Incarto n.
11.95.00189

Lugano

17 maggio 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________),

 

 

contro

 

 

 

COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEI CONDOMINI “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e “__________ ”, __________

(rappresentata dall’amministratrice __________ e patrocinata

dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

1.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 aprile 1995 da __________ contro la sentenza emanata il 3 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3; 

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:

                                         che con petizione 13 dicembre 1989 __________, comproprietario della particella n. __________RFD __________ denominata Condominio __________, ha chiesto l’annullamento della deliberazione condominiale 14 ottobre 1989 relativa alla ristrutturazione della piscina;

                                         che in causa sono state convenute le quattro Comunioni dei comproprietari dei condominii __________, __________, __________ e __________, che compongono il Supercondominio __________ __________, la piscina trovandosi nella superficie gravata da reciproche servitù di uso;

                                         che il Pretore con sentenza 3 aprile 1994 ha accolto la petizione e ha annullato la decisione presa dall’assemblea dei quattro Condominii il 14 ottobre 1989 sulla ristrutturazione della piscina (oggetto n. 5), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di fr. 1500.– a titolo di ripetibili;

                                         che __________, comproprietario di uno dei citati condominii della __________, ha interposto appello il 17 aprile 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza la reiezione della petizione, con carico di spese e ripetibili all’attore __________ __________;

                                         che tale ricorso non è stato intimato alle parti;

Considerato

in diritto:

                                         che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una contestazione di una delibera dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dei combinati articoli 75 e 712m CC;

                                         che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n. 139 ad art. 712m ZGB);

                                         che in concreto la causa è stata promossa contro le quattro Comunioni condominiali interessate alla ristrutturazione della piscina, mentre l’appello è stato introdotto da un singolo comproprietario di uno dei Condominii convenuti, che non è parte in causa e non ha di conseguenza la legittimazione a ricorrere;

                                         che ci si potrebbe chiedere se l’appello non sia da considerare come un intervento in lite a sostegno della parte convenuta, di per sé possibile anche in sede di ricorso (art. 51 cpv. 2 CPC Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 307; Rep 1990 pag. 268 consid. 7);

                                         che tuttavia, in concreto, l’appellante non ha un interesse giuridico nella vertenza, la sua posizione giuridica di comproprietario non trovandosi modificata dalla sentenza impugnata;

                                         che infatti, annullata la deliberazione 14 ottobre 1989, le Comunioni dei comproprietari dovranno nuovamente pronunciarsi sulla ristrutturazione della piscina;

                                         che l’annullamento della decisione assembleare 14 ottobre 1989 non pregiudica inoltre il diritto di ogni proprietario di chiedere o di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa o di attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 CC, cui rinvia l’art. 712g cpv. 1 CC);

                                         che pertanto il giudicato 3 aprile 1995 non può essere impugnato da un terzo estraneo alla vertenza, che non adempie le condizioni per intervenire in lite, e l’appello, irricevibile, può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica accordare ripetibili all’attore, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1.      L’appello è irricevibile.

2.      Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                               fr.   200.–

b) spese                                                 fr.      50.–

                                                                fr.   250.–

sono a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.

3.      Intimazione:

– __________, __________

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria