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Incarto n. |
10 aprile 1995 |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente,
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di modifica del regolamento di PPP) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 dicembre 1992 da
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contro
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__________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 marzo 1995 di __________ e __________ __________ contro la sentenza 17 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto
che __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________pari a 653,9 millesimi del fondo base n. __________RFD di __________, mentre __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________di 346,1 millesimi, dello stesso fondo base;
che il 31 dicembre 1992 __________ e __________ __________ hanno convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ e __________ __________ __________come pure gli occupanti dell’appartamento __________ e __________ __________, chiedendo che fosse ordinato loro di allontanare i cani posti sulla terrazza in proprietà comune e che il regolamento d’uso e di amministrazione della PPP fosse completato nel senso di garantire agli attori il libero accesso ai locali cantina e deposito per le necessità derivanti dalla presenza in detti locali del rubinetto centrale e del quadro elettrico;
che con risposta del 25 ottobre 1993 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione, chiedendo a loro volta che fosse ordinato agli attori di creare una nuova linea di alimentazione sanitaria in modo da rendere l’entrata dell’acqua indipendente dalla loro, e che le spese relative fossero suddivise tra i condomini proporzionalmente alle quote millesimali;
che replicando il 26 novembre 1993 gli attori hanno rinunciato alla domanda intesa all’allontanamento dei cani e hanno postulato che fosse fatto ordine ai proprietari delle PPP di modificare la condotta principale dell’acqua creando due entrate e rubinetti separati, mentre ha lasciato al giudice la decisione sulla ripartizione delle spese;
che esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno ribadito le proprie argomentazioni e domande;
che statuendo il17 febbraio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha ordinato ai proprietari delle PPP di procedere alla creazione di due entrate separate per l’acqua potabile e ha posto le spese relative a questo intervento a carico dei condomini proporzionalmente alle rispettive quote millesimali;
che la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 1’150.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che contro la predetta sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con appello del 13 marzo 1995, nel quale chiedono una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede e la rifusione di ripetibili;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto
che la sentenza impugnata, datata 17 febbraio 1995, è stata intimata per raccomandata lo stesso giorno ed è stata rimessa agli appellanti il 20 febbraio successivo (attestazione 30 marzo 1995 rilasciata dall’Azienda PTT);
che l’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);
che trattandosi di presupposto processuale, il giudice esamina d’ufficio la tempestività dell’allegato prodotto;
che l’appello degli attori, pur datato 13 marzo 1995, è stato consegnato alla posta il 14 marzo 1995, così come attestato dal timbro postale, ragion per cui esso è tardivo, il termine d’impugnazione essendo scaduto venti giorni dopo la notifica del giudizio;
che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal riscuotere costi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), alle quale l’appello non è stato nemmeno notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia
1. L’appello è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a :
- __________ e __________ __________, __________
- avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria