Incarto n.
11.94.00018

Lugano

RAPPORTO

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio)  della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ settembre 1992 da

 

 

__________ - __________, __________, 

patrocinata dall’avv. __________, __________, 

 

 

contro

 

 

__________, __________, 

patrocinato dall’avv. __________, __________a, 

 

 

ed ora sul decreto cautelare  emanato il 5 dicembre 1994 dal Pretore;

 

premesso che il __________dicembre 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata dal marito il __________ottobre 1994;

 

preso atto che con lettera del __________ maggio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.1978 __________) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;

 

considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);

 

decreta:

 

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

    a) tassa di giustizia                                           fr.  70.--

    b) spese                                                             fr.  30.--

                                                                                fr. 100.--

 

sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

3. Intimazione a: avv. __________, __________;

                           avv. __________ i, __________.

 

    Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Giudice                                                                   La segretaria