Incarto n.
10.2002.00004

Lugano

2 marzo 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 22 febbraio 2002 presentata da

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

__________

(patrocinata dall'avv. __________) e

__________

formanti la Comunione ereditaria fu __________

(1907-1990), già in __________

 

 

                                           

relativa alla sentenza emessa il 4 aprile 2001 dalla prima sezione del Tribunale cantonale di __________ (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) nella procedura di divisione dell'eredità;

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 4 aprile 2001 la prima sezione del Tribunale cantonale di __________ ha accertato che __________ nata __________ è usufruttuaria dell'intera eredità lasciata dal marito __________ e che la figlia __________ è divenuta proprietaria esclusiva delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ (“Case __________ ”);

 

                                         che con la sentenza stessa il Tribunale ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà dei fondi, ancora intestati a __________, a __________, e a iscrivere __________ quale usufruttuaria;

 

                                         che il 22 febbraio 2002 gli eredi hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale cantonale di __________, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;

 

                                         che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

 

e considerando

 

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

 

                                         che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e a iscrivere __________ quale usufruttuaria (n. 15) è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;

 

                                         che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il

                                         6 aprile 2001, come ha dichiarato il giudice relatore del Tribunale nell'istanza del 22 febbraio 2002 a questa Camera;

 

                                         che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

 

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio davanti al Tribunale cantonale di __________, tanto da chiedere ora la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;

 

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;

 

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG);

 

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148

                                         cpv. 1 CPC;

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della sentenza emanata il 4 aprile 2001 con cui il Tribunale cantonale di __________, 1ª sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e a iscrivere __________ quale usufruttuaria è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________;

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

                                         Comunicazione al Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario