Incarto n.
11.95.00155

Lugano

7 aprile 1998/lg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. ________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 maggio 1992 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

 

premesso che il 2 agosto 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare emanato il 19 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

constatato che il 26 agosto 1993 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro il medesimo decreto;

 

ricordato che il 23 novembre 1993 tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato su richiesta delle parti, essendo in corso trattative;

 

preso atto che il 30 marzo 1998 l’attore ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di ritirare la petizione di separazione, ciò che equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);

 

rilevato che il 3 aprile 1998 l’appellante principale ha comunicato di acconsentire allo stralcio dell’appello, ciò che pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

osservato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

 

accertato tuttavia che in concreto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

 

considerato che la particolarità della fattispecie induce a non riscuotere spese né tassa di giustizia;

 

ritenuto che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti;

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                  1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

 

                                   3.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria