Incarti n.
11.95.00205

11.95.00206

Lugano,

27 dicembre 1995

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire nella causa di divorzio n. __________.__________ (____________________) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del __________ 1993 da

 

 

 

__________ __________ __________, ora in __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che __________ __________ __________ ha interposto appello il __________ 1995 contro un decreto cautelare (__________) e contro un decreto di stralcio (__________) emanati il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

accertato che contro il primo decreto __________ __________ ha formulato, da parte sua, appello adesivo il __________ 1995;

 

preso atto che il __________ 1995 __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare gli appelli, avendo firmato il __________ e  __________ 1995 una convenzione con la moglie sugli effetti accessori del divorzio;

 

osservato che, in caso di ritiro dell’appello principale, l’appello adesivo diventa caduco (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 314);

 

ricordato nondimeno che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. __________ pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

ritenuto che nella fattispecie i coniugi medesimi hanno stabilito, nella convenzione, di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate e di assumere in ragione di metà ciascuno gli ulteriori costi processuali, compensate le ripetibili (punto 7);

 

considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare in questa sede al prelievo di oneri (art. 148 cpv. 2 CPC);

 

rilevato che, in merito alle ripetibili, non v’è motivo per scostarsi dall’intesa raggiunta dai coniugi;

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:

1.   Gli appelli del __________ 1995 presentati da __________ __________ __________ sono stralciati dai ruoli per desistenza.

 

2.   L’appello adesivo del __________ 1995 presentato da __________ __________ è dichiarato senza oggetto.

 

3.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

 

4.   Intimazione:

      – avv. __________ __________, __________;

      – avv. __________ __________, __________.

      Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria