Incarto n.
11.95.00161

Lugano

29 ottobre 1998/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura straordinaria del Distretto di Lugano, sezione 8, promossa con petizione del 20 aprile 1988 da

 

 

__________, già in __________

cui sono subentrati gli eredi

__________, __________, e

__________, __________

(patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

__________, __________

__________, __________

(patrocinati dall’avv. __________, __________)

__________ __________, __________, e

__________ __________, __________

 

premesso che il 5 giugno 1991 __________ e __________ __________ hanno introdotto appello contro la sentenza emanata dal Pretore il 21 maggio 1991;

 

ricordato che la procedura è stata sospesa dal giudice delegato il 1° luglio 1991;

 

preso atto che con lettera del 2 luglio 1998 gli appellati hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte;

 

rilevato che il 26 ottobre 1998 gli appellanti hanno confermato l’accordo e hanno chiesto lo stralcio della causa;

 

accertato che le parti hanno pattuito di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

 

ritenuto che il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta (art. 21 LTG);

 

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti;

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.–

                                         b) spese                         fr.   30.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico degli appellanti, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – __________, __________;

                                         – __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria