Incarto n.
11.95.00162

Lugano

12 maggio 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. ________ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 4 giugno 1991 da

 

 

 

__________, __________ (__________, __________)

__________ __________ __________, __________ (__________)

__________ __________, __________

__________ __________ __________, __________

formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

Comunione dei comproprietari del

Condominio __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 20 settembre 1993 la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” ha presentato appello contro la sentenza emanata il 23 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

 

osservato che con ordinanza del 7 ottobre 1993 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;

 

preso atto che con lettera del 24 aprile 1997 gli appellanti hanno comunicato che la causa può essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

considerato che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore degli appellati il 24 aprile 1997;

 

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia ridotta        fr. 100.–

                                          b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario