Incarto n°
10.2003.32

Lugano

14 gennaio 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 dicembre 2003 presentata da

 

 

___________________ e

_____________

(patrocinati dall')

 

 

relativa alla sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 23 giugno 2003 dalla presidente del Tribunale circondariale XI Interlaken-Oberhasli, Interlaken (Gerichtskreis XI Interlaken-Oberhasli, Gerichtspräsidentin 2);

 

 

                                         premesso che la delibazione di sentenze confederate è stata abrogata, come istituto, e sostituita dalla procedura disciplinata dal nuovo art. 510 CPC in vigore dal 1° gennaio 2004 (BU 53/2003 pag. 442);

 

                                         accertato che, per tale motivo, gli istanti dichiarano con lettera del 9 gennaio 2004 di ritirare la loro domanda;

 

                                         rilevato che ciò pone fine al procedimento;

 

                                         considerato che, per le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione all'_____________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria