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Incarto n. |
5 aprile 1995 |
In nome |
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composta dei giudici: |
G. Bernasconi, vicepresidente,
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di correzione del 3 aprile 1995 presentata da
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__________ __________ __________, __________
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relativa alla sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile del Tribunale di appello nella causa n. __________ (modifica di pensione alimentare) che opponeva l’istan-te a
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__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’istanza di correzione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 3 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto di correggere su tre punti la motivazione di una sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile di appello nell’ambito di una causa vertente tra lei medesima e il marito __________ __________ __________ (modifica di pensione alimentare);
che l’art. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di “errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi”;
che gli errori materiali devono ricondursi a inavvertenze o a sviste meramente redazionali, non all’esito – foss’anche discutibile – dell’apprezzamento delle prove (art. 90 CPC);
che l’istanza di correzione è destinata in altri termini a far apportare semplici rettifiche (art. 339 cpv. 1 CPC), eventualmente a far interpretare dispositivi ambigui o oscuri (art. 339 cpv. 2 CPC), ma non può rimettere in causa la valutazione delle risultanze istruttorie;
che le prime due correzioni chieste dall’istante riguardano accertamenti legati alla valutazione delle prove (reddito conseguito dal figlio __________ nel 1988, guadagno mensile del marito nello stesso anno) e non semplici sviste o inavvertenze redazionali;
che a tale proposito una modifica della sentenza non può quindi entrare in linea di conto, a prescindere dalla circostanza che le pretese correzioni nulla influirebbero sui dispositivi, unici suscettibili di passare in giudicato (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 365; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 225 n. 621; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 283; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 146);
che la terza correzione postulata concerne infine articoli di legge, ma al riguardo l’istanza è palesemente infondata, l’obbligo di fornire un contributo alimentare al coniuge in pendenza di separazione essendo retto appunto dalle norme citate nella sentenza e non – come crede l’istante – dagli art. 150, 151 e 153 CC;
che, ciò posto, l’istanza di correzione appare già a un primo esame votata all’insuccesso, ciò che ne rende superflua la notifica alla controparte;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma avendo l’istante agito senza l’ausilio di un legale si può rinunciare – per questa volta – al prelievo di tasse e spese;
che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’istanza non è nemmeno stata notificata;
pronuncia:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria