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Incarti n. 11.95.00206 |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa di divorzio n. __________.__________ (____________________) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del __________ 1993 da
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__________ __________ __________, ora in __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
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premesso che __________ __________ __________ ha interposto appello il __________ 1995 contro un decreto cautelare (__________) e contro un decreto di stralcio (__________) emanati il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
accertato che contro il primo decreto __________ __________ ha formulato, da parte sua, appello adesivo il __________ 1995;
preso atto che il __________ 1995 __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare gli appelli, avendo firmato il __________ e __________ 1995 una convenzione con la moglie sugli effetti accessori del divorzio;
osservato che, in caso di ritiro dell’appello principale, l’appello adesivo diventa caduco (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 314);
ricordato nondimeno che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. __________ pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto che nella fattispecie i coniugi medesimi hanno stabilito, nella convenzione, di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate e di assumere in ragione di metà ciascuno gli ulteriori costi processuali, compensate le ripetibili (punto 7);
considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare in questa sede al prelievo di oneri (art. 148 cpv. 2 CPC);
rilevato che, in merito alle ripetibili, non v’è motivo per scostarsi dall’intesa raggiunta dai coniugi;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. Gli appelli del __________ 1995 presentati da __________ __________ __________ sono stralciati dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo del __________ 1995 presentato da __________ __________ è dichiarato senza oggetto.
3. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria