizzero sempre unitamente a __________ e __________ attraversando il confine al valico di __________, importato in Svizzera complessivi 302.20 grammi netti di cocaina (grado di purezza dell’ 84.9%), sostanza destinata alla vendita sul territorio svizzero da parte sua e di __________;
1.3 per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso l’abitazione di __________ di IM 1 e in cui alloggiava, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%) destinati alla vendita sul nostro territorio,
1.4 per avere, a __________ e in altre località del Ticino, nel periodo ottobre 2016 – 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, alienato a terze persone complessivi ca.1'670.00 grammi lordi di cocaina, di cui 100.00 grammi a __________ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 ad un prezzo non conosciuto, 30.00 grammi a __________ nel periodo ottobre 2016 – 15 febbraio 2017 al prezzo di CHF 60.00 al grammo, 30.00 grammi a __________ nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 50.00 al grammo, 10.00 grammi a __________ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 e 50.00 grammi a __________ nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 60.00/70.00 al grammo, e il rimanente quantitativo ad ignoti acquirenti non identificati,
reato previsto: all’ art. 19 cpv.1 lett. b., c., d. e g., richiamato il cpv.2, LStup
2. riciclaggio di denaro
per avere, a __________, nel periodo 14 dicembre 2016 – 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine,
e meglio,
per avere, in almeno 8 occasioni, direttamente o per il tramite di __________, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente la __________, denaro contante per almeno complessivi CHF 9'138.00, ben sapendo che questi erano provento dall’attività di traffico di stupefacenti,
e meglio
- in data 14.12.2016 inviato CHF 2'000.00 a __________ in Repubblica Dominicana;
- in data 17.01.2017 inviato CHF 150.00 a __________ in Spagna;
- in data 25.01.2017 inviato CHF 135.00 a __________ in Spagna;
- in data 07.02.2017 inviato CHF 2'000.00 a __________ in Repubblica Dominicana;
- in data 06.07.2017 inviato CHF 1'000.00 a __________ in Repubblica Dominicana;
- in data 24.08.2017 inviato CHF 1'900.00 a __________ in Repubblica Dominicana;
- in data 30.08.2017 inviato CHF 153.00 a __________ in Spagna;
- in data 28.10.2017 inviato CHF 1'800.00 a __________ in Repubblica Dominicana;
reato previsto: all’art. 305bis cifra 1 CP
3. impedimento di atti dell’autorità
per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, impedito a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni,
e meglio,
per avere omesso di dare seguito all’ordine di Alt intimatogli dalla polizia cantonale che aveva appena fatto irruzione nell’appartamento di IM 1 dove egli alloggiava, dandosi immediatamente alla fuga, verosimilmente calandosi dal balcone, e facendo perdere le proprie tracce;
reato previsto: all’art. 286 CP
4. infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno)
per essere, fra il 3 aprile 2016 e il 14 febbraio 2018, da vari valichi, segnatamente da ______, ripetutamente entrato in Svizzera malgrado il vigente divieto d’entrata a suo carico e valido dal 3 aprile 2016 al 16 dicembre 2017, nonché per avervi soggiornato per un periodo di almeno 6/7 mesi senza la necessaria autorizzazione,
reato previsto: all’art. 115 cpv.1 lett. a) e b) LStr
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
ed inoltre, IM 2, imputato a norma dell’atto d’accusa 102/2019 dell’8 maggio 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome relativa a un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ (NL), __________ (I), __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 14.01.2017 e il 18.01.2017,
agendo in correità con __________ e __________,
acquistato a __________ 800 grammi lordi di cocaina (grado di purezza non noto) da persona non meglio identificata,
partendo quindi __________ alla guida dell’autovettura marca VW Polo targata TI __________ a lui intestata con lo stupefacente celato nella ruota di scorta dell’automobile,
mentre IM 2 facendo rientro in aereo con __________ da __________ a __________ (__________) il 15.01.2017,
transitando __________ in entrata attraverso il valico doganale di __________,
così importato gli 800 grammi lordi di cocaina in Svizzera,
e ricevendo in seguito IM 2, a __________, in un non meglio precisato giorno compreso tra il 16.01.2017 e il 18.01.2017, 250/300 grammi dello stupefacente precedentemente importato,
cocaina successivamente alienata da IM 2 sul territorio svizzero, e meglio come descritto al punto 1.4 dell’atto d’accusa 37/2019 del 21.02.2019;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: all’art. 19 cpv.1 lett. b, d richiamati i cpv. 2 lett. a e 4 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in qualità di interprete per la lingua spagnola, __________.
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Espletato il pubblico dibattimento: |
lunedì 24 giugno 2019, dalle ore 09:34 alle ore 18:47; martedì 25 giugno 2019, dalle ore 09:35 alle ore 17:30. |
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che di storie relative alla droga se ne vedono tante. Precisa che nell’inchiesta qui in esame spesso sono stati utilizzati importi approssimativi riguardo alla sostanza venduta, poiché, a suo dire, non è esigibile ottenere quantitativi esatti. Il procedimento odierno presenta alcune particolarità, poiché non si è confrontati a dei semplici spacciatori occasionali, bensì ad un insieme di persone che vengono definiti terminali di una rete ben più vasta. L’inchiesta è stata svolta sul piano internazionale ed è iniziata 7 anni orsono. Il 25 gennaio 2017, in Belgio, sono stati sequestrati 169 Kg di cocaina, mentre, il 14 maggio 2017, in Ecuador, 5500 Kg. Le autorità di altri paesi, sulla base degli accordi Schengen, hanno effettuato numerose intercettazioni telefoniche e telematiche, che hanno portato a grandi risultati. Da tali indagini è stato possibile accertare l’esistenza di una grossa organizzazione criminale volta al traffico di stupefacenti. IM 1 è uno dei terminali di questa organizzazione. Per quanto riguarda le nostre latitudini, essere riusciti ad interrompere l’immissione sul mercato di quasi 10 Kg di sostanza è certamente una cosa molto importante. Il comportamento degli imputati avrebbe potuto essere considerato quale partecipazione ad un’organizzazione criminale. Oggi non è il primo processo che concerne questi traffici. Alcune persone sono state condannate con dei decreti d’accusa, visto che la loro partecipazione era minore, altre invece sono state condannate a pene detentive importanti, superiori a 36 mesi. Altri Procuratori sono stati incaricati e si stanno ancora oggi occupando di altri partecipanti. Inchieste sono state aperte sia a Berna che a Lucerna. Quella oggi in esame si è concretizzata quando è stato processato __________, poiché principalmente grazie a quest’ultimo è stato possibile accertare il coinvolgimento di IM 1. La procura ha subito proceduto ad operare le intercettazioni telefoniche del suo telefono. Oltre a ciò sono state inoltre effettuate, con delle cimici, la sorveglianza tecnica e la geolocalizzazione del veicolo che utilizzava. Il PP racconta che la polizia, già in data 17 marzo 2016, aveva aperto un procedimento contro __________ e __________ e che, in quella circostanza, furono sequestrati 9'400 EUR. Purtroppo però, entrambi furono poi rilasciati, visto che, a quell’epoca, gli inquirenti non avevano idea di chi fossero tali personaggi. Una cosa buona è però stata fatta, ovvero sono state prese le loro impronte digitali e i loro dati segnaletici. Le impronte di __________ sono risultate essere le stesse impronte presenti su 16 pani di cocaina sequestrati a __________ il 17.03.2014 e per i quali si è tenuto il processo a carico di __________. L’attività che si cerca oggi di riportare alla luce risale quindi nel passato. Dall’inchiesta di __________ è risultato che __________ aveva importato nel nostro territorio oltre 2.5 Kg di cocaina. __________ è stato incarcerato, ma solo per un mese, poiché a quel tempo egli era una persona non considerata così importante e l’inchiesta “freebase 2” non era ancora stata avviata. Il PP afferma che __________ è un sottostante di __________, il quale è invece uno dei broker principali dell’organizzazione criminale, stanziato provvisoriamente in Italia e con contatti nel Centro e Sud America. Entrambi sono all’origine della maggior parte del quantitativo alienato da IM 1. Le intercettazioni effettuate dalla polizia hanno altresì dimostrato che, a partire da ottobre 2017, IM 1 ha tentato di staccarsi da questa organizzazione, cercando di operare per conto proprio, al fine di conseguire maggiori guadagni. Significativa a proposito è l’intercettazione indicata con la progressiva 392. IM 1, il 15 marzo 2018, in polizia, ha precisato che la vendita al dettaglio non era compito suo, che lo stupefacente proveniva dall’Olanda, che __________ doveva controllare la qualità per conto di __________ e ancora che era suo compito raccogliere il denaro da far pervenire a __________. A IM 1 il PP dà merito che in questo verbale ha ben descritto il funzionamento dell’organizzazione criminale. A mente del PP gli imputati non sono mai apparsi particolarmente lineari. L’accusa spiega che fra l’AA e il rapporto di polizia vi sono delle discrepanze, in particolare riguardo alle le cifre e ai quantitativi. I fatti che il PP ha deciso di imputare negli AA sono quindi quelli che secondo lui sono stati sufficientemente provati e per i quali vi è un riscontro oggettivo sufficiente, dato da almeno uno o due indizi convergenti. Partendo dalla persona maggiormente coinvolta, ovvero IM 1, il PP racconta che egli è stato fermato nella sua autovettura insieme a __________ e IM 3. I tre avevano con loro oltre 300 grammi di cocaina che __________ trasportava nello stomaco sotto forma di ovuli che aveva precedentemente ingerito all’estero. Contestualmente a questo fermo, la polizia ha effettuato l’irruzione nell’appartamento di IM 1, dove sono state trovate altre persone coinvolte nel traffico e dove vi era anche IM 2, che è però riuscito a scappare. Le dichiarazioni di IM 1 sono sempre cambiate nel tempo. Questo significa, a mente del PP, che da parte dell’imputato non vi è stata collaborazione. Il PP ricorda la contestazione di IM 1 in merito alla vendita ad __________ di 90 grammi. Egli ha contestato unicamente di non aver venduto ad __________, ma non di non aver venduto ad un altro __________. Tale contestazione non va quindi, secondo l’accusa, ritenuta. La seconda vendita contestata è quella a __________, di 970 grammi. Tale quantitativo è lo stesso per il quale __________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali, dove è stato accertato che la cocaina gli era stata venduta da IM 1. __________ e __________ si erano scritti che quest’ultimo era stato arrestato, a conferma del fatto che anch’egli era un personaggio importante. IM 1 si trovava nella scala gerarchica fra __________ e __________. Secondo il PP, __________ è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. IM 1 ha confermato, nel suo verbale del 14 giugno 2018, di avergli venduto almeno 150 grammi. La polizia ha inoltre intercettato un ulteriore traffico tra i due, così come numerosi contatti telefonici fra di loro in merito ad altre vendite. IM 1, durante un’intercettazione telefonica, ha riferito che con __________ ha fatto numerose vendite e che quest’ultimo, anche se arrestato, non avrebbe mai parlato. Un ulteriore punto contestato da IM 1 è la vendita ad __________, che seppur essendo di soli 20.8 grammi, ben mostra la poca credibilità dell’imputato, visto che __________ è stato fermato in dogana con tale quantitativo e che nel suo verbale del 19 aprile 2016 egli ha ben descritto che il suo fornitore era IM 1. L’imputato contesta anche la vendita a IM 3, che però è sempre stata confermata da quest’ultimo. Vero è che non vi sono elementi per preferire una versione all’altra, se non che IM 3 con tali affermazioni ha aggravato la sua posizione processuale, poiché il quantitativo a lui imputato per la vendita è stato calcolato anche in base alla cocaina da lui acquistata. In merito al punto 1.3 dell’AA, IM 1 ammette unicamente 2.96 grammi, che si trovavano all’interno del suo armadio. In quella camera vi erano però ulteriori 2 sacchetti. Secondo il PP, in ogni caso, conta poco effettivamente di chi fosse lo stupefacente, visto che lo stesso si trovava in una casa di spacciatori, che l’avevano inoltre tutti toccato visto che è stato rilevato il loro DNA. __________ ha dichiarato di assumersi l’intera responsabilità per la sostanza trovata, rilevando però la correità di IM 1 e IM 2. Il PP rileva che il punto 1.4 dell’AA deve essere precisato, non tanto sul reato in sé, ma per la sua descrizione. Quello che conta è comunque la detenzione e non il motivo della stessa. In merito agli atti preparatori cita la DTF 138 IV 5, secondo la quale devono essere puniti anche coloro che lo stupefacente ancora non lo detengono. A __________ IM 1 ha cercato di acquistare 400 grammi di sostanza. Vero è che la sua intenzione era di comprare 1 Kg, tuttavia il denaro che avevano lui e IM 3 non avrebbe mai permesso di ottenere un simile quantitativo. Riguardo a __________ il PP spiega che è stato ritenuto 1 Kg, per il fatto che in questa seconda circostanza di soldi non si è parlato e l’accusa si è quindi basata solo sulle intenzioni espresse dagli imputati. Il punto 1.8 dell’AA è contestato da IM 1 ma ammesso da IM 3, che lo ha confermato anche nel suo verbale di confronto. Il fatto che gli imputati abbiano viaggiato con due auto separate, a mente dell’accusa, nulla cambia alla fattispecie: insieme si sono recati dal venditore, insieme lo hanno contrattato e sempre insieme hanno agito. In merito al chilogrammo importato dall’Olanda di cui al pt. 1.7 dell’AA, IM 1 in aula ha sostenuto essere lo stesso del quantitativo indicato al punto 1.1 dell’AA. In realtà, secondo il PP, questo è un falso problema, poiché il fatto imputato è l’importazione della sostanza stupefacente. Dagli atti emerge che egli si è recato in Olanda solo per importare la sostanza e che per tale agire è pure stato pagato CHF 1'000.-. Una volta avvenuta l’importazione l’illecito è quindi terminato. Se poi il Kg è stato consegnato da __________ a IM 1 per essere venduto ciò non può essere considerato un tutt’uno con l’importazione. In merito al punto 1.12, il PP sostanzia che è pacifico che era sostanza da taglio e che la stessa si trovava nell’appartamento di IM 1. Complessivamente l’AA, anche con le piccole correzioni effettuate in aula, imputa a IM 1 di aver trafficato oltre 6 Kg di cocaina. Egli nel verbale del 28.05.2018 ha dichiarato di aver trafficato ca. 5 Kg di stupefacente, il che mostra che il quantitativo ottenuto regge. I reati di riciclaggio, danneggiamento e minaccia sono stati ammessi dall’imputato.
Riguardo a IM 2, il PP spiega che egli era già stato visto nell’appartamento di IM 1, ma che però era riuscito a darsi alla fuga. L’imputato non ha reso delle dichiarazioni discordanti, ma ha semplicemente sempre mentito. L’AA aggiuntivo aggrava la sua posizione, non per il quantitativo di 250 grammi alienato, che rimane compreso nei 1'670 grammi totali, ma per l’importazione dei ulteriori 800 grammi. Sulla sostanza da taglio vale quanto già riferito per IM 1. Va però aggiunto che non è vero che egli non tagliava la cocaina, poiché nel suo verbale del 17.03.2018 lui stesso ha ammesso di averlo fatto. Il PP precisa che l’AA è stato costruito partendo dal denaro guadagnato da IM 2, dal quale è stato ricavato il quantitativo alienato. Afferma che quello che IM 2 non ha guadagnato tramite attività lecita non può che averlo guadagnato tramite attività illecita. Sono stati presi in considerazione gli importi da lui inviati all’estero di CHF 9'138, ai quali sono state aggiunte le spese che ha dovuto sostenere per vivere, di ca. CHF’1'000.- mensili. L’imputato ha però sostenuto di aver lavorato in nero, ricavando un totale di CHF 7'000.-, il che non risulta però da alcun documento. Anche il direttore e il responsabile operativo della ditta dove l’’imputato asserisce di aver lavorato hanno testimoniato che egli non ha mai lavorato e che nemmeno lo avevano mai visto. Complessivamente a IM 2 vengono imputati 2'788 grammi di cocaina. In merito agli atti di impedimento di autorità, secondo la giurisprudenza, la fuga, dopo essere stati invitati a fermarsi da parte della polizia, adempie la fattispecie penale. Il fatto che IM 2 è scappato dall’appartamento è confermato dal rapporto di polizia, dove i poliziotti confermano di avergli intimato l“alt”. __________, nel suo verbale del 15.12.2017, ha confermato che IM 2 era presente, così come lo ha fatto la sua ragazza __________. Il PP, passando a IM 3, spiega che la sua posizione risulta essere meno complicata. L’unico reato contestato dall’imputato è il riciclaggio, che inoltre è un autoriciclaggio. Riconosce che IM 3 aveva comunque delle entrate lecite. Nel corso del 2017, ovvero nel periodo degli invii di denaro, egli effettivamente percepiva l’assistenza e otteneva guadagni da attività diverse, fra le quali quella di ______ per l’impresario __________. L’imputato ha raccontato che il denaro spedito fosse quello ottenuto in maniera legale, mentre che quello provento dalla vendita di cocaina lo usava per vivere e per mantenere la sua famiglia. Secondo l’accusa però il denaro che IM 2 riceveva dallo Stato doveva servire solo al suo sostentamento e se così non era è lui che deve fornirne la prova. Pacifico quindi che egli deve essere ritenuto colpevole di riciclaggio. Per IM 3, ritenuti il suo comportamento processuale e l’assenza di precedenti penali, così come i quantitativi imputati nonché il fatto che se non fosse stato fermato egli avrebbe certamente continuato l’attività illecita, il PP chiede una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, oltre al pagamento, per la contravvenzione alla LStr, di una multa di CHF 200. Per IM 2, ritenuto non tanto il quantitativo totale imputato, ma soprattutto il quantitativo alienato, che aggrava la colpa (che è di 1'670 grammi) ai quali si deve comunque aggiungere l’importazione di 500 grammi e il comportamento processuale poco collaborativo, il PP chiede una la condanna a una pena detentiva di 6 anni, alla quale deve aggiungersi una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 30 caduna per i reati di danneggiamento e minaccia. Il PP chiede inoltre l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo che deve essere del massimo consentito, ovvero 15 anni. Chiede la confisca di tutto quanto sequestrato, con eccezione delle chiavi indicate dall’imputato nel suo verbale di interrogatorio in aula. Riguardo a IM 1, il PP precisa che la sua colpa deve essere ritenuta gravissima. La vendita di stupefacenti non deve essere banalizzata, soprattutto nel suo caso. Egli ha ricercato il facile guadagno e lo ha fatto malgrado avesse la possibilità di guadagnare lecitamente. Aggrava inoltre, la sua colpa, la determinazione mostrata nel delinquere e inoltre la quantità della cocaina trafficata è molto importante. Secondo il PP, la determinazione dell’imputato nel delinquere risulta anche dalla sua intenzione di mettersi in proprio e di guadagnare ancora di più. La sanzione deve quindi essere importante, visto che, poi, non vi sono elementi a sua discolpa. Il PP chiede per IM 1 una pena detentiva di 7 anni e 6 mesi. Spiega che per IM 1 l’espulsione merita alcune considerazioni supplementari, poiché, a differenza di IM 2, egli risiede in Ticino da un certo tempo e ha nel nostro territorio una parte della sua famiglia. In questo caso però prevale l’interesse pubblico all’espulsione sul caso di rigore. Chiede quindi, anche per lui, l’espulsione dal territorio Svizzero per un periodo di 15 anni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: afferma che la pena di 6 anni chiesta dall’accusa è manifestamente eccessiva. Durante il dibattimento si è più volte detto che i procedimenti sono stati congiunti unicamente per economia processuale e non per il fatto che per IM 2 fosse giustificata una sanzione così importante. Egli non ha una connessione così forte con IM 1 e tantomeno con personaggi come __________ e __________. A mente della difesa la sua posizione processuale è nettamente inferiore a quella di IM 1. Spiega che, a suo dire, si è travisato il processo e si è messo IM 2 sotto lo stesso cappello di un medesimo traffico internazionale. Egli è venuto in Svizzera in cerca di opportunità e purtroppo e scivolato nel traffico di cocaina. Inizialmente la sua posizione processuale era separata da quella di IM 1. Negli ultimi interrogatori è stato rivisto il calcolo della cocaina venduta e pertanto il PP ha deciso di non optare per il rito abbreviato. I quantitativi indicati dal procuratore però, secondo la difesa, non reggono, poiché il totale deve essere di massimo 1'400 grammi. IM 2 ha ammesso i punti 2 e 4 dell’AA. Riguardo al punto 1.1 dell’AA, ovvero in merito ai tre sacchetti rinvenuti nell’appartamento, IM 2 ha accettato l’accusa di aver detenuto in correità la sostanza. Se è vero che dal profilo giuridico la detenzione è data, è anche vero che erano in 3 a detenere la sostanza e che di conseguenza può essere imputato solo 1/3 a testa. Stesso discorso va fatto per i 300 grammi importati in correità con __________ dall’Olanda, che vanno quindi diminuiti a 150. Anche gli 800 grammi dell’AA aggiuntivo vanno divisi proporzionalmente ai tre correi in parti uguali. In merito alle vendite imputate, per un totale di 1'670 grammi, il difensore spiega che in realtà tale quantitativo è il risultato di un calcolo puramente teorico. A questo proposito cita gli AI 448 e 446, dove si ritrova il calcolo astratto. Se si confrontano i verbali si vede che vi è una prima ipotesi di 980 grammi e una seconda di 1'670 grammi. L’imputato però ne riconosce solo 850. In aula si è anche parlato di 1'209 grammi. Per il calcolo il PP ha preso in considerazione il denaro provento di riciclaggio e il dispendio mensile di IM 2 stimato in 1'000 CHF mensili. Inizialmente è stato ritenuto un periodo di 12 mesi, che è però stato aumentato successivamente a 16. Secondo il difensore, rilevanti devono anche essere i CHF 7'000 ottenuti dal guadagno in nero, che non sono stati presi in considerazione nell’AA. Sostiene inoltre che bisognava cercare gli acquirenti e determinare singolarmente quanto hanno comprato. Il difensore afferma che la somma di quantitativi venduti agli acquirenti accertati porta a soli 220 grammi e che gli elementi oggettivi portano a un massimo di 600 grammi. Il resto rimane solo un’ipotesi. L’onere della prova rimane a carico dell’accusa. Il principio in dubio pro reo non può permettere una condanna in mancanza di dati certi. Il PP ha interrogato i gerenti della __________, che hanno affermato che l’imputato non ha lavorato per loro. Il difensore spiega che __________ non ha però detto che non conosce IM 2, ma ha detto che lo ha già visto in giro e che egli gli aveva chiesto un lavoro (AI 467). IM 2 ha anche riferito un fatto molto puntuale, ovvero che ha smesso di lavorare per la __________ mentre stava pulendo delle facciate poiché è avvenuto un controllo dell’ispettorato del lavoro. Il PP non ha però effettuato verifiche telefoniche o contattato l’ispettorato. Questi CHF 7'000.- devono quindi essere presi in considerazione e dedotti dal calcolo. Per quanto riguarda il periodo, esso si basa sulle dichiarazioni dell’imputato, che ha solo cercato di ricostruire quando le vendite sono avvenute. Il calcolo è quindi contestato dalla difesa e deve pertanto essere ridotto, a suo dire, a 800 grammi. Sommando quindi i quantitativi si ottiene 982.9 grammi, che aggiunti agli atti preparatori portano a un massimo di 1'400 grammi, ovvero la metà di quelli paventati dall’accusa. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato per i punti 1.3 e 3 dell’AA, poiché la sostanza da taglio non si sa di chi fosse visto che era nascosta dove tutti mettevano lo stupefacente e per tale motivo sono state riscontrate le impronte di IM 2. Per gli atti preparatori, il difensore spiega che è comunque necessario un atto concreto e che il semplice copossesso non permette di ritenere tale qualifica penale. La sola cocaina trovata nell’appartamento inoltre era già tagliata. Riguardo alla fuga dalla polizia, nonostante sia un reato di lieve entità, il difensore vuole spendere due parole, visto che il PP l’ha ritenuta come aggravante. Non è, a suo dire, verosimile che gli agenti, nell’irruzione, si siano fatti sfuggire IM 2. L’appartamento si trova al sesto piano del palazzo e non si può pensare che egli si sia calato dal balcone. Riguardo alla commisurazione della pena secondo la difesa bisogna tenere conto che la colpa di IM 2, dal punto di vista oggettivo, deve essere ridotta in base al quantitativo accertato. Dal punto di vista soggettivo, la difesa precisa che IM 2 si trovava in una situazione economica molto difficile e che egli non è venuto in Svizzera per spacciare. L’imputato è caduto nella spirale del lavoro precario e del lavoro in nero. Spiega inoltre che IM 2 ha solo un precedente penale per entrata e soggiorno illegale con una pena pecuniaria di 45 aliquote. La colpa, secondo la difesa, è quindi di grado medio e non grave. La prognosi sicuramente non è sfavorevole. Afferma che IM 2 non si oppone all’espulsione e che il suo intento è quello di andare in Italia per cercare lavoro. Chiede che l’imputato venga prosciolto dalle accuse indicate ai punti 1.3 e 3 dell’AA e che venga modificato il punto 1.4 per un quantitativo massimo di 800 grammi. Il difensore postula una riduzione massiccia di pena sotto i 3 anni di detenzione che deve essere messa a beneficio di una sospensione per 16 mesi, con un periodo di prova di 3 anni, e 16 mesi da espiare. Chiede quindi che IM 2 venga immediatamente messo in libertà alla fine del processo. Per l’espulsione ritiene sia sufficiente un periodo di 10 anni;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che IM 3 non conosce IM 2 e che il suo assistito è consapevole di aver sbagliato. Egli ha anche ammesso di aver interrotto la sua attività delittuosa con l’arresto e con sincerità ha anche dichiarato che se non fosse stato fermato avrebbe continuato a delinquere. Ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze del suo agire, soprattutto nei riguardi della sua famiglia. Il difensore afferma che IM 3 ha reso una piena confessione dei reati che ha commesso e che ha collaborato pienamente con le autorità inquirenti. Ha fatto dichiarazioni che hanno peggiorato la sua situazione penale e che hanno permesso di risalire a persone che non erano note nell’inchiesta. Ha esposto sé stesso e la sua famiglia a pericoli. Non ha fatto richiesta di scarcerazione, ma è semplicemente uscito di prigione allo scadere del termine deciso dal GPC. Uscito dal carcere non ha più chiesto gli assegni dell’assistenza ma si è attivato per cercare un posto di tirocinio. Il difensore precisa che il suo assistito sta ottenendo buoni profitti scolastici e professionali. Nonostante sia solo al primo anno egli riesce a guadagnare CHF 1'700.- mensili. Ha smesso di frequentare la precedente compagnia e si occupa solo del suo lavoro e della sua famiglia. Spiega che IM 3 non ha avuto una vita facile. Non trovando sbocchi in Ticino si era trasferito a __________. Con il tempo è inoltre riuscito a pagare i debiti. Il difensore riconosce che è vero che egli precedentemente, oltre le attività lecite, si è adoperato nel mondo degli stupefacenti, conseguendo però guadagni non importanti. I quantitativi trattati son ben riassunti nel verbale in polizia del 14 febbraio 2018 e sono confermati all’AI 441. In merito ai singoli capi di imputazione, il difensore contesta il quantitativo indicato al punto 1 dell’AA, riconoscendo unicamente 835.87 grammi. Al punto 1.1 è ammesso il quantitativo di 289 grammi, dai quali sono però compresi 65 grammi che sono già indicati al punto 1.3. Il punto 1.2 è ammesso. Per il punto 1.3 vale quanto detto in precedenza. Il viaggio a __________ è integralmente ammesso. Il punto 1.5 è invece contestato, poiché secondo la legislazione francese gli atti preparatori non sono punibili. IM 3 ha riferito che il contatto per acquistare la cocaina l’ha avuto a __________ e l’ha ripreso a __________. Esso non è quindi avvenuto in Svizzera. In virtù del principio in dubio pro reo, secondo il difensore, non si può quindi condannare l’imputato per tale punto. In base ai soldi di cui disponevano lui e IM 1, in ogni caso, può essergli imputato un quantitativo massimo di 200 grammi. Anche il punto 1.6, ovvero il viaggio a __________, è contestato. IM 3 non ha portato soldi e quindi, secondo la difesa, mancava un consenso formale per effettuare l’acquisto. Il viaggio a __________ non può essere ritenuto quale atto preparatorio né per il diritto svizzero né per quello italiano. L’imputato deve essere chiamato a rispondere unicamente per 835.87 grammi in totale. Per la vendita di marjuana il reato è ammesso. Il reato di riciclaggio è contestato, fatto salvo per un importo di CHF 1’927 che rimane ammesso. Il difensore spiega che i bonifici effettuati sono stati fatti ai suoi famigliari con soldi provenienti dal conto della madre. I restanti CHF 8'141.- sono invii a sua moglie per i figli. IM 3 nel 2017 ha percepito CHF 15'000 dall’assistenza e CHF 13’872 da un guadagno lecito, per un totale di CHF 28'872. Si può quindi ritenere, secondo la difesa, che egli fosse in grado di spedire tali soldi senza dover utilizzare il provento dei reati. Contesta che debba essere la difesa a dover dimostrare la liceità dei pagamenti, ma semmai semmai il contrario. La contravvenzione alla LStup è invece ammessa. Per la commisurazione della pena la difesa rileva che IM 3 sa di aver sbagliato e chiede che venga tenuto conto delle attenuanti specifiche. Egli è arrivato in Svizzera dopo una situazione disastrosa a __________ e inserirsi nel mercato del lavoro non era facile. Il difensore sostiene che va tenuto conto del grado del suo pentimento, poiché egli ha interrotto l’attività illegale e ha collaborato con le autorità. La difesa chiede in via principale una pena detentiva di 24 mesi interamente sospesa e in subordine una pena massima di 30 mesi, di cui 24 sospesi. Il difensore spiega che se IM 3 dovesse tornare in carcere perderebbe il lavoro. Per quanto riguarda la sua precedente condanna, precisa che essa è di lieve entità e che l’imputato ha contravvenuto ai suoi obblighi poiché vi erano persone della sua famiglia a __________ che stavano molto male. Si è poi anche adoperato per pagare le tasse militari per il mancato servizio. La sua prognosi è buona. Ora lavora e ha smesso con le attività illegali. La difesa non si oppone alla confisca degli oggetti in sequestro;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: afferma che facendo passare l’AA risulta che la maggior parte dei fatti sono in sostanza stati ammessi dall’imputato. Egli ha avuto una presa di coscienza importante. Nel verbale finale la frase più frequente è “sì, lo confermo”. Collaborazione vi è stata, anche se non spontanea, nonostante inizialmente abbia negato ogni addebito. Se si prende l’AI 456, ovvero il verbale finale, a pag. 6, l’imputato ha ammesso di aver alienato 180 grammi e non 170 come gli era stato prospettato dal PP. Stessa cosa in merito ai 50 grammi alienati a __________, dove l’imputato ha affermato ricordarsi fossero 60. Durante l’inchiesta i verbali si sono concentrati sui singoli traffici, mentre nel verbale finale gli sono stati contestati tutti i fatti a lui imputati. Vi sono quindi elementi che possono attenuare la pena. In un traffico di stupefacenti come quello messo in atto da IM 1 non è facile tenere una contabilità precisa e quindi in buona fede egli può facilmente essersi sbagliato in merito ai singoli quantitativi riconosciuti. Dal profilo dell’immagine, il difensore sostiene che sarebbe meglio ammettere tutto o negare ogni addebito. IM 1 ha però voluto prendersi le sue responsabilità e ha riconosciuto quasi tutto, tranne quello che lui non ha fatto. I 20.8 grammi contestati ad esempio contano poco sulla pena globale, ma IM 1 non accetta di rispondere per ciò che non ha commesso. L’AA in sostanza è da riconoscersi quasi integralmente nei fatti, ma deve essere rivisto nelle conseguenze di diritto. Il PP ha agito in maniera giusta applicando il principio in dubio pro duriore. La Corte deve però applicare il principio in dubio pro reo e non può quindi condannare una persona senza indizi sufficienti. Se si prende il pt. 1.1 dell’AA, l’imputato ha quasi integralmente ammesso i fatti. I 10 grammi a pag. 2 sono stati contabilizzati in doppio. Riconosce anche i 60 grammi alienati a un ignoto cittadino __________ residente a __________, che senza le ammissioni dell’imputato mai la Corte avrebbe potuto accertare. Al pt. 1.2 IM 1 ha ammesso 690 grammi. Al punto 1.3 l’imputato si è impuntato e ha ammesso unicamente i 2.96 grammi. Secondo il difensore, bisogna però vedere di chi fosse realmente la sostanza, così come è stato fatto durante tutto il processo. IM 1 non può essere ritenuto responsabile per ciò che hanno fatto altre persone. I pti. 1.4 e 1.5 sono stati ammessi. I trasporti di cui ai pti. 1.6 e 1.7 sono stati altresì ammessi. Riguardo ai pti. 1.8 e 1.9, il difensore precisa che il primo contestato, mentre il secondo ammesso in ragione di 100 grammi. Ricorda però che a __________ questi 100 grammi non sono stati considerati e perciò non possono essere imputati ora a IM 1. Gli atti preparatori, ai pt. 1.10 e 1.11, di 400 grammi e 1 Kg, nonostante i problemi giuridici sollevati dai colleghi difensori di IM 3 e IM 2, sono stati ammessi. DF 1 spiega che IM 1, dopo aver ammesso 1'400 grammi, nega il pt. 1.12 riguardo alla sostanza da taglio. Non vi è la prova che tutto quello che si trovava nell’appartamento di IM 1 era suo perché era un porto di mare. In merito al riciclaggio di denaro, anche qui è stato tutto riconosciuto dall’imputato, così come il danneggiamento e la minaccia alla madre di suo figlio. A mente della difesa, se la donna fosse stata chiamata in aula a testimoniare verosimilmente avrebbe ritirato la querela. IM 1 viene da un anno e mezzo di carcere e non è più lo stesso uomo di quando è stato arrestato. Il verbale finale è stato possibile poiché è stato fatto alla fine di un processo di maturazione. In merito ai 970 grammi di __________, IM 1 ha sempre negato i fatti. __________ è sempre stato lineare nelle sue dichiarazioni. Anche nel confronto IM 1 ha continuato a negare, così come in aula. L’imputato ha fatto una sola contestazione importante e, visto che ha ammesso tutto il resto, deve quindi esserci qualche cosa che non va. Avrebbe potuto fare bella figura come ha fatto IM 3, ma IM 1 su alcuni punti è rimasto sulle sue posizioni. In merito al Kg trasportato il difensore precisa che si tratta dello stesso quantitativo che è poi stato alienato e che la Corte deve ragionare sul discorso della salute pubblica e vedere dove questo Kg sia finito. Se si prendono i quantitativi riconosciuti di vendita a partire da settembre 2017 si arriva a 875 grammi. In dubbio non si può imputare due volte lo stesso quantitativo. Non si può distinguere fra importazione e vendita. L’importazione era destinata alla vendita. Il destrosio nell’appartamento può darsi servisse come sostanza da taglio, ma non si sa per chi. Non si sa chi l’ha portato e non si sa nemmeno chi tagliava la cocaina. Secondo il difensore IM 1 non è un terminale, poiché un terminale di un’organizzazione non terrebbe mai la cocaina in casa propria. Anche durante il processo si parlava solo di __________. La caratura di IM 1 non ha nulla a che vedere, a mente della difesa, con l’introduzione fatta dal PP. IM 1 è interessato da due accuse di atti preparatori, già trattate dall’avv. DUF 2. Se l’imputato fosse stato fermato in Italia o in Francia egli avrebbe detto di non aver fatto nulla di male e ne avrebbe avuto ragione. Non vi è punibilità in questi paesi per gli atti preparatori. IM 1 è un imputato reo confesso, con ampia collaborazione, anche se tardiva. Egli è incensurato e ha quattro figli ancora piccoli a suo carico, ai quali può aggiungersi anche la figlia della sua compagna. È da un anno e mezzo che vede i suoi figli solo in carcere. Vero è che non è un cittadino modello, ma comunque non è mai stato a carico dell’assistenza. È però un detenuto modello, fatto salvo lo screzio ricordato nel suo verbale di interrogatorio. L’imputato sarà espulso dalla Svizzera e la sua vita sociale sarà più difficile. È stato un immaturo quando ha commesso gli atti e aveva soli 30 anni. Ha avuto quattro figli da tre donne diverse e con quest’ultime ha sempre mantenuto un buon rapporto, anche con quella che l’ha denunciato. La difesa ritiene che una condanna a 4 anni e due mesi sia adeguata. Non si oppone alla confisca di tutti gli oggetti sequestrati e non si oppone nemmeno all’espulsione. L’imputato ha da subito riconosciuto di meritare quest’ultima misura, nonostante essa gli comporterà gravi difficoltà, soprattutto nel vedere i suoi figli. Secondo il difensore l’espulsione deve però essere limitata nel tempo a 5 anni. In questo termine egli potrà riappropriarsi delle sue capacità genitoriali quando i suoi figli entreranno nell’adolescenza, periodo in cui la figura paterna è molto importante;
- il Procuratore pubblico in replica: in merito agli atti preparatori, per i quali è stata sollevata la incompetenza territoriale, richiama le sentenze DTF 138 IV 5 e 117 IV 309. L’incamminarsi con una vettura verso la destinazione è, a suo dire, già un atto preparatorio e nel caso in esame non vi è dubbio che si sia verificato in Svizzera;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, in duplica: chiede di guardare con attenzione il dettato legislativo, secondo il quale bisogna guardare dove gli atti preparatori sono stati commessi. Nel caso in esame tutti gli atti non sono stati fatti in Svizzera. Per l’Italia gli imputati sono partiti senza denaro e senza sapere nulla sulle condizioni di vendita e sullo stupefacente. In merito alla Francia si è visto che i CHF 7'000.- non erano sufficienti per comprare i quantitativi imputati dal PP;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica: rileva che non è vero che la fornitura all’estero è usuale, poiché vi sono molti luoghi in Svizzera che fungono da punto di incontro. Precisa inoltre che una delle due sentenze citate dal PP fa riferimento alla Spagna, che nulla ha a che vedere con il processo in esame;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, non duplica.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.1. IM 2
IM 2 (__________) nel suo primo verbale in polizia in data 14 febbraio 2018 ha così riferito:
" Prima di raccontare la verità vorrei dire che sono divorziato e non celibe come detto in entrata di verbale, poiché mi sono sposato con una cittadina __________ nell’anno __________. In seguito …OMISSIS... Per completare il mio racconto di verità, vorrei dire che da circa due anni o un anno e qualcosa spaccio cocaina nel __________ e più precisamente nelle discoteche, nei bar. La gente mi contattava telefonicamente, se aveva il mio numero o prendeva con me all’interno dei locali pubblici. Vendevo a persone indigene del posto e più precisamente __________, loro mi contattavano di mi dicevano cosa avevano bisogno. Io vendevo cocaina a CHF 50.- / 60.- al grammo, spacciavo per garantire il mio sostentamento economico, poiché quando sono arrivato in Italia credo nell’anno 2009 ho lavorato per un mio amico facendo __________, in nero. Nel 2013 ho iniziato a lavorare per __________ ed ho terminato il mio lavoro nell’anno 2016. Nell’anno 2016 ho iniziato a frequentare __________, perché guadagnavo poco in Italia, inoltre avevo perso il permesso di soggiorno in Italia, poiché era scaduto e non avendo una residenza fissa, per rinnovarlo avrei dovuto pagare del denaro e non avendo mai soldi, un mio amico che si chiama __________, mi aveva detto che sarei potuto venire in Ticino a lavorare per guadagnare qualche soldo. Una mia altra intenzione era quella di trovare una ragazza in Ticino, in seguito sposarla così da avere i documenti (permesso di soggiorno) per poter quindi lavorare in Svizzera. Vorrei dire che __________ non mi ha mai trovato un posto di lavoro in Ticino. Quindi siccome avevo una situazione finanziaria precaria, ho deciso di spacciare droga. Ho iniziato con un grammo o due, dove avevo avuto la possibilità di conoscere delle persone (acquirenti). Vorrei precisare che inizialmente acquistavo la droga da fornitori di origini albanesi, persone che ho conosciuto per la prima volta al __________ di __________. Loro so che si chiamano __________, __________ ed un altro del quale non conosco alcun nome.
(…)
D: Mi viene chiesto di precisare i legami che ho con il territorio svizzero.
R: Io non risiedo in Svizzera, ma ho la mia fidanzata __________ che abita a __________, ma non so l’indirizzo preciso. Di salute di sto bene, anche se mi capita che devo prendere ogni tanto dei medicamenti per l’acidità di stomaco. Attualmente non lavoro e la mia situazione finanziaria è precaria. Da parte mia non avrei alcun problema ad un reinserimento in Italia o nella Repubblica di Santo Domingo. Vorrei precisare che ho una sorellastra domiciliata in zona __________, mentre i miei genitori si trovano a __________.”
(AI 214, allegato 9)
La ragazza dell’imputato, __________ (__________i), nel suo verbale del 14 dicembre 2017, si è così espressa:
" Ho conosciuto IM 2 circa nove mesi fa in un bar qui a __________ che si chiama __________. Lui si è avvicinato e mi ha chiesto se volevo la sua compagnia e a me stava simpatico e quindi è nata un’amicizia. Ci siamo sentiti fino ad oggi circa ogni due settimane.
ADR che IM 2 abita in Italia, penso a __________, __________. Io non sono mai stata a casa sua in Italia. Di solito lo vedo quando lui viene a trovare il suo amico IM 1. IM 1 abita nell’appartamento dove sono stata fermata questa sera.
(…)
L’agente interrogante mi chiede di esporre ciò che so del mio amico IM 2.
So che è nato a __________ ed è arrivato in Europa nel __________, che io sappia da solo. IM 2 mi ha detto che vive in Italia, o meglio che ha la residenza in Italia. So che viene spesso a trovare il suo amico IM 1. Non posso dire che abita da IM 1, però quando resto lì a dormire dal mio amico IM 2 dormiamo sempre nella stessa stanza.
ADR che so che IM 2 è socio del negozietto __________ situato a __________. So che ogni tanto va lì a lavorare e che l’unico suo sostentamento è dato da questa attività. Io ho già visitato il negozio. Sono andata poche volte. Conosco la ragazza che lavora in cassa, __________. In questo negozio vendono __________.”
(AI 80, allegato 42)
L’imputato, il 15 febbraio 2018, al Procuratore pubblico (di seguito solo: PP), ha raccontato:
" Sono nato a __________, …OMISSIS... Ho iniziato a vendere cocaina quando ho iniziato a venire in Ticino, facevo avanti e indietro dal Ticino.
ADR che il divorzio è stato pronunciato nel __________ a __________, non pago alimenti a mia moglie, non abbiamo avuto figli.
ADR che ho un precedente penale in Svizzera per entrata e soggiorno illegale.”
(AI 215)
Nel suo verbale di interrogatorio finale dell’11 ottobre 2018 ha aggiunto:
" ADR …OMISSIS...”
(AI 448)
In aula l’imputato si è, infine, così espresso:
" sono nato a __________. …OMISSIS...”
IM 3 (__________), al suo primo verbale in polizia, in data 15 dicembre 2017, ha così riferito:
" Mi viene chiesto di descrivere brevemente la mia situazione personale e rispondo che vivo a __________ da circa un anno, con mia moglie __________ e mio figlio __________ di __________ anni, prima vivevo con mia madre a __________ in via __________.
Da circa un anno sono a beneficio dell’assistenza pubblica e percepisco CHF 800.- mensili inoltre mi viene corrisposto CHF 1'000.- per l’affitto dell’appartamento.
Mia moglie ha un impiego …OMISSIS...
Sono circa 5 anni che non ho un lavoro, in passato ho svolto la professione di __________ tramite __________.
Il __________ 2016, ho fatto rientro in Svizzera, dopo un periodo di 3 anni trascorso a __________, li vivevo con mia moglie e mio figlio.
A domanda rispondo che inizialmente sono ritornato da solo in Svizzera, in un secondo tempo il __________ è giunto mio figlio, mentre mia moglie ci ha raggiunti nel corso del mese di __________.
Mi viene chiesto se ho debiti con terze persone e rispondo di no.”
(AI 80, allegato 8).
__________, moglie dell’imputato, nel suo verbale del 15 dicembre 2017, ha raccontato:
" Mi chiamo __________, sono nata a __________, ho conosciuto mio marito a __________ nel __________. …OMISSIS...”
(AI 80, allegato 40)
Al PP, il 13 giugno 2018, l’imputato ha così precisato:
" Rinvio a quanto già dichiarato in polizia e nel verbale di oggi.
ADR che ho saldato tutti i miei debiti a __________. Mia moglie e mio figlio vivono qua in Ticino. Mio figlio frequenta la __________.
AD dell’avv. DUF 2 rispondo che l’idea di iniziare la formazione di __________ con l’aiuto del signor __________ è tutt’ora attuale e concreta. __________ l’ho sentito ancora recentemente e mi ha confermato la sua disponibilità. Lui ha l’attestato per la formazione di apprendisti.
Mia moglie lavora come __________.
…OMISSIS...”
(AI 426, IM 3, allegato 11)
Nel suo ultimo verbale ha raccontato:
" Aggiungo che il progetto di reinserimento nel mondo del lavoro si è concretizzato. Ho infatti trovato un posto di apprendistato con un contratto che mi permette di mantenermi senza più beneficiare dell’assistenza. Mia moglie lavora come __________. Ho iniziato la scuola __________. Noi siamo quindi come famiglia economicamente indipendente. Riceviamo unicamente gli assegni di formazione di CHF 319.00. Mio figlio va a scuola. Non frequento più nessun contatto legato al mondo degli stupefacenti. Ho dato un taglio alla vita di prima. Lavoro e sto con la mia famiglia. Non esco più nei bar.”
(AI 441).
In aula si è, infine, così espresso:
" …OMISSIS...”
1.3. IM 1
IM 1 (__________) nel suo primo verbale in polizia, in data 15 dicembre 2017, ha così dichiarato:
" Posso dire che nell’anno 2011 sono giunto in Svizzera in compagnia di mia moglie __________, lei ed io siamo in fase di separazione e più precisamente stiamo divorziando. Vorrei precisare che mia moglie è cittadina __________ ed è domiciliata a __________ in via __________ e vive con i nostri __________ figli __________ e __________. Io dal canto mio vivo in un altro appartamento di __________ e lavoro come __________ per __________ dal mese di agosto 2017. Percepisco mensilmente uno stipendio di 3'289.- netti ed ho un contratto indeterminato. Per quel che riguarda le mie uscite mensili ho dei doveri di sostentamento pari a 350.- per i due figli che abitano con la mia moglie e € 300.- per mio figlio __________ che risiede in Italia. Inoltre pago come affitto CHF 1'000.- per la mia parte di affitto e CHF 400.- di cassa malattia.
Mi viene chiesto se avrei dei problemi per il mio reinserimento nel mio paese di origine e rispondo che a __________ non ho più nessuno, perché mia madre abita in __________, mentre mio padre abita negli __________. Vorrei dire che io godo di un permesso di soggiorno italiano valido, poiché a scadenza illimitato.”
(AI 80, allegato 1).
Il 23 gennaio 2018, egli ha così precisato al PP:
" L’interrogante mi chiede di precisare alcuni aspetti relativi alla mia situazione personale / finanziaria.
Oltre a quanto dichiarato nel verbale dell’arresto preciso che sono arrivato per la prima volta in Svizzera nel mese di marzo 2011. Nel mese di ottobre sono ritornato in Italia, quindi sono nuovamente rientrato in Svizzera nel mese di dicembre 2011.
Da allora ho soggiornato in Ticino grazie ad un permesso di dimora (tipo B), permesso che aveva come scadenza il mese di dicembre 2017 e che pertanto era in fase di rinnovo.
Sono nato a __________, paese in cui si sono rimasto fino al compimento del diciottesimo anno d’età. …OMISSIS…
Purtroppo nel __________ mi sono separato da __________ e sono andato a vivere da solo.
A precisa domanda rispondo che ho degli obblighi di mantenimento verso i miei figli. In sostanza devo pagare ogni mese euro 300 per __________ e CHF 350.- per le bambine avute con __________.
A domanda rispondo che arrivato in Svizzera ho vissuto a __________ in Via __________, mentre nel mese di __________ 2015 mi sono trasferito a __________ in Via __________. Infine, a decorrere dal __________.2017 sono andato a vivere a __________ in Via __________.
Riguardo alla mia situazione finanziaria posso dire che arrivato in Svizzera ho cominciato a lavorare per __________ di __________. Non ricordo il periodo in cui ho lavorato presso __________, se non sbaglio vi ci ho lavorato per circa un anno e mezzo. Non ricordo nemmeno l’anno in cui ho terminato di lavorare presso __________.
Successivamente ho lavorato come __________ presso __________. Se non erro ho cominciato a lavorare per __________ nel mese di febbraio / marzo 2013 e __________.
Successivamente non ho più lavorato.
Come suggeritomi dall’interrogante, ora che ricordo, ho lavorato anche per un breve periodo, di circa 5/6 mesi, presso __________ tra __________ e __________ (__________).
ADR che ho svolto anche qualche lavoro occasionale presso __________, di cui ora non ricordo il nome.
ADR che nei periodi in cui non lavoravo ho percepito delle indennità di disoccupazione. Non ricordo i periodi. Se non sbaglio l’ultimo periodo in cui sono stato in disoccupazione è stato nel 2015. Non sono mai stato in assistenza.
ADR che presso __________, __________ ed __________ sono sempre stato assunto in regola con i contributi.
L’interrogante mi chiede se il lavoro presso __________ non sia stato fittizio, servendomi di questo come copertura e rispondo di no. Come detto andavo a cercare clienti per __________.”
(AI 426, IM 1, allegato 3)
Nel suo interrogatorio finale ha raccontato:
" Richiamo quanto dichiarato in POL 23.1.2018 da pag.3. Preciso che a tutt’oggi ho un titolo di soggiorno valido in Italia, segnatamente la carta d’identità italiana per cittadini stranieri. Anche la residenza in Italia a __________ è sempre valida. Per quanto concerne la mia situazione famigliare, dopo il mio arresto ho divorziato da mia moglie.
In Svizzera, dove sono arrivato nel 2011, ho lavorato per __________. Qui ho lavorato per oltre un anno, non so di preciso. Al contempo lavoravo anche presso __________ a __________. Qui ho lavorato come __________ per circa __________ mesi. In seguito ho fatto ancora due mesi presso __________ e in seguito sono stato in disoccupazione per circa 1/2 anni. Dal 2014 al 2016 ho fatto diversi lavori in nero, come __________ o presso __________ (tra cui la __________ di __________). Ho poi lavorato presso __________ dal 2016, mese di dicembre, come __________ e questo per 4 mesi, e meglio fino a marzo 2017. In seguito non ho più lavorato e non ho nemmeno percepito la disoccupazione.”
(AI 456)
In aula si è, infine, così espresso:
" …OMISSIS...
L’avv. DF 1 chiede all’imputato come mai andava solo al pomeriggio a scuola.
R IM 1: vi erano due sezioni. Alcuni allievi andavano solo la mattina e alcuni solo al pomeriggio.
Risposta di IM 1 a domanda del Presidente: in Italia sono arrivato in __________. Lì come lavoro __________. Dopo sono andato a __________, dove lavoravo come __________. …OMISSIS...”
2.1. IM 2
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di CHF 30.- a titolo di entrata e soggiorno illegale ex art. 115 cpv. 1 lett a e b (AI 225).
IM 2, in aula, ha raccontato:
" D a IM 2: perché è stato condannato per entrata e soggiorno illegale?
R IM 2: ho ricevuto un divieto d’entrata in Svizzera. Quando sono stato arrestato per la droga io sapevo che non potevo entrare in Svizzera.”
Dall’estratto del casellario giudiziale italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne.
2.2. IM 3
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.- a titolo di omissione del servizio o assenza ingiustificata (commissione reiterata) ex art. 82 cpv. 1 CPM e inosservanza di prescrizioni di servizio ex art. 72 cpv. 1 CPM (AI 82).
IM 3, in aula, ha raccontato:
" Da IM 3: come mai è stato condannato per violazione degli obblighi militari?
R IM 3: mia figlia era malata e io dovevo andare a __________. Sono quindi andato ad __________ dal giudice per spiegare la situazione. Ho saputo ora di essere stato condannato.”
Dall’estratto del casellario giudiziale quello italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne.
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 81) e da quello italiano (doc. TPC 31) non risultano precedenti condanne.
3. Nascita e apertura inchiesta
L’inchiesta ha avuto inizio in Italia e successivamente si è svolta anche sul territorio elvetico.
Il secondo Reparto Investigativo del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Regime Anticrimine CC di __________, ha sviluppato un’indagine investigativa, denominata “YEMEN 2016”, concernente un network criminale transnazionale, operante nel traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica all’Europa. Il narcotraffico è risultato essere attuato mediante l’invio di ingenti carichi di cocaina occultati in container di merce trasportati via nave dal Sudamerica all’Olanda, luogo dove la struttura criminale dispone delle basi logistiche per trasferire la sostanza nei paesi europei (AI 12, allegato 3, p. 2-3). Durante l’inchiesta, il monitoraggio fonico/telematico del __________ __________ (__________), personaggio direttamente collegato ai principali broker di distribuzione, già ricercato in Svizzera per traffico di stupefacenti e riciclaggio, ha permesso ai carabinieri italiani di accertare che quest’ultimo era particolarmente attivo nel procacciamento di ingenti partite di cocaina, da commercializzare sia in Svizzera che in Italia attraverso distinte reti distributive, composte prevalentemente da persone sue connazionali, fra i quali figuravano tale __________ (__________) e IM 1 (AI 12, allegato 3, p. 3).
Il 10 maggio 2017, a __________, si è tenuta una riunione di coordinamento fra le autorità italiane competenti per l’inchiesta ivi descritta e i rappresentanti della polizia cantonale ticinese e della polizia federale svizzera, in cui è stato deciso che sul nostro territorio sarebbe stata avviata un’indagine in merito a __________ e IM 1 (AI 12, allegato 3, p. 6).
Le intercettazioni telefoniche delle autorità italiane hanno permesso di accertare che IM 1 era coinvolto nell’organizzazione criminale riconducibile al broker __________ come suo referente per la gestione del traffico di stupefacenti tra il Ticino e il Nord Italia (AI 12, allegato 5).
In data 6 aprile 2016, presso la stazione ferroviaria di __________, è stato fermato tale __________ (__________), il quale è stato trovato in possesso di 20.8 grammi di cocaina (AI 12, p. 5). La sostanza gli era stata consegnata da IM 1, che gli aveva offerto di lavorare per lui effettuando dei trasporti di stupefacente da __________ verso l’Italia (AI 12, allegato 7). Così ha dichiarato:
" Un sabato di alcuni mesi fa, presso una discoteca di __________, avevo modo di conoscere un citt. __________ che risiede in Svizzera non so dove, venendo a conoscenza della mia situazione, mi offriva di lavorare occasionalmente per lui nel senso di recarmi a __________, comperare della droga e poi portarla in Italia”
(AI 12, allegato 7)
__________ è stato condannato, con decreto d’accusa del 26 aprile 2016, cresciuto in giudicato, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 30 ciascuna e alla multa di CHF 500.- (AI 21).
Il 17 marzo 2016 è stato arrestato, in Svizzera, __________, il quale aveva con sé, nascosti nelle intercapedini della vettura che conduceva, EURO 9'400, risultati essere direttamente contaminati da cocaina. In quell’occasione __________ era accompagnato da __________, che non è, però, inspiegabilmente, stato arrestato. Il 26 agosto 2016, il PP __________ ha emesso un mandato di cattura nei confronti di quest’ultimo, rimasto ad oggi inevaso (AI 21).
In data 15 maggio 2017 è stato arrestato __________ (__________) per reati relativi alla Legge federale sugli stupefacenti. La polizia, durante l’osservazione effettuata precedentemente in data 12 aprile 2017, aveva accertato un incontro fra il predetto e IM 1, che per successive ammissioni di __________ era destinato alla compravendita di cocaina. Così ha infatti riferito:
" A precisa domanda di chi mi sta interrogando rispondo che da IM 1 ho acquistato complessivamente 970 / 1'020 grammi di cocaina. Questo quantitativo deriva dai 60 grammi che ho venduto mensilmente nel corso dell’anno precedente al mio arresto a cui vanno aggiunti i 250 / 300 grammi che ho dichiarato aver venduto a __________.
ADR che non conosco la provenienza della cocaina e non so nemmeno da chi si rifornisse a sua volta IM 1.
A precisa domanda confermo che con IM 1 tutti gli scambi di droga per soldi sono avvenuti a __________, nei pressi del Bar __________, a parte due o tre transazioni che sono avvenute sotto il palazzo di __________ dove abito”
(AI 12, allegato 6)
Sempre durante il mese di maggio 2017, come detto, la polizia ticinese è stata informata dalle autorità italiane della presenza sul territorio elvetico di persone legate ad un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, tra i quali vi erano __________ e IM 1 (AI 12, p. 3).
La polizia ticinese, in data 28 agosto 2017, comunicava al PP __________ che IM 1 si trovava in territorio elvetico e che le autorità italiane avevano accertato che egli era ancora attivo nel traffico internazionale di stupefacenti in Italia, Svizzera e Olanda (AI 1). Considerato anche quanto emerso nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ (INC.2017.3805), il Ministero pubblico (di seguito solo: MP) ha aperto l’istruzione il giorno successivo (AI 2).
Parallelamente, anche la polizia cantonale di Berna ha informato l’autorità penale ticinese di aver attivato un’indagine per il traffico di stupefacenti effettuato da cittadini __________.
La polizia cantonale ha quindi richiesto la sorveglianza, mediante microfoni ambientali e geolocalizzazione GPS, della vettura in uso a IM 1 (AI 12), approvata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo: GPC) il 15 settembre 2017 per il periodo 18.09.2017-18.12.2017 (AI 19) e poi integrata successivamente da altre istanze richiedenti la sorveglianza delle utenze telefoniche in uso a quest’ultimo.
L’istruzione in merito ai tre imputati è stata chiusa il 21 dicembre 2018 (AI 469, 470 e 471).
Si segnala che, il 13 novembre 2018, il PP ha respinto la richiesta di IM 3, presentata il 26 settembre 2018, di procedere con il rito abbreviato (AI 461) e il 19 novembre 2018 ha respinto la stessa richiesta, datata 11 ottobre 2018, presentata da IM 2 (AI 462).
La PP __________ ha successivamente emesso, l’8 maggio 2019, un atto d’accusa (di seguito solo: AA) aggiuntivo nei confronti di IM 2 a titolo di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
4. Circostanze dell’arresto e incarcerazione
4.1. IM 1 e IM 3
IM 1 è stato fermato dalla polizia cantonale a __________, in Via __________, il 14 dicembre 2017, alle ore 22.00, mentre era alla guida dell’automobile VW Golf targata TI __________, intestata al cittadino italiano __________. Quali occupanti, oltre a IM 1, vi erano IM 3 e __________ (__________). Parallelamente la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento di IM 1, provvedendo al fermo di __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________) e la __________. Così il rapporto di arresto provvisorio:
" In data 14.12.2017, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Freebase 2", veniva fermata l'automobile VW Golf targata TI __________ in uso al nominato IM 1, veicolo intestato al cittadino __________ __________, __________.
Quali occupanti, oltre a IM 1 che conduceva il veicolo, vi erano IM 3 (passeggero anteriore) e __________ (passeggero posteriore).
Quest'ultimo, sospetto "body packer", veniva accompagnato presso l'Ospedale __________ dove, sottoposto ad apposita radiografia, risultava aver ingerito numerosi ovuli contenenti sostanza stupefacente. Da un primo controllo risulterebbero circa 30 ovuli per un peso complessivo non inferiore a 300 grammi di sostanza.
Riguardo all'importazione di questo quantitativo le versioni dei diretti interessati sono risultate in netto contrasto tra loro.
IM 1 ha dichiarato di essere partito martedì 12.12.2017 alla volta di __________ per recuperare l'amico IM 3 con l'intenzione di recarsi a __________ "per fare un giro", quindi rientrare a casa. Nel tragitto di andata si sarebbero fermati a __________ dalla madre di IM 1 per passare la notte ed il giorno successivo, dopo aver visitato __________ ed in particolare la __________, avrebbero fatto rientro a __________, per passare la notte e quindi rientrare nella giornata di ieri in Svizzera.
Riguardo a __________ ha specificato di averlo caricato in auto a __________.
Non ha voluto rispondere sul motivo del passaggio ed ha precisato di non conoscerlo. Preso atto che lo stesso trasportava dentro di sé dello stupefacente, IM 1 si è ritenuto estraneo ai fatti.
Dal canto suo IM 3 ha fornito una versione completamente differente. Ha spiegato di essere stato contattato da __________ il 12.12.2017, il quale gli avrebbe chiesto di poter essere recuperato in Francia dato che avrebbe voluto raggiungere la Svizzera. In quella circostanza, in comune accordo con IM 1, avrebbero deciso di andare a prenderlo in Francia, più precisamente nei pressi dell'aeroporto di __________.
Una volta partiti avrebbero guidato per circa 8 ore e, nella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 dicembre 2017, avrebbero pernottato presso un hotel __________ della zona.
La mattina del 14 dicembre, come da accordi, si sarebbero incontrati con __________ verso le ore 09:00, senza tuttavia fornire maggiori dettagli sul suo arrivo in Francia.
IM 3 ha infine ammesso di essere stato a conoscenza del fatto che __________ trasportava dello stupefacente, immaginando che la custodisse dentro di sé, per un quantitativo compreso tra 150 - 250 grammi di sostanza e che per il trasporto avrebbe ricevuto un compenso. Ha precisato di non essere stato a conoscenza della natura della sostanza e di non aver nemmeno pattuito l'ammontare del suo compenso.
IM 3 ha pure precisato che anche IM 1 sarebbe stato ricompensato, ma solo una volta giunti a __________.
Precisiamo che IM 3, riguardo alla destinazione della cocaina trasportata quest'oggi, ha spiegato che la stessa era destinata a tale "__________" di __________, socio del corriere recuperato in Francia. Inoltre, per conto di "__________", ha ammesso di aver effettuato due invii di denaro per un ammontare di complessivi ca. euro 1000.- da una agenzia __________ di __________, come da specifiche direttive di "__________". Ha pure confermato di essere stato a conoscenza che quest'importo sarebbe provento di attività illecite dato che questo soggetto non lavora e non percepisce un regolare stipendio.
Non da ultimo IM 3 ha ammesso di aver alienato, nel periodo luglio - novembre 2017, sotto forma di palline da 0.8 grammi, complessivi 50 grammi di cocaina ad acquirenti che vanno ancora identificati.
IM 1, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni di IM 3, ha parzialmente modificato le sue affermazioni relative al viaggio, tuttavia si è sempre mantenuto estraneo riguardo allo stupefacente.
__________, interrogato presso l'apposito ufficio dell'__________, ha dichiarato di aver conosciuto, sei mesi orsono, un tale __________, persona che gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di cocaina. Una volta dato il suo consenso si sarebbe recato in Guiana Francese dove sarebbe stato accolto dalle persane che gli avrebbero poi fornito il carico di droga. Dopo aver fatto diversi mesi di pratica nell'ingoiare carote, settimana scorsa sarebbe nuovamente stato contattato da __________ ricevendo indicazioni più precise sulle modalità del trasporto. Dopo aver ricevuto ed ingoiato circa 30 ovuli, il 13.12.2017 sarebbe partito in aereo alla volta di __________, ben sapendo che ad attenderlo vi era IM 3, persona che aveva vista unicamente in foto. Sapeva pure che IM 3 non sarebbe stato da solo, bensì accompagnato da un'altra persona a lui sconosciuta ed in seguito risultata essere IM 1.
__________ ha negato di conoscere il destinatario finale dello stupefacente, spiegando unicamente che la droga sarebbe dovuta arrivare a __________. Una volta evacuati gli ovuli avrebbe dovuto ricevere un compenso pari a euro 1'800.-
Parallelamente al fermo del veicolo in territorio di __________, i nostri servizi hanno fatto irruzione nell'appartamento intestato a IM 1.
Al suo interno, gli agenti intervenuti, hanno provveduto al ferma di __________, __________, __________ e __________.
La perquisizione degli spazi abitativi ha sostanzialmente permesso di rinvenire quanto segue:
Camera da letto risultata essere in uso a __________
All'interno di una scatola di scarpe marca Versace:
- Un sacchetto contenente 20.5 grammi lordi di sostanza bianca
Camera di IM 1
Cassettiera:
- Confezioni in plastica contenenti complessivamente 79 grammi lordi di cocaina
- Una confezione in plastica contenente 34 grammi lordi di cocaina
- Una pesola di precisione con tracce di cocaina
Armadio dei vestiti:
- Una confezione in plastica contenente 2.5 grammi lordi di cocaina
- CHF 8'150.-
Cucina
- Sacchetto contenente 10 grammi lordi di marijuana
Occultato sotto al battiscopa:
- Bilancia di precisione con tracce di cocaina
- Un sacchetto contente 215 grammi di polvere (prob. sostanza da taglio)
Precisiamo inoltre che sia sul pavimento della cucina che su un tavolino in vetro sono state rinvenute diverse tracce di cocaina. Non da ultimo sono emersi residui di stupefacente anche all'interno di una valigia marrone che al momento dell'irruzione si trovava dietro la porta d'ingresso dell'appartamento.
Tutti gli imputati, riguardo a questi rinvenimenti, si sono praticamente ritenuti estranei.
__________ ha dichiarato di aver conosciuto IM 1 nel 2008 a __________ e da allora di essere rimasto con lui in buoni contatti. Per motivi professionali lo avrebbe raggiunto in Svizzera verso la fine del mese di agosto 2017, periodo a decorrere dal quale si sarebbe stabilito nell'appartamento di Via __________ a __________. Si è dichiarato estraneo riguardo al materiale delittuoso rinvenuto all'interno dell'abitazione ed alla domanda a sapere chi viveva nell'appartamento in questione ha risposto che in maniera regolare erano presenti tali "__________", "__________", "__________" ed una ragazza chiamata "__________".
Ha inoltre precisato che tali "__________" e "__________" hanno tutti i loro effetti in due rispettive camere da letto, il che prova come i due risiedessero in pianta stabile presso l'appartamento IM 1.
A __________ sono pure stati contestati i ritrovamenti di un bilancino ed un sacchetto della spesa contenente complessivi 113 grammi lordi di cocaina, materiale che si trovava nella stanza in uso a IM 1, più precisamente sul mobile del televisore ed in bella vista. Data che nella medesima stanza sono stati rinvenuti diversi indumenti ed effetti personali di __________, nonostante le sue negazioni è praticamente impensabile che fosse stato all'oscuro della loro presenza.
Gli sono stati contestati anche gli altri rinvenimenti, fra cui un'ulteriore confezione da 2.5 grammi lordi di presunta cocaina e l'importo di denaro contante rinvenuto nell'armadio dei vestiti. Non da ultimo ulteriori 20.5 grammi lordi di presunta cocaina ritrovati nella stanza in uso a "__________", 215 grammi lordi di probabile sostanza da taglio occultati in cucina e le varie contaminazioni da cocaina. Ciononostante si è nuovamente ritenuto estraneo ai fatti, cosa che riteniamo del tutto improbabile per uno che viveva stabilmente nell'appartamento citato.
Inoltre, durante la perquisizione, dietro la porta d'ingresso, è stata rinvenuta una valigia tipo trolley contaminata da cocaina, bagaglio che IM 1 ha riferito essere di __________, ma che quest'ultimo ha dichiarato non essere sua. A fronte di quanto emerso riteniamo che questa valigia possa essere stata utilizzata in passato per effettuare un consistente trasporto di stupefacente.
__________ ha riferito di essere giunto in Ticino il 30 novembre 2017 proveniente da __________ in quanto qui avrebbe parenti e familiari. Riguardo a quanto rinvenuto a casa di IM 1 si è distanziato completamente dichiarando di non aver mai notato traffici di sostanze stupefacenti.
__________ ha dichiarato di trovarsi da IM 1 da circa 20 giorni / 1 mese e di non percepire alcuna entrata. Secondo il suo dire erano IM 1 e __________ che provvedevano al suo sostentamento. Si è dichiarato estraneo ai fatti rispetto ai rinvenimenti di cocaina e ha precisato che nell'appartamento in questione ci vivevano lui, IM 1 e __________.
A fronte del ritrovamento di un involucro contenente 20.5 grammi di presunta cocaina custodito all'interno della camera che occupava e meglio in una scatola delle scarpe, __________ ha dichiarato che si tratta di una sostanza per pulire piscine.
Anche se le analisi dovessero dare esito negativo alla cocaina non è da escludere che la stessa possa essere sostanza da taglio. Inoltre, riguardo alla provenienza di questo involucro ha fornito dichiarazioni piuttosto inverosimili.
__________, in una foto mostratagli, ha riconosciuto tale IM 2.
Quest'ultimo, soprannominato "__________" o "__________" a dipendenza, a seguito dell'irruzione dei nostri servizi è riuscito a darsi alla fuga e risulta tuttora latitante.
La nostra attività, come pure talune dichiarazioni rese a verbale, dimostrano come lo stesso fosse a tutti gli effetti stanziato nell'appartamento di IM 1. Le indagini hanno pure messo in evidenza il suo pieno coinvolgimento nel narcotraffico.
Da parte nostra si è pure provveduto ad interrogare tale __________, ragazza presente al momento dell'irruzione a __________. Quest'ultima ha dichiarato di essere la compagna di IM 2 e che al momento dell'arrivo della Polizia si trovava in sua compagnia in una camera dell'appartamento in uso a IM 1. Anche lei ha dichiarato di non aver mai visto gli imputati trafficare sostanze stupefacenti, precisando di non aver mai rilevato la presenza di tali sostanze in casa.
IM 1, riguardo alle alienazioni di cocaina riferite a __________, si è categoricamente ritenuto estraneo ai fatti. Ha precisato di conoscerlo di unicamente come "__________" e di non aver mai avuto il suo numero di telefono.
A fronte di queste sue risposte gli è stato contestato un incontro tra lui e __________ finalizzato ad una compravendita di cocaina, osservato dai nostri servizi il 12.04.2017, tuttavia anche in questo caso IM 1 ha negato ogni suo coinvolgimento.
Sostanzialmente, contro ogni evidenza, IM 1 ha dichiarato di non aver mai alienato in alcun modo sostanze stupefacenti.
Riguardo a queste fattispecie ci rimettiamo ai precedenti rapporti già trasmessi all'attenzione del Magistrato competente.
(…)
Conclusioni
A seguito della perquisizione eseguita nell'appartamento di IM 1 è stato rinvenuto dello stupefacente, bilancini e sostanza da taglio. Inoltre sono stati prelevati e sequestrati diversi oggetti, apparecchi elettronici, telefoni cellulari, schede sim, il tutto riconducibile ad attività di spaccio. Riteniamo pure che tutta la sostanza contenuta nell'intestino del __________, ovvero almeno 300 grammi di cocaina, fosse destinata ai rubricati ed in particolar modo a IM 1.
Allo stato attuale (aggiornamento delle ore 09:10) __________ ha espulso complessivamente 18 ovuli per un peso complessivo lordo di 261.2 grammi. Stando a quanto emerso sinora dovrebbe espellerne ulteriori ca. 12/14.”
(AI 80)
Con istanze del 15 dicembre 2017, il PP ha richiesto la carcerazione preventiva di IM 1 e IM 3 per un periodo di 3 mesi, e meglio fino al 15 marzo 2018 (AI 94 e 95), accolte dal GPC per un periodo sino al 14 marzo 2018 (AI 100 e 103).
IM 1, l’8 febbraio 2018, ha ricevuto una sanzione disciplinare dalla struttura carceraria ticinese, consistente nella sospensione dei benefici del regime di incarcerazione, poiché ha rivolto il dito medio verso la telecamera della videosorveglianza (AI 203).
Il PP ha presentato domanda di proroga della carcerazione di IM 1 e IM 3, per ulteriori 3 mesi, e meglio sino al 14 giugno 2018, in data 8 marzo 2018 (AI 291), che è stata accolta dal GPC il 16 marzo 2018 (AI 317 e 318).
Il 17 maggio 2018, IM 1 ha richiesto die essere posto in regime di espiazione anticipata della pena (AI 404), richiesta accolta dal PP il 13 giugno 2018 (AI 415), data in cui il PP ha deciso la scarcerazione di IM 3 (AI 414).
4.2. IM 2
Dal rapporto di arresto di IM 1 e IM 3 emerge che IM 2 era presente nell’appartamento di IM 1 quando vi è stato l’intervento di polizia il 14 dicembre 2017, ma è però riuscito a darsi alla fuga e a far perdere agli agenti le proprie tracce.
L’imputato è però stato fermato dalle Guardie di confine (di seguito solo: GCF) in data 14 febbraio 2018, alle ore 13.20, mentre attraversava, in entrata, il valico doganale di __________ a bordo di una Mercedes C220, alla cui guida vi era __________ (__________), proprietario del veicolo. La perquisizione dell’automobile ha permesso agli agenti di rinvenire, occultati sotto la parte posteriore del sedile conducente, 440 grammi di cocaina. Così il rapporto di arresto provvisorio:
" Nelle circostanze di tempo citate, in entrata al valico doganale di __________ le GCF fermavano per un controllo l'automobile Mercedes C220, targata TI __________.
Sul veicolo prendevano posto tre persone e meglio: __________ (conducente e proprietario del veicolo), __________ (seduta sul sedile anteriore di destra) e IM 2 (seduto sul sedile posteriore di destra).
La perquisizione dell'automobile permetteva di rinvenire, occultati sotto la parte posteriore del sedile conducente, un involucro contente una sostanza che l'esame preliminare delle GCF permetteva di stabilire essere cocaina e dal peso lordo di 440 grammi.
In merito alla sostanza stupefacente trovata nell'automobile e alle circostanze che hanno portato al fermo, i tre imputati hanno fornito versioni alquanto contrastanti tra loro.
IM 2 ha dichiarato che nel pomeriggio del 14 febbraio 2018, mentre si trovava a __________ aveva inviato un messaggio tramite applicazione WhatsApp a __________, chiedendogli un passaggio fino a __________, località che voleva raggiungere per fare visita alla sua ragazza __________. __________ aveva esaudito la richiesta del suo amico e lo aveva raggiunto a __________, accompagnato da __________. I tre si erano recati quindi a __________ da dove, dopo aver mangiato qualcosa, erano ripartiti verso la Svizzera per essere poi fermati alla dogana di __________. L'imputato ha dichiarato che __________ e __________ gli avevano detto che nell'automobile di quest'ultimo c'era della cocaina, senza precisarne la quantità e il luogo esatto in cui essa si trovava.
Per quanto concerne i fatti che lo vedono coinvolto nell'inchiesta denominata FREEBASE 2, a carico di cittadini ______ attivi nel traffico di cocaina, dopo qualche reticenza iniziale IM 2 ha rilasciato alcune ammissioni concernenti il suo coinvolgimento. Ha dichiarato di aver iniziato a spacciare cocaina in Ticino all'incirca un paio di anni orsono. I suoi fornitori erano cittadini __________, __________, nonché un suo connazionale. Dai primi ha dichiarato di aver acquistato settimanalmente 20 grammi di sostanza, lungo un periodo di tre / quattro mesi e per un totale complessivo di cocaina di almeno 240 grammi. Dagli __________ ha ammesso di averne acquistati complessivamente 23 grammi, mentre dal cittadino __________ un totale di 40 grammi. Per quanto concerne quest'ultimo, l'imputato ha dichiarato di conoscerlo unicamente con il soprannome __________ e che lo stesso era stato arrestato in Italia all'incirca cinque o sei mesi fa. IM 2 ha ammesso di aver spacciato a sua volta un quantitativo di cocaina pari ad almeno 303 grammi.
È altresì doveroso precisare che in occasione dell'intervento di Polizia del 14 dicembre 2017, avvenuto presso l'appartamento di IM 1, arrestato unitamente ad altri cittadini __________ implicati nel traffico di cocaina, IM 2 si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La presenza di quest'ultimo nell'appartamento era stata confermata dalla sua ragazza __________, la quale aveva dichiarato che pochi istanti prima dell'irruzione lo stesso si trovava all'interno insieme a lei.
__________ ha dichiarato di essere partito dal proprio domicilio verso le ore 1800 del 12 febbraio 2018. Alla guida della propria automobile aveva raggiunto un parcheggio ubicato a __________, nei pressi dell'aeroporto di __________, da dove con un volo della compagnia __________ era andato dapprima ad __________ e quindi con il treno a __________. In quest'ultima località si era incontrato con IM 2. Il loro incontro non aveva a suo dire alcuno scopo particolare. I due avevano trascorso la notte presso l'appartamento di un amico di IM 2 e il giorno seguente si erano incontrati con __________. Trascorso un po' di tempo insieme, i due uomini si erano separati dalla donna per ritrovarsi nuovamente nel corso della serata. __________ aveva accettato la loro proposta di rientrare insieme in Svizzera e quindi, la sera del 13 febbraio 2018, i tre erano ripartiti a bordo di un'automobile guidata dalla donna. Giunti al parcheggio di __________, __________ aveva recuperato la sua automobile e, seguito da quella guidata da __________, aveva raggiunto il centro di __________. La donna aveva parcheggiato il suo veicolo e insieme a IM 2 era salita a bordo dell'automobile di __________. Ripartiti alla volta della Svizzera, il loro viaggio era stato interrotto al valico doganale di __________ ha negato di essere stato a conoscenza della presenza della cocaina sulla sua automobile.
__________ ha dichiarato di essere partita dai Paesi Bassi il giorno 13 febbraio 2018, insieme a __________ e a un secondo uomo da lei conosciuto con il nome __________ e in seguito identificato nella persona di IM 2. A bordo di un'automobile da lei noleggiata, della quale non ha saputo fornire alcun particolare se non che si trattava di una Opel, il terzetto aveva raggiunto un aeroporto italiano non molto distante dalla Svizzera. Anche in merito a questa meta l'imputata non è stata in grado di essere più precisa. Verso le ore 1200 del 14 febbraio 2018, __________, IM 2 e __________ erano ripartiti a bordo dell'automobile di quest'ultimo con l'intenzione di raggiungere la Svizzera, fino al momento in cui erano stati fermati dalle Guardie di Confine. __________ ha dichiarato che della cocaina rinvenuta nell'automobile non ne sapeva nulla. Ha però affermato che prima di partire dai Paesi Bassi, __________ e __________ gli avevano chiesto di acquistare del nastro adesivo nero, una macchina per il sottovuoto e i relativi sacchetti in plastica. A suo dire il denaro necessario le era stato inviato tramite agenzia __________ da uno dei due uomini. __________ aveva fatto quanto chiestole e aveva poi consegnato il tutto presso un appartamento di __________.
IM 2 e __________ sono stati accompagnati all'Ospedale __________ di __________ per essere sottoposti alla TAC dell'addome. Per entrambi l'esame in questione non ha evidenziato la presenza di oggetti o corpi estranei, quali palline od ovuli contenenti sostanze stupefacenti.
Alla luce di quanto emerso e considerati i gravi indizi di colpevolezza dei tre imputati, chiediamo il mantenimento del loro arresto.
IM 2 risulta oggettivamente coinvolto in un'inchiesta tuttora in corso svolta a carico di cittadini __________. Occorre inoltre vagliare la posizione di __________, il quale potrebbe anch'egli essere implicato nell'inchiesta FREEBASE 2.
Un rilascio degli imputati permetterebbe loro non solo di inquinare le prove, ma anche di entrare in contatto con terze persone coinvolte nel traffico e non ancora identificate.
Non avendo inoltre alcun legame con la Svizzera, a eccezione di __________, è ipotizzabile che gli altri imputati possano darsi alla fuga al fine di sottrarsi al procedimento penale.
La carcerazione preventiva è inoltre necessaria al fine di procedere all'analisi dei telefoni cellulari in possesso degli imputati, nonché alle analisi dei prelievi eseguiti sulle loro mani. Occorrerà altresì procedere agli accertamenti relativi agli invii di denaro provento dell'attività di spaccio, all'identificazione di ulteriori correi e al chiarimento dei ruoli di ciascun imputato.”
(AI 214)
Con istanza 16 febbraio 2018, il PP ha richiesto la carcerazione preventiva di IM 2 per un periodo di 3 mesi, e meglio fino al 14 maggio 2018 (AI 231), accolta dal GPC il medesimo giorno (AI 234).
Con scritto del 9 maggio 2018, IM 2 ha richiesto die essere posto in regime di espiazione anticipata della pena (AI 395), richiesta accolta dal PP l’11 maggio 2018 (AI 396).
5. L’organizzazione criminale
Riguardo al funzionamento dell’organizzazione criminale sul territorio ticinese si riporta di seguito lo stralcio del rapporto di inchiesta, che ben illustra i ruoli dei vari protagonisti:
" Per cominciare quest’ultimo ha confermato che tutto lo stupefacente rivenduto in Ticino unitamente a __________, da lui ammesso in misura di 2 kg di cocaina a fronte dei 3 Kg contestatigli, è stato procurato da __________, soprannominato __________, __________, o anche __________.
Concordato il quantitativo necessario a soddisfare il fabbisogno dei propri acquirenti, __________ si recava puntualmente in Olanda, a __________, per prendere contatto ed i dovuti accordi con i fornitori. Con loro si occupava di organizzare i trasporti dello stupefacente, che di regola venivano effettuati per mezzo di automobili immatricolate in Olanda e condotte da ulteriori cittadini __________, naturalizzati __________.
I quantitativi di cocaina esportata dall’Olanda non erano mai inferiori al chilogrammo e servivano a soddisfare, oltre al Ticino, anche il mercato di altri paesi, fra cui Germania, Italia e Francia. In sostanza il carico partito da __________ veniva distribuito a dipendenza del fabbisogno di ogni singolo paese. A suffragio di queste sue affermazioni citiamo le intercettazioni ambientali nr. 1463 e 1639 del 15, rispettivamente 20 novembre 2017 in cui i dialoghi vertono su di un carico di 5 Kg di cocaina in partenza dall’Olanda da smerciare tra l’Italia e la Svizzera. In relazione a questo trasporto, di cui non si è a conoscenza se si sia concretizzato o meno, al Ticino sarebbero spettati ben 4 Kg di cocaina.
Per quanto ci compete, dall’Olanda, __________ provvedeva a contattare __________ al fine di indicargli il numero di telefono del corriere in modo che i due potessero organizzare l’incontro e la transazione.
Quest’ultimo, una volta ricevuto il carico, si occupava di consegnarlo ad uno sconosciuto cittadino __________ localizzato nella zona di __________, luogo dove la cocaina veniva stoccata, lavorata e confezionata per la distribuzione.
Si precisa che lo stupefacente veniva sempre rifornito in conto vendita. Una volta piazzato, erano __________ e IM 1 che si occupavano, con una frequenza di circa due volte alla settimana, di recuperare i soldi dai loro acquirenti.
In seguito gli importi riscossi venivano cambiati in euro in vari uffici cambi della regione e recapitati regolarmente in Italia a favore di __________. Parte del denaro veniva quindi reinvestito per finanziare ulteriori approvvigionamenti di cocaina.
Al fine di non lasciare traccia delle loro operazioni, l’ammontare dei soldi che provvedevano a cambiare era sempre inferiore a CHF 5'000.- e le transazioni eseguite in diversi uffici cambi del Cantone; in questo modo potevano destare meno sospetti nei gestori. Il fatto di recarsi in due permetteva inoltre loro di acquistare maggiore valuta in euro.
Anche se IM 1, come da sue stesse ammissioni, avesse già partecipato al trasporto e consegna dei soldi a __________, era __________ che si occupava di quest’incombenza. Prima della partenza, il denaro veniva custodito da un altro sodale non meglio identificato, stanziato a __________.
Riguardo allo smercio dello stupefacente, una volta concordato il quantitativo con l’acquirente, che solitamente variava tra i 50 ed i 100 grammi per volta, IM 1 provvedeva a contattare __________ il quale nel giro di poche ore gli consegnava la sostanza richiesta già confezionata e pronta per la vendita.
Gli scambi avvenivano principalmente a __________ ed in particolare nelle adiacenze del negozio di __________ gestito da __________, persona condannata il 2 luglio 2018 per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti nell’ambito della medesima indagine.
Per rendere l’idea del calibro delle persone imputate, facciamo notare come i loro acquirenti, parte di questi identificati, risultavano quasi tutti a loro volta attivi nello spaccio di cocaina sul nostro territorio. Alcuni di loro sono tutt’ora indagati o già condannati per reati in urto alla LF sugli stupefacenti e fra questi spicca il nome di __________, persona già imputata in un altro procedimento penale del Canton Ticino.
Visto che non è stato possibile procedere al rintraccio di tutti gli acquirenti/spacciatori, dato che alcuni di loro, almeno in maniera ufficiale, non risultano risiedere in Svizzera, sarà nostra premura richiedere al Magistrato competente la pubblicazione dei necessari mandati di cattura per poter procedere nei loro confronti.
L’attività investigativa condotta prima e dopo il fermo dei rubricati permetteva inoltre di definire come l’appartamento di IM 1 fungesse da vera e propria base logistica per lo spaccio di cocaina in Ticino. Questo luogo, oltre a permettere il soggiorno in Svizzera di diversi soggetti, parte di loro acquirenti stessi di IM 1, veniva utilizzato sia per custodire che per preparare lo stupefacente destinato all’alienazione. Se per il titolare dell’appartamento non era la regola, dagli interrogatori dei suoi coinquilini emergeva come questi fossero soliti nascondere lo stupefacente in casa, in particolare sotto il frigorifero della cucina. I sequestri operati il 14 dicembre 2017 lo confermano.”
(AI 426)
6. Fatti e motivi a delinquere
6.1. IM 2
6.1.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
A IM 2 è contestato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, __________, __________, __________, __________ e altre non meglio precisate località del Canton Ticino, dall’ottobre 2016 al 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, detenuto, acquistato e importato, fatto preparativi volti all’alienazione e alienato complessivi ca. 2'289.40 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto.
Di seguito le singole contestazioni nel dettaglio.
6.1.1.1. Detenzione di 93.26 grammi netti di cocaina in data 14.12.2017
IM 2 è accusato di avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ e IM 1, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all’interno dell’appartamento di IM 1, pure in uso all’imputato, e destinate alla vendita a terze persone.
L’elenco degli oggetti sequestrati durante la perquisizione domiciliare dell’appartamento di IM 1 riporta le seguenti voci:
- Sacchetto __________ contenente cocaina 79 grammi lordi reperto SAD 15629;
- Sacchetto contenente cocaina 34 grammi lordi reperto SAD 15629;
- Confezione polvere 2.5 grammi lordi reperto SAD 15629.
(AI 80, allegato 3)
Il rapporto dell’università di __________ ha stabilito che i 65.9 grammi netti di cocaina hanno una purezza del 24.2%, i 25 grammi del 32.4% e i 3 grammi del 20.6% (AI 177).
IM 2 ha ammesso il reato nel suo interrogatorio finale dell’11 ottobre 2018. Così egli ha dichiarato:
" A) per avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, in correità con IM 1 e __________, senza essere autorizzato, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 20.6% al 32.4%), nonché 2.41 grammi netti di marijuana e 2 spinelli di canapa, sostanze rivenute dalla polizia all’interno dell’appartamento di IM 1 in cui anche io alloggiavo e destinata alla vendita a terze persone;
R Confermo che il 14 dicembre 2017 mi trovavo a casa di IM 1. La cocaina sequestrata era di __________ e anche mia. Sapevo che io e lui nascondevamo della droga in casa di IM 1. Era di entrambi.
Il PP mi ricorda che questa cocaina era contenuta in tre distinti sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%). In particolare sul sacchetto contenente 65.85 grammi e sul sacchetto contenente 24.45 grammi è stato rinvenuto il mio DNA.
R Ne prendo atto. Come detto i sacchetti erano nostri, ossia miei, di IM 1 e di __________, avremmo venduto quella cocaina.”
(AI 448)
IM 1 ha però confermato in aula che i 2.96 grammi di cocaina che si trovavano nel suo armadio erano di sua esclusiva proprietà, motivo per il quale la Corte decurtato tale quantitativo dai 93.26 grammi imputati a IM 2, per un totale quindi ritenuto di 90.30 grammi.
6.1.1.2. Importazione di complessivi 302.20 grammi netti di cocaina in data 14.02. 2018
IM 2 è accusato di avere, a __________ (NL), __________ (I) e __________, senza essere autorizzato, in data 14 febbraio 2018, con la partecipazione di __________ (__________) e __________, acquistando previamente lo stupefacente a __________ da tale non meglio identificato __________ e successivamente confezionandolo per il viaggio verso la Svizzera, partendo da __________ il giorno 13 febbraio 2018 a bordo dell’autovettura marca Opel con targhe olandesi in precedenza noleggiata e condotta da __________, raggiungendo __________ il 14 febbraio 2018, abbandonando lì il veicolo Opel in un parcheggio e recuperando la vettura Mercedes Benz targata TI__________ di proprietà di __________, indi proseguendo il viaggio a bordo della stessa verso il confine svizzero sempre unitamente a __________ e __________ attraversando il confine al valico di __________, importato in Svizzera complessivi 302.20 grammi netti di cocaina (grado di purezza dell’ 84.9%), sostanza destinata alla vendita sul territorio svizzero da parte sua e di __________.
IM 2 nel suo primo verbale in polizia, il 14 febbraio 2018, ha così dichiarato:
" D: Ha domande e/o dichiarazioni spontanee da porgere alle Autorità?
R: Vorrei dire che oggi ho chiesto un passaggio al mio amico __________ e non conosco il suo nome di famiglia. Noi siamo amici da circa 2 anni e spesso e volentieri siamo in giro insieme. Mentre mi trovavo in centro a __________ chiedevo scrivevo via WhatsApp il mio amico __________ e gli chiedevo se poteva darmi un passaggio perché volevo venire a __________ la mia ragazza __________. Lui mi diceva che era in giro e quindi è venuto a prendermi a __________ insieme alla sua ragazza, come mi ha detto __________, siamo andati a mangiare al ristorante __________ di __________, locale che si trova vicino al cinema. La ragazza in questione è la donna che è stata fermata con noi a bordo del veicolo di __________. Dopo aver mangiato, __________ ha pagato il conto e siamo partiti in direzione della Svizzera, siamo andati verso __________, poiché era sua intenzione di recarsi al __________ di __________. __________ mi aveva detto che dopo la pausa al grande magazzino __________, mi avrebbe portato a __________. Siamo partiti da __________ ed abbiamo raggiunto una dogana che non ricordo il nome, dove siamo stati fermati dalle Guardie di Confine. A seguito del fermo siamo stati accompagnati al loro Posto di __________, dove hanno trovato un pacchetto con della droga, da come mi è stato detto, poiché io non ho visto nulla. In seguito sono stato portato presso l’ospedale __________ di __________ per essere sottoposto a TAC per verificare o meno la presenza di oggetti estranei all’interno del mio corpo, test che è risultato negativo. In seguito sono stato accompagnato presso il posto di Polizia di __________.
(…)
Prendo atto che all’interno del veicolo Mercedes condotto da __________ e targato TI __________ è stato rinvenuto un quantitativo di 440 grammi lordi di cocaina.
Mi viene chiesto se ho qualcosa da dichiarare in merito.
Rispondo che non ne sapevo nulla dell’esistenza di questa sostanza.
(…)
Mi viene chiesto cosa ho qualcos’altro dire in merito ai 440 grammi di cocaina rinvenuti all’interno del veicolo Mercedes sulla quale sono stato fermato in data odierna.
Rispondo che __________ e la ragazza, come ho detto prima erano venuti a __________ per prendermi. In seguito siamo andati a mangiare al __________ di __________ e durante il pranzo mi hanno detto che provenivano da __________, senza precisare dove esattamente. Inoltre mi dicevano che all’interno della macchina vi era della cocaina, senza precisare quanta e dove era nascosta. Quindi dopo il pranzo siamo partiti come detto con l’intenzione di raggiungere il __________ di __________ per acquistare dei vestiti ed in seguito avremmo dovuto raggiungere __________.
(…)
Prendo atto che la droga era celata nello spazio riservato ai piedi del passeggero posteriore sinistro (dietro al conducente).
Ne prendo atto, io non avevo visto nulla.
ADR: che sia __________ che la ragazza fermata in nostra compagnia, quando mi hanno raccontato della droga in macchina, ne stavano parlando tutti e due.
ADR: che sapevo che la droga doveva arrivare a __________, ma non so di preciso dove e tanto meno mi hanno detto il nome del destinatario.
(…)
Da parte mia posso dire che è vero che io mi trovavo a __________, ma vorrei precisare che __________ non racconta tutta la verità, e meglio lui il documento l’ha perduto circa 1 mese fa’, di fatto ha in possesso un documento provvisorio, per quanto riguarda il resto devo dire che effettivamente siamo patiti da __________ tutti assieme con una macchina guidata dalla ragazza, io so unicamente che mi hanno lasciato a __________, poiché dopo loro avrebbero raggiunto __________ per recuperare la macchina di __________ in aeroporto. Inoltre ricordo che quando mi hanno lasciato a __________, mi aveva detto che sarebbero ritornati dopo aver recuperato il veicolo. Durante tutto il viaggio tra l’Olanda e l’Italia non mi hanno mai detto che all’interno del veicolo vi era della droga. Preciso che quanto ho dichiarato prima è la verità, nel senso che ho saputo unicamente della droga, dopo essermi fermato a mangiare con loro al ristorante __________ di __________.”
(AI 214, allegato 9)
__________, il 15 febbraio 2018, dinnanzi al PP, si è così espresso:
" Vorrei precisare che io ero al corrente del trasporto di cocaina così come erano al corrente anche le altre due persone.
Ultimamente ho avuto dei problemi finanziari con il negozio, vi è stato un calo delle vendite motivo per cui, avendo negli ultimi due anni assunto delle spese fisse, non sono più riuscito a far quadrare i conti. Ho un leasing di 550 CHF al mese per la Mercedes e CHF 300 mensili per la VW Polo che uso per lavorare. Nell’ultimo periodo poi ho avuto ulteriori spese, varie fatture che si sono accumulate.
Nell’ultimo anno ho ripreso i contatti con IM 2 e abbiamo cominciato a frequentarci più assiduamente. Un mese fa circa mi trovavo a __________ con lui e si è discusso di acquistare dello stupefacente in Olanda per rivenderlo in Ticino. IM 2 aveva la possibilità di avere un contatto in Olanda, non conosco il nome di questa persona.
(…)
Per tornare al trasporto dell’altro giorno. IM 2 ed io siamo rimasti che io avrei la mia parte di denaro necessaria e lui la sua, ho preso dei miei risparmi (ho un conto presso __________ a mio nome). Ho recuperato quindi CHF 4'900, denaro che però non ho prelevato dalla banca ma che avevo a contanti. Trattasi della somma che ho poi cambiato in euro e che è stata trovata la ricevuta. Raccolti i soldi, IM 2 si trovava già a __________ e io l’ho raggiunto in aereo. Preciso sono atterrato ad __________ e poi con il treno sono andato a __________. Ci siamo incontrati vicino alla fermata di un tram di cui non ricordo il nome, poi siamo andati a casa di questo suo amico che però non c’era quando siamo arrivati, è arrivato in un secondo tempo. I soldi che avevo cambiato li ho consegnati subito a IM 2. Non so dire se però è la stessa persona che ci ha procurato lo stupefacente. Il giorno dopo sono uscito e quando sono rientrato IM 2 aveva già lo stupefacente. Con lo stupefacente siamo quindi andati a casa di un’altra persona, l’appartamento era vuoto, e abbiamo confezionato la cocaina. L’attrezzatura per confezionarla era già nell’appartamento.
ADR che non ho inviato soldi a __________ per l’attrezzatura e non ho chiesto di inviare soldi a lei per questo. Ho chiesto di inviare dei soldi a lei per me. __________ era stata contattata da IM 2 anche se io già la conoscevo, l’avevo conosciuta in gennaio 2018 quando ero stato in Olanda. IM 2 aveva contattato __________ per il trasporto.
(…)
ADR che il guadagno dalla vendita dello stupefacente sarebbe stato diviso tra me e IM 2, non avevamo ancora discusso né dove avremmo tenuto lo stupefacente e nemmeno a chi lo avremmo venduto.”
(AI 216)
IM 2 ha ammesso tale traffico nel suo verbale finale:
" per avere, a __________ (NL), __________ (I) e __________, senza essere autorizzato, in data 14 febbraio 2018, in correità con __________ e __________, acquistando previamente lo stupefacente a __________ da tale non meglio identificato __________ e successivamente confezionandolo per il viaggio verso la Svizzera, partendo da __________ il giorno 13 febbraio 2018 a bordo dell’autovettura marca Opel con targhe olandesi previamente noleggiata e condotta da __________, raggiungendo __________ il 14 febbraio 2018, abbandonando lì il veicolo Opel in un parcheggio e recuperando la vettura Mercedes Benz targata TI__________ di proprietà di __________, indi proseguendo il viaggio a bordo della stessa verso il confine svizzero sempre unitamente a __________ e __________ attraversando il confine al valico di __________, importato in Svizzera complessivi 302.20 grammi netti di cocaina (grado di purezza dell’ 84.9%), sostanza destinata alla vendita sul territorio svizzero da parte sua e di __________;
R Confermo i fatti così come imputatimi dal PP e me ne assumo la responsabilità. Preciso che la vettura Opel l’abbiamo abbandonata a __________ vicino al __________. Li ci ha raccolti, me e ______, il __________ che precedentemente avevamo lasciato a __________ dove lui aveva recuperato la sua automobile. Con la Mercedes siamo quindi entrati in Svizzera.
Il PP mi chiede come ci saremmo organizzati io e __________ per vendere questa cocaina e a che prezzo l’avremmo venduta.
R Premetto che avremmo fatto a metà io e __________. Penso che l’avremmo venduta a CHF 60.00 al grammo.”
(AI 448)
L’imputato ha poi riconfermato le sue ammissioni in aula. Il quantitativo importato di 302.20 grammi di cocaina è quindi stato accertato.
6.1.1.3. Preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina in data 14.12.2017
IM 2 è accusato di avere, a __________, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso l’abitazione di __________ di IM 1 e in cui alloggiava, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%) destinati alla vendita sul nostro territorio.
Nel suo verbale finale dell’11 ottobre 2018 IM 2 si è così espresso:
" Preciso che quella sostanza la usavano sia __________ sia IM 1. Io non la usavo siccome compravo la cocaina già pronta per la vendita io non la tagliavo, mai. È vero che io sapevo che questa sostanza era lì in casa ma non era mia. Possibile che vi siano mie tracce su questo sacchetto – come mi contesta il PP - siccome io nascondevo la mia roba (cocaina) nello stesso nascondiglio.
Il PP mi contesta che sul sacchetto contenente la sostanza da taglio (rinvenuto in cucina dietro lo zoccolino), è stato rinvenuto il mio DNA di conseguenza, anche alla luce delle mie ammissioni in relazione al traffico di cocaina, ritiene che, quantomeno in correità con IM 1, la sostanza sia a me attribuibile.
R Ne prendo atto.”
(AI 448)
IM 2 anche in aula ha contestato tale imputazione:
" io non sapevo da dove veniva e di chi fosse la sostanza. C’era il mio DNA perché io comunque mettevo le mani dove si trovava perché nascondevo la droga nello stesso posto. Io risiedevo nell’appartamento di IM 1.”
La Corte ha però ritenuto che il riscontro oggettivo del suo DNA ritrovato sul sacchetto, così come il fatto che egli nascondeva la droga nel medesimo luogo, sono elementi sufficienti per accertare la sua imputabilità in merito agli atti preparatori. IM 2 era in effetti l’operaio che si occupava della vendita al dettaglio e che procedeva anche al taglio.
6.1.1.4. Alienazione di complessivi ca.1'670.00 grammi lordi di cocaina nel periodo ottobre 2016 – 14.02.2018
IM 2 è accusato di avere, a __________ e in altre località del Ticino, nel periodo ottobre 2016 – 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, alienato a terze persone complessivi ca.1'670.00 grammi lordi di cocaina, di cui 100.00 grammi a __________ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 ad un prezzo non conosciuto, 30.00 grammi a __________ nel periodo ottobre 2016 – 15 febbraio 2017 al prezzo di CHF 60.00 al grammo, 30.00 grammi a __________ (__________) nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 50.00 al grammo, 10.00 grammi a __________ nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017 e 50.00 grammi a __________ nel periodo maggio – dicembre 2017 al prezzo di CHF 60.00/70.00 al grammo, e il rimanente quantitativo ad ignoti acquirenti non identificati.
Nel suo verbale del 3 maggio 2015, ha dichiarato di aver iniziato a spacciare cocaina a fine 2016-inizio 2017 (AI 426, IM 2, allegato 4). Nello stesso verbale egli ha inoltre così riferito:
" Mi viene chiesto in che percentuale tenevo il denaro provento dalla vendita di cocaina rispettivamente il denaro che inviavo in __________.
Rispondo che io mi tenevo circa 1'500.- CHF al mese per le mie spese mensili. Infatti avevo 500.- CHF d’affitto al mese che dovevo pagare a IM 1 e che ho sempre pagato. I rimanenti 1'000.- CHF li utilizzavo per il cibo, per il divertimento in discoteca e per comprarmi i vestiti. Quello in eccesso lo spedivo in __________.
Gli agenti interroganti mi fanno prendere atto che, facendo un calcolo sull’arco di 12 mesi (dicembre 2016-dicembre 2017) io, sempre considerando i 15.- CHF di margine di guadagno su un grammo di cocaina e i 1'500 CHF necessari per il mio sostentamento mensile, avrei venduto 1'200 grammi di cocaina. Sommando con quanto sopra riportato, questo comporta un totale complessivo di 1'850 grammi di cocaina spacciata.
Ne prendo atto. Non contesto il calcolo fatto. È possibile anche se non tenevo una contabilità precisa di quanto vendevo. Comunque confermo le mie spese correnti mensili che si aggiravano sui 1'500.- CHF ogni mese. Vorrei solo precisare che i 303 grammi che ho già ammesso di avere venduto in uno dei miei primi verbali è contemplato già nei 1'850 grammi qui ricostruiti.
L’avv. DUF 1 chiede se è corretto che io guadagnavo unicamente 15.- CHF ad ogni grammo venduto di cocaina.
Rispondo che sì, è corretto.”
(AI 426, IM 2, allegato 4)
Nel suo verbale del 15 giugno 2018 l’imputato ha però rivisto parzialmente la sua posizione:
" D: Ha domande e/o dichiarazioni spontanee da porgere alle Autorità?
R: Vorrei dire che nel mio verbale del giorno 03.05.2018 avevo detto che tenevo CHF 1'500.- per il mio sostentamento in Ticino, compresi i soldi dell’affitto che davo a IM 1, ma rifacendo un calcolo, posso dire che questo importo è troppo alto e secondo i miei calcoli spendevo al massimo CHF 1'000.- al mese, sempre compresi i CHF 500.- che davo a IM 1 per l’affitto.
Quindi l’agente interrogante mi fa’ prendere atto che in base a queste miei dichiarazioni, a fronte del calcolo eseguito nel verbale del 03.05.2018, io avrei speso CHF 12'000.- in un anno, denaro provento dallo spaccio di cocaina che calcolato con l’ultima volta sulla base di un guadagno di CHF 15.- al grammo, sarebbe pari a 800 grammi di cocaina spacciata nell’arco di 1 anno.
Da parte mia posso dire che il calcolo della cocaina spacciata ci può stare.
A domanda dell’avvocato DUF 1 posso dire che il parametro di calcolo del mio periodo di spaccio, da dicembre 2016 a dicembre 2017, è giusto.
A domanda rispondo che più o meno ricordo quanto da me affermato nei precedenti verbali d’interrogatorio.
(…)
Visto quanto appena emerso è palese che il mio periodo di spaccio è più ampio rispetto alle mie precedenti dichiarazioni e quindi mi viene chiesto da quando realmente ho iniziato a spacciare cocaina ed il quantitativo totale da me alienato sul territorio svizzero.
Rispondo che è possibile che abbia iniziato a spacciare anche 2 mesi prima di dicembre 2016, ma non di più.
(…)
Mi viene chiesto a chi altri ho venduto cocaina, visto che ho ammesso di aver alienato 1'450 grammi di cocaina, viste le modifiche fatte oggi.
Rispondo che vendevo in giro per le discoteche e per strada a coloro che mi chiedevano se avevo cocaina da vendere, quindi pertanto mi è difficile essere più preciso.”
(AI 426, IM 2, allegato 5)
Nello stesso verbale l’imputato ha ammesso di aver venduto 100.00 grammi a __________, 30.00 grammi a __________, 30.00 grammi a __________ e 10.00 grammi a __________.
Il PP, per calcolare il quantitativo complessivo alienato da IM 2, si è basato sui dati forniti dall’imputato, ovvero il suo dispendio mensile di CHF 1'000.-, il periodo di tempo da lui indicato per l’attività di spaccio di 16 mesi (ottobre 2017-febbraio 2018) e il guadagno di CHF 15.- per grammo, con l’aggiunta dei soldi da lui inviati per un totale di CHF 9'138.- (di cui al considerando successivo), per uno spaccio complessivo di ca. 1670.- grammi di cocaina. Di seguito il calcolo:
CHF 1'000.- x 16 mesi = CHF 16'000.- + CHF 9'138.- = 25'138 CHF ./. 15 CHF/grammo = 1'675.86
L’imputato nella prima parte del suo verbale finale, l’11 ottobre 2018, ha dichiarato quanto segue:
" Contesto questo quantitativo complessivo. Confermo le vendite specificate sopra ad eccezione dei 50 grammi di __________. Io ritengo di avere venduto circa in totale nel periodo in questione 400.00 grammi di cocaina. Penso di avere guadagnato lavorando per __________ __________ più o meno tra i CHF 6’000-7'000 in un anno circa. È giusto dire che io in questo periodo ho speso circa CHF 1'000 al mese per vivere.
(…)
Il PP mi dice che di conseguenza ho inviato del mio denaro per un importo complessivo di CHF 9'138.00.
Il PP mi dice quanto segue: con un dispendio mensile di per vivere in Svizzera di CHF 1'000.00 e un invio di denaro sull’arco di 12 mesi (dicembre 2016 – ottobre 2017) di CHF 9'138.00, ho un dispendio complessivo di circa CHF 21'000.00. Se da questi togliamo CHF 7'000 che io dichiaro di avere guadagnato “lecitamente” presso il lavoro della __________ (attività non dichiarata), abbiamo un disavanzo di CHF 14'000.00. Considerando un guadagno medio di CHF 15.00 al grammo venduto, risulta che ho venduto durante questo periodo complessivamente circa 930.00 grammi di cocaina. Il PP mi chiede se ho compreso il calcolo e se ritengo che sia sostenibile.
R Ripensandoci dico che il calcolo fatto dal PP ci può stare. I 930.00 grammi di cocaina mi sembrano comunque un po’ eccessivi. Ammetto però di avere venduto almeno 750.00/800.00 grammi.”
(AI 448)
Tuttavia, in data 6 novembre 2018, è stato interrogato in veste di testimone il gerente dalla __________, __________, il quale a precisa domanda, con tanto di fotografia di IM 2 sottopostagli, ha dichiarato che l’imputato non ha mai lavorato per la società, nemmeno per un giorno di prova. IM 2 alla contestazione ha così risposto:
" R Ribadisco che io ho lavorato per questa ditta tant’è che ho anche il numero di tale __________ (responsabile degli operai) sul mio cellulare.
L’interrogante mi contesta che il teste __________ ha dichiarato che __________ comunicava a lui chi assumere, anche se solo in prova, e che di me non è mai stato fatto il nome e nemmeno sono mai stato visto lavorare per __________.
R Non è vero. Ci sono anche sul mio cellulare le chiamate di questo __________ il quale mi chiamava per andare a lavorare. Io lavoravo infatti su chiamata. Tramite me IM 1 e __________ hanno avuto il contatto per lavorare presso __________. Preciso che IM 1 e __________ lavoravano con regolare contratto, io invece non potevo lavorare siccome non avevo un permesso e quindi ho lavorato in nero. Questo __________ lo sapeva e me lo aveva detto. __________ non è il capo ma lui è il responsabile degli operai. Ricordo che una volta mentre __________ a __________, c’è stato un controllo e __________ ha detto che io ero solo in prova. Da quel momento non ho più lavorato per la __________ ma ho comunque fatto dei piccoli lavori privatamente per conto di __________.
AD dell’avv. DUF 1 dico che il capo __________ non l’ho mai visto ma avevo già sentito il suo nome. Io chiedo quindi che venga semmai interrogato questo __________, è con lui che io avevo i contatti e non con __________.
L’interrogante mi dice che viste le dichiarazioni del teste, quanto da me dichiarato in merito al mio supposto guadagno lecito per complessivi CHF 7'000.00 non trova riscontro negli atti, di conseguenza, tutti gli invii di denaro da me fatti e già contestatimi singolarmente nel verbale PP dell’11 ottobre 2018 (complessivi CHF 9'138.00), vengono ritenuti atti di riciclaggio ex art. 305bis CP.
R Ne prendo atto.
Analogamente, anche il calcolo relativo alle mie alienazioni di cocaina è stato rivisto e questo partendo da quanto da me dichiarato nel citato verbale PP segnatamente riguardo il mio dispendio mensile per vivere (CHF 1'000.), il mio guadagno netto al grammo di cocaina venduto (CHF 15.00), il denaro da me inviato (complessivi CHF 9'138.00), il tutto per un periodo di 16 mesi (periodo della mia attività di spaccio). Ne consegue che il quantitativo di cocaina che mi viene contestato aver alienato nel periodo ottobre 2016 – 14 febbraio 2018, è di ca. complessivi 1'670.00 grammi.
Mi viene chiesto di prendere posizione.
R Ne prendo atto. Io ribadisco che ho guadagnato CHF 7'000.00 lavorando. Questi soldi mi sono stati consegnati tutti a mano da __________. Voglio anche aggiungere che io vendevo a dosi di 0.8 grammi e non a 1.00 grammo, quindi il quantitativo è comunque sicuramente minore.”
(AI 466)
In aula l’imputato si è così espresso:
" D a IM 2: al pt. 1.4. le sono contestati 1'670 grammi lordi di cocaina. Ha capito come hanno effettuato il calcolo?
R IM 2: Sì, ma io ne riconosco solo 750/800 grammi.
D a IM 2: come mai questa differenza di 1 Kg.
R IM 2: perché per il calcolo hanno computato anche i soldi che io ho guadagnato in nero, ovvero CHF 7'000.-.
Il Presidente rileva che se si dovesse togliere i CHF 7'000.- dal calcolo, asseritamene guadagnati dall’imputato con il lavoro in nero, si arriva a un quantitativo di 1'209.20 grammi.
D a IM 2: chi era la persona che la faceva lavorare?
R IM 2: __________, della __________. Era un lavoro in nero. Anche IM 1 lavorava li.”
La testimonianza del gerente della __________, in assenza di altri affidabili riscontri, non è però stata ritenuta sufficiente, solo poiché egli, se avesse dichiarato di aver assunto in nero IM 2, sarebbe incorso in sanzioni penali, il che non permette di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
La Corte, per accertare il quantitativo complessivo di cocaina alienato da IM 2, ha seguito due ragionamenti distinti, che hanno comunque portato allo stesso risultato: nel primo ha seguito il calcolo effettuato dal PP, con l’eccezione che sono stati riconosciuti i CHF 7'000.- guadagnati dall’imputato in nero e che di conseguenza sono stati dedotti dal guadagno complessivo (CHF 1'000.- * 16 mesi = CHF16'000 + CHF 9'138 = CHF 25'138 – CHF 7'000 = CHF 18’138 ./. 15 CHF/grammi = 1'209.20), mentre nel secondo ha preso in considerazione il quantitativo alienato riconosciuto da IM 2 di 750 grammi per il periodo di 10 mesi a cui è stata applicata la proporzione per il periodo di 16 mesi in cui è stato attivo sul mercato degli stupefacenti (750 grammi ./. 10 = 75 grammi *16 mesi = 1'200 grammi). Il quantitativo alienato da IM 2 è quindi stato accertato, in base alla soluzione più favorevole all’imputato secondo il principio in dubio pro reo, in 1'200 grammi di cocaina.
IM 2 è accusato di avere, a __________, nel periodo 14 dicembre 2016 – 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine, e meglio, per avere, in almeno 8 occasioni, direttamente o per il tramite di __________, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente la __________, denaro contante per almeno complessivi CHF 9'138.00, ben sapendo che questi erano provento dall’attività di traffico di stupefacenti.
In merito a tale imputazione va subito detto che da dicembre 2016 IM 2 non ha più svolto alcuna attività lavorativa, motivo per il quale è stato possibile concludere che tutti i suoi successivi guadagni derivano dallo spaccio di cocaina. Egli nel suo verbale finale 11 ottobre 2018 ha comunque ammesso l’imputazione (AI 448) e lo ha riconfermato in aula (verbale dibattimentale, allegato 1, pag. 5).
6.1.3. Impedimento di atti dell’autorità
IM 2 è accusato di avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, impedito a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, e meglio, per avere omesso di dare seguito all’ordine di Alt intimatogli dalla polizia cantonale che aveva appena fatto irruzione nell’appartamento di IM 1 dove egli alloggiava, dandosi immediatamente alla fuga, verosimilmente calandosi dal balcone, e facendo perdere le proprie tracce.
Nel suo primo verbale in polizia, il 14 dicembre 2018, ha negato di essersi trovato nell’appartamento durante l’intervento della polizia del 14 dicembre 2017:
" L’agente interrogante mi chiede se il giorno 14.12.2017, giorno dell’arresto di IM 1, mi trovassi all’interno del suo appartamento di questo ultimo in compagnia della mia fidanzata __________, unitamente a __________, __________ e __________.
Rispondo che io quella sera ero in casa e circa 1 ora prima dell’arrivo della Polizia ero andato in centro a __________. Ho saputo in seguito che era arrivata la Polizia a casa di IM 1, e più precisamente mi aveva chiamato la morosa di IM 1, che so chiamarsi __________. Vorrei precisare che la mia compagna __________, quando sono uscito di casa, lei era rimasta in camera, mentre io mi ero recato al __________ a fumare la shisha con dei miei amici, __________ e __________ di origini __________ e __________ che ha origini __________.
Mi viene chiesto chi abiti all’interno dell’appartamento di IM 1.
Rispondo che abitavano a casa sua “__________”, “__________” e IM 1, posso dire che ogni tanto anche io in quella casa lì. Vorrei precisare che ho dormito a casa di IM 1 parecchie volte, normalmente mi fermavo da lui nei fine settimana, ma non tutti.
Mi viene chiesto perché frequentavo così spesso l’abitazione di IM 1.
Rispondo che io andavo a dormire a casa sua e per stare insieme alla mia ragazza __________.”
(AI 214, allegato 9)
__________ ha però confermato la presenza di IM 2:
" L’interrogante mi chiede chi viveva nell’appartamento oltre a me e IM 1 ed io rispondo che a volte vi erano presente pure le atre persone fermate che io conosco con il nome di “__________”, “__________”, “__________” e la ragazza che io chiamo “__________”.
Posso dire che queste persone hanno una frequentazione regolare dell’appartamento e questo perché conoscono IM 1.
ADR che a volte si fermano pure a dormire.
(…)
Mi viene ora sottoposto l’allegato doc. B e mi vinee chiesto se conosco la persona raffigurata nell’allegato B ed in merito rispondo che si tratta del “__________”.
ADR che questa persona al momento dell’intervento della polizia si trovava in casa.
ADR che la “__________”, __________, è la fidanzata, o meglio so che si frequentano, con “__________”.
ADR che non so dire se __________ ha altri luoghi dove stare oltre che a casa di IM 1, ho sentito che abita a __________.”
(AI 80, allegato 22)
Anche la ragazza di IM 2, __________, ha dichiarato nel suo verbale che al momento dell’entrata della polizia l’imputato si trovava con lei in camera da letto:
" Quando è arrivata la polizia IM 2 è uscito dalla stanza ed io sono stata bloccata subito dalla polizia nella camera dove dorme IM 2. Quando sono arrivata c’era un ragazzo alto, con un maglione grigio, penso sia __________. So che lo chiamano __________, ed anche io lo chiamo così. Tengo a precisare che non lo conosco bene se non di vista. IM 2 quando sono arrivata indossava una maglietta grigia con le maniche arancioni. Di solito c’è anche IM 1 a casa. Stasera non c’era. Che io sappia non c’erano altre persone nell’appartamento. Questa sera sono arrivata a casa verso le 21.30.
ADR che prima dell’arrivo della polizia, mi trovavo in camera con il mio ragazzo IM 2 ed ho sentito arrivare una terza persona, quando è passato davanti alla stanza di IM 2, ho riconosciuto __________.”
(AI 80, allegato 41)
IM 2 ha sempre contestato di essere scappato dall’appartamento. Nel suo verbale finale ha però ha ammesso di essersi recato in Italia non appena era stato avvertito che era arrivata la polizia. Così si è espresso:
" L’interrogante mi contesta inoltre il reato di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 CP) in relazione alla fuga da me messa in atto in data 14 dicembre 2017 presso l’abitazione di IM 1, allorquando io, nonostante l’intimazione “Alt polizia” da parte dell’agente di polizia intervenuto, mi sono dato alla fuga scappando, rispettivamente calandomi dal balcone o in altro modo, fuori dall’appartamento.
L’interrogante mi dice che sia la polizia intervenuta sul posto (cfr. AI 450), sia la persona informata sui fatti __________ (cfr. AI 426), come pure l’imputato __________ (cfr. AI 426), hanno dichiarato che io mi sono dato alla fuga non appena la polizia ha fatto irruzione in casa, facendo perdere le mie tracce.
Mi viene chiesto di prendere posizione.
R Ne prendo atto. Ribadisco che io sono uscito dall’appartamento poco prima dell’arrivo della polizia. Io non ho visto nessun poliziotto, nè ho sentito nessuno intimare l’alt.
ADR che sono uscito siccome mi ha chiamato un amico, sono andato con lui al bar sotto casa. Questo amico ha un soprannome che è __________. Il suo nome vero al momento mi sfugge. Lui non ha a che fare con lo spaccio di stupefacenti. Mi aveva chiamato solo per bere qualcosa assieme a lui. Ho il suo numero nel mio cellulare. Si trova in rubrica registrato come “__________”. Lui abita a __________ e lo potete interpellare.
ADR che il bar si trova nella piazza __________.
ADR che non so perché __________ e __________ hanno dichiarato che io sono scappato dalla polizia. Immagino che non sapessero che ero uscito prima. Io infatti non ho detto loro che uscivo. In quella casa c’era un via e vai di gente.
ADR che penso di essere uscito da casa circa 10/15 minuti prima dell’arrivo della polizia.
AD dell’avv. DUF 1 dico che sono poi stato chiamato dalla __________ (che è un’amica di IM 1) che mi ha detto che era arrivata la polizia in casa. Questa chiamata stimo di averla ricevuta circa 20 minuti dopo che io ero uscito di casa.
ADR che io dopo questa chiamata della __________ sono andato via in Italia.”
(AI 466)
Anche in aula l’imputato ha ribadito la sua posizione:
" D a IM 2: e in merito all’imputazione di impedimento atti dell’autorità? La sua ragazza __________ ha testimoniato che lei è scappato quando è arrivata la polizia.
R IM 2: __________ non ha visto quando sono uscito. Io sono uscito 20 minuti prima che è arrivata la polizia. Stavo guardando un film con la mia ragazza e poi sono andato perché un mio amico mi aveva chiamato.”
La Corte ha ritenuto che non vi è la certezza che IM 2 abbia effettivamente sentito l’intimazione di fermarsi della polizia. Vi sono anche seri dubbi sul fatto che egli possa effettivamente essere scappato al momento in cui gli agenti sono entrati dalla porta principale, poiché questa avrebbe rappresentato la sola via di fuga plausibile, dato che l’appartamento di IM 1 si trova al sesto piano e calarsi dalla finestra o dal balcone appare poco verosimile. Con il che è stato prosciolto da tale imputazione.
6.1.4. Infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno)
IM 2 è accusato di essere, fra il 3 aprile 2016 e il 14 febbraio 2018, da vari valichi, segnatamente da __________, ripetutamente entrato in Svizzera malgrado il vigente divieto d’entrata a suo carico e valido dal 3 aprile 2016 al 16 dicembre 2017, nonché per avervi soggiornato per un periodo di almeno 6/7 mesi senza la necessaria autorizzazione.
IM 2 ha ammesso tale reato nel suo verbale di confronto con IM 1 l’11 giugno 2018:
" D: Signor IM 2 a seguito di quanto appena dichiarato da IM 1 ha qualcosa da dire in merito?
R: Sì, posso dire di essere stato suo ospite da circa 6/7 mesi prima del suo arresto, nel senso di IM 1, sempre e solo a __________.
ADR: che a casa di IM 1 vivevo insieme a __________ e __________ (ndv. __________ e __________).
ADR: che anche il 16.04.2015 ero ospite di IM 1, ma non in maniera stabile, andavo a trovarlo solitamente nel weekend ed ogni tanto capitava che mi fermassi a casa sua a dormire.
ADR: che questi miei brevi soggiorni in Svizzera sono cominciati a decorrere dall’anno 2014, se non sbaglio, dopo la separazione di IM 1 con la moglie. Io mi fermavo solitamente una notte o due, più che altro nei fine settimana.
ADR: che quando andavo a pernottare durante i weekend, non li davo nulla, ma da quando ho iniziato a soggiornare da lui in pianta stabile, li davo CHF 500.- al mese.
ADR: che non so se gli altri davano del denaro a IM 1 per l’affitto, io li davo unicamente CHF 500.-.”
L’imputato ha confermato quanto detto in precedenza nel suo interrogatorio finale del’11 ottobre 2018:
" Il PP mi chiede quando sono arrivato in Svizzera la prima volta.
R Diversi anni fa non so essere più preciso.
Il PP mi chiede se alloggiavo sempre presso gli appartamenti di IM 1 (a __________ in via __________, a __________ in via __________ e a __________ in via __________) e di precisare quanto durava la mia permanenza in Ticino.
R Si. Inizialmente facevo avanti e indietro dall’Italia ma dopo un po’ ho deciso di stabilirmi definitivamente da lui che nel frattempo aveva locato un’abitazione più grande. Questo risale a circa 6 mesi prima del mio arresto.
ADR Io quando entravo in Svizzera passavo prevalentemente da __________.
ADR una volta a __________ sono stato fermato in uscita. Non avevo il mio permesso italiano perché lo stavo rinnovando e per questa ragione sono stato denunciato e nei miei confronti è stato emesso un divieto d’entrata.
ADR che sapevo che non potevo più entrare in Svizzera a causa del divieto ma entravo lo stesso. A partire da un certo momento, come detto, ho deciso di restare qua.
Il PP mi chiede come passavo le giornate qua in Svizzera.
R Passavo buona parte del mio tempo con la mia ragazza __________. Poi giravo in centro con i miei amici. A volte lavoravo. Di sera andavo a dormire a casa di IM 1.
Il PP mi chiede se confermo che io, nonostante l’esistenza di un divieto d’entrata a mio carico emesso in data 17 dicembre 2015 e notificato il 3 aprile 2016, sono ripetutamente entrato in Svizzera da questa data e fino al 16 dicembre 2017 (scadenza del divieto).
R Si.
ADR che non mi ricordo quando sono entrato nuovamente in Svizzera dopo che mi era stato notificato il divieto d’entrata. Per qualche tempo non son più entrato in Svizzera dopo la notifica. Risiedevo a __________ in un appartamento in affitto di un mio amico. Lì incontravo anche __________ che ci si recava avendo ancora i suoi genitori lì una casa secondaria.”
(AI 448)
In aula egli ha inoltre confermato che era perfettamente a conoscenza del divieto di entrata e che sapeva di non poter recarsi nel nostro paese.
6.1.5. AA aggiuntivo per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
Con AA aggiuntivo dell’8 maggio 2019, la PP __________ ha promosso l’accusa nei confronti di IM 2 per titolo di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________ (NL), __________, __________ e __________, nel periodo compreso tra il 14.01.2017 e il 18.01.2017, agendo in correità con __________ e __________, acquistato a __________ 800 grammi lordi di cocaina (grado di purezza non noto) da persona non meglio identificata, partendo quindi __________ alla guida dell’autovettura marca VW Polo targata TI __________ a lui intestata con lo stupefacente celato nella ruota di scorta dell’automobile, mentre IM 2 facendo rientro in aereo con __________ da __________ a __________ (__________) il 15.01.2017, transitando __________ in entrata attraverso il valico doganale di __________, così importando gli 800 grammi lordi di cocaina in Svizzera, e ricevuto in seguito da IM 2, a __________, in un non meglio precisato giorno compreso tra il 16.01.2017 e il 18.01.2017, 250/300 grammi dello stupefacente precedentemente importato, cocaina successivamente alienata da IM 2 sul territorio svizzero, e meglio come descritto al punto 6.1.1.4.
Tale imputazione non necessita di ulteriori argomentazioni, poiché il quantitativo alienato rientra, così come confermato in aula dal PP, nella vendita totale di cocaina di 1'670.00 grammi accertata al considerando 6.1.1.4.
6.2. IM 3
6.2.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
A IM 3 è contestato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nonché tra Zurigo e il Ticino, tra la Guyana Francese, la Francia e la Svizzera (Ticino), tra l’Italia e il Ticino, nel periodo 2004 – 14 dicembre 2017, con la partecipazione di __________, __________ (__________), __________ (__________), __________, tali non meglio identificati “__________” e “__________”, e con IM 1, senza essere autorizzato, trasportato, importato, alienato, procurato in altro modo, nonché fatto atti preparativi ai fini dell’importazione e dell’alienazione di sostanza stupefacente (cocaina), per un quantitativo pari a complessivi ca. 2'300.87/2'400.87 grammi lordi di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
Di seguito verranno trattati in capitoli separati i singoli quantitativi, così come indicati nell’AA.
IM 3 è accusato di avere, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo 2004 – novembre 2017, senza essere autorizzato, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi, complessivi 289.00 grammi lordi di cocaina.
Di seguito le singole alienazioni nel dettaglio.
6.2.1.1.1. Procurazione di 24.00 grammi di cocaina nel corso del 2004
IM 3 è accusato di avere, a __________, nel corso del 2004, presso la discoteca __________, fungendo da tramite fra tale non meglio identificato “__________” e vari consumatori, procurato in altro modo a terzi un quantitativo pari ad almeno 24.00 grammi di cocaina, sostanza confezionata in 30 sacchettini da 0.8 grammi cadauno, al prezzo unitario di CHF 120.00/150.00, ottenendo un compenso personale complessivo pari a CHF 1'500.00.
IM 3 ha ammesso il reato nel suo verbale del 28 marzo 2018:
" Oltre a quella volta posso dire di aver fatto da tramite in altre occasioni. Le volte che sono successe mi trovavo sempre in discoteca __________ di __________. Capitava che qualcuno mi chiedeva qualche grammo di cocaina ed io lo indirizzavo dal “__________”. Alcune volte andavo io dal “__________” e prendevo direttamente la cocaina per poi consegnarla al cliente.
ADR che sarà capitato un paio di volte. Posso dire di aver fatto da tramite per almeno 30 episodi, ovvero erano palline da 0.8 grammi di cocaina per un totale di 24 grammi di sostanza stupefacente. Per fare ciò avrò guadagnato circa 50.- chf per volta, ovvero 1500.- chf. So che la cocaina veniva venduta a 120/150.- chf a pallina.
ADR che il questi altri 30 episodi sono capitati nel periodo compresa tra il 2003 e il 2004”
(AI 426, IM 3, allegato 7)
Sia il 19 aprile 2018 (AI 426, IM 3, allegato 8), così come in aula, l’imputato ha confermato le sue dichiarazioni, precisando inoltre di aver procurato i 24 grammi dopo il giugno del 2004 (verbale dibattimentale, allegato 1, pag. 6) ciò che esclude la prescrizione dell’azione penale.
6.2.1.1.2. Alienazione di ca. 120.00 grammi di cocaina nel periodo aprile – maggio 2017
IM 3 è accusato di avere, a __________ e a __________, nel periodo aprile – maggio 2017, con la partecipazione di __________, alienato ca. 120.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in ragione di 80.00 grammi a __________ (__________) e altri ignoti consumatori al prezzo di CHF 70.00 per ogni singola confezione da 0.7 grammi e in ragione di 40.00 grammi a non meglio identificato “__________” al prezzo complessivo di CHF 1'900.00, sostanza asseritamente acquistata da IM 1 a CHF 45.00 al grammo.
Nel suo verbale in polizia ha così dichiarato:
" Tengo a precisare che la compra-vendita di 40 grammi è avvenuta in un’unica occasione ed in particolare mi riferisco alla cocaina in scaglia, ovvero di buona qualità presa da IM 1 e poi da me rivenduta ad __________, ovvero un __________ che abita se non sbaglio a __________.”
(AI 213, allegato 9)
IM 3 ha confermato tale vendita nel verbale del 5 giugno 2018:
" Nel periodo aprile – maggio 2017, lei ha poi cominciato ad approvvigionarsi da IM 1, in tre distinte occasioni, ha comprato 150 grammi di cocaina, di cui 30 grammi sono stati restituiti in quanto di cattiva qualità. Cocaina venduta da IM 1 a 45.- CHF al grammo.
Le vendite possono essere così riassunte:
Ø 20 grammi, aprile 2017, confezionati in 28 palline da 0.7 grammi l’una, vendute a 70.- chf cadauna a clienti occasionali trovati in discoteca nel __________. Alienazioni effettuate in correità con __________ (__________).
Il provento di questa alienazione è stato di 1960.- chf lordi. Lei ha poi consegnato a IM 1 900.- chf, ovvero il corrispettivo dei 20 grammi. Il rimanente è da dividere a metà in quanto vi è stata la partecipazione di __________.
Per queste vendite lei ha guadagno 530.- CHF netti.
Da parte mia confermo quanto appena descritto.
Ø 20 grammi, maggio 2017, confezionati in 28 palline da 0.7 grammi l’una, vendute a 70.- chf cadauna a clienti occasionali trovati in discoteca nel __________. Alienazioni effettuate in correità con __________ (__________).
Il provento di questa alienazione è stato di 1960.- chf lordi. In quella occasione non aveva ancora consegnato il corrispettivo dei 20 grammi a IM 1. La metà del denaro l’ha tenuto __________ e l’atra metà lei. Quindi per quelle transazioni ha percepito 980.- CHF.
Da parte mia confermo quanto appena descritto.
Ø 80 grammi, maggio 2017;
40 grammi confezionati in 60 palline da 0.7 grammi l’una, vendute a 70.- chf cadauna a clienti occasionali. Alienazioni effettuate in correità con __________ (__________). Guadagno lordo 4200.- CHF diviso con __________. A lei sono rimasti 2100.- CHF.
Da parte mia confermo quanto appena descritto.
40 grammi venduti ad un acquirente di nome “__________”, alienazione avvenuta al posteggio del __________ di __________. Per quella transazione lei doveva ricevere 2800.- CHF, al contrario “__________” le aveva consegnato 1650.- euro, che corrispondo a circa 1900.- CHF (cambio euro-CHF di maggio 2017). Lei aveva poi consegnato 1800.- CHF a IM 1, per il pagamento dei 40 grammi consegnati a “__________”. Pertanto possiamo presumere che ha tenuto per lei 100.- chf.
Da parte mia confermo quanto appena descritto.
Ø 30 grammi di cocaina, presa e riconsegnata a IM 1 in quanto si trattava di stupefacente di scarsa qualità e pertanto lei aveva ritenuto invendibile.
Da parte mia confermo quanto appena descritto.
Mi viene chiesto come sapevo che la cocaina era di scarsa qualità?
Rispondo che __________ aveva preparato un paio di palline con i 30 grammi. La persona a cui l’aveva portata gli aveva detto che era pessima e pertanto l’ho riconsegnata a IM 1.”
(AI 426, IM 3, allegato 10)
IM 3 ha altresì confermato quanto dichiarato in precedenza nel suo ultimo verbale dinanzi al PP (AI 441). Egli ha però sempre precisato, seppur non contestando il quantitativo di vendita a lui imputato di 120 grammi, di non aver mai venduto a __________. Il PP in aula ha confermato che tale nominativo poteva quindi essere stralciato dall’imputazione, di guisa che l’imputazione è stata confermata senza l’indicazione di __________ quale acquirente.
6.2.1.1.3. Alienazione di 65 grammi di cocaina nel periodo febbraio – marzo 2017
IM 3 è accusato di avere, a __________ e ad __________, nel periodo febbraio – marzo 2017, con la partecipazione di __________, alienato a terzi acquirenti non meglio identificati 65 grammi di cocaina al prezzo di CHF 70.00 la confezione da 0.7 grammi, sostanza asseritamente acquistata da __________.
Nel suo verbale del 15 maggio 2018 ha così riferito:
" ADR che ho conosciuto __________ per tramite di __________ se non sbaglio nel mese di gennaio 2017. In quel periodo lui lavorava come __________ a __________ o __________, comunque vicino al __________ di __________.
Preciso che io non sono mai rimasto in contatto con lui e che non ho nemmeno mai avuto il suo recapito telefonico.
ADR che lui lo conoscevo praticamente solo di vista. Io non ci ho mai avuto a che fare, non gli ho mai venduto droga. Per contro era __________ che gliela vendeva.
La cocaina che gli ha venduto __________, almeno ai primi tempi, non so da dove provenisse, mentre a decorrere dal mese di febbraio 2017 __________ ha cominciato a fare capo a me, nel senso in cui sono stato io che mi sono occupato di reperire lo stupefacente, in particolare rifornendomi a mia volta dal __________ per complessivi grammi 65.
Questi 65 grammi li abbiamo venduti insieme, ma ognuno ai propri acquirenti e in questo caso __________ a __________. Io non gli ho mai venduto dello stupefacente in via diretta.”
(AI 426, IM 3, allegato 9)
Egli ha poi confermato la vendita di 65 grammi sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) sia in occasione dell’ultimo verbale il 28 settembre 2018 (AI 441). Anche in aula l’imputato ha ribadito quanto dichiarato al PP. L’accusa è pertanto stata confermata senza ulteriori commenti.
6.2.1.1.4. Alienazione di 80.00 grammi di cocaina nel periodo settembre – novembre 2017
IM 3 è accusato di avere, a __________, __________, __________ ed altre non meglio precisate località, nel periodo settembre – novembre 2017, alienato a IM 1 ed ulteriori quattro non meglio identificati acquirenti, ca. complessivi 80.00 grammi di cocaina, sostanza venduta in sacchettini da 0.7 grammi al prezzo di CHF 70.00 cadauno, previamente acquistata da un non meglio indentificato fornitore “__________” oltre confine e importata in Svizzera in due circostanze (30.00 grammi con la partecipazione di IM 1 e 50.00 grammi singolarmente).
Nel suo verbale del 24 gennaio 2018 ha così riferito:
" A settembre ho ricominciato a spacciare cocaina. In questo caso la sostanza l’acquistavo in Italia da un cittadino ______ denominato “__________”.
La prima volta da lui ho preso 20 grammi di cocaina, sempre a credito, con il patto di pagarla 40.- chf al grammo una volta che l’avessi venduta.
A ottobre ne ho presa dell’altra, 30 grammi di cocaina, sempre a credito, di cui 10 grammi l’ho data al __________, ovvero IM 1.
A novembre ho preso di nuovo 30 grammi di cocaina, sempre a credito e sempre dal __________.
(…)
La sostanza mi veniva consegnata già confezionata in palline da 0.7 grammi cadauna, io dovevo solo venderla. Il prezzo era sempre di 70.- chf cadauna.
Posso dire di aver venduto 70 grammi di cocaina in palline da 0.7 grammi. Dovrebbero essere circa 100 palline di cocaina per un totale di provento dalla vendita di 8050.- chf. Di quel denaro ho consegnato a “__________” 3200.- chf.
Per quanto riguarda i 20 grammi che avevo preso per sicurezza da IM 1 lì ho riconsegnati a “__________”
(AI 426, IM 3, allegato 3)
IM 3 ha confermato il reato sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) che nel suo verbale del 28 settembre 2019, in cui ha dichiarato quanto segue:
" Il PP mi chiede quindi se confermo le seguenti fattispecie (vendite) a mio carico:
(…)
nel periodo settembre – novembre 2017 ho venduto complessivi 80.00 grammi a IM 1 e altri 4 acquirenti (uno residente a di __________, __________ di __________.
R Confermo le vendite/ il procurare a terzi in altro modo, appena ricordatimi dal PP. Preciso che gli acquirenti io li ho sempre dichiarati in polizia, trattasi in particolare di un acquirente che abita ad __________ vicino all’aeroporto in un palazzo grigio. Un altro acquirente era “il __________”, è un ragazzo che lavorava vicino al __________ di __________ dove c’è una __________ per questo lo chiamavo così. Io l’ho anche identificato in una foto. Altri acquirenti che abitavano in zona __________ (è un bar di __________).”
(AI 441)
Anche in questo caso l’accusa è stata pertanto confermata senza ulteriori commenti.
6.2.1.2. Importazione di 50.00 grammi lordi di cocaina nel mese di novembre 2017
IM 3 è accusato di avere, proveniente dall’Italia (__________) e con destinazione __________, attraverso un imprecisato valico di confine del __________, nel mese di novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1, importato in Svizzera, in aggiunta al quantitativo di 30.00 grammi di cui al considerando 6.1.1.4, ulteriori 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata a IM 1.
Così ha raccontato nel suo verbale del 13 giugno 2018:
" Il PP mi chiede se è corretto dire che nel novembre 2017, nell’ultima circostanza in cui ho acquistato da tale __________ a __________ 30 grammi di cocaina poi importata e venduta in Svizzera, ho accompagnato da __________ pure IM 1, il quale voleva e quindi ha acquistato dallo stesso __________ 50 grammi di cocaina, poi pure importati nella stessa occasione (quindi complessivamente 80’ grammi), in Svizzera. Trattasi per finire di 50 ulteriori grammi di cui IM 1 ha in seguito disposto come voleva lui.
R Premetto che IM 1 già conosceva __________. Lui viveva in Ticino già da tempo. In merito al viaggio in questione preciso che abbiamo viaggiato con due auto separate. Dopo gli acquisti che abbiamo fatto da __________ io sono tornato con la mia auto e i miei 30.00 grammi e IM 1 è tornato con la sua auto e i suoi 50.00 grammi di cocaina.”
(AI 426, IM 3, allegato 11)
In aula ha precisato:
" D a IM 3: conferma il pt. 1.2?
R IM 3: io ho consegnato i 50 grammi a IM 1. Dopo un po’ di tempo che non mi dava i soldi lui mi ha ridato 30 grammi.
D avv, DUF 2: i 50 grammi del pt. 1.2 sono gli stessi del pt. 1.1.4?
R IM 3: siamo andati due volte a prendere la droga. La prima erano gli 80 grammi di cui ho parlato prima. La seconda volta erano invece i 50 grammi imputati al pt. 1.2, che poi IM 1 mi ha restituito in ragione di 30 grammi.”
La Corte ha però ritenuto che a IM 3 non può essere imputato tale quantitativo, poiché non è stato lui ad importarlo in Svizzera ma bensì IM 1 autonomamente, essendo i due tornati separatamente con due auto, non potendosi, in questo caso, concludere per un sodalizio, entrambi avendo un loro proprio commercio.
6.2.1.3. Trasporto di 260.00 grammi lordi di cocaina nel mese di febbraio 2017
IM 3 è accusato di avere, tra Zurigo e il Ticino, nel mese di febbraio 2017, con la partecipazione di __________ e di __________, senza essere autorizzato, partendo da __________, unitamente al fratello __________, alla guida dell’autovettura Citroen C1 (appositamente noleggiata ai fini del viaggio) alla volta di Zurigo, incontrando lì __________, il quale recava seco lo stupefacente previamente importato da __________ sotto forma di ovuli, trasportato, ai fini della vendita in Svizzera, complessivi 260.00 grammi lordi di cocaina.
Il 1 febbraio 2018, dinnanzi alla polizia, IM 3 ha dichiarato di non essere mai andato a prendere __________ a Zurigo:
" ADR che non so come __________ sia venuto da __________ al Ticino. Non sono andato a prenderlo io, probabilmente ci è andato __________. Io confermo di aver conosciuto __________ al negozietto di __________.
(…)
Prima di terminare il verbale gli interroganti mi danno rilettura di alcune dichiarazioni rese a verbale da __________:
“La droga che avevo a __________ l’ho portata tutta a __________. Preciso che a __________ sono venuti a prendermi IM 3 e suo fratello.
Non è vero che ho consegnato della sostanza a __________ in cambio di soldi. Con la droga invenduta sono venuto a __________.
ADR che è stato __________ a mandare IM 3 a __________ a prendermi. Io effettivamente sono tornato in Ticino con i due fratelli IM 3 e con tutta la droga invenduta a __________, ovvero circa 260 grammi. Questi 260 grammi erano destinati a __________.
Preciso che quel quantitativo è stato spartito tra __________ e i due fratelli IM 3.”
Mi viene chiesto di prendere posizione.
Preso atto e rispondo che non è vero che sono andato a prenderlo. Quello che ho fatto è stato unicamente prestare l’auto Citroen C1, che avevo in uso in quel periodo, a __________. Io e mio fratello non siamo mai andati a __________. __________ mi aveva detto che sarebbe andato a __________ o __________ a prendere __________. Quest’ultimo sarebbe arrivato con il treno proveniente da __________.
(…)
Preciso che a quel momento non conoscevo e non avevo mai visto __________ e non sapevo nemmeno che sarebbe arrivato qualcuno a portare della cocaina a __________. __________ l’ho conosciuto qualche giorno dopo al negozietto a __________. La cocaina mi è stata poi consegnata da __________ qualche giorno dopo aver conosciuto __________.
Preciso pure che __________ non vende droga, lui consuma e basta.
Preciso pure che con __________ ho avuto a che fare unicamente per i soldi che gli ho dato inerenti la cocaina ricevuta da __________, e per l’ultimo trasporto terminato con il nostro arresto.”
(AI 213, allegato 9)
__________, nel suo verbale del 15 febbraio 2018, dinnanzi al PP, ha smentito le dichiarazioni di IM 3:
" R.: non è vero, prima di tutto non avevo un’auto, non avevo una casa e non sono mai andato a prenderlo all’aeroporto a __________. Quando è venuto la prima volta in Svizzera è stato IM 3 ad andare a prenderlo all’aeroporto a __________ con la sua macchina e poi sono tornati a __________. Quindi __________ è rimasto per il tempo necessario a recuperare i soldi da IM 3, nel senso che lui aspettava che la droga venisse venduta per poi lasciare la casa.
(…)
R.: io non sono mai andato a __________ a prendere la cocaina. È stato __________ a venire a __________ con la cocaina e IM 3 è andato a prenderlo. Io non c’entro con questa storia, __________ non mi ha dato droga e io non gli ho dato soldi.”
(AI 218)
IM 3, il 19 aprile 2018, ha finalmente ammesso di essere andato lui, insieme al fratello __________, a prendere __________:
" Di fatto lui dichiara che lei è stato contattato da __________ e le ha proposto di andare a prendere ______ __________ e che con se aveva della cocaina da portare in Ticino. Dichiara che lei è andato a __________ ma al rientro non si è fermato da __________ ma ha proseguito per __________ dove lei avrebbe ospitato __________.
Alla fine della sua dichiarazione __________ dichiara che prima di andare a vivere da __________ lei ha consegnato 50 grammi di cocaina, parte della sostanza portata da __________.
Preso atto delle dichiarazioni rispondo che l’unica parte vera è che sono andato a prenderlo.
Ricordo che lo stesso giorno che sono partito, __________ era al telefono con una persona di __________ e ho sentito che c’era qualcuno a __________ che aveva avuto dei problemi e voleva tornare a casa. In quel frangente mi trovavo in compagnia pure di mio fratello __________. Di fatto __________ ha chiesto a me se potessi andare a prenderlo e dopo aver mangiato un kebab siamo poi partiti per __________. Come detto era presente pure __________, pertanto sapeva benissimo che ero salito con __________.
(…)
Preciso pure che non sapevo il quantitativo della cocaina che trasportava __________. Ricordo che dopo il rientro da __________, __________ aveva con sé dei soldi e che ha poi inviato a suo nome ad un destinatario a me sconosciuto. Credo che il denaro era provento della vendita della cocaina di __________. Ricordo che era stato __________ a dire a __________ di inviare il denaro.
Per quanto riguarda il rientro confermo di aver lasciato __________ a casa del __________. __________ ha passato lì la notte ed il giorno seguente sono andato a prenderlo e poi è rimasto un paio di giorni da me e poi come già dichiarato è rimasto, andando e tornando, per circa 3 mesi.
Per quanto riguarda i 50 grammi confermo quanto dichiarato, è lui che mi ha consegnato la sostanza stupefacente.”
(AI 426, IM 3, allegato 8).
IM 3 ha poi confermato il trasporto sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) sia in occasione dell’ultimo verbale il 28 settembre 2018 (AI 441).
Così ancora l’imputato in aula:
" D a IM 3: in merito al pt. 1.3, come mai inizialmente ha negato il viaggio?
R IM 3: la prima volta ho negato, poi dopo ho parlato con l’avvocato e la mia famiglia e ho deciso di raccontare tutto. Io sapevo che __________ aveva della droga ma non sapevo il quantitativo.”
La Corte ha però ritenuto che dal quantitativo trasportato di 260 grammi devono essere decurtati i 65 grammi già accertati al considerando 6.2.1.1.3, poiché quest’ultimi appartengono infatti alla stessa partita che è stata trasportata da __________. IM 3 ha sempre affermato di non sapere il quantitativo di droga trasportato, ma, comunque, con il suo agire egli ha preso di certo in considerazione il fatto che __________ stesse trasportando un’ingente quantità di stupefacente e ha accettato pienamente tale evenienza. Inoltre avrebbe comunque dovuto perlomeno chiedere allo stesso __________ quanta droga avesse ingerito, cosa che non ha fatto e che nemmeno si è preoccupato di fare. La Corte ha quindi accertato il trasporto per complessivi 195 grammi, ovvero i 260 descritti nell’AA meno 65 grammi già accertati in precedenza.
6.2.1.4. Importazione di 301.87 grammi netti di cocaina nel periodo 13-14.12.2017
IM 3 è accusato di avere, tra la Guyana Francese, la Francia (__________ / aeroporto di __________) e la Svizzera (__________ e __________), nel periodo 13-14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 1 e di __________, partendo da __________ unitamente a IM 1 a bordo dell’automobile VW Golf targata TI __________ alla volta della Francia, incontrando __________ all’aeroporto ______ di __________, rientrando unitamente a questi in Ticino, importato in Svizzera, complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 73.8 e il 75.4%), sostanza trasportata da __________ sotto forma di ovuli e destinata alla vendita in Svizzera.
Così il rapporto di inchiesta:
" Il 13 dicembre 2017, poco prima di mezzogiorno, IM 1 e IM 3 partivano da __________. Durante gli ascolti delle intercettazioni ambientali si comprendeva che la destinazione del viaggio era l’aeroporto di __________ – __________ (F). Arrivati a destinazione pernottavano presso l’Hotel __________ più vicino ed il giorno successivo incontravano il soggetto in seguito identificato in __________ giunto in territorio transalpino a bordo di un aereo proveniente dalla Guyana Francese. In tre ripartivano quindi alla volta del Ticino. Preso atto della presenza di sostanza stupefacente, poi rivelatisi essere 301.87 grammi netti di cocaina trasportati da __________ all’interno del suo stomaco, si decideva di procede al fermo dei tre.
Riguardo a questo quantitativo di stupefacente importato in Ticino, le versioni dei rubricati, in particolare quelle di IM 1 e IM 3 discordano nettamente tra loro.
Il primo ammetteva di essere stato a conoscenza della presenza di cocaina all’interno del corpo di __________, pensando che si trattasse di un quantitativo pari a circa 500 gr. di sostanza, tuttavia prendeva le distanze circa la destinazione finale del narcotico. Dichiarava di essersi messo a disposizione per il viaggio/trasporto su richiesta di IM 3, dato che quest’ultimo era sprovvisto di un’auto e di essersi prestato ad accompagnarlo senza rivendicare né ottenere alcun compenso. Secondo lui lo stupefacente era interamente destinato a IM 3, precisando che era stato proprio quest’ultimo ad organizzare l’arrivo di __________ in Svizzera. Una volta varcato il confine elvetico, la loro intenzione sarebbe stata quella di raggiungere l’appartamento di __________, fratello di IM 3, che in comune accordo aveva messo a disposizione la sua abitazione per permettere l’evacuazione degli ovuli contenenti cocaina. IM 1 avrebbe pure chiesto al compagno di viaggio di contattare il fratello __________ per incaricarlo di recuperare del lassativo, cosa che secondo IM 3 non sarebbe mai stata fatta a causa del tardo orario e della conseguente chiusura dei negozi.
Da parte nostra confermiamo che in auto il trio aveva avuto questo tipo di conversazione, ma che IM 3 non aveva chiesto al fratello di recuperare il lassativo dato che era troppo tardi ed i negozi chiusi.
IM 3, dal canto suo, affermava che dell’intero quantitativo, 150 grammi se li sarebbero suddivisi in parti uguali lui e IM 1, mentre il restante sarebbe stato piazzato direttamente dal corriere. Confermava di aver proceduto di persona al pagamento della sostanza, effettuando più invii di denaro verso l’estero e sostanzialmente di aver organizzato l’arrivo in Europa di __________. Per la precisione dichiarava di essersi accordato con quest’ultimo, che già si trovava in Guyana Francese, e di avergli spedito denaro in tre occasioni. I primi due invii, di euro 900.-, rispettivamente di euro 800.-, destinati al pagamento dei 150 grammi di cocaina, mentre il terzo invio, di euro 600.-, quale prestito per permettere a __________ di acquistare il biglietto aereo per il rientro in Europa.
Secondo le sue dichiarazioni, facendo in modo che IM 1 ricevesse 75 grammi di cocaina dal carico importato in Svizzera, avrebbe potuto estinguere un debito che gravava nei suoi confronti pari a CHF 1'150.- , debito a suo dire derivante da precedenti compra-vendite di stupefacente sempre contestate da IM 1.
In occasione del verbale di confronto dell’11 giugno, i due mantenevano sostanzialmente le loro versioni.
Durante l’audizione IM 3 ammetteva che una volta varcato il confine sarebbe stata loro intenzione raggiungere l’appartamento del fratello __________, luogo dove __________ avrebbe effettivamente espulso gli ovuli. Riguardo al fratello confermava che lo stesso era a conoscenza del trasporto del narcotico, ma che tuttavia non era al corrente dei dettagli dell’organizzazione del viaggio e della destinazione finale della cocaina. Seppur non sarebbe stato pattuito alcun compenso, al termine della transazione __________ avrebbe comunque ricevuto da parte del fratello alcuni grammi di stupefacente quale forma di compenso per la messa a disposizione del suo appartamento.”
(AI 426)
IM 3, il 15 dicembre 2017, dinnanzi al PP, ha così riferito:
" Mi viene chiesto di precisare cosa mi ha chiesto esattamente __________ quando l’ha chiamata una settimana fa.
R Premetto che prima di questa telefonata lui mi scriveva dei messaggi sms salutandomi e chiedendomi come stavo. Nel corso della telefonata di settimana scorsa mi aveva detto che sarebbe venuto in Svizzera. Ho poi capito che avrebbe dovuto portare qualcosa in Svizzera e meglio sostanze stupefacenti. Io inizialmente pensavo che fosse fumo e ho capito solo una volta in auto con lui che lui aveva della cocaina in corpo. Per tornare alla telefonata lui mi aveva chiesto se noi (ossia io e IM 1) potevamo venire a prenderlo nei pressi di __________ ma per finire siamo andati a prenderlo a __________.
ADR che io non sapevo che lui conoscesse IM 1.
L’interrogante mi contesta che se __________ mi dice una settimana fa di venirlo a prendere con IM 1 vuol dire che lo conosce.
R È vero.
(…)
R Lui centrava nel senso che è __________ che ha chiesto se io e lui (IM 1) potevamo venire a prenderlo. Per questo io ho chiesto a IM 1 se andava bene fare il viaggio fino in Francia.
Mi viene chiesto se conoscevo lo scopo del viaggio di __________ dalla Francia al Ticino.
R Sapevo che dovevo andare a prendere __________ che portava qualcosa.
ADR che sapevo che avrebbe portato erba o cocaina. Questo me lo ha detto lui.
ADR che la destinazione finale era a __________ a casa di IM 1. Io da li non so poi lui cosa avrebbe fatto.”
(AI 90)
Successivamente IM 3, in polizia, il 1 febbraio 2018, ha deciso spontaneamente di raccontare la verità:
" Mi si chiede se ho dichiarazioni spontanee da fare e rispondo di si, intendo parlare del viaggio fatto da __________.
Io e IM 1 avevamo fatto un accordo con __________. In sostanza lui doveva trasportare della droga, ma non so per chi. Io e IM 1 avremmo dovuto andare a recuperarlo in aeroporto. So che doveva portare circa 400/450 grammi e che di questo quantitativo io e IM 1 avremmo ricevuto 50 grammi e CHF 1'000.- a testa. Preciso tuttavia che la droga che lui portava non so a chi era destinata. I 100 grammi ed i soldi ce li avrebbe dati __________.
ADR che __________ avrebbe dovuto espellere gli ovuli a casa di mio fratello __________. Io ho parlato con __________ e gli ho chiesto se potevo lasciare __________ da lui per una notte. __________ aveva detto di si, ma non sapeva che cosa dovevamo fare. Avevamo scelto lui perché abita da solo.
(…)
Vorrei precisare che una volta arrivato a __________, __________ ci aveva detto che non aveva portato quanto prestabilito e che doveva consegnare il carico ad un’altra persona e che per questo non avrebbe potuto darcene a noi. Confermo che non avrebbe potuto darci i 100 grammi da spartire tra me e IM 1.”
(AI 213, Allegato 9)
Egli ha poi confermato tale traffico sia nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11) sia in occasione dell’ultimo verbale il 28 settembre 2018 (AI 441).
In aula l’imputato ha così precisato:
" D a IM 3: come sono andate le cose a __________?
R IM 3: dopo che __________ è stato qua per __________ se n’è andato dalla Svizzera. Poi mi ha contattato perché voleva portare altra droga. Io gli ho mandato giù i soldi. Avevo concordato con lui una tariffa, ovvero la metà del quantitativo che trasportava. Il 9 dicembre sono venuto a __________, ho chiamato IM 1 e gli ho chiesto se voleva venire con me a prendere __________. Lui inizialmente mi ha detto che era troppo lontano e di farlo venire a __________. Dopo ha comunque accettato di venire con me a __________.
D a IM 3: gli ovuli __________ li doveva espellere a casa di suo fratello __________?
R IM 3: io questo non l’ho mai detto. Mio fratello doveva solo ospitarlo.”
Con il che l’accusa è stata confermata.
6.2.1.5. Preparativi per acquistare almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina nel mese di ottobre 2017
IM 3 è accusato di avere, tra la Francia (__________) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 1 per importare IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi in Svizzera sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a __________ (FR) per acquistare da non meglio identificati commercianti di sostanza stupefacente, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all’alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, ma infine non acquistata a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori.
In merito a tale imputazione si rimanda al considerando 6.3.1.10.
6.2.1.6. Preparativi per importare 1'000.00 grammi di cocaina nel mese di novembre 2017
IM 3 è accusato di avere, tra l’Italia (__________) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 1, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 1, in automobile, a __________ (I) per acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere importata in Svizzera ai fini della vendita sul mercato locale ma infine non acquistata a causa di motivi non meglio precisati.
Anche per questa imputazione si rimanda al considerando 6.3.1.11.
6.2.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti
IM 3 è accusato di avere, a __________, __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino nel periodo marzo – settembre 2017, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a terzi della sostanza stupefacente, e meglio, prendendo in consegna da un cittadino __________ non meglio identificato e consegnandoli a __________ per l’ulteriore vendita a terzi sul territorio cantonale, procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana.
Così ha raccontato nel suo verbale del 15 gennaio 2017:
" Mi chiesto chi sia __________ e per quale motivo mi deve dare 3'000.- chf.
Rispondo che __________ è un __________ che non so dove vive, ma girava in zona di __________ e __________. Per quanto riguarda i 3'000.- chf erano per 1 kg di erba (marijuana) che __________ mi ha preso. La marijuana mi era stata consegnata in estate 2017 da un __________. La marijuana non è ancora stata pagata, e io gli devo all’__________ 1'300.- chf. L’__________ di cui parlo abita a __________. In sostanza io ho fatto da tramite tra l’__________ e il __________. Per questo tramite io non avrei guadagnato nulla, la marijuana era di prova.
Voglio precisare che __________ ora sta prendendo dal “__________”. Il nome di ______ non lo so, ma lo avevo già indicato nella documentazione fotografica mostratami nel precedente verbale.”
(AI 426, IM 3, allegato 2)
IM 3 è accusato di avere, in varie località del cantone, segnatamente del ______ e del ______, nel periodo 10 gennaio 2017 – 20 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, e meglio, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 6 dicembre 2017, in 42 occasioni, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente __________ e __________, denaro contante per un ammontare complessivo di CHF 13'510.00, e meglio come descritto nell’AA.
IM 3 in data 1 febbraio 2018, ha così riferito:
" Prendo atto dell’allegato doc. D dove è emerso come io, nel periodo tra gennaio a ottobre 2017, abbia inviato dalla Svizzera denaro a persone in __________ per complessivi 11'583.- CHF.
Mi si chiede come sia stato possibile inviare tutto quel denaro, visto che nel precedente verbale avevo dichiarato che mensilmente mi restavano non più di 1000.- chf per le spese quotidiane e per il mio minimo vitale.
Rispondo che i soldi che ho inviato sono dell’assistenza, mentre io vivevo dei miei lavori.
ADR che il denaro provento delle vendite di cocaina l’ho speso per vivere.
Gli interroganti mi chiedono di riferire delle mie attività lucrative.
Da parte mia rispondo che il mio primo lavoro in Svizzera è riferito a tre giorni di __________ nel mese di dicembre 2016 che mi ha permesso di guadagnare circa CHF 600.- / 650.-
Dopodiché, sempre nel mese di dicembre 2016, ho fatto un altro __________ a __________ per mezza giornata di lavoro, per un guadagno di CHF 100.-
Questi __________ li ho fatti per conto di __________, ragazzo che ha una ditta __________ a __________ di cui non ricordo il nome.
Preciso che per il primo __________ __________ è stato a sua volta pagato per tramite della curatrice di mia madre, signora __________ di __________, in quanto il __________ l’avevo fatto per mia madre che ha dei problemi di salute.
Confermo che questo denaro l’ho guadagnato in nero, ma immagino che __________ abbia fatturato i lavori correttamente.
Nel periodo giugno – agosto ho lavorato e mi sono occupato di consegnare __________, __________ e __________, attività che mi ha permesso di guadagnare circa CHF 1'600.- / 1'700.- mensili. Questi soldi li ha ricevuti l’assistenza, che mi ha pagato la differenza.
Inoltre, nel periodo giungo-novembre 2017, ho lavorato in nero dal __________ __________ di __________, attività che ho svolto quasi a tempo pieno e che mi ha permesso di guadagnare:
A giungo chf 2'500.-
A luglio chf 2'000.- / 2'300.-
Ad agosto chf 2'000.- / 2'300.-
A settembre chf 2'800.-
Ad ottobre chf 4'000.-
A novembre chf 1'500.- da __________ e chf 500.- da un altro ragazzo di cui ho il numero nel cellulare e le foto dei lavori.
I soldi me li ha sempre dati in contanti a fine mese.
Con questi soldi pagavo i miei debiti a __________.
Mi si chiede a cosa fossero riferiti i debiti e rispondo che uno era per un prestito ricevuto da mia madre a __________ (per un totale di circa CHF 4'000.-) e l’altro di circa chf 7'000.- / 8'000.- derivante dalle spese mediche sostenute per mia figlia che era stata male, così come mia moglie che aveva avuto una peritonite. Preciso che mi ero indebitato con la banca __________ di __________.
ADR che nel frattempo ho saldato praticamente tutti i miei debiti.
ADR che tutti gli invii di denaro ripresi nell’allegato DOC D sono a saldo dei miei debiti.
ADR dell’avvocato difensore rispondo che a casa non ho tutti i documenti ricevuti dall’assistenza.
ADR che nel mio telefono ho il contatto di __________, così come i messaggi che ci siamo scambiati, preciso sempre riferiti all’organizzazione dei nostri incontri di lavoro.
Ho conosciuto __________ già nel 2004 o 2005 in quanto avevamo lavorato insieme per la ditta __________ di __________. Di fatto, rientrato in Ticino, avevo contattato il titolare della ditta __________ per chiedere lavoro, siccome non ne aveva mi aveva indirizzato a __________ riferendomi che nel frattempo si era messo in proprio e così ho fatto.
ADR che quando ho lavorato con __________ eravamo sempre io e lui, tranne per l’ultimo lavoro in cui ci aveva dato una mano tale __________, già in pensione.
ADR che __________ sapeva che io lavoravo con __________.
Al momento non ho altro da aggiungere.”
(AI 213, Allegato 9)
Nel suo verbale finale l’imputato ha ribadito che i soldi derivanti dalla cocaina li usava per vivere in Svizzera, mentre gli invii contestati, ad eccezione di CHF 100.- che ha riconosciuto, derivavano dal provento delle sue attività lucrative legali e dall’assistenza. Così si è espresso:
" R Come detto alla polizia io ho lavorato e percepivo anche l’assistenza.
Il PP mi dice che dalla documentazione AVS emerge che nel 2017 ho avuto un reddito di 13'872 (mesi di lavoro; 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11), e che trattasi di redditi lordi, sono da scalare le varie detrazioni.
Mi chiede come ho potuto vivere in Ticino e contestualmente inviare denaro per complessivi 13'510?
R Preciso che nel corso del 2017 percepivo dall’assistenza CHF 1’150.00 al mese per la pigione, CHF 1'250.00 per vivere, circa CHF 270.00 per la cassa malati. Inoltre come anche riferito dallo stesso __________ alla polizia, ho lavorato dal lui nel corso dei mesi di giugno – novembre 2017, percependo complessivi CHF 14'800.00. Ribadisco che il denaro da me inviato tramite le agenzie di denaro __________ e __________, era sempre denaro ricevuto dall’assistenza o da __________ perché ben mi assicuravo che il denaro guadagnato con le vendite di stupefacenti ca. (CHF 8'620.00) lo avessi ad utilizzare direttamente io per i miei bisogni e divertimenti.
Sempre nel 2017 ho distribuito nella regione del ______ il ______ “__________” con contratto regolare di lavoro e quindi un guadagno dichiarato il cui importo non ricordo ma che si aggirava a circa fr. 1'000 al mese per 3/4 mesi.
(…)
R Riferisco che tutte queste persone salvo una sono miei parenti, rispettivamente parenti di mia moglie. Mia moglie è __________.
Dichiaro di avere unicamente inviato a tale __________, di cui non so il vero nome, nel mese di febbraio 2017, CHF 100.00 con denaro effettivamente provento dalle mie vendite di cocaina. Per quanto concerne gli altri invii contesto il reato come detto in precedenza.”
(AI 441)
In aula ha raccontato:
" D a IM 3: conferma il riciclaggio?
R IM 3: non completamente, poiché una parte del denaro inviato sono soldi che io guadagnavo con il mio lavoro e una parte sono soldi che mi dava mia madre e che spedivo per ripagare un suo debito. Mia madre ha un debito con una fiduciaria. Gli ultimi tre invii confermo che sono soldi che provengono dalla droga.
D a IM 3: quali sono le operazioni indicate nell’AA che sono state effettuate per ripagare il debito?
R IM 3: quelle a __________ e quelle a __________, quest’ultime servivano per pagare l’ipoteca sulla casa. I soldi inviati sono di mia madre. Io potevo prelevarli da solo dal suo conto. Io quindi riconosco il riciclaggio solo per una parte.”
Il difensore di IM 3 in aula ha altresì prodotto una dichiarazione firmata della madre dell’imputato nella quale vi sono elencati gli importi da lui inviati che provenivano dal di lei conto (doc. dib. 2). L’imputato ha così risposto in merito a tale documento:
" D a IM 3: dove aveva la mamma questi soldi?
R IM 3: sul conto corrente.
D a IM 3: e dove sono i giustificativi bancari dei pagamenti?
R IM 3: ho chiesto l’estratto conto ma non mi è ancora arrivato.”
Va a tal proposito sottolineato che l’assistenza è una prestazione fornita dallo Stato alle persone in grave difficoltà finanziaria che serve loro per il proprio sostentamento. Se si hanno a disposizione altre entrate, legali o illegali che siano, non si ha diritto alle prestazioni. I soldi sono cose fungibili e una volta acquisiti vale il principio della mescolanza. In casu, IM 3 afferma di aver inviato all’estero i soldi dell’assistenza, o quelli della madre, e di aver utilizzato le entrate illegali per mantenere sé stesso e la propria famiglia. La questione di sapere a quali soldi egli effettivamente abbia utilizzato per gli invii è comunque irrilevante dal profilo giuridico e può rimanere irrisolta, poiché senza le entrate illegali egli non avrebbe mai potuto mandare soldi all’estero. La dichiarazione della madre è stata ritenuta dalla Corte come una affermazione di compiacenza, poiché ella è persona psicologicamente dipendente dall’imputato. Per accertare quanto da lui sostenuto egli avrebbe dovuto fornire i giustificativi bancari dei versamenti o perlomeno gli estratti conto, cosa che non ha fatto. Come è stato accertato nei considerandi precedenti è pacifico che IM 3 otteneva guadagni medianti il traffico di sostanze stupefacenti e che di conseguenza i soldi a sua disposizione provenivano da tale attività. Inoltre la natura stessa dei versamenti, che sono quasi tutti di piccola entità, rappresenta un chiaro ed evidente indizio di illiceità, poiché è tipico degli spacciatori inviare all’estero repentinamente il ricavato della vendita in piccoli importi per non averlo più tra le mani e ottenere sicurezza.
6.2.4. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
IM 3 è accusato di avere, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il 14 dicembre 2017, a __________ e a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana e di cocaina ma almeno complessivi 2 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina.
Egli ha ammesso il reato nel suo verbale del 5 giugno 2018:
" Di fatto ho consumato marijuana sporadicamente. I miei consumi avvenivano a __________. Posso dire che negli ultimi tre anni, precisamente solo nel 2017, periodo in cui mi trovavo in Ticino, ho fumato circa un paio di spinelli stimando un consumo di 2 grammi di marijuana. L’ultimo che ho fumato è stato in marzo 2017, da lì in poi non ho più fatto uso. Ho sempre fumato a casa di __________, che abita sopra il mio appartamento, ora so che si trova al carcere la Stampa.
A volte è capitato pure che la marijuana veniva da me acquistata in zona __________ da persone a me sconosciute.
Inoltre mi è capitato di fare uso di cocaina. Sempre nell’anno 2017 ho sniffato circa 5-6 volte. Posso quantificarla in 1 grammo di cocaina. Mi capitava in discoteca a __________ e la sostanza l’avevo con me, magari vendevo un paio di palline ed una l’usavo per il mio consumo personale.
Come detto è successo nel 2017. Da febbraio a luglio, in 5 – 6 occasioni.”
(AI 426, IM 3, allegato 10)
IM 3 ha poi confermato tale infrazione nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11). In aula ha poi ribadito che i quantitativi imputati sono corretti, diguisa che l’accusa è stata confermata così come formulata.
6.3. IM 1
6.3.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
A IM 1 è contestato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, __________ e altre località del Canton Ticino, a Zurigo, tra la Guyana francese e la Francia (__________/__________), tra l’Olanda (__________) e __________, tra l’Italia (__________, __________ e __________), nonché tra il Ticino e la Francia (__________), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte singolarmente e in parte con la partecipazione di __________, __________ (__________), __________, __________, IM 2, __________ (__________), IM 3 e __________, importato, trasportato, detenuto, alienato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all’acquisto, all’importazione e all’alienazione di complessivi 6'064.87/6'184.87 grammi lordi di cocaina.
Di seguito verranno trattati in capitoli separati i singoli quantitativi.
6.3.1.1. Alienazione e procurazione di 2'215.80 grammi lordi di cocaina nel periodo 2016 fino al 14.12.2017
IM 1 è accusato di avere, a __________ e altre imprecisate località ticinesi, oltre a __________ (I), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte con la partecipazione di __________, alienato rispettivamente procurato in altro modo a terzi acquirenti, ca. complessivi 2'215.80 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente ricevuta in parte da __________, in parte da __________ e in parte recuperata a __________ (Canton Argovia) da tale non meglio identificato fornitore __________.
Di seguito vengono trattati i singoli quantitativi nel dettaglio con i relativi mezzi di prova e dichiarazioni.
6.3.1.1.1. ______ 300.00 grammi di cocaina
Tale quantitativo viene stralciato come indicato al considerando 6.3.1.5.
6.3.1.1.2. Tale non meglio identificato “__________”, 125.00 grammi di cocaina
In un primo tempo IM 1 aveva dichiarato di aver venduto a tale “__________” 250 grammi di cocaina, ma nel suo verbale finale ha corretto le sue dichiarazioni e dimezzato il quantitativo, riconoscendo la vendita di soli 125 grammi. Così nel suo verbale del 30 ottobre 2018:
" - nel periodo settembre - dicembre 2017 alienato ad ignoto “__________” 250.00 grammi al prezzo di CHF 45.00 al grammo;
R No a __________ ho venduto solo 125.00 grammi (di cui 75 grammi provenivano da __________ e 50 grammi da __________). Nel mio verbale di polizia ho dichiarato 250 per finire più velocemente il verbale e di conseguenza la mia permanenza in detenzione preventiva.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.3. __________, 100.00 grammi di cocaina
Stesso discorso del considerando precedente vale in merito al quantitativo alienato a __________, per il quale l’imputato aveva inizialmente riferito di 450 grammi, poi ridotti a 100 grammi nel suo interrogatorio finale:
" - nel periodo settembre – dicembre 2017 alienato a __________, 450.00 grammi al prezzo di CHF 45.00 al grammo;
R Si trattava in realtà di soli 100 grammi. Provenivano da __________. È vero che nel POL ho dichiarato 450.00. Da che mi ricordo c’era anche un’intercettazione ambientale a sostegno della mia dichiarazione. La sostanza l’avevo ricevuta a credito.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.4. IM 2, 180.00 grammi di cocaina
Riguardo a tale contestazione va riconosciuto all’imputato che, nonostante il PP nel verbale finale gli abbia contestato di aver alienato a IM 2 170 grammi, egli ha ammesso che in realtà il quantitativo era di grammi 180. Così si è espresso:
" - nel periodo settembre – dicembre 2017 alienato a IM 2 170.00 grammi al prezzo di CHF 40/41.00 al grammo;
R Confermo. Mi sembra che in realtà fossero 180.00. Avevo ricevuto la cocaina a credito da __________ al prezzo di CHF 40/41 al grammo e non ho conseguito nessun guadagno. Gli ho fatto un prezzo speciale siccome siamo amici.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.5. __________, 60.00 grammi di cocaina
Così IM 1 nel suo verbale finale:
" - nel periodo settembre – dicembre 2017 alienato a __________ 50.00 grammi al prezzo di CHF 40/45.00 al grammo;
R Confermo. Mi ricordavo fossero 60. Li ho acquistati a credito da __________.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, con il che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.6. Tale non meglio identificato “__________”, 15.00 grammi di cocaina
Anche questa fattispecie è stata ammessa da IM 1. Così nel verbale finale:
" - nel mese di ottobre 2017 alienato ad ignoto “__________” 15 grammi al prezzo di CHF 60.00 al grammo;
R Confermo. Anche questa cocaina proveniva da __________.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.7. __________, 15.00 grammi di cocaina
Così IM 1 nel suo verbale finale:
" - nel periodo fine 2016 – ottobre 2017, alienato e offerto a __________ 15.00 grammi al prezzo di CHF 80.00 al grammo (prezzo per 5 grammi e i rimanenti 10 grammi offerti);
R Confermo. La cocaina proveniva sempre da __________.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato il quantitativo in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.8. __________, 15.00 grammi di cocaina
Nel suo verbale dell’8 marzo 2018 __________ ha così dichiarato:
" In questa sede mi viene data lettura di uno stralcio di verbale di IM 1 del 30.01.2018 pag. 15 righe 19-21 che cita:
…ADR che effettivamente __________ ed __________ avevano preso un accordo, ossia quest’ultimo avrebbe dovuto ricevere 15 grammi di cocaina al mese affinché potessero utilizzare la Clio intestata a lui…”
Mi viene chiesto di prendere posizione in merito.
Rispondo che con IM 1 ci siamo trovati al bar __________ a __________. In quella circostanza IM 1 mi ha chiesto se potevo targare una macchina a nome mio e che quell’auto la voleva utilizzare solo per girare a __________. Io ho accettato e IM 1 si è recato a Camorino per targare la macchina. Preciso che con __________ non ho avuto nulla da fare. Per quanto riguarda i 15 grammi era IM 1 che me li doveva dare. Solo una volta, circa un mese dopo che la macchina veniva targata, mi ha dato i 15 grammi di cocaina. La macchina poi è scomparsa.
Confermo quanto dichiarato in precedenza a proposito di __________, verosimilmente l’auto è stata consegnata a lui da IM 1.”
(AI 296, allegato 1)
IM 1 ha ammesso il quantitativo sia nel suo verbale finale (AI 456) sia in aula.
6.3.1.1.9. Ignoto barista dell’EP __________, 5.00 grammi di cocaina
IM 1 ha ammesso il quantitativo sia nel suo verbale finale (AI 456) sia in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.10. Tale non meglio identificato “__________”, 20.00 grammi di cocaina
IM 1, nel suo verbale del 12 giugno 2018, ha dichiarato quanto segue:
" Gli interroganti mi ricordano di aver menzionato, nei precedenti interrogatori, delle vendite a tale __________ che verosimilmente mi prendeva sempre 10/15 grammi. (Verb. 20.02.2018 pag. 21. Traccia 2244) e di un acquirente di __________ che mi prendeva 50 grammi alla settimana (cfr. Verbale 29.05.2018 / traccia 604).
Da parte mia smentisco per quello di __________, ma confermo di aver venduto della cocaina a tale __________ di __________.
A quest’ultimo reputo di avergli venduto in più occasioni complessivamente ca. 20 grammi di cocaina, cessioni avvenute tra __________ e __________ nel periodo settembre-dicembre 2017 al prezzo di CHF 60.- al grammo, soldi che ci ha interamente dato.”
(AI 426, IM 1, allegato 16)
Nel verbale finale l’imputato ha asserito di non ricordarsi di tale traffico, ma lo ha però confermato in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata senza ulteriori commenti.
6.3.1.1.11. Tale non meglio identificato cittadino __________, 10.00 grammi di cocaina
Come indicato nel rapporto di richiesta di proroga della sorveglianza tecnica dell’8 novembre 2017 (AI 64), il 28 ottobre 2017, IM 1 ha incontrato a __________ un cittadino __________, al quale ha consegnato, come campione di prova, 10 grammi di cocaina. Successivamente i due si sono recati a __________, luogo di dimora di __________, in cui IM 1 si è procurato ulteriori 50 grammi di cocaina, che ha poi consegnato al cittadino __________, al prezzo complessivo dichiarato di euro 1’500/1'800.-.
In aula il PP ha dichiarato che questi 10 grammi sono compresi nei 60 grammi imputati al considerando 6.3.1.1.17 e che di conseguenza vanno decurtati dal totale. Su tale punto l’accusa è pertanto caduta.
6.3.1.1.12. tale non meglio identificato “__________”, 110.00 grammi di cocaina
IM 1 ha ammesso il quantitativo sia nel suo verbale finale (AI 456) sia in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.1.13. Tale non meglio identificato __________, 90.00 grammi di cocaina
Nel suo verbale del 29 maggio 2018 l’imputato si è così espresso:
" Gli interroganti mi chiedono di prendere posizione sulle persone nominate le quali mi devono corrispondere dei soldi, dato che è chiaro che mi riferisco al provento delle vendite dei 500 grammi di cocaina acquistati in Svizzera interna. Inoltre fra gli acquirenti emerge pure __________.
Secondo gli inquirenti si tratta proprio di __________ che mi deve corrispondere CHF 4'100.- per almeno 90 grammi di cocaina.
Da parte mia rispondo che mi rimetto alla traccia e a quanto dettomi dagli interroganti.
Mi si chiede dove e in che momento ho consegnato questi 90 grammi di cocaina a __________ e rispondo che non me lo ricordo.”
(AI 426, IM 1, allegato 14)
IM 1 ha poi confermato tale traffico, così come il nominativo di __________, nel suo verbale del 12 giugno 2018:
" __________ in misura di 90 grammi che gli ho consegnato in una singola occasione avvenuta a __________, per strada, se non sbaglio due giorni dopo l’acquisto della sostanza. Anche lui mi ha pagato un paio di giorni dopo aver ricevuto lo stupefacente”
(AI 426, IM 1, allegato 16)
Nel suo verbale finale l’imputato ha però dichiarato di non aver mai venduto niente a __________ (AI 456), in contrasto con quanto dichiarato precedentemente.
In aula ha così risposto:
" R IM 1: io a __________ però non ho mai venduto droga e nemmeno ad un altro __________. Nei miei verbali precedenti è stato messo che io ho venduto a lui, però io ho firmato quei verbali senza guardare e senza leggere.”
La Corte ha però ritenuto valida la precedente ammissione di IM 1, il quale ha spiegato nel dettaglio la vendita e la consegna dello stupefacente, per poi invece ritrattare in aula al solo scopo di giocare al ribasso con i quantitativi e diminuire di conseguenza le proprie responsabilità. L’accusa è stata pertanto confermata.
6.3.1.1.14. __________, 970.00 grammi di cocaina
__________ nel suo verbale di interrogatorio del 27 luglio 2017 ha così riferito:
" A precisa domanda di chi mi sta interrogando confermo che da IM 1 ho acquistato complessivamente 970 / 1’020 grammi di cocaina. Questo quantitativo deriva dai 60 grammi che ho venduto mensilmente nel corso dell’anno precedente al mio arresto a cui vanno aggiunti i 250 / 300 grammi che ho dichiarato aver venduto a __________.”
Va subito detto che le dichiarazioni di IM 1, in merito ai traffici con __________, non sono mai state lineari nel tempo. Nel suo primo verbale in polizia, il 15 dicembre 2017, egli ha negato ogni coinvolgimento con tale personaggio:
" Gli agenti interroganti mi contestano che a fronte di una documentazione fotografica che è stata mostrata a __________, quest’ultimo mi ha riconosciuto quale suo fornitore di cocaina al quale ho venduto nel periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2017, complessivamente 970 / 1'020 grammi di cocaina al prezzo medio di CHF 70.- al grammo.
Mi viene chiesto di prendere posizione in merito.
Rispondo che non è vero quello dichiarato da __________. Inoltre vorrei dire che io non ho nemmeno il numero di telefono di questa persona.”
(AI 80, allegato 1)
Nel verbale del 15 marzo 2018 ha invece ammesso di aver venduto a __________ 30 grammi di cocaina nel periodo fra settembre e dicembre 2017 (AI 426, IM 1, allegato 7, p. 3). Si rileva però che il periodo da lui indicato non può di certo essere esatto, dato che __________, a quel tempo, si trovava in detenzione.
IM 1, una volta venuto a conoscenza del problema relativo alle sue dichiarazioni in merito al periodo, ha ritrattato quanto detto in precedenza nel suo verbale del 29 maggio 2018:
" Mi viene chiesto se ho intenzione di dire qualcosa riguardo alle mie alienazioni di cocaina a __________.
R: non ho niente da dire.
Mi si chiede di indicare quando l’ho conosciuto ed il tipo di rapporto che c’era tra noi due.
R: non c’era nessun rapporto, lo vedevo in discoteca e basta.
Mi viene chiesto se conoscevo __________ con un soprannome e rispondo che lo conoscevo unicamente come “__________”. Non sapevo il suo nome fino a quando mi è stato fatto prendere atto in occasione dell’arresto.
Gli interroganti mi dicono che in occasione del verbale 15.03.2018 ho ammesso di aver venduto, nel periodo settembre-dicembre 2017, 30 grammi di cocaina a __________.
Mi si dice che ciò è alquanto improbabile dato che lo stesso si trovava e si trova tuttora in stato di detenzione.
Invitato a prendere posizione in merito rispondo che io ho unicamente fatto da tramite nel mese di marzo 2017 per complessivi 30 grammi tra lui ed un’altra persona.
Mi si chiede di essere più preciso.
Nel mese di marzo 2017 __________ si era avvicinato a me chiedendomi se conoscevo qualcuno in grado di procurargli 30 grammi di cocaina. Così ho parlato con una persona, alla quale ho detto che __________ voleva 30 grammi di cocaina, quindi me ne sono andato. Di fatto la transazione è avvenuta tra loro due. In sostanza il mio ruolo è stato unicamente quello di trovargli un fornitore per i 30 grammi di cocaina che mi aveva chiesto.
(…)
Gli interroganti mi fanno nuovamente prendere atto che un puntuale servizio d’osservazione di polizia svoltosi il 12.04.2017 ha permesso di documentare un incontro tra me e __________. Nella circostanza io e lui abbiamo fatto pure due giri dell’isolato al fine di effettuare una compra-vendita di cocaina, tesi poi confermata dallo stesso __________ che ha ammesso di avermi acquistato, in tale circostanza, 25/30 grammi di cocaina.
Invitato a prendere posizione in merito rispondo che io non ho fatto nessun giro con lui.
Gli interroganti mi ribadiscono di essere stato osservato dalla polizia compiere due giri dell’isolato unitamente a __________.
Da parte mia ribadisco di non aver fatto alcun giro in auto con lui, né lì, nè in altre circostanze. Non so neppure che macchina aveva.
ADR che io non ho mai avuto il contatto telefonico di __________, di conseguenza non ci siamo mai sentiti via telefono.”
(AI 426, IM 1, allegato 14)
IM 1 e __________ sono quindi stati sentiti entrambi in data 14 giugno 2018, dove __________ ha confermato integralmente le sue dichiarazioni precedenti. Messo quindi alle strette, IM 1 ha deciso di ammettere, limitatamente ad un quantitativo di 150 grammi di cocaina, il suo coinvolgimento. Così infatti ha riferito:
" Ho sentito quanto da lui dichiarato e voglio precisare che non ho venduto 1 kg a __________ come dice lui. Posso dire che gli ho venduto in tre, quattro occasioni, complessivi 100-150 grammi di cocaina. Se non ricordo male era in estate 2016.
(…)
ADR che in totale ritengo di avergli venduto circa 150 grammi, le singole compravendite erano riferite da 10 a 40 grammi per volta, sostanza che io ricevevo a mia volta già confezionata e pronta alla vendita, in base ai quantitativi richiesti.
(…)
Sentito quanto dichiarato da __________, voglio dire che confermo che una volta ero salito sull’auto di __________ per consegnargli 25-30 grammi di cocaina al prezzo di 70.- chf al grammo.”
Nel suo verbale finale, del 30 ottobre 2018, IM 1 ha però, ancora una volta, cambiato versione, negando di aver mai venduto cocaina a __________:
" - nel periodo maggio 2016 – maggio 2017 alienato a __________ 970.00 grammi al prezzo medio di CHF 70.00 al grammo;
R Contesto questo quantitativo, io non ho venduto nulla a __________. L’ho solo messo in contatto con chi gli ha poi fornito la cocaina. Quest’ultimo mi aveva detto di avergli dato 150 grammi.”
(AI 456)
In aula IM 1 si è così espresso:
" D a IM 1: In merito ai 970 grammi venduti a __________, come mai li contesta?
R IM 1: Io non so neanche chi sia questa persona. Io ho solo fatto da tramite. __________ in discoteca si è avvicinato a me e mi ha chiesto se vendevo cocaina. Io gli ho risposto di no e gli ho detto di andare da un’altra persona.”
IM 1 in merito a __________ ha fornito diverse versioni, in netto contrasto fra loro, e ha inoltre adattato le sue dichiarazioni in base a quanto gli veniva contestato in corso di inchiesta. Egli non può di conseguenza essere ritenuto credibile, cosa che invece non vale per __________, che ha sempre mantenuto linearità e coerenza e che con le sue ammissioni ha inoltre aggravato la propria posizione processuale. L’accusa è pertanto stata confermata.
6.3.1.1.15. IM 3, 120.00 grammi di cocaina
IM 3 ha così riferito nel suo verbale del 24 gennaio 2018:
" In un’altra occasione IM 1 mi ha ancora consegnato 30 grammi di cocaina che però ho subito riconsegnato in quanto era di pessima qualità. Posso dirlo in quanto __________ l’aveva fatta vedere e provare ad un suo amico, quest’ultimo lo informava che la sostanza era pessima e pertanto l’ho riportata a IM 1. Per quali 30 grammi non ho pagato nulla.
In totale da IM 1 ho acquistato almeno 150 grammi di cocaina, di cui 30 però restituiti. Complessivamente IM 1 mi ha venduto 120 grammi di cocaina.”
(AI 426, IM 3, allegato 3)
Egli ha confermato tale quantitativo il 15 maggio 2018:
" Posso quindi confermare che la cocaina venduta da __________ proveniva non solo da __________, come detto per in misura complessiva di 65 grammi, bensì anche da IM 1, per complessivi 120 grammi. È corretto dire che mi sono sempre occupato io nel reperire la cocaina da questi due fornitori che ho poi venduto insieme a __________, anche se come detto ognuno ha venduto ai propri clienti.”
(AI 426, IM 3, allegato 9)
Quale dato oggettivo a supporto dell’accusa vi sono le risultanze delle intercettazioni telefoniche, contestate a IM 1 nel suo verbale del 12 giugno 2018 e sulle quali egli si è così espresso:
" Mi si dice che le fattispecie riguardanti le mie vendite di cocaina a IM 3 sono rafforzate dall’intercettazione nr. 9, dove __________ mi chiede dei soldi che ci deve IM 3, dalle dichiarazioni di quest’ultimo riprese nel mio interrogatorio del 14 marzo dove dice di avermi consegnato dei soldi su ordine di __________, dall’intercettazione nr. 44 “__________ non ha pagato”, così come dalla traccia nr. 105 contestata nel verbale del 29.05.2018 dove __________ mi dice di fare pressione a IM 3 affinché mi dia “quei” soldi.
Invitato a prendere posizione in merito rispondo che si il IM 3 delle intercettazioni, come già dichiarato, è un’altra persona. Di lui non conosco il cognome e non ho il numero di telefono. So che si chiama IM 3 e che abita a __________ o __________. Effettivamente a questa persona ho consegnato della cocaina proveniente da __________, ovvero complessivamente 10 grammi di sostanza che gli ho venduto ad inizio ottobre 2017 a __________ al prezzo di CHF 45.- al grammo. Non so se anche __________ gli abbia ceduto dello stupefacente, penso di si in quanto si conoscono. Alla fine non sono mai riuscito a recuperare i soldi da questa persona ed è per questo che __________ mi ha più volte chiesto di lui.”
(AI 426, IM 1, allegato 16)
Nel verbale di interrogatorio a confronto, tra IM 1 e IM 3, entrambi hanno confermato le loro rispettive posizioni (AI 426, Altri verbali, allegato 3). Anche in aula si sono così espressi:
" D a IM 1: in merito ai 120 grammi venduti a IM 3, perché li contesta?
R IM 1: io non ho mai venduto a IM 3.
D a IM 3: cosa ha da dire in merito alle negazioni di IM 1?
R IM 3: io ho detto la verità, ovvero che lui mi ha venduto 120 grammi. Dichiarando questo sono consapevole di aggravare la mia posizione. Preciso che è stato __________ a contattarmi per vendermi la cocaina e che è poi stato IM 1 a consegnarmela. Con IM 1 ci siamo incontrati varie volte, ma non abbiamo mai parlato di droga. __________ mi ha detto che comunque avrebbe mandato IM 1 a consegnarmela. Se avessi voluto aggravare la posizione di IM 1 avrei detto che era stato lui a propormi il traffico. Invece ho detto la verità, ovvero che è stato __________.”
Si tratta di affermazioni circostanziate e convincenti, supportate pure dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche in atti, che hanno convinto la Corte della fondatezza della chiamata di correità di IM 3. Affermazioni che, peraltro, hanno aggravato la sua situazione processuale. L’accusa è pertanto stata confermata.
6.3.1.1.16. ______, 20.8 grammi di cocaina
In data 6 aprile 2016, verso le ore 12:05, alcuni agenti GCF hanno fermato, a __________, __________, il quale è stato trovato in possesso di 20.8 grammi lordi di cocaina. In sede di verbale egli ha dichiarato di aver conosciuto, alcuni mesi prima, a __________, un cittadino ______ che gli ha chiesto se voleva lavorare per suo conto, in particolare effettuando dei trasporti di cocaina tra __________ e l’Italia. Nonostante avesse inizialmente respinto l’offerta, __________ ha infine deciso di adoperarsi in tal senso. Così egli ha dichiarato:
" Un sabato di alcuni mesi fa, presso una discoteca di __________, avevo modo di conoscere un citt. __________ che risiede in Svizzera non so dove, venendo a conoscenza della mia situazione, mi offriva di lavorare occasionalmente per lui nel senso di recarmi a __________, comperare della droga e poi portarla in Italia”
(AI 12, allegato 7)
Per questi fatti __________ è stato condannato, con decreto d’accusa del 26 aprile 2016, cresciuto in giudicato, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 30 ciascuna e alla multa di CHF 500.- (AI 21) per il titolo di infrazione alla LF sugli stupefacenti,
Secondo __________ questo è stato l’unico trasporto di cocaina effettuato per conto di IM 1. Dall’analisi del suo telefono è emerso un intenso scambio di telefonate tra lui ed il fornitore dello stupefacente nei momenti antecedenti l’incontro, la cui utenza telefonica è risultata essere intestata proprio a IM 1. Quest’ultimo, però, nonostante le numerose contestazioni, ha sempre respinto l’addebito. Così nel suo verbale di interrogatorio finale:
" Per avere Il 6 aprile 2016, a __________, venduto un quantitativo pari a 20.8 gr. di cocaina, a credito ad __________ al prezzo di CHF 50/grammo.
Il PP mi dice che __________ ha confermato la circostanza.
Il PP mi chiede di prendere posizione.
R Non è vero non ho mai venduto a tale __________ cocaina e non so nemmeno chi sia.
Il PP mi contesta che __________ aveva il mio numero di telefono.
R Ribadisco che io non lo conosco. Il mio numero di cellulare si trova anche su Facebook. Non so perché __________ aveva il mio numero.
ADR è vero che io andavo in discoteca a __________.”
(AI 456)
In aula l’imputato ha ribadito di non aver mai venduto nulla ad __________. Anche in questo caso però risultano sicuramente più convincenti le affermazioni di quest’ultimo, ancora una volta supportate dalle risultanze telefoniche, che dimostrano che IM 1 lo conosceva e che con lui ha avuto con lui numerosi contatti. L’accusa merita pertanto conferma.
6.3.1.1.17. Ignoto cittadino __________ residente a __________, 60.00 grammi di cocaina
IM 1 ha ammesso i fatti e l’imputazione in aula.
6.3.1.2. Acquisto, trasporto, alienazione e procurazione di 300.00 grammi lordi di cocaina nel mese di settembre 2017
IM 1 è accusato di avere, a __________, __________ e __________, nel mese di settembre 2017, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato per interposta persona da Zurigo in Ticino, e alienato rispettivamente procurato in altro modo a un terzo non meglio identificato acquirente __________ di __________, 300.00 grammi lordi di cocaina, di cui - previo ritorno nelle sue mani a causa della scarsa qualità - riconsegnati ai suoi fornitori di Zurigo 250.00 grammi, conservando per sé 50.00 grammi poi comunque alienati sulla piazza __________ al prezzo di complessivi CHF 1'000.00.
IM 1 ha fornito spiegazioni su tale traffico, la prima volta, nel suo verbale del 27 aprile 2018, in cui si è così espresso:
" Nel mese di settembre 2017 un mio acquirente ______ voleva acquistarmi 300 grammi di cocaina. Io ho parlato con un mio amico, il quale mi ha informato che aveva una persona a Zurigo in grado di reperire questo quantitativo di stupefacente. Per questo motivo ci siamo accordati sul prezzo del trasporto di questo quantitativo, ovvero per CHF 2'000.- e lo stesso mese un corriere ha portato questo quantitativo al mio amico. Quest’ultimo ha poi consegnato a me la sostanza, 300 grammi di cocaina, gli ho pagato il trasporto e quindi con lo stupefacente sono andato dal __________. Tuttavia, dopo che ha visto e provato la cocaina, mi ha detto che non gli piaceva, quindi ho ripreso in consegna tutto il quantitativo di cocaina e l’ho riconsegnato, togliendone dapprima 50 grammi per me, al mio amico. Questi 50 grammi li ho prelevati per ripagarmi del trasporto dello stupefacente che avevo sostenuto io. Successivamente non so cosa ne avesse fatto il mio amico della cocaina che gli ho ritornato.
ADR che questi 50 grammi li ho regalati in giro, visto che effettivamente non era di buona qualità.
Gli interroganti mi dicono che è poco credibile che io abbia regalato in giro 50 grammi di cocaina perdendo così CHF 2'000.- .
Effettivamente non l’avevo regalata, ma per così dire svenduta per un prezzo complessivo di CHF 1'000.-
ADR che non intendo dire chi sono le altre persone coinvolte in queste fattispecie.”
(AI 426, IM 1, allegato 10)
Egli ha poi confermato la sua versione sia nel verbale del 12 giugno 2018 (AI 426, IM 1, allegato 16) che nel suo verbale finale del 30 ottobre 2018 (AI 456), precisando che il quantitativo fosse di 300 grammi e non di 1 Kg, come invece contestatogli dagli agenti e che per tale traffico egli ci ha perso dei soldi. Così l’imputato nel verbale finale:
" Il PP mi chiede se confermo che trattavasi di 300.00 grammi e quanto ho pagato per questo trasporto/acquisto.
R Confermo la fattispecie. Preciso che non mi sono recato a __________ ma mi è stata portata tramite corriere. Ho pagato il corriere. Ho cercato di vendere la cocaina a un __________ di __________ ma non funzionava per via della qualità. Ho quindi restituito la cocaina mi pare 1 giorno dopo, a quelli di Zurigo che sono venuti a prenderla e io me ne sono tenuti 50 grammi per il disturbo. Questi 50 grammi li ho svenduti ovvero venduti a bassissimo prezzo a __________ (ca. CHF 20.00 al grammo).”
(AI 456)
IM 1 ha nuovamente ammesso tale traffico in aula. In base alle sue dichiarazioni la Corte ha pertanto ritenuto un totale di 50 grammi alienati e i restanti 250 detenuti e trasportati.
6.3.1.3. Detenzione di 93.26 grammi netti di cocaina in data 14.12.2017
IM 1 è accusato di avere, a __________, in data 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ e __________, detenuto complessivi 93.26 grammi netti di cocaina, sostanza contenuta in tre sacchetti di plastica di cui uno contenente 65.85 grammi netti (grado di purezza 24.2%), uno contenente 24.45 grammi netti (grado di purezza 32.4%) e uno contenente 2.96 grammi netti (grado di purezza 20.6%), sostanze rinvenute all’interno del suo appartamento, pure in uso ai correi, e destinate alla vendita a terze persone.
Interrogato dalla polizia, in data 15 dicembre 2017, l’imputato si è così espresso:
" Dal controllo eseguito presso la mia abitazione di via __________ a __________ sono stati trovati all’interno della mia camera da letto sulla cassettiera:
- 79 grammi lordi di sostanza risultata positiva alla cocaina
- 34 grammi lordi di sostanza risultata positiva alla cocaina
- una bilancia di marca BEURER di colore nero positiva al test indicativo per la cocaina
Mentre all’interno dell’armadio dei vestiti è stato rinvenuto un totale di CHF 7'850.- e sempre all’interno dello stesso armadio anche una piccola confezione sigillata presumibilmente di cocaina del peso lordo di 2,5 grammi.
Da parte mia posso dire che gli unici oggetti che sono di mia proprietà sono la bilancia che uso per pesare il mangiare ed i soldi che doveva inviare a mia madre a __________.
(…)
Mi viene chiesto se ho già visto della droga all’interno del mio appartamento.
Rispondo che a casa mia non ho mai visto della droga.”
(AI 80, allegato 1)
Interrogato dal PP il medesimo giorno l’imputato ha precisato quanto segue:
" Preliminarmente mi viene chiesto se ricordo quanto dichiarato questa notte dinnanzi alla polizia, rispettivamente se confermo i contenuti del relativo verbale o se intendo rileggerlo.
(…)
ADR Lo stupefacente rinvenuto presso la mia residenza non è mio. Per forza di cose deve essere di una delle 3 persone presenti quando è intervenuta la Polizia. Benché io li conosca non posso esprimere nessun sospetto sull’uno o sull’altro.”
(AI 88)
Nel suo verbale del 12 giugno 2018, IM 1, nonostante le contestazioni iniziali, ha ammesso, dopo aver appreso delle analisi del DNA, che i 2.96 grammi di cocaina erano di sua proprietà. Così ha infatti riferito:
" - in data 14.12.2018, presso il mio domicilio di __________, detenuto complessivamente 93.26 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza dal 20.6 % al 32.4 %), 203.59 grammi netti di sostanza da taglio e 2 spinelli / 2.41 grammi netti di marijuana. Per quanto concerne la cocaina mi si dice che 65.85 grammi erano contenuti in un sacchetto della __________ rinvenuto sul comò della mia camera da letto, 24.45 grammi erano contenuti in un sacchetto della __________ rinvenuto sempre sul comò della mia camera da letto, 2.96 grammi erano contenuti in un sacchetto trasparente rinvenuto all’interno dell’armadio nella mia camera da letto, la sostanza da taglio in un sacchetto sotto lo zoccolino della cucina, la marijuana così come i due spinelli sul tavolino della cucina.
(…)
Da parte mia contesto la proprietà di quelle sostanze e mi rimetto alle mie precedenti dichiarazioni.
Prendo atto che a seguito dell’analisi DNA è stata rilevata una corrispondenza con il mio profilo sui prelievi effettuati sul sacchetto trasparente contenente 2.96 grammi netti di cocaina.
Preso atto del riscontro DNA posso dire che effettivamente quel quantitativo di cocaina era mio. Non so cosa ne avrei fatto.”
(AI 426, IM 1, allegato 16)
IM 1 nel suo verbale finale del 30 ottobre 2018 si è così espresso:
" In relazione ai 93.26 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 20.6% al 32.4%) rinvenuti presso il mio domicilio di __________ il giorno del mio arresto, 14 dicembre 2017, il PP mi dice che la sostanza era suddivisa in tre sacchetti (uno contenente 2.96 grammi netti, uno contenente 65.8 grammi netti e uno contenente 24.50 grammi netti) che erano tutti depositati nella mia camera da letto. Oltre a ciò sono stati rinvenuti anche 203.59 grammi netti di sostanza da taglio, 2.41 grammi netti di marijuana e 2 spinelli di canapa.
Mi viene chiesto a chi appartenevano queste sostanze e a quale fine erano depositate nella mia camera da letto.
L’interrogante mi fa presente che questa fattispecie è stata da me parzialmente ammessa in POL IM 1 12.6.2018, p. 5-6, rispettivamente è stata ammessa da __________ PP/SG 13.6.2018. Inoltre vi è DNA su un sacchetto (quello da 2.96 gr.) e tutti i sacchetti si trovavano nella mia camera.
R Come già detto in polizia riconosco che i 2.96 grammi sono miei e me ne assumo la responsabilità. Respingo per contro l’accusa per gli altri due sacchetti/quantitativi, questa cocaina non è mia. Neppure la sostanza da taglio mi appartiene.”
(AI 456)
Anche in aula egli ha riconosciuto unicamente i 2.96 grammi trovati nel suo armadio, che sono pertanto stati confermati dalla Corte, mentre i restanti 90.30 grammi sono stati imputati a IM 3, così come accertato al considerando 6.3.1.1.1, visto che su essi è stato riscontrato il suo DNA.
6.3.1.4. Detenzione di 50.00 grammi lordi di cocaina nel corso del 2017
IM 1 è accusato di avere, a __________, nel corso del 2017, senza essere autorizzato, detenuto ai fini della vendita in sub ordine detenuto ai fini della restituzione, 50.00 grammi lordi di cocaina, sostanza ricevuta da non meglio identificato fornitore cugino di __________, siccome di scarsa qualità e quindi invendibile.
IM 1 ha ammesso il reato in occasione del suo verbale del 12 giugno 2018 (AI 426, IM 1, allegato 16) e lo ha riconfermato nel suo verbale di interrogatorio finale, dove si è così espresso:
" R Confermo la fattispecie. Preciso che la cocaina me l’ha consegnata un ragazzo a __________ per conto di __________. Io non conosco questo ragazzo era un __________. Io dovevo quindi fare da tramite per restituire questi 50 grammi a __________ che sta in Italia. La restituzione è avvenuta a __________. Io questi 50 grammi non volevo venderli ma dovevo solo restituirli.”
(AI 456)
IM 1 ha nuovamente ammesso tale traffico in aula.
6.3.1.5. Detenzione di 300.00 grammi lordi di cocaina il 3.11.2017
IM 1 è accusato di avere, a __________, il 3 novembre 2017, senza essere autorizzato, detenuto, per conto di __________, 300.00 grammi lordi di cocaina, affinché fosse restituita al fornitore __________.
Il reato è stato integralmente ammesso dall’imputato. Così nel suo verbale finale:
" Il PP mi contesta anche di avere detenuto, per conto di __________ e restituito per il tramite di una terza persona ignota al fornitore __________, in data 3 novembre 2017, a __________, 300.00 grammi di cocaina destinati alla vendita.
(cfr. POL IM 1 23 aprile 2018 pag.11-12 e 29 maggio 2018 pag.12-13)
Mi viene chiesto se confermo tale fattispecie.
R Si la confermo. Preciso che io ho detenuto questi 300 grammi per essere restituiti a __________. In pratica __________ voleva restituire la cocaina siccome non era buona e l’ha quindi consegnata a me cosicché io la restituissi a __________.”
(AI 456)
IM 1 ha confermato nuovamente il quantitativo in aula, dove ha però indicato che esso coincide con i 300 grammi imputati al considerando 6.3.1.1.1. La Corte ha ritenuto valide le sue dichiarazioni e ha accertato l’accusa di detenzione di cui al punto 1.5 dell’atto d’accusa, mentre, di guisa, lo ha prosciolto in merito alla vendita di 300 grammi di cocaina ad __________ di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa.
6.3.1.6. Importazione di 301.87 grammi netti di cocaina nel periodo 13-14.12.2017
IM 1 è accusato di avere, tra la Guyana Francese, la Francia (__________ / aeroporto di __________) e la Svizzera (__________ e __________), nel periodo 13-14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 3 e di __________, partendo da __________ unitamente a IM 3, a bordo dell’automobile VW Golf targata TI __________ di sua proprietà, alternandosi i due alla guida, alla volta della Francia, incontrando __________ all’aeroporto ______ di __________ e rientrando poi unitamente a questi in Ticino, importato in Svizzera complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 73.8% e il 75.4%), sostanza trasportata da __________ sotto forma di 31 ovuli e destinata alla vendita in Svizzera.
IM 1 nel suo primo verbale in polizia, il 15 dicembre 2017, ha inizialmente negato ogni addebito per tale imputazione. Così ha dichiarato:
" Per raccontare i fatti che mi hanno portato al fermo odierno, vorrei dire che martedì 12.12.2017 sono partito da __________ da solo, mi sono recato a __________ per recuperare il mio amico IM 3 che è domiciliato a __________. La nostra intenzione era quella di raggiungere __________, per fare un giro e poi fare ritorno a casa. Nel tragitto di andata, ci siamo fermati a __________, presso il domicilio di mia madre __________ per pernottare. Il giorno seguente siamo ripartiti alla volta di __________ e dopo aver visitato __________ e più precisamente la __________, abbiamo fatto rientro a __________. Il viaggio tra andata e ritorno è durato circa 10 ore. Quindi mercoledì sera abbiamo sempre pernottato presso il domicilio di mia madre a __________ e ieri siamo partiti alla volta della Svizzera.
(…)
ADR: che __________ l’ho caricato in macchina a __________.
Gli agenti interroganti mi chiedono di raccontare un po’ il motivo per il quale ho dato un passaggio a __________.
Intendo non rispondere e posso dire che non lo conosco.
(…)
Prendo atto che nel corpo di __________ durante l’esame TAC eseguito questa notte presso l’ospedale __________ di __________, sono stati riscontrati 29 ovuli all’interno del suo corpo e mi viene chiesto il motivo per il quale ho dato un passaggio a questa persona con il mio autoveicolo.
Rispondo che non sapevo che __________ aveva della droga all’interno del suo corpo.”
(AI 80, allegato 1).
IM 1 ha cominciato a collaborare con gli inquirenti in merito a questo traffico il 15 gennaio 2018, quando ha così dichiarato a verbale:
" Dopo aver preso atto dell’ambientale e della traccia nr. 2289 rispondo che effettivamente io lo sapevo che saremmo andati a prendere un corriere carico di cocaina di rientro dal Sudamerica.
Ore 13:00 il verbale viene interrotto per permettere all’imputato di colloquiare con il suo difensore.
Ore 13:20 il verbale viene ripreso.
Isp __________ e avv. __________ lasciano gli scriventi uffici.
Mi si chiede se ho qualcosa da aggiungere o modificare rispetto a quanto sinora dichiarato e rispondo che a decorrere dal prossimo verbale d’interrogatorio sarà mia intenzione collaborare con gli inquirenti.”
(AI 426, IM 1, allegato 2)
Nel suo verbale finale ha confermato integralmente:
" Il PP mi contesta di avere trasportato e importato in Ticino (__________), proveniente dalla Francia (__________), in correità con __________ e con IM 3, a bordo dell’autoveicolo VW Golf targato TI __________, nel periodo 13-14 dicembre 2017, complessivi 301.87 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 73.8 al 75.4%), sostanza destinata alla vendita sul nostro territorio.
(cfr. POL IM 1 12.6.2018 pag.5).
Il PP mi chiede se confermo tale fattispecie.
R Si. Quando sono partito dal Ticino direzione __________, transitando da __________, IM 3 mi aveva detto che “il piccolino aveva ingoiato.” A __________ abbiamo incontrato __________. Io mi aspettavo un’altra persona. A __________ io non sapevo se era __________ o un’altra persona che trasportava/aveva ingoiato la cocaina. Io mi aspettavo che __________ ci accompagnasse a __________ per trovare un’altra persona che aveva ingoiato lo stupefacente.
ADR che durante il viaggio io sapevo quindi che avremmo trasportato una persona che aveva ingoiato della cocaina.”
(AI 456)
In aula l’imputato ha nuovamente riconosciuto le proprie responsabilità, di guisa che l’accusa è stata confermata.
6.3.1.7. Importazione di 1'000.00 grammi lordi di cocaina tra il 14 e il 16.09.2017
IM 1 è accusato di avere, a __________ (Olanda), __________ (Basilea), __________ e __________, tra il 14 e il 16 settembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________ quale conducente della vettura Nissan Patrol targata (E) __________ sulla quale era trasportata la sostanza stupefacente e __________, passeggero della vettura VW Golf targata TI __________ da egli condotta e facente da apripista, importato in Svizzera e trasportato da __________ (Basilea) a __________ e dipoi fino a __________, 1'000.00 grammi lordi di cocaina, sostanza asseritamene presa in consegna da __________ e destinata alla vendita In Svizzera.
In data 24 settembre 2017, è stato arrestato __________, a __________ nel Canton Argovia, presso un’area di servizio autostradale. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 1395.52 grammi di cocaina e 5.78 grammi di sostanza sconosciuta, il tutto occultato in un apposito vano creato nella sua autovettura. __________ era sotto controllo della polizia in quanto nell’inchiesta denominata “freebase 2” era risultato un incontro tra quest’ultimo, IM 1 e __________, finalizzato alla compravendita di sostanze stupefacenti (AI 266A).
IM 1 inizialmente ha negato tale traffico, per poi invece ammetterlo successivamente. In merito al compenso le sue dichiarazioni non sono sempre state lineari: in un primo tempo ha parlato di CHF 800.-, mentre successivamente ha riferito di aver ricevuto CHF 1'400.-, comprese le rate del leasing e l’assicurazione auto.
IM 1, come detto, inizialmente, in data 20 febbraio 2018, dinnanzi alla polizia, ha negato ogni addebito. Egli si è così espresso:
" Gli interroganti mi contestano un viaggio effettuato tra il 14 ed il 16 settembre 2017 (andata e ritorno) alla volta dell’Olanda, più precisamente a __________, viaggio riconducibile al traffico di sostanze stupefacenti.
Mi viene chiesto se ho intenzione di fornire delle dichiarazioni spontanee e rispondo di non ricordare questo viaggio.
(…)
Prendo atto che il 16.09.2017 alle ore 00:54 la mia Golf è rientrata in Svizzera, proveniente da __________, oltrepassando il valico secondario di __________ (Basilea). Alle ore 03:15 è transitata oltre il Gottardo per poi arrivare nei posteggi sterrati situati nel retro del ristorante __________ di __________ / abitazione di __________.
Successivamente, circa 40 minuti dopo, è stato documentato un incontro tra me, il mio passeggero ed il conducente della vettura Nissan Patrol targata (E)__________, intestata e condotta proprio da __________. Quest’ultima proveniva anch’essa da nord ed è stato documentato il suo transito alle ore 03:55 a __________. È facilmente comprensibile che il mio ruolo, anticipando la jeep, fosse proprio quello di verificare la presenza di polizia sul tracciato percorso. L’incontro è durato pochi minuti, dopodiché la jeep si è allontanata sulla cantonale in direzione sud.
Alla luce di queste risultanze vengo nuovamente invitato a prendere posizione in merito e rispondo che voglio vedere le foto, voglio avere dei riscontri.
Gli interroganti mi dicono che questi sono chiaramente dei riscontri oggettivi, come già dettomi è stato improntato un servizio d’osservazione ed è stato documentato quest’incontro.
Ribadisco che voglio vedere le foto.
Inoltre aggiungo che se fosse sarei già stato fermato prima. Aggiungo pure che io dormivo sempre da __________ ed è per questo che l’auto era lì.
Gli interroganti mi spiegano bene cosa è successo quella notte. In particolare mi viene contestato che arrivato a __________ sono andato nello sterrato posteriore al ristorante __________. Io ed un’altra persona abbiamo atteso in auto, quindi qualche decina di minuti dopo siamo ripartiti per imboccare la cantonale. A questo punto è arrivata la Jeep, il passeggero della Golf è sceso, ha preso contatto con il conducente della Jeep, è salito sulla sua auto e tutti e due siamo ritornati nello sterrato. Dopo l’incontro la Jeep è ripartita sulla cantonale in direzione sud.
(…)
Gli interroganti fanno prendere atto che __________, il 24.09.2017, è stato arrestato nel Canton Argovia mentre trasportava un ingente quantitativo di cocaina.
Invitato a prendere posizione in merito rispondo che non so niente.
(…)
Mi si chiede se sono in qualche modo coinvolto con il carico sequestrato a __________ e rispondo di no.
(…)
Gli interroganti mi contestano che per il prezzo del corriere ed i quantitativi di cui si sta parlando si trattava di un trasporto di almeno 1 Kg di cocaina.
Da parte mia dico che non è vero.”
(AI 426, IM 1, allegato 5)
Nel verbale del 15 marzo 2018, IM 1 ha deciso di ammettere tale traffico:
" Confermo che in quell’occasione ero partito da __________ con __________ in quanto quest’ultimo doveva incontrare a __________ un fornitore di cocaina per trattare l’acquisto di un carico. Arrivati a __________, come già dichiarato, siamo andati in un bar dove poco dopo è arrivata la persona che lui doveva incontrare. Loro due si sono assentati, mentre io sono rimasto da solo all’interno del locale. Dopo circa 45 minuti __________ è tornato nel bar ed abbiamo passato la serata insieme in giro per locali a far festa. Dopodiché siamo andati a dormire in un albergo di cui non ricordo il nome. Preciso che il pernottamento l’ha pagato lui, così come tutte le spese del viaggio. Il giorno successivo siamo ripartiti per fare rientro in Ticino.
ADR che __________ non mi aveva riferito nulla di quanto discusso con la persona incontrata a __________ sia in Olanda che durante il viaggio di rientro.
Arrivati all’altezza di __________, dopo l’autogrill, __________ mi ha chiesto di fermarci nel parcheggio posteriore all’abitazione di __________ a __________. Ho chiesto spiegazioni e lui mi ha detto che sarebbe dovuta arrivare una persona che gli avrebbe dovuto portare qualcosa. Non è stato più esplicito, ma io ho subito capito che questa persona avrebbe dovuto portare della cocaina.
Come da lui richiesto ci siamo fermati in questo parcheggio e dopo circa 40 minuti è arrivata una Jeep con a bordo una persona che io non avevo mai visto prima.
Preciso che arrivata la Jeep, sulla Cantonale, __________ è sceso dalla mia auto ed è salito su quella che conduceva __________. Con tutti e due i veicoli siamo ritornati nel parcheggio, circostanza in cui __________ ha ricevuto la cocaina da __________. Aggiungo che io ero sceso dalla mia auto unicamente per fare la pipì e che ho unicamente salutato __________ senza neanche parlarci. Successivamente __________ è tornato sulla mia auto, come passeggero anteriore e ho visto che in mano teneva un sacchetto di plastica contenente un panetto di cocaina.
Quindi sia noi che __________ siamo ripartiti.
Noi abbiamo fatto la Cantonale sino a __________ ed ho accompagnato __________ a casa sua. Durante tutto il viaggio il sacchetto con la cocaina lo aveva tenuto lui.
È stato durante il tragitto __________-__________ che __________ mi ha detto che il panetto era da un chilogrammo di cocaina.
Arrivati in Via __________ lui e sceso ed è entrato nello stabile al civico nr. __________ con tutta la sostanza.
Mi si chiede di indicare la destinazione di questo chilogrammo di cocaina e rispondo che come dichiarato durante questo interrogatorio lui l’ha poi portata da questo __________ a __________ che gliela custodiva. Come detto, in caso di bisogno, lui provvedeva poi a recupere la sostanza da questa persona.”
(AI 426, IM 1, allegato 7)
Nel suo verbale di interrogatorio finale l’imputato ha così dichiarato:
" Il PP mi contesta inoltre di avere trasportato/importato, nel mese di settembre 2017, proveniente dall’Olanda (__________) con destinazione il Ticino, in correità con __________ e __________, utilizzando due veicoli, 1'000.00 grammi di cocaina destinati alla vendita.
(cfr. POL IM 1 15.3.2018 pag. 10).
Il PP mi chiede se confermo questo viaggio e chi, infine, ha venduto la sostanza e a chi.
R Confermo che era il mese di settembre 2017. Confermo di essere andato a __________ con __________. Confermo che siamo andati la sera del 15/16 settembre e siamo ritornati il giorno successivo (16/17 settembre 2017). Confermo quanto riferito nel mio POL 15.3.2018 su cosa è avvenuto a __________, cosi come le circostanze del rientro e dell’incontro a __________ con la persona che mi si dice chiamarsi __________. Confermo che nel tratto __________ – __________ io alla guida della vettura ho trasportato il __________ che mi aveva riferito di aver ricevuto appena prima da __________ un panetto di 1 kg di cocaina. Voglio precisare che i 300 grammi di cui ho riferito in precedenza (restituiti a __________) erano parte di questo chilogrammo, cosi come i 50 grammi di cui ho riferito prima restituiti per la scarsa qualità. Preciso inoltre che a __________ __________ aveva consegnato a __________ una giacca che quest’ultimo il giorno prima aveva comperato a __________ al negozio __________. È proprio a seguito di questo, dicendogli che non sono stupido, di riferirmi cosa realmente c’era nel sacchetto.
ADR che questo chilogrammo di cocaina se l’è tenuta __________. Io non so cosa ne abbia fatto.”
(AI 456)
Così si è espresso in aula:
" D a IM 1: in merito al pt. 1.7, mi spieghi cosa è successo.
R IM 1: io sono andato a __________ con __________ per trattare l’acquisto di cocaina. Io non ho però fatto trattative, ha fatto tutto lui. Quando siamo tornati lui mi ha detto di fermarci a __________. ______ mi ha detto che li aveva ricevuto un panetto di 1 Kg di cocaina. Preciso che il Kg ammesso al punto 1.1. è lo stesso del Kg di __________, tranne 200 grammi che sono stati tenuti da __________.
Il Presidente verifica i periodi di alienazione per i traffici indicati al pt. 1.1 dell’AA di IM 1.
L’avv. DF 1 precisa che i traffici ammessi dall’imputato al pt. 1.1. superano 800 grammi di cocaina.
Il PP precisa che IM 1 cambia le versioni dopo aver ragionato. Nel verbale del 30.10.2018, a pag. 4 (AI 456), IM 1 ha affermato che non sapeva cosa __________ ne avesse fatto di questo Kg.
R IM 1: il Kg lo teneva lui, ma se io avevo bisogno andavo e prendevo la cocaina.
Il PP rileva che però IM 1 ha detto di non sapere cosa ne è stato di quel Kg e rilegge nuovamente il verbale a IM 1.
R IM 1: ho dichiarato così perché 200 grammi li ha tenuti __________.”
La Corte non ha ritenuto pertinenti le argomentazioni fornite da IM 1, secondo cui tale quantitativo deve debba essere computato nella vendita di cui al considerando 6.3.1.1, poiché egli precedentemente ha riferito che la sostanza l’aveva tenuta tutta __________ e che lui non sapeva dove era stata smerciata. In aula ha unicamente cercato di giocare al ribasso con i quantitativi, nella speranza di poter ridurre al minimo il totale complessivo a lui imputato e quindi le sue responsabilità. L’accusa è quindi stata confermata così come formulata.
6.3.1.8. Acquisto e importazione di 80.00 grammi lordi di cocaina nel corso del mese di novembre 2017
IM 1 è accusato di avere, nel corso del mese di novembre 2017, a __________, __________ e __________, senza essere autorizzato, con la partecipazione di IM 3, acquistato e importato 80.00 grammi lordi di cocaina, sostanza poi suddivisa in ragione di 50.00 grammi a suo favore e 30.00 grammi a favore di IM 3, quest’ultimo avendo in seguito provveduto all’alienazione a terzi della sua parte di sostanza.
IM 1 ha contestato tale fattispecie, che è stata invece ammessa da IM 3, il quale, il 1° febbraio 2018, in polizia, ha così dichiarato:
" Il mio discorso che avete intercettato si basa per esempio sull’ultimo acquisto di cocaina che ho fatto con IM 1, ovvero di 80 grammi di cocaina presi con lui dal __________ a __________, da parte alla __________, nel mese di novembre 2017.
(…)
Tornando a quanto stavo dicendo prima vorrei aggiungere che la cocaina che prendevo dal __________, siccome è una pasta tipo fatta a mano, a IM 1 non piaceva. È vero che IM 1 aveva partecipato a quell’acquisto, e ad uno precedente di grammi 10, ma confermo che lui non voleva rifornirsi dal __________ in quanto non trovava buona la sua sostanza.
(…)
- La terza volta è quella di cui stavo parlando prima, ovvero di un acquisto fatto da me e IM 1 di 80 grammi di cocaina. Del totale, come con prestabilito, 30 grammi erano per me e gli altri 50 per IM 1. Preciso che il prezzo d’acquisto della cocaina presa da __________ era sempre il medesimo, ovvero di CHF 40.- al grammo. Passate due settimane, siccome IM 1 non mi aveva ancora dato i soldi che mi doveva, come da me richiesto mi ha restituito 20 grammi di quell’acquisto e i soldi che poteva, di circa euro 1'000.- quindi ho ritornato il tutto (soldi e 20 grammi) al __________. Confermo che al __________ ho, ma in questo caso abbiamo acquistato la cocaina sempre a credito e io ho sempre pagato il mio dovuto.”
(AI 213, allegato 9)
IM 3 ha confermato le sue dichiarazioni sia nel verbale a confronto con IM 1 l’11 giugno 2018 (AI 426, Altri verbali, allegato 3), che nel suo verbale del 13 giugno 2018 (AI 426, IM 3, allegato 11). IM 1 invece ha sempre negato di conoscere __________ e di conseguenza ha sempre contestato tale imputazione. Così egli ancora nel suo verbale finale:
" Nel mese di novembre 2017, a __________, acquistato da tale __________, quindi importato in Ticino in correità con IM 3 80 grammi di cocaina, sostanza acquistata al prezzo di CHF 40.- al grammo. Di questo quantitativo 50 grammi sono stati presi in consegna dal sottoscritto (di cui poi 20 riconsegnati a IM 3) e 30 grammi da IM 3.
R Io non ho mai importato questi 80 grammi e nemmeno conosco tale __________.
Il PP mi dice che IM 3 ha confermato la circostanza in PP 13.06.2018, p.3.
R Io ribadisco che non è vero. Non sono mai andato a __________ con IM 3 a prendere cocaina.”
(AI 456)
La Corte ha ritenuto, ancora una volta, molto più convincenti le dichiarazioni di IM 3, con le quali egli ha pure aggravato la propria posizione penale, e, conformemente al considerando 6.2.1.3, ha accertato il quantitativo di 50 grammi.
6.3.1.9. Trasporto 100.00 grammi lordi di cocaina in data 3.11.2017
IM 1 è accusato di avere, da __________ a __________, in data 3 novembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________, trasportato 100.00 grammi lordi di cocaina, sostanza venduta da __________ ad un suo ignoto acquirente.
IM 1 ha ammesso il reato nel suo verbale del 12 giugno 2018, dove ha così dichiarato:
" In data 03.11.2017. da __________ a __________, in correità con __________, trasportato 100 grammi di cocaina, quantitativo che quest’ultimo ha rivenduto ad un suo ignoto acquirente.
Da parte mia confermo e preciso che in cambio ho ricevuto da __________ CHF 100.- per poter fare benzina. La sostanza proveniva da __________.”
(AI 426, IM 1, allegato 16)
IM 1 ha confermato le sue ammissioni in aula, di guisa che l’imputazione è stata confermata.
6.3.1.10. Preparativi per importare almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina nel mese di ottobre 2017
IM 1 è accusato di avere, tra la Francia (__________) e il Ticino, nel mese di ottobre 2017, con la partecipazione di IM 3, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, in due occasioni, in automobile, a __________ (FR), al fine di acquistare da non meglio identificati commercianti di stupefacenti, almeno 400.00/500.00 grammi di cocaina, sostanza destinata all’alienazione sulla piazza svizzera e ticinese, rinunciandovi tuttavia unicamente a causa del prezzo troppo elevato richiesto dai fornitori.
IM 3, il 15 maggio 2018, ha dichiarato:
" verso le 0430/0500 del mattino sono partito con la mia auto, la Citroen di colore bianco di cui ho già parlato prima, e arrivato all’altezza di __________ ho chiamato IM 1, in modo tale che partisse anche lui.
(…)
Insieme abbiamo poi proseguito verso __________ e raggiunto lo stesso indirizzo della prima volta. Arrivati lì al parcheggio, sempre davanti a quella sorta di scuola, siamo scesi dall’auto e con il mio amico __________ abbiamo attraversato la strada per raggiungere l’edificio dove avevamo già parlato l’altra volta.
Questa volta eravamo in tre, ovvero io, IM 1 ed il mio amico __________. Entrati nello stabile abbiamo cominciato a discutere con lui e dopo circa un’ora e mezza è uscito per andare a parlare con la persona dell’altra volta. Dopo essersi assentato per un 15 minuti è rientrato nello stabile e per la prima volta ci ha comunicato il prezzo della cocaina, ovvero di CHF 50.- al grammo.
Di risposta IM 1, visto che per lui il prezzo era eccessivo e in più dopo aver già fatto due viaggi a __________ si è incazzato con il mio amico che si trovato costretto ad uscire nuovamente per parlare con il fornitore.
Dopo circa 5 minuti è sopraggiunta con lui un’altra persona, che non avevamo mai visto, che dopo essersi identificata come proprietario della cocaina ci ha riferito che al massimo ci sarebbe potuto venire incontro piazzandoci lo stupefacente a CHF 48.- al grammo. Inoltre ci ha detto che se avessimo voluto avrebbe chiamato un suo acquirente per chiedergli se era d’accordo a darci una parte del carico da lui appena acquistato, per circa 200 grammi di cocaina. Tuttavia, siccome il prezzo sarebbe stato il medesimo, io e IM 1 abbiamo respinto l’offerta. Ricordo che IM 1 era proprio arrabbiato per come ci avevano trattati.
ADR che noi ci eravamo preventivati di acquistarla a circa CHF 38/40.- al grammo.
ADR che noi avevamo solo CHF 7'000.- in quanto avevamo pensato di riuscire ad anticipare questi soldi e prendere a credito il resto della sostanza, pagandola poi i giorni seguenti. Inoltre nel primo incontro ci avevano appunto riferito che avremmo potuto concludere in questo modo l’affare. Il problema è stato che non avevamo ancora fatto i conti con il reale proprietario della sostanza, ma unicamente con dei suoi secondini.”
(AI 426, IM 3, allegato 9)
Nell’interrogatorio di confronto fra IM 3 e IM 1, quest’ultimo ha confermato che erano intenzionati ad acquistare in Francia 1'000.00 grammi di cocaina, precisando però che l’importo in loro possesso per effettuare l’acquisto era di soli CHF 10'000.- (AI 426, Altri verbali, allegato 3).
IM 3 il 28 settembre 2019 ha dichiarato:
" R Si. Confermo che in Francia volevamo acquistare 1 kg ma non avevamo la cifra corrispondente con noi. Abbiamo quindi pensato di acquistare solo una parte (300 0 500 grammi) e il resto a credito se il fornitore fosse stato d’accordo. Ricordo che ci siamo incontrati con questo fornitore in un appartamento. Lui ha parlato molto bene della sua merce (cocaina), comunque per finire non abbiamo concluso nulla.
(…)
ADR che la seconda volta ci siamo recati nuovamente a __________ perché lui ci ha chiamati dicendoci di venire. Ci ha detto di portare il più possibile di denaro che avevamo. Noi siamo quindi partiti io con CHF 4’000/5'000.00, IM 1 non so quanto aveva con sé di preciso.
ADR volevamo acquistare cocaina. Non sapevamo quanto avremmo potuto acquistare con il denaro che avevamo con noi.
ADR che io con CHF 4’000/5'000 avrei potuto acquistare circa 100.00 grammi. Premetto che non sapevamo quanto ci avrebbe fatto pagare, pensavamo circa sui CHF 30/40 al grammo. Così che noi rivendendola a CHF 70.00 al grammo avremmo fatto un buon guadagno.
ADR che era mia intenzione comunque ottenere almeno il doppio della sostanza che avrei acquistato, nel senso ce avrei acquistato metà a credito. In altre parole se avessi potuto acquistare 100 grammi speravo di rientrare a casa con 200 grammi.
ADR a __________ il venditore ci disse che il prezzo era di CHF 57/58.00 al grammo, che per venirci incontro sarebbe sceso al massimo a CHF 48'000.00 e che comunque non avrebbe rotto 1 kg ossia non ci avrebbe dato meno di 1 kg. Quindi o noi eravamo in grado di pagare una somma par a CHF 58'000.00 per 1 kg oppure non se ne faceva niente. Se non sbaglio IM 1 aveva con sé circa CHF 2'000.00.
ADR che il minimo che volevamo portare a casa era 400.00/500.00 grammi e questo pagando una parte e prendendo il resto a credito.”
(AI 441)
IM 1 nel suo verbale finale ha così riferito:
" Il PP mi chiede se confermo di avere fatto, nel periodo settembre – ottobre 2017, unitamente a IM 3 a bordo di un’automobile, un viaggio con destinazione __________ (Francia) (destinazione effettivamente raggiunta), ai fini dell’acquisto di 1’000.00 grammi di cocaina poi destinata alla vendita sul nostro territorio.
(cfr. POL IM 1 12.6.2018 pag.22)
R Confermo.
Il PP mi chiede quanti soldi avevamo con noi per questo acquisto.
R Non lo so io non avevo denaro con me. È IM 3 che ha organizzato e che aveva i contatti in Francia.
Il PP mi dice che la fattispecie è stata anche ammessa da IM 3 in PP 28.9.2018. IM 3 ha precisato che in due vi eravate recati a __________ per acquistare cocaina. Il quantitativo era veramente di 1 Kg?.
R No non avevamo denaro sufficiente. IM 3 mi aveva detto che aveva CHF 15’000.00.
Il PP mi contesta che IM 3 ha detto che lui aveva 4’000/5’000 CHF.
R Ne prendo atto ma a me aveva detto che aveva detto di più.
Il PP mi chiede chi erano i fornitori a __________ e perché l’acquisto non è andato in porto.
R Non conoscevo i fornitori era IM 3 che li conosceva e che aveva il contatto. A causa del prezzo troppo elevato. Volevano CHF 50 al grammo.”
(AI 456)
Così hanno raccontato in aula gli imputati:
" D a IM 3: in merito al traffico a __________, di cui al pt. 1.10, cosa ha da dire?
R IM 3: con questa persona IM 1 non c’entra niente. Ero io che la conoscevo e io ho fatto le trattative. La persona l’ho incontrata la prima volta a __________ e poi l’ho rivista al salone __________ a __________. Ho quindi contattato IM 1 e gli ho chiesto di venire. Una volta arrivati la persona mi ha però detto che la droga non era arrivata e che mi avrebbe chiamato quando sarebbe stato il momento di tornare. Dopo un po’ di tempo mi ha chiamato e siamo tornati da lui. Io ho trattato e ho poi detto a IM 1 che per comprarla volevano 50 CHF al grammo. IM 1 si è arrabbiato perché secondo lui ci prendevano in giro, visto che il prezzo era altissimo. Abbiamo quindi deciso di tornare senza comprare niente.
D del Presidente al PP: perché ha limitato gli atti preparatori a 400/500 grammi, visto che gli imputati avevano detto nei loro precedenti verbali che volevano comprare 1Kg?
Risposta PP: io ho fatto un calcolo a ritroso in base ai soldi che avevano a disposizione.
D del Presidente a IM 3: l’intenzione era di tornare con più droga possibile giusto?
R IM 3: sì.
D a IM 1: conferma quanto detto da IM 3?
R IM 1: quello che IM 3 ha raccontato è tutto corretto.”
Riguardo alle contestazioni sulla punibilità sollevate dalla difesa di IM 3, ovvero il fatto che in Francia gli atti preparatori non sarebbero punibili, le stesse possono rimanere indecise, nella misura in cui, comunque, IM 3 e IM 1 hanno deciso in Svizzera di recarsi a __________ per acquistare lo stupefacente e sempre nel nostro territorio hanno organizzato il viaggio. Tali comportamenti configurano già degli atti preparatori, che la Corte ha quindi accertato per entrambi, secondo il principio in dubio pro reo, soltanto in ragione di 400 grammi (e non 500) di cocaina.
6.3.1.11. Preparativi per importare 1'000.00 grammi di cocaina nel mese di novembre 2017
IM 1 è accusato di avere, tra l’Italia (__________) e il Ticino, nel mese di novembre 2017, con la partecipazione di IM 3, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera della sostanza stupefacente, segnatamente per essersi recato, unitamente a IM 3, in automobile, a __________ (I), al fine di acquistare 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata ad essere trasportata in Svizzera al fine della vendita sul mercato locale, tuttavia mai acquistata a causa di un imprecisato motivo.
IM 3 si è così espresso:
" R Per quanto riguarda il viaggio a __________, preciso che l’incontro l’ha organizzato IM 1: Ci siamo incontrati presso un ristorante cinese a __________. Preciso che io non avevo soldi con me però lo scopo era acquistare cocaina. Non so se IM 1 aveva soldi con sé. Terminato l’incontro il venditore aveva detto a IM 1 che si sarebbero risentiti più avanti, entro un paio di settimane, per concretizzare l’acquisto. Noi siamo quindi rientrati a mani vuote. Non so perché infine non si è più fatto nulla. Io a IM 1, durante il viaggio di ritorno, avevo detto che del quantitativo che avremmo acquistato, ossia 1 kg, io avrei voluto prendere 100 grammi.”
(AI 441)
IM 1 ha raccontato:
" Il PP mi chiede altresì se confermo di avere effettuato, nel mese di novembre 2017, unitamente a IM 3, in automobile, un viaggio a __________ (I), al fine dell’acquisto di 1’000.00 di cocaina destinata alla vendita sul nostro territorio, senza tuttavia essere riusciti a concludere l’affare.
(…)
R Confermo che si trattava di acquistare 1 kg di cocaina. Per finire non abbiamo concluso niente. La cocaina era tutta per IM 3. Io avrei fatto da tramite siccome avevo le conoscenze a __________.
ADR che l’affare non è andato in porto siccome io ho deciso di non fare più niente”
(AI 456)
In aula gli imputati hanno confermato i fatti e hanno ammesso imputazioni.
In merito alle argomentazioni della difesa sulla punibilità vale lo stesso discorso espresso al considerando precedente, ovvero il fatto che è in Svizzera che essi hanno deciso di recarsi in Italia per comprare cocaina e qui hanno organizzato il viaggio.
6.3.1.12. Preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina in data 14.12.2017
IM 1 è accusato di avere, a __________, in data 14 dicembre 2017 e precedentemente, con la partecipazione di IM 2, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione di complessivi 223.94 grammi di cocaina, segnatamente per avere detenuto presso la propria abitazione di __________, 203.59 grammi netti di sostanza da taglio con cui sarebbero stati preparati almeno 223.94 grammi di cocaina (partendo da un grado di purezza del 10%), destinati alla vendita sul nostro territorio.
Come visto al considerando 6.1.1.3, tale quantitativo è stato imputato unicamente a IM 2, ovvero la sola persona per il quale vi è il riscontro oggettivo della presenza del suo DNA sul sacchetto.
IM 1 è accusato di avere, tra la Svizzera e l’Italia e a __________, nel periodo settembre – dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Di seguito le contestazioni nel dettaglio.
6.3.2.1. CHF 20'000.00 nel periodo settembre - dicembre 2017
IM 1 è accusato di avere, tra la Svizzera e l’Italia, nel periodo settembre – dicembre 2017, con la partecipazione di __________ e altre persone non meglio identificate, cambiato in EURO presso vari uffici cambio della regione al fine di recapitarli a __________ in Italia, almeno complessivi CHF 20'000.00, denaro interamente provento dalla vendita di cocaina.
IM 1 ha ammesso il reato nel suo verbale finale:
" Il PP mi chiede se confermo di avere effettuato i citati cambi.
R Contesto di avere cambiato CHF 90'000.00. È vero che nel mio verbale di Polizia avevo detto che il calcolo fatto dalla polizia ci poteva stare ma non volevo dire che io l’ho fatto. Io ho effettivamente cambiato CHF 20'000 unitamente a __________.
a) per avere, tra il 15 e il 16 novembre 2017, a __________ e a __________, custodito per conto di __________, almeno complessivi euro 16'000.00, denaro ricevuto da quest’ultimo al fine di evitarne il ritrovamento, rispettivamente una possibile confisca presso la sua abitazione di __________, siccome provento del traffico di cocaina (cfr. POL IM 1 30.1.2018 pag. 13-14).
Il PP mi chiede se confermo di avere custodito il citato importo e per quel motivo.
R Confermo. Ho tenuto questi soldi per 1 giorno solo, a casa mia. Li ho messi nell’armadio, anzi sul comodino della mia camera. Il giorno dopo glieli ho consegnati, lui è venuto da me a prenderli. Immaginavo che quei soldi derivassero dallo spaccio di cocaina.”
(AI 456)
L’imputato ha confermato i fatti e l’imputazione in aula, di guisa che l’accusa è stata confermata senza ulteriori commenti.
6.3.2.2. EURO 16'000.00 tra il 15 e il 16.11.2017
IM 1 è accusato di avere, a __________, tra il 15 e il 16 novembre 2017, custodito per conto di __________, almeno complessivi EURO 16'000.00, denaro ricevuto da quest’ultimo al fine di evitarne il ritrovamento, rispettivamente una possibile confisca presso la sua abitazione di __________, siccome provento del traffico di cocaina.
Reato confermato inizialmente da IM 1 unicamente per EURO 10'000 (AI 426, IM 1, allegato 4), ma poi ammesso integralmente nel verbale del 12 giugno 2018 (AI 426, IM 1, allegato 16) e confermato sia nel verbale finale che in aula (AI 456). L’accusa è quindi confermata.
IM 1 è accusato di avere, a __________-__________, in data 1 dicembre 2017, distrutto, deteriorato, o reso inservibile una cosa mobile altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, e meglio, per avere, colpendola con calci, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento in uso a __________ (__________) cagionando un danno non meglio quantificato.
__________ e IM 1 si sono frequentati in passato e dalla loro relazione è nato un figlio, __________, affidato alle cure della madre. Il 4 dicembre 2017 la donna si è presentata in polizia per denunciare l’imputato, dichiarando a verbale quanto segue:
" Mi presento in polizia per denunciare IM 1, in quanto venerdì scorso ha raggiunto casa mia, dando delle forti pedate alla porta del mio appartamento, al primo piano, danneggiandola; quando gli ho aperto ma non con l’intenzione di farlo entrare, lui è entrato lo stesso, nell’atrio d’entrata mi ha preso per i capelli sbattendomi la testa contro l’armadio a muro, poi ha girato in tutti i locali; preciso che in quel momento erano presenti cinque bambini per una festa di compleanno.
Poi in salotto e in camera da letto mi ha dato due differenti schiaffi in faccia nel mentre tenevo in braccio il nostro bambino di un mese.”
(AI 490)
Il 7 dicembre 2017, __________ si è recata nuovamente in polizia e ha raccontato quanto segue:
" Mi presento nuovamente in polizia in merito agli audio messaggi inviatimi via cellulare da IM 1 dopo essersi allontanato dal mio domicilio da parte della polizia.
(…)
Nel primo (del 01.12.2017 alle ore 16:52, l’autore mi dice di non toglierla (la foto da FB), che lui mi ammazza come un can a __________ e quanto mi ha riferito lo posso tenere registrato.
Nel secondo (del 01.12.2017 alle ore 16:56), l’autore mi dice: io si, per averlo registrato nel telefono, quello che farà lui con me è ammazzarmi come un cane, lui si è quello che farà con me.”
(AI 490)
Sentito a verbale, il 9 gennaio 2018, IM 1 ha ammesso di aver dato dei calci alla porta (AI 490). IM 1 ha riconfermato le sue precedenti dichiarazioni sia nel suo verbale finale (AI 465) sia in aula, con il che l’imputazione è stata confermata.
IM 1 è accusato di avere, a __________-__________, in data 1 dicembre 2017, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una persona, e meglio, per avere, inviandole sul suo telefono cellulare i seguenti messaggi vocali “ti ammazzo come un cane” e “quello che farò con te è ammazzarti come un cane”, incusso timore a ______.
Sentito a verbale, il 9 gennaio 2018, IM 1 ha ammesso di aver mandato i messaggi audio (AI 490). IM 1 ha riconfermato le sue precedenti dichiarazioni anche nel suo verbale finale (AI 465) e ha confermato i fatti e l’imputazione in aula.
7. Imputazioni ritenute dalla corte
In definitiva gli imputati rispondono dei seguenti reati:
7.1. IM 2 è stato ritenuto autore colpevole dei reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per aver effettuato un traffico totale di 2'316.44 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto, di cui 1'200.00 grammi alienati, 892.50 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 223.94 grammi fatto atti preparatori; riciclaggio di denaro e infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno).
7.2. IM 3 è stato ritenuto autore colpevole dei reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per aver effettuato un traffico totale di 2'185.87 grammi lordi di cocaina, di cui 289.00 grammi alienati, 496.87 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 1'400.00 grammi fatto atti preparatori; infrazione alla LF sugli stupefacenti per aver procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana; riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
7.3. IM 1 è stato ritenuto autore colpevole dei reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per aver effettuato un traffico totale di 5'410.63 grammi lordi di cocaina, di cui 1'955.80 grammi alienati, 2'054.83 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 1'400.00 grammi fatto atti preparatori; riciclaggio di denaro; danneggiamento e minaccia.
8. Delle pene
8.1. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.
In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).
Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
8.2. Per quanto concerne la colpa, per tutti e tre, va qualificata di grave (per IM 1 molto grave), laddove per grave è da intendersi l’entità della violazione del bene protetto, ossia la salute pubblica. Detto che, in tema di traffico di stupefacenti, il criterio decisivo nella commisurazione della pena rimane il grado di colpa e non tanto il quantitativo di droga trattato, la giurisprudenza ha stabilito che quest’ultimo rimane un elemento pertinente di cui occorre tener conto, perché più cocaina viene immessa sul mercato, più è messa in pericolo la salute delle persone (DTF 6B_370/2007). Per tutti e tre gli imputati anche la colpa soggettiva va considerata grave poichè il movente è stato caratterizzato per tutti dal facile guadagno. Nessuno di loro si è posto problemi a decidere di entrare a far parte dell’organizzazione volta al trasporto di droga su scala internazionale. Essi sono, per finire, stati fermati solo grazie all’intervento degli inquirenti: la loro ripetitività nell’agire illecito dimostra come sono ben saldamente introdotti nella malavita.
8.3. IM 1, dei tre, è quello che ha la colpa maggiore, sia per i quantitativi sia per il fatto che lui, nella scala gerarchica dell’organizzazione criminale, occupa un gradino superiore, e merita la sanzione più severa. IM 1 ha messo a disposizione il suo appartamento quale base organizzativa e il suo ruolo decisionale era da considerarsi sufficientemente autonomo, seppur comunque condizionato dalle istruzioni che gli davano __________ e __________. La difesa ha sostenuto in arringa che, seppur non potendo ancora parlare di sincero pentimento, la redazione dell’AA è stata possibile unicamente grazie alle sue ammissioni e che la pena debba essere ridotta di conseguenza. La Corte non ha però sposato tali argomentazioni, visto che egli ha riconosciuto la maggior parte dei traffici unicamente una volta messo alle strette e perlopiù solo in occasione del suo ultimo verbale. In armonia con la prassi dei nostri tribunali gli è stata inflitta, considerato altresì il concorso con il reato di riciclaggio, una pena detentiva di sei anni. Per quanto riguarda i reati di danneggiamento e minaccia la Corte ha deciso per una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- caduna, per un totale di fr. 600.-.
8.4. IM 2, nella scala delle colpe, viene al secondo posto, poiché, seppur occupando i gradini più bassi della scala gerarchica, il quantitativo di stupefacente da lui alienato rimane comunque importante. Inoltre egli ha perseverato a continuare l’attività criminosa anche dopo che gli agenti della polizia hanno fatto irruzione nell’appartamento di IM 1, manifestando quindi l’assoluta mancanza di volontà di smettere di spacciare. La Corte ha gli ha quindi inflitto una pena detentiva di quattro anni e tre mesi.
8.5. IM 3, in relazione alla gravità oggettiva dei fatti, è quello che ha la colpa meno grave, soprattutto in base al minore quantitativo di cocaina alienato. Ad attenuare la sua colpa vi è certamente la sua collaborazione con le autorità inquirenti, così come il fatto che, una volta uscito dal carcere, egli ha dimostrato di voler cambiare radicalmente stile di vita: ha trovato un posto di apprendistato e frequenta con buoni risultati la relativa scuola professionale. Non ha invece trovato accoglimento la tesi della grave angustia proposta dalla difesa, poiché egli era a beneficio dell’assistenza e di conseguenza disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per poter mantenere sia sé stesso che la sua famiglia. L’attività legata al traffico di stupefacenti non l’ha intrapresa per necessità, ma solo e unicamente per poter ottenere facili guadagni. Per lui la Corte si è dipartita, considerato altresì il reato di riciclaggio, da una pena base di tre anni e mezzo, ridotti a tre in base alle attenuanti citate, così come il fatto che è stata ritenuta preminente, dal profilo della prevenzione sociale, la completazione del suo attuale percorso formativo, rispetta alla privazione della libertà. La pena è stata sospesa in ragione di 30 mesi, per un periodo di prova di tre anni, fissando però l’obbligo di continuare e ultimare la formazione professionale intrapresa quale norma di condotta per tutto il periodo di prova. Per quanto riguarda l’infrazione alla LF sugli stupefacenti in merito ai 1'000.00 grammi di marijuana, la Corte ha deciso per una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30.- cadauna, per un totale di fr. 4’400.-, sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di tre anni, mentre per la contravvenzione è stata inflitta una multa di CHF 200.-.
9.1. Secondo l’art. 66a cpv. 1 lett. o CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2) a prescindere dall'entità della pena inflitta. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12.09.2017 consid. 4.3., ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall’art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell’Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell’esaminare la proporzionalità dell’espulsione rispetto ai diritti di cui all’art. 8 CEDU (e dell’art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la colpa dell’autore nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggior è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);
- il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;
- lo stato di salute del prevenuto;
- i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 litt. a e rinvii, CRP del 01.03.2018, inc. 17.2017.232, consid. 10.1).
9.2. IM 2 è cittadino __________ e in aula ha ribadito di non aver alcuni legami con il territorio svizzero e di non opporsi alla sua espulsione. La Corte ha quindi ritenuto adeguato pronunciare la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni.
9.3. Anche IM 1 è cittadino __________, ma, a differenza di IM 2, egli ha in Svizzera __________ bambine. Questo non è però certo sufficiente per poter prescindere dall’espulsione obbligatoria, a maggior ragione ritenuto come l’imputato non sia stato in nessun momento frenato nel delinquere dalla presenza delle figlie. Inoltre in aula IM 1 ha dichiarato di non opporsi alla sua espulsione. La Corte, ben ponderato l’interesse pubblico, ha comunque tenuto in considerazione la presenza delle bambine e ha ritenuto adeguato pronunciare l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni.
10. Sequestri
La Corte ha disposto il dissequestro, come chiesto in occasione del dibattimento, di 1 Chiave GLUTZ 104 in metallo e 1 Chiave incisione nr 26 in metallo, entrambe di proprietà di IM 3. Per tutti i restanti oggetti indicati negli AA è stata invece ordinata la confisca.
11. Tasse di giustizia e spese procedurali
11.1. La tassa di giustizia di CHF 20'000.- e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna, tenuto conto delle rispettive colpe, nella misura di 1/2 a carico di IM 1 e di 1/4 ciascuno a carico di IM 3 e IM 2.
11.2. Quanto alle note professionali presentate dai difensori d’ufficio degli imputati, si evidenzia che le stesse, ritenute congrue, sono state approvate così come esposte.
11.2.1. La nota professionale dell’avv. __________ è stata approvata per complessivi CHF 30’431.-, di cui CHF 28’020.- onorari e CHF 2'411.- spese.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 30'431.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.2.2. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per complessivi CHF 11'554.05.-, di cui CHF 9'870.-, onorari, CHF 858.- spese e IVA al 7.7%.
IM 2, richiamata la decisione di tassazione intermedia (AI 409) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20’725.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.2.3. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è stata approvata per complessivi CHF 36'801.20 di cui CHF 32'045.30 onorari, CHF 1'115.60 spese e IVA al 7.7% sino al 31.12.2017 e al 8% dal 01.01.2018.
Visti gli art.: 12, 25, 34, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 106, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 286, 305bis n. 1 CP;
19 cpv. 1 da lett. a) a g), cpv. 2 e cpv. 4 nonché 19a LStup;
115 cpv. 1 lett. a e b) LStr;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferito ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, a __________, __________ e altre località del Canton Ticino, a Zurigo, tra la Guyana francese e la Francia (__________/__________), tra l’Olanda (__________) e Basilea, tra l’Italia (__________, __________ e __________), nonché tra il Ticino e la Francia (__________), nel periodo 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in parte singolarmente e in parte con la partecipazione terze persone, importato, trasportato, detenuto, alienato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all’acquisto, all’importazione e all’alienazione, di complessivi 5'410.63 grammi lordi di cocaina, di cui 1'955.80 grammi alienati, 2'054.83 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 1'400.00 grammi fatto atti preparatori;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere, tra la Svizzera e l’Italia e a __________, nel periodo settembre – dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, per un totale di complessivi CHF 20'000.00 e EURO 16'000.00, denaro interamente provento della vendita di cocaina;
1.3. danneggiamento
per avere, a __________-__________, in data 1 dicembre 2017, colpendola con calci, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento in uso a __________ cagionando un danno non meglio quantificato;
1.4. minaccia
per avere, a __________-__________, in data 1 dicembre 2017, inviandole sul suo telefono cellulare i seguenti messaggi vocali “ti ammazzo come un cane” e “quello che farò con te è ammazzarti come un cane”, incusso timore a __________;
il tutto come meglio descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e altre non meglio precisate località del Canton Ticino, dall’ottobre 2016 al 14 febbraio 2018, senza essere autorizzato, detenuto, acquistato, importato e fatto preparativi volti all’acquisto, all’importazione e all’alienazione, di complessivi 2'316.44 grammi lordi di cocaina dal grado di purezza solo parzialmente conosciuto, di cui 1'200.00 grammi alienati, 892.50 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 223.94 grammi fatto atti preparatori;
2.2. riciclaggio di denaro
per avere, a __________, nel periodo 14 dicembre 2016 – 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine, e meglio, per avere, in almeno 8 occasioni, direttamente o per il tramite di una terza persona, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente la __________, denaro contante per almeno complessivi fr. 9'138.00, denaro interamente provento della vendita di cocaina;
2.3. infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno)
per essere, fra il 3 aprile 2016 e il 14 febbraio 2018, da vari valichi, segnatamente da __________, ripetutamente entrato in Svizzera malgrado il vigente divieto d’entrata a suo carico e valido dal 3 aprile 2016 al 16 dicembre 2017, nonché per avervi soggiornato per un periodo di almeno 6/7 mesi senza la necessaria autorizzazione;
il tutto come meglio descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo e
precisato nei considerandi.
3. IM 3 è autore colpevole di:
3.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nonché tra Zurigo e il Ticino, tra la Guyana Francese, la Francia e la Svizzera (Ticino), tra l’Italia e il Ticino, nel periodo 2004 – 14 dicembre 2017, con la partecipazione di terze persone, senza essere autorizzato, trasportato, importato, alienato, procurato in altro modo, nonché fatto atti preparativi volti all’acquisto, all’importazione e all’alienazione, di complessivi 2'185.87 grammi lordi di cocaina, di cui 289.00 grammi alienati, 496.87 grammi detenuti/importati/trasportati e per i restanti 1'400.00 grammi fatto atti preparatori;
3.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino nel periodo marzo – settembre 2017, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a terzi della sostanza stupefacente, e meglio, prendendo in consegna da un cittadino __________ non meglio identificato e consegnandoli a terza persona per l’ulteriore vendita sul territorio cantonale, procurato a terzi 1'000.00 grammi di marijuana;
3.3. riciclaggio di denaro
nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2017 ed il 6 dicembre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza da un crimine, e meglio, per avere, in 42 occasioni, inviato per il tramite di agenzie di spedizione di denaro, segnatamente __________ e __________, denaro contante per un ammontare complessivo di CHF 13'510.00, denaro interamente provento della vendita di cocaina;
3.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2017 e il 14 dicembre 2017, a __________ e a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana e di cocaina ma almeno complessivi 2 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina;
il tutto meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
4. IM 1, IM 2 e IM 3 sono prosciolti da ogni ulteriore imputazione.
5. IM 1 è condannato:
5.1. alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.2. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta) caduna, per un totale di fr. 600.-- (seicento).
6. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
6.1. La richiesta di scarcerazione di IM 2 è respinta.
7. IM 3 è condannato:
7.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
7.2. alla pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta) caduna, per un totale di fr. 4’400.-- (quattromilaquattrocento), sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 3 (tre) anni;
7.3. alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).
7.4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 3 è sospesa in ragione di 30 (trenta) mesi, con un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare;
7.5. Quale norma di condotta, per il periodo di prova, a IM 3 è fatto obbligo di continuare e ultimare la formazione professionale intrapresa.
8. Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 7 (sette) anni.
9. Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 2 per la durata di 10 (dieci) anni.
10. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione di 1 Chiave GLUTZ 104 in metallo e 1 Chiave incisione nr 26 in metallo, entrambe di proprietà di IM 3, a favore del quale è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della sentenza.
11. La tassa di giustizia di fr. 20'000.- (ventimila) e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna nella misura di 1/2 a carico di IM 1 e di 1/4 ciascuno a carico di IM 3 e IM 2.
12. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale dell’avv. __________, __________ è approvata per:
onorario fr. 28'020.00
spese fr. 2'411.00
totale fr. 30'431.00
12.1.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 30'431.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
12.2. La nota professionale dell’avv. DUF 1, __________ è approvata per:
onorario fr. 9'870.00
spese fr. 858.00
IVA (7,7%) fr. 826.05
totale fr. 11'554.05
12.2.1. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 20’725.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
12.3. La nota professionale dell’avv. DUF 2, __________ è approvata per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 3'150.30
onorario dal 01.01.2018 fr. 29'895.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 154.00
spese dal 01.01.2018 fr. 961.60
IVA (8%) fino al 31.12.2017 fr. 264.35
IVA (7,7%) dal 01.01.2018 fr. 2'375.95
totale fr. 36'801.20
12.3.1. IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 36'801.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 20'000.--
Inchiesta preliminare fr. 41'717.80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 420.45
fr. 62'138.25
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 10'000.--
Inchiesta preliminare fr. 20'858.90
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 210.20
fr. 31'069.10
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'429.45
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 105.10
fr. 15'534.55
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'429.45
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 105.10
fr. 15'734.55
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il cancelliere