Incarto n.
10.2001.20

Lugano

31 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

 Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (rettifica del registro fondiario, rispettivamente nullità di donazione) con petizione del 17 maggio 2001 da

 

 

 AT 1, 

(patrocinata dall'avv.  RA 1, )

 

 

contro

 

 

 

 CV 1, , e

 CV 2, 

(patrocinati dall'avv.  RA 2, )

 

 

chiedente che sia ordinata all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ la cancellazione di CV 1 e CV 2 quali comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1251 RFD di __________ (__________, ripristinando l'iscrizione di AT 1 quale unica proprietaria;

 

pretesa che i convenuti hanno proposto di respingere;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la petizione;

 

2.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con atto pubblico rogato il 30 ottobre 1998 dal notaio __________ (n. 325) AT 1 ha donato a CV 1 e CV 2, in ragione di un mezzo ciascuno, la particella n. 1251 RFD di __________ (1727 m², coltivo vignato). Quello stesso giorno essa ha consegnato inoltre ai CV 1 CV 2 un assegno bancario di fr. 202 000.–, datato 26 ottobre 1998, per un importo pari alla presumibile imposta di donazione che sarebbe stata a carico dei nuovi proprietari. L'iscrizione del trapasso nel registro fondiario è avvenuta il 4 novembre 1998.

 

                                  B.   Il 28 marzo 2000 CV 1 e CV 2 hanno chiesto al Municipio di __________ il permesso di costruire sulla nota particella due case d'abitazione. L'11 luglio 2000 AT 1 ha comunicato tuttavia ai fratelli CV 1 di considerare nulla tanto la donazione quanto il mutuo di fr. 202 000.–, affermando che le affezioni psichiche di cui essa soffriva nell'ottobre del 1998 le avevano impedito di capire e valutare la portata dei suoi atti. Antoinette AT 1 ha invitato così CV 1 e CV 2 a restituire quanto avevano ricevuto, non senza disdire a titolo cautelativo il contratto di mutuo per il 27 agosto 2000. L'indomani, 12 luglio 2000, il Comune di __________ ha rilasciato ai fratelli CV 1 la postulata licenza edilizia. L'8 settembre 2000 CV 1 e CV 2 hanno restituito ad AT 1 la somma di fr. 202 000.–, ma non la proprietà del terreno.

 

                                  C.   Il 6 febbraio 2001 AT 1 ha denunciato per truffa CV 1 e CV 2, oltre alla loro madre __________. Il procedimento si è risolto con un decreto di non luogo a procedere del 19 giugno 2001, il Procuratore pubblico non avendo ravvisato né incapacità di discernimento da parte di AT 1 né inganno astuto da parte dei denunciati.

 

                                  D.   Nel frattempo, con petizione del 17 maggio 2001 AT 1 ha convenuto direttamente in appello CV 1 e CV 2 chiedendo che l'iscrizione di costoro nel registro fondiario quali comproprietari della particella n. 1251 sia cancellata e che sia ripristinata l'iscrizione di lei quale unica proprietaria. A sostegno della domanda essa evoca – in sintesi – la sua ottenebrata capacità di discernimento nell'ottobre del 1998, che l'avreb­be indotta a donare irragionevolmente ai figli di una vicina di casa un fondo di notevole valore, consegnando loro per di più un assegno bancario di fr. 202 000.–. In subordine essa accusa i convenuti di dolo, rimproverando loro di avere subdolamente approfittato della sua debolezza psichica, della sua influenzabilità e della sua fragilità affettiva.

 

                                  E.   In accoglimento di un'istanza cautelare coeva alla petizione, l'allora presidente di questa Camera ha ordinato senza contraddittorio all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione provvisoria, fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, di AT 1 come proprietaria della particella litigiosa. Con decreto cautelare del 22 gennaio 2002 essa ha poi parzialmente accolto la revoca del provvedimento sollecitata dai convenuti, nel senso che ha subordinato la conferma dell'iscrizione provvisoria alla prestazione di una garanzia di fr. 73 000.– da parte dell'istante. Questa ha ottemperato all'obbligo, facendo pervenire una garanzia bancaria di tale importo.

 

                                  F.   Con risposta 18 luglio 2001 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, contestando appieno le affermazioni dell'attrice. A loro avviso la donazione e il mutuo dimostrano la vera amicizia e il sincero attaccamento che legava l'attrice alla loro famiglia, il mutuo di fr. 202 000.– essendo stato loro concesso, per altro, nella semplice attesa che essi ottenessero il finanziamento ipotecario. I convenuti respingono altresì ogni addebito di manipolazione o di circonvenzione, ricordando che il Procuratore pubblico non ha riscontrato alcun illecito a loro carico e definendo temeraria la pretesa dell'attrice.

 

                                  G.   Nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il dott. __________ e il prof. __________, direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, è stato chiamato a redigere una perizia psichiatrica sulla persona dell'attrice, le parti hanno formulato conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 18 febbraio 2005 AT 1 ha ribadito le proprie tesi, mantenendo la richiesta di giudizio avanzata con la petizione. Nel loro allegato del 28 febbraio 2005 CV 1 e CV 2 hanno riaffermato il punto di vista contenuto nella risposta. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il valore litigioso supera agevolmente la soglia dei fr. 200 000.– prevista dall'art. 302 cpv. 1 CPC per le cause dirette in appello. Già il valore di stima ufficiale della particella n. 1251 RFD di __________ __________ era nel 1991 di a fr. 647 625.– (doc. R), ovvero fr. 375.– il m² (doc. 3, 7° foglio). L'attrice stessa ha indicato nella prima pagina della petizione il valore di causa in fr. 690 000.–. Del resto, stando all'arch. __________, incaricato nel 2001 dall'attrice medesima di stimare il terreno (doc. H), il valore venale della particella è compreso tra fr. 690 800.– e fr. 777 150.–. Nelle circostanze descritte non v'è ragione di scostarsi dal valore indicato nella petizione, non contestato dai convenuti (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998, consid. 8).

 

                                   2.   L'attrice ha fondato esplicitamente la sua petizione sull'art. 975 CC (azione di modifica d'iscrizione indebita), norma richiamata ancora nel memoriale conclusivo. Ora, l'art. 975 CC concerne la rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni o cancellazioni inesatte e indebite sin dall'inizio (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b), eseguite senza causa legittima o senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). In concreto non si intravede nulla del genere. L'iscrizione dei convenuti nel registro fondiario quali comproprietari della particella n. 1251 è avvenuta sulla base di un regolare istromento notarile. Nel caso in cui l'attrice ottenga l'invalidazione del titolo, la modifica del registro fondiario avviene in virtù di una successiva sentenza e non perché l'iscrizione sia inesatta o indebita fin dall'inizio. L'impostazione giuridica errata non pregiudica tuttavia l'attrice, questa Camera dovendo applicare il diritto d'ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). La questione consiste pertanto di sapere se nella fattispecie la donazione della particella n. 1251 non produca alcun effetto, riservate le eccezioni stabilite dalla legge”, perché in quel frangente l'attrice era incapace di discernimento (art. 18 CC).

 

                                   3.   L'art. 16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. La capacità di discernimento è presunta, di modo che l'onere della prova è a carico di chi la contesta (DTF 124 III 8 consid. 1b; Deschenaux/Steinauer, Person­nes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 29, n. 94; Bigler-Eggen­berger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 16). È incapace di discernimento la persona cui faccia difetto l'uno dei due elementi che connota la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 24 e 25, n. 77 a 79 e 81; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 3, 6 e 34 ad art. 16). Diversamente da quanto avviene nel diritto penale, nell'ambito civile essa non è valutata per gradi: o per l'atto concreto la capacità di agire secondo ragione è data oppure no (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 40 ad art. 16). Nel caso in cui tale facoltà sembri dubbia, occorre far capo a una perizia psichiatrica (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 30, n. 95; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 50 ad art. 16). Ciò non impedisce al giudice, comunque sia, di decidere con libero apprezzamento in base a tutte le prove addotte (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 51 ad art. 16).

 

                                   4.   Nella fattispecie il notaio __________, sentito come testimone, ha dichiarato di avere incontrato l'attrice due volte. La prima essa era ancora certa di procedere a una donazione e gli aveva esposto i motivi per cui intendeva cedere il terreno ai convenuti, spiegandogli di voler fare un gesto nei confronti di loro, che considerava un po' come figli suoi. In tale occasione erano stati discussi anche alcuni aspetti legati alla rogazione dell'atto pubblico, così come le conseguenze fiscali del negozio giuridico. Nell'ambito del secondo incontro, intervenuto il 30 ottobre 1998 (circa un mese più tardi), è stato sottoscritto l'istromento. Il notaio ha dichiarato che dopo la firma del contratto l'attrice gli era parsa sollevata, tant'è che si diceva contenta di avere concretato la donazione. In sintesi il testimone ha ricordato l'attrice come una persona equilibrata e serena, che gli aveva destato un'ottima impressione durante entrambi gli incontri (doc. 4; verbale del 9 dicembre 2004). Nulla consente di scorgere in siffatte dichiarazioni una persona “incapace di intendere e di volere”.

 

                                   5.   L'attrice sostiene che la sua incapacità di intendere e volere al momento dei fatti risulterebbe dagli atti medici. La questione merita un'analisi particolareggiata.

 

                                         a)   Dal fascicolo processuale risulta che il 16 gennaio 1995 l'attrice si è rivolta al dott. __________ di __________, specialista in medicina generale, per dolori al polso, perdita di memoria e insonnia. Dal 27 gennaio 1995 essa è poi stata in cura dalla dott. __________ di __________, specialista in medicina interna ed endocrinologia, la quale ha rilevato taluni disturbi fisici, ma anche una personalità ansiosa, perfezionista, emotiva e tendente all'anoressia correlata a disturbi del sonno e a una significativa perdita di peso riconducibile a uno scompenso psichico provocato dalla presa a carico di una madre molto possessiva, di 95 anni. Per ristabilire l'equilibrio fisico e psichico essa ha ordinato il ricovero della paziente alla “__________ (doc. C). Durante la degenza, durata dal 1° al 29 marzo 1995, l'attrice è stata seguita dal dott. __________ e ha beneficiato, fra l'altro, di un supporto psicoterapeutico. L'11 marzo 1996 essa ha interpellato nuovamente il dott. __________ per uno stato ansioso-depressivo e altrettanto ha fatto nell'ottobre del 1996, vedendo migliorare la sua situazione nel dicembre del 1996. Nel settembre del 1998 il dott. __________ ha constatato un affaticamento generale e l'insorgere di angosce notturne, che ha curato con la somministrazione di tranquillanti. Fra il 23 ottobre e il 2 novembre 1999 l'attrice è poi stata ricoverata d'urgenza all'“__________” a __________ per dolori al torace e vertigini. Il successivo ricovero alla “__________” di __________ tra il 24 novembre e il 6 dicembre 1999 è stato ordinato invece dal dott. __________ per vertigini, anoressia e deperimento generale. È poi seguito, dal 6 dicembre al 22 dicembre 1999, un periodo di convalescenza alla “__________ di __________ Infine, nel febbraio del 2000, l'attrice ha lamentato dolori cervicali, dorsali, lombari e uno stato di tensione generale (deposizione del dott. __________, verbale del 6 febbraio 2003; deposizione del dott. __________, verbale 25 febbraio 2003; doc. C a F).

 

                                         b)   Il dott. __________, che ha avuto in cura l'attrice durante le due degenze del 1995 e del 1999 alla “__________”, ha diagnosticato un grave stato ansioso-depressivo riconducibile alla situazione familiare, associato a esaurimento fisico, disturbi del sonno e anoressia. La paziente gli ha parlato di preoccupazioni familiari, vuoto esistenziale, mancanza d'affetto e desiderio d'indipendenza. Dopo le cure egli ha constatato un sensibile miglioramento dello stato di salute. Nel suo rapporto del 29 maggio 2000, riferendosi al ricovero del 1995, egli ha rievocato la diagnosi circa un grave squilibrio psichico riconducibile a un contesto familiare difficile. Egli definisce l'attrice come una persona perfezionista, timida, ansiosa, emotiva, dipendente dai genitori (in particolare dalla madre), affetta da un grave stato ansioso-depressivo con perdita di peso e forte affaticamento. A suo parere in quel periodo la paziente non era in grado di resistere alle pressioni psicologiche di terzi. In occasione del secondo ricovero alla “__________” (1999) egli ha poi constatato una depressione cronica, ma con un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del 1995 (verbale 25 febbraio 2003, pag. 2, risposta n. 8, doc. D; rapporto del 7 aprile 1995, prodotto dal dott. __________).

 

                                         c)   Stando al dott. __________, l'attrice non è riuscita a sviluppare una personalità forte poiché vittima di una figura materna dominante, che non ha mai osato affrontare. Il semplice fatto di parlare ad alta voce poneva la paziente in uno stato di insicurezza totale (cominciava a balbettare, piangere e scusarsi). L'incapacità di tener testa agli altri era per lei fonte di angoscia e si traduceva in sintomi d'indole psicosomatica, come appunto l'anoressia. Secondo il medico, i dolori al torace che nel 1999 hanno imposto il ricovero d'urgenza dell'attrice all'ospedale di __________ erano provocati da stress psichico dovuto ai conflitti insorti con i convenuti. Egli ha riconosciuto nondimeno di essere riuscito ad alleviare i disturbi di natura ansioso-depressiva senza l'ausilio di uno specialista in materia, anche perché durante il primo ricovero alla “__________” l'attrice si era sottoposta tutti i giorni a sedute di psicoterapia (verbale del 6 febbraio 2003; doc. E).

 

                                         d)   Nel 2000 l'attrice ha commissionato una perizia al dott. __________, professore ordinario di psicologia medica all' __________. Nel suo referto del 30 gennaio 2001 (doc. B), che i convenuti censurano di parzialità, egli dichiara di avere diagnosticato “una personalità con marcate tendenze anoressiche, dipendente psicologicamente dalle figure significative e con un marcato desiderio di compiacere, che presenta un carente sviluppo emozionale con presenza di tratti infantili, di marcata suggestionabilità, d'adesione ipocritica al giudizio degli altri e, in generale, una mancanza di progettualità di vita autonoma che inizia ad affacciarsi in modo realistico, seppur parziale, solo in questi ultimi tempi”. L'attrice ha imparato a “non deludere le aspettative dell'altro per non essere criticata e ritrovarsi così sola e abbandonata”, sacrificandosi “ai dettami dei genitori fino a dimenticarsi di scoprire di poter essere una persona differenziata”. Per il professionista, oltre al grave stato ansioso-depressivo sofferto nel 1995, la morte della madre ha lasciato nell'attrice un “disorientamento affettivo e quindi intellettivo che l'ha resa particolarmente vulnerabile rispetto ai legami affettivi per lei importanti, segnatamente quelli con la famiglia CV 1, dove poteva essere contemporaneamente accudita e accudire, acquisire un ruolo importante mai prima avuto, sperimentare spazi decisionali autonomi”. A suo dire, proprio tale vulnerabilità affettiva ha compromesso la capacità critica dell'interessata, inducendola a costruirsi illusioni e, quindi, a donare la particella n. 1251. 

 

                                         e)   A grandi linee i medesimi elementi si ritrovano nella perizia giudiziaria eseguita dal dott. __________ e dal prof. __________, direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, i quali nondimeno hanno escluso senza ambagi una malattia mentale dell'attrice nell'ottobre del 1998. Essi hanno rilevato che a quel momento l'interessata soffriva sì di un disturbo della personalità misto (caratterizzato dalla difficoltà di condurre una vita indipendente, da meticolosità e dall'intento di evitare i conflitti) e di uno stato depressivo di grado medio (rivelato da perdita di appetito, disturbi del sonno e da stato di dipendenza), ma che tali affezioni non erano gravi al punto da compromettere la facoltà di agire ragionevolmente della paziente, la quale del resto continua a denotare i medesimi problemi. Gli esperti hanno riscontrato nella paziente – in sintesi – una personalità sicuramente più influenzabile rispetto a quella di una persona comune posta nelle medesime circostanze, ma hanno escluso che ciò possa avere impedito all'attrice di agire secondo la sua volontà (perizia giudiziaria del 28 maggio 2003).

 

                                   6.   Si aggiunga che davanti ai periti l'attrice non ha rimesso in discussione nessun altro atto giuridico concluso in quel periodo (perizia giudiziaria, pag. 11). Anzi, due volte essa ha dichiarato di pretendere l'annullamento della donazione non tanto per avere commesso un atto irragionevole, ma per essere stata tradita nelle sue aspettative (“si la famille CV 1 avait realisé ses engagements, elle n'aurait pas demandé l'annulation de l'acte”: perizia giudiziaria, pag. 11). Per di più, secondo gli esperti, la capacità decisionale della paziente emerge ripercorrendo le trattative che hanno preceduto la donazione (perizia giudiziaria, pag. 12). Il rilievo peritale trova conferma negli atti. Tant'è che in un primo momento l'attrice era intenzionata a vendere il terreno ai convenuti “a un prezzo di favore”, anche senza “guadagnare niente, ma questa era da parte mia una prova di affetto nei loro confronti”. In seguito, durante un soggiorno di due o tre settimane a __________ lontano dalla famiglia dei convenuti, essa ha maturato l'idea della donazione (doc. 3, pag. 2). Se non che, firmato l'atto, essa si è pentita della scelta, soprattutto dopo avere parlato con gli amici __________ e con una cugina, la quale nel maggio 2000 le ha rimproverato di essere stata manipolata e le ha assicurato il suo aiuto per ricuperare il terreno (doc. 3, pag. 5). In effetti, l'attrice ha preteso la restituzione del fondo la prima volta il 10 luglio 2000 (doc. P). Tutto ben ponderato, non si ravvisano quindi elementi concreti per concludere che al momento di firmare la donazione essa fosse incapace di discernimento, ossia sprovvista della capacità di agire secondo una propria volontà e ragione.

 

                                   7.   In via subordinata l'attrice eccepisce il dolo dei convenuti, i quali avrebbero approfittato delle sue debolezze psichiche e affettive per ottenere gratuitamente il fondo. Ora, secondo l'art. 28 CO vi è dolo quando una parte determina l'altra a concludere un contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un errore già esistente, del quale avrebbe dovuto renderla attenta. L'inganno dev'essere causale per la stipulazione del contratto, mentre non occorre che chi vi è indotto subisca effettivamente un danno in conseguenza del contratto  (Rep. 1993 pag. 172 consid. 3 con riferimenti). In concreto la perizia giudiziaria accerta che nell'autunno del 1998 l'attrice temeva davvero di perdere l'affetto dei convenuti e della loro famiglia. Non a torto in simili condizioni la perizia di parte parla “vulnerabilità affettiva” (doc. B, pag. 17). E la presenza di un lato suggestionabile nella personalità dell'attrice era già stato individuato nel 1995 dal dott. __________ (doc. D). L'attrice avrebbe quindi potuto subire condizionamenti, soprattutto da parte di persone in cui riponeva completa fiducia (perizia giudiziaria, pag. 15 ad 11, 12 e 14). Il problema è di sapere se ciò sia realmente avvenuto e, dandosi il caso, per deliberata opera di chi.

 

                                         a)   Per quanto riguarda i convenuti, non risulta che costoro abbiano in qualche modo circuito l'attrice. L'attrice stessa ha mostrato loro il terreno nella primavera del 1998, essa medesima ne ha prospettato loro la vendita ad un prezzo di favore e lei stessa ha poi maturato l'idea di donarlo, mentre soggiornava a __________ dai cugini AT 1 (doc. 3, pag. 2 in basso). Da quel momento sino alla firma del rogito l'attrice ha incontrato i convenuti solo poche volte, a __________ (doc. 3, pag. 3 in alto). Vedeva ogni giorno la madre dei convenuti, ma invano si cercherebbe di sapere concretamente quali manovre avrebbe ordito costei per plagiare o anche solo persuadere l'attrice a regalare il fondo. L'attrice stessa ha dichiarato anzi che il rapporto con __________ è stato spesso un po' conflittuale, nel senso che pur frequentandoci ed essendo amiche, ogni tanto ci scontravamo su delle stupidaggini” (loc. cit.). Tornando ai convenuti, essi hanno saputo direttamente dall'attrice che avrebbero ricevuto il fondo in dono e hanno espresso stupore. E davanti al notaio hanno domandato una volta ancora all'attrice “se voleva ancora firmare”, sentendosi rispondere di sì (doc. 3, pag. 3).

 

                                         b)   L'attrice sostiene che i convenuti le avevano promesso di destinarle un monolocale nella casa che avrebbero costruito sul fondo n. 1251, ricordo della famiglia paterna __________, continuando a coltivare il vigneto, salvo scoprire poi che essi intendevano vendere il terreno. Sta di fatto che delle citate pro­messe non v'è riscontro nel fascicolo processuale. Il notaio rogante ha confermato che davanti a lui l'attrice non ha mai alluso a vincoli da cui sarebbe dovuta dipendere la donazione (doc. 4; deposizione __________, verbale del 9 dicembre 2004), ciò che l'attrice ha confermato (doc. 3, pag. 3). L'attrice non consta avere portato le asserite promesse dei convenuti, del resto, né a conoscenza della cugina __________ (deposizione del 26 marzo 2003) né a conoscenza degli amici __________ (deposizione di __________, del 19 febbraio 2003).

 

                                         c)   In definitiva, è certo che l'attrice ha donato la particella n. 1251 ai convenuti per attaccamento alla famiglia loro e per sentimenti d'affetto, né si immaginerebbero altrimenti spiegazioni plausibili. Men che meno pensando al fatto che alla madre dei convenuti e al di lei convivente l'attrice ha elargito somme di denaro e regali vari. Che la donazione del fondo ai convenuti si riconduca però a comportamenti dolosi, pressioni fraudolente o anche solo a sollecitazioni dei convenuti me­desimi o della loro madre non risulta. È possibile – o finanche probabile – che costoro abbiano speculato sulla fragilità e sulla magnanimità dell'attrice, traendo beneficio da una situazione loro particolarmente favorevole. Ed è verosimile che per finire l'attrice, delusa nelle sue attese affettive, si sia sentita ferita e si rammarichi della propria munifica generosità, cercando di ricuperare il fondo. Ma ciò non basta per individuare un comportamento doloso in suo pregiudizio. D'altro lato – contrariamente a quanto asseverano i convenuti – non si può dire nemmeno che l'azione fosse temeraria, ovvero che l'attrice abbia agito in giudizio consapevole del proprio torto.

 

                                   8.   Su richiesta dei convenuti, l'attrice ha dovuto prestare una garanzia di complessivi fr. 73 000.– (act. X: decreto cautelare del 22 gennaio 2002, n. 2, pag. 9 in fondo) per conservare, pendente causa, l'iscrizione provvisoria ordinata senza contraddittorio dall'ex presidente di questa Camera circa la proprietà della particella n. 1251. Giusta l'art. 383 cpv. 2 CPC, in presenza di una garanzia il giudice assegna alla parte interessata un termine perentorio di 30 giorni per iniziare l'azione di risarcimento. Ai convenuti va impartito di conseguenza il termine predetto, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa la scadenza, la garanzia sarà restituita all'attrice (art. 383 cpv. 4 CPC).

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia, fissata in base al valore litigioso di fr. 690 000.–, va definita secondo il combinato disposto degli art. 17 cpv. 1 e 23 LTG (da fr. 6000.– a fr. 36 000.–). Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, a quanto prevede la tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC), che per una pratica di valore compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 500 000.– dispone onorari dal 4 e al 7% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie la causa si è rivelata, tutto sommato, di media difficoltà: relativamente complessa nell'accertamento dei fatti, ma relativamente semplice nell'applicazione del diritto. Tenuto calcolo anche delle presumibili spese e dell'IVA, l'indennità per ripetibili in favore dei convenuti va equitativamente fissata perciò in fr. 42 000.–. Non si giustifica invece la maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. c TOA, sia perché la procedura non ha comportato difficoltà e dispendio di tempo superiori a quanto avrebbe richiesto la stessa causa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b), sia perché tale norma si applica solo ove i massimi tariffari non bastino a rimunerare adeguatamente il patrocinatore (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4 in fine), ciò che non è il caso in concreto.

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 14 000.–

                                         b) disborsi e spese      fr.      450.–

                                         c) onorario peritale       fr.   1 950.–

                                                                                fr. 16 400.–

                                         sono posti a carico di dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 42 000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a cancellare l'iscrizione provvisoria ordinata dall'ex presidente di questa Camera sulla particella n. 1251 RFD di __________ (__________) con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 18 maggio 2001.

                                   4.   Ai convenuti è assegnato un termine di

                                         30 giorni

                                         per promuovere l'eventuale azione intesa al risarcimento del danno causato dal provvedimento cautelare con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, la garanzia sarà restituita all'attrice.

                                   5.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

Comunicazione all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario