Incarto n.
11.95.00197

Lugano

06 marzo 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione

della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. ____ / ____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,  promossa con petizione del 2 maggio 1991 da

 

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione presentata l’11 maggio 1995 da __________ contro la sentenza emessa il 5 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1945) e __________ nata __________ (1943) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (__________1974) e __________ (__________1976). La moglie è madre di altri tre figli avuti da un precedente matrimonio.

 

                                  B.   Il 6 marzo 1987 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori che prevedeva, in particolare, il versamento di un contributo alimentare di fr. 600.– mensili alla moglie.

 

                                  C.   __________ ha promosso il 2 maggio 1991 azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, negando alla moglie qualsiasi contributo e offrendo fr. 500.– mensili per ogni figlia. __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha chiesto un contributo alimentare di fr. 800.– per sé e di fr. 395.– per le figlie, fr. 12’000.– a titolo di risarcimento per aspettative ereditarie, fr. 3’000.– per torto morale, fr. 3’000.– come partecipazione alle spese di patrocinio, oltre al riconoscimento della qualità di beneficiaria delle prestazioni della cassa pensione e di un’assi-curazione sulla vita stipulata dal marito.

 

                                  D.   Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato entrambe le proprie conclusioni, la moglie precisando in fr. 1’200.– il contributo per sé e in fr. 400.– quello per la figlia __________. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 15 novembre 1994.

 

                                  E.   Statuendo il 5 aprile 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato __________ __________ a stanziare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 870.– mensili fino al 21 gennaio 2003, ridotto a fr. 660.- dopo di allora. Le altre richieste della convenuta sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a versare al marito fr. 2’000.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza citata __________ __________ ha presentato l’11 maggio 1995 un appello in cui chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso, subordinatamente limitato a fr. 200.– mensili fino al 21 gennaio 2003. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio del Pretore.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La pronuncia del divorzio non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigioso è l’obbligo imposto al marito di versare un contributo alimentare all’ex moglie sulla base dell’art. 151 CC. Il Pretore, ritenuta la colpa preponderante dell’attore nella disunione (per altro già ammessa dall’interessato nella precedente causa di separazione), ha fissato il contributo per la moglie in fr. 870.– mensili fino al 21 gennaio 2003 (compimento del 60° anno di età) e in fr. 660.– dopo di allora, vita natural durante. Egli ha ridotto inoltre la pensione di fr. 500.– mensili finché il figlio __________, avuto dal primo matrimonio, convivrà con la madre.

 

                                   2.   L’appellante sostiene anzitutto di non essersi potuto esprimere sulla richiesta di contributo avanzata dalla moglie poiché costei non ha presentato alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a postulare il contributo nella risposta. Egli rimprovera altresì al Pretore di aver assegnato alla moglie una somma superiore a quella richiesta.

 

a)   Ci si potrebbe chiedere se pretesa violazione del diritto d’es-sere sentito, invocata davanti al Pretore unicamente per le domande n. 4 e 5 della risposta (memoriale conclusivo, pag. 3), sia ricevibile (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC). La questione può rimanere irrisolta. Intanto perché la moglie non ha postulato essa medesima il divorzio, ma ha soltanto aderito alla richiesta del marito: pendente era pertanto un’unica azione di stato, sulla quale il Pretore doveva, in virtù del principio dell’unità di giudizio in materia di divorzio, statuire anche in relazione alle conseguenze accessorie (SJ 1994 550). Inoltre perché, si fosse la convenuta opposta al divorzio senza determinarsi sulle conseguenze accessorie, il giudice avrebbe dovuto invitarla in ogni modo a formulare le proprie conclusioni circa i pregiudizi causati dal divorzio (DTF 95 II 65; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 866, pag. 174 seg.), senza costringerla a introdurre per ciò una riconvenzione (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 28 e 29 ad art. 143 CC). Poco importa quindi che la moglie abbia presentato le sue rivendicazioni con la risposta. L’appellan-te, che per altro ha rinunciato a replicare, si è espresso al riguardo con il memoriale conclusivo, di modo che il suo diritto di essere sentito è stato rispettato. Si aggiunga che, comunque sia, la parte convenuta può introdurre una domanda di divorzio anche con la risposta, senza necessariamente far capo a una riconvenzione (LGVE 1977 n. 343). La doglianza sollevata dall’attore si rivela, ciò posto, priva di buon diritto.

 

b)   Neppure la critica di avere concesso alla moglie un contributo superiore a quello richiesto è fondata. Con la risposta la convenuta ha postulato un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per sé e di fr. 395.– mensili per ciascuna figlia, mentre con le conclusioni ha aumentato la richiesta per sé a fr. 1’200.– mensili (memoriale, pag. 6). Per di più l’aumento del contributo alimentare figurante nel memoriale conclusivo del 15 novembre 1994 costituisce una semplice estensione della domanda ai sensi dell’art. 75 lett. b CPC, che l’attore ha avuto la possibilità di discutere al dibattimento finale. Il Pretore non ha dunque statuito oltre i limiti della domanda presentata all’appellata.

 

                                   3.   L’appellante sostiene che la moglie non subisce alcun pregiudizio patrimoniale a seguito del divorzio. A torto. La pronuncia del divorzio non mette soltanto fine all’unione personale dei coniugi, ma comporta anche lo scioglimento dell’unione che essi formavano sul piano economico. La legge tratta in modo speciale gli effetti patrimoniali del divorzio, da un lato quelli che si riallacciano all’estinzione dei rapporti patrimoniali sorti durante il matrimonio (liquidazione del regime dei beni e perdita dei diritti successori e sociali), e dall’altro lato quelli che concernono la riparazione dei pregiudizi risultanti dal divorzio (riparazione del dan-no, riparazione di un torto morale e concessione di una pensione d’indigenza) fondati sugli art. 151 e 152 CC (Deschenaux/ Tercier/Werro, op. cit., n. 655 e segg., pag. 131 seg.). Le prestazioni che gli art. 151 e 152 CC prevedono, soccorrendone le condizioni, a favore del coniuge innocente, costituiscono una protezione economica minore – avendo il vincolo cessato di esistere – di quella a favore del coniuge separato: basti pensare che la moglie separata può beneficiare anche di un miglioramento della situazione economica del marito, mentre le prestazioni degli agli art. 151 e 152 CC sono suscettibili di riduzione, ma non di aumento (art. 153 CC). Quanto all’effettivo pregiudizio patito dalla convenuta nella fattispecie, la questione sarà esaminata in seguito.

 

                                   4.   Il marito afferma che il primo giudice non ha correttamente valutato e apprezzato la situazione delle parti. Egli asserisce che la moglie è diventata proprietaria dell’intera sostanza coniugale, che l’età e lo stato di salute le permetterebbero di estendere la sua attività lucrativa, in modo da ridurre il fabbisogno, e che nel calcolo del proprio fabbisogno deve essere tenuto conto del fatto che egli ha formato una nuova famiglia. Infine l’appellante sostiene che la colpa deve essere relativizzata, poiché i rapporti tra i coniugi sono tuttora normali.

 

a)   L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.

 

b)   L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore. Questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce, per converso, sull’entità del contributo (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). Nella fattispecie l’appellante si limita ad asseverare che il concetto di colpa deve essere stemperato perché i rapporti tra i coniugi si sono nel frattempo normalizzati. Egli dimentica però che nella procedura di separazione, al momento di firmare la convenzione sugli effetti accessori, egli si era dichiarato coniuge preponderantemente colpevole (doc. 2) e che nella presente procedura egli non ha addotto né tanto meno provato fatti che avrebbero permesso di riconsiderare la sua colpa. Del resto il giudice del divorzio non può ignorare un fatto accertato nella sentenza di separazione o modificarne la portata se non ove siano constatati altri fatti che permettano di integrare quelli accertati nella sentenza di separazione (DTF 117 II 121 consid. 3b). Ne segue che, data la colpevolezza dell’attore, la moglie ha diritto di percepire una rendita fondata sull’art. 151 cpv. 1 CC.

 

c)   Nella misura per contro in cui il marito fa valere che la moglie sarebbe diventata proprietaria dell’intera sostanza coniugale, l’appello non è ricevibile. Egli non spiega difatti in che modo tale circostanza si ripercuoterebbe sul computo dei contributi alimentari, né sostanzia le ragioni che indurrebbero a ravvisare un erroneo calcolo del suo fabbisogno mensile. Privo di sufficiente motivazione, il ricorso su questo punto sfugge a ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). 

 

                                   5.   Il Tribunale federale ha riassunto i principi cui si àncora l’odier-na giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli di età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all’esercizio di un’attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute).

 

                                         In concreto la convenuta aveva, al momento del divorzio, 52 anni e il matrimonio (celebrato il __________ 1975) durava da 20, ancorché i coniugi fossero separati da 8. Dal fascicolo processuale non risulta che la moglie abbia una qualsiasi formazione professionale e nemmeno consta che essa abbia esercitato un’attività lucrativa durante il matrimonio. Si sa soltanto che dopo la separazione essa ha lavorato come donna delle pulizie a ore, percependo fr. 1’800.– mensili. Ora, tenuto conto dei principi sopra enunciati, non può ragionevolmente essere imposta alla convenuta un’estensione dell’attività lucrativa. Il buono stato di salute e il fatto che al momento del divorzio i figli erano già quasi maggiorenni non sono decisivi per rapporto all’età avanzata, alla lunga durata del matrimonio, alla mancanza di formazione professionale specifica, alla circostanza di non avere lavorato durante il matrimonio. Un aumento dell’attività lucrativa si sarebbe potuto pretendere tutt’al più, per forza di cose, nella misura in cui il reddito del marito non bastasse a coprire il fabbisogno della moglie. Tale ipotesi non si verifica però nel caso in oggetto.

 

                                   6.   Per quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico. La richiedente dovrebbe essere posta, finanziariamente, sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 2ª  edizione, n. 207). L’obbligo per il coniuge colpevole di fornire questo tipo di rendita, così come l’entità della stessa, dipende dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata, in specie, bisogna esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da compensare il danno subìto dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).

 

a)   Il Pretore ha stabilito il fabbisogno della convenuta in fr. 2’466.– mensili. L’appellante ritiene che il minimo vitale riconosciuto alla moglie debba essere ridotto a fr. 685.– (rispettivamente a fr. 870–) poiché la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla CEF indica un importo mensile di fr. 1’370.– per due parenti che formano un’unione domestica, da suddividere a metà per ogni componente. Ora, nell’ambito del calcolo del fabbisogno dei coniugi la tabella dei minimi esistenziali del diritto esecutivo costituisce solo un punto di partenza, da adattare alle circostanze, e non vincola il giudice civile, che a differenza delle autorità esecutive deve decidere secondo equità, tenuto conto anche del tenore di vita delle parti. In concreto è vero che l’appellata vive con il figlio Michele, ciò che giustificherebbe, se mai, l’importo di fr. 925.–. Ciò nonostante la somma riconosciuta dal primo giudice può essere confermata, poiché da un canto la convivenza con il figlio non può essere considerata duratura, d’altro canto il Pretore ha ridotto la pensione alimentare di fr. 500.– per tenere conto, appunto, di questa convivenza (sentenza, pag. 7).

 

b)   Anche la censura relativa all’importo di fr. 875.– riconosciuti dal Pretore per gli interessi ipotecari è priva di fondamento. L’appellante sostiene che l’immobile di proprietà della moglie è sproporzionato alle reali esigenze, e che questa potrebbe trasferirsi in un appartamento e appigionare l’attuale dimora. Con riferimento al canone di locazione (o agli interessi ipotecari) computabile nella determinazione del minimo vitale, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che dev’essere preso in considerazione un canone medio, adeguato alle circostanze del caso. Se quindi il coniuge occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone dev’essere ridotto alla norma (DTF 114 III 12). Dal fascicolo processuale risulta che il Pretore ha sostanzialmente applicato ai coniugi il principio della parità di trattamento, all’appellante essendo stato riconosciuto un canone di locazione di fr. 910.– mensili (sentenza pag. 5). Tenuto conto altresì che, in ogni caso, difficilmente una persona trova un alloggio a un canone inferiore a fr. 875.– mensili, quest’ulti-mo importo non può essere ridotto.

 

                                   7.   Il marito chiede di fissare in fr. 200.– mensili la pensione alimentare, limitandola nel tempo. L’argomentazione è nuovamente sprovvista di buon esito. Intanto non è dato di capire come l’appellante giunga all’importo di fr. 200.–. Inoltre, criteri determinanti per valutare se una donna divorziata sia in grado di reinserirsi professionalmente in un prossimo futuro sono, accanto alla durata del matrimonio, all’età delle parti e alla presenza di figli, lo stato di salute del coniuge beneficiario, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale e infine la gravità della colpa del coniuge debitore (DTF 115 II 10 consid. 4). In concreto, come si è visto, al momento in cui ha statuito il Pretore la convenuta aveva 52 anni e il matrimonio durava da 20. L’appellata è priva di formazione professionale e non risulta aver mai lavorato a tempo pieno. Inoltre va considerato che la congiuntura attuale rende più difficile trovare un nuovo impiego nel settore, il mercato del lavoro disponendo già di forze sovrabbondanti. In siffatte condizioni, e tenuto conto della gravità della colpa dell’appellante, appare equo riconoscere alla convenuta una pensione alimentare senza limiti di tempo. Infondato anche su questo punto, l’appello deve di conseguenza essere respinto per intero.

 

                                   8.   Da ultimo l’appellante censura la ripartizione degli oneri processuali decisa dal Pretore. Visto l’esito del presente giudizio, non v’è ragione di modificare il dispositivo pretorile a tal riguardo. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono poste a carico dell’appellan-te, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario