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Incarto n. |
17 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2003 presentata da
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__________ e __________)
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riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale di Sursee (Präsident I des Amtsgerichts Sursee);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 18 febbraio 2003 il presidente I del Tribunale di Sursee ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a
__________ il __________ 1967 da __________ () e __________ ();
che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti il 13 agosto 2003;
che nella clausola n. 2.3 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, le sue particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________;
che con istanza del 7 novembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento delle citate proprietà;
che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola 2.3 b) della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Cantone Ticino, come gli istanti riconoscono;
che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente dell'Amtsgericht Sursee con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, in effetti, altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il
12 marzo 2003, come risulta dall'attestazione apposta dall'Obergericht del Canton Lucerna sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.3 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente dell'Amtsgericht Sursee (Präsident I des dell'Amtsgerichts Sursee) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all' __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria