Incarto n.
11.95.00120

Lugano

20 febbraio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 2 febbraio 1993 da

 

 

__________ __________, __________

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________ __________

(patrocinata dalla lic. jur. __________, studio legale dott. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolto il ricorso (recte: l’appello) del 26 agosto 1994 presentato da __________ contro la sentenza emanata  il 1° luglio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna;

                                   2.   Se deve essere accolto il ricorso (recte: l’appello) adesivo del 27 settembre 1994 introdotto da __________ contro la medesima sentenza;

                                   3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   __________ (1956) e __________ nata __________ (1954) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1977. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1978) e __________ (1980). Il marito è docente di __________, la moglie ha lavorato a metà tempo come impiegata, da ultimo presso la __________. Nell’agosto 1985 __________ ha lasciato l’abitazione coniugale e il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie al Pretore di Bellinzona è decaduto infruttuoso il 2 ottobre 1985. __________ ha promosso con petizione 11 novembre 1985 azione di separazione per tempo indeterminato, alla quale si è opposto il marito con azione riconvenzionale intesa a ottenere la pronuncia del divorzio per colpa esclusiva della moglie. Un tentativo di ripresa della vita in comune, avvenuto nel gennaio 1986 nelle more della procedura, non ha avuto esito e i coniugi si sono confermati nelle rispettive domande a giudizio. Statuendo il 6 novembre 1989, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha assegnato i figli __________ e __________ alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.– più assegni familiari per ogni figlio e di fr. 1’210.– per la moglie, da adeguare all’indice del costo della vita e infine ha pronunciato la separazione dei beni. La domanda riconvenzionale del marito, ritenuto coniuge preponderantemente colpevole della disunione, è stata invece respinta; la tassa di giustizia di fr. 1’800.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attrice un’indennità di fr. 3’500.– per ripetibili.

                                  B.   __________ ha introdotto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna un’azione di divorzio con petizione 2 febbraio 1993. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio __________ ha chiesto la conferma dell’affidamento dei figli alla madre e del proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, così come già stabilito dal giudice della separazione. __________ si è opposta alla petizione con la risposta 31 marzo 1993, sostenendo che l’attore portava l’esclusiva responsabilità della disunione e che essa era disposta a riprendere la vita coniugale. Nella replica 27 aprile 1993 e nella duplica 7 giugno 1993 le parti hanno mantenuto le proprie tesi. Ultimata l’istruttoria i coniugi hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e con le rispettive conclusioni scritte hanno ribadito le domande a giudizio proposte con i propri allegati di petizione e risposta.

                                  C.   Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra i coniugi con sentenza 1° luglio 1994. Egli ha regolato le conseguenze accessorie confermando quanto a suo tempo stabilito dal giudice della separazione per i figli, ossia l’affidamento alla madre con diritto di visita del padre e un contributo alimentare mensile di fr. 500.– per ogni figlio oltre assegni familiari, e ha assegnato alla convenuta una pensione alimentare ai sensi dell’art. 151 CC di fr. 1’210.– mensili fino al 30 aprile 1996, entrambi i contributi essendo da adeguare all’indice del costo della vita. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico del marito in ragione di 1/3 e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria ma tenuta a rifondere all’attore un’indennità di fr. 2’000.– per ripetibili.

                                  D.   __________ con ricorso (recte: appello) del 26 agosto 1994 propone che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di confermare la sentenza di separazione del 6 novembre 1989. In via subordinata essa postula in caso di pronuncia del divorzio un contributo alimentare complessivo mensile di fr. 2’500.–, di cui fr. 500.– oltre l’assegno familiare per ogni figlio e fr. 1’210.– per sé vita natural durante, da adeguare in base all’indice valido nel settembre 1989.

                                  E.   Nelle osservazioni 27 settembre 1994 __________ ha proposto la reiezione dell’appello e con ricorso (recte: appello) adesivo chiede in riforma della sentenza litigiosa la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° luglio 1994, subordinatamente la riduzione a fr. 210.– fino al 31 dicembre 1994.

                                  F.   __________ ha chiesto di respingere l’appello adesivo nelle sue osservazioni 26 ottobre 1994.

Considerato

in diritto:

                                   1.   In via preliminare va rilevato che le “precisazioni” inoltrate il 31 ottobre 1994 da __________ alle osservazioni sull’appello adesivo presentate il 26 ottobre 1994 dall’appellante sono irricevibili, non essendo previste dalla procedura.

                                    I.   Sull’appello principale

                                   2.   Giusta l'art. 147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e quando non sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare il divorzio o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve essere pronunciato in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell'applicazione dell'art. 148 CC, a differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta anche dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente responsabile della disunione. L'azione di divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II 115).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che, ove il giudizio di divorzio sia pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione. Una relazione adulterina, anche se di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste nonostante la separazione (DTF 114 II 116).

                                   3.   Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, ritenendo che la rottura del vincolo matrimoniale era dovuta anche a fattori oggettivi e che la grave violazione dei doveri coniugali a opera del marito non denota una colpa esclusiva. L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la responsabilità della disunione deve essere imputata solo all'attore, che già nell’estate 1985, prima della separazione di fatto dei coniugi, aveva commesso adulterio. Essa chiede pertanto in via principale la reiezione della petizione e la conferma della sentenza di separazione.

                                  a)   Al momento della pronuncia della separazione il Pretore aveva negato al marito il divorzio ritenendolo coniuge preponderantemente colpevole a motivo delle sue ripetute infedeltà in costanza di matrimonio. L’istruttoria condotta a quell’epoca non aveva tuttavia permesso di accertare se le infedeltà del marito erano una conseguenza della disunione coniugale o se ne erano l’origine. Nonostante tutti gli sforzi profusi dall’appellante principale nei propri allegati, non risulta infatti provato che il marito abbia abbandonato la famiglia nell’estate 1985 a causa di una relazione adulterina. Come correttamente osserva il Pretore nella sentenza impugnata, è arduo capire con quale nesso logico la moglie giunga a sostenere, nelle proprie conclusioni 6 giugno 1994, che il marito aveva avviato nell’estate 1985 una relazione con __________ __________. Nell’istruttoria esperita nella causa di separazione (inc. n. __________Pretura di Bellinzona) quest’ultima, conoscente dei coniugi, aveva testimoniato di aver dato in locazione nel novembre 1985 un appartamento di sua proprietà al marito, che le aveva confidato di avere una relazione con tale __________, pasticcera di __________ (verbale 14 aprile 1989). A prescindere dal fatto che la teste, per sua esplicita ammissione, aveva motivi di inimicizia con l’appellato a causa di una denuncia penale, quanto da lei riferito attesta tutt’al più l’esistenza di un’infedeltà coniugale nel novembre 1985, ma nulla consente di appurare per il periodo precedente al trasloco del marito. Per sua ammissione, questi ha lasciato l’abitazione coniugale a fine agosto 1985 (interrogatorio formale 7 novembre 1988, inc. __________). La teste __________ ha ammesso di aver avuto una relazione con l’attore dal maggio al settembre 1986, e di averlo ospitato in quel periodo nel proprio appartamento a __________ (deposizione 13 aprile 1989, inc. __________). Nel febbraio 1987 il marito ha iniziato una relazione con __________, con cui vive dal settembre 1987 (deposizione __________ 13 aprile 1989; interrogatorio formale 7 novembre 1988). Egli non ha contestato di aver pernottato una volta da __________, sostenendo però di aver dormito da solo, mentre ammette di aver iniziato la relazione con __________ nel febbraio 1987. Come correttamente esposto dal Pretore, la deposizione di __________ __________ e __________ __________, sorelle dell’appellante principale, non soccorre la tesi dell’adulterio causale alla disunione, poiché le testi si sono limitate a riportare quanto riferito dalla sorella sull’infedeltà del di lei marito (cfr. verbali __________ 12 luglio 1989, __________ 28 gennaio 1994), e le loro deposizioni non hanno pertanto valore di prova, non essendo constatazioni dirette di fatti, come correttamente esposto dal Pretore. La teste __________ __________ ha deposto di aver conosciuto l’attore, presentatogli da __________ __________i, “tanti anni fa, mi sembra 10-12 anni fa” e ha riferito di aver avuto l’impressione “da come parlavano i due” che __________ e __________ avessero una relazione (verbale 28 gennaio 1994).

                                         Sulla base di quest’ultima deposizione, in particolare sul concatenarsi di relazioni sentimentali indicate dalla teste, l’appellante principale sostiene nelle proprie conclusioni che il marito avrebbe lasciato la famiglia nell’estate 1985 a causa di un legame con __________ __________. Vi è da rilevare che quest’ultima, già sentita durante la causa di separazione e che la moglie a quell’epoca non aveva menzionato come amante del marito, è nel frattempo deceduta e non ha potuto esporre la sua versione dei fatti. La tesi dell’appellante principale non può comunque essere condivisa, poggiando come si è visto su estrapolazioni tratte dalle mere impressioni di una testimone, risalenti per di più a dieci anni prima. I diretti interessati hanno dal canto loro fornito due versioni contrapposte, la moglie avendo sostenuto che il marito le avrebbe confessato di avere un’amante nel luglio 1985 e il marito avendo ammesso una relazione solo dal febbraio 1987. Le parti non contestano invece che vi siano stati tre tentativi di riconciliazione durante la causa di separazione, tutti senza esito, nel periodo compreso tra l’ottobre 1985 e l’inizio del 1986. Dall’attento esame di tutte le risultanze istruttorie è indiscusso che l’attore ha violato l’obbligo di fedeltà coniugale, anche volendo ammettere la tesi più favorevole all’appellante, al più presto a partire dal maggio 1986, ossia successivamente al fallimento dei ripetuti e vani tentativi di ripresa della vita comune. Non è quindi stato provato, né durante la causa di separazione né in quella di divorzio, che la separazione di fatto fra i coniugi sia stata causata dall’adulterio del marito. __________ __________ ha riferito che le difficoltà coniugali sono insorte nel 1985 (deposizione 12 luglio 1989) e la circostanza che l’attore fosse nervoso e irritabile nel periodo precedente la sua partenza dal domicilio coniugale non può essere interpretata come prova di colpevolezza o dell’esistenza di un’altra donna, in assenza di altri indizi concreti in tal senso e viste le divergenti affermazioni dei coniugi.

                                  b)   In conclusione, quindi, se è accertata l’infedeltà del marito durante il matrimonio, non risulta che tale violazione dei doveri coniugali sia stata la causa esclusiva della disunione, come già a suo tempo constatato dal giudice della separazione. Gli indizi evocati dall’appellante principale a sostegno della sua tesi sono invero troppo labili per giungere a siffatta conclusione con tranquillizzante certezza. Nel dubbio e in assenza di prove certe, che contrariamente a quanto sostenuto nel gravame spettava all’appellante principale portare (DTF 111 II 110 consid. 1a), la conclusione cui è giunto il primo giudice merita conferma. Già il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva constatato, nella sentenza di separazione del novembre 1989 (consid. 8 sentenza 6 novembre 1989; doc. B), che l’unione coniugale delle parti era profondamente turbata tanto che la moglie stessa riteneva insostenibile la convivenza, pur opponendosi alla domanda di divorzio del marito. Da allora nulla è cambiato, anzi i rapporti tra i coniugi si sono inaspriti ulteriormente a causa di problemi finanziari e delle difficoltà insorte nei rapporti tra padre e figli, di cui si dirà in seguito trattando l’appello adesivo. I problemi finanziari sono invero scaturiti dalla decisione dell’attore di prendere un congedo non pagato di un anno per motivi di formazione senza preoccuparsi delle conseguenze per moglie e figli, che hanno dovuto rivolgersi all’ente pubblico per ottenere mezzi di sussistenza. Come si è visto in precedenza, però, la rottura del vincolo coniugale era già consumata da anni e seppur criticabile dal profilo della responsabilità morale verso la famiglia, la scelta professionale dell’appellato non può giustificare il rifiuto del divorzio. Per quel che concerne poi i dissidi relativi ai rapporti fra padre e figlio, sfociati in segnalazioni alla Delegazione tutoria e all’Ufficio giuridico della circolazione e rimaste senza esito, gli stessi vanno ricondotti all’intolleranza reciproca dei coniugi, alimentata verosimilmente anche dalle difficoltà finanziarie legate al mancato versamento dei contributi alimentari da parte del marito e padre.

                                  c)   Viste le emergenze processuali e alla luce della giurisprudenza sopra citata, la domanda di divorzio del marito deve essere accolta. L’attore non può infatti essere considerato coniuge esclusivamente responsabile della disunione e pertanto l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CC è destituita di buon diritto.

                                   4.   In via subordinata, in caso di divorzio, la convenuta chiede che il contributo alimentare di fr. 1’210.– mensili accordato dal Pretore ai sensi dell’art. 151 CC non sia limitato nel tempo e sia dovuto anche dopo il 30 aprile 1996 e che il contributo per i figli di fr. 500.– sia adeguato al rincaro prendendo come indice base quello di settembre 1989, ossia 115,8.

                                         Il primo giudice ha limitato al 30 aprile 1996 l’obbligo alimentare dell’attore, ritenendo che la convenuta, all’epoca del divorzio non ancora quarantenne e che aveva iniziato un’attività a tempo parziale, avrebbe potuto reintegrarsi nel mondo del lavoro non appena l’ultimo figlio avesse compiuto 16 anni. L’appellante principale sostiene invece che il contributo alimentare tiene già conto della sua attività lavorativa massima, comprendendo oltre al lavoro a tempo parziale anche quello accessorio come portinaia di uno stabile e che il leggero incremento di reddito possibile con un aumento dell’orario sarebbe comunque compensato dall’aumento del minimo di base esecutivo e del canone di locazione, che da fr. 720.– mensili passa dal 1° gennaio 1995 a fr. 1’072.–.

                                  a)   Vi è da rilevare che l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sul problema della colpa nella disunione e che mancano agli atti i dati economici, le parti avendo scelto di fare riferimento a quelli menzionati nella sentenza di separazione del 6 novembre 1989. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband nn. 84 ad art. 151 CC). Spettava quindi all’appellante allegare e provare i fatti su cui essa fonda la propria pretesa di un contributo alimentare non limitato nel tempo. Essa non ha tuttavia fatto fronte all’onere della prova che le incombeva, e a parte l’aumento degli oneri di base e di locazione, non ha addotto né dimostrato di non potere lavorare a tempo pieno dopo il compimento dei 16 anni di età del figlio minore. Come correttamente esposto dal Pretore, da una donna non ancora quarantenne e in buona salute, già inserita da anni nel mondo del lavoro – anche se a tempo parziale – si può ragionevolmente pretendere un’attività a tempo pieno dopo il compimento del sedicesimo anno di età dell’ultimo figlio (DTF 115 II 6, 427). L’appellante sostiene di aver raggiunto la massima capacità lavorativa possibile, ma essa non ha indicato alcun dato concreto e l’esperienza normale della vita insegna che il reddito di un’attività a tempo pieno è ben superiore a quello di un’attività a tempo parziale combinata con un’attività accessoria. La limitazione dell’indennità concessa sulla base dell’art. 151 CC al 30 aprile 1996 è quindi conforme a dottrina e giurisprudenza e deve essere confermata. Su questo punto l’appello, come si è visto ai limiti della ricevibilità, deve pertanto essere respinto.

                                  b)   Non vi è alcuna contestazione sull’ammontare dei contributi alimentari per i figli, che appaiono conformi alla situazione economica dei genitori e alle necessità della prole. Per quel che concerne invece l’indicizzazione dei contributi, l’appellante principale chiede che questa sia stabilita sulla stessa base di quanto indicato nella sentenza di separazione. La censura è fondata e merita tutela. Nella sentenza 6 novembre 1989, infatti, l’indice di base adottato dal Pretore per il futuro calcolo dell’adeguamento del contributo alimentare era quello di settembre 1989, pari a 115,8. Nell’impugnata sentenza, verosimilmente per una svista, è stato invece adottato l’indice di novembre 1989, pari a 117,6, senza che sia stata addotta una qualsiasi motivazione per tale modifica. Si giustifica quindi di evitare interruzioni e di adeguare il contributo alimentare sulla base dell’indice di settembre 1989, pari a 115,8. Su questo punto, invero di modesta importanza, l’appello principale deve essere accolto.

 

                                   II.   Sull’appello adesivo

                                   5.   L’attore sostiene, nel suo appello adesivo, che la moglie è essa pure colpevole della disunione e chiede pertanto la soppressione del contributo alimentare con effetto dal 1° luglio 1994, subordinatamente che il contributo alimentare sia stabilito in fr. 210.– e sia limitato al 31 dicembre 1994.

                                  a)   Il Pretore ha accordato alla moglie, da lui ritenuta coniuge innocente, un’indennità ai sensi dell’art. 151 CC, limitata nel tempo. A detta dell’appellante adesivo la moglie sarebbe invece corresponsabile della disunione e non essendo coniuge innocente non avrebbe diritto ad alcuna indennità. Dagli atti, sia della causa di separazione che di quella di divorzio, non è tuttavia emerso alcun elemento atto a suffragare l’esistenza di una colpa concorrente della moglie. Tutta l’argomentazione dell’appellante adesivo sulla condotta della moglie nelle procedure giudiziarie evocate, a suo giudizio abusiva e calunniosa nei suoi confronti, poggia unicamente sulle sue stesse affermazioni, sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, ed è pertanto vana. Se poi si considera che la disunione tra i coniugi, come esposto sopra (consid. 3a) si è comunque consumata in epoca anteriore all’istruttoria della causa di separazione, non resta che constatare l’innocenza della moglie, così come deciso dal primo giudice . I diffusi rimproveri del marito alla moglie per le affermazioni di costei sulle presunte amanti e sulle rivelazioni di una cartomante, oltre che sull’aggressiva condotta processuale, si rivelano quindi inutili a sorreggere la sua tesi. Le uniche concrete violazioni degli obblighi coniugali riscontrabili dalle istruttorie, come si è visto in precedenza, sono quelle imputabili al marito, ossia le ripetute infedeltà che egli stesso ammette a partire dal maggio 1986. Non si può considerare che la moglie abbia commesso una violazione degli obblighi coniugali e sia responsabile della disunione per avere essa consultato una cartomante, come risulta dalla deposizione di __________ __________ (verbale 5 novembre 1994). L’episodio illustra semmai la credulità dell’interessata, ma non consente di dimostrare che abbia avuto un qualsivoglia effetto sulle relazioni coniugali, tanto più che avvenne -sembra- in un momento di crisi. Quanto poi alle continue critiche della moglie al marito, il teste stesso ha precisato di averle constatate in un periodo in cui le difficoltà coniugali erano palesi.

                                  b)   L’appellante adesivo rimprovera ancora alla moglie la pessima educazione che costei avrebbe impartito ai figli, spinti così a rifiutare il padre. A prescindere dal fatto che le varie segnalazioni del padre alla Delegazione tutoria e all’Ufficio giuridico della circolazione non hanno comunque avuto alcun esito, non essendo risultato nulla di concreto a carico della madre, l’eventuale comportamento intollerante di costei non può raffigurare una colpa nella disunione, i rapporti coniugali essendo falliti ben prima di quelli tra padre e figli. Del resto la stessa lettera dell’ispettore __________, allegata all’appello adesivo come doc. B, dimostra che le argomentazioni del marito sono pretestuose, poiché l’episodio dello spostamento di classe del figlio __________ nel 1986 era dovuto a una scelta di fondo delle autorità scolastiche, che evitavano di mettere i figli di un maestro nella sua classe, piuttosto che alla malizia della madre, che in concreto ha semplicemente segnalato al direttore la situazione dei figli, confrontati allo sfacelo della famiglia. Né può essere imputato alla convenuta di aver esercitato i propri diritti – e per inciso quelli dei figli – per avere avviato procedure esecutive in vista dell’incasso degli alimenti dovuti dal marito nel 1986 e nel 1988, quando questi si è messo in congedo non pagato nell’anno scolastico 1988/1989, senza alcun riguardo per le esigenze economiche della famiglia. L’appellante adesivo rileva che gli importi reclamati dalla moglie non corrispondevano al vero ma non nega neppure di essere stato in ritardo con i versamenti, avendo ammesso di aver liquidato le pendenze con somme inferiori a quelle reclamate. Altrettanto dicasi per il rimprovero mosso alla moglie di aver chiesto e ottenuto anticipi al Cantone in quel periodo, per supplire al contributo che non veniva pagato dal marito (cfr. documenti richiamati V, fascicolo verde richiamato dall’Ufficio anticipi e recuperi). La convenuta si è infatti limitata a tutelare la propria situazione economica e quella dei figli, di cui si è praticamente disinteressato il marito e padre in quel momento, partendo in congedo senza preoccuparsi di assicurare il mantenimento della famiglia. Per quel che concerne poi le censure relative al mancato impiego a tempo pieno della moglie, vi è da ricordare, come peraltro già noto all’appellante adesivo (cfr. sentenza 10 agosto 1987 di questa Camera fra i coniugi), che la moglie cui sono affidati figli minori è tenuta a lavorare in costanza di matrimonio solo nella misura in cui il fabbisogno familiare lo richieda. Ciò che non si è verificato in concreto, visto il buon reddito del marito, se non per un periodo limitato, per di più a causa di una scelta unilaterale del debitore alimentare, che non può essere imposta a moglie e figli. Temeraria è poi la critica rivolta alla convenuta di essersi rivolta a questa Camera nel 1987 per contestare un giudizio cautelare emanato dal Pretore durante la causa di separazione (inc. __________). Non può infatti assurgere a colpa il fatto di esercitare le possibilità di ricorso offerte dalla legge, tanto più che in concreto l’appello ebbe parziale buon esito, sia per la moglie che per il marito, appellante lui pure su uno dei dispositivi del decreto pretorile.

                                  c)   Ai limiti della temerarietà sono pure i rimproveri alla moglie relativi all’episodio del tentativo di riconciliazione intrapreso dall’attore nel giugno 1993. L’episodio, di cui hanno riferito __________ __________, padre del marito, e __________ __________, amministratore dello stabile in cui abita la moglie, sarebbe buffo, se non fosse per gli effetti di forte tensione fra i coniugi che ha provocato. Come già esposto correttamente dal Pretore, non è serio sostenere che in quell’occasione il marito ha offerto alla moglie di riprendere la vita in comune, quando si pensi che l’appellante adesivo convive per sua ammissione con un’altra donna dal settembre 1987 e che egli ha formulato la proposta in modo a dir poco sbrigativo. Il teste __________, estraneo alla famiglia e quindi meno coinvolto emotivamente del padre dell’attore, ha dichiarato che il marito ha chiesto dall’atrio dello stabile alla moglie, ferma sul pianerottolo del primo piano, se volesse tornare con lui (“ti ta vörat torna con mi?”), ottenendone la risposta “ma se proprio tu sei partito da casa!” (“ma te se ti che te se nai via da cà!”), il tutto seguito da un’animata discussione (verbale 28 gennaio 1994, deposizione __________). Situazione teatrale, ma non certo seria proposta di riprendere la vita in comune.

                                  d)   Riassumendo, non risulta dagli atti una qualsiasi colpa della moglie nella disunione, con la conseguenza che a giusta ragione il Pretore l’ha considerata coniuge innocente e le ha attribuito un’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC, vista la grave colpa del marito, adultero a più riprese in costanza di matrimonio. L’appello adesivo deve pertanto essere respinto sia sulla domanda principale che sulla subordinata. Come si è visto in precedenza, infatti, prima del compimento dei sedici anni di età del figlio minore, non era ragionevolmente esigibile dalla moglie un’attività a tempo pieno, in considerazione del buon reddito del marito e dell’età dei figli. Per quel che concerne infine l’indicizzazione del contributo dovuto alla moglie, si deve rilevare che l’incarto pretorile del 1991 cui si riferisce l’appellante adesivo, non forma parte dell’incarto di divorzio, né è stato richiamato, motivo per cui non può essere tenuto in considerazione in questo ambito.

 

                                  6)   Le spese e tasse di giustizia seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto la sentenza del Pretore viene confermata quasi integralmente, salvo la clausola relativa all’indicizzazione del contributo alimentare, in misura assai limitata per l’impatto concreto sui versamenti. Non si giustifica pertanto di  modificare la ripartizione degli oneri processuali di prima sede. In appello, invece, il modestissimo buon esito dell’appello principale, per di più su un punto secondario, ha come conseguenza che la convenuta sopporterà i 9/10 degli oneri del suo appello e rifonderà all’appellante adesivo un’adeguata indennità per ripetibili di appello, commisurata alle prevedibili spese sopportate dall’attore, che si è difeso personalmente in questa sede. Gli oneri dell’appello adesivo rimangono integralmente a carico dell’attore, con l’obbligo di versare alla convenuta un’indennità per ripetibili di appello.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:

 

                                    I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

 

                                         6. I contributi alimentari di cui ai dispositivi n. 4 e 5 sono vincolati all’indice nazionale dei prezzi al consumo e verranno adeguati all’inizio di ogni anno, ritenuto quale indice base quello di settembre 1989 di punti 115.8

 

                                   II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia                        fr.      600.–

                                         b) spese                                           fr.        50.–

                                                                                                  fr.      650.–

                                         sono a carico per 9/10 di __________ __________ e per 1/10 a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________, a titolo di ripetibili ridotte di appello, l’importo di fr. 200.–.

 

                                  III.   L’appello adesivo è respinto.

 

                                 IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia                        fr.      400.–

                                         b) spese                                           fr.        50.–

                                                                                                  fr.      450.–

                                         sono a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ l’importo di fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.

                                        

                                  V.   Intimazione a :

                                         – lic. iur. __________, __________

                                         – __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria