Incarto n.
11.95.00193

 

Lugano

11 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire, su rinvio del Tribunale federale, nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 31 giugno 1988 da

 

 

__________ __________ nata __________ , __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

 

                                         premesso che __________ __________ nata __________ ha interposto appello il 4 novembre 1992 contro la sentenza 19 ottobre 1992 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, dopo aver pronunciato il divorzio fra i coniugi, ha stabilito un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 513.– fino ai 12 anni di età, di fr. 560.– fino ai 16 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età, da adeguarsi all’indice dei prezzi al consumo, oltre agli assegni familiari;

                                         visto l’appello adesivo introdotto da __________ __________ il 4 dicembre 1992;

                                         richiamata la sentenza 5 luglio 1994 di questa Camera, annullata il 9 dicembre 1994 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha rinviato la causa all’autorità cantonale per completare gli accertamenti e emanare un nuovo giudizio;

                                         preso atto che l’appellante ha dichiarato all’udienza 5 dicembre 1995 di ritirare il gravame e che l’appellante adesivo ha rinunciato a rivendicare ripetibili, confermando la propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata l’11 agosto 1993;

                                         ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);

                                         ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo può essere accolta, alla luce del modesto reddito risultante dagli atti e dalla precaria situazione finanziaria provocata al convenuto dallo sfavorevole cambio __________ /franco svizzero;

                                         considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art, 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia                             fr.        200.–

                                         b) spese                                               fr.          50.–

                                                                                                       fr.        250.–

                                      sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto 1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   4.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

 

                                   5.   Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.

 

                                   6.   Intimazione a:

                                         - avv. __________ __________, __________

                                         - avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria