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Incarto n.. |
14 giugno 1999/rgc |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 marzo 1992 da
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__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
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contro |
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“__________ ”, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) __________, __________ __________, __________;
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esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 marzo 1995 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 13 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev’essere accolto l’appello del 3 marzo 1995 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
3. Se dev’essere accolto l’appello del 6 marzo 1995 presentato da La __________ contro la medesima sentenza;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Fra il 16 settembre 1990 e il 27 maggio 1993 sono apparsi sul settimanale __________, edito dalla __________ e stampato dalla tipografia “__________ ”, svariati articoli sull’attività delle casse malati e su __________ __________, presidente della __________ __________ __________ __________ (__________). Quasi tutti gli articoli sono stati firmati dal direttore del giornale, __________ __________, e da __________ __________.
B. __________ ha convenuto il 18 marzo 1992 __________, la ditta __________ __________, __________ __________ e l’associazione “__________ ” davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che fosse accertata l’illiceità della campagna di stampa mossa nei suoi confronti, che fosse fatto ordine al direttore responsabile di cessare ogni pubblicazione riguardante la sua persona, che i convenuti fossero condannati al versamento in solido di almeno fr. 50’000.– per torto morale e che fosse loro ingiunto di pubblicare il dispositivo della sentenza sulla prima pagina del settimanale e su tutti i quotidiani del Cantone Ticino.
C. Con risposta del 30 giugno 1992 __________ __________ si è opposto alla petizione, sostenendo di aver agito sulla base del diritto di critica e della libertà di stampa e sollevando eccezione di prescrizione per le richieste fondate sugli articoli pubblicati prima del 23 marzo 1991. Nella sua risposta del 26 giugno 1992 __________ __________ e la __________ hanno chiesto di respingere la petizione, sollevando eccezione di prescrizione per gli articoli apparsi fino al marzo 1991. “__________ a” ha postulato a sua volta, con risposta del 30 giugno 1992, il rigetto della petizione, facendo valere di non essere responsabile per eventuali lesioni alla personalità commesse dai redattori degli articoli e sollevando, oltre alla prescrizione dell’azione, l’incompetenza territoriale del giudice adito.
D. Nella replica l’attore ha chiesto che fosse accertata l’illiceità della campagna di stampa proseguita fino al gennaio 1992, che l’ordine di cessare ogni pubblicazione nei suoi confronti fosse esteso alla tipografia “__________ ” e per il resto ha ribadito le precedenti domande. Nella loro duplica i convenuti si sono confermati nelle rispettive domande. Conclusa l’istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 7 dicembre 1994 alla sola presenza della parte attrice, che ha confermato nel proprio memoriale conclusivo del 2 dicembre 1994 le richieste di petizione e di replica, con la precisazione che la campagna di stampa era proseguita ancora nei primi sei mesi del 1993. Nel suo memoriale conclusivo del 2 dicembre 1994 “__________ ” ha proposto di respingere l’azione, subordinatamente di accertare una sua responsabilità non eccedente l’1%. Gli altri convenuti non hanno presentato conclusioni.
E. Statuendo il 13 febbraio 1995, il Pretore ha accertato l’illiceità della campagna di stampa contro l’attore, ha fatto ordine ai convenuti di cessare ogni pubblicazione di fatti non veri riguardanti l’attore stesso e di pubblicare a loro spese, sui maggiori quotidiani, un testo riassuntivo del dispositivo della sentenza, accordando a __________ __________ un’indennità per torto morale di fr. 15’000.– La tassa di giustizia di fr. 2’400.– e le spese sono state poste per due terzi a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere all’attore, sempre in solido, un’indennità per ripetibili di fr. 3’000.–.
F. Contro la sentenza del Pretore la __________ __________ è insorta con un appello del 3 marzo 1995 nel quale postula il rigetto della petizione in ordine e nel merito o quanto meno, in via subordinata, di ridurre a fr. 100.– l’indennità per torto morale da versare in solido con gli altri convenuti. __________ __________ ha introdotto lo stesso giorno un “appello adesivo” in cui propone le medesime domande. “__________ ” è a sua volta insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 marzo 1995 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione nei suoi confronti sia respinta.
G. Nelle sue osservazioni del 10 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere tutti gli appelli e di confermare la sentenza del Pretore. La __________ __________ è stata dichiarata in fallimento il 23 settembre 1996 ed è stata posta in liquidazione il 16 ottobre 1996. La Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato chiusa la liquidazione del fallimento con decreto del 27 aprile 1998.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello della __________ __________
1. La società è stata dichiarata in fallimento – come detto – con decreto del 23 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (FU n. __________ del __________ 1996, pag. __________). Non risulta che la massa fallimentare abbia deciso di continuare la causa, né che l’attore abbia insinuato il proprio credito nel fallimento. Il 24 aprile 1998 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato chiusa la liquidazione del fallimento (FU dell’__________ __________ 1998, pag. __________). La società è quindi stata radiata dal registro di commercio ed è ormai sprovvista di personalità giuridica, l’iscrizione nel registro di commercio avendo carattere costitutivo (art. 643 cpv. 1 CO). L’appello della società radiata deve quindi essere dichiarato irricevibile per carenza di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC), senza che ciò pregiudichi i gravami interposti dagli altri convenuti, litisconsorti facoltativi (Rep. __________pag. 334).
II. Sull’appello di __________ __________
2. Il Pretore ha accertato che in almeno nove articoli pubblicati dal 16 settembre 1990 al 27 maggio 1993 sul __________ erano contenute affermazioni lesive dell’onore dell’attore e quindi illecite. Egli ha respinto l’eccezione di prescrizione per quanto pubblicato prima del 18 marzo 1991, rilevando che non si trattava di articoli isolati, ma di una campagna di stampa protrattasi sull’arco di anni, di modo che la petizione del 18 marzo 1992 era da considerare tempestiva. Inoltre, anche volendo considerare ogni articolo separatamente, sarebbe applicabile la prescrizione penale di due anni, due dei convenuti essendo stati condannati per diffamazione proprio in seguito alla pubblicazione degli articoli litigiosi. Accertata l’illiceità della campagna di stampa, il Pretore ha pertanto riconosciuto all’attore un’indennità per torto morale di fr. 15’000.– a riparazione delle sofferenze morali e psicologiche patite a seguito dei noti articoli.
3. Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Per l’art. 49 cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. L’azione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 60 cpv. 1 CO; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 1945, n. 2062; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª edizione, Zurigo 1995, pag. 97 in alto).
4. L’appellante propone di respingere la petizione in ordine perché l’azione sarebbe stata tardiva per gli articoli apparsi sul __________ prima del 18 marzo 1991, gli art. 28 e 28 lett. e CC prevedendo un’azione per ogni singola lesione della personalità. Di conseguenza, a parere dell’appellante, l’attore avrebbe perso la possibilità di far valere le sua pretese per il periodo precedente il 18 marzo 1991, essendosi rivolto al Pretore solo 18 mesi dopo l’apparizione del primo articolo incriminato. Il primo giudice ha spiegato che nella fattispecie occorreva considerare la campagna stampa nel suo complesso e ha elencato in modo esauriente i motivi che lo inducevano a ritenere applicabile il termine di prescrizione più lungo di due anni previsto dall’art. 60 cpv. 2 CO (sentenza impugnata, pag. 16 seg.). L’appellante si limita a riaffermare nel gravame la propria tesi sulla prescrizione dell’azione in torto morale, senza confrontarsi con le dettagliate argomentazioni del primo giudice. L’appello, insufficientemente motivato su questo punto, si rivela quindi irricevibile e sfugge a ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
5. L’appellante ribadisce che i noti articoli non erano illeciti, bensì giustificati dall’interesse pubblico di conoscere fatti importanti di una personalità politica, come era all’epoca l’attore, dirigente di una cassa malati, visto che le anomalie delle casse malati interessano tutti i cittadini svizzeri come assicurati. Se non che, la missione di informazione dei mezzi di comunicazione e il legittimo interesse dei cittadini di essere informati su circostanze di interesse pubblico non dispensano i mezzi di informazione dal rispetto degli altri diritti fondamentali, come la protezione della personalità dei terzi (Bucher, Personnes physiques et droit de la personnalité, 3ª edizione, n. 541, pag. 144 in fondo). L’inte-resse del pubblico, in particolare, non giustifica la diffusione di informazioni inesatte o incomplete, che ledono i diritti della personalità (DTF 119 II 101). Una lesione della personalità tramite una falsa informazione è, d’altra parte, sempre illecita (Bucher, op. cit., n. 542, pag. 145; Geiser, Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in: SJZ 92/1996 pag. 77).
La mancata presentazione dei conti delle casse malati all’autori-tà competente nei termini previsti dalla legge era invero notoria all’epoca, ma questo solo fatto non bastava per giustificare la pubblicazione di accuse rivelatesi infondate. A detta dell’appel-lante le affermazioni del settimanale concernevano valutazioni e critiche sul tenore di vita dell’attore, uomo politico, ed erano quindi inidonee a lederne la personalità. L’argomentazione potrebbe essere pertinente se si riferisse ai primi articoli pubblicati; è ai limiti della temerarietà invece per quel che è degli articoli apparsi dopo l’ottobre del 1990. Le critiche rivolte alle casse malati e ai loro dirigenti nei settimanali del settembre 1990 rimanevano invero nei limiti di usuali battaglie politiche, con toni duri e sferzanti, ma senza attacchi personali (doc. A a C). Se non che, già a partire dal 7 ottobre 1990 il tenore degli articoli è scaduto dalla critica alla denigrazione personale, in particolar modo dell’attore (doc. D: “Signor __________, chi è il vero scemo?”).
Nel dicembre del 1990 il tono è caduto ulteriormente e gli editorialisti hanno cominciato a diffondere nei confronti dell’attore sospetti e accuse di reati e comportamenti scorretti. La lettura degli atti processuali non lascia dubbi: “Una vera ruberia in grande stile” (titolo del 2 dicembre 1990, doc. O), “Stop ai furti delle CM” (titolo del 9 dicembre 1990, doc. P), “Casse malati incompetenti e forse ladre” (titolo di prima pagina dell’edizione del 16 dicembre 1990, doc. Q), “Casse malati: qualcuno ha rubato” (titolo a pag. 5 dell’edizione del 23 dicembre 1990, doc. R), “Pastette e ruberie messe in atto da __________ __________ ed accoliti... il Consiglio di Stato ha dato alle casse malati la licenza governativa per continuare a rubare...” (articolo a pag. 5 dell’edizione del 30 dicembre 1990, doc. S), “Avanzi di galera o candidato galeotto?” (titolo di un articolo a pag. 11, dedicato all’attore, candidato alle elezioni al Gran Consiglio, edizione 31 marzo 1991, doc. Z), “Le elezioni di __________ __________: il presidente della __________ sta facendo la sua campagna elettorale a spese degli assicurati dell’__________ ” (stelloncino in prima pagina, edizione del 7 aprile 1991, doc. AA), “La vera vergogna è che la banda di __________ continua ad incassare sussidi pubblici senza avere presentato i conti e la nostra Procura permette che si continui questa truffa...” (articolo apparso in prima pagina, edizione dell’8 dicembre 1991, doc. FF), “Casse malati: quante riserve? Anche dopo le recenti modifiche della legge sanitaria votate dal Gran Consiglio ticinese, __________ __________ e accoliti hanno la possibilità di imbrogliare la gente” (stelloncino di prima pagina, edizione del 5 gennaio 1992), “Fondi di riserva: truffa legalizzata?” (titolo a caratteri cubitali a pag. 5 della stessa edizione, soprastante una fotografia dell’attore).
Il solo fatto che una persona vesta cariche pubbliche e di responsabilità non autorizza i mezzi di stampa a diffondere inesattezze lesive della personalità, tanto meno in mancanza di informazioni attendibili (Geiser, op. cit., pag. 77). Nella fattispecie l’appellante minimizza la portata delle affermazioni pubblicate, asserendo che la normale critica politica comprende la contestazione dei guadagni eccessivi di un personaggio pubblico (appello, pag. 2). Se non che, gli articoli litigiosi non si sono limitati alla critica sui guadagni dei dirigenti di una cassa malati, ma si sono spinti – come si è visto – alle ingiurie e alle accuse di reato. Non vi è dubbio che le asserzioni pubblicate sul settimanale, a ritmi martellanti, inducono il lettore medio a ritenere che l’attore sia dedito ad attività losche, abbia una mentalità quanto meno dubbia, agisca senza scrupoli e sia un uomo politico poco onesto. E una lesione della personalità è data, in effetti, quando la notizia faccia sorgere nel pubblico un’immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale persona venga sensibilmente sminuita (Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 202, § 7 n. 19). Ciò si verifica indubbiamente nel caso in esame. Del resto l’appellante è stato condannato penalmente per diffamazione in seguito all’articolo del 21 ottobre 1991, con sentenza passata in giudicato (doc. UU, sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 28 gennaio 1993, pag. 10; doc. VV). Ciò vincola il giudice civile sull’esistenza del fatto che costituisce reato (art. 112 CPC). Non si ravvisano quindi, in concreto, circostanze che possano giustificare la lesione della personalità accertata dal primo giudice. Il gravame, su questo punto, è dunque sprovvisto di buon diritto.
6. L’appellante sostiene che l’attore non avrebbe dimostrato il nesso causale tra il presunto atto illecito e il danno, e nemmeno l’entità del torto morale, da valutare tenendo conto della sensibilità di un uomo politico, avvezzo alla critica. In via subordinata, egli chiede che l’indennità per torto morale riconosciuta all’attore sia ridotta a un importo simbolico di fr. 100.–, da versare in solido con gli altri convenuti.
a) Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm in: Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Premesso che ogni individuo reagisce in modo diverso a una violazione della sua personalità, il Tribunale federale ha stabilito recentemente che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, op. cit., n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 pag. 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e dal circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).
b) Nel caso specifico le accuse di essere persona disonesta, ladra, che persegue fini meramente personali ed egoistici a scapito degli assicurati delle casse malati sono senz’altro atte a offendere la personalità e la dignità professionale e privata della persona lesa e, nella misura in cui le stesse non sono minimamente suffragate da alcuna prova, come nella fattispecie, anche illecite. Dagli atti è emerso che l’attore ha cominciato a presentare segni clinici di affaticamento, stress ed esaurimento psico-fisico dal dicembre 1990 (doc. PP, QQ), evolutisi poi dall’aprile 1991 in “importanti disturbi di tipo ansioso con scompensi psico-fisici reattivi alla situazione di eccessivo stress” (doc. RR). Il medico curante ha precisato di seguire il paziente dal 1982 e di non avere mai constatato problemi prima delle “conosciute vicende politiche”. Anche la moglie dell’attore ha sofferto di depressione reattiva, per parecchi mesi dall’ottobre 1991, a causa dei problemi legati alle sofferenze del marito (doc. SS). L’appellante adduce che il danno non sarebbe provato perché i medici estensori dei certificati, sentiti come testi, si sarebbero limitati a riferire quanto affermato dal paziente. I medici, sentiti come testimoni, hanno sostanzialmente confermato invece i certificati da loro rilasciati. Il dott. __________ ha precisato che i disturbi denotati dall’attore non erano di natura organica, ma psichica (verbale del 16 novembre 1993), mentre la dott. __________ ha riferito che con l’espressione “conosciute vicende politiche”, menzionata nel suo certificato, essa intendeva riferirsi agli articoli apparsi sul __________, e che dall’aprile 1991 aveva riscontrato nel paziente disturbi psico-fisici mai ravvisati in precedenza. È vero che – come rileva l’appel-lante – i medici hanno formulato la diagnosi sulla base di quanto ha riferito loro il paziente, tuttavia ciò non sminuisce la portata delle constatazioni cliniche, dalle quali emerge che i disturbi psico-fisici da loro constatati nel paziente sono insorti dopo la pubblicazione dei noti articoli denigratori. L’attore ha dunque provato il grave danno morale da lui patito e il nesso causale con le affermazioni lesive della sua personalità.
c) A detta dell’appellante, l’ammontare del risarcimento dovrebbe essere ridotto proporzionalmente per tenere conto dell’inattività dell’attore, che ha reagito solo 18 mesi dopo l’inizio della campagna sulle casse malati. La censura è ai limiti della temerarietà. L’attore infatti ha reagito fin dall’inizio alla campagna di stampa avviata nei suoi confronti, facendo dapprima uso del diritto di risposta (edizione del 30 settembre 1990, doc. C, pag. 3; del 7 ottobre 1990, doc. D) e sporgendo finanche querela penale (doc. G, I). Tali passi non hanno avuto effetto alcuno sul tono degli articoli e hanno anzi provocato commenti sarcastici sul settimanale. La rispo-sta chiesta dall’attore è infatti stata pubblicata sull’edizione del 30 settembre 1990 con un ampio commento dell’appel-lante, intitolato “Lei è patetico”. La querela sporta dall’attore è stata commentata sull’edizione dell’11 novembre 1990 (doc. M) con il titolo “Chi di menzogna ferisce, di ridicolo perisce...”. A torto quindi l’appellante pretende una riduzione dell’indennità per torto morale a motivo della pretesa inattività dell’attore, che ha invece messo in atto i mezzi di difesa a sua disposizione. Un’indennità per torto morale di fr. 15’000.–, infine, non è da ritenere eccessiva in concreto se si considera che già nel 1972 era stato attribuito un tale importo per diffamazione (Tercier, op. cit., n. 2075). Nella fattispecie, l’entità del torto morale si giustifica non solo per l’ogget-tiva gravità delle lesioni inferte alla personalità dell’attore, attaccato nella sua onorabilità di persona, di dirigente e di uomo politico, ma anche per il protrarsi nel tempo degli attacchi, pubblicati quasi ogni settimana sull’arco di quasi tre anni, dal 16 settembre 1990 al 27 maggio 1993. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
III. Sull’appello della “__________ __________ ”
7. Il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza per territorio sollevate dall’associazione convenuta, ritenendo che in concreto si era in presenza di un litisconsorzio facoltativo (art. 42 CPC), di modo che il giudice competente per l’azione contro uno dei litisconsorti lo è anche per le azioni promosse contro gli altri (art. 17 lett. e CPC). Ciò era il caso nella fattispecie, poiché l’attore aveva validamente promosso nei confronti della tipografia convenuta, con la replica, anche un’azione per la cessazione di ogni pubblicazione al suo riguardo. Il giudice del domicilio dell’attore, adito per la protezione della personalità, era pertanto competente anche per statuire sulla riparazione del torto morale nei confronti di tutti i convenuti. Il Pretore, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per i motivi già enunciati (cfr. consid. 2), ha ammesso l’esistenza di una lesione illecita della personalità con grave danno morale patito dall’attore e ha imputato alla tipografia grave negligenza, perché essa avrebbe dovuto rendersi conto, dopo avere saputo delle querele sporte dall’attore e delle condanne in cui erano incorsi gli altri convenuti, del contenuto diffamatorio degli articoli e rifiutarsi di pubblicarli. Non avendolo fatto, essa è responsabile e deve riparare il torto morale, valutato in fr. 15’000.–.
8. L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver qualificato l’insieme degli articoli come una “campagna di stampa”, rilevando che tale definizione non ha significato giuridico e che ogni articolo deve essere preso a sé stante. La censura sfiora il pretesto. In concreto il periodico ha pubblicato dal settembre del 1990 al 27 maggio 1993 non meno di 35 articoli riguardanti la stessa persona (doc. A segg.). Il Tribunale federale ha già avuto modo di definire “campagna di stampa”, del resto, una serie di articoli pubblicati in vista di un processo penale (DTF 116 Ia 14). La definizione data dal Pretore alla trafila di articoli in rassegna è quindi conforme alla giurisprudenza. Né giova disquisire su questioni terminologiche ove appena si pensi che una lesione della personalità è data, comunque sia, anche quando più articoli di stampa, nel loro insieme, ledono l’onore di una persona (ZBJV 1985 pag. 107 seg.; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ª edizione, Berna 1993, pag. 148). Si volesse anche ammettere, con l’appellante, che la lesione della personalità andrebbe giudicata articolo per articolo, il risultato non sarebbe dunque diverso, come si vedrà ancora in seguito, perché anche tra gli articoli pubblicati dopo il 18 marzo 1991 si trovano affermazioni lesive della personalità dell’attore.
9. L’appellante ribadisce l’eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo in primo luogo che l’art. 49 CO non prevede un foro al domicilio dell’attore e che nel caso in esame non sarebbe data una solidarietà della tipografia con gli altri convenuti nel senso degli art. 50 e 51 CO, mancando una qualsiasi colpa comune. Essa fa valere di non essere stata in grado di controllare il contenuto degli articoli pubblicati e di non poter quindi essere considerata colpevole alla stessa stregua degli altri convenuti. In realtà l’appellante cerca di equivocare sui termini. Il Pretore ha infatti ancorato la sua competenza non a una colpa comune dei convenuti, ma all’esistenza di un litisconsorzio facoltativo. L’appellante non spende una parola per refutare le argomentazioni del primo giudice e a tale riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità del gravame. Sia come sia, l’appello si rivela infondato, giacché per la pubblicazione dei noti articoli settimanali l’attore ha citato in giudizio più convenuti per pretese che derivano da un atto giuridico comune (la pubblicazione e la lesione della personalità). Si era in presenza perciò di un litisconsorzio facoltativo (Rep. 1985 pag. 334; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 59), il quale non implica necessariamente solidarietà tra i convenuti (Ottaviani, op. cit., pag. 73). L’asserita assenza di colpa della tipografia convenuta è per il resto una questione di merito e non riguarda la competenza del giudice adito.
a) L’azione per la riparazione del torto morale prevista dall’art. 28a cpv. 3 CC è regolata all’art. 49 CO (Tercier, op. cit., n. 1816; DTF 104 II 1) e, fatta salva l’eccezione dell’art. 28b cpv. 2 CC, può essere proposta solo al domicilio del convenuto, a meno che non venga simultaneamente intentata un’azione di difesa giusta l’art. 28a cpv. 1 CC (Tercier, op. cit., n. 1053). In concreto l’attore ha promosso contro __________ __________, __________ __________ e la __________ __________ sia un’azione intesa a far accertare la lesione, sia un’azione intesa alla sua cessazione, sia un’azione per il risarcimento del torto morale (petizione del 18 marzo 1992). Egli poteva adire quindi il foro del proprio domicilio (Bellinzona). Con la replica del 15 settembre 1992 l’attore ha poi chiesto di estendere l’ordine di cessazione di ogni pubblicazione anche alla tipografia, già convenuta per la riparazione del torto morale. Come ha rilevato il Pretore, si è creata in tal modo simultaneità di azioni fondate sull’art. 28b cpv. 2 CC anche contro l’associazione. L’appellante critica l’opinione del Pretore, ravvisando un’inammissibile mutazione dell’azione. In realtà il caso in esame non denota alcuna mutazione dell’azione. Semplicemente il giudice che di per sé sarebbe stato incompetente è divenuto competente, ciò che sana l’eventuale difetto pregresso (art. 3 CPC). Entrambe le azioni promosse contro la tipografia poggiano del resto sulla pubblicazione di articoli lesivi della personalità dell’attore, stampati al momento della replica ancora dall’appellante. Quanto alla controparte, essa ha potuto difendersi con la duplica. Poco importa poi che in pendenza di causa la tipografia abbia poi cessato di stampare __________, la competenza del giudice adito essendosi ormai fondata nel frattempo (art. 3 CPC).
b) L’appellante afferma che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio dopo avere saputo che l’attore aveva sporto querela nei confronti di alcuni dei convenuti. Se non che, per sua stessa ammissione (verbale di udienza preliminare del 24 giugno 1993, pag. 3) l’associazione convenuta non è mai stata oggetto di alcuna querela da parte dell’attore né è mai stata coinvolta nelle procedure penali che hanno tratto origine dalle pubblicazioni litigiose. Il Pretore del Distretto di Bellinzona era quindi territorialmente competente per statuire su tutte le pretese vantate dall’attore con la petizione del 18 marzo 1992. L’appello, non privo di leggerezza su questo punto, si rivela una volta ancora infondato.
10. L’appellante contesta che il tipografo possa avere legittimazione passiva in un’azione a protezione della personalità e si diffonde in critiche alla giurisprudenza pubblicata in DTF 64 II 18, cui si è riferito il Pretore. Essa afferma che tale prassi non sarebbe applicabile al caso in esame, da un lato perché risale a un’epoca del tutto particolare e dall’altro perché il Codice penale svizzero del 1942, posteriore a tale sentenza, ha introdotto il sistema della responsabilità a cascata, che consente di imputare una colpa al tipografo solo se non può essere individuato l’autore o un’altra persona maggiormente responsabile. A suo avviso il diritto della responsabilità civile deve essere interpretato alla luce del diritto penale, escludendo nella fattispecie la sua responsabilità.
Giusta l’art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. La locuzione “contro chiunque partecipi all’offesa” va intesa in senso lato: tutte le persone la cui collaborazione causa, permette o facilita un pregiudizio possono essere convenute in un’azione tendente alla protezione della personalità (FF 1982 II 648 seg.). Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il legislatore ha volutamente rinunciato a instaurare un regime particolare per i mass media come quello del diritto penale (FF 1982 II 649; Tercier, op. cit., pag. 119 n. 857). Escluso il sistema della responsabilità a cascata, la vittima può di conseguenza agire, a sua scelta, contro tutte le persone che hanno partecipato alla lesione o che hanno cagionato insieme il danno (Barrelet, Droit suisse des mass-média, 2ª edizione, Berna 1987, pag. 201 n. 611, pag. 202 n. 615; Riklin, op. cit., pag. 224, § 7 n. 88). Per quanto riguarda la stampa in particolare, dottrina e giurisprudenza ammettono che possono essere convenute in causa tutte le persone che hanno partecipato all’elaborazione e/o alla diffusione del testo lesivo della personalità, quindi anche il tipografo (DTF 113 II 216; Bucher, op. cit., n. 567 pag. 151; Tercier, op. cit., n. 1916 e n. 1939, n. 2009; Riklin, op. cit., pag. 224, n. 88 e segg.; Schnyder in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, pag. 354, n. 4 e 10 ad art. 49 CO). A giusta ragione quindi il Pretore ha ammesso perciò la legittimazione passiva dell’associazione.
11. L’appellante sembra contestare l’illiceità della lesione, facendo valere che le condizioni teoriche esposte dal Pretore dovrebbero essere interpretate alla luce della libertà di stampa e del contesto politico ticinese, noto per l’uso di un linguaggio molto forte. Ci si potrebbe interrogare se affermazioni tanto generiche costituiscano una motivazione sufficiente del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Ad ogni modo, quand’anche si volesse ritenere ricevibile la censura, la stessa sarebbe infondata nel merito per i motivi già esposti nei considerandi sull’appello del convenuto __________ __________, ai quali si rinvia (consid. 5).
12. La convenuta confuta i presupposti per la concessione di un torto morale all’attore. Ribadisce che ogni articolo dovrebbe essere esaminato a sé stante e sostiene che i primi due articoli citati dal Pretore non sarebbero gravemente lesivi della personalità e non giustificherebbero un risarcimento. La tesi sfiora la temerarietà, ove appena si consideri iI carattere ingiurioso del titolo a caratteri cubitali apparso il 7 ottobre 1990 (doc. D). L’appellante dimentica che, dandosi le premesse dell’art. 49 CO, basta un solo articolo lesivo della personalità per fondare il diritto al risarcimento del danno. Ciò posto, cade nel vuoto anche la censura, stando alla quale l’azione per il risarcimento del torto morale risulterebbe prescritta per tutti gli articoli pubblicati prima del 18 marzo 1991. Anche ammettendo che l’attore possa far valere il diritto al risarcimento del torto morale solo per gli articoli pubblicati dopo il 18 marzo 1991, in effetti, la responsabilità dei convenuti non muterebbe. Ancora nelle edizioni successive al 18 marzo 1991 __________ ha pubblicato articoli dal contenuto lesivo della personalità dell’attore, come ha accertato con precisione il Pretore (sentenza, pag. 13 e 14). Basti leggere le edizioni del 31 marzo 1991 (doc. Z), del 7 aprile 1991 (doc. AA), del 12 aprile 1991 (doc. BB), del 21 luglio 1991 (doc. DD) e dell’8 dicembre 1991 (doc. FF). Nell’edizione del 15 dicembre 1991, in particolare, uno dei convenuti ha ribadito con fierezza tutti gli articoli scritti in precedenza: “Ci limitiamo a confermare tutto, dalla prima all’ultima parola, e cioè anche i passaggi in cui abbiamo detto che certe Casse malati hanno rubato soldi allo Stato e ai loro assicurati...” (doc. GG, pag. 5). Gli articoli contro l’attore sono proseguiti ancora il 5 gennaio 1992 (doc. HH, stelloncino di prima pagina e articolo con titolo a caratteri cubitali di pag. 2), il 2 maggio 1993 (doc. ZZ) e il 27 maggio 1993 (doc. CCC). In proposito l’appello manca perciò di consistenza.
13. L’appellante assevera che non le può essere imputata grave negligenza nella pubblicazione degli articoli. Fa notare che nel 1990/91 Il Mattino della Domenica era un settimanale nuovo, i cui editori e giornalisti non si erano fino ad allora mai resi colpevoli di ingiurie o diffamazioni. Inoltre le moderne tecniche di stampa rendono concretamente impossibile un controllo della tipografia, in specie nella notte tra il sabato e la domenica, come era il caso per il noto settimanale. L’argomentazione non può essere condivisa. Dottrina e giurisprudenza ritengono invero che la tipografia della stampa cosiddetta “seria” non è tenuta a verificare il contenuto di ogni articolo pubblicato (DTF 64 II 19; Barrelet, op. cit., n. 616). Nella fattispecie __________ ha adottato però, sin dai suoi esordi, una linea editoriale aggressiva, se non scandalistica. Già nel novembre 1990 il settimanale ha pubblicato in prima pagina una vignetta satirica nella quale l’attore era raffigurato come un bugiardo, con un naso da Pinocchio (doc. M). In seguito – come si è già detto (consid. 5) – il tono degli articoli si è fatto viepiù corrosivo, finché nel dicembre 1990 (al più tardi) i responsabili della tipografia avrebbero dovuto rendersi conto, se non altro leggendo il settimanale il giorno dopo la sua pubblicazione, che la serie di articoli aveva finito per assumere carattere diffamatorio o addirittura ingiurioso (sentenza, pag. 13 seg.; doc. O, R, S). Visto il diritto di risposta pubblicato il 30 settembre e il 7 ottobre 1990 su richiesta dell’attore (doc. C, D) e le querele penali da lui sporte il 23 ottobre 1990 (doc. G) e il 14 gennaio 1991 (doc. I), ampiamente menzionate nell’edizione del 3 febbraio 1991 (doc. U, prima pagina con seguito a pagina 7), l’associazione avrebbe dovuto verificare il contenuto degli articoli pubblicati (DTF 64 II 24). Non avendolo fatto, essa ha commesso effettivamente grave negligenza.
14. A detta dell’appellante l’ammontare del risarcimento accordato all’attore, ingiustificatamente superiore ai casi repertoriati dalla giurisprudenza, dovrebbe essere ridotto per tenere conto del carattere politico della lite e della tardiva reazione dell’attore, il quale avrebbe potuto evitare il danno se avesse promosso subito l’azione civile. La convenuta non formula tuttavia conclusioni precise sulla riduzione dell’indennità, né si confronta con le argomentazioni del primo giudice, che ha spiegato, con richiami di dottrina e giurisprudenza, per quali motivi l’indennità andava fissata in fr. 15’000.– (sentenza, pag. 19). Insufficientemente motivato, al proposito l’appello si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5; Rep. 1993 pag. 227).
15. Infine l’appellante contesta la ripartizione interna della responsabilità, fissata per quanto la riguarda al 10%, e ne chiede una radicale riduzione, argomentando che le sue possibilità di influire sulla pubblicazione erano praticamente nulle e che l’attore avrebbe dovuto ridurre il danno promuovendo azione civile già nel dicembre 1990. Se non che, essa si limita, una volta ancora, a formulare conclusioni indeterminate, senza cifrare le proprie pretese, ciò che rende l’appello nuovamente irricevibile. Del resto, quand’anche potesse essere esaminata nel merito, la doglianza andrebbe respinta. Il ruolo secondario della tipografia, infatti, è già stato tenuto in considerazione dal Pretore nella determinazione della quota interna di responsabilità giusta l’art. 50 cpv. 2 CO (sentenza, pag. 20) e non vi è motivo per scostarsi da tale prudente apprezzamento. La tipografia ha continuato a partecipare, con la propria attività imprenditoriale, alla diffusione di articoli diffamatori e ingiuriosi nei confronti dell’attore ben oltre il mese di dicembre 1990, che essa stessa indica come data discriminante. Non può ora sottrarsi alle proprie responsabilità rimproverando al danneggiato di non avere reagito tempestivamente. Tanto meno se appena si ricorda che l’attore ha reagito fin dai primi articoli, tanto che il diritto di risposta da lui richiesto è stato pubblicato il 30 settembre 1990 e il 7 ottobre 1990 (doc. C, D). Il che è servito solo ad acuire le tensioni, così come le querele penali del 23 ottobre 1990 (doc. G) e 14 gennaio 1991 (doc. I). Già a prima vista, quindi, un’azione civile promossa agli inizi del 1991 non avrebbe consentito all’attore di far cessare gli attacchi contro la sua persona, visti i toni accesi che la polemica sulle casse malati aveva assunto, e la determinazione dei convenuti, più che mai decisi a quel momento a persistere nella loro campagna nonostante le procedure penali pendenti nei loro confronti (edizione del 3 febbraio 1991, doc. U, prima pagina con seguito a pagina 7). In conclusione, quindi, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si dimostra infondato in ogni suo punto.
III. Sulle spese e le ripetibili
16. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico degli appellanti, i quali rifonderanno all’attore un’equa indennità per ripetibili di appello, commisurata all’impegno richiesto per le osservazioni a ognuno dei ricorsi. La tassa di giustizia relativa all’appello della __________ __________ tiene conto del fatto che il gravame non ha richiesto un esame di merito (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello della __________ __________ ____________________ è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ un’indennità fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
3. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
5. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello dell’associazione “__________ ” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
6. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
7. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________a, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria