Incarto n.
10.2003.22

Lugano,

2 ottobre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 agosto 2003 presentata da

 

 

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(patrocinata dall'avv. __________),

 

                                         riguardante la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio fra l'istante e

 

 

_____________

(patrocinato dall');

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 21 giugno 1994 il Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Monte­negro) ha sciolto per di­vorzio il matrimonio contratto a Boljevac il 6 marzo 1984 da __________ e __________, entrambi cittadini serbi;

 

                                         che con istanza del 18 agosto 2003 __________ ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva tale sen­tenza in Svizzera;

 

                                         che il 25 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 30 settembre successivo, ordinando la comparizione personale del convenuto e invitando l'istante a comple­tare la traduzione della sentenza da delibare;

 

                                         che l'istante ha dato seguito all'invito, producendo il 2 settembre 2003 la traduzione inerente al passaggio in giudicato della sentenza (in cirillico);

 

                                         che al contraddittorio del 30 settembre 2003 l'istante ha confermato la propria richiesta di delibazione, cui il convenuto ha aderito;

 

                                         che le parti hanno rinunciato a un dibattimento finale;

 

                                         che nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

 

                                         che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

 

                                         che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

 

                                         che accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali però è stata firmata dalla Repubblica Federale di Iugoslavia (ora Serbia-Mon­tenegro);

 

                                         che, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;

 

                                         che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e proces­suale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);

 

                                         che nel caso specifico la sentenza di divorzio ha acquisito carat­tere definitivo (“la decisione è valida”) il 21 giugno 1994, giorno della sua emanazione, come risulta dalla stampiglia apposta dallo stesso Tribunale comunale di Boljevac sulla prima pagina del giudizio prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;

 

                                         che nemmeno il convenuto, del resto, muove obiezioni al proposito;

 

                                         che la sentenza in questione non appare contraria all'ordine pub­blico sostanziale svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;

 

                                         che potrebbe lasciare perplessi invece il rispetto dell'ordine pubblico processuale svizzero, non tanto per la motivazione laconica del pronunciato, quanto per il modo in cui la decisione è stata emes­sa;

 

                                         che l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce invero il riconoscimento di sentenze contumaciali (nell'accezione dell'art. 27 cpv. 1 lett. c LDIP), come quella in rassegna, alla condizione però che il convenuto abbia avu­to l'effettiva possibilità di costituirsi in giudizio (I CCA, sentenza inc. 10.2002.8 del 2 ottobre 2002, consid. 4 segg.);

 

                                         che nella fattispecie l'istante aveva promosso azione di divorzio definendo il convenuto “sen­za dimora nota, ma residente in Sviz­zera, dove lavora” (sentenza, pag. 1 in alto), sicché il tribunale aveva proceduto in assenza del convenuto, designando a quest'ultimo un difensore d'ufficio nella persona di un'impiegata del Cen­tro delle opere sociali di Boljevac;

 

                                         che l'ignota dimora del convenuto in Svizzera era in realtà ben poco vero­simile, ove appena si pensi che qualche anno dopo, il 10 maggio 2000, l'istante ha regolarmente citato __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'integrazione della sentenza serba in merito alle conseguenze del divorzio (inc. OA.2000.281, terminato per convenzione omologata il 20 novembre 2002);

 

                                         che, comunque sia, al contraddittorio del 30 settembre 2003 davanti al giudice delegato di questa Camera il convenuto ha dichiarato espressamente di non sollevare contestazioni circa la sua convocazione nelle forme degli assenti da parte del Tribunale comunale di Boljevac;

 

                                         che nelle circostanze descritte non può farsi questione di contrarietà all'ordine pubblico processuale svizzero, mentre per quanto riguarda le conseguenze del divorzio il convenuto ha potuto pienamente salvaguardare i suoi diritti davanti al Pretore del Distret­to di Lugano;

 

                                         che, per finire, l'istanza dell'interessata può essere accolta;

 

                                         che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione (necessaria – come detto – in ossequio all'art. 511 cpv. 1 CPC) e non potendosi dunque reputare “soccombente” (giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai all'istante la possibilità di ricuperare metà dei costi in virtù della clausola n. 4 del­la convenzione omologata dal Pretore del Distretto di Lugano;

 

                                         che per motivi analoghi non è possibile attribuire ripetibili;

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– avv. __________;

– avv.____________

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria