Incarto n.
11.95.00104

Lugano

23 dicembre 1997/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (revoca di esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 12 novembre 1991 da

 

 

__________, __________

 

 

contro

 

 

__________, già in __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________);

 

 

premesso che il __________ 1991 __________ ha introdotto appello contro una decisione 15 novembre 1991 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città l’ha revocata dalla funzione di esecutrice testamentaria nella successione del marito __________ __________, designando in sua vece, limitatamente ai beni posti in Svizzera, la __________ Fiduciaria SA di __________;

 

preso atto che con lettera del 22 dicembre 1997 l’avv. dott. __________ ha annunciato a questa Camera la morte dell’appellante, avvenuta il __________ 1997;

 

considerato che, conformemente al paragrafo VI.3 del testamento 26 ottobre 1977 e al codicillo del 30 settembre 1982 di __________ __________, in caso di decesso dell’esecutrice testamentaria, tale funzione sarebbe spettata alla __________ Fiduciaria SA;

 

stabilito che nelle circostanze descritte la causa relativa alla revoca di __________ __________ è diventata senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), la posizione della __________ Fiduciaria SA come esecutrice testamentaria nella successione fu __________ non essendo di per sé in discussione;

 

ricordato che ove la lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese;

 

ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame qualora la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a);

 

accertato che le parti hanno dichiarato di rinunciare a indennità per ripetibili in sede di appello;

 

 

decreta:                   1.   L’appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – __________ Fiduciaria SA, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria