Incarto n.
11.95.00163

Lugano

16 luglio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera 

 

sedente per statuire nella causa n. ______ (provvedimenti cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione dell'11 marzo 1986 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ nata __________, __________

(già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

visto l’appello del 20 novembre 1989 di __________ __________ contro il decreto emanato il 10 novembre 1989 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

 

osservato che con decreto del 21 giugno 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è stata respinta;

 

richiamata la diffida 21 giugno 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante è stato fissato un termine scadente il 10 luglio 1996 per effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale di appello, introiti __________, Lugano, un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;

 

preso atto che l’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine;

 

rilevato che non giova all’appellante il fatto di non avere ritirato il decreto del 21 giugno1996, un invio giudiziario essendo reputato notificato in tali casi il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio posta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 4 e 8 ad art. 124 CPC);

 

ritenuto che nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto;

 

considerato che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal riscuotere spese e dall’assegnare ripetibili;

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è dichiarato deserto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________, __________;

                                         - avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria