Incarto n.
11.95.00100

Lugano

12 maggio 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa __________ __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 promossa con istanza del 13 gennaio 1994 da

 

 

__________ __________, nata __________ __________, 

 

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________, 

 

 

 

premesso che il 2 agosto 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 21 luglio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del marito per la moglie e le figlie __________ e __________;

 

preso atto che con dichiarazione del 22 febbraio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori della separazione per tempo indeterminato;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________ 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

accertato che con la sottoscrizione della convenzione le parti si sono accordate nel senso di assumersi in ragione di metà ciascuno le spese giudiziarie (punto IX della convenzione);

 

considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.         70.--

                                         b) spese                         fr.         30.--

                                                                                fr.       100.--

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________, __________ __________

                                         - __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria