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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 129/94 (misure cautelari in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 29 agosto 1994 da
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__________, (patrocinata dall’avv. __________),
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contro |
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__________, (patrocinato dall’avv. __________);
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premesso che __________ ha interposto appello il 7 novembre 1994 contro un decreto cautelare del 26 ottobre 1994 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
preso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________
– avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria