Incarto n..
11.95.00174

Lugano

14 agosto 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente

 

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella cause ordinarie n. __________ e __________ (passo necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promosse con petizione 3 settembre 1990 e 12 marzo 1991 da

 

__________, __________

__________ __________, __________

__________ __________ __________ nata __________, __________

__________ __________, __________

__________ __________, __________

(tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),

 

 

contro

 

 

__________ __________, ____________________

(entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:

                                   1.   Se deve essere accolta l’appellazione 16 settembre 1993 di __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 agosto 1993 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                   2.   Se deve essere accolta l’appellazione adesiva 26 ottobre 1993 di __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                   3.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   __________ e __________ erano comproprietari, in ragione di 2/3 rispettivamente di 1/3, della particella n. __________ RFD __________. In seguito al decesso di __________ __________ la sua quota è stata trapassata a __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________. __________ __________ è proprietario della particella n. __________ RFD __________. I due fondi sono adiacenti e vi sorge un unico complesso edificato, composto di due stalle (sub. A) e due corti contigue (sub. b). __________ è proprietario della particella n. __________ RFD e comproprietario, con la moglie __________, della particella n. __________. Entrambi questi fondi confinano con le particelle __________ e __________ e hanno uno sbocco sulla strada cantonale, per il tramite di una stradina in terra battuta e parzialmente coperta d’erba.

                                  B.   Con petizione 3 settembre 1990 __________, __________, __________, __________ e __________ hanno convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l’iscrizione di un passo necessario con ogni veicolo a carico del fondo n. __________ RFD di __________ e in favore dei fondi n. __________ e __________ dello stesso comune. Gli attori hanno in seguito introdotto il 12 marzo 1991 una petizione nei confronti di __________ e __________, domandando l’iscrizione della servitù di passo necessario anche a carico del fondo n. __________ RFD di __________. Essi avevano infatti erroneamente ritenuto che il muro costruito sul fondo n. __________ delimitava il confine con la particella n. __________ e che il passo richiesto attraversava solo quest’ultima particella, mentre in realtà la servitù richiesta concerneva entrambi i fondi. A sostegno della loro richiesta, gli attori si sono avvalsi, oltre che dell’assenza di un collegamento delle loro proprietà con la strada cantonale, anche del fatto che il passaggio è sempre stato da loro utilizzato in modo regolare fino al momento in cui si sono resi conto di non beneficiare della servitù, in occasione della nuova misurazione catastale. Gli attori hanno inoltre rilevato che il passaggio richiesto non comporta alcun inconveniente per i convenuti, essendo i fondi già gravati da altre servitù, e per tale motivo non hanno offerto alcuna indennità e hanno chiesto di porre a carico dei convenuti gli oneri processuali, stante la loro immotivata resistenza alla concessione del passo.

                                  C.   Nelle loro risposte 3 ottobre 1990 e 18 aprile 1991 __________ e __________ si sono opposti alle petizioni. Essi hanno contestato la necessità di una servitù con ogni veicolo, sproporzionata rispetto all’utilità del passo, il cui obiettivo è di permettere l’accesso a due stalle utilizzate per scopi agricoli, per di più neppure in modo intenso. I convenuti hanno osservato inoltre che la situazione relativa al passaggio lungo il tracciato richiesto non è mai stata pacifica, ma è stata tollerata a titolo precario e hanno addotto che un diritto di passo carrabile li danneggerebbe in modo sensibile poiché ostacolerebbe la riunione dei loro fondi, sui quali sarebbe possibile edificare un complesso abitativo più grande.

                                         In replica gli attori hanno precisato che un accesso pedonale non è sufficiente. I convenuti non hanno duplicato. All’udienza preliminare del 16 marzo 1991 il Pretore ha ordinato la congiunzione delle cause per l’istruttoria e il giudizio. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio al dibattimento finale del 25 maggio 1993. Nel memoriale dell’11 maggio 1993 gli attori hanno confermato le domande di petizione mentre i convenuti hanno presentato nel loro memoriale del 18 maggio 1993 una domanda subordinata, chiedendo nel caso in cui fosse concesso il diritto di passo necessario un’indennità di almeno fr. 89’850.–.

                                  D.   Con sentenza 11 agosto 1993, il Pretore ha accolto parzialmente le petizioni e ha accordato un diritto di passo necessario con veicoli a motore da iscrivere a favore delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e a carico delle particelle n. __________ e __________ dello stesso Comune, ha fissato in fr. 16’800.– l’indennità da versare in solido a __________ e __________ __________ __________, per tenere conto sia della perdita della possibilità di posteggio sia della concessione del diritto di passo inteso come diritto in uso comune della corte a cavallo fra le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________. Le spese e la tassa di giustizia sono state poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   __________ ed __________ sono insorti con un appello del 16 settembre 1993, con cui chiedono, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione della petizione, subordinatamente l’aumento dell’indennità loro riconosciuta a fr. 89’850.–.

                                  F.   Con osservazioni e appello adesivo 26 ottobre 1993 gli attori postulano la reiezione dell’appello e chiedono di essere liberati dal versamento di indennità.

                                         I convenuti, con le osservazioni 22 novembre 1993, chiedono la reiezione dell’appello adesivo.

                                  G.   La giudice delegata della Camera ha proceduto d’ufficio alla completazione della perizia giudiziaria (art. 88 lett. a, 322 CPC) facendo allestire nuove planimetrie. Le parti hanno avuto occasione di esprimersi sul complemento di istruttoria. 

Considerato

in diritto:

                                    I.   Sull’appello principale

                                   1.   Giusta l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può esigere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. I presupposti dell’istituto del passo necessario sono essenzialmente tre: la necessità oggettiva di un accesso alla strada pubblica del fondo, l’esistenza di un fondo il cui aggravio appare possibile con il minor danno valutato proporzionalmente ai bisogni del fondo dominante e il versamento di una piena indennità per il danno patrimoniale subito dal proprietario del fondo gravato (art. 694 CC).

                                   2.   Il Pretore ha accordato un diritto di passo necessario con ogni veicolo a carico dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ e in favore delle particelle n. __________ e __________, mediante pagamento di un’indennità di fr. 16’800.–. Egli ha in sostanza ritenuto che i fondi n. __________ e __________ devono poter beneficiare di un adeguato raccordo con la strada pubblica, sia per l’utilizzazione razionale a scopi agricoli cui sono ora adibiti, sia in vista di una eventuale trasformazione a scopo abitativo, di principio consentita dal piano regolatore comunale nel nucleo; ha in seguito determinato l’indennità da versare ai proprietari gravati tenendo conto del pregiudizio derivante dall’uso comune della corte su cui si esercita il passo, già gravata da diritti di passo pedonale, e dalla perdita di un posteggio sulla superficie gravata, seguendo le indicazioni della perizia giudiziaria.

                                         Gli appellanti contestano le conclusioni cui è giunto il primo giudice, rilevando che per l’uso agricolo attuale è sufficiente l’accesso pedonale e non si giustifica un diritto di passo con ogni veicolo, la breve distanza fra le stalle e la strada pubblica potendo essere agevolmente percorsa senza veicoli. A loro avviso la concessione del passo necessario non è giustificata neppure dall’eventuale modifica di destinazione, peraltro neppure resa verosimile dagli attori.

                                   3.   Nella fattispecie è pacifico che le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ non hanno un accesso alla strada pubblica. Gli appellanti sostengono che un accesso pedonale è sufficiente e che non è necessario un passo veicolare per i bisogni attuali dei fondi. L’argomentazione non può essere condivisa. La concessione del passo necessario presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità: se cioè manca o è gravemente intralciato il congiungimento con la strada pubblica, necessario secondo i bisogni del fondo (Rep. 1989 141, consid. 1; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a ed., Berna 1994, n. 1863a). La domanda di passo necessario può essere fatta valere non solo in completa assenza di un accesso alla pubblica via, ma anche quando quello esistente si riveli insufficiente a una razionale utilizzazione del fondo secondo la sua destinazione e i suoi bisogni economici (Meier-Hayoz, Commentario Bernese, art. 694, n 2, p. 46 e 49). In simile contesto non deve essere considerata solo l’utilizzazione attuale, ma ogni tipo di uso che possa corrispondere a un’avvertita esigenza economica connessa al fondo stesso (Meier- Hayoz, op. cit., n. 40 ad art. 694 CC).

                                         Dagli atti risulta che negli anni precedenti l’introduzione della causa i fondi degli attori sono stati utilizzati per scopi agricoli in modo quasi regolare e che l’accesso alle stalle avveniva con i mezzi agricoli. Il teste __________ ha dichiarato di aver tenuto bestiame nelle stalle dal 1984 al 1989 e di averlo in seguito portato altrove poiché non gli era più stato permesso di accedere alle stalle con mezzi agricoli, ciò che gli impediva per esempio di portare il fieno e asportare il letame (verbale del 21 novembre 1991). Anche i testi __________, __________, __________ e __________ hanno riferito che l’uso agricolo delle stalle imponeva di far capo a mezzi meccanici (quali i trattori) per il carico e lo scarico (foraggio e letame). D’altra parte una razionale utilizzazione di una stalla-fienile o di un altro stabile destinato a scopi agricoli può essere ottenuta, ai nostri giorni, solo mediante un accesso carrabile (Liver, Commentario Zurighese, art 737, n.34; Rep. 1981 341). A ciò si aggiunga che le particelle si trovano nel nucleo di __________ e che in principio quando si tratta di un fondo edificato, un passaggio non è sufficiente se non è accessibile da veicoli a motore (Steinauer, loc. cit. e giurisprudenza ivi citata).

                                         L’appello si rivela quindi infondato su questo punto, dovendosi ammettere che i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ devono poter beneficiare di un accesso veicolare alla strada pubblica.

                                   4.   Per quel che concerne il tracciato del passo, gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver rifiutato a torto la soluzione alternativa da loro proposta e di aver scelto un tracciato che comporta un aggravio insopportabile per i fondi gravati, poiché ostacolerebbe la possibilità di riunire in futuro le particelle n. __________ e __________.

                                         Per determinare il tracciato del passo necessario, il giudice deve gravare innanzitutto il fondo che, a seguito di mutamenti, ha privato i proprietari del fondo vicino della possibilità di accesso alla pubblica via, del quale fruivano in virtù di una servitù o di un diritto obbligatorio prima che si verificassero modifiche, quali frazionamenti, alienazioni di uno o più fondi di uno stesso proprietario, cancellazioni di servitù di passo a seguito di realizzazione forzata dei fondi, spostamenti del tracciato stradale ecc. (Meier-Hayoz, op. cit., n. 30 e 31 ad art. 694 CC). Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie. Dall’istruttoria risulta che in precedenza il transito sulla particella n. __________ RFD di __________ avveniva per compiacenza dei proprietari, ma non in virtù di un diritto. Ne consegue che lo stato anteriore dei rapporti  di proprietà e della viabilità non giustifica l’aggravio di un fondo piuttosto che di un altro (Steinauer, op. cit. n. 1865a).

                                         Un passo necessario deve gravare i fondi “ contro i quali il passaggio è di minor danno” (art. 694 cpv. 2 CC). Contrariamente a quanto sembrano sostenere gli attori, il passo necessario non deve quindi essere il più breve, il più comodo, il meno costoso da realizzare o il più favorevole per i beneficiari (Meier-Hayoz, op. cit., n. 32 ad art. 694; Steinauer, op. cit., n. 1865a), ma quello che provoca il minor danno al proprietario gravato (Rep. 1981 pag. 137; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar, 1977, n. 10 e 12 ad art. 694 CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 60 ad art. 694 CC e giurisprudenza ivi citata). In concreto risulta che vi sono due possibilità di accesso alla strada pubblica: la prima – che corrisponde a quella postulata con la presente causa dagli attori – attraversa i fondi n. __________ e n. __________ RFD di __________ e passa su un tratto carrozzabile attraverso la corte dei convenuti, mentre la seconda prevede il passaggio attraverso le particelle __________, __________ e __________ dello stesso Comune, quest’ultima proprietà di __________ __________. Il costo di realizzazione dell’accesso alternativo è stato valutato dal perito in fr. 21’750.–. Il Pretore, alla luce delle tavole processuali, ha considerato che l’attraversamento dei fondi dei convenuti rappresenta il tracciato più corto e l’accesso più naturale, tenuto conto dello stato dei luoghi e della rete viaria e degli accessi al nucleo tradizionale di __________, scartando l’alternativa proposta dai convenuti a causa dei costi di realizzazione, della necessità della creazione di nuove aperture e del tracciato anomalo con il piano viario del comune di __________. Egli non ha tuttavia spiegato in che consiste concretamente l’asserita incompatibilità viaria. Le parti hanno precisato, in occasione del complemento istruttorio eseguito in appello, che l’accesso alternativo non sarebbe in contrasto con divieti di circolazione o sensi unici, di modo che il piano viario di __________ non risulta essere d’ostacolo concreto al tracciato alternativo.

                                         Il Pretore non si è espresso sul requisito del passaggio di minor danno, esplicitamente fatto valere dai convenuti, limitandosi a constatare che il tracciato alternativo era il più costoso. Tale circostanza, come si è visto, non è in realtà decisiva. Si è pertanto reso necessario un complemento di perizia, al fine di accertare quale sarebbe l’impatto del tracciato alternativo sui proprietari interessati e determinare così quale sarebbe il tracciato meno dannoso per i proprietari da gravare.

                                   5.   Il perito ha completato il referto agli atti producendo nuove planimetrie, su cui le parti hanno avuto occasione di esprimersi. In conclusione, egli rileva che il passaggio alternativo attraverso le particelle n. __________ e __________ richiederebbe una superficie complessiva di circa 320 m2, quasi tutta edificabile (complemento di perizia 31 ottobre 1995, verbale di delucidazione orale di perizia del 27 marzo 1996, planimetria 1:500 del 29 marzo 1996), il cui valore pieno può essere valutato a fr. 200.–/ m2, pari a quello stimato per i fondi dei convenuti. A detta dell’esperto in entrambe le soluzioni la concessione del passo non provocherebbe svalutazioni o inconvenienti ai proprietari gravati, salvo quello di mettere a disposizione la superficie necessaria alla servitù. In tali circostanze, considerato che il passo accordato dal Pretore a carico dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ richiede una superficie di 64 m2, si deve concludere che la soluzione alternativa propugnata dagli appellanti non è quella di minor danno per i proprietari gravati, richiedendo un maggior uso di terreno edificabile. La richiesta del passo sui fondi dei convenuti non è, quindi, solo la meno costosa per gli attori, ma è anche quella che comporta il minor danno per i proprietari gravati.

                                   6.   Nella determinazione del passo necessario si deve aver riguardo agli interessi delle due parti (art. 694 cpv. 3 CC). Gli inconvenienti creati al fondo gravato dall’onere di servitù non devono essere superiori ai vantaggi ottenuti dal proprietario del fondo dominante (Meier-Hayoz, op. cit., art 694 n. 32). L’accesso necessario deve essere negato allorché il pregiudizio cui viene esposto il proprietario del fondo gravato del diritto, supera il vantaggio di chi lo pretende (Rep. 1974 334). In concreto a carico della particella n. __________ RFD di __________ esiste già un onere di passo a favore delle particelle n. __________ e n. __________ (cfr. perizia p. 2) e a detta del perito l’unico inconveniente che il diritto di passo comporterebbe ai convenuti, oltre all’indisponibilità della superficie gravata, è la perdita della possibilità di posteggio sulla particella n. __________. Per contro, il vantaggio che procura agli attori il passaggio sui fondi n. __________ e n. __________ risponde al rilevante ed essenziale interesse dei proprietari a una razionale utilizzazione economica del fondo.

                                   7.   Gli appellanti criticano il tracciato del passo indicato nella planimetria 15 dicembre 1992, allegata alla sentenza pretorile, sostenendo che esso grava tutta la superficie dei fondi n. __________ e __________ e supera la larghezza di 2,4 m menzionata dal Pretore nella motivazione della sentenza. Essi ritengono che la superficie delle corti (subalterno b) dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ deve essere tenuta in considerazione, ciò che conduce a liberare dall’onere di passo necessario gran parte della superficie gravata dal Pretore. L’argomentazione è pertinente.

                                         Il passo necessario, per la sua natura di restrizione legale della proprietà, deve essere esercitato con il massimo riserbo e deve incidere sul fondo altrui solo nella misura indispensabile alla formazione dell’accesso (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. 1, Basilea 1995, § 13 n. 83 pag. 450). In concreto, quindi, il tracciato del passo deve tenere conto anche della superficie delle corti di proprietà degli attori (subalterno b delle particelle n. __________ e __________) e deve avere un raggio di curvatura di 3 m, pari a quello esistente all’imbocco della strada cantonale, invece dei 5 m previsti dalla planimetria 15 dicembre 1992. Ne deriva che la servitù in esame deve gravare 38 m2 (planimetria 29 marzo 1996) e non 64 m2 (planimetria 15 dicembre 1992), dovendo seguire il tracciato di minor danno ai fondi degli appellanti. In tale misura l’appello deve essere accolto.

                                   8.   Gli appellanti hanno chiesto, in via subordinata, il riconoscimento di un’indennità di fr. 89’850.–. Essi ritengono insufficiente quella di fr. 16’800.– stabilita dal Pretore e ribadiscono che la concessione del passo necessario pregiudica le possibilità edificatorie delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, per la perdita di superficie edificabile residua che sarebbe possibile ottenere riunendo i due fondi. Per tale pregiudizio gli appellanti chiedono l’importo di fr. 26’250.–, mentre valutano in fr. 46’800.– il deprezzamento dei fondi causato dall’onere di passo sulla corte. Nella determinazione della piena indennità entra in considerazione lo svantaggio oggettivo che deriva all’obbligato dalla concessione del diritto di passo necessario. La piena indennità compensa il danno subito dal proprietario del fondo gravato al momento della costituzione della servitù (Steinauer, op. cit. n.1868a; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78). A questo proposito il perito ha precisato che le norme del piano regolatore vigente nel comune di __________ non consentirebbero la costruzione di un unico complesso immobiliare nella situazione attuale, contraddistinta dall’esistenza di due particelle, ma potrebbero permetterlo se i fondi n. __________ e __________ fossero riuniti in un’unica particella (perizia giugno 1992, risposta a domanda n. 3 pag. 5-6, delucidazione orale della perizia del 30 settembre 1993 pag. 14 a 17). Non risulta che gli appellanti abbiano concrete intenzioni in tal senso né che sia attuale la possibilità di una qualche riattazione dei loro immobili. La riunione dei fondi e una maggiore edificazione sono tuttavia di principio possibili  in ogni momento già nel regime del vigente Piano regolatore comunale, come esplicitamente ammesso dal perito. Ne consegue che la concessione del passo necessario impedisce già sin d’ora il prevedibile miglior uso dei terreni e configura un ulteriore pregiudizio subito dai convenuti (DTF 121 II 436 consid. 8a), che deve essere integralmente risarcito dagli attori. La configurazione particolare dei fondi, posti nel nucleo tradizionale del paese, e le loro ridotte dimensioni (106 m2 per la particella n. 214 e 338 m2 per la n. 215) rendono infatti probabile un miglior sfruttamento edilizio. Il perito ha indicato che in caso di riunione dei fondi vi sarebbe una perdita di superficie edificabile di circa 30 m2 , su tre piani, per un totale quindi di 90 m2 (delucidazione orale della perizia, pag. 18 risposta a domanda 3c). Egli ha determinato in fr. 26’250.– l’indennità per tale inconveniente (edificazione su tre piani), precisando che in tale ipotesi era esclusa ogni altra prestazione. Non vi è motivo per scostarsi da tale valutazione tecnica e nulla induce a dubitare dell’attendibilità della perizia su tale punto. Contrariamente a quanto preteso dagli appellanti, per contro, le diverse voci di indennità evocate dal perito non possono essere sommate, quella destinata a compensare la minore edificabilità del fondo essendo esaustiva. L’appello deve quindi essere solo limitatamente all’importo di fr. 26’250.–.

 

                                   II.   Sull’appello adesivo

                                   9.   Gli attori contestano l’obbligo di corrispondere una qualsiasi indennità, adducendo che i fondi gravati non subiscono alcuna svalutazione, che l’indennità per il mancato uso come posteggio non si giustifica poiché il tracciato del passo concede la facoltà di posteggiare un veicolo di piccole o medie dimensioni, e infine che l’indennità per uso comune del passaggio è iniqua, dovendo gli attori pagare più per la concessione di una servitù che per l’acquisto del terreno.

                                         Il fatto che il perito non abbia ravvisato una svalutazione dei fondi gravati ancora non significa che non sia dovuta alcuna indennità. Nel calcolo del minor valore egli ha esplicitamente menzionato la perdita della possibilità di posteggiare un veicolo a lato del subalterno B della particella n. __________, valutata in fr. 4000.–. Come rilevato a giusta ragione dal perito, i fondi in esame si trovano nel nucleo tradizionale del Comune e in tale situazione la perdita della comodità di un posteggio praticamente davanti alla propria porta di casa assume un indubbio valore, anche se a 50 m di distanza si trova un posteggio pubblico gratuito. L’impossibilità di posteggiare è stata confermata dal perito anche dopo l’allestimento della planimetria 30 ottobre 1995 (complemento di perizia 31 ottobre 1995), che riduce notevolmente la superficie gravata dal passo. Non si può quindi seriamente negare che tale inconveniente esista. L’indennità di fr. 4000.– è stata determinata con prudente apprezzamento, sulla base di un canone di locazione ipotetico di fr. 20.– mensili, e appare adeguata alle circostanze della fattispecie, in particolare all’ubicazione dei fondi, posti in un Comune rurale.

                                         Né può essere seguita l’altra argomentazione degli attori, secondo la quale l’indennità per la superficie gravata, determinata in fr. 200.–/m2 dal Pretore sarebbe eccessiva. È ben vero che tale importo corrisponde al valore venale commerciale del fondo (perizia del giugno 1992, risposta alla domanda 4, confermata nel complemento di perizia dell’ottobre 1995) e che quindi per la concessione del passo i beneficiari si trovano a dover pagare l’importo che sarebbe necessario per acquistare la proprietà del fondo. Tale conseguenza è però insita nel sistema stesso del passo necessario, tanto che il Tribunale federale ha deciso nella giurisprudenza più aggiornata, relativa a un passo necessario che gravava un accesso esistente, come in concreto, che il beneficiario della servitù deve partecipare pagando il valore venale della superficie che pretende di gravare (DTF 120 II 122). L’indennità va quindi calcolata sulla base del valore venale occupato dal passo.

                                         Ma vi è di più. In parziale accoglimento dell’appello principale la superficie gravata dalla servitù è stata ridotta a 38 m2 ed è stata riconosciuta ai convenuti un’indennità di fr. 26’250.– per tenere conto della riduzione delle possibilità edificatorie. Tale importo comprende, a detta del perito, ogni altra indennità. L’appello adesivo si avvera quindi, come che sia, infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.

                                  III.   Sulle spese

                                10.   Il Pretore ha suddiviso la tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese di fr. 1’700.– fra le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto che entrambe le parti erano parzialmente soccombenti nelle loro domande di giudizio, gli attori avendo negato fin dall’inizio il principio di ogni indennità e i convenuti avendo chiesto un’indennità esorbitante. Gli appellanti principali chiedono che gli oneri processuali siano posti a carico degli attori, richiamandosi alle particolarità della procedura relativa al diritto di passo necessario. A loro volta gli appellanti adesivi chiedono che le spese di causa siano poste interamente a carico dei convenuti, la cui opposizione al passo necessario sarebbe abusiva e ingiustificata. Giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di diritti necessari occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti paragonabili a un’espropriazione (Meier–Hayoz, Commentario bernese, art. 694 CC n. 69; Steinauer, Les droits réels, II , n.1868 d, p. 153; JdT 1960 168; DTF 85 II 402). Di principio, quindi, l’attore sopporta le tasse e spese giudiziarie, così come le ripetibili alla parte convenuta, anche in caso di accoglimento della sua azione (Caroni, Der Notweg, Berna 1969, pag. 115), salvo eccezioni. In concreto ricorre appunto una di queste eccezioni, dal momento che i convenuti hanno preteso un’indennità esorbitante. A giusta ragione quindi il Pretore ha derogato al principio dianzi evocato e ha ripartito a metà fra le parti gli oneri processuali.

                                         In questa sede gli appellanti principali ottengono causa vinta sulla riduzione del tracciato del passo e in parte anche sulla determinazione dell’indennità a loro dovuta, che è stata praticamente raddoppiata rispetto a quanto riconosciuto dal Pretore. Viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di ripartire gli oneri processuali dell’appello principale in ragione di 1/3 a carico degli appellanti e di 2/3 a carico degli appellati, con l’obbligo per questi ultimi di versare alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte di appello. Gli attori sopportano invece tutti gli oneri dell’appello adesivo, infondato, e rifondono agli appellanti un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

                                    I.   L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. 1   È costituita una servitù di passo con ogni veicolo a favore delle particelle n. __________e n. __________ RFP di __________ gravante le particelle n. __________e __________ RFD di __________.

                                         1.2    La servitù di passo sarà esercitata su una superficie di 38 m2 e una larghezza di 2,4 m, partendo dalla strada pubblica particella n. __________ RFD di __________, con raggio di curvatura di 3 m, come indicato dalla planimetria 29 marzo 1996 (zona tratteggiata) che costituisce parte integrante della sentenza.

                                         1.5    __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ verseranno in solido a __________ e __________ __________ __________, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, la somma di fr. 26’250.– a titolo di piena indennità.

                                   II.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.       600.00

                                         b) spese                         fr.       150.00

                                         c) spese peritali            fr.     1962.20

                                                                                fr.     2712.20

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti a loro carico, in solido, per 1/3 e per 2/3 a carico degli appellati, sempre in solido. __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ verseranno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, un’indennità di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello. 

                                   III.   L’appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.          400.–

                                         b) spese                         fr.            50.–

                                                                                fr.          450.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, in solido. Essi rifonderanno a __________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, un’indennità di fr. 400.– per ripetibili di appello.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Ufficio dei registri, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria