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Incarto n. |
16 marzo 1995 |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 3 ottobre 1990 da
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__________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) |
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contro |
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__________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) |
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
____________________ __________ contro la sentenza emessa il 2 aprile 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ __________;
3. Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ __________;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1931) e __________ __________ (1934) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ __________ 1956. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1957) e __________ (1961), entrambi maggiorenni. Il marito, già __________ presso le __________, è invalido dal settembre 1988 per i postumi di un’emorragia celebrale (paralisi) e percepisce una pensione di invalidità e una rendita AI. La moglie ha lavorato per dieci anni presso la __________ e in seguito ha intrapreso varie attività lavorative occasionali. Essa è stata posta al beneficio di una rendita intera di invalidità AI dal 1982 e percepisce la metà della rendita di invalidità per coniugi dal luglio 1989. Dai documenti agli atti risulta però che ella ha lavorato ancora saltuariamente negli ultimi anni, come ausiliaria (doc. I).
B. Il 12 gennaio 1981 __________ __________ ha introdotto un'azione di separazione per tempo indeterminato, cui il marito ha aderito. Con sentenza 11 settembre 1981 (doc. B) il Pretore di Bellinzona, ammessa l'esistenza di una grave turbativa esistente già da tempo, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione conclusa dai coniugi il 15 maggio 1981 (doc. A). Tale accordo prevedeva, tra l'altro, a titolo di liquidazione della sostanza coniugale l'attribuzione alla moglie della proprietà esclusiva della casa d'abitazione di __________ (allora iscritta a RF a nome del marito), del terreno situato a __________ (già intestato a nome della moglie), del mobilio della casa e della vettura. I debiti ipotecari gravanti la casa già abitazione coniugale sono stati assunti dal marito, mentre il mutuo ipotecario relativo all'acquisto del terreno di __________ è rimasto a carico della moglie. Fu decretata la separazione dei beni e la moglie si impegnò a provvedere personalmente al suo sostentamento.
C. Il marito ha introdotto il 3 ottobre 1990 azione di divorzio con annessa istanza per l'ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio __________ __________ ha chiesto la conferma dell'assetto omologato dal giudice con la sentenza di separazione. __________ __________ si è opposta alla petizione, contestando al marito il diritto di chiedere il divorzio, in quanto coniuge esclusivamente colpevole. In via di riconvenzione la convenuta ha postulato in via principale la conferma della sentenza di separazione e la modifica delle conseguenze patrimoniali, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 500.–, indicizzati. In via subordinata, nel caso in cui fosse accolta l'azione di divorzio introdotta dal marito, essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 900.–. Anche la convenuta ha inoltrato domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
L'attore in sede di replica e risposta riconvenzionale si è opposto integralmente alla riconvenzione, confermando la propria domanda di divorzio e precisando che le cause della rottura del matrimonio sarebbero da iscrivere a esclusiva colpa della moglie. Per il resto ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi.
D. Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra i coniugi con sentenza 2 aprile 1993. Per quel che concerne i rapporti patrimoniali fra le parti egli ha confermato la validità della liquidazione del regime matrimoniale regolato nell'ambito della sentenza di separazione. Ha respinto la riconvenzione negando alla convenuta, da lui ritenuta coniuge preponderantemente colpevole della disunione, il diritto a contributi alimentari e infine ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio entrambe le parti, rinunciando di conseguenza alla riscossione di tasse e spese di giustizia e all’assegnazione di ripetibili.
E. __________ __________ con appellazione 13 maggio 1993 propone che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione di divorzio e di accogliere la riconvenzione. Contestualmente essa ha introdotto istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
F. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 1993 __________ __________ propone di respingere l'appello e l'istanza per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio inoltrata dalla moglie. Introduce, a sua volta, domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, a cui la moglie non si è opposta.
Considerato
in diritto:
1. L'appello verte sul pronunciato di divorzio, che la convenuta e attrice riconvenzionale chiede di sostituire con la pronuncia della conferma della sentenza di separazione, e sul contributo alimentare a lei dovuto. L’appellante ha rilevato varie carenze formali della sentenza pretorile, emanata per di più lo stesso giorno del dibattimento finale, ma non ne ha tratto conclusioni dal profilo delle domande a giudizio e tali appunti critici, che non formano oggetto di appello, sfuggono pertanto all’esame in questa sede.
2. Giusta l'art. 147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e quando non sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare il divorzio o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve essere pronunciato in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti determinanti fossero imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell'applicazione dell'art. 148 CC, a differenza dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente responsabile della disunione, rispetto al coniuge che lo è meno. L'azione di divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II 115).
Il Tribunale federale ha precisato che, ove il giudizio di divorzio sia pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione. Una relazione adulterina, anche se di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste malgrado la separazione (DTF 114 II 113, in particolare p. 116).
3. Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, ritenendo che l’opposizione della moglie, coniuge colpevole, non poteva essere tenuta in considerazione. L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la responsabilità esclusiva della disunione deve essere imputata all'attore, che aveva trascurato in modo grave la famiglia.
a) Al momento della pronuncia della separazione giudiziaria il Pretore si era limitato a constatare l'esistenza di una grave turbativa, senza procedere a un’istruttoria sull’attribuzione della colpa all’uno o all’altro coniuge (cfr. sentenza 11.9.1981, p. 2). L'istanza di conciliazione precedente alla separazione fu introdotta dall'attore con l'intenzione espressa di chiedere il divorzio. Fu però l’appellante a inoltrare la petizione di separazione a tempo indeterminato, sostenendo che il marito aveva allacciato una relazione, da due anni, con un’altra donna e che da allora i rapporti fra le parti si sarebbero deteriorati e sarebbero mutati completamente, nel senso che da quel momento il marito sarebbe venuto meno ai suoi doveri verso la famiglia. Il marito da parte sua, pur aderendo alla domanda di separazione, ha sempre negato che all’origine della turbativa vi fossa una relazione affettiva con un'altra donna, ritenendo invece l'origine della disunione causata dal "carattere impulsivo della moglie che lo metteva costantemente a dura prova" (inc. no. __________, risposta __________, p. 1). A detta del marito le difficoltà sarebbero sorte già a partire dal 1970, poiché egli avrebbe dovuto sottostare sempre alla moglie; mentre che questa afferma di essere sempre stata ben trattata fino a quando il marito avrebbe preso interesse per la signora __________ (inc. no. __________/__________, verbale conc. del __________).
b) Le risultanze di causa hanno smentito la tesi della convenuta. Anzi, dalle testimonianze risulta che la pretesa relazione del marito era invece una sincera amicizia con tutta la famiglia __________ – marito compreso – che perdura ancora malgrado lo stato di salute molto precario dell’attore. Dall’istruttoria si evince poi che il marito non ha mai cercato in alcun modo di escludere da tale amicizia la moglie, tanto che almeno nei primi tempi, ambo le famiglie si frequentavano (teste __________ __________ p. 4). Non risulta pertanto provato a carico del marito alcun rimprovero che possa costituire una mancanza ai doveri coniugali e il preteso abbandono della famiglia, lungi dall’essere la causa del dissidio, è apparso come l’esito di un processo di disgregazione del matrimonio, culminato poi nella separazione di fatto. Nemmeno i brevi messaggi del marito prodotti dalla convenuta (doc. A) rivestono qualche significato, potendo rappresentare una situazione alquanto ordinaria, soprattutto alla vigilia di una separazione di fatto.
c) Accertata inconfutabilmente, tanto da non essere nemmeno più negata dall’interessata, è invece la relazione allacciata dalla convenuta con __________ __________ nel periodo intercorrente tra l'inoltro dell'istanza per il tentativo di conciliazione e l'avvio della causa di separazione (fine del 1980), anche se dopo la separazione di fatto dei coniugi (verbale di audizioni dei testi __________ __________ p. 12, __________ __________ p. 11; __________ __________ p. 16). Ancor prima dell'emanazione della sentenza di separazione, quindi, la convenuta aveva mancato al suo dovere di fedeltà, invocando per di più quale causa della disunione al fine di ottenere la separazione, di essere lei stessa tradita dal coniuge. D’altra parte i testi chiamati a deporre hanno evidenziato un atteggiamento della convenuta piuttosto distaccato e autoritario nei confronti del marito. Afferma infatti la teste __________: "Ho constatato già dall'inizio (cioè prima della rottura del 1980) che i rapporti tra i coniugi non erano armoniosi. La moglie aveva un carattere molto autoritario. Il marito aveva addirittura una paura fisica di lei. In faccia a tutti ci diceva che __________ non era il suo tipo perché piccolo e brutto mentre che lei era grande. Lo umiliava in tutti i sensi". (teste __________ __________ p. 4). E ancora un altro teste afferma: "__________ era molto riservato e non si esprimeva volentieri sui suoi affari privati. Personalmente avevo ricavato l'idea che sua moglie fosse 'grama come al tossic'. Lo desumevo dal comportamento nervoso e dimesso del marito" (teste __________ __________ p. 6). Lo stesso carattere autoritario e l'atteggiamento poco rispettoso nei confronti del marito è descritto dalla teste __________ __________ (p. 7 e 8). L’indole intemperante della convenuta è inoltre confermato dalla teste __________ __________ quando descrive in che termini incresciosi è avvenuto il contatto con __________ __________ dopo la rottura della relazione avuta da quest'ultima con il proprio marito (p. 11).
d) Dinanzi a tali inequivocabili emergenze processuali e alla luce della giurisprudenza sopra citata, la domanda di divorzio del marito deve essere accolta. L’attore non può infatti essere considerato coniuge esclusivamente responsabile della disunione e pertanto l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CC è destituita di buon diritto. In tale ambito, come giustamente rilevato dal Pretore, la questione di sapere se al momento della separazione la convenuta fosse stata coniuge colpevole o innocente è priva di rilevanza, in quanto il giudizio non potrebbe variare visto che l’attore, comunque non responsabile della disunione, ha il diritto di ottenere il divorzio. Le argomentazioni sviluppate dall’appellante per opporsi al divorzio sulla base di motivi di ordine pubblico ed economici sono irrilevanti in presenza di un coniuge richiedente il divorzio esente da colpa, data la sostanziale differenza fra l’art. 142 cpv. 2 CC e l’art. 148 cpv. 1 CC, ma possono essere esaminate nell’ambito della richiesta di un contributo alimentare.
Ne consegue che l’opposizione al divorzio non può essere tutelata e che su questo punto l’appello deve essere respinto.
4. In via subordinata, in caso di divorzio, la convenuta chiede un contributo alimentare di fr. 900.– ai sensi degli art. 151 e 152 CC, che il Pretore ha respinto ritenendo che la richiedente, responsabile in misura preponderante della disunione, non aveva diritto né a un’indennità per perdita del diritto al mantenimento (art. 151 CC) né a una rendita di indigenza (art. 152 CC).
L'appellante ritiene superficiale, arbitrario e contraddittorio tale apprezzamento, poiché il primo giudice non avrebbe tenuto conto di numerose circostanze emerse in corso d'istruttoria, sia riguardo alle reciproche colpe di entrambi i coniugi che per quel che concerne le motivazioni di ordine economico e di ordine pubblico addotte dalla moglie a fondamento del proprio diritto al riconoscimento di una rendita alimentare. Il Pretore sarebbe inoltre incorso in contraddizione poiché da una parte, nel giudizio sul divorzio, avrebbe ammesso l'innocenza dell'appellante al momento della separazione, e dall'altra, nel giudizio sugli alimenti, le avrebbe negato il diritto agli stessi, considerandola erroneamente coniuge colpevole. Per quel che concerne il pregiudizio, ella sostiene in particolare che a seguito del divorzio verrebbe a percepire, al posto della metà di una rendita intera per coniugi, computata sui contributi versati dal marito, una rendita intera per persone sole, computata unicamente sui contributi da ella soluti, con una perdita di circa il 30% del suo attuale reddito (cfr. doc. E, F) e rivendica un contributo mensile di fr. 900.–.
a) Presupposto per il riconoscimento di un'indennità alimentare ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC è l'innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985 § 14 n. 640; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, art. 151 n. 15; Rep. 1979, p. 52; 1982 p. 357), al pagamento della pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC può essere tenuto anche il coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep. 1985 p. 284-286).
Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva ed al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. 1990 129 e riferimenti citati; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese.
b) Nella fattispecie l’appellante non ha potuto provare l’esistenza dei presupposti dell'art. 151 cpv. 1 CC. Come visto in precedenza, lungi dal poter dimostrare che l'attore era coniuge colpevole della disunione, la convenuta è riuscita solo a far accertare in modo inconfutabile il proprio adulterio, avvenuto ancor prima dell’emanazione della sentenza di separazione, anche se dopo la separazione di fatto dei coniugi. Non si può quindi imporre al marito, risultato non colpevole della disunione, un’indennità a favore della moglie ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC.
c) Occorre quindi esaminare se l'appellante non possa ottenere l'importo richiesto come rendita di indigenza, sulla base dell'art. 152 CC. Si tratta in questo caso di un contributo che ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d'indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la citata norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984, p. 310; SJ 1992 380).
Contrariamente all’opinione del Pretore, pur essendosi resa colpevole di adulterio ancor prima dell’emanazione della sentenza di separazione, l’appellante non può essere considerata coniuge preponderantemente colpevole della disunione e non ha quindi perso la qualifica di coniuge innocente ai sensi dell’art. 152 CC. La violazione grave dei doveri coniugali in cui essa è incorsa non è infatti stata la causa determinante per la disunione, essendo accertato che il matrimonio era in crisi già prima dell’adulterio commesso dall’appellante, come ben risulta dal verbale di esperimento di conciliazione del 3 settembre 1980. In tali circostanze, considerato il carattere sociale della rendita di indigenza, tale prestazione non può essere negata alla convenuta, la cui colpa, oggettivamente grave, ha precluso tutt’al più una poco probabile riconciliazione, ma non è stata la causa decisiva della disunione (DTF 98 II 9; Deschenaux/Tercier, op. cit., § 14 n. 691).
5. Rimane da verificare se l’appellante si trovi in grave ristrettezza a seguito del divorzio e se la situazione finanziaria dell’attore gli consenta di fornire una pensione alimentare.
a) La convenuta è al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1982 e dal 1° luglio 1989, a seguito dell’intervenuta invalidità del marito, percepisce la metà della rendita d’invalidità per coniugi, che ammontava nel 1993 a fr. 1’410.– mensili, oltre a fr. 508.– di prestazioni complementari. L’istruttoria è stata incentrata essenzialmente sul problema della colpa nella disunione e mancano quindi pressoché integralmente i dati relativi al fabbisogno della convenuta. Tenuto conto dei parametri abituali e del fatto che l’appellante è esente da imposte (cfr. documentazione allegata all’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria), tale importo può prudenzialmente essere valutato in fr. 2’125.– (minimo base esecutivo fr. 925.–, premio di cassa malati stimato fr. 300.–, alloggio comprensivo di oneri ipotecari e riscaldamento fr. 900.–) cui deve essere aggiunto il 20% (DTF 114 II 304, 118 II 100) per un totale quindi di fr. 2’550.–.
b) Per valutare la situazione d’indigenza, non si può però trascurare il fatto che la convenuta è proprietaria della casa monofamiliare in cui abita, il cui valore venale al netto degli oneri ipotecari è stato stabilito dal perito giudiziario in fr. 270’000.–. Vendendo l’immobile e impiegando in investimenti tradizionali il ricavo, essa potrebbe ottenere un reddito di almeno fr. 1’000.– mensili (fr. 250’000.– al 5%), sgravandosi così degli oneri di manutenzione della casa, peraltro ormai sovradimensionata per una persona sola, poiché dispone di 4 locali più servizi, ripostiglio, garage e locale lavanderia (cfr. perizia 24 marzo 1992 pag. 3) oltre al giardino. Ad analogo risultato si giungerebbe tenendo conto della possibilità di locare a terzi l’immobile, sia sotto forma di messa a disposizione delle camere esuberanti che sotto forma di locazione di tutta la casa. Nella regione __________ il canone di locazione di un appartamento di 2 locali non supera l’importo di fr. 900.– già inserito nel calcolo del fabbisogno e anzi, scegliendo un alloggio al beneficio dei sussidi cantonali e federali in favore dei pensionati AVS/AI, sarebbe possibile comprimere verosimilmente il costo al disotto di fr. 500.– mensili.
c) Mettendo a frutto la propria sostanza immobiliare in modo più redditizio di quello attuale, l’appellante otterrebbe quindi un reddito tale da far fronte al proprio fabbisogno. In tale reddito rientra però un consistente importo derivante dalle prestazioni complementari. Il quesito di sapere se nel calcolo della rendita di indigenza si debbano tenere in considerazione le rendite PC è controverso. Il Tribunale cantonale di Friburgo ha ritenuto che le prestazioni complementari AI sono sussidiarie rispetto alla rendita d’indigenza dovuta in virtù dell’art. 152 CC (SJZ 1993 n. 40 pag. 366) ma tale interpretazione è contestata da parte della dottrina, che rileva come le prestazioni complementari non rientrino nell’assistenza pubblica, ma siano veri e propri diritti dell’assicurato (Thomas Koller in: Recht 1994 p. 80).
d) L’appellante ha fatto valere quale pregiudizio derivante dal divorzio la probabile diminuzione dell’attuale reddito di fr. 1’918.– mensili, poiché la rendita semplice d’invalidità sarà calcolata sui redditi dell’assicurata e non più su quelli del marito (cfr. doc. F). Nel frattempo è però stata votata la decima revisione dell’AVS e i contributi versati da entrambi i coniugi saranno ripartiti dopo il divorzio in parti uguali sui due singoli conti individuali (cosiddetto splitting), contrariamente a quanto avveniva in precedenza. La convenuta potrà inoltre beneficiare dell’abbuono educativo per gli anni in cui si è dedicata alla cura dei figli, con conseguente incremento del reddito assicurato e di converso della rendita di vecchiaia. La decima revisione dell’AVS è tuttavia oggetto di referendum su cui il popolo dovrà ancora pronunciarsi. Oltre a ciò l’appellante non disporrà di una previdenza supplementare, non potendo più vantare diritti sulla cassa pensione del marito dopo il divorzio, salvo in caso di morte dell’ex marito (art. 23 cpv. 5 e 24 Statuti della Cassa federale di assicurazione) e non potendo costituirsi un’adeguata copertura assicurativa previdenziale a causa dell’età e dell’invalidità, appare equo e conforme agli intendimenti sociali che sono alla base dell’art. 152 CC accordarle una rendita d’indigenza minima. In mancanza di elementi concreti con cui valutare il pregiudizio, tale prestazione dovrà essere fissata secondo equità, prendendo in considerazione la particolare situazione del coniuge debitore della pensione alimentare.
6. L’attore è invalido dal 1988 e nel dicembre 1991 ha subito una seconda emorragia cerebrale, che lo ha lasciato paralizzato dal lato destro (cartella clinica, doc. V richiamato) e che ha reso necessario un lungo ricovero ospedaliero. Egli abbisogna da allora di cure e assistenza costanti e si è pertanto trasferito alla residenza “__________ __________ ”, le cui strutture sono adeguate alla sua situazione. Nel 1993 egli ha percepito la metà della rendita intera AI per coniugi di fr. 16’920.– e una rendita della cassa pensione di fr. 37’821,60, per un totale mensile di fr. 4’561,80. A fronte di queste entrate vi sono però uscite non indifferenti dovute alla sua condizione di invalido semiparalizzato. Il costo mensile presso la residenza “__________ __________ ”, comprensivo di alloggio e un pasto al giorno, ammonta a fr. 2’392.–, cui si aggiungono fr. 600.– di spese extra (lettera 14 febbraio 1994 residenza __________) per un totale di fr. 2’992.–. Si devono poi computare mensilmente fr. 555.– per imposte e tasse, fr. 12.– per assicurazioni, fr. 438.– per cassa malati e infine fr. 85.– per i contributi AVS (lettera 16 febbraio 1995). Anche tralasciando le spese extra di fr. 600.–, occorre però aggiungere il 20% e si arriva quindi ad un fabbisogno di fr. 4’180.– arrotondati. Per motivi di equità, considerata l’emiparesi dell’attore e le verosimili maggiori spese che egli deve affrontare a causa della sua malattia, si giustifica riconoscere all’appellante un contributo alimentare di fr. 200.– mensili.
Dal momento che le prestazioni assicurative di cui è beneficiario l’attore sono periodicamente rivalutate anche il contributo alimentare in favore dell’appellante dovrà essere regolarmente adeguato, ma solo nella misura in cui lo saranno le rendite del debitore. È infatti notorio che l’adeguamento al rincaro è ormai divenuto sempre più raro. Non vi è quindi alcun motivo per adeguare il contributo alimentare all’evoluzione dei prezzi al consumo, tale indice non essendo ormai più automaticamente ribaltato sulle rendite e sui salari.
L’appello può quindi trovare parziale accoglimento solo sul tema delle conseguenze accessorie del divorzio, con il riconoscimento all’appellante di una rendita d’indigenza di fr. 200.– mensili, da adeguarsi al rincaro nella misura in cui saranno adeguate le rendite del debitore (noto all’appellante, che percepisce a sua volta una rendita AI).
7. Resta ora da esaminare l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio proposta da entrambe le parti in sede di appello.
L'appellante afferma di non essere in grado di sopperire alle spese di causa, poiché la sua situazione economica sarebbe al limite dell'indigenza. Essa è però proprietaria di una casa d'abitazione a __________ (particella n. __________ RFD __________) il cui valore commerciale è stato valutato dal perito giudiziario in fr. 395'000.– (cfr. rapporto peritale 2.4.1992, p. 1). In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato che il solo fatto di essere proprietari immobiliari non esclude la possibilità di ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 11). In questi casi occorre tuttavia che l'istante abbia esaurito tutte le possibilità di mettere a frutto la sua proprietà, accendendo ad esempio un mutuo per procurarsi i mezzi finanziari necessari al pagamento delle spese giudiziarie e di patrocinio. La prassi cantonale non si discosta da tale principio (I CCA sentenza del 14 ottobre 1994 in re D. / D.; II CCA sentenza del 26 ottobre 1994 G. SA / S.)
Nel caso concreto, l'immobile di proprietà dell’appellante è ipotecato per un importo di fr. 120'038,60 ed ha quindi un valore netto di fr. 274'961,40. L’appellante può pertanto ottenere un finanziamento sufficiente a coprire gli oneri processuali della presente causa civile aumentando l’aggravio ipotecario sulla sua proprietà e non può di conseguenza essere considerata indigente, dovendo nella valutazione di tale requisito essere considerato non solo il reddito, ma anche la sostanza ( DTF 118 Ia 369). L’istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve di conseguenza essere respinta.
L’istanza dell’attore può per contro trovare accoglimento, dal momento che il suo reddito non gli consente, dopo pagamento degli oneri ricorrenti elencati dianzi e della rendita di indigenza riconosciuta all’appellante, di far fronte alle spese legali.
8. Le spese e tasse di giustizia seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l’appellante vede accolta solo la domanda subordinata relativa alla rendita di indigenza, per di più in misura assai ridotta rispetto alle richieste a giudizio. Non si giustifica comunque una modifica della ripartizione degli oneri processuali operata dal Pretore, l’istruttoria di prima sede essendo stata dedicata quasi completamente al tema della colpa, su cui l’appellante è rimasta soccombente. In questa sede, invece, la pur minima vittoria sul principio stesso della rendita di indigenza consente di ripartire le spese e tasse di giustizia in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. L'appello é parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2.__________ __________ verserà ad __________ __________, a titolo di rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC, l’importo di fr. 200.– mensili anticipati entro il 10 di ogni mese. Tale contributo sarà adeguato in occasione delle modifiche delle rendite percepite dal debitore, nella stessa proporzione.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
4. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono a carico per metà di __________ __________ e per metà di __________ __________, e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione a :
-avv. __________ __________, __________
-avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria