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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 marzo 2009 presentata da
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IS 1,
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riguardante l'ordine giudiziale di pagamento emanato il 1° ottobre 2008 dal Tribunale di Como (divorzio: contributi alimentari per il figlio) nella procedura che ha opposto l'istante a
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CV 1, |
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per ottenere una trattenuta di stipendio nei confronti del
__________, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 aprile 2008 il Tribunale di Como ha sciolto il matrimonio contratto a __________ il 14 luglio 1988 da CV 1 e IS 1, separati dal 24 maggio 1999, e ha condannato il primo a versare alla seconda un contributo alimentare anticipato di € 450.00 mensili per il figlio F__________ a lei affidato, oltre al 50% delle “spese straordinarie mediche e scolastiche, nonché sportive, purché previamente concordate”. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Quello stesso anno IS 1 si è rivolta al Tribunale di Como, chiedendo di ordinare al __________, per cui l'ex marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui la somma di € 450.00 mensili e di riversarla a lei in favore del figlio. Il contraddittorio si è tenuto il 30 settembre 2008. Statuendo l'indomani, il Tribunale di Como ha accertato che il resistente non aveva adempiuto “se non in minima parte” l'obbligo di mantenimento nei confronti del minorenne e ha ordinato al __________ “di versare direttamente a IS 1 la somma di € 450.00 mensili, rivalutabili secondo indici Istat a far tempo dal maggio 2009, da detrarsi dalla retribuzione mensile da erogarsi a CV 1 a far tempo dalla mensilità di ottobre 2008”. L'ordine non è stato oggetto di impugnazione.
C. Il 18 marzo 2009 IS 1 ha adito questa Camera con un'istanza “nei confronti della spett. __________” per ottenere la delibazione della trattenuta di stipendio. All'udienza del 12 maggio 2009, cui sono stati citati l'istante, CV 1 e il __________, sono comparsi soltanto il patrocinatore di IS 1 e una rappresentante del __________. Il primo ha confermato l'istanza, la seconda ha proposto di respingerla per quanto concerne l'azienda.
Considerando
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 29 LDIP). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC), riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (art. 511 cpv. 3 CPC). Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, in particolare, Schwander raccomanda che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine (Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 177). Il datore di lavoro del convenuto è stato invitato pertanto a presenziare alla discussione indetta dalla Camera.
2. Davanti alla Camera il __________ ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che in concreto
l'istanza di delibazione andava diretta solo contro CV 1. In realtà una trattenuta di stipendio tocca nella stessa misura il debitore del contributo alimentare e il terzo (Schwander, op. cit., n. 16 ad art. 177 CC). Per tale motivo la Camera ha invitato al contraddittorio sulla delibazione sia CV 1 sia il __________. In una procedura risalente al 2005 questa Camera aveva rinunciato a convocare il datore di lavoro del debitore con l'argomento che, di regola, i datori di lavoro non sono sentiti nemmeno dal giudice svizzero chiamato ad applicare gli art. 132, 177 o 291 CC (I CCA, sentenza inc. 10.2005.16 del 10 novembre 2005, pag. 4). Riconsiderata l'opinione di Schwander, essa ha ritenuto nondimeno di concedere al terzo il diritto di esprimersi almeno sulla delibazione. Nella misura in cui si reputa estraneo alla procedura, di conseguenza, il __________ cade in errore e a torto esso propone di respingere l'istanza nei suoi confronti.
3. I criteri che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere in Svizzera figurano agli art. 25 segg. LDIP. I trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP). Ora, il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è regolato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la già citata Convenzione di Lugano (“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia. Nessuno dei due trattati prevale, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti dell'una e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC). È ormai esclusa invece, per quanto riguarda i contributi di mantenimento, l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541).
4. Nella fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordine giudiziale di pagamento emanato il 1° ottobre 2008 dal Tribunale di Como (art. 156 comma 6 del Codice civile italiano) possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente – nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur disposto dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b cpv. 1 CPC). Quanto all'ordine giudiziale, esso è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2). Poco importa di conseguenza che l'ordine giudiziale possa essere modificato in ogni tempo. Il primo requisito posto dalla Convenzione risulta così adempiuto.
5. Nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine” (art. 4 cpv. 1 n. 2). In concreto l'ordine emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante). L'ordine non è stato impugnato del resto con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il cancelliere C1 della Corte d'appello di Milano avendo attestato l'11 febbraio 2009 che “presso questo Ufficio [ruolo generale affari contenziosi civili] non risulta iscritto alcun procedimento CV 1 contro IS 1” (doc. D).
6. Per il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Convenzione dell'Aia (incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello Stato richiesto). Ne segue che in concreto soccorrono tutte le premesse poste dalla citata Convenzione dell'Aia per riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera l'ordine giudiziale emanato dal Tribunale di Como.
7. Una trattenuta di stipendio costituisce – come si è spiegato (consid. 2) – un'ingiunzione diretta al debitore del contributo alimentare, ma anche al terzo cui incombe di corrispondere l'equivalente del contributo in sostituzione del debitore. In condizioni del genere ci si può domandare se per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo anche nei confronti del terzo, l'ordine non debba emanare cumulativamente da un'autorità “competente” secondo il rapporto giuridico che intercorre fra il debitore e il terzo (cfr. Schwander, op. cit., n. 19 in fine ad art. 177 CC). La risposta è negativa, per lo meno nell'ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all'estero. In tal caso, per vero, i tribunali o le autorità svizzeri non sono competenti per pronunciare trattenute di stipendio, né secondo l'art. 46 LDIP né secondo l'art. 7 della predetta Convenzione dell'Aia, salvo incondizionata costituzione in giudizio del debitore. Il coniuge creditore dovendo far capo a tribunali o autorità esteri, il datore di lavoro non può pretendere dunque che l'ordine di trattenuta sia – cumulativamente – pronunciato nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale (art. 149 cpv. 1 LDIP), poco giovando le eventualità prospettate sussidiariamente dall'art. 149 cpv. 2 LDIP. Anche sotto questo profilo la resistenza opposta dal __________ alla delibazione non risulta pertanto legittima.
8. Gli oneri e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui concerne il __________, essi sono posti a carico di quest'ultimo, che ha chiesto a torto di respingere l'istanza nei suoi riguardi. Non può essere definito “soccombente” invece CV 1, che di fronte a un'istanza di delibazione provvista di buon diritto poteva solo rimettersi al giudizio della Camera o astenersi – come ha fatto – dal formulare conclusioni. Nell'insieme si giustifica perciò di suddividere equitativamente la tassa di giustizia e le spese fra il __________ e l'istante, alla quale il __________ corrisponderà un'indennità per ripetibili ridotte.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nella fattispecie inoltre il valore litigioso della trattenuta di stipendio supera con ogni verosimiglianza la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che l'ordine giudiziale del 1° ottobre 2008 con cui il Tribunale di Varese ha ingiunto al __________ di trattenere dallo stipendio di CV 1 l'equivalente di € 450.00 mensili indicizzati, riversandoli a IS 1 per il mantenimento del figlio F__________, è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall'istante, sono posti per metà a carico dell'istante medesima e per l'altra metà a carico del __________, che rifonderà all'istante fr. 800.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.