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Incarto n. |
Lugano 11 aprile 2006/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza del 12 ottobre 2005 presentata dal
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IS 1 (D), e IS 2 (D)
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per ottenere la delibazione della sentenza emanata il 15 febbraio 2005 dal Landgericht __________ (Bassa Sassonia) nella causa che ha opposto gli istanti a |
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CV 1 (D); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito della liquidazione dell'eredità fu __________, deceduta l'11 febbraio 2000, con sentenza del 15 febbraio 2005, emessa in contumacia (Versäumnisurteil), il giudice unico della 5ª Camera civile del Landgericht __________ ha condannato CV 1 a consentire alla vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 664 (“__________”) e n. 670 RFD di __________ (autorimessa e posteggio), il ricavo dell'asta essendo destinato anzitutto al saldo di obbligazioni scadute e il resto alla convenuta (in ragione di un mezzo) e ad IS 1 e IS 2 (in ragione di un quarto ciascuno);
che la particella n. 664 risulta intestata a una comunione ereditaria composta di CV 1, IS 1 e IS 2, mentre la particella n. 670 è una coattiva di pertinenza, un terzo ciascuna, delle particelle n. 664, 239 e 236;
che con istanza del 12 ottobre 2005 IS 1 e IS 2 chiedono ora a questa Camera di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza appena citata;
che all'udienza del 7 aprile 2006, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la domanda di delibazione, mentre la convenuta – citata per rogatoria – è rimasta assente ingiustificata;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);
che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);
che la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 16 marzo 2005 sulla prima pagina in alto a destra della sentenza originale prodotta a questa Camera per la delibazione (doc. A);
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, la convenuta risultando domiciliata in Germania al momento della decisione (art. 2 n. 1);
che, del resto, non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza del tribunale estero entro i confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 173 n. 23 e pag. 174 n. 25);
che la sentenza impugnata non risulta lontanamente contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 4 cpv. 1 della convenzione);
che, per altro, la convenuta contumace risulta avere ricevuto l'atto introduttivo della causa in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 4 cpv. 3 della convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B);
che una precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria;
che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005 con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
c) traduzioni fr. 150.–
fr. 450.–
sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – . |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria