Incarto n.
11.95.00198

Lugano

19 maggio 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza dell’8 marzo 1995 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________, 

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________), 

 

 

contro

 

 

__________ __________I, __________, 

(patrocinato dall’avv. Nicola __________, __________), 

 

 

e ora sul decreto 5 maggio 1995 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata il 2 maggio 1995 dal marito;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

posti i seguenti:

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 maggio 1995 di __________ __________ contro il decreto 5 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1970 a __________;

 

                                         che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971), __________ (1973) e __________ (1981);

 

                                         che il 31 maggio 1994 Eri__________a __________ ha introdotto un’istanza di misure provvisionali, chiedendo di obbligare il marito a versare un contributo alimentare  di fr. 1’500.-- per lei stessa e di

                                         fr. 800.-- per la figlia __________;

 

                                         che all’udienza del 27 giugno 1994 i coniugi hanno sottoscritto una transazione giudiziale con la quale hanno, in particolare, fissato l’obbligo per il marito di versare un contributo alimentare di fr. 560.-- per la moglie e di fr. 600.-- per la figlia __________;

 

                                         che l’8 marzo 1995 la moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e con istanza di medesima data ha postulato la conferma, già in via supercautelare, dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 1994;

 

                                         che con decreto del 9 marzo 1995 il Pretore ha accolto la richiesta supercautelare della moglie;

 

                                         che all’udienza del 2 maggio 1995 la moglie ha confermato le proprie pretese, cui si è opposto il marito, il quale ha pure chiesto la revoca in via supercautelare del decreto 9 marzo 1995;

 

                                         che il 5 maggio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata dal marito;

 

                                         che, insorto contro il predetto decreto con appello dell’11 maggio 1995, __________ __________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995;

 

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

 

 

considerando

 

in diritto:

 

                                         che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC è stato emanato con la procedura sommaria di cui agli art. 376 segg. CPC;

 

                                         che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati;

 

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep, 1983 280 consid. 1, con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382; I CCA 1° settembre 1994 in re G./G.; II CCA 30 gennaio 1991 in re P.);

 

                                         che, nella fattispecie, all’udienza del 2 maggio 1995 le parti hanno entrambe notificato prove, ragion per cui il Pretore ha citato le parti all’udienza del 13 giugno 1995 per l’audizione di due testi;

 

                                         che in concreto l’istruttoria del procedimento cautelare non è neppure iniziata, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;

 

                                         che in tali circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”, sicchè l’appello sfugge ad un esame di merito e può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall’art. 313 bis CPC;

 

                                         che data l’emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello diviene senza oggetto;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante;

 

                                         che nella commisurazione della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che la decisione odierna non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo ancora istruire la causa;

 

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato neppure notificato;

 

per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

richiamato l’art. 313bis CPC,

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                           fr.   150.--

                                         b) spese                                             fr.      50.--

                                                                                                     fr.   200.--

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. __________, __________

                                         - avv. __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna, Locarno

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria