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Incarto n. |
RAPPORTO
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ settembre 1992 da
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__________ - __________, __________, patrocinata dall’avv. __________, __________,
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contro |
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__________, __________, patrocinato dall’avv. __________, __________a,
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ed ora sul decreto cautelare emanato il 5 dicembre 1994 dal Pretore;
premesso che il __________dicembre 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata dal marito il __________ottobre 1994;
preso atto che con lettera del __________ maggio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.1978 __________) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.--
b) spese fr. 30.--
fr. 100.--
sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a: avv. __________, __________;
avv. __________ i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Giudice La segretaria