Incarto n.
10.2000.00014

Lugano,

20 ottobre 2000/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 25 aprile 2000 presentata da

 

 

__________ e __________

(patrocinati dall'avv. __________)

 

relativa alla sentenza del 7 febbraio 2000 con cui il Tribunale di __________ (Romania) ha pronunciato l'adozione di __________, da parte degli istanti;

 

chiamata in causa la

 

 

Delegazione tutoria di __________,

 

 

 

premesso che il 25 aprile 2000 i coniugi __________ e __________ si sono rivolti alla Camera civile di appello per ottenere che la sentenza predetta sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;

 

preso atto che il 10 ottobre 2000 gli istanti hanno dichiarato di ritirare la domanda, la sentenza dovendo essere trascritta nei registri svizzeri dello stato civile da parte dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP);

 

ritenuto che nelle particolari circostanze del caso appare giustificato rinunciare al prelievo di oneri processuali;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario