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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 febbraio 2006 presentata da
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IS 1
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riguardante la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro degli affari sociali del Comune di Z__________ (Repubblica __________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice, da parte dell'istante, di |
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R__________ __________ (1991), |
figlio di
M__________ __________, (Serbia)
(con recapito presso IS 1, Biasca)
e fu R__________ nata D__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 6 febbraio 2006 il Centro per le opere sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Repubblica __________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________ (nato a S__________ M__________ il 2 settembre 1991), figlio di M__________ __________ e fu R__________ nata D__________, da parte di IS 1, nata , zia del ragazzo;
che il 24 febbraio 2006 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione del Centro per le opere sociali;
che il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 27 febbraio 2006 a integrare la documentazione prodotta, ciò che essa ha fatto il 31 marzo 2006;
che il giudice delegato ha sollecitato dall'istante il 3 aprile 2006 altre due precisazioni, le quali sono pervenute alla Camera il 25 aprile successivo;
che con ordinanza del 3 maggio 2006 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza copia del carteggio alla Commissione tutoria regionale 16, convocando l'istante, la Commissione medesima e il padre dell'adottato al contraddittorio del 28 giugno 2006, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse andata deserta la Camera avrebbe giudicato sulla base degli atti;
che l'istante ha comunicato alla Camera, l'11 maggio 2006, di rinunciare alla discussione;
che all'udienza del 28 giugno 2006 non sono comparsi né la Commissione tutoria regionale né, tanto meno, M__________ __________;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che il fatto di non dover iscrivere un'adozione straniera nei registri svizzeri dello stato civile rende la procedura di delibazione facoltativa (Mosimann in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 11 ad art. 78 LDIP), ma non la impedisce;
che tra la Svizzera e la Bosnia-Erzegovina (o gli altri Stati dell'ex Iugoslavia) non risultano trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili, tanto meno in materia di adozione;
che, del resto, la Bosnia-Erzegovina non ha firmato nemmeno la Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori (RS 0.211.221.310) né la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311);
che in concreto la delibazione è disciplinata pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);
che, per quanto riguarda il requisito della competenza, le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art. 26 lett. a LDIP);
che in concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante e dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera;
che la decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6 febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio in alto dell'esemplare agli atti:
che nella fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi del genere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06);
che, certo, poteva destare perplessità la procedura seguita dal Centro per le opere sociali nella misura in cui né l'adottando né il padre dell'adottando risultavano essere stati sentiti personalmente;
che a tale mancanza tuttavia il Centro per le opere sociali ha posto rimedio il 16 marzo 2006, su invito di questa Camera, ascoltando padre e figlio, i quali hanno confermato di essere in chiaro circa la portata dell'adozione e di essere pienamente d'accordo circa il trasferimento del ragazzo in Svizzera;
che, ciò premesso, “le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);
che nella fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice (“incompleta”), nel senso che non sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, pag. 42 in alto);
che una simile forma di adozione non sussiste più in Svizzera (art. 268 vCC, nella versione anteriore al 1° gennaio 1978), la quale conosce solo l'adozione “piena”, data per altro anche nella Bosnia-Erzegovina (art. 153 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid, op. cit., pag. 43 in alto);
che in concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi;
che a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;
che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148
cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro per le opere sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________ (1991) da parte di IS 1, nata __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione:
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– avv. ; – Commissione tutoria regionale 16, Biasca; – , . |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario