Incarto n.
11.95.00183

Lugano

27 novembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ /__________ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 13 febbraio 1995 dall’

 

 

avv. __________, __________

 

 

contro

 

 

__________, __________

__________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti a giudizio i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 6 aprile 1995 dalla __________ contro la sentenza emanata il 27 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

 

Ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Il __________ 1995 il quotidiano __________ “__________ ” ha pubblicato a pagina 11, nella rubrica dedicata all’attualità nazionale, un articolo intitolato “__________ ” a firma __________, affiancato da un trafiletto “__________ ” dello stesso autore. L’articolista ha riferito sulle controversie legate all’eredità del __________ __________ __________ __________, cittadino italiano residente nel Canton Ticino durante gli ultimi vent’anni e deceduto a __________ nel luglio 1994, descrivendo in particolare il ruolo avuto nella vicenda da __________ __________, legale per lungo tempo del __________, oltre che suo curatore nel periodo 1992/93.

                                         Ritenutosi toccato nella sua personalità dal citato articolo, il 6 febbraio 1995 l’avvocato __________ __________ si è rivolto alla redazione nazionale del “__________ __________ ”, alla società editrice del quotidiano, la “__________ ”, e al giornalista __________ __________, chiedendo loro di procedere alla pubblicazione di una sua risposta ai sensi dell’art. 28g segg. CC. Il successivo 9 febbraio la __________ ha comunicato al richiedente di non voler pubblicare la risposta da lui proposta, lesiva dei presupposti legali poiché non concisa e non limitata ai fatti menzionati nell’articolo. Un nuovo testo di risposta inoltrato dall’interessato ancora il medesimo giorno è stato rifiutato dalla società editrice il __________ 1995.

                                  B.   Preso atto anche di questo diniego, il 13 febbraio 1995 l’avv. __________ __________ ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza con cui ha chiesto che fosse fatto ordine al “__________ __________ ” e alla __________ di pubblicare il testo già trasmesso alla società editrice il 9 febbraio 1995, oppure – in via subordinata – la pubblicazione di una versione dello stesso opportunamente modificata dall’autorità giudiziaria.

                                  C.   All’udienza del 22 febbraio 1995, indetta per il contraddittorio, l’avvocato __________ __________ si è confermato nell’istanza, limitandola nei confronti della sola __________, l’altra convenuta non godendo della personalità giuridica né della capacità processuale. La parte convenuta, pur non opponendosi di principio al diritto di risposta, ha resistito all’istanza, ribadendo che il testo proposto non rispondeva ai requisiti di legge, in particolare non si limitava a prendere concisamente posizione sui fatti esposti nell’articolo censurato.

                                         All’udienza il Pretore ha sottoposto alle parti un progetto di risposta da lui allestito apportando alcune modifiche al testo proposto con l’istanza e ha concesso loro un adeguato termine di riflessione per esprimersi in proposito. La proposta è stata respinta dalla convenuta il 27 febbraio 1995, mentre l’istante vi ha aderito il 2 marzo 1995. Oltre che per le ragioni già esposte in precedenza, la società editrice ha motivato il proprio rifiuto con il fatto che l’intervento del giudice non sarebbe legittimo.

                                  D.   Statuendo il 27 marzo 1995 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, facendo obbligo alla convenuta di pubblicare la risposta (nella versione modificata rispetto al testo contenuto nell’istanza), con l’obbligo di inserirla nella medesima collocazione dell’articolo contestato; egli inoltre ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell’istante per 1/3 e della convenuta per 2/3, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

                                  E.   __________ ha interposto appello il 6 aprile 1995 postulando, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili.

                                  F.   Nelle osservazioni del 3 maggio 1995 l’avv. __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Vi è dapprima da rilevare che l’appello non è divenuto privo di oggetto per il fatto che l’appellante ha già provveduto a pubblicare, nell’edizione del __________ 1995, il testo della risposta ordinato dal Pretore (DTF 114 II 386 seg. consid. 3; Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, 116). Il gravame può quindi essere esaminato nel merito.

                                         Secondo l’art. 28g CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti a opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

                                         Nella fattispecie l’istante, ritenendosi leso dalla pubblicazione dell’articolo “__________ ” si è dapprima rivolto all’editore (oltre che alla redazione del quotidiano stesso e all’autore dell’articolo) in conformità con quanto previsto dall’art. 28i CC, il 6 febbraio 1995, chiedendo la pubblicazione della risposta allegata alla domanda. La __________ ha risposto il 9 febbraio successivo, rifiutando la pubblicazione a motivo del fatto che a suo giudizio la risposta non adempirebbe i requisiti legali (art. 28h CC, doc. E11). Anche la richiesta di pubblicare un testo di risposta modificato, formulata dall’istante il 9 febbraio 1995 (doc. E12), non ha avuto miglior sorte presso l’impresa (cfr. scritto del 9 febbraio 1995, doc. E14). L’istante si è quindi rivolto il 13 febbraio 1995 al Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 1) per ottenere la pubblicazione della risposta già sottoposta all’impresa il 9 febbraio precedente. In occasione dell’udienza in contraddittorio la convenuta ha ribadito la propria opposizione, ritenendo la risposta in esame non conforme ai requisiti legali (art. 28h CC), in particolare a quello della concisione.

                                   2.   Il Pretore, riconoscendo che l’istante era toccato nella sua personalità dall’articolo contestato e assodato il rispetto del termine di venti giorni per il recapito del testo di risposta all’impresa responsabile della pubblicazione (__________), in parziale accoglimento dell’istanza ha fatto ordine a quest’ultima di pubblicare la risposta – da lui modificata rispetto alla (seconda) versione sottoposta all’impresa – e ha nel contempo stabilito le modalità della pubblicazione. Il primo giudice ha precisato che il testo della risposta da lui modificato, pur contenendo una “massiccia riduzione del testo originario e l’introduzione di alcune frasi riassuntive” sarebbe il frutto di un’operazione giuridicamente corretta, rientrando nelle facoltà del giudice anche quelle di apportare al testo semplici modifiche, per renderlo conforme alle esigenze legali.

                                   3.   L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe ecceduto le proprie competenze, sostituendo alla risposta dell’istante un testo da lui integralmente rielaborato, fatto salvo il primo periodo. Il giudice avrebbe così modificato totalmente il testo allestito dall’istante, mentre di principio egli disporrebbe solo della facoltà di apportare ai testi di risposta piccole modifiche, quali lo stralcio o l’aggiunta di alcune parole o frasi o l’introduzione di semplici rettifiche. Il Pretore avrebbe dovuto invece respingere l’istanza, poiché il testo proposto dall’interessato non poteva essere reso conforme ai requisiti legali mediante semplici interventi da parte del giudice, essendo inutilizzabile per carenza di concisione e comprendendo anche l’interpretazione di fatti, invece dell’esposizione di altri fatti (art. 28 h CC). L’istanza andrebbe pertanto respinta.

                               4.a)   Secondo dottrina e giurisprudenza, il giudice può ridurre, modificare o completare il testo di risposta steso da colui che ne pretende la pubblicazione, qualora ciò sia necessario perché il testo adempia i requisiti legali. Tali interventi sono ammissibili solo se – dal profilo del contenuto – nulla aggiungono a quanto contenuto nella risposta sottoposta all’impresa responsabile (DTF 119 II 108; 117 II 120 seg.; 117 II 4 seg.; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, pag. 226, n. 1714; Debieux, Les développements récents du droit de réponse in: Gauch/Werro/Zufferey, La protection de la personnalité, contribution en l’honneur de Pierre Tercier pour ses cinquante ans, pag. 67; JdT 1995 III 75). Sarebbe infatti urtante rifiutare di concedere il diritto di risposta, solo perché il giudice non potrebbe adattare il testo che si distanzia dai requisiti legali su pochi punti (DTF 117 II 4 consid. 2 bb). Comportando la modifica una riduzione del postulato diritto di risposta, essa equivale a un accoglimento parziale dell’azione (DTF 117 II 5 consid. 2 cc). Gli interventi del giudice – nondimeno – sono possibili unicamente se implicano modifiche facili; non incombe infatti al giudice rielaborare il testo dal profilo redazionale per adattare la risposta ai requisiti di legge (DTF 119 II 108 consid. 4e; 117 II 121; 117 II 5 consid. 2c; JdT 1995 III 78 consid. 3cc; Tercier, op. cit., pag. 226 n. 1714).

                                  b)   In concreto il Pretore ha apportato svariate modifiche al testo di risposta. Come rilevato nella sentenza impugnata (pag. 4 consid. 6), egli ha operato una “massiccia riduzione del testo originario” e ha introdotto “alcune frasi riassuntive”. Tali interventi costituiscono una vera e propria rielaborazione del testo allestito dall’istante, che vi ha peraltro acconsentito all’udienza del 22 febbraio 1995. Il Pretore ha lasciato invariati solo 3 periodi su 14, rispettivamente una decina di righe su quasi 70 (68) della risposta, oltre alla parte introduttiva (della lunghezza di due periodi, rispettivamente 9 righe nel testo originale), in cui l’interessato rievoca il contenuto dell’articolo contestato. Egli ha così rimaneggiato in modo importante il testo, stralciando interi e lunghi paragrafi, riassumendoli, e introducendo su un punto anche qualche elemento che non figurava nell’originale (cfr. paragrafo relativo ai testamenti allestiti dal defunto __________). L’intervento redazionale del Pretore non ha tuttavia alterato il contenuto del testo proposto dall’istante, rimasto sostanzialmente invariato, motivo per cui la fattispecie non può essere confrontata a quella giudicata in DTF 119 II 104. In quel caso, infatti, il contenuto stesso della risposta non si riferiva ai fatti esposti dall’impresa.

                                   5.   Occorre pertanto verificare se il testo di cui il primo giudice ha ordinato la pubblicazione risponde ai requisiti di legge. A detta dell’appellante anche tale testo mancherebbe di “concisione”, come richiesto dalla legge (art. 28h cpv. 1 CC) e si riferirebbe a fatti estranei all’articolo litigioso. La __________ rileva a giusto titolo che il testo cui occorre riferirsi per verificare la concisione della risposta è quello modificato dal giudice e non quello steso dall’interessato e sottoposto all’impresa per la pubblicazione (Rodondi, Le droit de réponse dans les médias, Losanna 1991, pag. 227 e giurisprudenza citata).

                                  a)   Per quel che concerne la concisione, tutti gli autori rilevano che i lavori parlamentari hanno volutamente sostituito nella versione originale dell’art. 28i cpv. 1 CC il concetto di “breve” (kurz) con quello di “conciso” (knapp) nell’ottica di un miglior adeguamento della risposta alle circostanze concrete (cfr. in particolare Rodondi, op. cit., pag. 226). Come rileva correttamente l’istante, l’articolo pubblicato il 9 febbraio 1995 dal __________ occupava quasi una pagina intera del quotidiano, portava il titolo “__________ ” a caratteri cubitali, era corredato da una fotografia dell’istante di grande formato nonché da un trafiletto di commento del giornalista intitolato “__________ ” (doc. E1). Vi era narrata con dovizia di particolari la complessa vicenda dell’eredità __________ __________, con particolare riferimento al ruolo avutovi dall’istante, già legale e curatore del __________ italiano. Tenuto conto del risalto dato all’articolo (cinque colonne più titolo a caratteri cubitali e foto di grande formato), una risposta di circa una pagina formato A4 appare del tutto adeguata alle circostanze e deve essere considerata concisa nel senso previsto dall'art. 28h cpv. 1 CC.

                                  b)   A detta dell’appellante il testo di cui è stata ordinata la pubblicazione non si riferisce ai fatti esposti nel contestato articolo e contiene valutazioni e opinioni soggettive dell’istante che non trovano spazio nel diritto di risposta previsto dall'art. 28h CC. La censura è fondata.

                                         L’articolo contestato, come visto di ampiezza rilevante, rievoca le complesse vicende dell’eredità del __________, enumerando gli episodi salienti della vertenza e menzionando le procedure penali in corso. La risposta in esame enuncia nella sua introduzione (prima frase) che l’articolo contiene una serie di false affermazioni e false esposizioni dei fatti. Invano però si cercherebbe nel testo di risposta l’indicazione dei fatti inesatti o falsi contenuti nell’articolo 9 febbraio 1995 e la versione che l’istante ritiene corretta. La risposta contiene inoltre contestazioni di fatti che non risultano nell’articolo litigioso, come a esempio le pretese accuse mosse all’istante (seconda frase) e l’eventuale assenza o esistenza di procedure penali aperte nei confronti dell’istante stesso (quarta frase). Affermazioni generiche, come quella contenuta nella terza frase, in cui l’istante precisa che è legato al segreto professionale e può quindi esprimersi solo su fatti che lo riguardano personalmente o che sono già stati evocati dal procuratore generale __________, sono inidonee a illustrare una diversa versione dei fatti e non possono pertanto essere oggetto di un diritto di risposta. Del tutto estranea all’articolo 9 febbraio 1995 è poi la frase relativa alla denuncia penale sporta dall’istante contro l’autore delle imputazioni nei suoi confronti, che come visto in precedenza non sono neppure state riportate nell’articolo pubblicato dal “__________ ”. La precisazione che l’esposizione dei fatti contenuta nell’articolo corrisponde alle tesi delle persone contro cui sono in corso procedure penali (quinta frase) costituisce una valutazione personale dell’istante e come tale non può costituire oggetto del diritto di risposta. Le frasi relative alle istruttorie penali pendenti (sesta e settima) si limitano a completare l’elenco delle procedure giudiziarie in corso, senza dare una diversa versione dei fatti rispetto a quella genericamente contestata e altrettanto dicasi dei periodi concernenti i testamenti (ottava e nona frase). Quanto alle ultime tre frasi, dedicate alle fatture e all’onorario del legale e curatore, le stesse contengono tutta una serie di dettagli sul numero delle fatture emesse dal professionista, il quale precisa di non aver emesso una sola fattura, ma diverse, dilungandosi sul periodo coperto dalle sue prestazioni e sul genere di spese e rimborsi ivi compresi. Non è dato però capire, dal testo della risposta, se è contestata l’esistenza, fra queste numerose fatture, di quella da 1,6 milioni evocata dall’articolo. Il testo della risposta, inutilmente carico di minuti dettagli, non fornisce quindi su questo punto alcun fatto concreto da contrapporre a quanto indicato nell’articolo.

                                         Riassumendo, alla luce di quanto esposto in precedenza si deve concludere che il testo della risposta allestito dal primo giudice con l’assenso dell’istante non è conforme ai requisiti chiesti per l’esercizio del diritto di risposta, da un lato perché generico e sprovvisto di un’esposizione concreta e comprensibile di fatti (prima, terza, quarta, decima, undicesima e dodicesima frase) e dall’altro perché non limitato alla versione dei fatti contestata. L’appello deve di conseguenza essere accolto.

                                   6.   Con le osservazioni all’appello l’istante ventila l’ipotesi che l’inoltro del gravame configuri un abuso di diritto della convenuta, che avrebbe illegittimamente ritardato la pubblicazione della risposta (art. 2 cpv. 2 CC). L’argomento non è serio. L’impresa si è infatti limitata a rifiutare la pubblicazione della risposta, come suo diritto (art. 28h cpv. 2 CC), indicando peraltro correttamente i motivi del rifiuto (art. 28i cpv. 2 CC; doc. E11, E14). Tale atteggiamento era giustificato, come dimostra l’esito del giudizio odierno.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto posti a carico dell’istante, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello. Visto l’esito del gravame, si giustifica anche la modifica del giudizio pretorile su tale punto, nel senso che la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell’istante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’000.– di ripetibili. Tenuto conto dell’impegno profuso dal patrocinatore dell’appellante e dalla relativa complessità della vertenza l’importo di fr. 200.– stabilito dal primo giudice non è infatti consono alle circostanze (art. 15 TOA).

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico     dell’istante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.

                                         3.   invariato

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                    fr. 200.–

                                         b) spese                                      fr.   50.–

                                         totale                                            fr. 250.–

                                         già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria