Incarto n.
10.2003.33

Lugano,

27 novembre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

 Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 ottobre 2003 presentata da

 

 

  __________________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

                                         riguardante la sentenza del 29 agosto 2003 con cui il presidente del Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach, Aarberg, ha pronunciato l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di no­minali fr. 285 000.– gravante in primo grado le proprietà per piani appartenenti all'istante sui fondi base n. __________ e __________ RFD di __________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 29 agosto 2003 il presidente del Gerichts­kreis III Aarberg-Büren-Erlach (Canton Berna) ha pronunciato l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di no­minali fr. 285 000.– iscritta in primo grado sulle seguenti proprietà per piani intestate o cointestate a __________:

                                         – particella n. __________ RFD di __________:

                                            unità n. __________;

                                         –  particella n. __________ RFD di __________:

                                            unità n. __________;

 

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 28 ottobre 2003, la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione del titolo di pegno dal registro fondiario;

 

                                         che con ordinanza del 10 novembre 2003 il giudice delegato ha invitato l'istante a far apporre la conferma del passaggio in giudicato sull'esemplare della sentenza prodotto a questa Camera per la delibazione e ad allegare un estratto del registro fondiario relativo alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________;

 

                                         che l'istante ha ottemperato alla richiesta il 14 novembre successivo;

 

                                         che nelle circostanze descritte giova procedere all'emanazione del giudizio;

 

e considerando

 

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

 

                                         che la procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC);

 

                                         che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella ammortata andrebbe quindi citato all'udienza;

 

                                         che nella fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe non­dimeno in un mero esercizio di forma;

 

                                         che, in effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamen­to dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);

 

                                         che l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 971), trattato nel Canton Berna con procedura sommaria dal presidente del tribunale (art. 2 cpv. 2 in fine EG ZGB: BELEX

                                         n. 211.1);

 

                                         che in tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante le proprietà per piani dell'istante è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, oltre che con una pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Berna e una sull'Anzeiger für das Amt Erlach, onde la verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, del resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach è stato pubblicato sui tre organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO), senza che lo sco­nosciuto detentore risulti avere dato in qualche modo segni di vita;

 

                                         che, quanto alla sentenza da delibare, essa ha acquisito forza di giudicato il 12 settembre 2003, come risulta dall'attestazione apposta il 12 novembre 2003 dal cancelliere del Tribunale sull'ultimo foglio dell'esem­plare della sentenza prodotta davanti a questa Camera;

 

                                         che lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO), oltre che mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Canton Berna e nell'Anzeiger für das Amt Erlach,

 

                                         che sono dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;

 

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

 

                                         che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sen­tenza del 29 agosto 2003 con cui il presidente del Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach ha pronunciato l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di no­minali fr. 285 000.– gravante in primo grado le proprietà per piani appartenenti all'istante sui fondi base n. __________ e __________ RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

 

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria