Incarto n.
11.95.00154

Lugano

31 gennaio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 settembre 1985 da

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

 

contro

 

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

e

 

__________ __________ nata __________, già in __________;

 

premesso che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a chiusura delle operazioni di divisione relative alla successione del defunto __________ __________, con decreto 22 agosto 1990 ha tassato la nota del notaio divisore avv. __________ __________ in fr. 175’231,40;

ricordato che il 3 settembre 1990 __________ e __________ hanno ciascuno interposto un appello contro il citato decreto 22 agosto 1990, chiedendo la riduzione dell’onorario notarile a fr. 50’000.–;

richiamata l’ordinanza 18 settembre 1990 con la quale la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra gli appellanti e il notaio divisore;

preso atto che entrambi gli appellanti, interpellati il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, hanno comunicato il 16, rispettivamente il 22 gennaio 1996 che la controversia è stata risolta con un arbitrato e che la causa può essere stralciata dai ruoli;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che nella fattispecie gli appelli non sono stati intimati alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

                                   1.   Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________

                                         – avv. __________, __________

                                         – avv. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria