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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 settembre 2003 presentata da
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__________
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riguardante la sentenza emanata il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht Glarus) nella causa di divorzio intercorsa fra l'istante e
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 2 ottobre 2002 il Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht Glarus) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il __________ 1970 da __________ e __________;
che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il Tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 23 marzo e il 5 aprile 2002;
che nella clausola n. 8 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ RFD di __________ (recte: un mezzo della proprietà per piani n. __________ relativa al fondo base n. __________ RFD di __________), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del
18 settembre 2003, la delibazione della sentenza predetta nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;
che con ordinanza del 19 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 21 ottobre 2003, alle ore 14.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;
che per esigenze di agenda tale data è stata rinviata, con ordinanza del 6 ottobre 2003, al 23 ottobre successivo, sempre alle ore 14.30 e sempre con l'avvertimento che la partecipazione all'udienza sarebbe stata facoltativa;
che il 6 ottobre 2003 __________ ha comunicato al giudice delegato di rinunciare all'udienza, non avendo egli l'intenzione di opporsi alla delibazione;
che __________ ha comunicato a sua volta, il 10 ottobre successivo, “di esimersi dal comparire all'udienza”;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 8 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di comproprietà sul noto fondo a __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è – come la stessa istante rileva – il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale cantonale di Glarona con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 15 settembre 2003 dalla cancelliera del Tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n. 8 lett. b della convenzione;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 8 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht Glarus) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. La convocazione all'udienza del 23 ottobre 2003, alle ore 14.30, è annullata.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria