Incarto n.
10.2004.4

Lugano,

6 maggio 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 aprile 2004 presentata da

 

 

__________ , e

__________

(patrocinati dall' __________)

 

                                         riguardante la sentenza emanata il 25 febbraio 2004 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio su richiesta comune promossa dalle parti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 25 febbraio 2004 la giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 13 maggio 1983 da __________ (1947) e __________ (1959);

 

                                         che con i dispositivi n. 2 e 3 di tale sentenza essa ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 26 ottobre 2003;

 

                                         che nella clausola n. 3.C.1.4 della convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua particella n. __________ RFD di __________, situata nella frazione di __________ (casa con terreno annesso, 692 m²), senza garanzia, mentre il marito si impegna ad assumere l'intero onere ipotecario gravante il fondo, i coniugi convenendo inoltre di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 125 lett. b seconda frase LT);

 

                                         che le parti postulano ora a questa Camera, con istanza dell'8 aprile 2004, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso del bene ancora intestato all'ex moglie nel registro fondiario;

 

e considerando

 

in diritto:                        che secondo l'art. 510 vCPC le sentenze civili pronunciate da tri­bunali confederati – la cui materia non riguardasse pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia – erano riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se erano pas­sate in giudicato (lett. a) e se le par­ti erano state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

 

                                         che tale procedura (“di delibazione”) è stata abrogata il 31 dicembre 2003, il Cantone Ticino avendo aderito l'8 ottobre 2003 al Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276; BU 53/2003 pag. 442);

 

                                         che in seguito a ciò l'art. 510 CPC è stato riformulato, il relativo cpv. 1 prevedendo ora che “le sentenze e le decisioni di provvedimenti cautelari in materia civile pronunciate in un altro Cantone [la cui materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia] sono eseguite nel Cantone Ticino come fossero sentenze pronunciate da Autorità ticinesi, se siano munite di un attestato dell'Autorità competente del Cantone in cui sono state rese certificante il loro carattere esecutorio” (BU 53/2003 pag. 441);

 

                                         che nelle condizioni descritte l'istanza in esame si rivela senza oggetto, il noto trasferimento di proprietà nel registro fondiario potendosi ottenere senza più far capo a exequatur di sorta;

 

                                         che tale agevolazione è finalmente conforme, del resto, all'art. 656 cpv. 2 CC, in virtù del quale l'acquisizione di proprietà fondiaria per sentenza (anche per sentenza di divorzio: Laim in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 52 ad art. 656) non dipende dall'iscrizione nel registro fondiario, l'iscrizione essendo necessaria solo perché il nuovo proprietario possa disporre dell'immobile;

 

                                         che nella fattispecie l'ex marito ha acquisito la proprie­tà della particella n. __________ RFD di __________ in via extratabulare, sicché ai fini del trapasso – dichiarativo – nel registro fondiario basta produrre all'ufficiale, insieme con la richiesta di iscrizione, la sentenza di divorzio munita dell'attestazione di passaggio in giudicato (art. 18 cpv. 2 lett. d RRF);

 

                                         che diverso sarebbe il caso qualora occorresse procedere all'esecuzione forzata di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui materia non riguardi, una volta ancora, pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), essendo necessario allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 510 cpv. 3 CPC e art. 4 cpv. 1 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);

 

                                         che ancora diverso sarebbe il caso qualora un terzo intendesse opporsi all'esecuzione forzata di una sentenza emessa in un altro Cantone (la cui materia non riguardi pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia), il terzo dovendo allora rivolgersi al Pretore nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 510 cpv. 4 CPC e art. 7 del Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile);

 

                                         che, comunque sia, anche nelle due eventualità appena descritte il Pretore agisce come giudice dell'esecuzione, non come giudice dell'exequatur;

 

                                         che la procedura di delibazione più non sussiste, in altri termini, in nessuna delle ipotesi in cui sia necessario eseguire nel Cantone Ticino una sentenza confederata;

 

                                         che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di stralciare dai ruoli la causa in esame senza prelevare tasse o spese e sen­za assegnare ripetibili, nessuno risultando in concreto soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

 

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'istanza di delibazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione all'.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria