Incarto n.:
10.1998.00026

Lugano

1° dicembre 2000/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione del 3 agosto 1998 dal

 

 

dott. __________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________);

 

 

 

premesso che il 3 agosto 1998 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ per ottenere lo scioglimento della comproprietà relativa alle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (derivante dalla particella n. __________) RFD di __________;

 

preso atto che le parti hanno sottoscritto il 22 novembre 2000 una convenzione in cui hanno definito le modalità di scioglimento in natura della comproprietà;

 

richiamato il verbale d'udienza del 20 luglio 1999, che contiene la proposta di scioglimento della comproprietà discussa davanti alla giudice delegata, poi formalizzata con la firma della convenzione del 22 novembre 2000;

 

constatato che nell'accordo del 22 novembre 2000 le parti hanno convenuto di suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili;

 

ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza sia perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

richiamato l'art. 352 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

                                     

                                   2.   Preso atto della transazione, è fatto ordine all'Ufficio dei registri di Lugano di iscrivere le particelle:

                                         –  n. __________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________, di __________;

                                         –  n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________.

 

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 400.–

                                         b) spese di sopralluogo          fr.   30.–

                                         c) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 480.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – avv. __________.

                                         Comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Lugano, per esecuzione dello scioglimento di comproprietà.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario