Incarto n.
10.94.00013

Lugano,

7 agosto 1995

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (azione di risarcimento danni) con petizione del 14 ottobre 1991 dall’

 

 

 

avv. dott. __________

(patrocinato dall’avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ (ora patrocinata __________) 

 

 

 

per ottenere il versamento di fr. 279 000.– con interessi al 7% dal 20 febbraio 1980, pretesa cui la convenuta si è opposta;

 

vista la motivazione con cui il Tribunale federale ha annullato il 30 agosto 1994 la sen-tenza emessa il 9 febbraio 1994 da questa Camera, ciò che rende necessaria l’emana-zione di un nuovo giudizio;

 

esaminati gli atti,

 

autorizzate le parti a presentare un memoriale complementare avente per oggetto il te-ma del rinvio al Tribunale di appello;

 

preso atto che in tale occasione l’attore ha aumentato la domanda a fr. 294 624.–, riducendo tuttavia gli interessi al 5% dal 20 febbraio 1980;

Ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

A.   Il dott. __________ ha promosso causa il 14 ottobre 1991 direttamente davanti al Tribunale di appello contro la ditta __________. per ottenere, come cessionario (art. 260 LEF) di una pretesa risarcitoria avanzata da __________ verso la convenuta, il versamento di fr. 279 000.– oltre interessi al 7% dal 20 febbraio 1980. La ditta si è opposta alla pretesa e ha postulato il rigetto dell’azione. Statuendo il 9 febbraio 1994, la prima Camera civile di appello ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la __________. al pagamento di fr. 211 200.– con interessi al 5% dal 20 febbraio 1980 (inc. n. 10.94.12).

 

B.  Con sentenza del 30 agosto 1994 il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma della __________ e, annullato il giudizio di appello, ha rinviato la causa all’ autorità cantonale per definire l’entità del danno in base al valore che le ringhiere alienate dalla __________ – depositaria dei manufatti – avevano nel gennaio del 1980 (e non nell’ aprile del 1972). Tutte le altre censure della ricorrente sono state invece respinte o dichiarate inammissibili.

 

C.   Dinanzi al Tribunale di appello è stata data alle parti la possibilità di esprimersi in un memoriale complementare sul tema formante oggetto del rinvio (ordinanza 30 marzo 1995 del giudice delegato). __________ ha presentato un esposto del 3 maggio 1995 in cui postula il rigetto della petizione. L’attore ha fatto pervenire una lettera in cui aumenta la pretesa iniziale da fr. 279 000.– a fr. 294 624.– (riducendo tuttavia gli interessi al 5%) con riferimento al rincaro intervenuto fra il 1972 e il 1980.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

1.   L’autorità cantonale cui è rimandata una causa può tener conto di nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla sua procedura, ma deve porre a fondamento della nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure già disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono definitivamente risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid. 4e, 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Dal profilo processuale il rinvio ha per effetto di ripristinare la causa nello stato in cui questa si trovava immediatamente prima che l’autorità cantonale statuisse (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 594 n. 1.2 con numerosi richiami di giurisprudenza).

 

a)   Nella fattispecie il rinvio verte sull’accertamento del valore che le ringhiere alienate dalla __________. avevano il 14 gennaio 1980, quando __________, chiestane invano la riconsegna, ha inoltrato la prima domanda di esecuzione contro la convenuta. Per il resto le tesi formulate da quest’ultima nel ricorso per riforma sono state o respinte o dichiarate inammissibili dal Tribunale federale (sentenza, fino a pag. 8 compresa), di modo che nella misura in cui la causa dovesse intendersi ripristinata davanti alla Camera civile di appello anche in merito a tali problemi, la motivazione originaria si dà per interamente riprodotta.

 

b)   In caso di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non permette l’assunzione di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede “sia stato istruito in funzione di un’erronea convinzione sull’onere probatorio, per cui, con simile premessa, una parte non ha avuto alcuna occasione di proporre mezzi di prova” (Rep 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret, op. cit., pag. 595 verso il basso). La causa in esame non denota estremi del genere, né le parti – che hanno avuto modo di esprimersi per scritto una volta ricevuta la motivazione del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ia 139 consid. 3d) – lamentano una violazione del loro diritto alla prova (art. 8 CC e 183 CPC). Il valore delle note ringhiere deve quindi essere definito in base al fascicolo del processo sulla scorta del quale è stata emanata la prima sentenza.

 

2.   Nella petizione del 14 ottobre 1991 l’attore ha addotto che le ringhiere affidate alla convenuta nell’aprile del 1972 per la zincatura e la patinatura erano costate 43 milioni di lire (al cambio di fr. 6.40 per mille lire). “Il danno risarcibile è pertanto – ha concluso – di fr. 211 200.– oltre interessi” (pag. 5, punto 10). A comprova della spesa egli ha prodotto una ricevuta di 33 milioni di lire rilasciata dalla ditta F__________, che aveva eseguito le ringhiere (doc. F), e una distinta dei corsi di cambio (doc. R). La convenuta ha “contestato l’ammontare esposto dall’attore”, sostenendo che la somma di 33 milioni di lire comprendeva anche altre opere (“verosimilmente la ditta in questione ha eseguito altre ringhiere che esulano da quelle oggetto della presente azione”: risposta del 30 ottobre 1991, pag. 7, ad 10). Il valore delle ringhiere non è stato altrimenti discusso.

 

      Con la replica del 5 dicembre 1991 l’attore ha confermato il pun-to 10 della petizione (pag. 6). A sua volta la convenuta ha riaffermato la risposta, “contestate petizione e replica” (pag. 7, ad 10). Nessun altro cenno sul valore delle ringhiere emerge dagli allegati preliminari. Solo in sede di istruttoria i testi P__________ e G__________ hanno dichiarato che i parapetti non valevano più di fr. 28 000.– complessivi, rispettivamente fr. 150.– il metro (verbale del 17 settembre 1992, pag. 2 e 3). Entrambe le affermazioni sembrano riferirsi però al momento in cui le ringhiere sono state consegnate alla __________. (aprile 1972), sicuramente non al dicembre del 1980.

 

      Nessun riferimento temporale al valore delle ringhiere emerge, per finire, né dal memoriale conclusivo dell’attore (dov’è semplicemente ribadita la tesi di petizione: pag. 8, punto 16), né da quello della convenuta (che non fa alcun cenno al problema). Le parti hanno per altro rinunciato al dibattimento finale.

 

3.   L’art. 165 cpv. 2 CPC impone all’attore “la specifica, articolata esposizione dei fatti che sono posti a fondamento della petizione” (lett. d), come pure “l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti o invocati” (lett. e). Il convenuto, a suo turno, deve rispondere ai fatti allegati nella petizione “se-condo l’ordine in cui vennero esposti” (art. 170 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa (art. 170 cpv. 2 CPC).

 

a)   In concreto l’attore ha adempiuto – ancorché sommariamente – il proprio onere di allegazione (art. 165 cpv. 2 lett. d CPC): ha spiegato a chi __________ aveva commissionato le ringhiere, quanto costui le aveva pagate e qual era all’epoca il corso del cambio. Inoltre, limitatamente a 33 milioni di lire, ha recato le relative prove (art. 165 cpv. 2 lett. e CPC), unendole alla petizione (doc. F e R; art. 171 cpv. 1 CPC). La convenuta ha contestato bensì il valore delle ringhiere per rapporto a quello indicato dall’attore, ma tali obiezioni si sono rivelate infondate (essa ha finito per ammettere che la metratura dei parapetti era quella indicata nella petizione: duplica, pag. 2 in fondo) o inconsistenti (nul-la confortava le le affermazioni generiche, se non interessate, dei testi C__________ e D__________). In nessuna circostanza la convenuta ha preteso tuttavia che il valore delle ringhiere a lei affidate fosse diminuito tra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980 o che – comunque sia – tale valore non fosse più lo stesso.

 

b)   Certo, spettava all’attore dimostrare il danno. Ma l’attore ha fatto fronte – sia pure sbrigativamente – a tale obbligo, dimostrando (nei limiti di 33 milioni di lire) quanto le ringhiere erano state pagate e qual era il tasso di cambio all’epoca. Ove la convenuta avesse inteso sostenere che le ringhiere si erano svalutate nel periodo di giacenza, oppure che nel dicembre del 1980 sarebbe costato meno far eseguire le stesse opere (per il deprezzamento della lira italiana) o ancora che il committente avrebbe dovuto affrontare determinate spese ritirando tempestivamente la merce, essa avrebbe dovuto allegare simili fatti negli allegati preliminari. In tal caso il valore delle ringhiere ai fini della definizione del danno sarebbe stato considerato litigioso e dimostrato nella sola misura in cui le prove ne avrebbero suffragato l’entità (il tribunale avrebbe eventualmente potuto far capo all’art. 88 CPC e indagare d’ufficio). Nella fattispecie, per contro, nessuna controversia è mai sussistita sul valore delle ringhiere nel 1980 per rapporto a quello del 1972. Né la contestazione sollevata dalla convenuta nella risposta sul pregio dei manufatti (sopra, consid. 2) poteva presumersi riferita anche a differenze di valore intervenute tra il 1972 e il 1980. La parte convenuta che contesta le argomentazioni dell’attore deve indicare i motivi della sua resistenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, note 2 e 3 ad art. 170 CPC). Invano si cercherebbe in tutto il carteggio del processo un’ obiezione della convenuta a tale proposito.

 

c)   È vero che l’obbligo di contestare specificamente i fatti, sotto pena della loro ammissione, non va confuso con l’onere pro-batorio, nel senso che l’attore non è esonerato dal dimostrare i fatti allegati solo perché la controparte non li contesta (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 170 CPC). Ma proprio per tale motivo questa Camera – a prescindere da qual-siasi valida contestazione della convenuta – ha accertato il danno in 33 milioni e di lire e non nei 43 milioni pretesi dell’ attore. Nessuna prova, se non le mere affermazioni di __________ (verbale del 17 settembre 1992, pag. 2), corroborava infatti un’ipotesi del genere. Nei limiti di 33 milioni di lire la spesa era tuttavia sufficientemente comprovata (doc. F) e il corso di cambio anche (doc. R). Spettava pertanto alla convenuta allegare – cioè spiegare, non necessariamente dimostrare, poiché l’obbligo di allegazione non si identifica con l’onere probatorio – che tale somma andava ridotta in considerazione del tempo trascorso fra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980, ciò che non poteva sicuramente ritenersi presunto. Di fronte alla mancata contestazione avversaria l’attore non aveva ragione di dimostrare ulteriormente l’entità del danno: non aveva motivo dunque per produrre altri documenti o per chiedere l’assunzione di ulteriori prove.

 

4.   Se ne conclude, nella situazione descritta, che nessun elemento induce ad accertare una mutazione del valore delle ringhiere tra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980. Né questa Camera potrebbe – per avventura – indagare d’ufficio sul corso del cambio nel dicembre del 1980 senza sapere a quale cifra applicare poi il relativo tasso (ossia a quanto corrispondevano, nel 1980, 33 milioni di lire del 1972). La mancata contestazione della convenuta aveva per effetto, anzi, che ai fini del danno doveva reputarsi ammesso il valore a nuovo dei beni addotto dall’attore, salvo contrarie risultanze di causa. Le quali, nel caso concreto, non emergono in alcun modo. Il dispositivo originario deve quin-di, in ultima analisi, essere riconfermato.

 

5.   L’attore ha maggiorato la sua pretesa, nella lettera del 15 maggio 1995 inviata a titolo di memoriale suppletivo, dagli iniziali   fr. 279 000.– a fr. 294 624.– con riferimento al rincaro (39.5% di fr. 211 200.–) intervenuto tra il 1972 e il 1980. Ora, nel calcolo del danno vanno considerati bensì gli aumenti di valore – non invece le diminuzioni – di cui un bene indebitamente alienato dal depositario ha beneficiato dal momento in cui il depositante ha chiesto la restituzione fino alla decisione dell’ultima istanza cantonale (DTF 109 II 474). A prescindere dalla circostanza che in concreto sarebbe determinante non il rincaro verificatosi tra il 1972 (consegna delle ringhiere alla convenuta) e il 1980 (prete-sa di restituzione) – come crede l’attore – bensì quello intercorso fra il dicembre del 1980 (pretesa di restituzione) e il febbraio del 1994 (sentenza dell’ultima autorità cantonale), la maggiorazione dell’attore va respinta d’acchito.

 

      Intanto essa si fonda su un documento nuovo (una tabella mai prodotta, non un documento aggiornato già agli atti), come tale improponibile in sede di rinvio (sopra, consid. 1b). Da questo profilo all’attore non gioverebbero nemmeno gli altri documenti nuovi introdotti – senza autorizzazione – con lettera del 29 dicembre 1994. Oltre a ciò, il semplice aumento medio del costo della vita ancora non dimostra (e da lungi) che tra il 1980 e il 1994 le ringhiere indebitamente alienate dalla __________ siano aumentate di valore nella stessa misura (al riguardo sarebbero occorsi dati specifici sul costo del materiale e della manodopera). Infine non bisogna dimenticare che i manufatti in questione sono stati eseguiti a __________ e che pertanto si sarebbe dovuto considerare, se non altro, il rincaro intervenuto in Italia combinato con il rinvilio della lira per rapporto al franco svizzero. Quand’anche fosse ricevibile, la maggior pretesa dell’ attore mancherebbe pertanto – così com’è motivata – di ogni verosimiglianza.

 

6.   L’aumento della pretesa formulata dall’attore per rapporto a quella iniziale comporta una tassa di giustizia lievemente più elevata (maggior valore litigioso) e, parallelamente, un minor grado di soccombenza della convenuta (che deve corrispondere una somma pari ai cinque settimi circa e non più ai tre quarti della domanda). Ciò implica anche una minore partecipazione al pagamento delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Nelle spese vanno considerati altresì i costi legati alla riassunzione della procedura (riapertura del processo e nuove intimazioni).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

 

 

1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la convenuta è condannata a versare all’attore la somma di fr. 211 200.– con interessi al 5% dal 20 febbraio 1980.

 

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

      a) tassa di giustizia      fr.     6200.–

      b) spese                         fr.       200.–

      c) testi                            fr.       250.–

                                              fr.     6650.–

 

      anticipati dall’attore nella misura di fr. 5000.–, sono posti per due settimi a carico dell’attore stesso e per cinque settimi a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 9500.– per ripetibili ridotte.

 

 

3.   Intimazione a:

     

 

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria