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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Ermotti e Pellegrini |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 17 giugno 2008 presentata da
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IS 1
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relativa alla sentenza del 24 gennaio 2008 con cui il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'istante a
__________ il 16 agosto 1984 con
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CO 1; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 gennaio 2008 il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ __________ il
16 agosto 1984 da CO 1 (1961) e IS 1 (1962), cittadini italiani, omolgando le conclusioni comuni formulate dai coniugi sugli effetti del divorzio. Tra di esse figura la seguente pattuizione:
La signora IS 1 sarà autorizzata ad incassare presso l'assicurazione __________ di __________ la metà parte dell'“avere di vecchiaia” maturato al 1° gennaio 2007 a favore del CO 1 ed ammontante a fr. 38 640.25; tale importo sarà da considerare a tacitazione di ogni credito della signora IS 1 (nessuno escluso, eccetto quello di cui al successivo punto), nonché a titolo di tacitazione una tantum ex art. 5 c. comma 8 L. 898/70.
Tale sentenza è passata in giudicato il 12 febbraio 2008.
B. Il 17 giugno 2008 IS 1 ha introdotto un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello, così sollecitata dalla cassa pensione __________ cui si era rivolta per ottenere il versamento della somma, affinché la pattuizione omologata dal Tribunale civile di Varese fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Le parti sono state citate da questa Camera al contraddittorio del 12 agosto 2008, con l'avvertimento che la comparsa era facoltativa. IS 1 si è nondimeno presentata all'udienza, confermando la propria richiesta. CO 1 è rimasto assente.
Considerando
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).
2. L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
3. La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 ad art. 65). In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per ciò solo quella dell'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP).
4. Non applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Sull'esigenza si tornerà, se mai, in appresso.
5. La conseguenza del divorzio omologata dal Tribunale civile di Varese attiene, nel caso specifico, al riparto della prestazione d'uscita maturata da CO 1 in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (la cassa pensione __________). Davanti al giudice di merito non sussisteva un “convenuto” in senso tecnico, l'azione di divorzio essendo stata promossa su richiesta comune dei coniugi. Al momento del divorzio, comunque sia, entrambe le parti erano già domiciliate nel luogo della loro attuale residenza: __________, rispettivamente __________ (sentenza da delibare, prima pagina). La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. Per il resto, la sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato il 12 febbraio 2008, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale sulla penultima pagina.
6. Ciò premesso, rimane da verificare che alla delibazione non ostino – per ipotesi (sopra, consid. 2) – una manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), il difetto di una regolare citazione in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), la violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che rende superfluo analizzare i motivi che potrebbero impedire la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora la sentenza estera non possa essere delibata conformemente al diritto interno.
7. Ne discende che in concreto soccorrono tutti i requisiti per riconoscere e dichiarare esecutorio il noto dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale civile di Varese. Gli oneri dell'odierno giudizio vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), nella fattispecie il valore litigioso superando inoltre la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 24 gennaio 2008 con cui il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha autorizzato IS 1 a riscuotere dalla cassa pensione __________, __________, la somma di fr. 38 640.25, pari alla metà della prestazione d'uscita maturata il 1° gennaio 2007 da CO 1 in costanza di matrimonio, è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.