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Incarto n. |
Lugano 3 marzo 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 17 ottobre 2003 presentata da
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__________ (patrocinata dall'avv. __________)
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riguardante la sentenza emanata il 19 dicembre 2002 dall'Amtsgericht Neuss (Renania Settentrionale-Vesfalia) nella causa di divorzio da lei promossa contro
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che davanti all'Amtsgericht di Neuss (Renania Settentrionale-Vesfalia) pende un'azione di divorzio promossa da __________ nei confronti del marito __________;
che con “decisione parziale” del 19 dicembre 2002 emessa in contumacia (Teilversäumnisurteil) il Tribunale ha obbligato il marito a informare la moglie sulla propria situazione patrimoniale al momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (11 marzo 2002), presentando un inventario di attivi e passivi;
che con istanza del 17 ottobre 2003 __________ chiede ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione appena citata;
che all'udienza del 22 dicembre 2003, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la domanda, mentre il convenuto non è comparso;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che la decisione in esame è una sentenza finale, sebbene emessa in contumacia e limitata alla definizione di un singolo punto del contenzioso fra le parti (cfr. Musielak in: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Monaco 1992, n. 1 al § 301; Prütting, ibidem, n. 10 al § 333; Thomas/Putzo, ZPO, 20ª edizione, n. 1 al § 301 ZPO);
che, limitatamente al suo oggetto, essa può dunque essere trattata alla stregua di una sentenza di divorzio o di separazione;
che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);
che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);
che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweuzerschen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);
che nel caso specifico il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera rispetto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;
che, ciò premesso, l'Amtsgericht di Neuss era senz'altro competente per adottare la decisione da delibare, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica;
che nelle condizioni descritte rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della decisione, il rispetto dell'ordine pubblico nazionale e la regolare citazione delle parti (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP);
che la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 7 novembre 2003 sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;
che il convenuto contumace risulta essere stato regolarmente citato, per il tramite del proprio patrocinatore, in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (dichiarazione dell'Amtsgericht di Neuss, del 15 gennaio 2004);
che, in definitiva, ricorrono tutte le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 19 dicembre 2002 con cui l'Amtsgericht Neuss ha obbligato __________ a informare __________ sulla sua situazione patrimoniale al momento della presentazione della domanda di divorzio (11 marzo 2002) è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– avv. __________; – __________. |
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R
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria