Incarto n.
11.95.00132

Lugano

12 giugno 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ __________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza per il tentativo di conciliazione del 2 giugno 1993 da

 

 

                                         __________ __________, nata __________, __________

                                         (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

                                        

                                         contro

 

                                         __________ __________, __________

                                         (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

premesso che __________ ha interposto appello il 1° novembre 1993 contro un decreto cautelare del 22 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;

 

preso atto che il 7 giugno 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che nella fattispecie l’appellata ha dichiarato previamente, il 2 giugno 1995, di rinunciare alla corresponsione di ripetibili ove il ricorso fosse stato ritirato;

 

considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:

 

                                         1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                        

                                         2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                         3. Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria