|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
In nome |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
|
segretario: |
Romanzini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. ________ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 4 giugno 1991 da
|
|
__________, __________ (__________, __________) __________ __________ __________, __________ (__________) __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
|
|
|
contro |
|
|
Comunione dei comproprietari del Condominio __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
|
premesso che il 20 settembre 1993 la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” ha presentato appello contro la sentenza emanata il 23 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
osservato che con ordinanza del 7 ottobre 1993 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;
preso atto che con lettera del 24 aprile 1997 gli appellanti hanno comunicato che la causa può essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore degli appellati il 24 aprile 1997;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario