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Incarto n. |
Lugano 23 agosto 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 febbraio 2007 presentata da
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IS 1 IS 2, (), e IS 3, nata , () (patrocinati dall' PA 1 ) |
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riguardante la transazione giudiziale del 7 novembre 2006 sottoscritta davanti all' di nella causa che li ha opposti a
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CO 2 e Astrid CO 1 alla quale sono subentrate le stesse IS 3, nata , e CO 2 insieme con , , , , e , (); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 21 novembre 1999 è deceduta al suo domicilio di __________ (__________) __________ (1909), cittadina germanica, vedova, lasciando quali eredi le figlie CO 2 (1934), CO 1 (1938) e IS 3 (1944), il nipote IS 2 (1961) e IS 1 (1925);
che in esito a un'azione di accertamento, di collazione e di divisione ereditaria CO 2, CO 1, IS 3, IS 2 e IS 1 hanno sottoscritto il 7 novembre 2005 davanti all'__________ di __________ una transazione giudiziale con cui hanno stipulato, in particolare, di convertire la loro proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà ordinaria in ragione di un quinto ciascuno (punto II, clausola n. 1);
che il 13 settembre 2006 CO 1 è deceduta, lasciando quali eredi CO 2, IS 3 e __________ (1948);
che il 18 dicembre 2006 è deceduto anche __________, lasciando quali eredi __________ (1969), __________ (1971), __________ (1980) e __________ (1981);
che con istanza del 23 febbraio 2007 IS 1, IS 3 e IS 2 chiedono a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la transazione appena citata;
che all'udienza del 16 agosto 2007, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre i convenuti non sono comparsi né hanno giustificato l'assenza;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili
emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che per "sentenze civili" nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (v. anche l'art. 30 LDIP; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 432 n. 11a);
che, in concreto, è suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino unicamente il punto II n. 1 della transazione in cui il tribunale germanico ha preso atto dell'accordo con cui gli eredi fu __________ hanno deciso di convertire la proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà in ragione di un quinto ciascuno;
che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono sull'ordinamento interno, compresa la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);
che secondo tale Convenzione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (4 cpv. 1), le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti a un tribunale civile o confermate da quest'ultimo sono assimilate, nel senso degli articoli 6 e 7, alle decisioni giudiziarie esecutorie riconosciute (art. 8);
che, ciò posto, occorre verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), la competenza (art. 2), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP;
che in Germania una transazione non è impugnabile con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, tant'è che in simili casi l'autorità tedesca non rilascia attestazioni di passaggio in giudicato (art. 706 ZPO; Zöller, Zivilprozessordnung, 23ª edizione, n. 1 ad art. 706);
che, nondimeno, stando a quanto ha attestato il vicepresidente dell'__________ di __________, fino al 30 marzo 2007 nessuno aveva contestato fino ad allora la validità della predetta transazione (doc. N);
che, del resto, nessuno si è presentato per affermare il contrario all'udienza del 16 agosto 2007 indetta da questa Camera;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, tutti i membri della comunione ereditaria fu __________ essendo comparsi per altro davanti all'__________ di __________, ultimo domicilio della defunta (art. 2 n. 2 e 3 della citata Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico);
che, per converso , non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza per territorio del tribunale estero entro in confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knöpfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 174 n. 25; v. anche Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2004, n. 9 ad art. 96);
che, infine, la riserva posta dall'art. 1 della nota Convenzione non entra in linea di conto, la Svizzera non vantando la competenza esclusiva di giudicare sulla proprietà di fondi situati sul proprio territorio (lo stesso art. 96 cpv. 2 LDIP riferisce tale eventualità ad altri Stati);
che la successione in rassegna non consta essere retta da una disposizione di ultima volontà anteriore al 28 febbraio 1979, di modo che non si applica l'art. 6 del Trattato concluso il 6 dicembre 1856 con il Granducato di Baden concernente il foro in materia di successioni (RU 1978 pag. 1858; Schnyder/Liatowitsch in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ª edizione, 26 ad art. 86 LDIP; Heini, op. cit., n. 25 all'introduzione degli art. 86-96);
che la transazione in esame non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo personalmente comparse ed essendo state debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;
che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la transazione giudiziale;
che gli oneri del giudizio odierno vanno addebitati agli istanti, i convenuti non essendosi minimamente opposti all'istanza e non potendosi reputare “soccombenti” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che del resto, non costituendosi in giudizio, i convenuti hanno solo onorato l'impegno assunto nella transazione giudiziale (punto II, ultimo capoverso), in cui avevano pattuito di rinunciare a sollevare obiezioni o eccezioni in sede di delibazione, rinunciando addirittura alla notifica di eventuali citazioni;
che nelle circostanze descritte gli istanti non potevano legittimamente attendersi un altro comportamento processuale;
che la mancata “soccombenza” dei convenuti non giustifica nemmeno l'assegnazione di ripetibili;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi decisioni sul riconoscimento ed esecuzioni di decisioni è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il punto II n. 1 della transazione giudiziale con cui IS 1, IS 3, CO 1, CO 2 e IS 2 hanno convenuto il 7 novembre 2005 davanti all'__________ di __________ di convertire la loro proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà ordinaria in ragione di un quinto ciascuno è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – ; – , ; – , ; – , n; – , (). |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.