Incarto n.
11.95.00140

Lugano

10 aprile 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

 Galfetti, vicecancelliera  

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di modifica del regolamento di PPP) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con  petizione del 31 dicembre 1992 da

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

__________ __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 marzo 1995 di __________ e __________ __________ contro la sentenza 17 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Considerato

 

 

in fatto

 

                                         che __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________pari a 653,9 millesimi del fondo base n. __________RFD di __________, mentre __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n.  __________di 346,1 millesimi, dello stesso fondo base;

 

                                         che il 31 dicembre 1992 __________ e __________ __________ hanno convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ e __________ __________ __________come pure gli occupanti dell’appartamento __________ e __________ __________, chiedendo che fosse ordinato loro di allontanare i cani posti sulla terrazza in proprietà comune e che il regolamento d’uso e di amministrazione della PPP fosse completato nel senso di garantire agli attori il libero accesso ai locali cantina e deposito per le necessità derivanti dalla presenza in detti locali del rubinetto centrale e del quadro elettrico;

 

                                         che con risposta del 25 ottobre 1993 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione, chiedendo a loro volta che fosse ordinato agli attori di creare una nuova linea di alimentazione sanitaria in modo da rendere l’entrata dell’acqua indipendente dalla loro, e che le spese relative fossero suddivise tra i condomini proporzionalmente alle quote millesimali;

 

                                         che replicando il 26 novembre 1993 gli attori hanno rinunciato alla domanda intesa all’allontanamento dei cani e hanno postulato che fosse fatto ordine ai proprietari delle PPP di modificare la condotta principale dell’acqua creando due entrate e rubinetti separati, mentre ha lasciato al giudice la decisione sulla ripartizione delle spese;

 

                                         che esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno ribadito le proprie argomentazioni e domande;

 

                                         che statuendo il17 febbraio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha ordinato ai proprietari delle PPP di procedere alla creazione di due entrate separate per l’acqua potabile e ha posto le spese relative a questo intervento a carico dei condomini proporzionalmente alle rispettive quote millesimali;

 

                                         che la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 1’150.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

 

                                         che contro la predetta sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con appello del 13 marzo 1995, nel quale chiedono una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede e la rifusione di ripetibili;

 

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

 

 

Considerato

 

in diritto

 

                                         che la sentenza impugnata, datata 17 febbraio 1995, è stata intimata per raccomandata lo stesso giorno ed è stata rimessa agli appellanti il 20 febbraio successivo (attestazione 30 marzo 1995 rilasciata dall’Azienda PTT);

 

                                         che l’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);

 

                                         che trattandosi di presupposto processuale, il giudice esamina d’ufficio la tempestività dell’allegato prodotto;

 

                                         che l’appello degli attori, pur datato 13 marzo 1995, è stato consegnato alla posta il 14 marzo 1995, così come attestato dal timbro postale, ragion per cui esso è tardivo, il termine d’impugnazione essendo scaduto venti giorni dopo la notifica del giudizio;

 

                                         che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nondimeno, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal riscuotere costi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), alle quale l’appello non è stato nemmeno notificato;

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a :

                                         - __________ e __________ __________, __________

                                         - avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria