Incarto n.
11.95.00157

Lugano

31 gennaio 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (procedimento cautelare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 gennaio 1991 da

 

 

__________ __________ -__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ -__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

premesso che __________ __________ -__________ ha interposto appello il 5 aprile 1991 contro un decreto cautelare 27 marzo 1991 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona designava un amministratore alla comproprietà delle parti;

richiamata l’ordinanza 26 aprile 1991 con la quale la procedura è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti;

preso atto che l’appellante, interpellata il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, ha comunicato il 15 gennaio 1996 che la causa può essere stralciata dai ruoli;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, ragione per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria