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Incarto n. |
Lugano, 10 dicembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 novembre 2003 presentata da
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__________
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riguardante la sentenza emanata il 31 ottobre 2003 dal presidente del Kreisamt Maienfeld nella procedura introdotta dall'istante
l'8 ottobre 2002 per ottenere l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 34 670.– con saggio d'interesse massimo al 7% iscritta in secondo grado sulla proprietà per piani
n. __________ a __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 31 ottobre 2003 il presidente del Kreisamt Maienfeld (Cantone dei Grigioni) ha pronunciato, su richiesta di __________, l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 34 670.– con interesse massimo del 7% accesa in secondo grado sulla proprietà per piani n. __________, pari a 32.190/1000 della particella n. __________ RFD di __________, appartenente a __________ e __________ in ragione di un mezzo ciascuno;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 novembre 2003, la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione del titolo di pegno dal registro fondiario;
che con ordinanza del 27 novembre 2003 il giudice delegato ha invitato l'istante a far apporre la conferma del passaggio in giudicato sull'esemplare della sentenza prodotto a questa Camera per la delibazione e ad allegare un estratto del registro fondiario relativo alla proprietà per piani n. __________;
che l'istante ha ottemperato alla richiesta il 4 dicembre successivo;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC);
che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella in questione andrebbe quindi citato all'udienza;
che nella fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe nondimeno in un mero esercizio di forma;
che, in effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamento dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);
che l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 971), trattato nel Cantone dei Grigioni con procedura sommaria dal presidente del tribunale (Kreispräsident: art. 9 cpv. 30 e art. 10 EGzZGB: Bündner Rechtsbuch 210.100);
che in tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante la nota proprietà per piani è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO) e con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, onde la verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);
che, del resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Kreisamt Maienfeld è stato pubblicato sui due organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO), senza che lo sconosciuto detentore risulti avere dato in qualche modo segni di vita;
che la sentenza da delibare ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 2 dicembre 2003 dal presidente del Tribunale sul secondo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta davanti a questa Camera;
che lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni;
che sono dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 31 ottobre 2003 con cui il presidente del Kreisamt Maienfeld ha pronunciato l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 34 670.– con interesse massimo al 7% iscritta in secondo grado sulla proprietà per piani n. __________, pari a 32.190/1000 della particella n. __________ RFD di __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria