Incarto n.:
10.2002.00005

Lugano

28 marzo 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 8 marzo 2002 presentata da

 

 

__________

(patrocinati dall'avv. __________) e

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________), 

 

                                         relativa alla decisione del 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) ha preso atto di una transazione conclusa dalle parti, disponendo un trasferimento di proprietà nel registro fondiario;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 5 novembre 1998 __________ ha convenuto __________ e __________ davanti al Tribunale cantonale di __________ per ottenere la consegna di un legato lasciatole per testamento da __________ (deceduta il __________ 1998), consistente nella particella n. __________ RFD di __________, oltre all'importo di DM 200'000.– e a un'in­dennità mensile di dilazione pari a fr. 4'500.– fino alla consegna dell'immobile e dell'inventario;

 

                                         che i convenuti si sono opposti all'azione con risposta del 27 aprile 1999;

 

                                         che il 13/21 febbraio 2002, in pendenza di procedura, le parti hanno raggiunto una transazione stragiudiziale secondo cui i convenuti riconoscono la pretesa dell'attrice sulla particella

                                         n. __________ RFD __________ e sul mobilio, ad eccezione di alcuni oggetti, mentre la legataria rinuncia al versamento di DM 200'000.– e all'indennità di dilazione;

 

                                         che, preso atto di ciò, con decisione del 27 febbraio 2002 il Tribunale cantonale, prima sezione, ha stralciato la causa dai ruoli e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà del fondo in conformità alla clausola

                                         n. 1 della transazione;

 

                                         che l'8 marzo 2002 le parti hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale cantonale di __________, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;

 

                                         che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

 

e considerando

 

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b), e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

 

                                         che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 34 in fondo);

 

                                         che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato invita l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di disporre iscritta in corso di causa e a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, dapprima agli eredi di __________ e poi alla legataria __________, è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;

 

                                         che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 6 marzo 2002, come ha dichiarato la giudice relatrice nell'istanza dell'8 marzo 2002 a questa Camera;

 

                                         che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

 

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione di stralcio dovendosi – appunto – a un accordo da loro raggiunto;

 

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;

 

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG) in ragione di metà ciascuno, secondo la stessa chiave di riparto prevista nella transazione (clau­sola n. 11);

 

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148

                                         cpv. 1 CPC;

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione emanata tra le parti il 27 febbraio 2002 con cui il Tribunale cantonale di __________, prima sezione (Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung) invita l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________, previa cancellazione della restrizione di disporre, dapprima agli eredi __________ e __________ e poi alla legataria __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – avv. __________.

                                         Comunicazione al Kantonsgericht des Kantons __________, 1. Abteilung.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario