Incarto n.
11.95.00170

Lugano

13 febbraio 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Morini

 

visto l’appello 23 marzo 1995 presentato da

 

                                          __________, __________

                                          (patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

                                         contro

 

il decreto del 9 marzo 1995 (causa __________: provvedimenti assicurativi per la devoluzione dell'eredità) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha designato, su istanza 19 gennaio 1995 dell’esecutrice testamentaria __________, __________ (rappresentata dall’avv. __________ __________, __________)

 

                                         __________, __________

                                         (patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

                                         e

 

                                         __________, __________

                                         (patrocinata dall’avv. __________, __________)

 

eredi di

 

 

__________ nata __________, 1898, già domiciliata a __________ e deceduta a __________ il __________ 1993

 

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                         1. Se dev’essere accolto l’appello;

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il __________ 1995 è deceduta a __________ __________ (1898), cittadina __________ domiciliata a __________. Con testamento olografo del 13 febbraio 1989 essa aveva designato erede universale l’associazione __________ di __________. Successivamente con codicilli del 13 luglio, rispettivamente del 17 agosto 1993, __________ ha completato la sua disposizione testamentaria lasciando l’arredamento del suo appartamento e la disponibilità di un conto corrente bancario a __________ __________.

 

                                  B.   Su istanza del notaio __________ __________, il testamento e le relative aggiunte sono stati pubblicati il 13 settembre 1993 davanti il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Il 21 settembre successivo il Pretore ha attestato la qualità di esecutore testamentario della __________ di __________. Il 30 giugno 1994 il notaio __________ __________ ha chiuso l’inventario della successione dal quale è risultato che gli unici attivi sono costituiti da due conti correnti bancari e dall’arredamento dell’appartamento occupato dalla defunta. L’associazione __________ e __________ __________ hanno entrambi dichiarato di accettare l’eredità.

 

                                  C.   Il 19 gennaio 1995 l’esecutrice testamentaria ha chiesto al giudice l’emissione del certificato ereditario a nome della __________ di __________.

 

                                  D.   Il 9 marzo 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato il certificato ereditario attestante che unici eredi della defunta __________ sono l’associazione __________ di __________ e __________ __________.

 

                                  E.   L’associazione __________ è insorta il 23 marzo 1995 chiedendo che, in riforma del querelato giudizio, il certificato ereditario sia annullato con il riconoscimento della sua qualità di unica erede della defunta __________.

 

                                  G.   Nelle sue osservazioni del 5 aprile 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Contrariamente alla tesi dell’appellata il gravame è ricevibile. Benché, dal profilo formale, manchi l’indicazione della parte appellata, questa non ha subito alcun pregiudizio, avendo potuto esprimersi sull’appello (Rep. 1978 397). Inoltre dal contenuto dell’appello appare chiara la volontà di impugnare il dispositivo n. 1 del decreto 9 marzo 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; l’appellante ha chiesto l’annullamento del certificato ereditario e il riconoscimento della sua qualità di unica erede della defunto __________. L’appellata chiede inoltre l’estromissione dei documenti prodotti dall’appellante. La questione non merita particolare disamina, ritenuto che questi documenti sono già compresi nel fascicolo pretorile, ragione per cui la richiesta diventa priva d’interesse.

 

                                   2.   Con il giudizio impugnato il Pretore ha riconosciuto l’associazione __________ di __________ e __________ __________ unici eredi della successione relitta da __________ __________ nata __________n. L’appellante contesta la qualità di erede di __________ __________, asseverando che la stessa è unicamente legataria.

 

                                         Per l’art. 483 cpv. 1 CC l’istituzione di erede comporta l’attribuzione integrale dell’intera successione o di una frazione di essa; per contro l’attribuzione di uno o più beni determinati costituisce legato (art. 484 cpv. 1 CC). Per giudicare, nel dubbio, se una disposizione si riferisca all’uno o all’altro istituto bisogna interpretare la volontà del testatore, indipendentemente dalle espressioni usate (Escher, Commentario zurighese, n. 3 ad art. 483; Piotet, Traité de droit privé suisse, volume IV, pag. 83). Scopo dell’interpretazione è la ricerca della reale volontà del disponente. Quest’ultima può essere dedotta e dal testo della disposizione stessa di ultima volontà e da elementi esterni, quali lettere, diari, dichiarazioni verbali del disponente ai (futuri) eredi o terze persone, specificità linguistiche utilizzate dallo stesso, suo grado di cultura e così via  (DTF 115 II 323 consid. 1a; Rep. 1992 251 con riferimenti). Tuttavia la reale volontà del defunto non potrà mai trovarsi in contraddizione con il testo chiaro di una disposizione di ultima volontà che non lascia spazio a interpretazione; quest’ultima è possibile solo quando il testo si presti a diverse possibili interpretazioni, in ragione della sua mancanza di chiarezza (per l’utilizzazione di termini non tecnici, con diversi significati, ecc.).

 

                               3.a)   Nel caso concreto, con testamento olografo del 13 febbraio 1989 __________ ha designato l’associazione __________ __________ sua unica erede. Il 13 luglio 1993, a complemento della sua disposizione testamentaria, la disponente ha legato a __________ __________ l’arredamento del suo appartamento; infine, il 17 agosto successivo, in aggiunta alle sue disposizioni testamentarie depositate presso il notaio __________ __________, ha lasciato la disponibilità del conto n. __________ presso __________ __________ __________ __________ alla stessa Gi__________seppa __________. Il notaio __________ __________ ha determinato in fr. 218’171.-- l’attivo della successione; esso consta per fr. 210’884 di quanto depositato su due conti correnti bancari, per fr. 5’000.-- di mobili e arredamento e per fr. 2’287.20 di un ristorno dalla cassa malati __________ (cfr. brevetto n. __________ del notaio __________ __________).

 

                                  b)   Dal testamento del 13 febbraio 1989 la volontà della defunta di istituire l’associazione __________ sua unica erede è chiara e non necessita di interpretazione, così come dal codicillo del 3 luglio 1993 emerge la volontà di istituire un legato a favore di __________ __________. Per contro nel codicillo del 17 agosto 1993 la testatrice si è limitata a lasciare a __________ __________ la disponibilità del conto bancario presso __________ __________ __________ __________. Ora, benché l’uso del verbo “lasciare” possa assumere più di un significato, a seconda di come lo intendeva la defunta (volontà di istituire __________ __________ quale erede o semplice legato), nella fattispecie la disposizione non può che costituire un legato.

 

                                         Contrariamente all’assunto dell’appellata, le due ultime disposizioni non hanno revocato il testamento del 13 febbraio 1989, bensì lo hanno completato. Ciò risulta evidente dalla lettura dei due codicilli che iniziano entrambi con la chiara volontà di integrare le precedenti disposizioni testamentarie. Dalla redazione dei due codicilli emerge l’univoca intenzione di non revocare il testamento del 13 febbraio 1989, ciò che esclude la volontà di istituire __________ __________ sua erede unitamente all’associazione __________. Ne consegue che l’indicazione “lasciare la disponibilità del contenuto del conto n. __________ presso __________ a __________ __________ ” dev’essere inteso come istituzione di legato e non come istituzione di erede.

 

                                   4.   L’appellata sostiene invero che la defunta, avendole devoluto la quasi totalità dei suoi beni, ha inteso di fatto istituirla erede. A torto. Il legato si distingue dall’istituzione di erede, tra l’altro, per il fatto che non può concernere l’intera successione o una frazione della stessa, ma soltanto una determinata cosa o un determinato diritto (art. 484 CC; DTF 89 II 281 consid. 4; Piotet, op. cit., pag. 82). Certo, in particolari circostanze è possibile ammettere un’istituzione di erede allorquando i beni legati rappresentano tutta, o quasi, la successione (Rep. 1987 202; Piotet, op. cit., pag. 83), ma la chiara e inequivocabile volontà espressa dalla testatrice il 13 febbraio 1989 di istituire l’appellante sua unica erede non permette di intravedere a un’istituzione di erede anche a favore dell’appellata. Si aggiunga infine che, contrariamente all’opinione dell’appellata, la pretesa dell’appellante non è abusiva, non risultando che quest’ultima intenda rifiutare l’esecuzione del legato. Ciò posto, in accoglimento dell’appello il certificato ereditario dev’essere annullato.

 

                                   5.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellata che si è, a torto, opposta al gravame.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è accolto e la decisione del Pretore è così riformata:

 

                                         1.   Unica erede della successione relitta da __________ __________ nata __________ (1898-1993), fu __________, è l’associazione __________ __________ (__________), __________

                                         Per il resto la decisione rimane invariata.

 

 

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 250.--

                                         b) spese                                                                 fr.   50.--

                                                                                                                         __________r. 300.--

                                         sono posti a carico di __________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 400.-- a titolo di ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________, __________;

                                         - avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria