Incarto n.
10.2006.10

Lugano,

12 ottobre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 9 agosto 2006 presentata da

 

 

 IS 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

riguardante la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

 

 

 

 CO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 );

 

ricordato che con ordinanza del 10 agosto 2006 il presidente della Camera ha invitato l'istante a produrre entro il 2 ottobre 2006 una copia autenticata e tradotta in italiano della citazione pubblicata sul Foglio ufficiale della Repubblica ex iugoslava di Macedonia, mediante la quale si invitava la convenuta a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di __________ entro 15 giorni;

 

constatato che nulla è giunto a questa Camera, né l'istante ha postulato proroga di sorta, nonostante l'avvertimento che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla delibazione;

 

rammentato altresì che l'11 agosto 2006 l'istante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 4 settembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul con­to corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avver­ten­za che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

 

ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame;

 

considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria